CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06206/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento al riconoscimento del ricorrente, alla mancata applicazione delle circostanze ex artt. 62 bis, 62, n. 4, cod. pen. ed alla disposta espulsione ex art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990 sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato: quanto all'identificazione del ricorrente da parte dei testi, che l'accertamento dei fatti era comunque desumibile dall'analisi dei tabulati telefonico e dal propalato di tutti i soggetti che avevano riferito di precedenti acquisti di sostanza stupefacente del tipo eroina dal ricorrente; quanto alle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, avendo apprezzato la consistenza della condotta complessivamente contestata; quanto alla attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen., il non esiguo valore dello stupefacente del tipo eroina venduto; quanto alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, la duratura attività di spaccio ritenuta significativa della pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il