CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; leye/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dichiara all'odierna udienza di essere stato nominato dal ricorrente e insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, in data 9 febbraio 2021, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per concorso nell'omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in danno di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Latina il 25 gennaio 2010. 1.1. In particolare, l'ordinanza impugnata, dopo aver riportato le deduzioni difensive, ricostruisce la genesi dell'omicidio, in breve ricordando che: - [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso nella sua abitazione intorno alle ore 21.24, raggiunto da due colpi di pistola esplosi da tergo e da distanza ravvicinata; - non erano stati riscontrati segni di effrazione sulla porta di ingresso dell'appartamento né segni di colluttazione al suo interno, indice evidente che lo stesso Moro aveva consentito l'ingresso dei suoi assassini; - la vittima, di elevata caratura criminale, coinvolta in numerose indagini anche per fatti di sangue, rientrata a Latina dopo una lunga latitanza trascorsa in Venezuela, si era riorganizzata per acquisire il controllo delle attività criminali della zona, avvalendosi di pochi soggetti fidati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e sin dall'anno 2007 aveva deciso di avviare un'azione di contrasto, funzionale a conseguire il predominio nelle attività illecite nel contesto territoriale di riferimento, in danno dei componenti di una struttura associativa, sorta dall'alleanza di due gruppi criminali a base familiare già presenti sul medesimo territorio, facenti capo alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito erano poi transitati alcuni dei suoi più fedeli collaboratori, tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], conoscitore delle cautele adottate dal Moro, solito aprire la porta di casa solo a chi avesse dato mostra di conoscere alcuni segnali convenzionali (tra cui quello di preannunziarsi con tre squilli di citofono o di telefono); - la mattina del 25 gennaio 2010 [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, aveva subito un attentato con colpi di arma da fuoco, a seguito del quale aveva riportato gravissime lesioni; Moro si era recato nel pomeriggio in ospedale dove si erano dati convegno numerosi componenti delle famiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo sospettavano quale mandante dell'agguato; la stessa sera era stata eseguita la spedizione punitiva ai suoi danni; il giorno seguente era stato eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], persona vicina al Moro, fatto per il quale erano stati condannati in via definitiva [OSCURATO:PERSONA], detto Romolo, e [OSCURATO:PERSONA], detto Patatone; si erano poi di seguito verificati numerosi atti delittuosi, tutti inquadrati, con accertamento giudiziale delle rispettive responsabilità, in un contesto di vera e propria faida tra le famiglie rom [OSCURATO:PERSONA] e gruppi delinquenziali non rom attivi nella zona, tra cui il tentato omicidio, eseguito il 6 marzo 2010, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], per il quale erano stati condannati in via definitiva l'attuale ricorrente, quale organizzatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali arrestati in flagranza, e [OSCURATO:PERSONA] (fratello di Carmine e Ferdinando), quale palo; nonché nel giugno-luglio 2010 il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto l'esecutore dell'attentato a [OSCURATO:PERSONA] e vicino all'entourage di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Così delineato il contesto, il Tribunale evidenzia che, a carico dell'indagato, stavano, oltre i vari elementi acquisiti in ordine al movente dell'omicidio, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riscontrate in particolare da una intercettazione telefonica e confortate da quelle di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], de relato da [OSCURATO:PERSONA] (nipote dell'indagato), aveva dettagliatamente riferito sui motivi dell'uccisione del Moro, sulle modalità con cui era stato realizzato il delitto e su coloro che vi avevano partecipato, precisando che la spedizione punitiva era stata organizzata dal ricorrente, il quale aveva personalmente provveduto alla scelta dei partecipanti: il nipote [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA] -figlio del fratello Carmine-, [OSCURATO:PERSONA] - genero del fratello Luigi-, [OSCURATO:PERSONA] -suo genero, già uomo del Moro e poi transitato nelle file del gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA]-; all'azione ritorsiva avevano partecipato in sei: due si erano fermati sotto il palazzo a fare da palo, due (il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]) erano rimasti sulle scale a controllare la situazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], erano entrati in casa della vittima ed avevano eseguito l'omicidio. Narrazione riscontrata sia da una conversazione intercettata in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'indagato, nel corso della quale la donna, facendo implicito ma chiaro riferimento alla spedizione punitiva in danno del Moro, aveva affermato che in quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] era tornato a casa perché era uscito in compagnia del padre, così chiaramente alludendo alla diretta partecipazione del coniuge anche alla fase esecutiva del delitto; sia dalle dichiarazioni de relato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], convergenti quanto all'individuazione del movente, alle indicazioni sui killer e alla posizione apicale rivestita da [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminale di appartenenza e in quel preciso momento storico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento. Con un unico, articolato, motivo denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla credibilità, attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori Pugliese e Riccardo, entrambi chiamanti in reità de relato. Il Tribunale non aveva prestato adeguata attenzione alla affidabilità delle fonti di riferimento che ben potevano essere animate da un interesse personale a screditare l'immagine del ricorrente e degli altri indagati e, dunque, a veicolare false accuse; aveva sottovalutato, illogicamente sminuendole, le discrasie dei racconti dei dichiaranti sulla partecipazione e sul ruolo dell'indagato, non annoverato dal Riccardo tre_ i partecipi alla spedizione punitiva, oltre che su coloro che erano entrati nell'appartamento della vittima. Parimenti mancava un vaglio serio e concreto di elementi di certa acquisizione: alla data dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si trovava in regime di arresti domiciliari, con orari di uscita dall'abitazione solo per motivi di lavoro, e, dunque, versava in una condizione incompatibile sia con la possibilità di indire e organizzare riunioni, sia con l'esecuzione della spedizione punitiva; nell'arco delle poche ore intercorse dall'esecuzione dell'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e l'omicidio per cui si procede non era credibile che fosse stata possibile l'asserita operata individuazione non solo dell'esecutore materiale dell'agguato, ma anche del suo mandante, [OSCURATO:PERSONA]. Nessun particolare significato poteva essere annesso allo spegnimento del cellulare del ricorrente nel tempo coincidente con l'esecuzione del delitto. Inverosimile era, poi, la ricostruzione delle modalità dell'azione omicidiaria, anche per il contrasto con le dichiarazioni rese da una vicina, che non aveva sentito particolari rumori, ad eccezione dell'esplosione di due colpi, di un tonfo e dei passi compatibili con la presenza di una sola persona e non di più persone; così come risultava incredibile e del tutto illogica la naturalezza e la facilità con cui la vittima avrebbe fatto entrare nella sua abitazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi ormai passati al clan avversario e per di più imparentati con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al riscontro individuato nelle conversazioni intercettate tra la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si era limitato a dedurre da quanto detto dalla donna, circa la presenza del marito in una non meglio specificata vicenda conclusasi senza conseguenze negative per il genero, che il ricorrente avrebbe personalmente partecipato alla spedizione punitiva in danno del Moro, senza chiarire in base a quali elementi il generico richiamo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] potesse valere come sicuro riferimento all'omicidio di cui si tratta. 4. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso appare per ogni verso inammissibile. Le censure in tema di gravità indiziaria riproducono, tal quali, quelle già prospettate al Tribunale del riesame e oggetto, da parte di questo, di puntuali risposte e confutazioni che il ricorrente ha completamente trascurato di esaminare e censurare. 1.1. In particolare, le censure in punto di valutazione della attendibilità dei pentiti, di contraddittorietà e di assenza di riscontri, sono generiche e manifestamente infondate, perché i giudici di merito hanno ampiamente motivato sulla credibilità dei collaboratori e sulla intrinseca attendibilità delle loro dichiarazioni, che non erano da considerare circolari (perché, come si vedrà subito appreso, avevano raccontato fatti a loro riferiti da fonti diverse) e che avevano trovato oggettivi riscontri nelle intercettazioni. 1.2. Il Tribunale ha, nello specifico, osservato che il ricorrente non aveva avanzato contestazioni sulla generica credibilità dei dichiaranti, già riconosciuta in plurimi provvedimenti giurisdizionali, bastando rammentare che entrambi i propalanti erano risultati inseriti a pieno titolo nella criminalità pontina e sicuramente erano portatori di conoscenze di elevato livello. Nulla era stato dedotto anche con riferimento a presunti intenti calunniosi dei chiamanti nei confronti dei chiamati in causa. 1.3. Pugliese aveva ben contestualizzato il momento in cui aveva appreso i particolari dell'omicidio: posto agli arresti domiciliari nel giugno 2010 e preoccupato di poter subire un attentato per essere stato in passato un uomo di [OSCURATO:PERSONA], aveva interrogato il cugino [OSCURATO:PERSONA], nipote della moglie del ricorrente, il quale lo aveva rassicurato, mettendolo al corrente delle ragioni dell'omicidio (immediata risposta all'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto commissionato dalla vittima che, fra l'altro, aveva contratto un ingente debito, mai onorato, con la vittima); del ruolo primario svolto da [OSCURATO:PERSONA], organizzatore della spedizione punitiva; delle modalità di esecuzione del delitto e del numero dei partecipanti; degli ulteriori successivi fatti di sangue e della guerra che si era scatenata tra i gruppi criminali rom e non rom attivi nella zona e del ruolo primario svolto, durante la faida, dall'odierno indagato, il quale, dopo il tentato omicidio in danno del fratello Carmine, aveva preso il comando, organizzando riunioni quotidiane e investendo circa cinquantamila euro nell'approvvigionamento di armi. Delle informazioni apprese dal [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto riscontro dalle stesse ammissioni fattegli dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante un periodo di (verificata) comune detenzione, lo aveva messo al corrente della sua diretta partecipazione all'omicidio. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso dell'omicidio Moro, durante un periodo di codetenzione nel carcere di Latina, da [OSCURATO:PERSONA], alias Patatone. Questi gli aveva fatto solo i nomi di coloro che erano entrapfti nell'appartamento della vittima, ma non anche di quelli che avevano fatto da staffetta; analoghe indicazioni gli erano state fornite prima da [OSCURATO:PERSONA], detto dha cha, che aveva indicato in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli autori materiali del delitto; quindi, dallo stesso Pugliese, che gli aveva raccontato la confessione fattagli dal [OSCURATO:PERSONA], coesecutore dell'omicidio unitamente al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] detto [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva il dichiarante che all'epoca l'indagato era il referente dell'omonimo gruppo criminale, in posizione sovraordinata ai fratelli Luigi e Antongiorgio. 2. Le valutazioni espresse dai giudici di merito sull'attendibilità dei dichiaranti sono quindi coerenti e corrette e le critiche articolate nel ricorso sotto forma di manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione si risolvono, nella sostanza, in confutazioni di merito. Più in particolare: - la doglianza di omessa risposta è del tutto generica e manifestamente infondata a fronte del tenore obiettivo del provvedimento impugnato; - le censure in punto di valutazione dell'attendibilità dei pentiti sono altrettanto generiche e gratuite, perché il Tribunale ha ampiamente motivato sull'attendibilità dei dichiaranti, come pure sulla contestata attendibilità della fonte di riferimento del Pugliese costituita da [OSCURATO:PERSONA], annotando in proposito che costui, primogenito di [OSCURATO:PERSONA] detto Lallà, capo storico dell'omonima famiglia alleata con quella dei [OSCURATO:PERSONA] e legato da intensi rapporti affettivi oltre che di parentela con il ricorrente, era risultato coinvolto in prima persona nelle vicende criminali pontine, come testimoniato da plurimi provvedimenti giudiziari emessi a suo carico, e, dunque, era detentore di un patrimonio di qualificata conoscenza, tanto emergendo altresì da plurime intercettazioni (espressamente citate e riportate per brani nel provvedimento impugnato), nel corso delle quali il predetto aveva fatto riferimento all'omicidio Moro, alla soddisfazione di [OSCURATO:PERSONA] per avervi partecipato, all'alleanza in atto con i [OSCURATO:PERSONA] e al patto di reciproca lealtà siglato dagli elementi apicali dei due gruppi familiari; - le deduzioni con le quali si sostiene l'assenza di capacità dimostrativa di dichiarazioni esclusivamente de relato sono generiche e manifestamente infondate, perché le dichiarazioni dei collaboratori utilizzate dal Tribunale si riscontrano in larga parte reciprocamente e provengono da fonti diverse, autonome e sempre nominativamente indicate;- le ventilate discrasie sulla indicazione degli esecutori materiali del delitto ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], per Pugliese; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Riccardo) correttamente sono state ritenute inidonee ad inficiare l'intrinseca attendibilità del contenuto delle rispettive narrazioni, apparendo quella del Pugliese molto più dettagliata e non avendo il Riccardo escluso la compartecipazione di altri soggetti in appoggio; - le ulteriori obiezioni difensive sono state considerate ma ritenute, con valutazioni che attengono al fatto, prive di decisività. Il Tribunale ha, infatti, evidenziato come già le prime indagini sui tabulati del traffico telefonico avessero indirizzato l'attenzione degli inquirenti su [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui utenze avevano impegnato una cella, nella cui area ricadeva l'abitazione del Moro, in orari compatibili con l'esecuzione dell'omicidio; l'utenza in uso ad [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato alle ore 20.35 una cella compatibile con l'abitazione dell'indagato e, successivamente, alle ore 20.37, la cella di piazza Moro da dove era partita la telefonata verso l'utenza della vittima; sempre in orario antecedente l'omicidio (ore 20.56) l'utenza del [OSCURATO:PERSONA] aveva agganciato una cella compatibile con l'abitazione del suocero e l'aveva nuovamente agganciata alle ore 21.22 e 21.28, dopo che l'omicidio era stato già consumato. 2.1. Alla luce delle risultanze dei tabulati telefonici, scrivono i giudici del riesame, era del tutto ragionevole ritenere che il gruppo mossosi per eseguire la spedizione punitiva in danno del Moro avesse usato mezzi differenti e che [OSCURATO:PERSONA] si fosse mosso con il suocero e con il suocero si fosse allontanato dal luogo del delitto prima degli altri, una volta acclaratane l'avvenuta esecuzione. 2.2. Estremamente significativa appariva, poi, la circostanza che l'utenza del ricorrente, già intercettata dalle ore 20.31 del 25 gennaio 2010 nelle indagini sull'agguato ai danni del fratello, non avesse generato traffico né dato riferimenti sulla propria posizione sino alle ore 12.39 del successivo 26 gennaio, nonostante il momento di evidente criticità familiare per le gravissime condizioni in cui versava [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Irrilevante era poi la circostanza che l'indagato si trovasse agli arresti domiciliari, condizione che non gli aveva impedito di raggiungere, il giorno dell'attentato, il nosocomio presso cui era stato ricoverato Carmine e di avere con lo stesso una breve interlocuzione, raccogliendo le prime indicazioni sull'autore del gesto delittuoso. 2.4. Pienamente riscontrato il movente dell'omicidio, era evidente che la pronta reazione all'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere deliberata e attuata senza l'intervento del vertice del clan, impersonato nella circostanza proprio dal ricorrente, sulla cui non placata sede di vendetta e sul cui ruolo operativo molteplici erano stati i riferimenti contenuti nei colloqui, oggetto di captazione, intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna Valentina, figlia del ricorrente, mentre oggettivo riscontro alle dichiarazioni del Pugliese era offerto dal colloquio intercettato in carcere, il 24 aprile 2010, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale la donna, facendo riferimento alla vicenda che aveva determinato l'arresto in flagranza del genero e di [OSCURATO:PERSONA] (il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 6 marzo 2010), l'aveva posta in relazione ad altra spedizione omicidiaria serale (quella in danno del Moro), in cui [OSCURATO:PERSONA] era uscito con il "papà" ([OSCURATO:PERSONA]), facendo ritorno senza incorrere in alcuna conseguenza negativa. A tanto, logicamente aggiungendosi la valenza indiziaria dell'argomento del ruolo di capo del ricorrente, attesa l'importanza strategica per il clan dell'omicidio e i riscontri acquisiti sugli esecutori materiali. 3. L'ampiezza del materiale considerato, diffusamente illustrato, e la sostanziale sua univocità, rendono per conseguenza ineccepibili le conclusioni raggiunte dal Tribunale in punto sia di credibilità dei collaboratori in relazione agli specifici fatti di cui si discute, sia di univocità e grave forza dimostrativa del compendio indiziario acquisito, letto nel suo insieme. Di contro, il ricorso propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito, sulla base di una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali. Ed invero, le delineate censure, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, oltre che generiche e meramente reiterative, sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale, lamentando, nella sostanza, una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito agli elementi indizianti il concorso nell'omicidio dell'odierno ricorrente. Ma il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, estranea al perimetro cognitivo e valutativo del giudice di legittimità. 4. Il ricorso non può, per tali ragioni, che essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del Co) ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma C\1 CY) CY) 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. r • [OSCURATO:PERSONA]) cci P.Q.M. cv; cr, Lu u. qr~. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua