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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 29581/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8537-2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di lavoro R.G.N. 8537/2018 Cron.

Rep.

Ud. 26/09/2023 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 21/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 83/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto gli appelli (riuniti) dell’[OSCURATO:SOCIETA] e del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, confermando la decisione di primo grado che: aveva dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con diritto del lavoratore all’inquadramento da febbraio 2009 nell’[OSCURATO:PERSONA], profilo A1 Tecnico specializzato; aveva annullato il licenziamento (recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato [OSCURATO:SOCIETA] a reintegrare il predetto e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; aveva dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

2. La Corte territoriale (con motivazione diversa rispetto al tribunale) ha escluso che fosse maturata la decadenza di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, ritenendo che l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento intimato il 27.9.2012, proposta con lettera del 19.11.2012, quindi nel termine di sessanta giorni, fosse idonea ad impedire la decadenza anche rispetto al contratto di somministrazione del 16.2.2009, rinnovato fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre che rispetto al contratto a tempo determinato concluso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con durata biennale (risolto anticipatamente), in mancanza di interruzione tra i singoli contratti per un tempo superiore al termine per l’impugnativa (60 giorni); ha confermato la statuizione di nullità del contratto di somministrazione (art. 21, u.c., d.lgs. 276 del 2003), concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], equiparando la genericità della causale giustificativa dell’apposizione del termine al difetto di forma scritta, ed ha confermato la disposta conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore; ha riconosciuto il diritto del lavoratore, da considerare dipendente [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal novembre 2009 e quindi in servizio alla data del 7.7.2012, di transitare alle dipendenze del Ministero, secondo il disposto dell’art. 36, decreto legge n. 98 del 2011 cit. ed ha giudicato nullo, per contrasto con l’art. 2112 c.c., il licenziamento (rectius, il recesso ante tempus dal con tratto a termine) intimato al lavoratore da [OSCURATO:SOCIETA] e motivato dalla sola soppressione dell’IVCA e dal trasferimento delle risorse al Ministero, applicando la disciplina reintegratoria di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012; ha dichiarato inammissibile la censura sul riconosciuto superiore inquadramento.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., nell’interesse di entrambe le parti.

4. Con ordinanza interlocutoria 4620 del 2023 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero.

Tale adempimento è stato ritualmente eseguito, come da relata di notifica depositata dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha volto difese.

5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, per avere la Corte erroneamente interpretato la disposizione citata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Si sostiene che, pur ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il cd. decreto milleproroghe e computando quale dies a quo del termine di decadenza, di cui all’art. 32 cit., la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’impugnativa stragiudiziale proposta il 19.11.2012 sarebbe comunque tardiva rispetto al contratto di somministrazione (concluso il 16.2.2009, con scadenza il 16.8.2009, e prorogato due volte fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

La società ha riproposto le difese sulla legittimità del contratto a tempo determinato, non esaminate dalla Corte d’appello perché ritenute assorbite in conseguenza della costituzione, ai sensi dell’art. 27, d.lgs. 276 del 2003, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA].

7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 3, legge 604 del 1966 e dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza d’appello, una volta disposta la conversione del rapporto ai sensi dell’art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003, giudicato nullo il licenziamento (rectius, il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) comunicato da [OSCURATO:SOCIETA].

8. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, legge n. 300 del 1970, modificato dalla legge n. 92 del 2012, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, per erronea applicazione della tutela reintegratoria.

9. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa S.C., “In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività” (v.

Cass. n. 2420 del 2016; n. 2734 del 2016; n. 7788 del 2017; n. 23619 del 2018).

10. Con le pronunce appena richiamate è stato superato il precedente indirizzo, espresso da Cass. n. 21916 del 2015 e n. 2462 del 2016, che aveva ritenuto applicabile “il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966, esteso dall'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, …ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”.

11. Gli stessi principi sono stati affermati in tema di licenziamento, precisandosi che ai licenziamenti individuali intimati ed impugnati prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010) è applicabile il termine di decadenza sostanziale connesso al deposito del ricorso giudiziario, ma solo con decorrenza dal 1 ° gennaio 2012, risultando tale disciplina, come integrata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, costituzionalmente tutelati (così Cass. n. 24258 del 2016; v. anche Cass. n. 13598 del 2016; Cass. n. 24258 del 2016; Cass. n. 14406 del 2015; Cass. n. 9203 del 2014).

12. Riguardo al dies a quo del termine di decadenza in ipotesi di contratti succedutisi senza soluzione di continuità o con intervalli inferiori al termine per impugnare, questa Corte ha stabilito che “in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post", a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (Cass. n. 30134 del 2018).13.

L’abusiva reiterazione può rilevare come dato fattuale, suscettibile di accertamento incidentale da parte del giudice, ma non è idonea a far slittare in avanti il decorso del termine di decadenza rispetto ai singoli contratti.

Si è a tale proposito puntualizzato che “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C- 232/20” (Cass. n. 22861 del 2022).

14. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte di merito ha accertato che il contratto di somministrazione è stato concluso il 16.2.2009, con scadenza il 16.8.2009 e poi rinnovato fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in questa data è stato concluso un contratto a tempo determinato di durata biennale, rispetto al quale [OSCURATO:SOCIETA] ha esercitato il recesso ante tempus in data 27.9.2012.

L’unica impugnativa stragiudiziale proposta dal lavoratore, per il licenziamento e per i contratti di somministrazione e a termine, risale al 19.11.2012.

15. In tale contesto, i giudici di appello hanno giudicato l’impugnativa proposta con lettera del 19.11.2012, in relazione al recesso comunicato il 27.9.2012 ed espressamente diretta anche a far valere la nullità del contratto di somministrazione, idonea ad evitare la decadenza rispetto a quest’ultimo contratto; ciò nella convinzione che, in caso di reiterazione di contratti a termine o di somministrazione a termine senza soluzione di continuità oppure con intervalli inferiori a 60 giorni, l’impugnativa dell’ultimo contratto estendesse i suoi effetti a tutti i contratti stipulati in precedenza.

16. Poiché tali affermazioni contrastano con i principi affermati da questa S.C., con orientamento ormai costante e sopra richiamati, deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, risultando assorbiti i residui motivi.

17. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto in tema di decadenza riportati ai § 9 - 12, nonché all’esame sia della questione giudicata assorbita dalla Corte d’appello, sulla legittimità del contratto a tempo determinato, e sia delle questioni oggetto dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti in questa sede, tenendo altresì conto di quanto statuito dalla S.C. con la sentenza n. 19925 del 2019 sulle implicazioni derivanti dalla natura giuridica dell’[OSCURATO:SOCIETA], quale società a totale partecipazione pubblica, riguardo all’obbligo di adottare procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, la cui mancanza determina la nullità dei contratti e il divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato.

La Corte di rinvio provvederà, inoltre, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il prim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8537-2018 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di lavoro R.G.N. 8537/2018 Cron. Rep. Ud. 26/09/2023 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 21/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 83/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di L’Aquila ha respinto gli appelli (riuniti) dell’[OSCURATO:SOCIETA] e del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti, confermando la decisione di primo grado che: aveva dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato concluso il 16.2.2009 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], disponendo la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], con diritto del lavoratore all’inquadramento da febbraio 2009 nell’[OSCURATO:PERSONA], profilo A1 Tecnico specializzato; aveva annullato il licenziamento (recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) intimato al lavoratore il 27.9.2012 e condannato [OSCURATO:SOCIETA] a reintegrare il predetto e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra; aveva dichiarato il diritto del lavoratore a transitare nei ruoli del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 36, comma 5, decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. 2. La Corte territoriale (con motivazione diversa rispetto al tribunale) ha escluso che fosse maturata la decadenza di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, ritenendo che l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento intimato il 27.9.2012, proposta con lettera del 19.11.2012, quindi nel termine di sessanta giorni, fosse idonea ad impedire la decadenza anche rispetto al contratto di somministrazione del 16.2.2009, rinnovato fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre che rispetto al contratto a tempo determinato concluso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con durata biennale (risolto anticipatamente), in mancanza di interruzione tra i singoli contratti per un tempo superiore al termine per l’impugnativa (60 giorni); ha confermato la statuizione di nullità del contratto di somministrazione (art. 21, u.c., d.lgs. 276 del 2003), concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], equiparando la genericità della causale giustificativa dell’apposizione del termine al difetto di forma scritta, ed ha confermato la disposta conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore; ha riconosciuto il diritto del lavoratore, da considerare dipendente [OSCURATO:SOCIETA] a far data dal novembre 2009 e quindi in servizio alla data del 7.7.2012, di transitare alle dipendenze del Ministero, secondo il disposto dell’art. 36, decreto legge n. 98 del 2011 cit. ed ha giudicato nullo, per contrasto con l’art. 2112 c.c., il licenziamento (rectius, il recesso ante tempus dal con tratto a termine) intimato al lavoratore da [OSCURATO:SOCIETA] e motivato dalla sola soppressione dell’IVCA e dal trasferimento delle risorse al Ministero, applicando la disciplina reintegratoria di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012; ha dichiarato inammissibile la censura sul riconosciuto superiore inquadramento.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c., nell’interesse di entrambe le parti. 4. Con ordinanza interlocutoria 4620 del 2023 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero. Tale adempimento è stato ritualmente eseguito, come da relata di notifica depositata dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non ha volto difese. 5. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, per avere la Corte erroneamente interpretato la disposizione citata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Si sostiene che, pur ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il cd. decreto milleproroghe e computando quale dies a quo del termine di decadenza, di cui all’art. 32 cit., la data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’impugnativa stragiudiziale proposta il 19.11.2012 sarebbe comunque tardiva rispetto al contratto di somministrazione (concluso il 16.2.2009, con scadenza il 16.8.2009, e prorogato due volte fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). La società ha riproposto le difese sulla legittimità del contratto a tempo determinato, non esaminate dalla Corte d’appello perché ritenute assorbite in conseguenza della costituzione, ai sensi dell’art. 27, d.lgs. 276 del 2003, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo all’utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA]. 7. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 3, legge 604 del 1966 e dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza d’appello, una volta disposta la conversione del rapporto ai sensi dell’art. 27, d.lgs. n. 276 del 2003, giudicato nullo il licenziamento (rectius, il recesso ante tempus dal contratto a tempo determinato) comunicato da [OSCURATO:SOCIETA]. 8. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 18, legge n. 300 del 1970, modificato dalla legge n. 92 del 2012, dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011, per erronea applicazione della tutela reintegratoria. 9. Il primo motivo di ricorso è fondato. Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa S.C., “In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività” (v. Cass. n. 2420 del 2016; n. 2734 del 2016; n. 7788 del 2017; n. 23619 del 2018). 10. Con le pronunce appena richiamate è stato superato il precedente indirizzo, espresso da Cass. n. 21916 del 2015 e n. 2462 del 2016, che aveva ritenuto applicabile “il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966, esteso dall'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, …ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”. 11. Gli stessi principi sono stati affermati in tema di licenziamento, precisandosi che ai licenziamenti individuali intimati ed impugnati prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010) è applicabile il termine di decadenza sostanziale connesso al deposito del ricorso giudiziario, ma solo con decorrenza dal 1 ° gennaio 2012, risultando tale disciplina, come integrata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011, conforme al principio di eguaglianza e di ragionevolezza, costituzionalmente tutelati (così Cass. n. 24258 del 2016; v. anche Cass. n. 13598 del 2016; Cass. n. 24258 del 2016; Cass. n. 14406 del 2015; Cass. n. 9203 del 2014). 12. Riguardo al dies a quo del termine di decadenza in ipotesi di contratti succedutisi senza soluzione di continuità o con intervalli inferiori al termine per impugnare, questa Corte ha stabilito che “in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo "ex post", a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità” (Cass. n. 30134 del 2018).13. L’abusiva reiterazione può rilevare come dato fattuale, suscettibile di accertamento incidentale da parte del giudice, ma non è idonea a far slittare in avanti il decorso del termine di decadenza rispetto ai singoli contratti. Si è a tale proposito puntualizzato che “In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C- 232/20” (Cass. n. 22861 del 2022). 14. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte di merito ha accertato che il contratto di somministrazione è stato concluso il 16.2.2009, con scadenza il 16.8.2009 e poi rinnovato fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in questa data è stato concluso un contratto a tempo determinato di durata biennale, rispetto al quale [OSCURATO:SOCIETA] ha esercitato il recesso ante tempus in data 27.9.2012. L’unica impugnativa stragiudiziale proposta dal lavoratore, per il licenziamento e per i contratti di somministrazione e a termine, risale al 19.11.2012. 15. In tale contesto, i giudici di appello hanno giudicato l’impugnativa proposta con lettera del 19.11.2012, in relazione al recesso comunicato il 27.9.2012 ed espressamente diretta anche a far valere la nullità del contratto di somministrazione, idonea ad evitare la decadenza rispetto a quest’ultimo contratto; ciò nella convinzione che, in caso di reiterazione di contratti a termine o di somministrazione a termine senza soluzione di continuità oppure con intervalli inferiori a 60 giorni, l’impugnativa dell’ultimo contratto estendesse i suoi effetti a tutti i contratti stipulati in precedenza. 16. Poiché tali affermazioni contrastano con i principi affermati da questa S.C., con orientamento ormai costante e sopra richiamati, deve trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, risultando assorbiti i residui motivi. 17. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto in tema di decadenza riportati ai § 9 - 12, nonché all’esame sia della questione giudicata assorbita dalla Corte d’appello, sulla legittimità del contratto a tempo determinato, e sia delle questioni oggetto dei motivi di ricorso dichiarati assorbiti in questa sede, tenendo altresì conto di quanto statuito dalla S.C. con la sentenza n. 19925 del 2019 sulle implicazioni derivanti dalla natura giuridica dell’[OSCURATO:SOCIETA], quale società a totale partecipazione pubblica, riguardo all’obbligo di adottare procedure selettive che rispettino la regola del concorso pubblico, la cui mancanza determina la nullità dei contratti e il divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato. La Corte di rinvio provvederà, inoltre, alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il prim
Sentenza Cassazione n. 29581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris