CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 aprile 1990; avverso la sentenza del 26 aprile 2021, della Corte d'appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali aggravate, commesse, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale, ritenendo che non emergessero elementi dai quali dedurre la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA], del possesso dell'arma da parte del concorrente, ha escluso l'aggravante contestata, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto appello e, in accoglimento del gravame, la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante e, conseguentemente, la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, articolando quattro motivi di censura. In particolare, 2.1. con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, il ricorrente deduce il difetto di legittimazione dell'appellante, non essendo stata provata l'acquiescenza del pubblico ministero; 2.2. con il secondo, anche questo formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, il ricorrente lamenta che la corte territoriale avrebbe riformato la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità pronunciata in primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, nonostante che la condanna dell'imputato sia, in realtà, avvenuta alla luce di una diversa valutazione del compendio probatorio, rappresentato in massima parte da prove dichiarative; 2.3. con il terzo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e alle circostanze di tempo e di spazio dalle quali dedurre la consapevolezza dell'imputato in ordine all'uso dell'arma; 2.4. con il quarto, in ultimo, formulato sotto il profilo della violazione di legge e dell'inosservanza di norma processuale, il ricorrente deduce l'erroneità del calcolo operato dalla corte territoriale nella determinazione del termine di prescrizione del reato contestato. Secondo la difesa, infatti, la corte avrebbe, implicitamente, applicato l'art. 99, comma 4, in realtà, mai applicata e mai menzionata nel corpo motivazionale della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'art. 593-bis cod. proc. pen. non onera la parte pubblica a documentare l'acquiescenza prestata dal Procuratore della Repubblica, ben potendo la stessa essere desunta dalla mancata impugnazione ("ai fini della legittimazione del procuratore generale a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il procuratore della repubblica abbia espressamente prestato acquiescenza, ragion per cui è rituale l'appello proposto dal Procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il Procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere .} l'intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione": Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, dep. 2022, Rv. 282814) 2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Va premesso che nella fattispecie in esame si è di fronte ad una sentenza di appello che - sulla base del medesimo materiale probatorio esaminato dal giudice di primo grado, diversamente valutato - ha riformato, senza procedere alla rinnovazione dell'attività istruttoria, la pronuncia del primo giudice di improcedibilità per difetto di querela ed ha condannato l'imputato, ritenendo configurabili le aggravanti impeditive della procedibilità a querela del reato di lesioni originariamente contestate, escluse con la prima sentenza. Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267492) hanno evidenziato come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, precluda in appello il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado All'uopo costituiscono prove decisive sia quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio; sia quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. 5, n. 26507 del 12/04/2021, Rv. 281654). In concreto, la corte territoriale giunge a ritenere la responsabilità del ricorrente rivalutando le dichiarazioni rese dal teste Casula e, così, giungendo a ritenere la consapevolezza, in capo al [OSCURATO:PERSONA], delle particolari modalità di aggressione da parte del coimputato. Ne sarebbe disceso, a mente dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata, ma la sopravvenuta prescrizione del reato esclude la possibilità di un nuovo giudizio. Il reato, infatti, è stato commesso il 14 giugno 2010 e si è prescritto il 26 settembre 2018 (dovendosi sommare al termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi, 286 giorni di sospensione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. Così de