Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29555/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 22.11.2022 il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 1.400 di multa in relazione ai fatti di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e di violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti a lui ascritti ai capi a), b) e c), d) ed e) della rubrica, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione il Kuqaj tramite il difensore lamentando mancanza e illogicità della motivazione che deve avere riguardo anche alle sentenze di applicazione concordata della pena poiché l'intervento del giudice non può risolversi in un asettico controllo sull'accordo processuale e manifestarsi in mere formule di stile.

3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez.

F -, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.11.2022 il GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena finale di anni 3 di reclusione ed Euro 1.400 di multa in relazione ai fatti di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e di violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti a lui ascritti ai capi a), b) e c), d) ed e) della rubrica, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il Kuqaj tramite il difensore lamentando mancanza e illogicità della motivazione che deve avere riguardo anche alle sentenze di applicazione concordata della pena poiché l'intervento del giudice non può risolversi in un asettico controllo sull'accordo processuale e manifestarsi in mere formule di stile. 3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., Sez. F -, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 29555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris