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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 10001/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natekil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi, con cui si lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo G) dell'imputazione e l'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen. della somma di euro 10.218,00, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (di vedano pagg. 10-12 in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo G) e conseguentemente, alla corretta applicazione della confisca del profitto del reato); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natekil [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi, con cui si lamenta la mancata assoluzione dal reato di cui al capo G) dell'imputazione e l'applicazione della confisca ex art. 240 cod. pen. della somma di euro 10.218,00, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (di vedano pagg. 10-12 in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo G) e conseguentemente, alla corretta applicazione della confisca del profitto del reato); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2024 Il Consigliere tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10001/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris