CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/2026la sentenza n. 25/2024 pronunciata in data 16/12/2024 dalla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA]Aosta, depositata indata [OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. Con cartella di pagamento n. 005 2020 00013228 19 000relativa ad importi dovuti a titolo di tassazione separata per l’anno2015, l’Agenzia delle entrate, su ruolo reso esecutivo il 05.03.2020,liquidava, ai sensi dell’art. 36 bis, del d.P.R. 600/1973, la sommacomplessiva di euro 42.651,84, di cui euro 31.145,48 a titolo diimposta IRPEF dovuta sull’indennità di fine rapporto erogata, euro914,74 a titolo di interessi per ritardata iscrizione, euro 9.343,64 atitolo di sanzione pecuniaria per omesso/ritardato versamento IRPEF,euro 1.242,11 a titolo di oneri di riscossione, euro 5,88 a titolo di dirittidi notifica.2. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Aosta, con lasentenza n. 30/2024 del 30.05.2024, accoglieva il ricorso delcontribuente, compensando tra le parti le spese di lite. In particolare,riteneva che in ipotesi di controlli automatizzati per redditi soggetti atassazione separata, ai sensi dell’art.1, comma 412, della legge311/2004, l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente alcontribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esitodell’attività di liquidazione, pena la nullità del provvedimento diiscrizione a ruolo, trattandosi di fattispecie nelle quali l’imposta non èautoliquidata dal contribuente medesimo; in tali casi, la preventivacomunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazionedel debito d’imposta.Numero registro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/20262. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Valled’Aosta, con la sentenza n. 25/2024 depositata il 23.12.2024, rigettavail gravame e compensava tra le parti le spese di lite, ritenendo che laprevia liquidazione rappresentasse l’indispensabile passaggio perconsentire al contribuente, in assenza di ragioni di contestazione degliimporti liquidati, di assolvere al proprio debito tributario in terminifisiologici e senza attività di riscossione o recupero a suo carico.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. Il contribuente resiste concontroricorso.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie in data 24 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione e lafalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 36 bis e 42 d.P.R.n. 600/73, dell’art. 6, comma 5, dell’art. 7 e dell’art. 10, legge n.212/2000, dell’art. 1, comma 412, legge n. 311/2004, nonché dell’art.53 Cost., per avere la sentenza di secondo grado dichiarato la nullitàdella cartella impugnata iscritta a ruolo senza l’invio della prescrittaraccomandata preventiva.L’Agenzia ricorrente evidenzia che la raccomandata preventiva èstata inviata contestualmente con la cartella di pagamento conindicazione al contribuente di rivolgersi ai competenti uffici perl’ottenimento di eventuali sgravi su interessi e sanzioni.1.1. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, per violazionedell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. e per mancanza di specificità e violazionedel principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366, primo comma, n.4 e n. 6, c.p.c., sono infondate.Numero registro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/20261.2. Quanto all’inammissibilità del ricorso, l’art. 366, primo comma,n. 6 c.p.c., va interpretato alla luce della pronuncia di questa Corte aSezioni Unite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioè in modo noneccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, non traducendosi in un ineluttabile onere di integraletrascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso,onere insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito; non occorre, dunque, l’integrale trascrizione degli atti, bensì lanecessità di una puntuale indicazione del contenuto e la segnalazionedella loro presenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione ècoerente con la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent.Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità dievitare che il rispetto del requisito formale incida negativamente sullasostanza del diritto conteso), dovendo ritenersi assicurata lacompatibilità del principio di autosufficienza con quello di cui all'art. 6,par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità,non si trasmodi in un eccessivo formalismo; di conseguenza, non èpossibile muovere censure ogniqualvolta l'indicazione dei documenti odegli atti processuali sui quali l’atto introduttivo si fondi, avvenga,alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone ipassaggi essenziali, con il riferimento idoneo ad identificare la fase delprocesso di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass. sez. 1,del 19/04/2022, n. 12481).Nell’ottica del superamento di meri formalismi, dunque, la letturacomplessiva del ricorso consente di individuare agevolmente ladoglianza prospettata dall’Agenzia ricorrente avverso la sentenza disecondo grado che non ha ritenuto correttamente espletato ilprocedimento di cui all’art. 36 bis d.P.R 600/1973, in particolare inNumero registro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/2026violazione dell’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 ed all’art. 1,comma 412, della legge 311/2004, stante l’omesso invio dellacomunicazione di liquidazione dell’imposta prima di procedere adiscrizione a ruolo. L’Agenzia delle entrate prospetta di aver adempiutocomunque a quanto prescritto inserendo il contenuto dellaraccomandata preventiva nella cartella di pagamento.Di tal ché l’eccezione di inammissibilità del ricorso va rigettata ancheai fini dell’art. 360 bis 1 c.p., atteso che la specifica questione dellaequipollenza tra l’invio preventivo separato della comunicazione el’inserimento della stessa in allegato o nel contenuto della cartellariveste un profilo non specificamente trattato dalla giurisprudenza dilegittimità.2. Il motivo è infondato.2.1. L’art. 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004 prevede che«In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n.212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata conavviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione,effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativaimposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodod'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cuiall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilatodall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trentagiorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procedeall'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successivemodificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13,comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degliinteressi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, aNumero registro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/2026decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dielaborazione della predetta comunicazione».2.2. L’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004, dunque, dettauna disciplina di deroga al canone generale secondo cui, ai sensidell'art. 6, comma 5, della legge 212/2000, l'invio al contribuente, daparte dell'Amministrazione finanziaria, della preventiva informativa,prima delle iscrizioni a ruolo che seguono la liquidazione dei tributirisultanti dalla dichiarazione dei redditi, è prescritto solo se sussistonoincertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, e trova applicazioneesclusivamente nell'ipotesi di attività liquidatoria di redditi soggetti atassazione separata, come quella oggetto di giudizio.2.3. Se dunque l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 non imponel'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debbaprocedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevantidella dichiarazione (Cass. sez. 5, 30/06/2021, n. 18405, CassSez. 5, 03/07/2025, n. 18163), deve nondimeno considerarsi che nelcaso di specie trattasi di redditi soggetti a tassazione separata per iquali è prevista una disciplina diversa di carattere derogatorio.2.4. Questa Corte ha infatti ritenuto che in tema di controlliautomatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis deld.P.R. 600/1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata,ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 311/2004, l'Ufficio è tenutoa comunicare preventivamente al contribuente, medianteraccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività diliquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione e che, in mancanza, ilprovvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (Cass. 20/05/2014, n.11000; Cass. 24/07/2015, n. 15640; Cass. 22/06/2016, n. 12927;Cass. 23/11/2016 n. 23805; Cass. 23/02/2018, n. 4481; Cass.Numero registro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/202612/07/2018, n. 18398; Cass. 29/11/2021, n. 37148; Cass.28/03/2022, n. 9834; Cass. 17/07/2025, n. 19914).2.5. La puntuale disciplina prevista in tema di redditi soggetti atassazione separata induce quindi a ritenere in ogni caso prevista lacomunicazione di liquidazione delle imposte all’esito del controllooperato dall’Agenzia in ordine all’aliquota da applicare in via definitiva.La preventiva comunicazione di liquidazione non ammetteequipollenti e non consente, sulla base del dettato normativo, che essanon sia inviata con un atto autonomo che debba precedere la cartelladi pagamento, avendo proprio la finalità di evitare l’iscrizione a ruoloe, quindi, la comminazione di sanzioni e accessori, come nel caso dispecie laddove all’importo di euro 31.145,48 a titolo di imposta IRPEFdovuta sull’indennità di fine rapporto erogata, nella cartella sono statiaggiunti euro 914,74 per interessi per ritardata iscrizione, euro9.343,64 a titolo di sanzione pecuniaria per omesso/ritardatoversamento IRPEF, euro 1.242,11 a titolo di oneri di riscossione, euro5,88 a titolo di diritti di notifica.La facoltà garantita al contribuente dopo la notifica dellacomunicazione preventiva di adempiere oppure di contestare l’importonon può essere sostituita con l’invito menzionato in cartella rivoltogli,per l’ipotesi di mancata ricezione della comunicazione, di recarsi pressogli uffici dell’Agenzia delle entrate che, effettuati i controlli, potràprocedere all’eventuale sgravio delle somme non dovute purché ilcontribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dallanotifica della cartella.In tal modo si oblitera un passaggio previsto dalla norma perconsentire al contribuente lo spontaneo adempimento del tributodovuto dopo l’accertamento automaticamente disposto dall’Agenziadelle entrate ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, in assenza diqualsivoglia giustificazione idonea a controbilanciare la misura di tutelaNumero registro generale 13834/2025Numero sezionale 2118/2026Numero di raccolta generale 10066/2026Data pubblicazione 18/04/2026prevista, introducendo un obbligo per il contribuente di adoperarsi perottenere lo sgravio di quanto non sarebbe stato dovuto laddove lacomunicazione fosse stata preventivamente inviata e avesse deciso dipagare l’imposta tempestivamente.3. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrenteal pagamento delle spese di lite in favore di controparte.4. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio2002, n. 115, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in quanto parteammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;non sussistono quindi i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite infavore della contribuente, spese che liquida in euro 6.200,00 a titolo dicompensi, oltre euro 200,00 per spese ed il 15% a titolo di spesegenerali.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]