CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04510/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui seguenti ricorsi riuniti: -ricorso n. 23304/15 R.G. promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 239 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –controricorrente – avverso la sentenza n. 665/21/2015 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il giorno 23 febbraio 2015; -ricorso n. 6978/17 R.G. (già riunito al ricorso n. 23304/15 R.G.) promosso da: Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente, intimata rispetto al ricorso incidentale e resistenterispetto al ricorso successivo (ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018) – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione a Roma, [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente, ricorrente incidentale ericorrente in via successiva (ex art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018) – avverso la sentenza n. 3101/21/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il giorno 12 settembre 2016; -ricorso n. 1250/22 R.G. promosso da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione a Roma, [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 –intimata – avverso la ordinanza n. 14231 del 26/01/2021 della Sez. V Civ. della Suprema Corte di cassazione, depositata il 25 maggio 2021. Preso atto, in riferimento al ricorso n. 1250/22 R.G., della requisitoria scritta in data 6 ottobre 2022 a firma del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA] nel senso del rigetto del ricorso. Udita, in riferimento a tutti e tre i ricorsi riuniti, la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti del ricorso n. 23304/15 R.G. si evince quanto segue. 1.1. Sulla base di due PVC del NPT della GDF di Caltanissetta e dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio di Gela dell’Agenzia delle entrate “emetteva l'avviso di accertamento n. 893030100426/2008, notificato per la prima volta alla società ricorrente” – i.e. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. – “il 7 agosto 2009, con il quale procedeva a rettificare la dichiarazione dei redditi presentata dalla società ricorrente per l'anno d'imposta 2003 ([OSCURATO:PERSONA] 2004)” (ric., p. 2), riprendendo a tassazione maggiori redditi ai fini di IRPEG, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, per il suddetto anno di imposta. Alla stregua delle indagini compiute, era infatti emerso, come da motivazione dell’avviso, “in parte qua” brevemente riprodotta in ricorso (ivi), che [OSCURATO:PERSONA] - aveva indebitamente “contabilizzato fatture di acquisto relative a operazioni economiche inesistenti pari a € 5.468.976,89 ed IVA relativa pari a € 1.092.695,38”; - “non aveva contabilizzato alcuna scheda carburante riferibile ai singoli automezzi riforniti […] e, pertanto, aveva indebitamente dedotto e detratto costi ed acquisti pari a € 346.116,93 ed IVA relativa pari a € 68.123,39"; - aveva omesso di contabilizzare un acquisto intracomunitario per un imponibile di euro 5.300. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, eccependo l’inesistenza della notificazione, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento ex artt. 43 DPR n. 600 del 1973 e 57 DPR n. 633 del 1972, la mancanza di valida sottoscrizione, la mancanza di motivazione, la violazione dell’art. 12, comma 5, l. n. 212 del 2000 (st. contr.), l’insussistenza delle condizioni di merito per procedersi a rettifica e l’illegittimità ed inapplicabilità delle sanzioni. 1.2.1. Peraltro, “in data 3.09.2010 l'odierna ricorrente depositava in giudizio memorie illustrative (ricevuta n. 2369/2010) con le quali, nel ribadire le eccezioni avverso l'avviso impugnato, rilevava un ulteriore profilo di nullità dell'avviso impugnato in contestazione ex art. 67 del D.P.R. 600173 in quanto l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Gela, aveva provveduto a rinotificare il medesimo avviso di accertamento in contestazione n. 893030100426/2008 in data 18 dicembre 2009: ‘non potendo sussistere due atti per il medesimo presupposto e periodo di imposta non vi è dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento sostituito dalla notificazione di un avviso successivo’” (p. 6 ric.). 1.3. La CTP di Catania, con sentenza n. 125/1/11 depositata il 7 marzo 2011, accoglieva il ricorso, condividendo, segnatamente, l'eccezione di mancanza di valida sottoscrizione, previo espresso rigetto delle altre. 1.4. Proponeva appello in via principale l’Ufficio, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta proponeva appello in via incidentale, con particolare riguardo all’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le eccezioni di nullità dell’avviso notificato il 7 agosto 2009, “in quanto annullato e sostituito dall'avviso di accertamento n. 893030100426/2009, identico a quello in contestazione, emesso dall'Ufficio per l'anno in contestazione e consegnato in data 18.12.2009” (p. 10 ric.), e di inesistenza della notificazione, dovuta al fatto che “l'atto impugnato non [poteva] dirsi notificato alla società ricorrente, bensì semplicemente consegnato[,] violandosi così la previsione delle norme in materia di notificazione”, giacché, “contrariamente a quanto previsto normativamente, la relata di notifica non è stata [estesa] in calce all'atto notificato con conseguente inesistenza del procedimento di notificazione” (p. 11 ric.). 1.5. La CTR della Sicilia, Sezione Distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 665/21/15 depositata il 23 febbraio 2015, accoglieva integralmente il gravame principale, rigettato l’incidentale, affermando la legittimità dell'atto impositivo. Osservava, in particolare, la CTR: Nel merito dei motivi di appello offerti dall'Amministrazione finanziaria, osserva il Collegio che, così come già rilevato dalla Suprema Corte, sulla questione della ammissibilità di "nuovi mezzi di prova", in sede di giudizio tributario di appello, è da considerare, preliminarmente […], che nell'ordinamento del processo tributario […] si rende operante […] il principio di specialità […]. Pertanto, può essere ammessa, nel processo tributario, anche in grado di appello, la produzione di nuove prove documentali […]. Premesso quanto sopra, va rilevato che (anche se) soltanto in questo grado di giudizio l’'Amministrazione finanziaria ha prodotto la documentazione[,] dalla quale risulta che "... il dr. [OSCURATO:PERSONA] area controllo dell'Agenzia delle entrate Ufficio di Gela ha firmato per il Direttore dr. [OSCURATO:PERSONA], è stata indicata la delega conferita al funzionario che ha sottoscritto l'atto opposto ...[,] non è mai stato emesso alcun provvedimento a revoca [dell']o.d.s. n. 5 del 2008 e pertanto il dott. [OSCURATO:PERSONA] nel caso di assenza del Direttore dell'Ufficio, imputabile a qualsiasi causa[,] sostituiva il Direttore medesimo ...". Tale produzione documentale (sebbene avvenuta soltanto in appello) deve considerarsi processualmente apprezzabile a mente di quanto previsto dal già citato art. 58 del D.lg. 546 del 1992 […]. Prive di pregio appaiono le argomentazioni offerte dalla parte appellata con il proprio appello incidentale. Con il primo motivo di appello incidentale viene contestata la sentenza di primo grado in quanto la stessa non si sarebbe pronunciata sulla "duplicazione" dell'avviso di accertamento impugnato. Il motivo è infondato. Ed infatti, l'eventuale (ed ipotetica) "illegittimità" può eventualmente riguardare il "secondo provvedimento" emesso in "duplicazione" e non quello oggi impugnato oggetto del presente giudizio. Con il secondo motivo di appello incidentale la parte appellata eccepisce la illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui "i giudici di appello" (cfr. pag. 9 atto di appello) hanno ritenuto infondata l'eccezione di nullità per difetto della […] relazione di notifica. A prescindere dall'evidente "lapsus calami" (giudici di "appello" in luogo di "primi giudici"), va osservato che l'asserita illegittimità della relata di notifica risulta comunque sanata dal raggiungimento dello scopo (cfr. art. 156, III c., cpc) e che in ogni caso in considerazione della natura dell'avviso di accertamento ("provocatio ad opponendum ") la parte contribuente ha comunque avuto modo di difendere le proprie ragioni […]. Parimenti infondate risultano le eccezioni riguardanti l'asserita violazione [delle norme sulla motivazione] dell'avviso di accertamento e conseguente violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Ed infatti questo Collegio ritiene di dover far propri gli orientamenti della Suprema Corte la quale in tema di motivazione dei provvedimenti tributari autoritativi ha statuito (in una fattispecie analoga) che[,] nel regime introdotto dalla l. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione. 1.6. Avverso detta sentenza della CTR proponeva [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione con sei motivi. Resisteva l’Agenzia con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria, con cui – documentato l'avvenuto pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata alla quale si accennerà subito in appresso a proposito del ricorso n. 6978/17 R.G. – instava per la cassazione della sentenza impugnata e, in subordine, per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2. Dagli atti del ricorso n. 6978/17 R.G. –che non affrontano la questione della “duplicazione” (per riprendere l’espressione della sentenza n. 665/21/15) dell’avviso di accertamento, da ritenersi, dunque, non devoluta alla CTR nel corrispondente giudizio – si evince quanto segue. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] era attinta – senza specificazione del “quando”, poiché nessuna delle parti indica la data della notificazione (che tuttavia dagli atti delle cause n. 23304/15 R.G. e n. 1250/22 R.G. risulta essere quella del 18 dicembre 2009) – dall’avviso di accertamento n. 893030100426/2008. Essa impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Caltanissetta (cfr. p. 2 sent. impugn. e p. 8 ric., dovendosi ritenere frutto di errore l’indicazione, invece, della CTP di Palermo contenuta nel controricorso, p. 8). La CTP di Caltanissetta , con sentenza n. 478/01/2012 depositata il 24 (secondo la sentenza impugnata) o 26 (secondo il ricorso) settembre 2012, “dichiarava la nullità” dell’avviso stesso: disattesele eccezioni di inesistenza della notificazione e decadenza ex artt. 43 DPR n. 600 del 1993 e 57 DPR n. 633 del 1972, riteneva invece fondata l’eccezione di mancanza di valida sottoscrizione (cfr. p. 2 sent. impugn.). 2.2. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. La CTR della Sicilia, Sezione Distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 3101/21/2016 depositata il 12 settembre 2016, accoglieva parzialmente il gravame, “determina[ndo]” – come da dispositivo – “nella misura del 10% dei maggiori ricavi accertati (escludendo dal calcolo di tali ricavi la variazione positiva di giacenza titoli) il reddito imponibile ai fini delle imposte Iva, Irpeg, Irap”. In motivazione, la CTR osservava che “possono ritenersi sufficienti gli elementi evidenziati dall'Ufficio finanziario” “a sostegno della contestata inesistenza delle operazioni fatturate”. “Ciò, tuttavia, non potrebbe consentire di avallare incondizionatamente la tesi sostenuta dall’Ufficio del recupero a tassazione degli interi importi fatturati. Per un verso, infatti, non è in contestazione l'effettiva realizzazione delle opere cui le fatturazioni si riferiscono; per altro verso, non può che trovare applicazione il criterio secondo cui, in caso di accertamento induttivo, l’Ufficio deve tener conto anche delle componenti negative di reddito”. 2.4. Avverso detta sentenza della CTR proponeva l’Agenzia ricorso per cassazione con tre motivi; resisteva [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, che spiegava altresì ricorso incidentale con un motivo. 3. Nelle more, in riferimento alla controversia di cui al ricorso n. 6978/17 R.G., che al momento ne occupa, [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza per la definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla legge n. 136 del 2018, cui l'Amministrazione opponeva diniego, sul rilievo che “nel caso in esame la società, pur individuando correttamente l'anno d'imposta (2003) ed il valore della controversia (euro 3.377.999), [aveva] indicato un importo lordo dovuto errato[,] in quanto non [aveva] tenuto conto della decisione totalmente favorevole all’Amministrazione, emessa dalla CTR di Caltanissetta n. 665/21/2015, depositata in data 23/02/2015 (RGA 6022/2011) e che è stata impugnata dalla società avanti la Corte di cassazione (RG 23304/2015), avente ad oggetto lo stesso avviso di accertamento. La definizione, quindi, doveva riguardare il giudizio nel quale l'avviso di accertamento è stato ritenuto totalmente legittimo con conseguente necessario pagamento del 100% dell'imposta dovuta”. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento di diniego innanzi a questa Suprema Corte con ricorso successivo (rispetto al ricorso n. 6978/17 R.G.), affidato ad un unico mezzo, in relazione al quale l'Agenzia delle entrate depositava mero atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria, con cui instava per l’annullamento del provvedimento di diniego e per la dichiarazione di estinzione della lite. 3.2. Con ordinanza parziale n. 14231 resa ad esito dell’udienza del 26 gennaio 2021, la Sezione 5 Civile di questa Suprema Corte, disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 6978/17 RG a quello iscritto al n. 23304/15 RG, decidendo sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego di definizione agevolata, in quanto avente carattere pregiudiziale (ricorso il cui unico mezzo era volto a denunciare violazione dell’art. 6, commi 1, 2 e 2-bis, d.l. n. 119 del 2018, avendo la lite pendente “sub” n. 6978/17 RG visto una "soccombenza ripartita", con conseguente ingiustificatezza della pretesa dell'Amministrazione al pagamento di un importo pari all’intero valore della controversia), respingeva il ricorso stesso, rinviando a nuovo ruolo la trattazione del cd. merito cassatorio di cui ai ricorsi riuniti. In particolare, osservava tale ordinanza che: -non è dubitabile che, nella singolare vicenda all'esame della Corte, sia attualmente portata al suo esame una controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate, avente per oggetto un unico atto impositivo, definita allo stato con due distinte sentenze spiccate dalla [OSCURATO:PERSONA], l'una che ha statuito una “soccombenza ripartita” tra le parti e l'altra che ha invece deciso la soccombenza integrale della contribuente; - in presenza di due processi pendenti avverso un medesimo atto impositivo, nessuno dei quali “concluso con pronuncia definitiva”, non è certo consentito al contribuente addivenire, mediante lo strumento condonistico, alla chiusura dell'uno piuttosto che dell'altro processo, potendosi dirsi effettivamente definita ‘la controversia’ solo quando [la cessazione della materia del contendere investe] tutti gli eventuali plurimi procedimenti giurisdizionali pendenti. 3.3. In vista dell’udienza camerale del 12 luglio 2022, fissata per la trattazione dei ricorsi riuniti nn. 23304/15 RG e 6978/17 RG, [OSCURATO:PERSONA] depositava memoria, con cui formulava “istanza di sospensione ex art. 295 cpc e richiesta di riunione con giudizio di revocazione sul diniego di definizione”, introdotto con il ricorso, di cui in appresso si dirà, iscritto al n. 1250/22 R.G. 3.4. La Sezione 5 Civile di questa Suprema Corte, con ordinanza n. 28741 del 12/07/2022, depositata il 4 ottobre successivo, rigettata l’istanza di sospensione, disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi riuniti nn. 23304/15 RG e 6978/17 RGcon il ricorso n. 1250/22 R.G. 4. Dagli atti del ricorso n. 1250/22 R.G. emerge quanto segue. 4.1. Avverso la superiore ordinanza della Sez. 5, n. 14231 del 2021, proponeva ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. L’Agenzia restava intimata. 4.2. Il Pubblico Ministero presso questa Suprema Corte, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. [OSCURATO:PERSONA], depositava requisitoria per iscritto addì 6 ottobre 2022, instando per il rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti considerazioni: L’errore di fatto denunziato non sussiste o, comunque, è del tutto innocuo. In realtà, è indubitabile, e neppure negato nel ricorso per revocazione, che avverso una prima sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Caltanissetta, n. 665 del 23.2.2015 - avente ad oggetto il primo, in ordine di tempo, dei suddetti avvisi di accertamento -venne proposto ricorso per cassazione recante il n. 23304/2015 r.g. Tale controversia vide, nel giudizio di appello, la soccombenza integrale di C.E.D.I.S. Avverso una seconda sentenza della medesima Commissione tributaria, n. 3101 del 12.9.2016 - avente ad oggetto il secondo, in ordine di tempo, dei suddetti avvisi di accertamento - è stato presentato ricorso per cassazione recante il n. 6978/2017 r.g. Tale controversia vide, nel grado di appello, la soccombenza parziale di C.E.D.I.S. o soccombenza reciproca che dir si voglia. Sia che si voglia affermare l’identità fra i due avvisi di accertamento sopra menzionati, sia che se ne voglia affermare l’alterità, è indubbio che pendano davanti alla Corte di cassazione due distinti procedimenti e ciò ha voluto affermare l’ordinanza revocanda, senza quindi incorrere in alcun errore di fatto. Si lamenta, di poi, omessa pronuncia sulla censura relativa al fatto che il più remoto avviso di accertamento -oggetto della sentenza di appello 665/2015 e del ricorso per cassazione 23304/2015 - sarebbe stato assorbito e sostituito dal più recente avviso di accertamento - oggetto della sentenza di appello 3101/2016 e del ricorso per cassazione 6978/2017 - come rilevato anche dal Garante per il contribuente nella sua richiesta del 20.2.2020. In realtà, pur non essendovi stata una esplicita presa di posizione dell’ordinanza revocanda avverso tale ultima censura, appare evidente che la Corte di cassazione, stante la pendenza di due distinti ricorsi avverso due distinte sentenze, ciascuna avente ad oggetto uno specifico avviso di accertamento, ha ritenuto non fondata la prospettazione di C.E.D.I.S. relativa alla unicità dell’avviso di accertamento ancora in vita, posto che ciò avrebbe voluto dire prendere posizione, cioè decidere, il ricorso per cassazione 23304/2015 avente ad oggetto il più remoto avviso di accertamento, che C.E.D.I.S. assume essere stato annullato in autotutela. Invero, la definizione agevolata della controversia presuppone non l’esistenza di un atto impugnato, sul quale pende ancora un giudizio sulla sua validità, bensì l’esistenza di una controversia su tale atto. Controversia la cui esistenza è indubitabile. Ne consegue che se non viene presentata istanza di definizione agevolata della controversia relativa ad un atto di cui si assume, nel merito, l’invalidità, tale controversia, per l’appunto, non può dirsi estinta e abbisogna di una pronuncia. 4.3. In prossimità dell’udienza camerale del 25 ottobre 2022, fissata per la discussione del ricorso n. 1250/22 R.G., veniva comunicato il decesso del difensore. 4.4. La Sezione 5 Civile di questa Suprema Corte, con ordinanza n. 8026 del 25/10/2022, depositata il 20 marzo 2023, disponeva rinvio a nuovo ruolo, anche in considerazione dell’opportunità della trattazione congiunta ai ricorsi (già) riuniti nn. 23304/15 RG e 6978/17 RG, demandando alla Cancelleria di effettuare la notifica “personale” alla contribuente. 4.5. La notificazione è stata correttamente eseguita dalla Cancelleria via PEC il 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve darsi atto della riunione del ricorso n. 1250/22 R.G. ai ricorsi (già) riuniti nn. 23304/15 RG e 6978/17 RG, stante l’evidente pregiudizialità della causa di revocazione di cui al primo ricorso rispetto al merito cassatorio di cui agli altri due. 2. Assume dunque priorità logico-giuridica la trattazione del ricorso n. 1250/22 R.G., i cui due motivi, per l’effetto, si passa subito a congiuntamente (per comunanza di censure) enunciare ed esaminare. 2.1. Con il primo motivo si denuncia che “la sentenza [“recte”: ordinanza] impugnata è l’effetto di errori di fatto risultanti dagli atti e documenti della causa, che non hanno costituito punti controversi sui quali la sentenza si sia pronunciata (artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civile)”. 2.1.1. “L’ordinanza 14231/21, per la quale qui si invoca il rimedio della revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., contiene evidenti errori di fatto su un punto non controverso e sul quale la Corte non ha espressamente emesso alcuna pronuncia”. “L’Agenzia delle entrate ha emesso due avvisi accertamento distinti notificati in momenti diversi e non ‘un unico atto impositivo’ come asserisce il Collegio remittente. L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Gela[,] emetteva nei confronti dell’odierna società ricorrente l’avviso di accertamento n. 893030100426/2008 con il quale procedeva a rettificare la dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l’anno d’imposta 2003 ([OSCURATO:PERSONA] 2004) accertando un presunto maggior reddito imponibile e recuperando a tassazione presunte maggiori imposte (IRPEG, IRAP e IVA). Tale avviso di accertamento veniva notificato due volte: - la prima notifica è avvenuta il 7 agosto 2009, [in ragione di un avviso] che veniva sottoscritto dal Capo area Dr. [OSCURATO:PERSONA] […] [segue la fotoriproduzione di p. 15 dell’avviso]; - la seconda notifica è avvenuta il 18 dicembre 2009 e contiene un avviso di accertamento di identico contenuto al primo ma sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] per delega del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] ed è stata effettuata dall’Agenzia delle entrate a seguito della mancanza di sottoscrizione (fatta valere dalla società in sede di ricorso) da cui era affetto il primo avviso di accertamento notificato il 7/08/2009 […] [segue la fotoriproduzione dell’avviso]. Non si tratta dello stesso identico unico atto, dunque, ma di due distinti atti[,] di cui il successivo sostituisce il precedente[,] atteso che l’Agenzia delle entrate ha ritenuto (poiché ancora nei termini di decadenza prescritti dalla legge) di emendare, a seguito di quanto denunciato dalla società con la propria impugnativa, il vizio di omessa sottoscrizione che affliggeva il primo avviso di accertamento. L’ordinanza impugnata, su tale erroneo presupposto[,] ha rilevato l’esistenza di ‘due processi pendenti avverso il medesimo atto impositivo nessuno dei quali concluso con sentenza definitiva’. È proprio questa la svista percettiva[,] in cui è incorso il Collegio[,] a costituire il vizio revocatorio determinante per la decisione della presente causa […]. Da un’attenta lettura degli atti di causa appare evidente che parte ricorrente aveva inteso definire in via agevolata unicamente il contenzioso pendente presso la Suprema Corte iscritto al n. 6978/2017 RG relativo al secondo avviso di accertamento […]”. “In fattispecie, sussiste il suddetto errore di fatto evidente ed obiettivo: il giudice ha supposto o ritenuto sussistenti due processi pendenti avverso il medesimo atto impositivo nessuno dei quali concluso con sentenza definitiva e, pertanto, ha confermato il diniego […]. La statuizione ‘in parte qua’ è fondata sulla supposizione di un fatto (l’esistenza di due giudizi aventi ad oggetto un unico atto impositivo) la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti di causa (ossia l’emanazione di un nuovo e diverso - perché sottoscritto - avviso di accertamento emesso in via sostitutiva ed emendativo del primo avviso di accertamento sprovvisto di valida sottoscrizione)” […]. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia che sussiste, sotto altro profilo, “errore revocatorio in quanto si è in presenza di una mancata pronuncia sulla censura sollevata dalla società ricorrente avverso il procedimento di diniego di definizione della lite pendente con cui si evidenziavano i motivi per cui è stata definita esclusivamente la lite avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato per la seconda volta il 12.12.2009”. 2.2.1. “A pagina 16 e 17 del ricorso avverso il provvedimento di diniego è stato espressamente evidenziato che […] ‘il Garante del Contribuente, riscontrando positivamente [la] segnalazione [di [OSCURATO:PERSONA]] e condividendone il contenuto, in data 20/02/2020 ha indirizzato all’Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta e, per conoscenza, anche alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, la segnalazione della società contribuente accompagnata dalla sua nota protocollata al n. 194/2020 d[a]l seguente contenuto: « Si trasmette copia della segnalazione presentata dalla società indicata in oggetto con preghiera di voler fornire chiarimenti su quanto lamentato e, più in particolare, sull’esito del riesame in autotutela, chiedendone l’annullamento, dell’atto impositivo n. 893030100426/2008 notificato in data 7/8/2009 in quanto sostituito da uno stesso identico avviso n. 893030100426/2008 notificato in data 12/12/2009. Si precisa che i due atti si differenziano dal fatto che il primo non riporta la firma del Direttore dell’Agenzia mentre il secondo sana verosimilmente questa assenza con la firma dello stesso Direttore. In attesa di cortese riscontro si ringrazia». Ne deriva, anche sotto questo aspetto, la assoluta illegittimità ed infondatezza delle motivazioni di rigetto in quanto del tutto strumentali facendo riferimento al giudizio di impugnazione relativo alla prima notifica dell’avviso di accertamento presupposto che, peraltro, è palesemente nullo’ […]. Dalla lettura della sentenza [ordinanza] oggetto del presente ricorso in revocazione risulta evidente che in nessun modo la Corte ha preso in esame la suddetta censura […]. A pag. 9 e 10 del ricorso avverso il provvedimento di diniego [di definizione de]lla lite la società ha espressamente rilevato che ‘innanzitutto, è del tutto errato il richiamo dell’Agenzia delle entrate limitato al primo comma dell’art. 6 del D.L. 119/2018 che prevede, in via generale, l’ipotesi di definizione della lite pendente «con il pagamento di un importo pari al valore della controversia» […]. Nel caso di specie, è fatto pacifico tra le parti che la lite pendente ed oggetto di definizione (la n. 6978/2017 di R.G. pendente attualmente innanzi codesta Suprema Corte di cassazione) ha visto «nell’ultima pronuncia» la reciproca soccombenza delle parti […]’. Anche tale censura non è stata completamente esaminata dalla Corte”. 3. I motivi sono inammissibili. 3.1. Essi, già dal punto di vista linguistico, ed oltremodo da quello concettuale, non allegano alcun errore revocatorio, viepiù non oggetto di discussione, in cui la Suprema Corte sarebbe incorsa nell’ordinanza impugnata. 3.2. Sulla premessa che il combinato disposto degli artt. 391- bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione (“né, con riguardo al sistema delle impugnazioni”, come chiarito ad esempio da Sez. U, n. 8984 del 2018, “la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia”), Sez. U, n. 23306 del 2016, ha espressamente rammentato come, per diritto e giudizio di diritto, debba aversi riguardo unicamente alla sfera di applicazione delle norme, “sub specie”, in sintesi, da un lato, dell’individuazione ed interpretazione della norme applicabili e, dall’altro, della sussunzione in esse dei fatti storici, siccome accertati. 3.3. Esclusa la ricorribilità in revocazione avverso pronunce di legittimità per errori riguardanti il diritto ed il giudizio di diritto, l’ambito dell’errore revocatorio si riduce, conseguentemente, ai soli casi di “sviste” o “puri equivoci”, ad eccezione di errori di valutazione, che invece impingerebbero, essi pure, proprio sulla tipica attività “in iure” della Suprema Corte (cfr. Sez. U, n. 8984 del 2018, che richiama Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991 e n. 207/2009). Le “sviste” di cui innanzi si risolvono classicamente in false (non rappresentazioni, bensì) percezioni della realtà, obiettivamente ed immediatamente (ossia liquidamente) rilevabili, attinenti all’accertamento o alla ricostruzione della verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento (non interno, ma) esterno al processo (Sez. U, n. 23306 del 2016). L’errore deve, allora, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o - men che mai - di indagini o procedimenti ermeneutici (già Sez. U, n. 561 del 2000, cui “adde”, per tutte, Sez. U, n. 4413 del 2016). Ai fini della revocazione, cioè, rileva solo il contrasto tra la rappresentazione di un fatto univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto posta a base della decisione del giudice, oltretutto in termini di esclusione reciproca e non di semplice diversità tra l’una e l’altra. È per tale ragione che l’errore revocatorio è rappresentato da un errore percettivo risultante “ictu oculi” dagli atti processuali e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Sez. U, n. 26022 del 2008). 3.4. È poi essenziale che la questione, asseritamente frutto di errore, non sia stata oggetto di discussione tra le parti, giacché, in tal caso, si verterebbe eventualmente di errore valutativo e non percettivo. Invero, “il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non deve avere costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi: sicché non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice” (Cass. n. 23306 del 2016). 3.5. Alla luce di tali premesse, venendo al caso di specie, la contribuente, soprattutto nel primo motivo, ma, sotto ulteriori punti di vista, anche nel secondo, imputa alla Sez. 5 Civ. di non essersi avveduta che l’Agenzia delle entrate aveva emesso in realtà due provvedimenti, il secondo dei quali – e questo è il “punctum” rilevante – esercizio del potere di autotutela. In tal guisa, tuttavia, la contribuente si duole della mancata qualificazione, da parte della Sez. 5 Civ., del preteso secondo provvedimento come sostitutivo del primo, siccome emendativo dei vizi di questo: sicché, in definitiva, la censura che essa muove all’ordinanza impugnata ha riguardo, non già ad un errore di percezione o ad una svista, ma all’esito di un’attività tipicamente valutativa, che, come visto, esula dal fuoco dell’errore revocatorio. 3.6. Vieppiù neppure può sostenersi, come invece fa la ricorrente, che la “quaestio” dell’unicità o duplicità dei provvedimenti non avesse costituito oggetto di discussione tra le parti, poiché anzi proprio l’allegata duplicità costituisce il presupposto su cui fonda il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego. 3.7. Né, infine, il ricorso per revocazione coglie minimamente l’effettiva “ratio decidendi” dell’ordinanza impugnata, la quale è focalizzata, non già sull’atto oggetto della controversia, ma sulla controversia in sé. Ciò emerge con estrema chiarezza, anche linguistica, laddove la Sez. 5 Civ. scrive che “p[uò] dirsi effettivamente definita ‘la controversia’ [secondo la di per sé significativa enfasi dell’originale] solo quando [la cessazione della materia del contendere investe] tutti gli eventuali plurimi procedimenti giurisdizionali pendenti”: donde il dato precipuo, nel ragionamento della Sez. 5 Civ., è la pluralità dei procedimenti, volti a descrivere un’unitaria controversia, che, per essere definita, secondo il linguaggio normativo, deve esserlo in relazione a tutte le sue articolazioni processuali. Orbene, con siffatto argomentare il ricorso omette completamente di confrontarsi, per l’effetto palesando persino un difetto di decisività dell’errore percettivo – che in realtà non è tale – ascritto all’ordinanza impugnata. Le ragioni di ciò sono perspicuamente espresse dal P.G. nella requisitoria depositata, laddove condivisibilmente osserva che, “sia che si voglia affermare l’identità fra i due avvisi di accertamento sopra menzionati, sia che se ne voglia affermare l’alterità, è indubbio che pendano davanti alla Corte di cassazione due distinti procedimenti e ciò ha voluto affermare l’ordinanza revocanda, senza quindi incorrere in alcun errore di fatto”. 3.8. Le superiori considerazioni rendono ragione dell’inammissibilità del ricorso, che, comunque, è altresì manifestamente infondato. 3.8.1. In effetti, il preteso errore commesso, secondo la contribuente, dalla Sez. 5 Civ. non sussiste. 3.8.1.1. In primo luogo, è a rilevarsi che il suddetto (non- )errore sarebbe comune finanche alla prospettazione difensiva della contribuente, sol che si consideri che, già nella memoria in data 3 settembre 2010, mediante la quale, nel procedimento esitato nel ricorso n. 23304/15 R.G., aveva sollevato il vizio della nullità dell’avviso per duplicazione, leggesi (come riportato in detto ricorso) che “l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Gela, aveva provveduto a rinotificare il medesimo avviso di accertamento in contestazione n. 893030100426/2008 in data 18 dicembre 2009”: espressione, questa, ripresa anche nel ricorso per revocazione, ove, nel primo motivo, leggesi che “l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Gela[,] emetteva nei confronti dell’odierna società ricorrente l’avviso di accertamento n. 893030100426/2008 […] e […] tale avviso di accertamento veniva notificato due volte”. Alla stregua di siffatta allegazione, dunque, si verte del “medesimo avviso di accertamento”, contraddistinto dal n. 893030100426/2008, che tale, effettivamente, figura sul frontespizio di entrambe le sentenze della CTR n.665/21/2015 e n. 3101/21/2016, notificato due volte ed in conseguenza di ciò impugnato due volte, senza che le parti, dinanzi al giudice adito per secondo, abbiano dedotto la previa impugnazione. 3.8.1.2. In secondo luogo, è a rilevarsi che, rispetto all’ulteriore allegazione compiuta dalla ricorrente solo nel ricorso per revocazione, di cui alla causa n. 1250/22 R.G., ma non anche nell’unico altro ricorso che affronta la questione della duplicazione, ossia quello di cui alla causa n. 23304/15 R.G., a termini della quale la seconda notifica contiene “un avviso di accertamento di identico contenuto al primo ma sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] per delega del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] ed è stata effettuata dall’Agenzia delle entrate a seguito della mancanza di sottoscrizione (fatta valere dalla società in sede di ricorso) da cui era affetto il primo avviso di accertamento notificato il 7/08/2009 […]”, essa non corrisponde alle stesse fotoriproduzioni, nel ricorso per revocazione, dell’ultima pagina degli avvisi notificati la prima e la seconda volta. Nella fotoriproduzione dell’avviso notificato per primo la dicitura “[OSCURATO:PERSONA]” è annullata con un tratto obliquo anteposto, sottostandovi la scritta: “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]”, con sovrascritta la firma di costui; un tanto evidentemente a significare che, in luogo del D irettore, sottoscrive il suddetto capoarea. Nella fotoriproduzione dell’avviso notificato per secondo figura la dicitura: “Per il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA]”, con sovrascritta la firma di costui, sottostandovi l’ulteriore scritta: “Per copia conforme all’originale dell’avviso di accertamento n. 89303100426/2008 per l’anno di imposta 2003 composto da n. 15 pagine”, immediatamente in calce alla quale segue: “Gela, 30/11/2009[,] [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]”, che vi ha apposto la propria sottoscrizione. In ragione delle suddette descrizioni comparate, non corrisponde al vero la duplice affermazione della ricorrente secondo cui l’avviso notificato per secondo ha “identico contenuto” di quello notificato per primo “ma [è] sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] per delega del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]”, a rappresentare una ratifica di delega espressa da parte del sottoscrivente [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, quella che il [OSCURATO:PERSONA], in persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sottoscrive, avendo cura di specificare la data del “30/11/2009”, ben posteriore a quella della notificazione del primo avviso, è solo la dichiarazione di autenticità della “copia conforme all’originale dell’avviso di accertamento n. 89303100426/2008”: sul punto non vi sono ragioni di equivoco, perché in tal senso si esprime chiaramente la corrispondente dicitura. Né, sotto altro profilo, ha pregio sostenere che l’avviso notificato per secondo contiene, a differenza di quello notificato per primo, la delega al “[OSCURATO:PERSONA]”: in quello notificato per secondo, infatti, è semplicemente esplicitato (in funzione, tra l’altro, della dichiarazione di conformità della copia all’originale) avere il “[OSCURATO:PERSONA]” sottoscritto, il 7 agosto 2009, quale delegato dell’allora [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], esulando per l’effetto alcuna carica di innovatività rispetto all’avviso notificato per primo, che, per vero, giusta il significato corrente del tratto obliquo anteposto alla dicitura: “[OSCURATO:PERSONA]”, di per se stesso manifesta graficamente avere il “[OSCURATO:PERSONA]” apposto la propria sottoscrizione in luogo di quella del [OSCURATO:PERSONA]. 3.9. Talché, in buona sostanza, il denunciato errore neppure sussiste, l’avviso notificato per secondo costituendo, dichiaratamente (ossia alla stregua della dichiarazione di conformità di cui s’è detto), (mera) copia autentica di quello notificato per primo. 3.10. Ne consegue che trova applicazione, in senso decisivo, lo specifico principio a termini del quale “non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione degli atti sottoposti al controllo della Corte e che essa abbia correttamente percepito e che si risolve pertanto in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione” (Cass., n. 4859 del 1998). 3.11. In ultimo, a fini di completezza, osservasi che le superiori considerazioni, rendono altresì conto delle ragioni per cui decentrate sono le censure rassegnate in specie nel secondo motivo di ricorso, che lamenta non avere la Sez. 5 Civ. offerto risposta alle questioni, sollevate dalla contribuente nel ricorso successivo, circa la richiesta del Garante del Contribuente all’Agenzia di annullamento in autotutela “dell’atto impositivo n. 893030100426/2008 notificato in data 7/8/2009” e circa la riferibilità della definizione agevolata alla lite “n. 6978/2017 di R.G. pendente attualmente innanzi Codesta Suprema Corte di cassazione”, che “ha visto ‘nell’ultima pronuncia’ la reciproca soccombenza delle parti […]”. 3.11.1. Anzitutto, sulla premessa a termini della quale “la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali” (Cass. n. 10040 del 2022, in un caso in cui la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno), “a fortiori” anche una risposta al motivo di ricorso per cassazione ritenuta insoddisfacente o incompleta – come sostanzialmente paventato nel secondo motivo in disamina – esula dalla nozione di errore revocatorio. 3.11.2. Secondariamente, le due circostanze, da un lato, dell’intervento del Garante del Contribuente espressosi per l’illegittimità dell’avviso notificato per primo – Garante le cui decisioni non sono ovviamente vincolanti per l’Autorità giudiziaria, sottoposta esclusivamente alla legge, né comunque incidono sul rapporto tributario sostanziale, perché “non hanno natura autoritativa né sanzionatoria e non sono finalizzat[e] a sostituire o emendare gli atti di imposizione o di riscossione dell'Amministrazione finanziaria” (ragion per cui “non sono [neppure] riconducibili all'elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, a norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, restando sottratt[e] al sindacato di quest'ultimo per la totale assenza di riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica [sia] del contribuente [che dell’Amministrazione]”) (Cass. n. 25212 del 2022) –e, dall’altro lato, dell’afferenza della richiesta di definizione agevolata alla causa pendente con il n. 6978/2017 R.G., non sono soltanto volte a perorare, nuovamente, una diversa e più favorevole, per la contribuente, valutazione delle risultanze documentali, nel senso di ritenere pendente, in ultima analisi, la sola causa n. 6978/2017 R.G., in conseguenza dell’anelato, ma non effettivo, venir meno dell’avviso notificato per primo, ma viepiù si estraniano dall’effettiva “ratio decidendi” dell’ordinanza impugnata: la quale, come sopra detto, muove dal dato di fatto dell’esistenza attuale, non già della sola causa n. 6978/2017 R.G., ma di due cause, quella indicata epperò anche la n. 23304/15 R.G., afferenti entrambe ad una complessiva unitaria controversia agli effetti della definibilità ex art. 6 d.l. n. 118 del 2019. 4. Un tanto consente di procedere alla disamina dei ricorsi nelle cause riunite n. 23304/15 R.G. e n. 6978/2017 R.G. 5. Assume prioritario rilievo il “thema” dei rapporti tra la causa n. 23304/15 R.G. e la causa n. 6978/2017 R.G., “thema” che, per le ragioni che risulteranno chiare in appresso, altresì involge, medesimamente in via prioritaria, la disamina del primo e del quarto motivo del ricorso di cui alla causa n. 23304/15 R.G. 6. Più precisamente: - con il primo motivo di tale ricorso si denuncia “illegittimità della sentenza per mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere: violazione, falsa e/o errata interpretazione ed applicazione dell'art. 67 del d.p.r. 600173, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. In particolare, secondo la contribuente, “qualora l'Amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente atto, il successivo provvedimento si qualifica come atto del tutto nuovo, sia pure con effetto confermativo; di conseguenza deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso il provvedimento che, in pendenza del giudizio, sia stato sostituito dal provvedimento di conferma, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario e, come tale, idoneo a rendere priva di ogni utilità la pronuncia sul ricorso proposto avverso il precedente provvedimento. In fattispecie, l'emanazione del nuovo avviso di accertamento identico per forma, contenuto e numero identificativo a quello precedente, rivolto al medesimo contribuente, costituisce espressione del generale potere di annullamento in autotutela operato dalla [OSCURATO:PERSONA] procedente tramite sostituzione di un avviso di accertamento (quello in contestazione, previo) con un avviso di accertamento successivo (quello emanato il 18.12.2009)”; -con il quarto motivo di tale ricorso si denuncia “violazione e/o falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 60 del d.P.R. 600/73 in combinato disposto all'art. 148 c.p.c.”. In particolare, secondo la contribuente, l’art. 148 cod. proc. civ. “prescrive forma e contenuto della relata di notifica ed individua in maniera certa e non equivoca l'ubicazione della medesima, perché possa adeguatamente assolvere le funzioni cui è preordinata. In fattispecie, non vi è alcuna relata di notifica[,] evincendosi solo […] una ricevuta di consegna. Il mancato rispetto della suddetta prescrizione determina l'inesistenza giuridica della notifica (e non [una] semplice nullità della stessa) in quanto detto atto, non notificato, deve essere considerato ‘tamquam non esset’”. 7. Orbene, i ricorsi di cui, rispettivamente, alla causa n. 23304/15 R.G. ed alla causa n. 6978/2017 R.G., censurano due diverse sentenze (l’una integralmente e l’altra parzialmente favorevole all’Ufficio) della medesima CTR, a loro volta intervenute su altrettante sentenze (entrambe favorevoli alla contribuente) della medesima CTP, in riferimento al medesimo atto impugnato, che si identifica, secondo la stessa prospettazione della ricorrente in specie nel ricorso di cui alla causa n. 23304/15 R.G. (sostenendo la medesima avere l’Agenzia “provveduto a rinotificare” – i.e., a notificare nuovamente – “il medesimo avviso di accertamento in contestazione n. 893030100426/2008 in data 18 dicembre 2009 ”, dopo averlo già notificato in data 7 agosto 2009) e comunque in ragione di quanto più sopra osservato, con l’unico avviso di accertamento n. 893030100426/2008. 8. Questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 21623 del 2022) ha già avuto modo, recentemente, di affrontare la questione della duplicazione della notificazione di un atto dell’A.F. (nel precedente che si va richiamando costituito da una cartella di pagamento) con conseguente duplicazione delle impugnazioni. Ha dunque in tale occasione osservato la S.C.: 2.1. La “quaestio iuris”, che qui si pone, riporta ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 16370 del 26/09/2012, in base ai quali una duplice notifica della cartella di pagamento è legittima sempre che il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio. 2.2. Nella prospettiva interpretativa della Suprema Corte, l’enunciazione di tale principio ha implicato, preliminarmente, la precisazione della differenza (solo “apparentemente ovvia”) tra rinnovazione dell'atto impositivo e la mera attività di rinnovazione della notifica di tale atto: mentre il rinnovo dell'atto comporta un nuovo esercizio del potere impositivo (cosiddetta autotutela sostitutiva), viceversa, rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale l'atto, a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione […]: il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854), determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull'"esistenza" dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio. La precisazione della (apparentemente ovvia) differenza tra atto e sua notificazione, nel caso, assume univoco valore dirimente […]»). 2.3. Calando tali principi nella fattispecie in esame, ove è pacifico che la seconda notifica della cartella di pagamento non sia seguita all'esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione ma ad una mera rinotifica dello stesso atto, si tratta dunque di accertare se la seconda notifica sia stata effettuata per invalidità della prima notifica, come eccepito dalla difesa della controricorrente, oppur no. 2.4. L’eccepita invalidità della prima notifica perché consegnata a persona diversa dal legale rapp.te della S[.] s.r.l. è priva di pregio […]. 2.7. Pertanto, la CTR avrebbe dovuto dichiarare la tardività del ricorso originario in quanto notificato in data 17/11/2009 e, quindi, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992), avvenuta in data 21/07/2009 […]. 3. Infine, non può mancarsi di evidenziare che i limiti alla reiterabilità della notificazione di un atto amministrativo, nei termini indicati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16370 del 2012, sono assurti a canone interpretativo generale anche per gli atti processuali. Ed invero, per il caso di notifica dello stesso ricorso in cassazione reiterata alla stessa parte, è stato affermato che il termine di venti giorni per il deposito del ricorso, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica (Cass., Sez. L., 05/10/2017, n. 23264; da ultimo, cfr., Cass., Sez. 1, 30/11/2021 n. 37579 […]). 9. In buona sostanza, con più specifica attinenza al caso di specie, può sinteticamente enunciarsi il seguente principio di diritto: “Qualora un identico atto tributario sia stato dall’Amministrazione notificato due volte, ed a ciascuna notificazione siano seguite altrettante impugnazioni, onde stabilire le sorti di queste ultime, è necessario accertare se la seconda notificazione sia, o meno, stata effettuata per invalidità della prima, giacché, solo in caso positivo, detta seconda notificazione, sanando il vizio della prima, produce la messa a conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con conseguente decorrenza dalla medesima del termine di 60 giorni per impugnare; viceversa, in caso negativo, ove la seconda notificazione sia sopravvenuta oltre i 60 giorni dalla prima, la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell’atto”. 10. In applicazione del superiore principio –che di per sé rende conto della manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso di cui alla causa n. 23304/15 R.G. – devono esaminarsi le ragioni in forza delle quali la contribuente – in specie nel quarto motivo di tale ricorso – sostiene addirittura l’inesistenza della notificazione dell’avviso notificato il 7 agosto 2009. Tali ragioni – nell’evidente difetto di precisione ed autosufficienza del motivo, che non fornisce indicazioni sulla procedura notificatoria seguita dall’Ufficio né trascrive quella che definisce “ricevuta di consegna” figurante sulla prima pagina dell’avviso – si risolvono in ciò che, a fronte della “ricevuta di consegna” in parola, manca una relazione di notificazione estesa in calce all’avviso stesso. 10.1. Il motivo in parola è manifestamente infondato. 10.1.1. Premesso che dallo stralcio della sentenza di primo grado riprodotto in ricorso (p. 7) si apprende essere stata la notificazione effettuata dal messo comunale (“Dalla copia dell'atto impugnato prodotta in giudizio dalla parte ricorrente si evince la relata di notifica che è stata eseguita dal messo comunale del Comune di Gela, nella sede della società, mediante consegna nelle mani di un impiegato della stessa”), la “ricevuta di consegna” di cui la contribuente si duole è, in realtà, l’attestazione dell’attività di consegna compiuta dal messo. 10.1.2. Ora, considerato che, secondo l’art. 60, comma 1, lett. a), DPR n. 600 del 1973, “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio”, e considerato altresì che, secondo l’art. 137, comma 2, cod. proc. civ., la notificazione è elettivamente eseguita “mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi”, siffatta “ricevuta di consegna” è, effettivamente, la relazione di notificazione. 10.1.3. In riferimento al fatto, poi, che la “ricevuta di consegna”, i.e. la relazione di notificazione, sia estesa sulla prima pagina, anziché sull’ultima, dell’avviso di accertamento, trova applicazione il principio, che il Collegio espressamente intende ribadire, a termini del quale “la notifica dell'avviso di accertamento, la cui relata sia stata apposta sul frontespizio di quest'ultimo anziché in calce ad esso, non può dichiararsi nulla qualora non siano oggetto di specifica contestazione la completezza e conformità dell'atto notificato contenente, in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse, atteso che, in tale modo, viene garantita all'interessato l'integrità dell'atto notificato, con il conseguente prodursi degli effetti sananti del raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 23175 del 2016). 10.1.4. Nella specie, in difetto dell’articolazione, da parte della contribuente, di “specifica contestazione” della “completezza e conformità dell'atto notificato”, quest’ultimo, come agevolmente evincibile dalle fotoriproduzioni contenute nel ricorso per revocazione, di cui alla causa n. 1250/22 R.G., “cont[iene], in ogni foglio, il numero della pagina e l'indicazione del numero complessivo di esse”. 11. Facendo il punto di tutto quanto detto sin qui, atteso che la prima notificazione dell’avviso di accertamento è valida ed efficace, essa segna il “dies a quo” del termine di 60 giorni per impugnare l’avviso medesimo: pertanto, il ricorso introduttivo del giudizio nella causa n. 6978/17 R.G., siccome spiegato, a fronte della seconda notificazione, ben oltre detto termine, è inammissibile (proprio come nel caso deciso dalla citata Cass. n. 21623 del 2022). 12. Ne consegue che la sentenza della CTR n. 3101/21/2016, impugnata nella suddetta causa n. 6978/17 R.G., deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. civ. 13. Alla luce di ciò, può procedersi alla disamina dei residui motivi del ricorso di cui alla causa n. 23304/15 R.G. 14. Con il secondo motivo di tale ricorso si denuncia nullità della sentenza per “violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Deduce la contribuente che, con l’appello incidentale, aveva riproposto i motivi dell’originario ricorso ritenuti assorbiti dal primo giudice. Trattasi dei seguenti: a) “eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per decadenza dei termini ex art. 43 del D.P.R. 600/73 ed ex art. 57 del D.P.R. 633/72”: “i giudici del primo grado affermano che ‘ […] l'anno d'imposta in esame è il 2003, per cui il termine di notifica dell'avviso di accertamento è quello fissato dall'art. 43 del DPR 600/1973, nella stesura vigente fino al 3 luglio 2006 (antecedente al testo modificato dall'art. 37 del D.L. 4. 7.2006 n. 223 entrato in vigore dal 4.7.2006), cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e quindi entro il 31.12.2009’. Tale assunto è palesemente privo di fondamento giuridico […]”; b) “eccezione di nullità dell'avviso in quanto fondato su dati irritualmente acquisiti in violazione dell'art. 12, comma 5, della Legge 212/2000”: “Nella fattispecie […] la verifica effettuata nei confronti dell'odierna società appellata ha avuto una durata eccedente il termine di 30 giorni […], con conseguente inutilizzabilità, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, dei dati rinvenuti nel corso della verifica effettuata nei confronti della società ricorrente e nullità dell'impugnato accertamento che tali dati recepisce”; c) “eccezione di nullità dell'avviso per violazione degli articoli 43 del DPR 600/73 e dell'art. 57 del DPR 633/72 in combinato disposto all'art. 37, comma 24, della L. 223/2006”: “l'avviso di accertamento deve ritenersi nullo per intervenuta decadenza essendo, nella fattispecie, inapplicabile il raddoppio dei termini introdotto dall'art. 37 del DL 223/2006 a modifica dell'art. 43 del DPR 600/73 e dell'art. 57 del DPR 633/72”; “alla data di notifica dell'avviso di accertamento in questione, nessuna denuncia risulta presentata nei confronti della società appellata per l'anno 2003”. 14.1 Il motivo è inammissibile. 14.1.1. A differenza di quanto in esso sostenuto, i motivi dell’originario ricorso su cui la contribuente assume avere la CTR omesso di pronunciare non sono affatto stati ritenuti assorbiti dalla CTP, che anzi li ha motivatamente respinti, come emerge sia dalla ricostruzione del giudizio compiuta nella parte introduttiva dello stesso ricorso (pp. 7 e 8) e sia anche, contraddittoriamente, dall’articolazione del motivo che ne occupa (pp. da 22 a 30). A mente di ciò, la denunciata omissione di pronuncia da parte della CTR non sussiste, avendo la medesima espressamente affermato che “prive di pregio appaiono le argomentazioni offerte dalla parte appellata con il proprio appello incidentale”. Trattasi di un’affermazione anteposta dalla CTR alla specifica confutazione di talune “argomentazioni” della “parte appellata”, rispetto alle quale la CTR ha inteso aggiungere valutazioni sue proprie a quelle della CTP; ma essa rende palese che la CTR ha esaminato e deciso, in senso sfavorevole alla contribuente, tutte quante le questioni devolutele con l’appello incidentale, evidentemente confermando, anche in punto di motivazione, per quelle non “funditus” confutate, la sentenza di primo grado. 14.1.2. Né, in riferimento a tale effettiva decisione della CTR, la contribuente articola alcuna censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. corrispondente ai vizi che in primo grado aveva denunciato affliggere l’avviso “sub specie” delle violazioni degli artt. 43 DPR n. 600 del 1973 e 57 DPR n. 633 del 1972 [lett. a) e c) che precedono] e dell’art. 12, comma 5, st. contr. [lett. b) che precede]: pertanto, in difetto di corrispondente devoluzione, resta preclusa a questa Suprema Corte ogni delibazione sull’effettiva sussistenza o meno di tali violazioni. 15. Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: la contribuente sia in primo che in secondo grado ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento “in quanto fondato su meri dati presuntivi non confortati dal benché minimo elemento di prova”; “nessuna prova era stata fornita dall'Ufficio in ordine all’esistenza dei costi e gli indizi offerti in ordine alla presunzione di aver indebitamente dedotto costi per operazioni inesistenti [sono] stat[i] abbondantemente superat[i] dalle argomentazioni e dalla produzione documentale dell'odierna ricorrente”. Il motivo riproduce le pagine da 13 a 15 delle controdeduzioni in appello e conclude nel senso che “la mancata statuizione, da parte del Giudice di primo grado, sulla suddetta eccezione implica omissione della pronuncia su un punto decisivo della controversia determinando la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. 15.1. Il motivo è inammissibile. 15.1.1. Esso, infatti, non deduce alcun fatto storico di cui la CTR abbia omesso l’esame. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'‘omesso esame’ come riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a ‘questioni’ o ‘argomentazioni’ che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate” (Cass. n. 2268 del 2022). 16. Con il quinto motivo si denuncia “violazione e/o falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Secondo la contribuente, “l'avviso di accertamento in contestazione, per quanto nel suo stesso seno indicato, discende dal P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Caltanissetta[,] il 6 marzo 2008 e dal P.V.C. redatto dall'Agenzia delle Dogane, Ufficio di [OSCURATO:PERSONA][,] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non può ritenersi validamente motivato, sia perché dallo stesso non sono affatto individuabili gli elementi essenziali della pretesa erariale e la motivazione dei recuperi effettuati sia perché i due processi verbali di constatazione richiamati non sono stati allegati all'atto impugnato”. “Tra l'altro la sentenza di appello presta il fianco anche ad una censura di mancanza di motivazione e di ‘motivazione apparente’ in quanto si limita ad affermare la legittimità dell'atto impugnato in quanto gli atti presupposti (i due P.V.C.) sarebbero richiamati nel loro contenuto essenziale, senza tuttavia indicare [e] meglio specificare tale ‘contenuto essenziale’”. 16.1. Il motivo è inammissibile. 16.1.1. Esso, in violazione del principio di precisione, anche sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, non riproduce minimamente, neppure per sommi capi, la motivazione dell’avviso, come invece sarebbe stato onere della contribuente fare onde render conto della dedotta erroneità dell’affermazione della CTR circa il richiamo in avviso del contenuto essenziale degli atti presupposti: ne consegue che questa Suprema Corte non è neppure messa nelle condizioni di effettuare alcuna valutazione di fondatezza della censura. Esso, inoltre, viepiù nel solo sviluppo argomentativo, deduce un vizio di insufficienza motivazionale della sentenza impugnata (che non avrebbe “indicato e specificato meglio” il contenuto essenziale degli atti presupposti all’avviso): vizio non più consentito –a fronte di una motivazione invece effettivamente esistente sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico ed oltretutto ben superiore al cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014) – dalla vigente formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., neppure, diper sé, evocato. 17. Con il sesto motivo si denuncia “violazione e/o falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell'art. 58, comma 1, del d.lgs. 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Secondo la contribuente, “i due documenti prodotti dall'Agenzia delle entrate[,] Ufficio di Gela[,] quali allegati al suo appello (allegato n. 1: copia dell'Ordine di Servizio n. 2008/01/CG ed allegato n. 2: copia dell'Ordine di Servizio n. 5/2008) costituiscono delle vere e proprie ‘prove nuove’[,] inammissibili sia in un ordinario giudizio civile sia nello speciale rito processuale tributario”. “[Detta documentazione] non è stata prodotta in giudizio dall'Ufficio su disposizione del Giudice di appello, come invece prescrive la prima ipotesi del comma 1 dell'art. 58 citato”, e “l'Ufficio non si è minimamente preoccupato di giustificare non solo la mancata allegazione della delega di poteri nell'avviso di accertamento in contestazione ma nemmeno la sua mancata produzione nel giudizio di primo grado”. 17.1. Il motivo è manifestamente infondato. 17.1.1. Costituisce infatti costante principio di diritto quello per cui, “nel processo tributario, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992” (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 17164 del 2018). Ancora: “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace” (così, ad es., Cass. n. 17921 del 2021). 18. In definitiva: - quanto al ricorso di cui alla causa n. 1250 del 2022, esso va dichiarato inammissibile, nulla essendovi da statuire sulle spese di lite stante la mancanza di difese dell’Agenzia, ferma la dichiarazione di sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, del relativo doppio contributo unificato; - quanto al ricorso di cui alla causa n. 6978/17 R.G., la sentenza della CTR n. 3101/21/2016 va annullata senza rinvio, dovendosi, con pronuncia sul ricorso, dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relativamente a tutti i gradi di giudizio, in ragione del rilievo (solo) officioso di detta inammissibilità; - quanto al ricorso di cui alla causa n. 23304/15 R.G., esso va integralmente rigettato, con condanna della contribuente alle spese di lite, liquidate secondo tariffa, alla luce della complessità delle questione vertite e del valore della controversia, come da dispositivo, ferma, altresì, la dichiarazione di sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima, del relativo doppio contributo unificato. P.Q.M. Dato atto della riunione del ricorso n. 1250/2022 R.G. ai ricorsi già riuniti n. 23304/15 R.G. e n. 6978/17 R.G., - dichiara inammissibile il ricorso di cui alla causa n. 1250/2022 R.G.e, a i sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. n. 115