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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 22633/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23064/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI, in persona del Segretario nazionale pro tempore entrambi elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato - Segretari comunali – Segreteria c.d. in convenzione - Retribuzione di posizione – Criteri calcolo – Popolazione complessiva comuni convenzionati - Esclusione R.G.N. 23064/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 16 MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Milano n. 152/2019 depositata il 12/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 152/2019, pubblicata in data 12 febbraio 2019, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI e nella contumacia degli altri appellati COMUNE Dl ALBIOLO, COMUNE Dl BINAGO, COMUNE Dl SOLBIATE, COMUNE Dl [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 203/2016, la quale - previa disapplicazione della nota prot. 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria di Stato del M.E.F., della circolare del MINISTERO dell'INTERNO prot. 485-E-P9 del 24 marzo 2015 e del decreto n. 84 del 17 aprile 13 della PREFETTURA di MILANO - aveva accertato che la retribuzione di posizione spettante ad [OSCURATO:PERSONA] quale segretario dei Comuni convenzionati di BINAGO, ALBIOLO, SOLBIATE e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente nei Comuni medesimi.

2. [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale iscritto alla fascia B+), era stato nominato a far tempo dal 4 aprile 2015 come segretario Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 16 comunale per i Comuni convenzionati di BINAGO, ALBIOLO, SOLBIATE e [OSCURATO:PERSONA] con sede di servizio fissata presso quest’ultimo Comune.

Aveva quindi agito, assieme alla [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI, innanzi il Tribunale di Como, chiedendo di accertare che la retribuzione di posizione ad esso spettante doveva essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente negli stessi.

3. Nel decidere il gravame, la Corte d’appello di Milano, ha in primo luogo disatteso il motivo con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO veniva a dolersi del mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Ha osservato il giudice d’appello che, a seguito dell'abolizione dell'AGES (Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali), deve ritenersi ripristinato il rapporto organico fra il segretario comunale ed il MINISTERO -essendo quest’ultimo succeduto a titolo universale alla stessa AGES ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 78/2010 (conv. con Legge n. 122/2010) – anche se il rapporto funzionale fa invece capo al Sindaci ex art. 15, d.P.R. n. 465/1997.

La Corte d’appello ha invece ritenuto fondato in primo luogo il motivo di ricorso con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO censurava la decisione di prime cure per avere quest’ultima affermato la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI.

La Corte territoriale, infatti, ha escluso che l’appellata fosse titolare delle prerogative occorrenti all'esercizio dell'azione, non risultando titolare di uno specifico interesse giuridicamente rilevante, ulteriore e differenziato rispetto a quello del titolare del diritto oggetto della domanda, considerato il fatto che l’appellata aveva Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 4 di 16 dichiaratamente agito al di fuori dello speciale procedimento di cui all'art. 28 Legge n. 300/1973 “a generica tutela della categoria dei [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli interessi economici dei suoi componenti, e non già di una specifica posizione giuridica ad essa direttamente riconducibile”.

La Corte d’appello ha altresì accolto il gravame nel merito, rilevando, in sintesi, che: − per l’ipotesi di stipula, da parte dei Comuni, di convenzioni per l’esercizio in comune dell’ufficio di segreteria ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 465/1997, la retribuzione aggiuntiva prevista a favore del Segretario comunale viene quantificata dagli artt. 37, lett. h) e 45 CCNL 16 maggio 2001; − per contro, la determinazione della retribuzione di posizione viene ricondotta dall’art. 41, medesimo CCNL alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente, senza, quindi, che operi una previsione che quantifichi la retribuzione di posizione sulla base del numero di abitanti complessivi dei Comuni convenzionati; − la tesi per cui la retribuzione di posizione dovrebbe essere quantificata sulla base del numero complessivo di abitanti di tutti i comuni convenzionati non trova appigli neppure nella Tabella A, allegata alla Legge n. 604/1962, in quanto detta tabella, in primo luogo, regola non l’aspetto retributivo del segretario comunale ma la classificazione dell’ente comunale ai fini della mera assegnazione del segretario comunale e, in secondo luogo, è riferita ai comuni “consorziati” e non all’ipotesi della convenzione tra comuni; Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 5 di 16 − il criterio della rilevanza delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui all’art. 41 CCNL non può essere identificato con il numero complessivo degli abitanti di tutti i comuni convenzionati, sia perché a tale criterio la previsione di contrattazione non fa riferimento sia perché i parametri della "rilevanza delle funzioni", e delle “connesse responsabilità" non sono riferibili al mero dato numerico della popolazione complessiva di tutti i comuni, come desumibile anche dal riferimento alla tipologia di “ente”, atteso che i comuni in convenzione non vengono a costituire unsoggetto ulteriore e distinto rispetto ai comuni convenzionati.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI.

Sono rimasti intimati COMUNE Dl ALBIOLO, COMUNE Dl BINAGO, COMUNE Dl SOLBIATE, COMUNE Dl [OSCURATO:PERSONA] nonché il MINISTERO DELL'INTERNO.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATOIN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 6 di 16 Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello: − avrebbe erroneamente negato alla [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI la legittimazione ad agire nonostante la stessa fosse titolare di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e nonostante il MINISTERO DELL'INTERNO non avesse svolto argomentazioni giuridiche sul punto; − avrebbe omesso di valutare il ruolo di tutela degli interessi economici professionali e morali dei Segretari comunali svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI e l’interesse di quest’ultima a conseguire la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che negavano il riconoscimento della retribuzione di posizione in ragione del numero complessivo degli abitanti dei comuni convenzionati.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.

Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i comuni convenuti ed il MINISTERO DELL'INTERNO.

Argomenta che unico datore di lavoro del Segretario comunale, a seguito dell’assunzione, è il Comune e non anche il MINISTERO DELL'INTERNO.

I ricorrenti deducono di avere aderito al motivo di impugnazione con il quale lo stesso MINISTERO DELL'INTERNO veniva a dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva ed argomentano che, in virtù di detto difetto, la decisione di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato in quanto appellata unicamente proprio dal MINISTERO DELL'INTERNO e non dai soggetti unici legittimati.

Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 7 di 16

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, d.P.R. n. 465/1997; delle Tabelle A) e B) allegate al d.P.R. n. 749/72; degli artt. 31, 37 e 41 CCNL Area segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; del CCNL di interpretazione autentica dell'art. 31 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'Accordo collettivo del 13 gennaio 2009; dell'art. 115 c.p.c.; degli artt., 1362 e 1366 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello – in sintesi -avrebbe: − omesso di esaminare due fatti decisivi, e cioè: a) il fatto che in precedenza l’Agenzia Nazionale dei segretari comunali e provinciali (AGES), aveva sempre operato la classificazione delle convenzioni di Comuni ai fini degli incarichi dei segretari comunali in base alla complessiva popolazione residente di tutti i comuni convenzionati secondo la tabella A) di cui al d.P.R. n. 749/1972; b) il fatto che la contrattazione collettiva nazionale era stata condotta dalle parti sociali sulla base di tale presupposta classificazione amministrativa; − violato i contratti collettivi nazionali per l’[OSCURATO:PERSONA] comunali e provinciali stipulati dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 465/1997, i quali prevedono una differenziazione del trattamento retributivo spettante ai segretari comunali in base alla stessa classificazione dei comuni dettata dalla tabella A) del DPR n. 749/1972; Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 8 di 16 − violato le norme di ermeneutica contrattuale, omettendo di tenere in considerazione la volontà delle parti, il senso letterale e la clausola di buona fede; − violato l’art. 115 c.p.c. non considerando un fatto non contestato rilevato invece dal giudice di prime cure, e cioè che prima dei provvedimenti all’origine del ricorso era pacifico che l'indennità di posizione dei segretari comunali in convenzione fosse determinata sulla base della somma della popolazione dei comuni facenti parte della convenzione e non già di quella del Comune capofila.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, infatti, omette di confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, la quale ha negato la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALIsulla scorta della duplice considerazione per cui, da un lato, la legittimazione delle organizzazioni esponenziali di diritti collettivi è riconoscibile nel solo caso in cui venga contemplata da specifiche disposizioni di legge in relazione ad azioni tipiche e, dall’altro lato, la stessa odierna ricorrente aveva ammesso di agire al di fuori dello speciale procedimento ex art. 28, Legge. n. 300/1970 senza essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante, diverso e differenziato rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA].

Tale ratio non può essere superata, in primo luogo, con la doglianza riferita all’omesso esame di un fatto decisivo, atteso che il ruolo della ricorrente – di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame – è stato in realtà valutato implicitamente dalla Corte d’appello, nel momento in cui ha escluso – correttamente – che tale ruolo valesse a fondare un’autonoma legittimazione attiva.

Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 9 di 16 Parimenti, in alcun modo può assumere rilievo la dedotta “non contestazione” della legittimazione ad opera del MINISTERO DELL'INTERNOsia perché tale deduzione risulta radicalmente smentita dalla presenza –attestata nella decisione impugnata e non impugnata nella presente sede – di un motivo di appello con il quale invece il MINISTERO appellante tale legittimazione veniva a contestare, sia a causa dell’assoluta carenza di adeguate indicazioni ex art. 366 c.p.c. in ordine agli atti processuali da cui tale non contestazione si sarebbe dovuta desumere.

Ancor più risolutiva sul punto , tuttavia, è la duplice considerazione per cui, da un lato, la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 19268 del 29/09/2016) e, dall’altro lato, anche il difetto di legittimatio ad causam è parimenti rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7776 del 27/03/2017 ; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016), di talché nessun valore potrebbe essere ricondotto all’essenza di contestazioni provenienti dalla controparte processuale.

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile.

Infatti, si deve rilevare, che dalla scarna ricostruzione del giudizio operata in ricorso – ricostruzione già per tale motivo carente ex art.366 c.p.c. – emerge (pag. 16) che il MINISTERO DELL'INTERNO era stato chiamato in causa nel giudizio di prime cure su istanza dei COMUNI odierni intimati –non è chiaro se ex art. 102 c.p.c. o ex art.106 c.p.c. – e che, all’esito della chiamata in causa, la pronuncia del Tribunale di Como era stata adottata anche nei suoi confronti, oltre che dei COMUNImedesimi.

Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 10 di 16 Ed allora, fermo restando che il mancato rispetto del principio di specificità e completezza desumibile dall’art. 366 c.p.c. vale di per sé a rendere il motivo inammissibile, vi è da rilevare che la duplice circostanza della chiamata in giudizio e della successiva pronuncia del Tribunalevaleva di per sé a fondare la legittimazione del MINISTERO DELL'INTERNOin quanto destinatario diretto della statuizione nonché litisconsorte processuale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 36420 del 29/12/2023; Cass. Sez. 3 - Sen tenza n. 9013 del 21/03/2022 ; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 16590 del 20/06/2019), ed anzi – a ben vedere – unico legittimato passivo, tali non potendosi considerare i COMUNI intimati che, tuttavia, hanno omesso di impugnare la statuizione adottata nei propri confronti, determinandone il passaggio in giudicato.

Si deve infatti osservare che la legittimazione del MINISTERO DELL'INTERNOemerge dalla semplice lettura dell’art. 7, commi 31-ter D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, (“L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa.

Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo”) e 31 - quater ( “ Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno.

I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo.

I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 11 di 16 voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento”), previsioni puntualmente richiamat e nella decisione impugnata senza che il motivo di gravame venga a misurarsi criticamente con tale richiamo, risultando in tal modo ulteriormente inammissibile proprio per il carente confronto con il decisum della Corte territoriale.

4. Il terzo motivo di ricorsoè infondato.

Questa Corte ha già recentemente enunciato –e di ciò i ricorrenti danno atto nella propria memoria – il principio per cui i n tema di rapporto di lavoro dei segretari comunali, la retribuzione di posizione spettante al titolare di segreteria c.d. in convenzione non deve essere calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni convenzionati, non trovando un tale criterio rispondenza nella contrattazione collettiva (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 2282 del 23/01/2024), osservando, in sintesi che: − l’esercizio in “convenzione” della segreteria non comport a il sorgere di un ente e di un autonomo soggetto di diritti, in quanto, a differenza del Consorzio di Comuni di cui all’art. 1, comma 1, L egge . 604/1962 – previsione abrogata dall’art. 35, d.

P .

R . n. 465/ 19 9 7 – la figura della convenzione tra Comuni (prevista dall’art. 10, medesimo d.P.R.) si riferisce ad una mera ipotesi di esercizio in comune di un servizio, senza creare un nuovo ente, ed è peraltro riconducibile in linea generale alle convenzioni tra enti locali, di cui all’art. 30, D. Lgs. n. 267/2000, apropria volta riconducibile alla fattispecie degli accordi tra P.A. di cui all’art. 15, L egge . n. 241 / 1990 finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − in particolare, la possibilità di configurare la convenzione come creazione di un nuovo Ente non può essere ricavata né Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 12 di 16 dalla mera circostanza dell’affidamento dell’“esercizio” in comune di determinate funzioni pubbliche (art. 30, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000), senza trasferimento di tali funzioni - inevitabilmente destinate a riguardare i singoli Comuni convenzionati e l’attività svolta nel loro interesse dal Segretario – né dalle regole di mero coordinamento delle attività e delle organizzazioni per le “convenzioni” di Segreteria; − la posizione del [OSCURATO:PERSONA] rientra nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, dovendosi quindi far riferimento alla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 45, comma1, d. lgs. 165/2001 e quindi , in primo luogo, al CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999, il cui art. 41regola la retribuzione di posizione riprendendo i criteri di classificazione delle Segreterie di cui alla risalente Tabella A annessa al d.P.R. n. 749/1972 e poi di fatto conservata dal d.p.r. n. 465/1997; − tuttavia, sia la Tabella, sia l’ultima versione del CCNL (art. 3, comma. 6, CCNL 1.3.2011) contemplano solo la popolazione dei singoli Comuni, mentre il CCNL (art. 37 CCNL 16.5.2001 cit.) oltre a richiamare, alla lettera d), tra le componenti del trattamento, la “retribuzione di posizione”, riprende, alla lett. h), la previsione dell’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 465/1997, di una “retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate”, la quale, a propria volta, è stata declinata dall’art. 45 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] - quadri ennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999 nel senso che: a) al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 13 di 16 maggiorazione del 25%della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento (comma 1); b) al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili (comma 2); c) gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione (comma 3); − emerge quindi che la tesi del calcolo della retribuzione di posizione sulla base della sommatoria delle popolazioni di Comuni convenzionati non trova rispondenza nella contrattazione collettiva , risultando, per contro, che q uanto previsto dall’art. 45 del CCNL costituisce l’unico differenziale, oltre al rimborso spese parimenti previsto, conseguente ai maggior oneri propri del lavoro su più sedi; − quanto al le determinazioni dell’Agenzia Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA], il CCNL di interpretazione autentica dell’art. 31 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha il limitato effetto di escludere che siano superate le classificazioni delle segreterie quali stabilite dal d.p.r. n. 465/1997 e dagli atti regolamentari (classificatori) assunti in ipotesi dall’Agenzia, mentre la classificazione di cui al d.p.r. è stata ripresa dal CCNL, con varianti che non incidono sul fatto che la classificazione nulla prevedeva rispetto alle Segreterie in “convenzione”; − ulteriormente, il disposto di cui all’art. 6 , d.P.R. n. 465/1997 non individua compiti dell’Agenzia in tema di fissazione delle retribuzioni e quindi è da escludere che le delibere in tal senso possano avere effetto in contrasto con la fonte propria, cioè la contrattazione collettiva, deputata a disporre in materia; Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 14 di 16 − neppure si pone un problema di reformatio in peius , perché tale non è il disconoscimento di una retribuzione non coerente con il CCNL, sicché sono state semmai le delibere chehanno attribuito in tal modo gli emolumenti a comportare indebite erogazioni in melius, dovendosi quindi escludere anche la lesione di un affidamento, venendo anzi in rilievo il profilo del ripristino di un assetto retributivo conforme alla normativa pertinente.

A questi principi questa Corte – pur all’esito della valutazione delle deduzioni di cui alla memoria ex art. 380-bis c.p.c. -intende dare continuità, dovendosi osservare, in relazione alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, che: − infondate appaiono le deduzioni in ordine alla violazione delle previsioni sull’interpretazione contrattuale, in quanto tale censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), laddove , nel caso di specie , non solo l’interpretazione riproposta nella memoria ex art. 380-bis non appare l’unica possibile – come invece argomentato dai ricorrenti - ma anzi l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale risulta quella corretta; − la dedotta non contestazione dei criteri interpretativi e della pregressa prassi applicativa non appare rilevante, atteso che i fatti – peraltro precedenti al giudizio – di cui si assume la non contestazione non varrebbero comunque a suffragare la tesi dei ricorrenti, ove la medesima risultasse –come risulta – contra legem , ponendosi semmai un profilo contabile di Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 15 di 16 recupero delle somme erogate sulla scorta di una non corretta applicazione delle previsioni di legge e di contrattazione collettiva; − anche la deduzione dell’omesso esame di fatti qualificati co me “decisivi” risulta, alla luce delle premesse che precedono, infondato, in quanto i fatti decisivi tali non sono, assumendo rilievo preponderante – anzi esclusivo – la corretta interpretazione del dato normativo e di contrattazione collettiva, la quale non può soccombere ad una prassi o ad interpretazioni difform i , peraltro basate – come di fatto si ammette in ricorso – su postulati impliciti, i quali, tuttavia, non sono mai stati trasfusi in una espressa e diretta previsione della contrattazione collettiva, a conferma del fatto che l’interpretazione invocata non afferisce ad un dato positivo ma ad una sorta di presupposizione che tuttavia non poteva e non può trovare riscontro nelle previsioni di legge e di contrattazione collettiva.

5. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Non vi è luogo a statuire sulle spese essendo rimasti intimati gli Enti evocati.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

Sez.

S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 16 di 16 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23064/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI, in persona del Segretario nazionale pro tempore entrambi elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico contrattualizzato - Segretari comunali – Segreteria c.d. in convenzione - Retribuzione di posizione – Criteri calcolo – Popolazione complessiva comuni convenzionati - Esclusione R.G.N. 23064/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 16 MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Milano n. 152/2019 depositata il 12/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 152/2019, pubblicata in data 12 febbraio 2019, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI e nella contumacia degli altri appellati COMUNE Dl ALBIOLO, COMUNE Dl BINAGO, COMUNE Dl SOLBIATE, COMUNE Dl [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal MINISTERO DELL'INTERNO avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 203/2016, la quale - previa disapplicazione della nota prot. 76063 del 29 settembre 2014 del Dipartimento della Ragioneria di Stato del M.E.F., della circolare del MINISTERO dell'INTERNO prot. 485-E-P9 del 24 marzo 2015 e del decreto n. 84 del 17 aprile 13 della PREFETTURA di MILANO - aveva accertato che la retribuzione di posizione spettante ad [OSCURATO:PERSONA] quale segretario dei Comuni convenzionati di BINAGO, ALBIOLO, SOLBIATE e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente nei Comuni medesimi. 2. [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale iscritto alla fascia B+), era stato nominato a far tempo dal 4 aprile 2015 come segretario Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 16 comunale per i Comuni convenzionati di BINAGO, ALBIOLO, SOLBIATE e [OSCURATO:PERSONA] con sede di servizio fissata presso quest’ultimo Comune. Aveva quindi agito, assieme alla [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI, innanzi il Tribunale di Como, chiedendo di accertare che la retribuzione di posizione ad esso spettante doveva essere determinata in rapporto al totale della popolazione residente negli stessi. 3. Nel decidere il gravame, la Corte d’appello di Milano, ha in primo luogo disatteso il motivo con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO veniva a dolersi del mancato accoglimento, da parte del giudice di prime cure, dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Ha osservato il giudice d’appello che, a seguito dell'abolizione dell'AGES (Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali), deve ritenersi ripristinato il rapporto organico fra il segretario comunale ed il MINISTERO -essendo quest’ultimo succeduto a titolo universale alla stessa AGES ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 78/2010 (conv. con Legge n. 122/2010) – anche se il rapporto funzionale fa invece capo al Sindaci ex art. 15, d.P.R. n. 465/1997. La Corte d’appello ha invece ritenuto fondato in primo luogo il motivo di ricorso con il quale il MINISTERO DELL'INTERNO censurava la decisione di prime cure per avere quest’ultima affermato la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI. La Corte territoriale, infatti, ha escluso che l’appellata fosse titolare delle prerogative occorrenti all'esercizio dell'azione, non risultando titolare di uno specifico interesse giuridicamente rilevante, ulteriore e differenziato rispetto a quello del titolare del diritto oggetto della domanda, considerato il fatto che l’appellata aveva Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 4 di 16 dichiaratamente agito al di fuori dello speciale procedimento di cui all'art. 28 Legge n. 300/1973 “a generica tutela della categoria dei [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli interessi economici dei suoi componenti, e non già di una specifica posizione giuridica ad essa direttamente riconducibile”. La Corte d’appello ha altresì accolto il gravame nel merito, rilevando, in sintesi, che: − per l’ipotesi di stipula, da parte dei Comuni, di convenzioni per l’esercizio in comune dell’ufficio di segreteria ai sensi dell’art. 10, d.P.R. n. 465/1997, la retribuzione aggiuntiva prevista a favore del Segretario comunale viene quantificata dagli artt. 37, lett. h) e 45 CCNL 16 maggio 2001; − per contro, la determinazione della retribuzione di posizione viene ricondotta dall’art. 41, medesimo CCNL alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente, senza, quindi, che operi una previsione che quantifichi la retribuzione di posizione sulla base del numero di abitanti complessivi dei Comuni convenzionati; − la tesi per cui la retribuzione di posizione dovrebbe essere quantificata sulla base del numero complessivo di abitanti di tutti i comuni convenzionati non trova appigli neppure nella Tabella A, allegata alla Legge n. 604/1962, in quanto detta tabella, in primo luogo, regola non l’aspetto retributivo del segretario comunale ma la classificazione dell’ente comunale ai fini della mera assegnazione del segretario comunale e, in secondo luogo, è riferita ai comuni “consorziati” e non all’ipotesi della convenzione tra comuni; Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 5 di 16 − il criterio della rilevanza delle funzioni attribuite e delle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui all’art. 41 CCNL non può essere identificato con il numero complessivo degli abitanti di tutti i comuni convenzionati, sia perché a tale criterio la previsione di contrattazione non fa riferimento sia perché i parametri della "rilevanza delle funzioni", e delle “connesse responsabilità" non sono riferibili al mero dato numerico della popolazione complessiva di tutti i comuni, come desumibile anche dal riferimento alla tipologia di “ente”, atteso che i comuni in convenzione non vengono a costituire unsoggetto ulteriore e distinto rispetto ai comuni convenzionati. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorrono [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI. Sono rimasti intimati COMUNE Dl ALBIOLO, COMUNE Dl BINAGO, COMUNE Dl SOLBIATE, COMUNE Dl [OSCURATO:PERSONA] nonché il MINISTERO DELL'INTERNO. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 6 di 16 Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello: − avrebbe erroneamente negato alla [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI la legittimazione ad agire nonostante la stessa fosse titolare di un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e nonostante il MINISTERO DELL'INTERNO non avesse svolto argomentazioni giuridiche sul punto; − avrebbe omesso di valutare il ruolo di tutela degli interessi economici professionali e morali dei Segretari comunali svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALI e l’interesse di quest’ultima a conseguire la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che negavano il riconoscimento della retribuzione di posizione in ragione del numero complessivo degli abitanti dei comuni convenzionati. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. Il ricorso censura la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i comuni convenuti ed il MINISTERO DELL'INTERNO. Argomenta che unico datore di lavoro del Segretario comunale, a seguito dell’assunzione, è il Comune e non anche il MINISTERO DELL'INTERNO. I ricorrenti deducono di avere aderito al motivo di impugnazione con il quale lo stesso MINISTERO DELL'INTERNO veniva a dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva ed argomentano che, in virtù di detto difetto, la decisione di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato in quanto appellata unicamente proprio dal MINISTERO DELL'INTERNO e non dai soggetti unici legittimati. Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 7 di 16 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, d.P.R. n. 465/1997; delle Tabelle A) e B) allegate al d.P.R. n. 749/72; degli artt. 31, 37 e 41 CCNL Area segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; del CCNL di interpretazione autentica dell'art. 31 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell'Accordo collettivo del 13 gennaio 2009; dell'art. 115 c.p.c.; degli artt., 1362 e 1366 c.c.; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d’appello – in sintesi -avrebbe: − omesso di esaminare due fatti decisivi, e cioè: a) il fatto che in precedenza l’Agenzia Nazionale dei segretari comunali e provinciali (AGES), aveva sempre operato la classificazione delle convenzioni di Comuni ai fini degli incarichi dei segretari comunali in base alla complessiva popolazione residente di tutti i comuni convenzionati secondo la tabella A) di cui al d.P.R. n. 749/1972; b) il fatto che la contrattazione collettiva nazionale era stata condotta dalle parti sociali sulla base di tale presupposta classificazione amministrativa; − violato i contratti collettivi nazionali per l’[OSCURATO:PERSONA] comunali e provinciali stipulati dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 465/1997, i quali prevedono una differenziazione del trattamento retributivo spettante ai segretari comunali in base alla stessa classificazione dei comuni dettata dalla tabella A) del DPR n. 749/1972; Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 8 di 16 − violato le norme di ermeneutica contrattuale, omettendo di tenere in considerazione la volontà delle parti, il senso letterale e la clausola di buona fede; − violato l’art. 115 c.p.c. non considerando un fatto non contestato rilevato invece dal giudice di prime cure, e cioè che prima dei provvedimenti all’origine del ricorso era pacifico che l'indennità di posizione dei segretari comunali in convenzione fosse determinata sulla base della somma della popolazione dei comuni facenti parte della convenzione e non già di quella del Comune capofila. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, infatti, omette di confrontarsi con la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, la quale ha negato la legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIALIsulla scorta della duplice considerazione per cui, da un lato, la legittimazione delle organizzazioni esponenziali di diritti collettivi è riconoscibile nel solo caso in cui venga contemplata da specifiche disposizioni di legge in relazione ad azioni tipiche e, dall’altro lato, la stessa odierna ricorrente aveva ammesso di agire al di fuori dello speciale procedimento ex art. 28, Legge. n. 300/1970 senza essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante, diverso e differenziato rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ratio non può essere superata, in primo luogo, con la doglianza riferita all’omesso esame di un fatto decisivo, atteso che il ruolo della ricorrente – di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame – è stato in realtà valutato implicitamente dalla Corte d’appello, nel momento in cui ha escluso – correttamente – che tale ruolo valesse a fondare un’autonoma legittimazione attiva. Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 9 di 16 Parimenti, in alcun modo può assumere rilievo la dedotta “non contestazione” della legittimazione ad opera del MINISTERO DELL'INTERNOsia perché tale deduzione risulta radicalmente smentita dalla presenza –attestata nella decisione impugnata e non impugnata nella presente sede – di un motivo di appello con il quale invece il MINISTERO appellante tale legittimazione veniva a contestare, sia a causa dell’assoluta carenza di adeguate indicazioni ex art. 366 c.p.c. in ordine agli atti processuali da cui tale non contestazione si sarebbe dovuta desumere. Ancor più risolutiva sul punto , tuttavia, è la duplice considerazione per cui, da un lato, la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 19268 del 29/09/2016) e, dall’altro lato, anche il difetto di legittimatio ad causam è parimenti rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7776 del 27/03/2017 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016), di talché nessun valore potrebbe essere ricondotto all’essenza di contestazioni provenienti dalla controparte processuale. 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile. Infatti, si deve rilevare, che dalla scarna ricostruzione del giudizio operata in ricorso – ricostruzione già per tale motivo carente ex art.366 c.p.c. – emerge (pag. 16) che il MINISTERO DELL'INTERNO era stato chiamato in causa nel giudizio di prime cure su istanza dei COMUNI odierni intimati –non è chiaro se ex art. 102 c.p.c. o ex art.106 c.p.c. – e che, all’esito della chiamata in causa, la pronuncia del Tribunale di Como era stata adottata anche nei suoi confronti, oltre che dei COMUNImedesimi. Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 10 di 16 Ed allora, fermo restando che il mancato rispetto del principio di specificità e completezza desumibile dall’art. 366 c.p.c. vale di per sé a rendere il motivo inammissibile, vi è da rilevare che la duplice circostanza della chiamata in giudizio e della successiva pronuncia del Tribunalevaleva di per sé a fondare la legittimazione del MINISTERO DELL'INTERNOin quanto destinatario diretto della statuizione nonché litisconsorte processuale (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 36420 del 29/12/2023; Cass. Sez. 3 - Sen tenza n. 9013 del 21/03/2022 ; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 16590 del 20/06/2019), ed anzi – a ben vedere – unico legittimato passivo, tali non potendosi considerare i COMUNI intimati che, tuttavia, hanno omesso di impugnare la statuizione adottata nei propri confronti, determinandone il passaggio in giudicato. Si deve infatti osservare che la legittimazione del MINISTERO DELL'INTERNOemerge dalla semplice lettura dell’art. 7, commi 31-ter D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, (“L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo”) e 31 - quater ( “ Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 11 di 16 voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento”), previsioni puntualmente richiamat e nella decisione impugnata senza che il motivo di gravame venga a misurarsi criticamente con tale richiamo, risultando in tal modo ulteriormente inammissibile proprio per il carente confronto con il decisum della Corte territoriale. 4. Il terzo motivo di ricorsoè infondato. Questa Corte ha già recentemente enunciato –e di ciò i ricorrenti danno atto nella propria memoria – il principio per cui i n tema di rapporto di lavoro dei segretari comunali, la retribuzione di posizione spettante al titolare di segreteria c.d. in convenzione non deve essere calcolata sulla base della popolazione complessiva dei Comuni convenzionati, non trovando un tale criterio rispondenza nella contrattazione collettiva (Cass. Sez. L - Sentenza n. 2282 del 23/01/2024), osservando, in sintesi che: − l’esercizio in “convenzione” della segreteria non comport a il sorgere di un ente e di un autonomo soggetto di diritti, in quanto, a differenza del Consorzio di Comuni di cui all’art. 1, comma 1, L egge . 604/1962 – previsione abrogata dall’art. 35, d. P . R . n. 465/ 19 9 7 – la figura della convenzione tra Comuni (prevista dall’art. 10, medesimo d.P.R.) si riferisce ad una mera ipotesi di esercizio in comune di un servizio, senza creare un nuovo ente, ed è peraltro riconducibile in linea generale alle convenzioni tra enti locali, di cui all’art. 30, D. Lgs. n. 267/2000, apropria volta riconducibile alla fattispecie degli accordi tra P.A. di cui all’art. 15, L egge . n. 241 / 1990 finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; − in particolare, la possibilità di configurare la convenzione come creazione di un nuovo Ente non può essere ricavata né Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 12 di 16 dalla mera circostanza dell’affidamento dell’“esercizio” in comune di determinate funzioni pubbliche (art. 30, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000), senza trasferimento di tali funzioni - inevitabilmente destinate a riguardare i singoli Comuni convenzionati e l’attività svolta nel loro interesse dal Segretario – né dalle regole di mero coordinamento delle attività e delle organizzazioni per le “convenzioni” di Segreteria; − la posizione del [OSCURATO:PERSONA] rientra nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, dovendosi quindi far riferimento alla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 45, comma1, d. lgs. 165/2001 e quindi , in primo luogo, al CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999, il cui art. 41regola la retribuzione di posizione riprendendo i criteri di classificazione delle Segreterie di cui alla risalente Tabella A annessa al d.P.R. n. 749/1972 e poi di fatto conservata dal d.p.r. n. 465/1997; − tuttavia, sia la Tabella, sia l’ultima versione del CCNL (art. 3, comma. 6, CCNL 1.3.2011) contemplano solo la popolazione dei singoli Comuni, mentre il CCNL (art. 37 CCNL 16.5.2001 cit.) oltre a richiamare, alla lettera d), tra le componenti del trattamento, la “retribuzione di posizione”, riprende, alla lett. h), la previsione dell’art. 10, comma 3, d.P.R. n. 465/1997, di una “retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate”, la quale, a propria volta, è stata declinata dall’art. 45 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] - quadri ennio normativo 1998 - 2001, biennio economico 1998-1999 nel senso che: a) al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 13 di 16 maggiorazione del 25%della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento (comma 1); b) al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili (comma 2); c) gli oneri conseguenti all’applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione (comma 3); − emerge quindi che la tesi del calcolo della retribuzione di posizione sulla base della sommatoria delle popolazioni di Comuni convenzionati non trova rispondenza nella contrattazione collettiva , risultando, per contro, che q uanto previsto dall’art. 45 del CCNL costituisce l’unico differenziale, oltre al rimborso spese parimenti previsto, conseguente ai maggior oneri propri del lavoro su più sedi; − quanto al le determinazioni dell’Agenzia Nazionale dei [OSCURATO:PERSONA], il CCNL di interpretazione autentica dell’art. 31 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha il limitato effetto di escludere che siano superate le classificazioni delle segreterie quali stabilite dal d.p.r. n. 465/1997 e dagli atti regolamentari (classificatori) assunti in ipotesi dall’Agenzia, mentre la classificazione di cui al d.p.r. è stata ripresa dal CCNL, con varianti che non incidono sul fatto che la classificazione nulla prevedeva rispetto alle Segreterie in “convenzione”; − ulteriormente, il disposto di cui all’art. 6 , d.P.R. n. 465/1997 non individua compiti dell’Agenzia in tema di fissazione delle retribuzioni e quindi è da escludere che le delibere in tal senso possano avere effetto in contrasto con la fonte propria, cioè la contrattazione collettiva, deputata a disporre in materia; Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 14 di 16 − neppure si pone un problema di reformatio in peius , perché tale non è il disconoscimento di una retribuzione non coerente con il CCNL, sicché sono state semmai le delibere chehanno attribuito in tal modo gli emolumenti a comportare indebite erogazioni in melius, dovendosi quindi escludere anche la lesione di un affidamento, venendo anzi in rilievo il profilo del ripristino di un assetto retributivo conforme alla normativa pertinente. A questi principi questa Corte – pur all’esito della valutazione delle deduzioni di cui alla memoria ex art. 380-bis c.p.c. -intende dare continuità, dovendosi osservare, in relazione alle argomentazioni contenute nel motivo di ricorso, che: − infondate appaiono le deduzioni in ordine alla violazione delle previsioni sull’interpretazione contrattuale, in quanto tale censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), laddove , nel caso di specie , non solo l’interpretazione riproposta nella memoria ex art. 380-bis non appare l’unica possibile – come invece argomentato dai ricorrenti - ma anzi l’interpretazione seguita dalla Corte territoriale risulta quella corretta; − la dedotta non contestazione dei criteri interpretativi e della pregressa prassi applicativa non appare rilevante, atteso che i fatti – peraltro precedenti al giudizio – di cui si assume la non contestazione non varrebbero comunque a suffragare la tesi dei ricorrenti, ove la medesima risultasse –come risulta – contra legem , ponendosi semmai un profilo contabile di Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 15 di 16 recupero delle somme erogate sulla scorta di una non corretta applicazione delle previsioni di legge e di contrattazione collettiva; − anche la deduzione dell’omesso esame di fatti qualificati co me “decisivi” risulta, alla luce delle premesse che precedono, infondato, in quanto i fatti decisivi tali non sono, assumendo rilievo preponderante – anzi esclusivo – la corretta interpretazione del dato normativo e di contrattazione collettiva, la quale non può soccombere ad una prassi o ad interpretazioni difform i , peraltro basate – come di fatto si ammette in ricorso – su postulati impliciti, i quali, tuttavia, non sono mai stati trasfusi in una espressa e diretta previsione della contrattazione collettiva, a conferma del fatto che l’interpretazione invocata non afferisce ad un dato positivo ma ad una sorta di presupposizione che tuttavia non poteva e non può trovare riscontro nelle previsioni di legge e di contrattazione collettiva. 5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese essendo rimasti intimati gli Enti evocati. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). Sez. S4/L- R.G. 23064/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 16 di 16 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 22633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris