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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 24074/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 78-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 997/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata in data 6 febbraio 1995, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietario di un fabbricato in Tramonti alla frazione Campitola, località Casamarciano, confinante con la proprietà dei convenuti, in stato di abbandono ed idonea a provocare infiltrazioni nel suo bene.

Chiedeva accertarsi la causa dei danni, con la condanna dei convenuti alla rimozione delle cause delle infiltrazioni ed al risarcimento del danno subito.

Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della pretesa attorea, ed in via riconvenzionale [OSCURATO:PERSONA] deduceva che l’attore aveva ricostruito il proprio fabbricato in violazione delle distanze legali sia tra fabbricati che per le vedute, chiedendone la condanna alla riduzione in pristino.

Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -3- Disposta CTU, interrottosi il giudizio per il decesso del difensore dell’attore, e provvedutosi alla riassunzione, il Tribunale di Salerno con la sentenza non definitiva n. 3685/2005 accoglieva la domanda attorea, quanto all’an debeatur, con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da quantificare all’esito dell’espletando supplemento di CTU; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale della convenuta ed ordinava all’attore di abbattere la costruzione e chiudere le eventuali aperture illegittime, riservandosi di indicare le opere da compiere sempre a seguito di un supplemento di CTU.

Rimessa la causa in istruttoria, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto aveva acquistato in corso di causa il fabbricato dei convenuti, il quale faceva propria la domanda riconvenzionale proposta, chiedendone l’accoglimento.

Il Tribunale con la sentenza definitiva n. 1991/2013, previa declaratoria di ammissibilità dell’intervento del Russo, condannava i convenuti al risarcimento del danno quantificato in € 601,96, oltre interessi, nonché alla rimozione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni, come indicate in dispositivo, e condannava l’attore ad eseguire gli interventi necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, in vista del rispetto delle distanze legali, sempre come individuate in dispositivo, con la condanna altresì al risarcimento dei danni.

Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -4- Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] cui resistevano i convenutied il terzo interventore.

La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 997 del 19/10/2017 ha rigettato il gravame, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado.

In primo luogo, disattendeva l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta, rilevando che mancavano gli atti del giudizio di primo grado nonché la copia dell’atto di citazione e dei verbali di causa anteriori alla data dell’11 gennaio 2001.

Nella fattispecie era applicabile il regime processuale anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353/1990, essendo quindi consentito al convenuto di potersi costituire sino a cinque giorni prima dell’udienza di prima comparizione.

Tuttavia, l’eccezione di tardività della costituzione della convenuta, in quanto idonea ad incidere sulla ammissibilità della riconvenzionale, era stata formulata in maniera del tutto generica, mancando sia la citazione che i verbali di causa, occorrendo altresì rilevare che l’eccezione de qua era stata avanzata solo in appello, non essendovene traccia nel contenuto sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva.

Ancora la sentenza riteneva che fosse tempestivo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] - occorrendo far riferimento alla disciplina di cui all’art. 111 c.p.c. - il qu ale aveva fatto proprie tutte le difese, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, avanzate dalla propria dante causa, senza che però l’attore avesse mai Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -5- lamentato in primo grado la tardività dello stesso intervento (non senza rilevare che proprio il meccanismo delineato dall’art. 111 c.p.c. consente all’avente causa di fare proprie le difese già svolte dal cedente).

Era altresì disattesa l’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore della Sezione Specializzata agraria, esulando la controversia dal novero di quelle assegnate a quest’ultima.

La Corte d’Appello riteneva che però fosse fondata l’eccezione preliminare degli appellati circa l’assenza di una tempestiva riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3685/2005, e ciò in quanto emergeva che quest’ultima era stata comunicata al difensore dell’appellante mediante deposito in cancelleria, non avendo lo stesso, all’atto della costituzione in sostituzione del precedente difensore deceduto, eletto domicilio nel comune sede del Tribunale, così che la riserva di gravame era stata avanzata tardivamente solo in un’udienza successiva a quella celebratasi subito dopo la comunicazione della sentenza.

Da ciò derivava l’inammissibilità dell’appello promosso avverso la sentenza non definitiva, occorrendo in ogni caso rilevare che nell’atto di appello, sia nell’epigrafe che nella motivazione che nelle conclusioni, risultava la volontà di appellare solo la sentenza definitiva, mancando ogni menzione della prima sentenza, e non avendo l’appellante indicato i punti della stessa da emendare né le modifiche richieste.

Passando quindi al merito del gravame, che investiva la correttezza della decisione in ordine all’accoglimento della Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -6- riconvenzionale, circa le opere da eseguire, la sentenza disattendeva tutte le censure del Vaccaro, anche in ordine all’individuazione dello strumento urbanistico suscettibile di trovare applicazione in punto di distanze tra costruzioni, come del pari erano disattese le critiche alla quantificazione del danno, come operata dal CTU e recepita in sentenza.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con autonomi controricorsi.

I controricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.36, 167, 111, 112, 342 e 346 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost. quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si faceva rilevare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che i giudici di appello hanno addebitato al ricorrente l’assenza in atti di copia dell’atto di citazione e dei verbali di udienza del primo grado, precedenti una certa data, che avrebbe impedito di rilevare la tardiva costituzione della convenuta e conseguentemente la tardiva proposizione della domanda riconvenzionale.

La decisione gravata si è limitata a richiamare la previgente formulazione dell’art. 166 c.p.c., che prevedeva che la costituzione del convenuto potesse avvenire sino a cinque giorni prima dell’udienza, assumendo che non Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -7- fosse stata dimostrata la tardività della costituzione dell’Alberti in primo grado.

Tuttavia, dalla copertina del fascicolo di ufficio del processo di primo grado, che il ricorrente produce unitamente al proprio fascicolo in sede di legittimità, si evince che la prima udienza di comparizione era quella del 29/3/1995 e che la comparsa di costituzione di parte convenuta reca la medesima data, palesandosi quindi la tardiva costituzione della convenuta, che ha cagionato l’inammissibilità della riconvenzionale.

Inoltre, si contesta anche la correttezza dell’affermazione del giudice di appello secondo cui non vi sarebbe stata una tempestiva formulazione dell’eccezione di inammissibilità della riconvenzionale, in quanto, oltre a ribadirsi la non imputabilità dell’assenza dei verbali di causa sino all’udienza dell’11 gennaio 2001, l’eccezione de qua risulta avanzata nella memoria di replica e nella comparsa conclusionale depositate in vista della pronuncia della sentenza non definitiva.

Ancora si deduce che, pur a fronte dell’omissione di pronuncia da parte del Tribunale su detta eccezione, ben poteva l’appellante riproporre la medesima ex art. 346 c.p.c. in appello.

L’errore denunciato si è poi ripercosso anche nell’affermazione circa l’ammissibilità della domanda avanzata dall’interventore [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’eccepita inammissibilità della domanda riconvenzionale della dante causa determina anche l’inammissibilità della domanda proposta dal successore a titolo particolare.

Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -8- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere i giudici di appello con vizio procedurale motivazionale, ritenuto che il mancato rinvenimento dell’atto di citazione in primo grado e dei verbali di causa della fase iniziale implichi l’accertamento della tempestività della domanda riconvenzionale dell’Alberti, senza avvedersi invece della tardività e dell’eccezione di analogo tenore rivolta anche nei confronti della domanda avanzata in occasione dell’intervento del Russo, il tutto con riferimento anche al disposto degli artt. 36, 167, 111, 112, 342 e 346 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.

Nel richiamare quanto dedotto in occasione del primo motivo, si lamenta che la motivazione della Corte d’Appello sia illogica e non esaustiva e quindi determini l’invalidità della decisione gravata.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 160 e 170 c.p.c. nonché dell’art. 82 del RD n. 37/1934.

La Corte d’Appello ha ritenuto che la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale fosse intempestiva, in quanto non formulata alla prima udienza successiva alla notificazione dellasentenza de qua, e ciò sul presupposto che, in assenza di elezione di domicilio in Salerno dei nuovi difensori dell’attore, la notificazione fosse stata correttamente eseguita mediante deposito in cancelleria.

Si deduce però che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con comparsa del 15/10/2013 come nuovi difensori del Vaccaro, avevano successivamente eletto domicilio in Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -9- Salerno presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Barela n. 7, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate rispettivamente nel marzo e nell’aprile del 2005, prima della pubblicazione della sentenza non definitiva.

Ne deriva che la comunicazione della sentenza andava effettuata presso il domicilio eletto, così che non può reputarsi intempestiva la riserva di impugnazione avvenuta all’udienza del 26 aprile 2006 (essendosi già celebrata una prima udienza in data 22 marzo 2006).

Il quarto motivo di ricorso denuncia, sempre in relazione a tale affermazione del giudice di appello, la nullità della sentenza odel procedimento per avere la Corte d’Appello reso una motivazione, insufficiente e non esaustiva, oltre che illogica ed irrazionale.

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.339, 340 e 342 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost. quanto all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’appello era indirizzato solo nei confronti della sentenza definitiva, in quanto lo stesso atto di appello, sia in epigrafe che in motivazione che nelle conclusioni, faceva riferimento solo alla sentenza del Tribunale n. 1991/2013, omettendo ogni riferimento alla pronuncia non definitiva n. 3685/2005.

Si sostiene che dal contenuto dell’appello emerge che anche la prima sentenza era attinta dal gravame, anche alla luce della riserva di impugnazione a suo tempoformulata.

La Corte distrettuale ha errato nel ritenere che l’appello abbia ad oggetto la sentenza e non il rapporto complessivamente Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -10- dedotto in giudizio, senza avvedersi che il motivo che investiva l’ammissibilità, infondatezza e tardività della domanda riconvenzionale era necessariamente riferibile anche alla sentenza non definitiva, che nell’accogliere la domanda stessa, rimetteva al prosieguo del giudizio solo l’individuazione delle concrete modalità per assicurare la riduzione in pristino.

Il sesto motivo di ricorso lamenta sempre in relazione al punto di cui al quinto motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per vizio procedurale motivazionale, avendo la sentenza impugnata argomentato in maniera insufficiente, non esaustiva, illogica ed irrazionale. 3.Ritiene il Collegio che in ragione del principio della ragione più liquida, debbano essere esaminati in via prioritaria il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione, palesandosi la loro evidente infondatezza.

Avuto riguardo al contenuto dei motivi di appello, va osservato che alcuna censura è stata mossa da parte ricorrente quanto al rigetto del secondo motivo che investiva la questione circa la competenza del Tribunale a decidere sulla domanda riconvenzionale, nonché in merito al rigetto del terzo motivo, che era specificamente volto a contestare la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza definitiva del Tribunale sia in merito alla ricorrenza delle violazioni delle distanze (ed all’individuazione della normativa Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -11- da applicare ai fini del loro calcolo), sia in punto di quantificazione del danno subito dai convenuti.

Ne consegue che tutti i motivi del presente ricorso appaiono nel loro complesso volti a contrastare il mancato accoglimento del motivo di appello con il quale si denunciava l’inammissibilità della domanda riconvenzionale della Alberti (e di riflesso anche quella coltivata dall’interventore ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA]) sul presupposto della sua tardiva formulazione.

Ad avviso del Collegio assume rilievo dirimente la circostanza pacifica, oltre che ribadita nella sentenza impugnata, della pendenza del procedimento in esame in primo grado, in data anteriore al 30 aprile 1995, il che determina l’applicabilità al giudizio delle regole processuali anteriori alla riforma di cui alla legge n. 353/1990.

In particolare, assume parte ricorrente che, pur in assenza della copia dell’atto di citazione e dei primi verbali di udienza del giudizio di primo grado, dovrebbe reputarsi dimostrato che la comparsa di costituzione del 29 marzo 1995, contenente la domanda riconvenzionale dell’Alberti, era stata presentata nella medesima data in cui si è celebrata la prima udienza, e ciò trovando tale data corrispondenza in quella riportata sulla copertina del fascicolo d’ufficio formata dal cancelliere all’atto dell’iscrizione della causa (sulla valenza probatoria delle annotazioni apposte sulla copertina, si veda Cass. n. 10389/2011).

Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -12- Anche a voler sorvolare sulla valutazione di assoluta genericità del motivo di appello volto a denunciare la tardività della domanda riconvenzionale, come appunto evidenziato dallo stesso giudice di appello, che ha sottolineato come il motivo (esaurentesi in sole sette righe) era privo di alcuna circostanziazione dell’eccezione (genericità che non può essere superata da eventuali specificazioni contenute solo nel motivo di ricorso per cassazione), va rilevato che lo stesso ricorrente assume in sostanza che la costituzione della convenuta sarebbe avvenuta per la prima udienza, e che in tale occasione sarebbe stata depositata la comparsa contenente anche la domanda riconvenzionale.

Tale cronologia degli eventi processuali depone però per la tempestività ed ammissibilità della domanda riconvenzionale, avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato che, nel regime antecedente alla riforma entrata in vigore nel 1995, la domanda riconvenzionale poteva essere tempestivamente formulata entro la prima udienza (Cass. n. 8169/1998; Cass.n. 3370/1985; Cass. n. 2633/1962).

Ne deriva che l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’Alberti, e di riflesso della coltivazione della medesima da parte dell’interventore, è del tutto destituita di fondamento, atteso che, a quanto sostiene lo stesso ricorrente, risulta essere stata formulata nel rispetto della barriera preclusiva posta dalla disciplina previgente.

Va, però, altresì evidenziato che, anche a voler ipotizzare una sua tardiva formulazione, non appare adeguatamente Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -13- censurata l’ulteriore affermazione del giudice di appello, secondo cui l’eccezione di tardività non sarebbe stata validamente formulata, ancorché si imponga qualche precisazione.

Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, sempre in relazione al regime previgente, ha reiteratamente affermato che, ove anche emerga la tardiva presentazione della domanda riconvenzionale, per esser stata avanzata dopo la celebrazione della prima udienza, la sua declaratoria di inammissibilità presuppone che la tardività sia denunciata dalla controparte nel cui interesse la preclusione è stabilita, così che se nulla eccepisca ed accetti, invece, il contraddittorio anche in ordine alla domanda riconvenzionale cosi spiegata, discutendone il merito, il giudice è tenuto a pronunciare anche su tale domanda. (cfr. ex multis Cass. n. 1526/1962; Cass. n. 2088/1967; Cass. n. 3259/1968; Cass. n. 1296/1971; Cass.n. 1718/1973; Cass. n. 4463/1975, secondo cui l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta, o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, viene meno qualora l'attore, pur avendola tempestivamente eccepita, abbia poi rinunciato all'eccezione stessa, accettando il contraddittorio, potendo tale rinuncia essere, oltre che espressa, anche tacita, ove ricorra un comportamento processuale della parte incompatibile con la volontà di mantenere ferma l'eccezione di inammissibilità; in senso conforme a tale ultima specificazione Cass. n. 3370/1985).

Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -14- Va altresì ricordato che, in punto di rilievo della violazione delle preclusioni nel cd. vecchio rito, sono poi intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 4712/1996, che hanno specificato che il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione, il che porta, anche in relazione alla domanda riconvenzionale ad escludere che il mero silenzio valga come accettazione della sua tardività.

Avuto riguardo alla vicenda in esame, oltre a doversi evidenziare che non risulta dedotto da parte ricorrente che fosse stata sollevata una tempestiva eccezione di tardività della proposizione della domanda riconvenzionale (palesandosi inammissibile la deduzione della medesima solo negli scritti conclusionali depositati in vista della pronuncia della sentenza non definitiva, stante la funzione meramente riepilogativa delle precedenti difese che tali scritti assumono), appare però che dal complessivo sviluppo del giudizio, quale riassunto nella narrazione dei fatti contenuta nella sentenza non definitiva (riportata per esteso in ricorso), debba reputarsi che vi sia stata un’accettazione del contraddittorio, quanto meno Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -15- per comportamento concludente, anche sulla domanda riconvenzionale, il che preclude la deducibilità in appello della tardività della domanda riconvenzionale (ferma restando la conclusione circa la sua tempestiva proposizione, in ragione delle suesposte considerazioni).

I motivi in esame devono pertanto essere rigettati.

4. Il rigetto dei primi due motivi, con l’affermazione della tempestività della domanda riconvenzionale implica poi evidentemente l’assorbimento dei restanti motivi che mirano a diverso titolo a sovvertire le valutazioni del giudice di appello che, da un lato, ha ritenuto inammissibile la possibilità di appellare la sentenza non definitiva del Tribunale, stante la tardività della formulazione della riserva di appello, e dall’altro, ha escluso che fosse stata formulata una specifica impugnazione anche della sentenza non definitiva.

Quanto a quest’ultima questione che è specificamente investita dal quinto e sesto motivo di ricorso, la deduzione del ricorrente si palesa in ogni caso priva di fondamento.

Infatti, va qui ribadito il principio secondo cui in tema d'impugnazioni, la tempestiva formulazione della riserva di cui all'art. 340 cod. proc. civ., che consente alla parte di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva senza incorrere nella decadenza per l'inosservanza del termine perentorio previsto per l'impugnazione, non costituisce manifestazione della volontà della parte d'impugnare, che pertanto dovrà essere formulata in modo espresso e specifico con il gravame proposto contro la Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -16- sentenza non definitiva, non essendo al riguardosufficiente la sola impugnazione avverso quella definitiva (Cass. n. 9397/2005; Cass. n. 5737/1990).

Avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, deve escludersi che la volontà dell’appellante fosse quella di impugnare anche la sentenza non definitiva, in quanto della stessa se ne fa menzione solo nella narrazione dei fatti di causa, ma sia in epigrafe, che nel corpo dell’atto di appello, che nelle conclusioni, emerge in maniera inequivoca la volontà di impugnare solo la sentenza definitiva, i cui estremi sono espressamente e specificamente menzionati.

Infatti, è stato affermato che i vizi della sentenza non definitiva possono essere fatti valere solo con un gravame che la investa direttamente, e non già con la impugnazione avverso la sentenza definitiva (Cass. n. 14319/2012).

Non ignora però il Collegio come sia stato sostenuto un diverso orientamento, in base al quale (Cass. n. 3257/2012), allorquando l'appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest'ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale (conf.

Cass. n.

Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -17- 6883/1986), ma si ritiene che lo stesso non sia suscettibile di trovare applicazione nella fattispecie, in quanto presuppone che chiaramente i vizi denunciati siano in maniera inequivoca e senza incertezze rivolti unicamente avverso la sentenza non definitiva.

Poiché nel casoin esame, con la sentenza non definitiva si era solo statuito sulla ricorrenza della violazione delle distanze, posta a sostegno della domanda riconvenzionale, rimettendosi al prosieguo del giudizio la determinazione delle opere in concreto da eseguire per porre rimedio alla riscontrata violazione, con una sostanziale scomposizione della decisione sulla riconvenzionale in due distinti segmenti processuali, non è dato riferire con assoluta certezza la denuncia del vizio circa l’inammissibilità della riconvenzionale alla sentenza non definitiva, potendo erroneamente la parte aver ritenuto che, pur essendo intervenuta la prima decisione, fosse ancora possibile, in occasione dell’impugnazione della sentenza definitiva, rimettere in discussione il presupposto processuale di ammissibilità della riconvenzionale.

Ne deriva che anche gli ultimi due motivi si palesano privi di fondamento, con l’ulteriore conseguenza che non essendo stata impugnata in maniera rituale la sentenza non definitiva, risultava coperta dal giudicato anche la questione attinente all’ammissibilità della riconvenzionale, e ciò in applicazione del principio, sempre affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 9290/2014), ove si pervenga all'accertamento dell'"an debeatur" separatamente da quello del "quantum Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -18- debeatur", nell’ipotesi in cui nel medesimo processo venga dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi sia disposta la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del "quantum", il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'"an" (nella specie per l’assenza di una sua impugnazione) preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda (conf.

Cass. n. 19453/2008).

5. Il ricorso è pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, con attribuzione, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cuccurullo, agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi attributari.

10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida per [OSCURATO:PERSONA] in Ric. 2018 n. 00078 sez.

S2 -ud. 12-07-2022 -19- complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, il tutto oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per Albe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 78-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 997/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Con citazione notificata in data 6 febbraio 1995, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di essere proprietario di un fabbricato in Tramonti alla frazione Campitola, località Casamarciano, confinante con la proprietà dei convenuti, in stato di abbandono ed idonea a provocare infiltrazioni nel suo bene. Chiedeva accertarsi la causa dei danni, con la condanna dei convenuti alla rimozione delle cause delle infiltrazioni ed al risarcimento del danno subito. Si costituivano i convenuti che contestavano la fondatezza della pretesa attorea, ed in via riconvenzionale [OSCURATO:PERSONA] deduceva che l’attore aveva ricostruito il proprio fabbricato in violazione delle distanze legali sia tra fabbricati che per le vedute, chiedendone la condanna alla riduzione in pristino. Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- Disposta CTU, interrottosi il giudizio per il decesso del difensore dell’attore, e provvedutosi alla riassunzione, il Tribunale di Salerno con la sentenza non definitiva n. 3685/2005 accoglieva la domanda attorea, quanto all’an debeatur, con la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da quantificare all’esito dell’espletando supplemento di CTU; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale della convenuta ed ordinava all’attore di abbattere la costruzione e chiudere le eventuali aperture illegittime, riservandosi di indicare le opere da compiere sempre a seguito di un supplemento di CTU. Rimessa la causa in istruttoria, si costituiva [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto aveva acquistato in corso di causa il fabbricato dei convenuti, il quale faceva propria la domanda riconvenzionale proposta, chiedendone l’accoglimento. Il Tribunale con la sentenza definitiva n. 1991/2013, previa declaratoria di ammissibilità dell’intervento del Russo, condannava i convenuti al risarcimento del danno quantificato in € 601,96, oltre interessi, nonché alla rimozione delle opere necessarie per eliminare le infiltrazioni, come indicate in dispositivo, e condannava l’attore ad eseguire gli interventi necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, in vista del rispetto delle distanze legali, sempre come individuate in dispositivo, con la condanna altresì al risarcimento dei danni. Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -4- Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] cui resistevano i convenutied il terzo interventore. La Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 997 del 19/10/2017 ha rigettato il gravame, con la condanna dell’appellante al rimborso delle spese del grado. In primo luogo, disattendeva l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta, rilevando che mancavano gli atti del giudizio di primo grado nonché la copia dell’atto di citazione e dei verbali di causa anteriori alla data dell’11 gennaio 2001. Nella fattispecie era applicabile il regime processuale anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353/1990, essendo quindi consentito al convenuto di potersi costituire sino a cinque giorni prima dell’udienza di prima comparizione. Tuttavia, l’eccezione di tardività della costituzione della convenuta, in quanto idonea ad incidere sulla ammissibilità della riconvenzionale, era stata formulata in maniera del tutto generica, mancando sia la citazione che i verbali di causa, occorrendo altresì rilevare che l’eccezione de qua era stata avanzata solo in appello, non essendovene traccia nel contenuto sia della sentenza non definitiva che di quella definitiva. Ancora la sentenza riteneva che fosse tempestivo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] - occorrendo far riferimento alla disciplina di cui all’art. 111 c.p.c. - il qu ale aveva fatto proprie tutte le difese, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, avanzate dalla propria dante causa, senza che però l’attore avesse mai Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -5- lamentato in primo grado la tardività dello stesso intervento (non senza rilevare che proprio il meccanismo delineato dall’art. 111 c.p.c. consente all’avente causa di fare proprie le difese già svolte dal cedente). Era altresì disattesa l’eccezione di incompetenza del Tribunale in favore della Sezione Specializzata agraria, esulando la controversia dal novero di quelle assegnate a quest’ultima. La Corte d’Appello riteneva che però fosse fondata l’eccezione preliminare degli appellati circa l’assenza di una tempestiva riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3685/2005, e ciò in quanto emergeva che quest’ultima era stata comunicata al difensore dell’appellante mediante deposito in cancelleria, non avendo lo stesso, all’atto della costituzione in sostituzione del precedente difensore deceduto, eletto domicilio nel comune sede del Tribunale, così che la riserva di gravame era stata avanzata tardivamente solo in un’udienza successiva a quella celebratasi subito dopo la comunicazione della sentenza. Da ciò derivava l’inammissibilità dell’appello promosso avverso la sentenza non definitiva, occorrendo in ogni caso rilevare che nell’atto di appello, sia nell’epigrafe che nella motivazione che nelle conclusioni, risultava la volontà di appellare solo la sentenza definitiva, mancando ogni menzione della prima sentenza, e non avendo l’appellante indicato i punti della stessa da emendare né le modifiche richieste. Passando quindi al merito del gravame, che investiva la correttezza della decisione in ordine all’accoglimento della Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -6- riconvenzionale, circa le opere da eseguire, la sentenza disattendeva tutte le censure del Vaccaro, anche in ordine all’individuazione dello strumento urbanistico suscettibile di trovare applicazione in punto di distanze tra costruzioni, come del pari erano disattese le critiche alla quantificazione del danno, come operata dal CTU e recepita in sentenza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con autonomi controricorsi. I controricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.36, 167, 111, 112, 342 e 346 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost. quanto al rigetto del motivo di appello con il quale si faceva rilevare l’inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che i giudici di appello hanno addebitato al ricorrente l’assenza in atti di copia dell’atto di citazione e dei verbali di udienza del primo grado, precedenti una certa data, che avrebbe impedito di rilevare la tardiva costituzione della convenuta e conseguentemente la tardiva proposizione della domanda riconvenzionale. La decisione gravata si è limitata a richiamare la previgente formulazione dell’art. 166 c.p.c., che prevedeva che la costituzione del convenuto potesse avvenire sino a cinque giorni prima dell’udienza, assumendo che non Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -7- fosse stata dimostrata la tardività della costituzione dell’Alberti in primo grado. Tuttavia, dalla copertina del fascicolo di ufficio del processo di primo grado, che il ricorrente produce unitamente al proprio fascicolo in sede di legittimità, si evince che la prima udienza di comparizione era quella del 29/3/1995 e che la comparsa di costituzione di parte convenuta reca la medesima data, palesandosi quindi la tardiva costituzione della convenuta, che ha cagionato l’inammissibilità della riconvenzionale. Inoltre, si contesta anche la correttezza dell’affermazione del giudice di appello secondo cui non vi sarebbe stata una tempestiva formulazione dell’eccezione di inammissibilità della riconvenzionale, in quanto, oltre a ribadirsi la non imputabilità dell’assenza dei verbali di causa sino all’udienza dell’11 gennaio 2001, l’eccezione de qua risulta avanzata nella memoria di replica e nella comparsa conclusionale depositate in vista della pronuncia della sentenza non definitiva. Ancora si deduce che, pur a fronte dell’omissione di pronuncia da parte del Tribunale su detta eccezione, ben poteva l’appellante riproporre la medesima ex art. 346 c.p.c. in appello. L’errore denunciato si è poi ripercosso anche nell’affermazione circa l’ammissibilità della domanda avanzata dall’interventore [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’eccepita inammissibilità della domanda riconvenzionale della dante causa determina anche l’inammissibilità della domanda proposta dal successore a titolo particolare. Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -8- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere i giudici di appello con vizio procedurale motivazionale, ritenuto che il mancato rinvenimento dell’atto di citazione in primo grado e dei verbali di causa della fase iniziale implichi l’accertamento della tempestività della domanda riconvenzionale dell’Alberti, senza avvedersi invece della tardività e dell’eccezione di analogo tenore rivolta anche nei confronti della domanda avanzata in occasione dell’intervento del Russo, il tutto con riferimento anche al disposto degli artt. 36, 167, 111, 112, 342 e 346 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. Nel richiamare quanto dedotto in occasione del primo motivo, si lamenta che la motivazione della Corte d’Appello sia illogica e non esaustiva e quindi determini l’invalidità della decisione gravata. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 160 e 170 c.p.c. nonché dell’art. 82 del RD n. 37/1934. La Corte d’Appello ha ritenuto che la riserva di appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale fosse intempestiva, in quanto non formulata alla prima udienza successiva alla notificazione dellasentenza de qua, e ciò sul presupposto che, in assenza di elezione di domicilio in Salerno dei nuovi difensori dell’attore, la notificazione fosse stata correttamente eseguita mediante deposito in cancelleria. Si deduce però che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con comparsa del 15/10/2013 come nuovi difensori del Vaccaro, avevano successivamente eletto domicilio in Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -9- Salerno presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Barela n. 7, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate rispettivamente nel marzo e nell’aprile del 2005, prima della pubblicazione della sentenza non definitiva. Ne deriva che la comunicazione della sentenza andava effettuata presso il domicilio eletto, così che non può reputarsi intempestiva la riserva di impugnazione avvenuta all’udienza del 26 aprile 2006 (essendosi già celebrata una prima udienza in data 22 marzo 2006). Il quarto motivo di ricorso denuncia, sempre in relazione a tale affermazione del giudice di appello, la nullità della sentenza odel procedimento per avere la Corte d’Appello reso una motivazione, insufficiente e non esaustiva, oltre che illogica ed irrazionale. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.339, 340 e 342 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost. quanto all’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’appello era indirizzato solo nei confronti della sentenza definitiva, in quanto lo stesso atto di appello, sia in epigrafe che in motivazione che nelle conclusioni, faceva riferimento solo alla sentenza del Tribunale n. 1991/2013, omettendo ogni riferimento alla pronuncia non definitiva n. 3685/2005. Si sostiene che dal contenuto dell’appello emerge che anche la prima sentenza era attinta dal gravame, anche alla luce della riserva di impugnazione a suo tempoformulata. La Corte distrettuale ha errato nel ritenere che l’appello abbia ad oggetto la sentenza e non il rapporto complessivamente Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -10- dedotto in giudizio, senza avvedersi che il motivo che investiva l’ammissibilità, infondatezza e tardività della domanda riconvenzionale era necessariamente riferibile anche alla sentenza non definitiva, che nell’accogliere la domanda stessa, rimetteva al prosieguo del giudizio solo l’individuazione delle concrete modalità per assicurare la riduzione in pristino. Il sesto motivo di ricorso lamenta sempre in relazione al punto di cui al quinto motivo, la nullità della sentenza e del procedimento per vizio procedurale motivazionale, avendo la sentenza impugnata argomentato in maniera insufficiente, non esaustiva, illogica ed irrazionale. 3.Ritiene il Collegio che in ragione del principio della ragione più liquida, debbano essere esaminati in via prioritaria il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro connessione, palesandosi la loro evidente infondatezza. Avuto riguardo al contenuto dei motivi di appello, va osservato che alcuna censura è stata mossa da parte ricorrente quanto al rigetto del secondo motivo che investiva la questione circa la competenza del Tribunale a decidere sulla domanda riconvenzionale, nonché in merito al rigetto del terzo motivo, che era specificamente volto a contestare la correttezza delle conclusioni cui era pervenuta la sentenza definitiva del Tribunale sia in merito alla ricorrenza delle violazioni delle distanze (ed all’individuazione della normativa Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -11- da applicare ai fini del loro calcolo), sia in punto di quantificazione del danno subito dai convenuti. Ne consegue che tutti i motivi del presente ricorso appaiono nel loro complesso volti a contrastare il mancato accoglimento del motivo di appello con il quale si denunciava l’inammissibilità della domanda riconvenzionale della Alberti (e di riflesso anche quella coltivata dall’interventore ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA]) sul presupposto della sua tardiva formulazione. Ad avviso del Collegio assume rilievo dirimente la circostanza pacifica, oltre che ribadita nella sentenza impugnata, della pendenza del procedimento in esame in primo grado, in data anteriore al 30 aprile 1995, il che determina l’applicabilità al giudizio delle regole processuali anteriori alla riforma di cui alla legge n. 353/1990. In particolare, assume parte ricorrente che, pur in assenza della copia dell’atto di citazione e dei primi verbali di udienza del giudizio di primo grado, dovrebbe reputarsi dimostrato che la comparsa di costituzione del 29 marzo 1995, contenente la domanda riconvenzionale dell’Alberti, era stata presentata nella medesima data in cui si è celebrata la prima udienza, e ciò trovando tale data corrispondenza in quella riportata sulla copertina del fascicolo d’ufficio formata dal cancelliere all’atto dell’iscrizione della causa (sulla valenza probatoria delle annotazioni apposte sulla copertina, si veda Cass. n. 10389/2011). Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -12- Anche a voler sorvolare sulla valutazione di assoluta genericità del motivo di appello volto a denunciare la tardività della domanda riconvenzionale, come appunto evidenziato dallo stesso giudice di appello, che ha sottolineato come il motivo (esaurentesi in sole sette righe) era privo di alcuna circostanziazione dell’eccezione (genericità che non può essere superata da eventuali specificazioni contenute solo nel motivo di ricorso per cassazione), va rilevato che lo stesso ricorrente assume in sostanza che la costituzione della convenuta sarebbe avvenuta per la prima udienza, e che in tale occasione sarebbe stata depositata la comparsa contenente anche la domanda riconvenzionale. Tale cronologia degli eventi processuali depone però per la tempestività ed ammissibilità della domanda riconvenzionale, avendo la giurisprudenza di questa Corte affermato che, nel regime antecedente alla riforma entrata in vigore nel 1995, la domanda riconvenzionale poteva essere tempestivamente formulata entro la prima udienza (Cass. n. 8169/1998; Cass.n. 3370/1985; Cass. n. 2633/1962). Ne deriva che l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’Alberti, e di riflesso della coltivazione della medesima da parte dell’interventore, è del tutto destituita di fondamento, atteso che, a quanto sostiene lo stesso ricorrente, risulta essere stata formulata nel rispetto della barriera preclusiva posta dalla disciplina previgente. Va, però, altresì evidenziato che, anche a voler ipotizzare una sua tardiva formulazione, non appare adeguatamente Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -13- censurata l’ulteriore affermazione del giudice di appello, secondo cui l’eccezione di tardività non sarebbe stata validamente formulata, ancorché si imponga qualche precisazione. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, sempre in relazione al regime previgente, ha reiteratamente affermato che, ove anche emerga la tardiva presentazione della domanda riconvenzionale, per esser stata avanzata dopo la celebrazione della prima udienza, la sua declaratoria di inammissibilità presuppone che la tardività sia denunciata dalla controparte nel cui interesse la preclusione è stabilita, così che se nulla eccepisca ed accetti, invece, il contraddittorio anche in ordine alla domanda riconvenzionale cosi spiegata, discutendone il merito, il giudice è tenuto a pronunciare anche su tale domanda. (cfr. ex multis Cass. n. 1526/1962; Cass. n. 2088/1967; Cass. n. 3259/1968; Cass. n. 1296/1971; Cass.n. 1718/1973; Cass. n. 4463/1975, secondo cui l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta, o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, viene meno qualora l'attore, pur avendola tempestivamente eccepita, abbia poi rinunciato all'eccezione stessa, accettando il contraddittorio, potendo tale rinuncia essere, oltre che espressa, anche tacita, ove ricorra un comportamento processuale della parte incompatibile con la volontà di mantenere ferma l'eccezione di inammissibilità; in senso conforme a tale ultima specificazione Cass. n. 3370/1985). Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -14- Va altresì ricordato che, in punto di rilievo della violazione delle preclusioni nel cd. vecchio rito, sono poi intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 4712/1996, che hanno specificato che il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto - che è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione, il che porta, anche in relazione alla domanda riconvenzionale ad escludere che il mero silenzio valga come accettazione della sua tardività. Avuto riguardo alla vicenda in esame, oltre a doversi evidenziare che non risulta dedotto da parte ricorrente che fosse stata sollevata una tempestiva eccezione di tardività della proposizione della domanda riconvenzionale (palesandosi inammissibile la deduzione della medesima solo negli scritti conclusionali depositati in vista della pronuncia della sentenza non definitiva, stante la funzione meramente riepilogativa delle precedenti difese che tali scritti assumono), appare però che dal complessivo sviluppo del giudizio, quale riassunto nella narrazione dei fatti contenuta nella sentenza non definitiva (riportata per esteso in ricorso), debba reputarsi che vi sia stata un’accettazione del contraddittorio, quanto meno Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -15- per comportamento concludente, anche sulla domanda riconvenzionale, il che preclude la deducibilità in appello della tardività della domanda riconvenzionale (ferma restando la conclusione circa la sua tempestiva proposizione, in ragione delle suesposte considerazioni). I motivi in esame devono pertanto essere rigettati. 4. Il rigetto dei primi due motivi, con l’affermazione della tempestività della domanda riconvenzionale implica poi evidentemente l’assorbimento dei restanti motivi che mirano a diverso titolo a sovvertire le valutazioni del giudice di appello che, da un lato, ha ritenuto inammissibile la possibilità di appellare la sentenza non definitiva del Tribunale, stante la tardività della formulazione della riserva di appello, e dall’altro, ha escluso che fosse stata formulata una specifica impugnazione anche della sentenza non definitiva. Quanto a quest’ultima questione che è specificamente investita dal quinto e sesto motivo di ricorso, la deduzione del ricorrente si palesa in ogni caso priva di fondamento. Infatti, va qui ribadito il principio secondo cui in tema d'impugnazioni, la tempestiva formulazione della riserva di cui all'art. 340 cod. proc. civ., che consente alla parte di differire la proposizione del gravame avverso la sentenza non definitiva senza incorrere nella decadenza per l'inosservanza del termine perentorio previsto per l'impugnazione, non costituisce manifestazione della volontà della parte d'impugnare, che pertanto dovrà essere formulata in modo espresso e specifico con il gravame proposto contro la Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -16- sentenza non definitiva, non essendo al riguardosufficiente la sola impugnazione avverso quella definitiva (Cass. n. 9397/2005; Cass. n. 5737/1990). Avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, deve escludersi che la volontà dell’appellante fosse quella di impugnare anche la sentenza non definitiva, in quanto della stessa se ne fa menzione solo nella narrazione dei fatti di causa, ma sia in epigrafe, che nel corpo dell’atto di appello, che nelle conclusioni, emerge in maniera inequivoca la volontà di impugnare solo la sentenza definitiva, i cui estremi sono espressamente e specificamente menzionati. Infatti, è stato affermato che i vizi della sentenza non definitiva possono essere fatti valere solo con un gravame che la investa direttamente, e non già con la impugnazione avverso la sentenza definitiva (Cass. n. 14319/2012). Non ignora però il Collegio come sia stato sostenuto un diverso orientamento, in base al quale (Cass. n. 3257/2012), allorquando l'appellante, dopo aver fatto riserva di impugnazione contro una sentenza non definitiva, proponga appello avverso la sentenza definitiva, e, pur specificando di indirizzare il proprio gravame contro quest'ultima, investa effettivamente, con i motivi di censura, anche la precedente, deve ritenersi che l'impugnazione sia diretta contro entrambe le pronunce, a nulla rilevando la suddetta limitazione formale che, essendo in contrasto con la concreta intenzione espressa mediante il contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, va ritenuta frutto di un errore materiale (conf. Cass. n. Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -17- 6883/1986), ma si ritiene che lo stesso non sia suscettibile di trovare applicazione nella fattispecie, in quanto presuppone che chiaramente i vizi denunciati siano in maniera inequivoca e senza incertezze rivolti unicamente avverso la sentenza non definitiva. Poiché nel casoin esame, con la sentenza non definitiva si era solo statuito sulla ricorrenza della violazione delle distanze, posta a sostegno della domanda riconvenzionale, rimettendosi al prosieguo del giudizio la determinazione delle opere in concreto da eseguire per porre rimedio alla riscontrata violazione, con una sostanziale scomposizione della decisione sulla riconvenzionale in due distinti segmenti processuali, non è dato riferire con assoluta certezza la denuncia del vizio circa l’inammissibilità della riconvenzionale alla sentenza non definitiva, potendo erroneamente la parte aver ritenuto che, pur essendo intervenuta la prima decisione, fosse ancora possibile, in occasione dell’impugnazione della sentenza definitiva, rimettere in discussione il presupposto processuale di ammissibilità della riconvenzionale. Ne deriva che anche gli ultimi due motivi si palesano privi di fondamento, con l’ulteriore conseguenza che non essendo stata impugnata in maniera rituale la sentenza non definitiva, risultava coperta dal giudicato anche la questione attinente all’ammissibilità della riconvenzionale, e ciò in applicazione del principio, sempre affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 9290/2014), ove si pervenga all'accertamento dell'"an debeatur" separatamente da quello del "quantum Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -18- debeatur", nell’ipotesi in cui nel medesimo processo venga dapprima pronunciata condanna al risarcimento, e quindi sia disposta la prosecuzione del giudizio per l'accertamento del "quantum", il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sull'"an" (nella specie per l’assenza di una sua impugnazione) preclude la possibilità di contestare, nel prosieguo del giudizio, i presupposti del risarcimento, quali l'esistenza del credito o la proponibilità della domanda (conf. Cass. n. 19453/2008). 5. Il ricorso è pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, con attribuzione, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cuccurullo, agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi attributari. 10. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida per [OSCURATO:PERSONA] in Ric. 2018 n. 00078 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -19- complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, il tutto oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, e per Albe