CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2020
Cassazione n. 23980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32491/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimato- avverso la sentenza dellaCORTE D'APPELLO di NAPOLIn. 1380/2020 depositata il10/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato infondata l’eccezione di prescrizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], commercialista, avverso la cartella di pagamento con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei dottori commercialisti chiedeva il pagamento dei contributi maturati nelle annualità 2009, 2010, 2011 e 2012; la Corte territoriale ha accertato quanto ai crediti del 2009, il cui termine di versamento cadeva il 15 dicembre 2010, che la Cassa, in data 24 dicembre 2014, aveva notificato al professionista un atto attraverso il quale gli comunicava, validamente, l’avvenuta iscrizione d’ufficio a decorrere dal 1° gennaio 2009 e a tale atto ha attribuito effi cacia interruttiva della prescrizione; la stessa Corte ha affermato che quanto ai crediti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, a maggior ragione il termine di prescrizione non si era ancora consumato, atteso che il ricorrente stesso aveva dichiarato in giudizio che la Cassa gli aveva notificato, in data 14 settembre 2015, un atto di messa in mora; infine, la decisione ha rigettato, nel merito, l’eccezione dell’appellato, diretta a sentir dichiarare l’inesistenza dei presupposti per l’assoggettamento al versamento dei contributi per gli anni 2010 e 2011 – questione dichiarata assorbita dalla pronuncia di primo grado – sul presupposto di avere provveduto al versamento di rilevanti somme presso la gestione autonoma riservata ai professionisti presso l’INPS; laCorte territoriale ha, in proposito, motivato che l’ordinamento non affida la scelta dell’ente presso cui costituire una posizione previdenziale alla discrezionalità del contribuente; che pertanto [OSCURATO:PERSONA], iscritto d’ufficio negli anni di causa alla Cassa professionale, non era autorizzato a ritenere che il proprio obbligo contributivo potesse considerarsi soddisfatto mediante versamenti ad una diversa gestione previdenziale, nella specie quella tenuta presso l‘INPS; che nei confronti di quest’ultimo egli avrebbe, eventualmente, dovuto richiedere la restituzione di quanto indebitamente versato; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei dottori commercialisti ha depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria; l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce “Nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943 e 1219 c.c.”; la nullità della sentenza scaturirebbe, ad avviso del ricorrente, dalla violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il sistema delle inadempienze contributive presso la Cassa commercialisti, a norma del quale l’emissione della cartella esattoriale va fatta precedere da un avviso bonario di pagamento finalizzato alla regolarizzazione spontanea ed agevolata dell’inadempimento contributivo; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., contesta “Nullità della sentenza – Violazione e falsa applicazione degli artt.116, comma 20, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, mancata applicazione della norma alla fattispecie”; sostiene che il pagamento in buona fede a un ente previdenziale diverso produrrebbe un effetto liberatorio nei confronti del contribuente, con la conseguenza che l’ente che ha ricevuto il pagamento sarebbe tenuto a trasferire le somme incassate senza aggravio di interessi all’ente titolare della posizione previdenziale; che il fatto di essere venuto a conoscere dell’iscrizione d’ufficio soltanto nel 2014 proverebbe la sua buona fede rispetto all’adempimento delle annualità contributive 2010 e 2011 presso altro ente, con la coscienza di aver correttamente adempiuto; il primo motivo è inammissibile; le doglianze del ricorrente non hanno considerato che la causa in origine nasceva come azione di opposizione agli atti esecutivi, e che, pertanto, tale espressa qualificazione da parte del Tribunale di Napoli, avrebbe imposto all'odierno ricorrente d'impugnare direttamente mediante ricorso per cassazione, e non già mediante ricorso in appello, le statuizioni del primo giudice; queste, oramai irretrattabili in difetto di rituale e tempestivo ricorso per cassazione, non possono essere surrettiziamente rimesse in discussione mediante l'impugnativa della pronuncia della Corte d'appello; si deve, in conclusione, dare continuità all’orientamento di legittimità per il quale, il motivo di ricorso è inammissibile «…per intervenuto giudicato interno, dal momento che, avendo il primo giudice qualificato come opposizione agli atti esecutivi la doglianza dell'odierno ricorrente concernente l'invalidità delle intimazioni - cartelle presupposte, tale statuizione andava impugnata non già con l'appello, bensì con il ricorso straordinario per cassazione» (Cass. 27 giugno 2022, n. 20518; Cass. n. 29763 del 2022); in definitiva, la sentenza di primo grado che qualifichi comeopposizione agli atti esecutivi l’azione proposta avverso l'avviso di addebito exart. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, è impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione, in mancanza del quale le relative statuizioni non possono essere rimesse in discussione attraverso l'impugnazione della pronuncia di secondo grado, in considerazione dell'avvenuta formazione del giudicato interno (cfr. in tal senso, Cass. n. 29763 del 2022; il secondo motivo è parimenti inammissibile; la questione di diritto in esso prospettata, concernente la rilevanza della buona fede nel pagamento al creditore apparente, non risulta essere stata oggetto della sentenza impugnata; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione vengano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì - in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multisCass. n. 6945 del 2018); nella parte motiva concernente l’illegittimità del versamento contributivo alla gestione separata INPS, la tesi difensiva dell’appellato viene respinta sul presupposto che “…in sostanza non si contesta di avere esercitato in tali anni attività libero-professionale, ma si sostiene di avere comunque proceduto al versamento di una qualche forma di contribuzione…” (p. 5 sent.); come si ricava agevolmente dall’argomentazione espressa nel provvedimento impugnato, non si accenna all’eventuale comportamento del professionista, sicché, l’affermazione concernente la mancata valutazione della buona fede all’interno della formulazione del mezzo si rivela meramente apodittica, posto che, in ogni caso, l’evidenza di un comportamento tenuto in buona fede avrebbe dovuto trovare esatto riscontro nel giudizio di merito, con onere a carico dell’odierno ricorrente, il quale avrebbe dovuto specificamente dimostrare di non aver esercitato attività lib ero - professionale quale commercialista negli anni di causa; l’onere di dimostrazione della buona fede non può, infatti, ritenersi soddisfatto sulla base della mera affermazione di essere, il pensionato, venuto a conoscenza dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa professionale soltanto nel 2014; tuttavia, a ben vedere, è proprio tale tesi difensiva che induce a ritenere che la scelta del versamento alla gestione separata INPS abbia avuto un fondamento elusivo, in virtù degli inferiori oneri contributivi che essa comporta rispetto a quelli dovuti alla gestione previdenziale di categoria; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 8.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp