CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta 2) [OSCURATO:PERSONA], parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Vittoria avverso la sentenza del 15/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen.; udito il difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e depositato conclusioni e nota spese; udito il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sost. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma di quella del Tribunale di Gela in data 7/10/2019, ha assolto per insussistenza dei fatti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen., contestati ai capi a) e b), in danno della querelante e parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Ha in particolare ritenuto la Corte che fosse ravvisabile in capo agli imputati il possesso del lastrico-terrazza conteso e che gli stessi avessero agito reagendo alla condotta arbitraria della stessa Ponzio, restaurando subito dopo la precedente situazione. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta con riguardo al solo reato di cui all'art. 392 cod. pen. contestato al capo a). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che, a fronte dell'inquadramento della condotta nella violenza reintegrativa, era mancata una specifica motivazione per dar conto degli elementi su cui la Corte aveva fondato il proprio giudizio. In particolare, la Corte aveva prospettato il ricorso da parte della querelante ad un pretesto rappresentato dalla rottura della chiave, ciò che non era stato specificamente spiegato, e inoltre non aveva considerato che la violenza ripristinatoria deve avvenire nell'immediatezza della presunta azione lesiva, mentre la Corte di ciò non aveva dato conto, limitandosi a mere enunciazioni. 3. Ha proposto ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 392 e 393 cod. pen. Richiamati e condivisi alcuni passaggi della sentenza di primo grado, segnala che sussistevano gli elementi dei delitti contestati, disponendo la parte civile ricorrente del titolo di proprietà dell'immobile e delle chiavi. La Corte aveva travisato per contro la prova dichiarativa in relazione al possesso esclusivo delle chiavi e in ordine alla rottura accidentale delle chiavi nel cilindretto da parte della ricorrente, elemento attestante il possesso del lastrico. Né rileverebbe che la parte civile avesse riscontrato la serratura cambiata. Errata era dunque la conclusione della Corte in ordine alla reazione ad una prima condotta arbitraria da parte della ricorrente. Non era stato dato conto dei presupposti per la ravvisabilità della violenza reintemgrativa, che deve corrispondere alla legittima difesa e ricorrere in nell'immediatezza dell'azione lesiva per difendersi da una lesione grave e imminente, quando non sussista un margine di tempo tra il pericolo e la condotta. La condotta dei Riggio era ingiustificata in assenza di condotte arbitrarie della parte civile, dovendosi inoltre considerare che l'accesso alla terrazza non era precluso, essendolo divenuto a seguito della reazione dei Riggio, che avevano operato con violenza sulla porta e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre non era stato idoneamente valutato il fattore temporale, avendo gli imputati agito quando avrebbero potuto richiedere l'intervento dell'autorità al fine di tutelare il proprio diritto. E' infatti possibile il ricorso all'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, a fronte di spoglio clandestino o violento, purché l'azione avvenga nell'immediatezza per la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto al fine di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria. 4. Il difensore degli imputati ha inviato memoria con cui deduce l'inammissibilità del ricorso, segnalando che il possesso del lastrico era nella disponibilità dei Riggio, i quali erano semmai le persone offese della condotta della Ponzio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso del Procuratore Generale concerne il solo reato di cui all'art. 392 cod. pen. e che quello della parte civile si riferisce anche al reato di cui all'art. 393 cod. pen. Va peraltro rimarcato che in concreto tale secondo ricorso si sofferma sulla dinamica dei rapporti tra i contendenti e sulla successione delle condotte da essi tenute ma non formula specifici rilievi volti a dar conto del ricorso ad una vera minaccia, tale da integrare il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. contestato al capo B). In parte qua, dunque, il ricorso della parte civile risulta inammissibile. 2. Entrambi i ricorsi sono per contro fondati con riguardo al delitto di cui all'art.392 cod. pen., contestato al capo a). Nel caso di sentenza di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, pur non venendo in rilievo un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, in quanto non si tratta di assicurare il metodo epistemologicamente più adeguato, idoneo a superare il ragionevole dubbio, si impone comunque una motivazione puntuale e adeguata, che si confronti con gli argomenti esposti nella sentenza riformata, fornendo del difforme giudizio una razionale giustificazione (Sez. U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). Nel caso di specie, la Corte non si è soffermata sui cruciali snodi della sentenza di condanna e ha formulato valutazioni apodittiche, giungendo a conclusioni non sostenute da una corrispondente, puntuale ricostruzione della vicenda, immune da vizi. In particolare, si r va che la Corte non ha tenuto conto di un dato pregiudiziale, costituitortitolarità del lastrico, e non ha verificato come la persona A i offesa avesse perduto anche il solo compossesso dello stesso. Inoltre, la Corte ha solo assertivamente prospettato che la persona offesa si fosse avvalsa di un mero pretesto, costituito dalla rottura della chiave della porta di accesso al lastrico, finalizzato al cambio della serratura. Infine, e soprattutto, nel rappresentare la condotta dei due imputati come penalmente irrilevante, in quanto tenuta in reazione alla condotta lesiva altrui, secondo lo schema della c.d. violenza reintegrativa, ha omesso di valutare se una siffatta reazione potesse dirsi consentita, avuto riguardo ai tempi della stessa rispetto al momento dell'aggressione altrui. Va infatti rimarcato che «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato clandestinamente o con violenza, opera come causa speciale di giustificazione solo quando sia impossibile il ricorso al giudice e l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, per l'impellente necessità di ripristinare il possesso perduto, al fine di impedire il consolidamento della nuova situazione possessoria» (Sez. 6, n. 6226 del 15/1/2021, Martinucci, Rv. 278614). Tale principio trova riscontro in sede civile, essendosi al riguardo affermato che «in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso» (Sez. mciv. 2, n. 21613 del 28/7/2021, Rv. 662058). 3. Tali lacune della motivazione impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, riguardante il solo reato di cui all'art. 392 cod. pen., ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 392 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della parte civile. Così deciso il