Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 1970

Cassazione n. 34484/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05W3415) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia, di [OSCURATO:PERSONA] e loda [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale in sede, in data 10 settembre 2021, in relazione al reato di porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze di essa, armi da punta e taglio, ovvero oggetti destinati all'offesa alla persona.

Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv.

M. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) nonché quello dedotto a mezzo del difensore, avv.

S. Agrò per [OSCURATO:PERSONA] (nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione con riferimento al diniego della messa alla prova ex art. 168- bis cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito e, comunque, non risultano scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.. 2 e ss. per quanto concerne il diniego della messa alla prova per [OSCURATO:PERSONA], nonché pag. 4 e 5 quanto alla sussistenza del reato di cui le ricorrenti rispondono a titolo di concorso, per essere stata trovata proprio [OSCURATO:PERSONA], in possesso, nell'entrare nel Palazzo di giustizia di Palermo, di un coltello a serramanico e di un manganello, armi improprie).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05W3415) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1984 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia, di [OSCURATO:PERSONA] e loda [OSCURATO:PERSONA], pronunciata dal Tribunale in sede, in data 10 settembre 2021, in relazione al reato di porto, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze di essa, armi da punta e taglio, ovvero oggetti destinati all'offesa alla persona. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. M. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) nonché quello dedotto a mezzo del difensore, avv. S. Agrò per [OSCURATO:PERSONA] (nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione con riferimento al diniego della messa alla prova ex art. 168- bis cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché entrambi risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito e, comunque, non risultano scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag.. 2 e ss. per quanto concerne il diniego della messa alla prova per [OSCURATO:PERSONA], nonché pag. 4 e 5 quanto alla sussistenza del reato di cui le ricorrenti rispondono a titolo di concorso, per essere stata trovata proprio [OSCURATO:PERSONA], in possesso, nell'entrare nel Palazzo di giustizia di Palermo, di un coltello a serramanico e di un manganello, armi improprie). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 34484/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris