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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32266/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SIMONETrI VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, in adesione alle conclusioni del Proc.

Gen., insiste per il rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; deposita anche conclusioni e nota spese a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza resa in data 26.07.2018, il Tribunale di Palermo — procedendo con rito abbreviato — condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di anni 14 di reclusione e di anni 12 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, poiché riconosciuti colpevoli, Buongusto del solo delitto di cui all'art.416-bis, commi 1, 3, 4 e 6 cod. pen. ascrittogli al capo 2) della rubrica, e Simonetti oltre che del reato di cui all'art. 416-bis di cui al capo 2) della rubrica, anche del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti ascrittogli al capo 28), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.80, comma 2, D.P.R. 309/1990 ed esclusa, per lo stesso Simonetti, anche la recidiva specìfica contestata.

2. Con sentenza emessa il 15.01.2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava la pena inflitta a Buongusto in anni 10 e mesi 8 di reclusione e quella inflitta a Simonetti in anni 12 di reclusione, confermando nel resto.

Per quanto attiene a Buongusto, la Corte territoriale aveva rilevato che non erano state acquisite prove certe della sua appartenenza all'associazione mafiosa oltre il mese di marzo 2015, di conseguenza il trattamento sanzionatorio applicabile doveva essere quello stabilito dalla normativa precedente alle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, con dunque limiti edittali differenti riguardo al reato di cui all'art.416-bis, comma 4 cod. pen.

Per quanto riguarda Simonetti, il trattamento sanzionatorio doveva essere rivisto in quanto il Tribunale, determinata la pena base per il reato più grave di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva erroneamente aumentato la pena per la continuazione relativa al reato di cui al capo 28) inserendo anche la sanzione pecuniaria, prevista per il reato dì cui all'art.73, D.P.R. 309/1990 che non avrebbe dovuto essere applicata.

2.1. Le aggravanti contestate venivano ritenute configurabili in considerazione delle caratteristiche dell'organizzazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di riferire gli elementi circostanziali al sodalizio nel suo complesso.

Data la vicinanza dei due imputati a figure apicali, si riteneva che non potessero essere ignari delle caratteristiche dell'associazione di cui facevano parte.

Per quanto riguarda le attenuanti generiche, non vennero riconosciute ai due imputati poiché, in riferimento a Buongusto veniva considerata la gravità dei fatti contestata e la negativa personalità del soggetto ed in riferimento a Simonetti, venivano considerate insufficienti le sue parziali ammissioni riguardo la coltivazione di canapa indiana.

3. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione da parte di entrambi gli imputati.3.1.

Questa Corte annullava la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis e per il solo Simonetti anche alle attenuanti generiche con rinvio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, osservando, in riferimento all'aggravante prevista dal comma 6 dell'art.416 cod. pen., che la stessa ricorre quando gli associati finanzino, in tutto o anche solo in parte, le attività che gli stessi svolgono in un determinato settore della vita economica attraverso il prodotto di delitti commessi in attuazione del programma associativo.

Inoltre ha statuito che i requisiti dell'aggravante - e per quel che qui rileva anche di quella di cui al comma quarto dell'art. 416-bis c.p.- debbano essere verificati con specifico riferimento al sodalizio criminoso di appartenenza del singolo imputato, in relazione all'arco temporale in cui si sia realizzata la sua condotta partecipativa, atteso che, diversamente, la natura oggettiva dell'aggravante finirebbe per fondare un meccanismo di imputazione di natura oggettiva di accadimenti che non sono in alcun modo riferibili all'associato sul piano della possibilità di un controllo sugli stessi.

Si è affermato che la presenza di armi deve essere accertata e che deve essere riferita al sodalizio di riferimento, non solo come dato storico, pur rilevante ai fini di fondare una probabile disponibilità di armi anche nell'attualità, ma anche nell'arco temporale di riferimento della partecipazione dell'imputato cui l'aggravante è stata ascritta.

Nel caso di specie la presenza di armi, invece, non era stata riferita né a Buongusto né a Simonetti.

In conclusione, questa Corte di Cassazione (Sez.

I, sentenza del 24/03/2021) annullava la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati esclusivamente in riferimento alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416 bis cod. pen. e per il solo Simonetti, anche alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo; venivano rigettati nel resto i ricorsi.

4. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, emessa il 14 dicembre 2021, decidendo in sede di rinvio, ha escluso per entrambi gli appellanti l'aggravante di cui all'art.416 bis, comma 6, cod. pen. e, riconosciute in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti all'aggravante di cui ai comma 4 dell'art.416 bis c.p., ha rideterminato la pena inflitta al Buongusto e al Simonetti, rispettivamente in anni otto e mesi otto di reclusione e in anni sette e mesi otto di reclusione; confermando nel resto.

5. Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia.

6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. peri., l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 416 - bis, comma 4, cod. pen.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18410/2021 aveva affermato il principio secondo il quale, al fine della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 - bis, comma 4 cod. pen., fossero necessari oltre ai criteri social-criminologici, anche gli elementi accessori improntati ad un criterio di accessibilità in concreto della condotta vietata.

La Corte d'appello era stata reinvitata a valutare se vi fossero i suddetti elementi concretamente idonei a dimostrare l'esistenza di armamenti all'interno dello specifico ambito criminoso e nel periodo di compartecipazione riferibile all'imputato.

Nel confermare la sussistenza dell'aggravante, la sentenza della Corte territoriale non ha rispettato il principio di diritto reiterando nell'errore interpretativo.

La difesa afferma che la Corte di appello continua a valutare l'aggravante in termini generali, fornendo motivazione non adeguata.

Si ritiene accertato che il Buongusto sia stato compartecipe della consorteria del mandamento di Monreale dal gennaio 2015 al marzo 2015 ed è ormai acquisito che questa partecipazione sia stata brutalmente interrotta dell'episodio del pestaggio avvenuto il 02.03.2015.

La Corte di appello ha fornito dati circa rilevamenti e sequestri di armi, che non sono riferibili all'ambito spazio-temporale riguardante il Buongusto, poiché precedenti o successivi.

L'unico dato di prossimità cronologica riguarda solo un sequestro, quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], comunque intervenuto successivamente alla fine del rapporto di appartenenza del Buongusto.

La sentenza di annullamento ha sottolineato l'importanza del collegamento tra reale possibilità di controllo degli accadimenti su cui si fondano i meccanismi basilari della responsabilità penale e la riferibilità all'imputato ed infatti non può mai ritenersi colpevole un'ignoranza sulla base di dati su cui il soggetto non ha alcuna capacità di conoscenza.

In conclusione, si ritiene che la sentenza della Corte d'appello si sia posta in contrasto con i principi espressi dalla Corte di cassazione ed abbia ricondotto ad unitarietà vari e disorganici episodi riguardanti detenzione di armi da parte di altri, tutti cronologicamente e territorialmente scollegati dalla ritenuta partecipazione del Buongusto, se non quello riportato relativo al Balsano.

La mera esistenza di una contrapposizione tra clan non rappresenta una congrua motivazione sotto il profilo logico in assenza di episodi circostanziati.

La Corte d'appello non ha colto l'invito della Corte di cassazione dì offrire un'argomentazione logica e coerente della conoscibilità da parte degli imputati, implicati per un breve periodo di tempo, di quanto possa avvenire in un'altra famiglia, ancorché compresa nel medesimo mandamento.7.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure con un unico motivo, con il quale deduce la violazione della legge penale e processuale per mancata uniformità al principio di diritto dettato in sede di rinvio, così come prescrive l'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della impugnata sentenza in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 - bis, comma 4, cod. pen.

In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n.18410/2021 ha affermato che le aggravanti dell'art.416 - bis, commi 4 e 6, cod. pen. sono valutabili a carico di tutti i componenti dell'organizzazione, sempre che essi siano stati a conoscenza della disponibilità e dell'uso delle armi o l'abbiano comunque ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

I requisiti dell'aggravante devono quindi essere verificati con specifico riferimento al sodalizio criminoso di appartenenza del singolo imputato, in relazione all'arco temporale in cui si sia realizzata la sua condotta partecipativa.

Questa Corte inoltre ammette che l'arma potrebbe non essere stata conosciuta da un soggetto che, soltanto per alcuni mesi, aveva fatto parte del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato ed ha delineato i punti su cui la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto basarsi al fine di verificare se sussiste o meno nel caso di specie l'aggravante in argomento.

La Corte d'appello ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante delle armi, motivando senza rispettare i principi di diritto delineati da questa Corte di cassazione.

La difesa ritiene che sarebbe stato opportuno verificare se il contesto temporale storico che vede dimostrata la partecipazione dell'odierno ricorrente sia il medesimo di quello indicato negii atti in sentenza, nonché accertare se la contestualità temporale coincida anche con il medesimo sodalizio di riferimento, così come espressamente richiesto dalla Suprema Corte.

Dalla lettura delle prime due sentenze di merito emerge che l'arco temporale di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale è molto breve, la stessa Corte di appello afferma ci sia stata una partecipazione attiva fino alla fine di luglio e, conseguentemente, è chiaro che l'imputato avrebbe fatto parte attivamente dell'associazione solo per circa sei mesi.

In questo caso risulta come la disponibilità delle armi non sia riferibile sotto il duplice profilo dell'arco temporale e del sodalizio mafioso di riferimento all'odierno ricorrente.

Inoltre, non possono essere valorizzati sotto il profilo della riferibilità della disponibilità delle armi al Simonetti, gli arresti largamente antecedenti o successivi alla sua partecipazione al consesso mafioso di riferimento.

La sentenza omette ancora di motivare, oltre che sulla riferibilità dell'arma alla consorteria nel suo complesso, circa la conoscibilità o incolpevole conoscenza da parte del Simonetti della disponibilità delle predette armi, così come prescritto in sede di rinvio, e non si ritiene pertinente neanche quanto argomentato riguardo al contenuto della conversazione intercettata in data 9.3.2015.

Inoltre, in tutti i casi riportati in sentenza sulla riferibilità di svariate armi ritenute negli anni nella disponibilità di alcuni soggetti, si parla di disponibilità di armi da fuoco da parte del sodalizio mafioso di appartenenza di Buongusto e Simonetti, senza però addivenire alle considerazioni circa la riferibilità delle stesse all'odierno ricorrente, così come richiesto in sede di rinvio.

La difesa ritiene in conclusione che la Corte territoriale sia incorsa nuovamente nel vizio già lamentato nel primo ricorso per cassazione, ove si rappresentava che difettavano elementi di riferibilità al Simonetti delle armi in possesso dall'organigramma mafioso di riferimento, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della sua conoscenza della presenza di armi a disposizione della famiglia né risulta spiegato per quale ragione detta presenza dovesse essere stata da lui ignorata colpevolmente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili.

Entrambi i ricorsi pongono la medesima censura (violazione dell'art.627, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 4 cod. pen.) sostenendo che la Corte d'appello in sede di rinvio non abbia adempiuto agli obblighi motivazionali posti dalla sentenza rescindente di questa Corte per non aver correlato la presenza di armi alle persone degli imputati e al periodo (breve) in cui i medesimi hanno preso parte ai rispettivi gruppi associativi mafiosi.

Le censure devono quindi essere rapportate, da un lato, alle prescrizioni della sentenza rescindente e, dall'altro, alla motivazione svolta nella sentenza di appello emessa in sede di rinvio.

Ebbene, si deve sin d'ora evidenziare come l'impostazione della sentenza impugnata sia in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento dei quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403).

Sicché le doglianze proposte coi ricorsi in scrutinio hanno già trovato risposte adeguate nella sentenza impugnata che non solo ha ribadito il riferimento dei sodalizi ad un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", ma ha conseguentemente ed adeguatamente motivato in ordine alla disponibilità di armi in capo alle famiglie di Monreale e [OSCURATO:PERSONA] lato anche nell'arco temporale di partecipazione di Buongusto e Simonetti ai rispettivi sodalizi mafiosi, facendo riferimento a determinate circostanze fattuali che secondo la puntuale ricostruzione svolta dai giudici di merito dimostrano in ogni caso la notorietà dell'appartenenza ai sodalizi in argomento di armi.

Va premesso che con riguardo alle cosiddette "mafie storiche" la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché elemento caratterizzante di tali particolari tipologie di associazioni criminali (Sez.1, n,13008 del 28.09.1998, Bruno, Rv. 211901).

Vero è che la sentenza n.18410/2021 di questa Corte ha affermato come sia non solo necessario accertare la presenza di armi, ma anche che la stessa sia riferita al sodalizio di riferimento, non soltanto come dato storico, bensì anche nell'arco temporale di riferimento dell'imputato, ma è altrettanto vero che, alla stregua della motivazione della pronuncia impugnata, non si può affatto ritenere - a differenza di quanto assumono le difese - che la Corte di merito si sia sottratta a tale accertamento.

Correttamente, essa, ha premesso - senza con ciò esaurire la sua indagine - che Buongusto e Simonetti risultano aver fatto parte nel medesimo periodo di "una mafia storica", dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", notoriamente "mafia storica", rispetto alla quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'art.416-bis, comma 4 cod. pen. (secondo quanto si attesta nella sentenza impugnata trattasi della pronuncia coperta da giudicato della Corte di Appello di Palermo del 16.04.2020, [OSCURATO:PERSONA] +22 - Cass. Sez.

VI Sent n. 1162/2022 che ha condannato tra gli altri gli odierni ricorrenti), e che il sodalizio oggetto del presente procedimento, nella sua suddivisione su base territoriale ([OSCURATO:PERSONA] lato, Monreale e Altofonte), costituisce certamente un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".

La Corte territoriale ha poi aggiunto al riguardo che tale dato ha trovato anche puntuale riscontro fattuale nella complessa e articolata piattaforma probatoria esaminata nel presente giudizio posto che sulla base delle intercettazioni svolte nel presente procedimento è emersa, per altro verso, anche la facilità con la quale gli associati si procuravano agevolmente le armi di cui necessitavano, curando di non portarle con sé ove non necessario proprio al fine di evitare di essere sorpresi nel possesso delle stesse (così nella sentenza impugnata che rinvia espressamente alla sentenza relativa al procedimento di Matteo + 22 del quale il procedimento odierno, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, rappresenta una costola).

Indi nella sentenza impugnata si dà innanzitutto atto che la famiglia mafiosa di Monreale dell'organizzazione "cosa nostra" all'inizio del 2015 aveva subito forti fibrillazioni poiché la fazione che faceva capo a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di emarginare quella comandata da [OSCURATO:PERSONA], per il fatto di essersi appropriato di somme del sodalizio, costringendolo ad allontanarsi dalla Sicilia.Si procede poi ad evidenziare come dall'accertamento della disponibilità di armi a carico di [OSCURATO:PERSONA] - la vicenda del suo arresto in quanto trovato in possesso di un'arma detenuta illegalmente veniva commentata dai sodali con toni critici data l'imprudenza commessa dal predetto, ritenuta pregiudizievole per gli altri associati, il quale avrebbe dovuto evitare di tenere con sé l'arma in questione - nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], esponenti nel medesimo periodo storico di interesse delle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e Monreale, si dovesse trarre un collegamento logico atto a far ritenere che la stessa disponibilità delle armi ci fosse durante la partecipazione degli imputati al sodalizio, dato il ristretto arco temporale di riferimento (che va dal 2014 al 2016), comunque prossimo alle rispettive partecipazioni dei ricorrenti.

Va poi rammentato - si precisa nella sentenza impugnata - il corposo compendio probatorio relativo alle intercettazioni telefoniche confluite nel presente procedimento, indicativo di una comune condivisa disponibilità di armi; in particolare è citata la conversazione intercettata il 9 Marzo 2015, tre giorni dopo l'arresto di Balsano, all'interno dell'autovettura oggetto di captazione, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale trapela la preoccupazione di come giustificare ragionevolmente a [OSCURATO:PERSONA] la perdita della pistola sequestrata a Balsano.

Sicché fortemente significative nella prospettiva d'interesse sono stati ritenuti anche i rinvenimenti intervenuti nel marzo del 2016, rispettivamente, in data 21 Marzo 2016 di una pistola riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pistola con matricola abrasa trovata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che attestano quanto meno la continuità nel tempo della disponibilità di armi da parte degli associati - e delle rispettive consorterie - che nonostante i sequestri potevano contare sempre su ulteriori armi.

D'altronde la disponibilità di armi non costituisce un accadimento estemporaneo per gruppi organizzati come quelli in questione, né è pensabile che delle armi - oggetti preziosi nelle logiche e nelle dinamiche criminali di stampo mafioso - gli associati si disfino con faciltà essendo piuttosto loro precipuo interesse quello di conservarle e di tenerle, sia pure ben nascoste, per utilizzarle all'occorrenza.

Tale capillare disponibilità di armi non poteva certo essere ignorata - si conclude logicamente nella pronuncia impugnata - da coloro che fattivamente si erano adoperati nell'ambito del sodalizio sia pure per periodo relativamente breve.

Si è quindi anche posto in evidenza come, nonostante il breve periodo di partecipazione, i ruoli ricoperti dagli imputati nell'ambito dei rispettivi sodalizi mafiosi fossero tali - per la loro prossimità alle figure apicali dell'associazione - da mettere i ricorrenti nelle condizioni di venire a conoscenza della disponibilità di armi da parte di soggetti appartenenti alle stesse associazioni mafiose.

Si rammenta a tal proposito che la famiglia mafiosa di Monreale dell'organizzazione "cosa nostra" all'inizio del 2015 aveva subito forti fibrillazioni poiché la fazione che faceva capo a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di emarginare quella comandata da [OSCURATO:PERSONA], per il fatto di essersi appropriato di somme del sodalizio, costringendolo ad allontanarsi dalla Sicilia.

Ciulla era stato sostituito formalmente da [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una riunione tenutasi a Monreale nel febbraio 2015, in cui erano stati decisi gli assetti di vertice della cosca, alla presenza dello stesso Baisano, di [OSCURATO:PERSONA] (in rappresentanza della famiglia di Monreale), [OSCURATO:PERSONA] (nominato capo del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]).

Nello specifico, la centralità del ruolo di Sinnonetti (inteso "bacio le mani"), e dunque della sicura consapevolezza dell'apparato difensivo a disposizione della cosca di appartenenza soprattutto in un momento di fibrillazione interna, si legge nella citata sentenza coperta dal giudicato quanto alla partecipazione del predetto ai sensi dell'articolo 416-bis c.p.: egli aveva coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nella sua attività di vertice del mandamento accompagnandolo in occasione della riunione del Febbraio 2015 in cui erano stati decisi gli assetti di vertice della cosca ed aveva altresì compiuto per conto del capo ripetute azioni riconducibili alla gestione degli affari illeciti del clan, ritenute indicative di una sua piena intraneità nel sodalizio.

Inoltre, era stato ritenuto responsabile di avere organizzato e gestito una coltivazione di stupefacente in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA].

Ciulla, a sua volta, aveva tentato di riorganizzare i suoi fedelissimi, officiando del ruolo i suoi luogotenenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, in tale veste, aveva intrapreso alcune iniziative nell'ambito degli affari illeciti del sodalizio, che lo avevano reso oggetto di un avvertimento ed in seguito anche di un brutale pestaggio nel marzo del 2015.

Un analogo avvertimento era stato avanzato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], minacciato con una pistola da soggetti che, nella situazione conflittuale che si era determinata all'interno della famiglia di Monreale, si collocavano dalla parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Lupo.

Ebbene, si conclude quindi, coerentemente coi dati acquisiti, nella pronuncia impugnata: << Se questi sono stati i ruoli rivestiti da Buongusto e Simonetti, così come compendiati nella valutazione espressa dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, nella parte coperta da giudicato relativa alla responsabilità per il reato associativo, risponde a principi logici e massime di esperienza la circostanza che gli stessi non potessero ignorare ed anzi dovessero fare sicuro affidamento su un apparato di difesa ed offesa posto alla base, storicamente, dell'associazione "cosa nostra" attualizzato e confermato dalle risultanze delle quali si è dato atto che evidenziano la capillare disponibilità di armi dei sodali ».

Tali dati significativi, pienamente e direttamente riferibili agli imputati in quanto - si ribadisce nella sentenza impugnata - afferenti alla medesima articolazione territoriale nello stesso periodo storico, si innestano negli esiti di svariate indagini e processi nei quali è stato evidenziato come "cosa nostra" si sia da sempre caratterizzata come associazione armata e pronta a ricorrere alla violenza per la risoluzione dei propri problemi e conflitti, interni ed esterni al sodalizio; ragion per cui la giurisprudenza definisce un fatto notorio che la disponibilità di armi costituisca un elemento caratterizzante di tale tipologia di associazione, e ritiene configurabile l'aggravante a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 2, n.50714 del 07.11.2019, Caputo, Rv, 278010).

In definitiva si deve affermare che. in sede di rinvio, la Corte territoriale, lungi dal riferirsi al solo dato notorio - non privo di valore - secondo cui le mafie storiche dispongono di armi, ha fatto anche riferimento a numerose ed incontestate circostanze fattuali, alcune tratte da atti processuali confluiti in sentenze definitive, attestanti la presenza e disponibilità di svariate armi e munizioni in capo alle famiglie di Monreale e [OSCURATO:PERSONA] lato di appartenenza degli imputati nell'arco temporale prossimo alla accertata partecipazione di questi ultimi ai rispettivi sodalizi mafiosi.

Nel rilevare come l'arco temporale di riferimento, utile per ritenere sussistente l'aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p., non possa certo intendersi come puntuale coincidenza cronologica con la durata della permanenza degli imputati nei sodalizi, ma come contiguità temporale, tale da consentire di ricavare logicamente che le armi esistessero - anche- quando gli imputati erano associati, e che costoro lo sapessero o potessero ragionevolmente saperlo, si ritiene che le ampie e articolate argomentazioni della sentenza impugnata abbiano adeguatamente assolto l'obbligo giustificativo richiesto.

La sentenza impugnata ha in altri termini congruamente adempiuto all'obbligo di conformarsi al diktat della pronuncia di annullamento di questa Corte, avendo proceduto ad appurare non soltanto la presenza di armi, ma anche che essa sia riferibile al sodalizio di riferimento, non soltanto come dato storico, pur rilevante ai fini di fondare una probabile disponibilità di armi anche nell'attualità, ma anche nell'arco temporale di riferimento dell'imputato cui l'aggravante è stata ascritta, desumendone la persistenza in base a dati fattuali e argomenti non manifestamentì illogici.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondatezza dei vizi con essi denunciati, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta, e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Comune di Monreale e dall'[OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], liquidate per ciascuna in euro 4.000,00, oltre accessori dì legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] _iato che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore anticipatario che n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SIMONETrI VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO, in adesione alle conclusioni del Proc. Gen., insiste per il rigetto del ricorso; deposita conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; deposita anche conclusioni e nota spese a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza resa in data 26.07.2018, il Tribunale di Palermo — procedendo con rito abbreviato — condannava gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente alla pena di anni 14 di reclusione e di anni 12 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, poiché riconosciuti colpevoli, Buongusto del solo delitto di cui all'art.416-bis, commi 1, 3, 4 e 6 cod. pen. ascrittogli al capo 2) della rubrica, e Simonetti oltre che del reato di cui all'art. 416-bis di cui al capo 2) della rubrica, anche del delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti ascrittogli al capo 28), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.80, comma 2, D.P.R. 309/1990 ed esclusa, per lo stesso Simonetti, anche la recidiva specìfica contestata. 2. Con sentenza emessa il 15.01.2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, rideterminava la pena inflitta a Buongusto in anni 10 e mesi 8 di reclusione e quella inflitta a Simonetti in anni 12 di reclusione, confermando nel resto. Per quanto attiene a Buongusto, la Corte territoriale aveva rilevato che non erano state acquisite prove certe della sua appartenenza all'associazione mafiosa oltre il mese di marzo 2015, di conseguenza il trattamento sanzionatorio applicabile doveva essere quello stabilito dalla normativa precedente alle modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, con dunque limiti edittali differenti riguardo al reato di cui all'art.416-bis, comma 4 cod. pen. Per quanto riguarda Simonetti, il trattamento sanzionatorio doveva essere rivisto in quanto il Tribunale, determinata la pena base per il reato più grave di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva erroneamente aumentato la pena per la continuazione relativa al reato di cui al capo 28) inserendo anche la sanzione pecuniaria, prevista per il reato dì cui all'art.73, D.P.R. 309/1990 che non avrebbe dovuto essere applicata. 2.1. Le aggravanti contestate venivano ritenute configurabili in considerazione delle caratteristiche dell'organizzazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di riferire gli elementi circostanziali al sodalizio nel suo complesso. Data la vicinanza dei due imputati a figure apicali, si riteneva che non potessero essere ignari delle caratteristiche dell'associazione di cui facevano parte. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, non vennero riconosciute ai due imputati poiché, in riferimento a Buongusto veniva considerata la gravità dei fatti contestata e la negativa personalità del soggetto ed in riferimento a Simonetti, venivano considerate insufficienti le sue parziali ammissioni riguardo la coltivazione di canapa indiana. 3. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per cassazione da parte di entrambi gli imputati.3.1. Questa Corte annullava la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis e per il solo Simonetti anche alle attenuanti generiche con rinvio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, osservando, in riferimento all'aggravante prevista dal comma 6 dell'art.416 cod. pen., che la stessa ricorre quando gli associati finanzino, in tutto o anche solo in parte, le attività che gli stessi svolgono in un determinato settore della vita economica attraverso il prodotto di delitti commessi in attuazione del programma associativo. Inoltre ha statuito che i requisiti dell'aggravante - e per quel che qui rileva anche di quella di cui al comma quarto dell'art. 416-bis c.p.- debbano essere verificati con specifico riferimento al sodalizio criminoso di appartenenza del singolo imputato, in relazione all'arco temporale in cui si sia realizzata la sua condotta partecipativa, atteso che, diversamente, la natura oggettiva dell'aggravante finirebbe per fondare un meccanismo di imputazione di natura oggettiva di accadimenti che non sono in alcun modo riferibili all'associato sul piano della possibilità di un controllo sugli stessi. Si è affermato che la presenza di armi deve essere accertata e che deve essere riferita al sodalizio di riferimento, non solo come dato storico, pur rilevante ai fini di fondare una probabile disponibilità di armi anche nell'attualità, ma anche nell'arco temporale di riferimento della partecipazione dell'imputato cui l'aggravante è stata ascritta. Nel caso di specie la presenza di armi, invece, non era stata riferita né a Buongusto né a Simonetti. In conclusione, questa Corte di Cassazione (Sez. I, sentenza del 24/03/2021) annullava la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati esclusivamente in riferimento alle circostanze aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416 bis cod. pen. e per il solo Simonetti, anche alle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo; venivano rigettati nel resto i ricorsi. 4. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, emessa il 14 dicembre 2021, decidendo in sede di rinvio, ha escluso per entrambi gli appellanti l'aggravante di cui all'art.416 bis, comma 6, cod. pen. e, riconosciute in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, da ritenere equivalenti all'aggravante di cui ai comma 4 dell'art.416 bis c.p., ha rideterminato la pena inflitta al Buongusto e al Simonetti, rispettivamente in anni otto e mesi otto di reclusione e in anni sette e mesi otto di reclusione; confermando nel resto. 5. Avverso la predetta sentenza, ricorrono autonomamente entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. peri., l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 416 - bis, comma 4, cod. pen. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18410/2021 aveva affermato il principio secondo il quale, al fine della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 416 - bis, comma 4 cod. pen., fossero necessari oltre ai criteri social-criminologici, anche gli elementi accessori improntati ad un criterio di accessibilità in concreto della condotta vietata. La Corte d'appello era stata reinvitata a valutare se vi fossero i suddetti elementi concretamente idonei a dimostrare l'esistenza di armamenti all'interno dello specifico ambito criminoso e nel periodo di compartecipazione riferibile all'imputato. Nel confermare la sussistenza dell'aggravante, la sentenza della Corte territoriale non ha rispettato il principio di diritto reiterando nell'errore interpretativo. La difesa afferma che la Corte di appello continua a valutare l'aggravante in termini generali, fornendo motivazione non adeguata. Si ritiene accertato che il Buongusto sia stato compartecipe della consorteria del mandamento di Monreale dal gennaio 2015 al marzo 2015 ed è ormai acquisito che questa partecipazione sia stata brutalmente interrotta dell'episodio del pestaggio avvenuto il 02.03.2015. La Corte di appello ha fornito dati circa rilevamenti e sequestri di armi, che non sono riferibili all'ambito spazio-temporale riguardante il Buongusto, poiché precedenti o successivi. L'unico dato di prossimità cronologica riguarda solo un sequestro, quello a carico di [OSCURATO:PERSONA], comunque intervenuto successivamente alla fine del rapporto di appartenenza del Buongusto. La sentenza di annullamento ha sottolineato l'importanza del collegamento tra reale possibilità di controllo degli accadimenti su cui si fondano i meccanismi basilari della responsabilità penale e la riferibilità all'imputato ed infatti non può mai ritenersi colpevole un'ignoranza sulla base di dati su cui il soggetto non ha alcuna capacità di conoscenza. In conclusione, si ritiene che la sentenza della Corte d'appello si sia posta in contrasto con i principi espressi dalla Corte di cassazione ed abbia ricondotto ad unitarietà vari e disorganici episodi riguardanti detenzione di armi da parte di altri, tutti cronologicamente e territorialmente scollegati dalla ritenuta partecipazione del Buongusto, se non quello riportato relativo al Balsano. La mera esistenza di una contrapposizione tra clan non rappresenta una congrua motivazione sotto il profilo logico in assenza di episodi circostanziati. La Corte d'appello non ha colto l'invito della Corte di cassazione dì offrire un'argomentazione logica e coerente della conoscibilità da parte degli imputati, implicati per un breve periodo di tempo, di quanto possa avvenire in un'altra famiglia, ancorché compresa nel medesimo mandamento.7. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza anche l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure con un unico motivo, con il quale deduce la violazione della legge penale e processuale per mancata uniformità al principio di diritto dettato in sede di rinvio, così come prescrive l'art. 627 comma 3 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della impugnata sentenza in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 - bis, comma 4, cod. pen. In particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n.18410/2021 ha affermato che le aggravanti dell'art.416 - bis, commi 4 e 6, cod. pen. sono valutabili a carico di tutti i componenti dell'organizzazione, sempre che essi siano stati a conoscenza della disponibilità e dell'uso delle armi o l'abbiano comunque ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. I requisiti dell'aggravante devono quindi essere verificati con specifico riferimento al sodalizio criminoso di appartenenza del singolo imputato, in relazione all'arco temporale in cui si sia realizzata la sua condotta partecipativa. Questa Corte inoltre ammette che l'arma potrebbe non essere stata conosciuta da un soggetto che, soltanto per alcuni mesi, aveva fatto parte del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato ed ha delineato i punti su cui la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto basarsi al fine di verificare se sussiste o meno nel caso di specie l'aggravante in argomento. La Corte d'appello ha ritenuto corretto il riconoscimento dell'aggravante delle armi, motivando senza rispettare i principi di diritto delineati da questa Corte di cassazione. La difesa ritiene che sarebbe stato opportuno verificare se il contesto temporale storico che vede dimostrata la partecipazione dell'odierno ricorrente sia il medesimo di quello indicato negii atti in sentenza, nonché accertare se la contestualità temporale coincida anche con il medesimo sodalizio di riferimento, così come espressamente richiesto dalla Suprema Corte. Dalla lettura delle prime due sentenze di merito emerge che l'arco temporale di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione criminale è molto breve, la stessa Corte di appello afferma ci sia stata una partecipazione attiva fino alla fine di luglio e, conseguentemente, è chiaro che l'imputato avrebbe fatto parte attivamente dell'associazione solo per circa sei mesi. In questo caso risulta come la disponibilità delle armi non sia riferibile sotto il duplice profilo dell'arco temporale e del sodalizio mafioso di riferimento all'odierno ricorrente. Inoltre, non possono essere valorizzati sotto il profilo della riferibilità della disponibilità delle armi al Simonetti, gli arresti largamente antecedenti o successivi alla sua partecipazione al consesso mafioso di riferimento. La sentenza omette ancora di motivare, oltre che sulla riferibilità dell'arma alla consorteria nel suo complesso, circa la conoscibilità o incolpevole conoscenza da parte del Simonetti della disponibilità delle predette armi, così come prescritto in sede di rinvio, e non si ritiene pertinente neanche quanto argomentato riguardo al contenuto della conversazione intercettata in data 9.3.2015. Inoltre, in tutti i casi riportati in sentenza sulla riferibilità di svariate armi ritenute negli anni nella disponibilità di alcuni soggetti, si parla di disponibilità di armi da fuoco da parte del sodalizio mafioso di appartenenza di Buongusto e Simonetti, senza però addivenire alle considerazioni circa la riferibilità delle stesse all'odierno ricorrente, così come richiesto in sede di rinvio. La difesa ritiene in conclusione che la Corte territoriale sia incorsa nuovamente nel vizio già lamentato nel primo ricorso per cassazione, ove si rappresentava che difettavano elementi di riferibilità al Simonetti delle armi in possesso dall'organigramma mafioso di riferimento, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione della sua conoscenza della presenza di armi a disposizione della famiglia né risulta spiegato per quale ragione detta presenza dovesse essere stata da lui ignorata colpevolmente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. Entrambi i ricorsi pongono la medesima censura (violazione dell'art.627, comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art.416-bis, comma 4 cod. pen.) sostenendo che la Corte d'appello in sede di rinvio non abbia adempiuto agli obblighi motivazionali posti dalla sentenza rescindente di questa Corte per non aver correlato la presenza di armi alle persone degli imputati e al periodo (breve) in cui i medesimi hanno preso parte ai rispettivi gruppi associativi mafiosi. Le censure devono quindi essere rapportate, da un lato, alle prescrizioni della sentenza rescindente e, dall'altro, alla motivazione svolta nella sentenza di appello emessa in sede di rinvio. Ebbene, si deve sin d'ora evidenziare come l'impostazione della sentenza impugnata sia in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che, pur non avendone effettiva consapevolezza, ignori per colpa il possesso di armi da parte degli associati, per l'accertamento dei quale ben può assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un determinato sodalizio mafioso, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti - quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti - di cui il giudice deve specificamente dare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403). Sicché le doglianze proposte coi ricorsi in scrutinio hanno già trovato risposte adeguate nella sentenza impugnata che non solo ha ribadito il riferimento dei sodalizi ad un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", ma ha conseguentemente ed adeguatamente motivato in ordine alla disponibilità di armi in capo alle famiglie di Monreale e [OSCURATO:PERSONA] lato anche nell'arco temporale di partecipazione di Buongusto e Simonetti ai rispettivi sodalizi mafiosi, facendo riferimento a determinate circostanze fattuali che secondo la puntuale ricostruzione svolta dai giudici di merito dimostrano in ogni caso la notorietà dell'appartenenza ai sodalizi in argomento di armi. Va premesso che con riguardo alle cosiddette "mafie storiche" la giurisprudenza ha ritenuto che la stabile dotazione di armi costituisca un fatto notorio non ignorabile, proprio perché elemento caratterizzante di tali particolari tipologie di associazioni criminali (Sez.1, n,13008 del 28.09.1998, Bruno, Rv. 211901). Vero è che la sentenza n.18410/2021 di questa Corte ha affermato come sia non solo necessario accertare la presenza di armi, ma anche che la stessa sia riferita al sodalizio di riferimento, non soltanto come dato storico, bensì anche nell'arco temporale di riferimento dell'imputato, ma è altrettanto vero che, alla stregua della motivazione della pronuncia impugnata, non si può affatto ritenere - a differenza di quanto assumono le difese - che la Corte di merito si sia sottratta a tale accertamento. Correttamente, essa, ha premesso - senza con ciò esaurire la sua indagine - che Buongusto e Simonetti risultano aver fatto parte nel medesimo periodo di "una mafia storica", dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", notoriamente "mafia storica", rispetto alla quale è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'art.416-bis, comma 4 cod. pen. (secondo quanto si attesta nella sentenza impugnata trattasi della pronuncia coperta da giudicato della Corte di Appello di Palermo del 16.04.2020, [OSCURATO:PERSONA] +22 - Cass. Sez. VI Sent n. 1162/2022 che ha condannato tra gli altri gli odierni ricorrenti), e che il sodalizio oggetto del presente procedimento, nella sua suddivisione su base territoriale ([OSCURATO:PERSONA] lato, Monreale e Altofonte), costituisce certamente un'articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra". La Corte territoriale ha poi aggiunto al riguardo che tale dato ha trovato anche puntuale riscontro fattuale nella complessa e articolata piattaforma probatoria esaminata nel presente giudizio posto che sulla base delle intercettazioni svolte nel presente procedimento è emersa, per altro verso, anche la facilità con la quale gli associati si procuravano agevolmente le armi di cui necessitavano, curando di non portarle con sé ove non necessario proprio al fine di evitare di essere sorpresi nel possesso delle stesse (così nella sentenza impugnata che rinvia espressamente alla sentenza relativa al procedimento di Matteo + 22 del quale il procedimento odierno, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata, rappresenta una costola). Indi nella sentenza impugnata si dà innanzitutto atto che la famiglia mafiosa di Monreale dell'organizzazione "cosa nostra" all'inizio del 2015 aveva subito forti fibrillazioni poiché la fazione che faceva capo a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di emarginare quella comandata da [OSCURATO:PERSONA], per il fatto di essersi appropriato di somme del sodalizio, costringendolo ad allontanarsi dalla Sicilia.Si procede poi ad evidenziare come dall'accertamento della disponibilità di armi a carico di [OSCURATO:PERSONA] - la vicenda del suo arresto in quanto trovato in possesso di un'arma detenuta illegalmente veniva commentata dai sodali con toni critici data l'imprudenza commessa dal predetto, ritenuta pregiudizievole per gli altri associati, il quale avrebbe dovuto evitare di tenere con sé l'arma in questione - nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], esponenti nel medesimo periodo storico di interesse delle famiglie mafiose di [OSCURATO:PERSONA] e Monreale, si dovesse trarre un collegamento logico atto a far ritenere che la stessa disponibilità delle armi ci fosse durante la partecipazione degli imputati al sodalizio, dato il ristretto arco temporale di riferimento (che va dal 2014 al 2016), comunque prossimo alle rispettive partecipazioni dei ricorrenti. Va poi rammentato - si precisa nella sentenza impugnata - il corposo compendio probatorio relativo alle intercettazioni telefoniche confluite nel presente procedimento, indicativo di una comune condivisa disponibilità di armi; in particolare è citata la conversazione intercettata il 9 Marzo 2015, tre giorni dopo l'arresto di Balsano, all'interno dell'autovettura oggetto di captazione, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale trapela la preoccupazione di come giustificare ragionevolmente a [OSCURATO:PERSONA] la perdita della pistola sequestrata a Balsano. Sicché fortemente significative nella prospettiva d'interesse sono stati ritenuti anche i rinvenimenti intervenuti nel marzo del 2016, rispettivamente, in data 21 Marzo 2016 di una pistola riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pistola con matricola abrasa trovata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che attestano quanto meno la continuità nel tempo della disponibilità di armi da parte degli associati - e delle rispettive consorterie - che nonostante i sequestri potevano contare sempre su ulteriori armi. D'altronde la disponibilità di armi non costituisce un accadimento estemporaneo per gruppi organizzati come quelli in questione, né è pensabile che delle armi - oggetti preziosi nelle logiche e nelle dinamiche criminali di stampo mafioso - gli associati si disfino con faciltà essendo piuttosto loro precipuo interesse quello di conservarle e di tenerle, sia pure ben nascoste, per utilizzarle all'occorrenza. Tale capillare disponibilità di armi non poteva certo essere ignorata - si conclude logicamente nella pronuncia impugnata - da coloro che fattivamente si erano adoperati nell'ambito del sodalizio sia pure per periodo relativamente breve. Si è quindi anche posto in evidenza come, nonostante il breve periodo di partecipazione, i ruoli ricoperti dagli imputati nell'ambito dei rispettivi sodalizi mafiosi fossero tali - per la loro prossimità alle figure apicali dell'associazione - da mettere i ricorrenti nelle condizioni di venire a conoscenza della disponibilità di armi da parte di soggetti appartenenti alle stesse associazioni mafiose. Si rammenta a tal proposito che la famiglia mafiosa di Monreale dell'organizzazione "cosa nostra" all'inizio del 2015 aveva subito forti fibrillazioni poiché la fazione che faceva capo a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di emarginare quella comandata da [OSCURATO:PERSONA], per il fatto di essersi appropriato di somme del sodalizio, costringendolo ad allontanarsi dalla Sicilia. Ciulla era stato sostituito formalmente da [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una riunione tenutasi a Monreale nel febbraio 2015, in cui erano stati decisi gli assetti di vertice della cosca, alla presenza dello stesso Baisano, di [OSCURATO:PERSONA] (in rappresentanza della famiglia di Monreale), [OSCURATO:PERSONA] (nominato capo del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]). Nello specifico, la centralità del ruolo di Sinnonetti (inteso "bacio le mani"), e dunque della sicura consapevolezza dell'apparato difensivo a disposizione della cosca di appartenenza soprattutto in un momento di fibrillazione interna, si legge nella citata sentenza coperta dal giudicato quanto alla partecipazione del predetto ai sensi dell'articolo 416-bis c.p.: egli aveva coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nella sua attività di vertice del mandamento accompagnandolo in occasione della riunione del Febbraio 2015 in cui erano stati decisi gli assetti di vertice della cosca ed aveva altresì compiuto per conto del capo ripetute azioni riconducibili alla gestione degli affari illeciti del clan, ritenute indicative di una sua piena intraneità nel sodalizio. Inoltre, era stato ritenuto responsabile di avere organizzato e gestito una coltivazione di stupefacente in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA]. Ciulla, a sua volta, aveva tentato di riorganizzare i suoi fedelissimi, officiando del ruolo i suoi luogotenenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, in tale veste, aveva intrapreso alcune iniziative nell'ambito degli affari illeciti del sodalizio, che lo avevano reso oggetto di un avvertimento ed in seguito anche di un brutale pestaggio nel marzo del 2015. Un analogo avvertimento era stato avanzato anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], minacciato con una pistola da soggetti che, nella situazione conflittuale che si era determinata all'interno della famiglia di Monreale, si collocavano dalla parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Lupo. Ebbene, si conclude quindi, coerentemente coi dati acquisiti, nella pronuncia impugnata: << Se questi sono stati i ruoli rivestiti da Buongusto e Simonetti, così come compendiati nella valutazione espressa dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, nella parte coperta da giudicato relativa alla responsabilità per il reato associativo, risponde a principi logici e massime di esperienza la circostanza che gli stessi non potessero ignorare ed anzi dovessero fare sicuro affidamento su un apparato di difesa ed offesa posto alla base, storicamente, dell'associazione "cosa nostra" attualizzato e confermato dalle risultanze delle quali si è dato atto che evidenziano la capillare disponibilità di armi dei sodali ». Tali dati significativi, pienamente e direttamente riferibili agli imputati in quanto - si ribadisce nella sentenza impugnata - afferenti alla medesima articolazione territoriale nello stesso periodo storico, si innestano negli esiti di svariate indagini e processi nei quali è stato evidenziato come "cosa nostra" si sia da sempre caratterizzata come associazione armata e pronta a ricorrere alla violenza per la risoluzione dei propri problemi e conflitti, interni ed esterni al sodalizio; ragion per cui la giurisprudenza definisce un fatto notorio che la disponibilità di armi costituisca un elemento caratterizzante di tale tipologia di associazione, e ritiene configurabile l'aggravante a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa (Sez. 2, n.50714 del 07.11.2019, Caputo, Rv, 278010). In definitiva si deve affermare che. in sede di rinvio, la Corte territoriale, lungi dal riferirsi al solo dato notorio - non privo di valore - secondo cui le mafie storiche dispongono di armi, ha fatto anche riferimento a numerose ed incontestate circostanze fattuali, alcune tratte da atti processuali confluiti in sentenze definitive, attestanti la presenza e disponibilità di svariate armi e munizioni in capo alle famiglie di Monreale e [OSCURATO:PERSONA] lato di appartenenza degli imputati nell'arco temporale prossimo alla accertata partecipazione di questi ultimi ai rispettivi sodalizi mafiosi. Nel rilevare come l'arco temporale di riferimento, utile per ritenere sussistente l'aggravante di cui al comma IV dell'art. 416 bis c.p., non possa certo intendersi come puntuale coincidenza cronologica con la durata della permanenza degli imputati nei sodalizi, ma come contiguità temporale, tale da consentire di ricavare logicamente che le armi esistessero - anche- quando gli imputati erano associati, e che costoro lo sapessero o potessero ragionevolmente saperlo, si ritiene che le ampie e articolate argomentazioni della sentenza impugnata abbiano adeguatamente assolto l'obbligo giustificativo richiesto. La sentenza impugnata ha in altri termini congruamente adempiuto all'obbligo di conformarsi al diktat della pronuncia di annullamento di questa Corte, avendo proceduto ad appurare non soltanto la presenza di armi, ma anche che essa sia riferibile al sodalizio di riferimento, non soltanto come dato storico, pur rilevante ai fini di fondare una probabile disponibilità di armi anche nell'attualità, ma anche nell'arco temporale di riferimento dell'imputato cui l'aggravante è stata ascritta, desumendone la persistenza in base a dati fattuali e argomenti non manifestamentì illogici. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, per la manifesta infondatezza dei vizi con essi denunciati, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta, e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Comune di Monreale e dall'[OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], liquidate per ciascuna in euro 4.000,00, oltre accessori dì legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] _iato che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore anticipatario che n
Sentenza Cassazione n. 32266/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris