CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2025
Cassazione n. 32330/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2144/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. di Pescara, elettivamente domiciliata presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. eUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati – per la correzione di errori material i nell ’ ordinanza di questa Corte n. 1151/2025. Dato atto che le società intimate non hanno svolto difese e vista la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’Azienda U.S.L. di Pescara propone ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. , per la correzione de gli asseriti errori materiali contenut i nell ’ ordinanza n. 1151/2025 , con la quale questa Corte cassò la sentenza n. 7/2022, depositata il 4.1.2025,della Corte d’Appello di L’Aquila e, deci dendo nel me- rito, condannòUnicredit [OSCURATO:SOCIETA]. « al pagamento, in fa- vore della ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che li- quida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alla spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li- quidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge»; rilevato che la ricorrente sostiene che la Corte avrebbe errato: in primo luogo, statuendo esclusivamente sulle spese legali dei gradi di appello e di legittimità,omettendo di statuire sulle spese del giudizio di primo grado; in secondo luogo, liqui- dando le spese del giudizio di appello in vistosa difformità (per difetto) rispetto ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense(d.m. n. 147/2022) ; in terzo luogo, liquidandogli esborsi in Euro 200,00 , sia per il grado di appello sia per il giudizio di legittimità, non considerando che erano stati corrisposti, a titolo di contributo unificato, rispettivamente Euro 2.556,00,per il giudizio di appello, ed Euro 3.599,00 , per il giu- dizio di legittimità; ritenuto che l’istanza di correzione di errori material i è inammissibile, perché: a)quanto ai primi due errori addotti, non si prospett a l’esistenza, nell ’ ordinanza censurata , di « error i material i » , quanto piuttosto– laddove sussistenti – di « error i di giudizio » , relativi alla definizione dell’ambito del giudizio e alla liquidazione delle spese legali; infatti la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel rite- nere che il procedimento di correzione di errori materiali è fun- zionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, qualora palesemente emerga l’incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sot- teso (in altri termini,un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica), ma non può in al- cun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione (Cass.S.u. n. 5165/2004; Cass. n. 17309/2025); invece, nel caso di specie, la limitazione della condanna alle spese di lite del grado d’appello e del giudizio di cassazione è all’evidenza il frutto coerente dell’intenzionedella Corte di de- limitare in questi termini l’oggetto dei motivi di ricorso che sono stati accolti, con i quali si eracensurata la decisione sulle spese adottata dalla corte d’appelloin riferimento ai rapporti tra l'Asl e l'[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., non recante alcun cenno a quelle del giudizio di primo grado; inoltre,non è configurabile come errore la liquidazione dei compensi in misura ipoteticamente difforme d ai parametri del decreto ministeriale, e di molto inferiore a quanto pr ima liqui- dato dal giudice d’appello , perché nulla induce a supporre una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pen- siero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, un difetto di corrispondenza tra l’ideazione e la sua materiale rappresenta- zione grafica(né è dato di sapere quale sarebbe dovuta essere l’alternativa corretta rappresentazione dell’indeterminato di- verso pensiero che la ricorrenteintende attribuire alla Corte); b) quanto al terzo errore denunciato, relativo alla mancata condanna al rimborso delcosto sostenuto per il pagamento dei contributi unificati al momento dell’iscrizione a ruolo dell’appello e del ricorso per cassazione, in realtà non vi è nulla da correg- gere; infatti, come già altre volte statuito da questa Corte, il provvedimento recante condanna alla rifusione dellespese giu- diziali deve ritenersi automaticamente esteso agli oneri tributari relativi all’iscrizione a ruolo, seppurenon indicati esplicitamente (Cass. n. 18529/2019); pertanto, qualora il provvedimento giudiziale rechi la con- danna alle spese giudiziali e nell’ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve inten- dere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, an- che alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versa- mento (Cass. n. 2691/2016); di conseguenza,la statuizione sulla condanna alle spese deveessere intesa non già nel senso che la decisione contenga un errore materiale nella determinazione degliesborsi sostenuti dalla parte vittoriosa, bensì nelsenso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la sommaespressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato (Cass. n. 18828/2015); la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l’iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all’ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure for- malmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz’altro giustificativa, anche sotto il profilo dell’efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita (Cass.n. 18529/2019); il contributo unificato per atti giudiziari, di cui all’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce,infatti, un a obbli- gazione ex legedi importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è neppure tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare; pertanto, il beneficiario della condanna alle spese di lite ben può azionare quest’ultima quale titolo esecutivo anche per la ripetizione delle somme da lui documentate o documentabili come in concreto sborsate per adempiere quell’obbligazione ex lege, in relazione al processo cui si riferisce la complessiva condanna alle spese in danno di controparte (Cass. n. 23830/2015); ritenuto, infine, che non si dà luogo a decisione sulle spese del presente procedimento, di natura non contenziosa, e in man