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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01555/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26-11-2019 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generae dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: per l'annullamento con rinvio della ser tenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo A; per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi A ed E; per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di Ca oano, limitatamente al capo E; per l'annullamento con rinvio della sen:enza, limitatamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nei confronti di fìrcuri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con inammissibilità o rigetto dei restanti ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha coriclwio per l'accoglimento del ricorso; udito per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 'avvoca:c [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], so:;tituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogiiinento del ricorso; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sergio Rot_indc, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluE,o per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rie ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha cor.cluso per l'accoglimento del ricorso;e76- udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, anche quale soAitutc processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogli mento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto procasuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del riccrio; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha corclusc per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto oroca:suale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ric:)rso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ccnclusc per l'accoglimento del ricorso; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], de -anno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si asscciava alle conclusioni del Procuratore generale e insisteva nell'accoglimento del ri ,:orso.[OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 24 luglio 2018, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato, tentato e consumato, previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da B a X), oltre che i reati ex art. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 (capi Z, Z1, Z2, Z3 e Z4), affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, nei termini innanzi descritti (e per quanto in questa sede rileva): 1) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in cJanto ritenuto promotore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), nonché colpevole di due episodi del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 2) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 14 - anni e E m esi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), nonché colpevole di due episodi ,lel reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 3) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclus.one ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi I e n, aventi ad oggetto due distinti episodi di detenzione illecita di stupefacenti; 4) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 4 anni di rEclus cne ed euro 40.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo M, avente ad oggetto il reato aggravato di cui agli art. 56 cod. pen. e 73 del J.P.R. n. 309 del 1990; 5) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusone ed euro 90.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi e H1, aventi ad oggetto due distinti episodi di cessioni di cocaina, rispetti) ai quali veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 6) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed euro 90.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi H e H1, aventi ad oggetto due distinti episodi di cessioni di cocaina, rispetto ai quali veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 7) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni di rechsiole, in quanto ritenuto organizzatore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P R. n. 309 del 1990 (capo A), e colpevole del capo E, avente ad oggetto il reato di c .1i agli art. 56 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 8) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione e 32.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole, esclusa l'aggravante d cui 416 bisl cod. pen., del reato contestato al capo D, avente a oggetto il reato di cui all'art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli per avere conc:c-so in un'importazione di cocaina dalla Colombia;9) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 7 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui E I capo U, avente ad oggetto un tentativo di cessione di 100 chili di cocaina, rispe:to al quale veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 10) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in cuantc ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole di due episodi del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 11) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 17 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi E) ed L2, aventi ad oggetto vari episodi della fattispecie, tentata e consumata, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del :.99(1; 12) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R n. 399 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi G), H), H1) e W), aventi ad cggelt) vari episodi del reato, tentato e consumato, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199); 13) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309de' 1990 (capo A) e colpevole dei capi D, E), F), I) e Il), aventi ad oggetto vari episodi della fattispecie, tentata e consumata, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199,C; 14) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 1)9 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole di due episodi del reato, consi.mato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 15) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 6 anni, 4 mesi di -eclusione ed euro 44.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi I ed Il, aventi ad oggetto due distinti episodi di detenzione illecita di stupefacenti; 16) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di 8 anni di reclusicne ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui ai ca)i D, E, L, LI., W, aventi ad oggetto distinti episodi del reato di cui all'art. 73 del d F R. n. 309 del 1990, nonché del capo Z2, riguardante le condotte di detenzione illegale e di trasporto di una pistola, arma comune da sparo; 17) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 3(19 del 1990 (capo A) e colpevole del reato di cui al capo F), avente ad oggetto il reatc di cui agli art. 56-73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato rispetto a un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia. 18) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole dei capi D, E e T, aventi ad oggetto i reati di importazione, consumata e tentata, e acquisto di sostanze stupefacenti ci tipc cocaina e hashish; 19) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 8 anni, 4 rr e.si di reclusione ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi G e X, aventi ad oggetto singoli episodi del reato, tentato e consumato, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 20) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 10 anni di reclusio -le, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.

P.R. n. 305 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi D, E, L, Li, P3, aventi Ed oggetto i reati tentati o consumati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, none -ié dei capi Z2 e Z3, relativi ai reati ex art. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1957; 21) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclisiole, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 dei 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi B, C, D, E, G, H, H1, L, L, L2, M, 0, 01, 02, P, Pi, P2, P3, P4, T, U, V, W, aventi ad oggetto i reati tentati consumati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei capi Z e Z4, riguardanti i reati ex art. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967; 22) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 7 anni, 6 mesi di -eclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui a I capo V, avente ad oggetto un episodio di detenzione illecita di 2 chilogrammi di cocaina; 23) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 10 anni, E rn:!si di reclusione ed euro 37.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo E, avente ad oggetto il reato ex art. 56-73 del d.P.R. n. 309 del 1953; 24) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 7 anni, 4 mesi ci -eclusione ed euro 80.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di ci ai c,?pi M, Q1, Q2, R ed S, aventi ad oggetto il reato, tentato o consumato, prev sto 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 25) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.

P.R. ri 309 del 1990 (capo A, così riqualificata la veste di organizzatore originariamente ascrittagli) e colpevole del reato di cui al capo F, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 56 cod. pen., 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato rispettc a un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia. 26) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 3O del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi F, I e n, aventi ad oggetto c istinti episodi, consumati e tentati, del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 27) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di 8 anni di reclusi° le, in quanto ritenuta partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 Et3 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi D, E e P4, aventi ad oggetto distinti episodi del reato, consumato e tentato, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1991 I reati per cui si è proceduto si assumono commessi in [OSCURATO:PERSONA],a, oltre nei Comuni di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA], Cosenza, Mesoraca, Falerna, Mi eto e nel resto del territorio nazionale, nonché in Colombia, Spagna, Svizzera e Olarda, in un arco temporale compreso tra l'ottobre 2014 e il gennaio 2017.

2. Con sentenza del 26 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del G.U.P., rendeva le seguenti statuizicni: - quanto ad [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 18 anni di reclusior e, :wevio riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 9 anni di reclusione, :irevic riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 E nni di reclusione e 36.000 euro di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti gen !i-iche prevalenti sulla residua aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. peli.; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 2 anni, 4 mesi di reclus cne ed euro 20.000 di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R, n. 3i:9 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante in bilanciamento; - quanto ad [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava IE pena in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], previa assoluzione dal reato ascrittogli al capo A pE - non aver commesso il fatto, e previa esclusione dell'aggravante di cui all'a -t.

"i della legge n. 203 del 1991, rideterminava la pena, in ordine alla residua imputazione di cui al capo E, in 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 26.667 eu -o di multa; dichiarava poi la nullità della sentenza limitatamente al capo Z1, disponendosi la trasmissione degli atti al giudice di primo grado rispetto a tale imputazione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 6 anni, 8 mesi di reclus -cne ed euro 32.000 di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 4 a 'mi, 8 mesi di reclusione e 16.000 euro di multa, previo riconoscimento delle atter uanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 18 anni di reclusione, :)revie riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], qualificata la condotta di organizzatore in quella li partecipe del sodalizio di cui al capo A, esclusa la recidiva semplice ritenuta dal primo giudice, rideterminava la pena in 9 anni e 6 mesi di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria di non doversi prcced ere in ordine al capo H1 per precedente giudicato, previa assoluzione dal reato di cui al capo W perché il fatto non sussiste ed esclusa l'aggravante di cu' 311al. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata rispetto al capo G, rispetto al quale era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge r. 1 ,16 del 2006, rideterminava la pena a suo carico, riconosciuta altresì la continuazione con il reato giudicato dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza de 2 -narzo 2016, (irrevocabile il 5 luglio 2017) in complessivi 8 anni e 10 mesi di reclu ,tione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], previa assoluzione dai reati di cui ai capi A, F, I e Il per non aver commesso il fatto, rideterminava la pena a suo carico, per il residuo capo D, in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 18 anni di reclusior e, :)revic riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 3 anni, 6 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto alla [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 4 anni, 2 mesi di reclusione e 26.000 euro di multa; - quanto a Messina, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 7 anni, 3 mesi e 3 clicrni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in 18 anni e 2 mesi di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata rispetto al capo G, lispetto al quale era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge r. 1 ,16 del 2006, e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aogra'iante, rideterminava la pena in 4 anni, 4 mesi di reclusione e 11.555 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 9 anni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la na in 15 anni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 4 anni, 4 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 2e3 del 1991, rideterminava la pena in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 e .iro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena n 4 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 26.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 7 anni, 3 mesi e 3 giorni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva dai reati ascritti ai capi I e Il per nor aver commesso il fatto e, riqualificata la condotta di organizzatore del socalizb di cui al capo A in quella di partecipe, rideterminava la pena a suo carico in anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione; - quanto alla [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione;

2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, [OSCURATO:PERSONA], 3aldo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Messina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fidLcia, ianno proposto ricorso per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi.

Con il primo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza del 'inyutatc rispetto al capo E, in ordine al quale si osserva che il fatto contestatc non è idoneo a raggiungere la soglia del tentativo punibile, in quanto non e stato perfezionato neanche un aspetto della presunta importazione di stupefaceni:e.

In realtà non fu raggiunto un accordo tra i colombiani e i calabresi non essendosi mai giunti a un punto fermo e definitivo sulla quantità della diriga da spedire, sul prezzo della stessa, sul punto di partenza in Sudamerica e sul porto di arrivo in Italia del presunto secondo carico, oltre che sulle modalii:à del trasporto, ciò a riprova dello stato più che embrionale della trattativa.

In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto organizzatore e finanziatore della presunta importazione di stupefacente, risultando ancorata la partecipaziD:le del ricorrente all'operazione a un unico incontro, il cui contenuto è rimasto ignoto, che lo stesso avrebbe avuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2015, a ridosso della conclusione dell'accordo, il che appare illogico, non potendo bastare tale circostanza a comprovare la compartecipazione al reato da parte del ric3rrente.

Peraltro tale incontro sarebbe avvenuto circa 20 giorni prima del p -€ sunto accordo, per cui non poteva ritenersi ad esso collegato, non assurnend3 alcun rilievo probatorio i contatti del novembre 2015 e la conversazione registrat: il 28 gennaio 2016 a casa della [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA], facendo un riepilogc del cenare già sborsato per l'operazione, avrebbe fatto riferimento anche ad ArcLr , non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle molte altre conversazioni indicate dalla difesa, che avevano un significato contrario rispetto a tale dialogo.

In realtà, osserva il ricorrente, ciò che emerge dagli atti è solo la rich:esta di indennizzo da parte dei colombiani per la cocaina persa con il sequestro pn:sso il porto di Livorno, essendo la consegna di denaro poi avvenuta il 16 dicembre 2015 collegata solo all'esito negativo del primo tentativo di importazione, senza quindi alcun legame con il successivo tentativo di importazione de la droga, risultando la vicenda dell'indennizzo, sul piano logico e strutturale, del tuttc sganciata da quella relativa al presunto finanziamento della seconda operazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'affermazione cella penale responsabilità rispetto al delitto associativo, evidenziando che, a fronte di una contestazione che va dall'ottobre 2014 al gennaio 2017, egli è comparsc sulla scena solo dal 15 agosto al novembre 2015, dunque per un ten- pc molte circoscritto, il che mal si concilia con il ruolo di primo piano attribuitogli.

Mancherebbero in ogni caso, secondo la difesa, condotte idonee a ccmpi3vare un organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella struttura associativa, non risultandc a tal fine sufficienti gli episodi descritti ai capi D ,ed E, rispetto ai quali l'intervento del ricorrente è avvenuto in un momento successivo all'accordo criminoso, non potendo in ogni caso l'estemporanea messa a disposizione per un singolo episodio essere considerata sintomatica della stabilità della partecipazione al sodalizio, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai avuto la consapevolezza di agevolarl D. Peraltro, sarebbe erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il "signore della frutta" menzionato nella conversazione del 10 marzo 20:.5 sia identificabile in [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso dagli atti che il porto li L/orno fu scelto come porto di arrivo della cocaina solo a fine giugno 2015, per cu deve escludersi il coinvolgimento del ricorrente nelle fasi precedenti della vicend .

Rispetto al capo D, dunque, il contributo di [OSCURATO:PERSONA], se vi fu, fu ep s3clico, circoscritto e sganciato da una logica associativa, così come, rispetto 3i ,Zapo E, si osserva che la Corte territoriale ha mancato di confrontarsi con g i sp e.cifici rilievi difensivi, volti a smentire le dichiarazioni della collaboratrice di c ii.stizia [OSCURATO:PERSONA] e il tenore della conversazione ambientale del 28 gennaio 2016.

E ciò senza considerare che, in ogni caso, come precisato dalla giurisprudelza di legittimità, il compimento di un singolo reato fine non può da solo costituire prova dell'appartenenza all'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 195

10. Con il terzo motivo, la difesa censura la valutazione sulla configunbilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 rispetto éii capi A, D ed E, rilevando che la sentenza impugnata non aveva compiuto alcun accertamento sull'esistenza della sua consapevolezza dell'imputato della funzione agevolatrice dell'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Iannelb di rileto, risolvendosi la motivazione della Corte di appello in un'azzardata presunzione sganciata dalle evidenze processuali e fondata su un riferimento generico ad asserite cautele adottate dal ricorrente per comunicare con i coimputati, senza che ci fossero contatti diretti, vivendo [OSCURATO:PERSONA] peraltro a Rosarno.

Il quarto motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 rispetto ai capi A, D ed E, averch la Corte territoriale ricavato la transnazionalità delle operazioni dal rapporto di Ardii i con lo straniero [OSCURATO:PERSONA] prescindendo da qualsiasi valutazione in c,rdine all'assenza di qualsiasi accertamento all'estero circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività illecite a livello inte-nazic Sarebbero state quindi disattese le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui, ai fini della contestazione dell'aggravante, è necessario dimostrare che alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività crimira i a livello internazionale, per cui l'aggravante in esame, che presuppone l'esistenza ci due realtà organizzative distinte, doveva essere esclusa, non essendo p -ov2.:a né l'esistenza di un gruppo criminale organizzato all'estero, né la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto straniero con c .1i Si è interfacciato a un gruppo criminale straniero.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa contesta il riconoscimento a carico del ritorrente delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità contestate in relazhne al capo E, rispetto alla cui valutazione non sarebbe stata considerata 'Esser iza di qualsiasi accertamento circa l'esistenza di un gruppo organizzato in l'orma associativa dedito ad attività illecite a livello internazionale, difettando al -esì la prova della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza di Peli.dc, unico soggetto straniero con egli si è interfacciato, a un gruppo criminale st -ari1:To.

A tutto concedere, il ricorrente ha interagito e cooperato con i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui allo stesso non potevano essere addebitate le due contestate aggravanti.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura il trattamento san2.ionatorio, dolendosi in particolare della mancata prevalenza delle attenuanti generiche e del discostamento non motivato della pena dal minimo edittale, oltre che della mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 20:.9.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa conteAa la determinazione della pena pecuniaria, osservando che, nella rideter -niimzione della pena, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, nel senso che in primo grado la pena pecuniaria base era stata fissata in 80.000 euro, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravar te ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, che è stata tuttavia esclusa in appel o, r er cui la pena da 80.000 euro doveva essere ridotta almeno a 40.000 eurc, posi: che l'aumento per l'aggravante esclusa è almeno della metà, non essendo d.inque corretta la riduzione della pena nella misura operata dalla Corte di 46.000 euro, dovendo la pena finale essere determinata, in virtù dell'aumento per la continuazione fissato in euro 8.000 e tenuto conto della riduzione di un terzo, in euro 32.000 (e non 36.000 come stabilito); tale violazione di legge, r leva la difesa, non può ritenersi sanata dal concordato delle parti, e ciò anche n ragione del fatto che la difesa, nell'accedere al concordato, sarebbe condiz nata dall'alternativa del "prendere o lasciare".

2.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto due distinti ricorsi, invero tra loro sostanzialmente identici, con quali sono stati sollevati cinque motivi.

Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, riportando integralmente il passaggio motivazionale della ser tenza impugnata relativo alla posizione del ricorrente (pag. 936-944) ed eviden:lancic che i giudici di appello hanno mancato di confrontarsi con i rilievi difensivi. a rimarcare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non si trovava in compagnia di Pitittc alle 18.03 del 3 luglio 2015, quando, nei pressi del negozio "Pittarossi:" del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maida, è avvenuta la telefonata tra questi e il presunto corriere [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a concertare le operazioni di traspone della droga, essendo egli arrivato sul posto per salutare [OSCURATO:PERSONA] solo alle 18.30 dopo che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Greco stavano già discutendo da oltre mezz'ora, per cui il coinvolgimento dell'imputato non poteva ritene.-s provato, avendo egli partecipato solo agli ultimi 10 minuti di un incontro durato 40 n . inuti, fermo restando che i contenuti di quell'incontro sono rimasti indimostra:i.

Del tutto inconferente sarebbe poi la circostanza, riferita dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era solito organizzare incontri per la cessione di stupefacente presso il negozio "Pittarosso", risultando in ogni caso il tempo di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro compatibile con conver evoli e presentazioni occasionali e non con la stipula di complessi accordi rel2tivi a trattative illecite.

Sarebbe stata inoltre pretermessa nella sentenza impucrata la circostanza della mancata segnalazione della presenza di Eucnviciric all'appuntamento di domenica 10 luglio 2015 a Botricello presso il Circo o "[OSCURATO:PERSONA]" di via Naccari.

Quanto poi alla conversazione relativa all'intercettazione ambientale del 6 luglio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che il riferirrento di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 3 luglio 2015 era assolutamente neutro rspett:i alla descrizione del contributo di [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione dell'art. 56 cmrni 3 e 4 cod. pen., in ordine al mancato e immotivato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo, rilevandosi che l'evento criminoso non si è verificato nemmeno nelle forme del tentativo per volontà del p -esuntc corriere [OSCURATO:PERSONA] e del non meglio identificato soggetto crotonese che non rispondeva alle telefonate di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha in tal modo desistitp dal SUO proposito criminoso.

L'affare si era dunque spontaneamente fermato alla fase delle trat:ative preliminari, per cui il fatto doveva ritenersi privo di rilevanza penale.

Con il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, oggetto di deglianza sono l'inosservanza degli art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazior e della prova di reità e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, a éendo la Corte di appello riprodotto pedissequamente i contenuti della sentenza di primo grado, a sua volta realizzata mediante l'utilizzo della tecnica del ccpia e incolla di intere pagine dell'ordinanza custodiale, venendo così omessa la rù;posta alle puntuali deduzioni difensive formulate con l'atto di appello.

Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, censurar dosi in particolare il diniego delle attenuanti generiche e il mancato contenirnen:c della pena nel minimo edittale, non essendo stati considerati in tal senso prec:!denti penali non allarmanti e risalenti dell'imputato e la circostanza che la condotta contestata si sia fermata alla soglia del tentativo.

2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con Cui la difesa deduce la violazione degli art. 69 cod. pen., 99 comma 2 n. 1 e 4 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen., osservando che la Corte di appello avreobe c pvt.r.:o escludere la recidiva e non operare alcun giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo le parti erroneamence ritenute operante la recidiva. '

2.6. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 69 cod. pen., 99 comma 2 n. 1 e 4 cod. :en. e 599 bis cod. proc. pen., osservando che la Corte di appello avrebbe C DVUtO escludere la recidiva e non operare alcun giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo le parti erroneamen'ce ritenute operante la recidiva.

2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi.

Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della penale respons3bilità dell'imputato, evidenziando che la stessa è stata fondata su elemen1:i indiziari scarni e tutt'altro che univoci, ovvero l'aver messo a dispcsiziorie un appartamento e la sua postepay, non potendo da ciò ricavarsi alcun contrtuto al tentativo di importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia, essendosi peraltro fermata la trattativa a una fase embrionale, non risultando ragi;iuntc alcun accordo sulla qualità e quantità dello stupefacente, sul prezzo e sulle modalità di consegna. [OSCURATO:PERSONA] peraltro è comparso sulla scena solo dal 1') al 5 dicembre 2015, per cui, pur a volere ritenere raggiunto l'accordo tra calat. -esi e colombiani, in alcun modo l'imputato potrebbe essere ritenuto concorren:e nel reato, non potendo essere ancorata la partecipazione del ricorrente a ll'unicc incontro che egli avrebbe avuto il 10 dicembre 2015 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, mancando la prova della consapevolezza da parte di Capa -io dei traffici illeciti gestiti da [OSCURATO:PERSONA].

Dagli atti processuali emerge che tutt'Al più [OSCURATO:PERSONA] si è messo a disposizione non del gruppo, di cui ignorava l'esis .:eriza, ma solo del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], temporeggiando dal trasferirsi nell'appartamento sito in Giussano e agevolando il proprio datore di IR/oro, evitandogli di spendere soldi per alberghi, consentendo in tal molo al colombiano, creduto, per come riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], nuovo operaio della ditta, di dimorare in tale abitazione durante il soggiorno nel Milanese.

Dunque, cc -ne si evince dalle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] era convinto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un •iuovc collega di lavoro, avendo agito il ricorrente solo per timore revereiziale nei confronti del datore di lavoro, ma restando all'oscuro di eventuali traffici illeciti.

Con il secondo motivo, viene dedotta la mancata corrispondenza tra il contenuto delle intercettazioni (file audio) e le trascrizioni effettuate dal a P.G., rilevandosi che dall'ascolto meticoloso dei files audio contenenti le registrazioni vocale è emerso che su 19 conversazioni in cui dovrebbe essere captata la voce dell'imputato, questi appare in realtà solo in 3 intercettazioni, ovverc una :lel dicembre 2015 (progr. 175) e due del 5 dicembre 2015 (progr. 1956 e 195 Nonostante tale discrasia sia stata rappresentata alla Corte territor a e, éllcuna risposta a tale eccezione si rinviene nella sentenza impugnata.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla configurabilità delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità, rimarcando la mancanza di evidenze circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associ3tiva ieditc ad attività illecite a livello internazionale e circa la consapevolezza da pa -te di [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a un gruppo criminale straniero.

Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sa -12 ionatorio, dolendosi la difesa del difetto di motivazione in ordine sia alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, al discostamento della pena dal minimo edittale, sia alla mancata applica;ione, nella determinazione della pena base, della sentenza della Corte costituzior 31e i. 40 del 2019.

2.8. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpev ,:ilezza dell'imputato, evidenziando che, rispetto alla posizione del ricor -ente, si è assistito nel corso del procedimento, sia in fase cautelare che in sede di merito, a un progressivo scadimento del sostrato probatorio, essendo egli stato assplto dal reato associativo di cui al capo A e dal reato fine di cui al capo E, essendc residuata la sola contestazione di cui al capo D, in ordine alla quale viene ri eva:c che parimenti doveva giungersi all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], esaurendosi la condotta a lui ascritta nel mero trasferimento di una somma di denaro :)ari a 100.000 euro dall'Italia al Libano, operazione isolata e non iscrivibile n un quadro stabile e abituale di consapevole collaborazione criminosa verso la struttura associativa.

I giudici di merito avrebbero quindi omesso di considerare che, nel mutato scenario risultante dalle assoluzioni del ricorrente, i contatti telefonici di questi con un paio di asseriti correi e l'incontro personale con costoro a Roma erano circostanze non sufficienti al fine di desumere l'adesione dol:)sa di [OSCURATO:PERSONA] ai traffici illeciti.

Non poteva ritenersi provato, in defintiva, che il ricorrente sapesse che il denaro rappresentasse il prezzo di una partita di stupefacenti, essendo intervenuta la sua condotta quando il negozio illecito si era perfezionato già da alcune settimane.

La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in un narcotraffico sarebbe dunque frutto di un assunco astratto, completamente slegato da fatti e prove, non essendosi tenuto conto de fat.:o che l'imputato è comparso sulla scena soltanto il 15 aprile 2015, ovvero q ianclo l'operazione de qua si era ormai conclusa.

Con il secondo motivo, la difesa censura il riconoscimento dell aggra vanle dell'ingente quantità, osservando che [OSCURATO:PERSONA] non sapeva nemmeno che la droga trattata fosse cocaina e rilevando che comunque la somma ricevuta, pari a 100.000 euro, non era certamente rapportabile a un quantitativo di droga superiore a 2 chilogrammi, che rappresenta la soglia minima per ritenere sussistente la contestata aggravante, per cui quest'ultima non era configurabile.

2.9. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., evidenziando che tale aggravante non poteva essere ritenuta sussistente, atteso che dallo stessd capc di imputazione risulta che a commettere il fatto sarebbero stati scio cinque persone, mentre, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, oc:cone che gli autori del reato siano più di cinque, a nulla rilevando che fossero coinvolti altri soggetti di origine colombiana non identificati, essendo costoro responsao I non del contestato tentativo di acquisto di droga, ma del diverso e autonomo reato di tentativo di vendita della stessa.

2.10. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie associativa ascrittagli al caro A, rilevandosi che la Corte di appello, piuttosto che indicare gli elementi probatori attestanti l'effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, si sarebbe limitata a effettuare una ricostruzione cronologica dei fatti integranti le contestazioni previste ai capi D ed E e a richiamare alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per ritenere provati i singoli reati fine ascritti all'imputato.

Sul punto osserva la difesa che se i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono in v:eoria rilevare nell'ottica dei reati-fine, sebbene sia stato equivocato il loro conto tuttavia, ai fini del reato associativo, la sentenza impugnata avreDbe covuto specificare quale fosse il ruolo in concreto del ricorrente nel sodalizio criminale.

Né sarebbe stato spiegato dalla Corte territoriale da dove fosse posibile desumere la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che la sua condotta fosse ir serita in un contesto associativo, atteso che i dati acquisiti al processo hanno pi ovato la unilateralità del suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e la mancata conoscenza degli altri sodali, oltre che l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella attività di importazione, non essendo stato altresì considerato che, il occasione della fibrillazione dei rapporti tra i componenti dell'associazione a segui:o del sequestro dello stupefacente, non è emerso alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA]: e Pii:itto o altri sodali, tale da legittimare un coinvolgimento del primo nell'organ .zza2iene.

Con il secondo motivo, il ricorrente, sempre rispetto al capo A della rLorica, si duole dell'omessa valutazione da parte della sentenza impugnata del e prove a discarico e dei rilievi sollevati dalla difesa nell'atto di appello, rilevando ,:he la Corte di appello si è limitata a recepire acriticamente le argomentazioni della decisione del G.U.P., senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive.

In particolare, la sentenza impugnata, nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di soqgetw organizzatore e finanziatore, avrebbe omesso di considerare che la figu .a del ricorrente non è mai comparsa nelle indagini della P.G. sviluppatesi nel 2(114, il che dimostra che durante tutte le fasi organizzative del traffico illecito, culrlinate con l'arrivo in Italia del colombiano gota [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai interessato da alcuno, per cui alcuna veste operativa gli poteva essere riconosciuta Parimenti ignorata sarebbe rimasta inoltre la circostanza che Pitittc reo confesso, ha negato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'affare illecito, giustificandosi i contatti tra i due con una sua patologica stua2icne di indebitamento che lo aveva costretto a chiedere prestiti a [OSCURATO:PERSONA] a più ripres,:-.

Tale ricostruzione era peraltro perfettamente coerente con le dichiarazhni di [OSCURATO:PERSONA], amante di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni parimenti ignorate.

Inoltre, si sottolinea che dalle conversazioni riportate nella sentenza i mpLgnata non sarebbe possibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia versato a [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro per finanziare l'attività di narcotraffico portata avanti da questrultim:).

Ed invero, rispetto al progr. n. 1973 del 1° aprile 2015, si evidenzia che il soggetto interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] non è [OSCURATO:PERSONA], avenio altresì il consulente tecnico rilevato per gran parte delle conversazioni una perce ltuale altissima di frasi incomprensibili, mentre per molti dialoghi l'interpretazione fornita dalla Corte di appello è del tutto erronea, come ad esempio in ordir e alla conversazione del 27 marzo 2015, non essendo affatto provato o plalsibi e che la frase di [OSCURATO:PERSONA] "Saverio non ce li dà che non ne ha" fosse riferitile a una richiesta di denaro, per di più legata all'acquisto di stupefacenti; ulteriore :Trore interpretativo sarebbe inoltre ravvisabile rispetto alla conversazione del 7 aprile 2015, non essendosi la Corte territoriale avveduta che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto espressc riferimento alla stipula di un compromesso da intendersi chiaramente corn2 atto di compravendita di un terreno, accordandosi con [OSCURATO:PERSONA] di farne "uno il 14 , non potendosi tale accordo essere posto in relazione con il traffico degli stupehcenti e in particolare con il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Roma 1'8 e il 9 aprile, in:licato come il momento della consegna del denaro al referente colombiano.

Né può essere ritenuta corretta l'identificazione con il ricorrente del "Filippo" cui fa riferimento [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 28 gennaio 2016 elencar do le persone che hanno contribuito al finanziamento dell'affare, evincendosi dalla ordinanza cautelare relativa al parallelo procedimento denominato "Sta mrner 2", acquisita nel giudizio di primo grado, l'esistenza di altri soggetti ch.amat nelle intercettazioni "Filippo" o "don Filippo", come [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso, viene ribadito che [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto incontri né con Ara.ri, né con [OSCURATO:PERSONA], né con [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente non ha mai parlato di stupefacenti.

La sentenza impugnata non avrebbe quindi fornito alcuna risposta agli arcc menti difensivi che, se valutati, avrebbe potuto portare a un esito senz'altro diver:o.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo D della rubrica, evidenzianclosi i:he la Corte di appello, pur condividendo il rilievo difensivo circa le lacune rrolv3;jonali della sentenza di primo grado, non è riuscita a colmarle, limitandosi é- mettere in relazione taluni incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la compravendita di stupefncenti dalla Colombia, solo in ragione del fatto che gli stessi, d& punto di vista temporale, erano vicini alle trattative con il cartello colombiano, ma cmet:encic di considerare che [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni in cui si recava a [OSCURATO:PERSONA] di Ippona, non riusciva a incontrare [OSCURATO:PERSONA] proprio per volontà di quest'Llt mo, ciò a riprova della sua mancanza di interesse rispetto alle iniziative di [OSCURATO:PERSONA].

E del resto, [OSCURATO:PERSONA], in ciò riscontrato dalla [OSCURATO:PERSONA], ha confermato di avere con [OSCURATO:PERSONA] interessi in comune in ambiti diversi, come ad esempio quelli della pastorizia, della lavorazione di prodotti caseari e della compravendita Ji terreni, circostanza quest'ultima confermata dal tenore della conversazione di cui al progr. 1972 del 1° aprile 2015, conversazione ignorata dalla Corte di a ppeliD.

Rispetto al capo D, la difesa si duole inoltre del riconosciménto delle contstate aggravanti, rilevando, in ordine all'aggravante della transnazionalizà, d e nel caso di specie non risultano provati né il contributo del gruppo di carittere transnazionale, né la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'interessarnen:o del gruppo colombiano, non avendo l'imputato avuto alcun rapporto con c:o3ton:).

Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, si oDietCa che la condanna del ricorrente nell'ambito dell'operazione "Rima" ha élc:eit.:ito la sussistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] solo fino al 2005, mancando un accertanentc giudiziario successivo dell'eventuale permanenza del reato associativo.La Corte. territoriale non avrebbe spiegato inoltre per quale delle associazioni citate sia stato asseritamente commesso il reato-fine, posto che nel capo di imputazione sono menzionate tre diverse famiglie di 'ndrangheta, di unii sola delle quali poteva tutt'al più far parte [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo a qualsivoglia ambiente criminoso locale, posto che egli, dopo aver scontato la pena, è stato sottoposto fino al gennab 2015 alla sorveglianza speciale, per essere sottoposto poi alla libertà vigilata, riisura questa cessata anticipatamente, essendo stata ritenuta cessata le sua pericolosità sociale con decisione del magistrato di sorveglianza del ginno ?.016.

Con il quarto motivo, è stato contestato il giudizio di colpevolez2a riferito al capo E della rubrica, riproponendosi anche rispetto a tale imputazione le lacune argomentative già dedotte rispetto all'imputazione di cui al capo D, adeso :tle la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sul suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA], rapporfo che tuttavia aveva come detto una sua giustificazione autonoma e lecita, essendo i due legati peraltro da un'amicizia pluridecennale, oltre che da interessi la vi:Tativi comuni del tutto avulsi dal traffico di droga, recandosi [OSCURATO:PERSONA] quasi quotidianamente da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere in prestito modiche somme di denaro.

Anche in ordine al capo E doveva quindi essere escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non si è mai interessato di reperire un alloggio per Pelt.dc, né ha fornito alcun contributo alle trattative per l'importazione della cocaina.

Parimenti insussistenti e comunque non ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] dovevano pci rit:mersi le aggravanti della transnazionalità, dell'agevolazione mafiosa e dell'ir gente quantità, rilevandosi a tal proposito che non vi è stato alcun accerta -nen.:e circa l'entità dello stupefacente oggetto di trattativa, desunto unicamente dai dialoghi intercettati, a loro volta frutto di interpretazioni del tutto parziali e arbitrarie.

Il quinto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, evidenziandosi al riguardo che la stessa sarebbe nulla perché del tutto priva di motivazione.

Sono stati invero confiscati dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Ippone inte.s.tati a [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, in base alla presunzione della disponioilità di tali beni in capo al ricorrente, pur non operando in proposito la regola probatoria della presunzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, è stata citata la pronuncia Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Rv. 243929, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Peraltro, l'acquisto dei terreni risulta avvenuto il V' aprile 2014, dunque ben prima del compimento della condotta illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2015, per cui risulterebbe violato il canone della "ragionev ,:dezza temporale" tra confisca e reati evocato dalla Corte costituzionale nella ser tenza n. 33 del 2018, fermo restando che, se la cocaina è stata sequestrata prima della sua immissione sul mercato illecito, è chiaro che la stessa non ha procurato alcun guadagno al sodalizio.

La difesa lamenta inoltre l'omessa considerazione degli elaborati peritali dei dottori Morelli, Barbuto e Staglianò, da Clli è e -nersc che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la coi-il:lessa attività di ricostruzione dei redditi ha consentito di accertare una coAante capacità reddituale della Vinci ben superiore alle uscite contabilizzate, a ciò aggiungendosi che l'esborso per l'acquirente è stato di 66.000 euro e non di 80.000, come ipotizzato dalla D.D.A.

Inoltre, è stata dedotta la violazione dell'art. 12 sexies della legge n. 203 del 1991, essendo stato erroneamen':e calcolato il reddito derivante dall'azienda agricola della Vinci, in rapporto al regime fiscale previsto dal TUIR, essendo state inoltre escluse le potenzialità reddituali dei fondi agricoli dell'impresa, ricostruite nella consulenza della difesa con un rigoroso metodo scientifico e normativo, che ha tenuto :onto dei contributi erogati dall'Agea e dei redditi percepiti sin dal 1990.

Sono state poi censurate le modalità di calcolo della sperequazione, la er -onea valutazione delle fonti di reddito e l'utilizzo dei dati Istat, rilevandosi che il calcolo della sperequazione dei beni rispetto al reddito è stato individua:o nei dati Istat relativi alla spesa familiare media, senza considerare che i rileva meriti Istat servono per definizione a esaminare i comportamenti di spesa familiare e non a determinare l'entità della spesa di ogni singolo soggetto, venenco d ingue in rilievo una fonte informativa idonea a descrivere i comportamenti di spesa familiare e non un elemento certo riferibile soggettivamente, violando l'utilizzo del dato statistico i principi codificati dagli art. 27 e 42 Cost., risolvendoA tale metodo nell'applicazione di un'espropriazione sine titulo e nell'attribuzione a un soggetto di un comportamento di rilevanza penale fondato su condotte altrui.

La corretta metodologia di accertamento è invece quella prevista dal TUIR che prevede un accertamento reddituale soggettivamente orientato, attraverso varie tipologie di analisi, consistenti: nell'accertamento analitico (art. 38, 39 e l0 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 54 e 54 bis del d P R. n. 633 del 1972 in tema di Iva), nell'accertamento sintetico (art. 38 commi 3 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973), nell'accertamento induttivo (art. 39 comma 2 del IPA. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 55 del d.P.R. n. 633 del :L972 in tema di Iva) e nell'accertamento analitico-induttivo (art. 10 della legge r. 1 46 del 1998).

La Corte di appello avrebbe dunque proceduto a un'analisi parziale dei dati disponibili, non considerando i redditi percepiti e le provviste es stert negli anni precedenti, e non provvedendo alla necessaria verifica dei redditi 'anno per anno".

Peraltro, dagli accertamenti fiscali relativi al 2015, allegati alla seconda consulenza di parte risulta che l'Agenzia delle Entrate, al fine di determi 'bare i redditi complessivi della Vinci, ha fatto espresso riferimento, come la difesa, in luogo del reddito catastale, al valore della produzione, che rappresenta I entità dei ricavi che costituisce la base imponibile per la determinazione delle mol:ste Con memoria depositata il 24 agosto 2021, è stato sollevato un notivc nuovo, con il quale la difesa, con riferimento all'aggravante di cui alla -t.

"i della legge n. 203 del 1991, ha segnalato che con la allegata sentenza del 15 c iugnc 2020, definitiva in parte qua, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso nel paiallelc giudizio ordinario la sussistenza della predetta aggravante, con motivazione tranciante rispetto alla posizione del ricorrente ("non è provata l'esista-72a dei sodalizio 'ndrangheta in cui favore gli accoliti avrebbero agito, né oviiarnente la relativa finalizzazione"), per cui si sollecita anche in questa sede l'esclusione dell'aggravante in esame, anche al fine di evitare un contrasto tra giuiizat.i.

2.11. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie associativa ascrittagli al capo A, rilevandosi che dalla sporadica e occasionale comparsa sulla scena del rico irente non poteva trarsi la conclusione della sua stabile partecipazione al socalizio criminoso.

Si osserva inoltre che la circostanza del presunto incontrc cli Fc gliarc il 2 maggio 2015 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta assolutamente sconfessata dalla lettura del brogliaccio del progr. 2818 Rit 49/15, da cui si evince che Pititzo prendeva appuntamento con altra persona e non [OSCURATO:PERSONA] e che Pitittc e Peludc alle 20.41 sono scesi dall'auto, il che significa non solo che non v u nessun incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma anche che quest'ultimo non aveva recuperato ressuno con la propria auto, in quanto i due erano ancora a bordo della Golf in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al presunto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Pititte nelle ricerche di [OSCURATO:PERSONA], si obietta che se il ricorrente fosse stato davvero uno dei soggetti della struttura associativa, la notizia della scomparsa di Peluch e iluella del suo successivo ritrovamento gli sarebbero state comunicate in tempo . -eale, ma così non è avvenuto, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] informato da [OSCURATO:PERSONA] incidentalmente, nel contesto peraltro di un dialogo sganciato dalle dinamiche associative.

Parimenti erroneo sarebbe inoltre l'assunto relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al summit all' "Orchidea", dove l'imputato s reca per ragioni personali, ovvero per risolvere una delicata questione lavorativa con tale Angelo, persona non identificata e comunque non coinvolta nei traffici illeciti.

Quanto alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si rileva cc me la stessa non si sia mostrata sicura del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel narzotr3ffico, esprimendo la stessa deduzioni personali prive di pregnanza indiziaria.

Oltre che la partecipazione del ricorrente al sodalizio, la difesa contesta altresì il giudizic sulla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, non ravvisandosi il presupposto richiesto dalla giurispruder za di legittimità (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18374 del'2013), ovvero che il gruppo criminale organizzato non coincida con l'Essociazione stessa, il che è invece esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'affermazione delPì sua penale responsabilità rispetto al delitto di cui al capo E, osservando che l'uniec elemento a suo carico per tale imputazione sarebbe rappresentato dalla riunione tenutasi il 21 dicembre 2015 presso il ristorante "l'Orchidea", riunione alla quale non è tuttavia provato che abbia partecipato [OSCURATO:PERSONA], essendovi in atti S310 due intercettazioni (progr. 9012 e 52338) da cui si evince l'esistenza di un incontro cui doveva partecipare anche tale "Angelo", il che induce a ritenere chu! tale incontro avesse finalità lecite, apparendo del resto singolare la circostanza che la trattativa per l'importazione della cocaina, partita subito dopo il sequestro di Livorno dell'agosto 2015, registri la presenza di un soggetto, definito "finanziatore", che sarebbe coinvolto solo 4 mesi dopo la riorganizzazione del sodalizio, a ciò aggiungendosi il rilievo che la collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] t a ecluso qualsivoglia coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare, che ella stessa ha definii° una "faccenda grossa".

A essere censurato è inoltre il giudizio sulla sussistenza delle tre aggravanti contestate, ciò in base ai seguenti rilievi: 1) quanto all'ir gente quantità, non vi è stato alcun accertamento in ordine alla entità dello stupefacente oggetto di trattava, desunto unicamente dal compendio intercettivo; 2) quanto all'agevolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle cosene di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe un silenzio argomentativo, soprattutto con riferimento all'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente; infine, 3) quanto all'aggravante della transnazionalità, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e con il figlio, non desumendosi dagli elementi probatori raccolti la consapevolezza da parte del ricorrente circa l'esistenza di un contributo offerto da un gruppo criminale organizzato operante in più Stati.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al capo L2 della rubrica, non essendosi in proposito considerato che della conversazione captata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] si evince che "Rijk:iard", nomignolo con cui viene identificato [OSCURATO:PERSONA], aveva messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro esclusivamente per fargli un favore personale, non desumendosi in alcun modo che lo stesso fosse consapevole della Oestinazione dei soldi dati a [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalla collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo, è stato contestato il trattamento samionatorio, rilevandosi in proposito che la pena base è stata determinata in anni 13 e mesi 6 di reclusione, ovvero in misura superiore al minimo edittale, avendo la Corte di appello valorizzato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un'operazione di impprtaijone, il che assumerebbe maggiore disvalore rispetto alle condotte di altri coimputati, l'identità dei quali non è stata tuttavia specificata, risultando parimenti eccessivi e non giustificati i singoli aumenti di pena, sia per il capo E (anni 1 e mesi 4 di reclusione), che concerne una importazione arrestatasi alla fase del tentativo e comunque meno grave di quella contestata al capo D cui [OSCURATO:PERSONA] è i .nasto estraneo, sia e soprattutto per il capo L2 (11 mesi di reclusione), ele r guarda una fatto totalmente avulso dal contesto associativo e non aggravato ai sensi degli art. 7 della legge n. 203 del 1991 e dell'art. 4 della legge n, 146 del 1)06.

Il quinto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, evidenziandosi al riguardo che la stessa sarebbe nulla perché del tutto priva di motivazione.

Sono stati invero confiscati dei beni entrati nella disponibilità del ncorrelte in epoca di molto antecedente alla commissione dei reati, concentrata nei rn2si da dicembre 2015 a gennaio 2016: il fabbricato sito a Drapia e intestato alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti acquistato nel 2000, mentre l'auto [OSCURATO:PERSONA], intestato sempre alla consorte del ricorrente, è stata acquistata nel :2011, risalendo invece rispettivamente al novembre 2015 l'acquisto del terreno :ito in [OSCURATO:PERSONA] e al 2014 la polizza assicurativa con [OSCURATO:PERSONA], in cui è confluito il denaro derivante dalla liquidazione di una precedente polizza del 1999, mentre non risulta specificata l'epoca dei rapporti bancari e finanziari parimenti confiscati.

Risulterebbe dunque violato il canone della "ragionevlezza temporale" tra confisca e reati evocato dalla Corte costituzionale nella ser tenza n. 33 del 2018.

Nel merito, la difesa eccepisce l'erronea valutazione sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni formalmente intestati a terzi, non operando in proposito la regola probatoria della presunzione, come chiarite dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, è stata citata la pronuncia Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Rv. 248929).

Inoltre, sono state censurate le modalità di calcolo della sperequazione, la erronea valutazione delle fonti d . reddito e l'utilizzo dei dati Istat, rilevandosi che il calcolo della sperequazione del beni rispetto al reddito è stato individuato nei dati Istat relativi alla spesa farffliare media, senza considerare che i rilevamenti Istat servono per definizione a esaminare i comportamenti di spesa familiare e non a determinare l'enti72 della spesa di ogni singolo soggetto, venendo dunque in rilievo una fonte infornativa idonea a descrivere i comportamenti di spesa familiare e non un elemento certo riferibile soggettivamente, violando l'utilizzo del dato statistico i princrpi codificati dagli art. 27 e 42 Cost., risolvendosi tale metodo nell'appl.cazio'ie di un'espropriazione sine titulo e nell'attribuzione a un soggetto di comportamento di rilevanza penale fondato su condotte altrui.

La corretta metoclol•lja di accertamento è invece quella prevista dal TUIR che prevede un accertanentc reddituale soggettivamente orientato, attraverso varie tipologie di analisi, consistenti: nell'accertamento analitico (art. 38, 39 e 40 del d.P.R. n. 6(10 del 1973 in tema di imposte dirette e 54 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva), nell'accertamento sintetico (art. 38 commi 3 e 5 del d.P.R. r 6(10 del 1973), nell'accertamento induttivo (art. 39 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di : va) e nell'accertamento analitico-induttivo (art. 10 della legge n. 146 del 159.3).E3 Con memoria depositata il 24 agosto 2021, è stato sollevato un notivo nuovo, con il quale la difesa, riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ha segnalato che con la allegata sentenza del 15 C I ugnc 2020, definitiva in parte qua, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso nel pa -allelc giudizio ordinario la sussistenza della predetta aggravante, con motivazione tranciante rispetto alla posizione del ricorrente ("non è provata l'esisterma dei sodalizio 'ndrangheta in cui favore gli accoliti avrebbero agito, né ovviamente la relativa finalizzazione"), per cui si sollecita pure in questa sede l'esclusione dell'aggravante in esame, anche al fine di evitare un contrasto tra giulizati.

2.12. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi.

2.12.1. Con il primo, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], soric stati sollevati sei motivi.

I primi due motivi sono dedicati entrambi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo G, osservandosi in proposito che i giudici di merito hanno omesso di considerazione il dato ineliminabile delta reale affidabilità della vendita della droga, non essendo dimostrato quali fDssero gli estremi dell'accordo, quali fossero il prezzo e la qualità della droga, né che realmente gli spagnoli, mai identificati peraltro, avessero la disponibilità della sostanza oggetto di trattativa, non essendovi stato alcun secuestro, né essendoci stata mai alcuna consegna della droga.

Si sarebbe dunque in presenza di un reato impossibile ex art. 49 comma cod. pen., mancando la prova che dall'investimento contestato sarebbe conseguita la consegna della droga, essendo piuttosto emerso che mai i presunti venditori abbiano anche soltanto tentato di esportare la sostanza drogante, non essendo stati identificati i fornitori, tra cui non figura il coimputato [OSCURATO:PERSONA], essendo questi colui avrebbe dovuto internnediate per la restituzione dei soldi.

Quanto alla disamina del materiale probatorio, si sottolinea inoltre cne ìlcuna valenza indiziaria univoca poteva essere assegnata alle conversazioni captate, non essendovi nelle stesse alcuna allusione a una possibile trattativa illecta tra i soggetti coinvolti, che erano più che altro interessati ai problemi econorn ci del ricorrente scaturiti dalla mancata restituzione del prestito concesso.

Quanto poi all'intercettazione ambientale captata a casa della Verrnan il 15 dicembre 2016, è stata rimarcata la notevolissima distanza temporale inte .corsa tra la stessa e il presunto tentativo di importazione di droga dalla 5Thagna (marzo-maggio 2015), non essendo affatto certo in ogni caso che il "Minnmo' menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse identificabile in [OSCURATO:PERSONA].

Né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potevano essere qualificate carne una confessione stragiudiziale, istituto non disciplinato dal legislatore, dotfenclo comunque ogni dichiarazione autoaccusatoria essere esaminata nelléi sua dimensione storica e nella sua rilevanza giuridica, dovendosi cioè tener conto del contesto in cui viene acquisito il dichiarato intercettivo, nel senso che il giudizic di colpevolezza non può fondarsi su una presunzione di inattaccabiità del racconto autoaccusatorio, valendo anche rispetto a tale ipotesi I c:inone ermeneutico dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

Con il terzo motivo, la difesa si duole del giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., rilevando che è ri -nasto ignoto il numero delle persone coinvolte in ordine al capo G), stante la mancata individuazione di "[OSCURATO:PERSONA]" e del fantomatico "fornitore straniero", non essendc state indicate le singole condotte contestate agli imputati, manca iclo cioè la prova di cui abbia investito o di chi abbia consegnato il denaro.

Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la formulazione del giud zio di colpevolezza rispetto al capo H), relativo a una presunta fornitura di sostanza stupefacente, di cui di disconosce quantità e qualità, sostanza peraltro restituita per la pessima qualità, avendo la Corte di appello, a causa dell'ev dente inidoneità probatoria delle captazioni segnalate dall'accusa, reci penAo il giudicato di cui al capo H1, per il quale è stata operata la declaratoria di ne bis in idem, peraltro travisando le prove, atteso che la cronologia delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado non riporta nulla di rilevante i:ra il 16 e il 17 luglio 2015, giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto recuperare lo stupefacente dai Cannizzaro e consegnarlo a [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto in Sicilia, essendo in ogni caso palesemente eccessivo il tempo trascorso tra il primo (28 maggio 2015) e il secondo (7 luglio 2014) viaggio del ricorrente a Palermo, non avendo alcuna efficacia probatoria la mera circostanza che [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio :::tesse "armeggiando nel cofano".

Con il quinto motivo, la difesa contesta le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ex art. 74 cel d,F.R. n. 309 del 1990, evidenziando che sono stati considerati significativi elementi di segno contrario, come la pochezza economica dei soggetti coinvolti, non tipica di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, essendo emerso peraltm dalle intercettazioni di cui al capo H che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe guadagnato per il tra!:porte l'irrisoria somma di mille euro, a ciò aggiungendosi che vari imputati asseritamente vicini al ricorrente sono stati ritenuti estranei al sodalizio, come [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Cannizzaro, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti coinvolti nei capi G, H e W. Né potevano essere utilmente valorizzate le dichiarazipni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai qualificato Iarniello come partecipe, riferendosi il suo racconto alle frequentazioni dell'imputate, con [OSCURATO:PERSONA], che di per sé non spiegano la consapevolezza di eventuali contributi associativi, fermo restando che, rispetto a tali dichiarazioni, alcun riscontro individualizzante può ritenersi ravvisabile nelle captazioni, rsultate non univoche e soprattutto non specifiche.Peraltro, a fronte di una ritenuta 'operatività temporale dell'associazior e da ottobre 2014 a fine 2017, i soli due episodi ascrivili a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero riferiti al maggio e al luglio 2015, per i quali è stata peraltro esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, difettando in ogni caso la necessaria stabilità partecipativa.

Con il sesto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della determinazione della pena base, risultata distante dal minimo edittale, alla luce dei fatti descritti ai capi G e H, che tuttavia riguardano sostanze imprecisate nella qualità e nella quantità, tanto è vero è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2.12.1.1. In data 4 settembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due motivi nuovi, con il primo dei quali, rispetto ai capi G e H. sono state rirn..:xcate l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, non avendo la Corte di appello tenuto conto di tutte le captazioni con [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano la liceità del rapporto, certamente distinto da quello tra questi e [OSCURATO:PERSONA]; complessiva dei colloqui utilizzati a fondamento della condanna se ne evince infatti il carattere del tutto evanescente, essendo innegabile che le conversazioni, in assenza di riscontri, ben si prestavano a interpretazioni diverse.

Con il secondo motivo nuovo, la difesa sottolinea l'inconsistenza protatoria rispetto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un gruppo associativo, stante la indubbia difficoltà di definire un ruolo del ricorrente, riportando il capo ,t1/4 una qualifica generica e non plausibile ("organizzatore, soggetto addetto al trasporto e vendita della sostanza stupefacente"), a fronte della quale i giudici di merito si sono limitati a richiamare il coinvolgimento dell'imputato nei capi G e H, travisando i dati probatori del capo H con quelli del capo H1, fermo restando che le conversazioni intercettate non hanno riscontrato le dichiarazioni della Ver man. 2.12.2.

Con il secondo ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stati sollevati cinque motivi.

Con il primo, è stata eccepita la nullità della sentenza per la genericid delle imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto con riferimento ai ca )i A e G, non essendo state specificate le condotte ascrivibili al ricorrenl:e tali da rendere concreto il ruolo di "addetto al trasporto e alla vendita" a lui attribuito.

Del resto, aggiunge la difesa, a parte un unico episodio, relativo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Guardia di Finanze di [OSCURATO:PERSONA], non s,ono emersi riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto ai capi A, G, H e H1, rilevando cne le conversazioni intercettate non costituiscono materiale probatorio univocc, non avendo le stesse carattere illecito; né avevano pregnanza probatoria le frasi di Petitto, qualificabili come chiamate in correità bisognevoli di riscontri esterni, nel caso di specie non sussistenti, non essendoci peraltro neanche certena circa la identificazione di "Mimmo" in [OSCURATO:PERSONA], giustificandosi inoliTe la frequentazione del ricorrente con altri imputati coinvolti nella vicenda da -notivi di parentela e non essendo certo sufficiente a rendere provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio il suo viaggio a Palermo in occasione del quàle fu arrestato, trattandosi di una condotta occasionale slegata da alcun contesto associativo.

Quanto poi al capo G, si evidenzia che la qualificazione giuridiEa del fatto come delitto tentato risulta erronea, non essendovi mai stata disponibilità dello stupefacente, venendo in rilievo solo atti preparatori privi di rilievo penale.

Con il terzo motivo, è stata censurata la mancanza di elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che i presunti riconoscimenti delle voci soni) stati operati dalla P.G. in assenza di perizia fonetica, per cui alcuna cerCezza puà sussistere al riguardo, stante la possibile confusione tra persone con timbri di voce simile, fermo restando che in alcune conversazioni il linguaggio ciptico utilizzato dai dialoganti non consente interpretazioni univoche, come ad esempio rispetto alla "cena" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ben potretbe Esserci effettivamente stata.

Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, rilevandosi che la Corte territoriale non ha correttamente applicato le indicazioni ermeneutiche fornite al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035 e Sez. 3 n. 2458 del 2014, dep. 2015, Rv. 261958), secondo CJi, perché sussista l'aggravante in esame, occorre che la commissione del reato associativo sia stata anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un g ruppc criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno :;tato, condizione non configurabile quando vi sia immedesimazione tra l'asso:iaz .Dne a delinquere beneficiaria dell'apporto causale e il gruppo criminale organizzat).

Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, censuraroosi la violazione della disciplina del reato continuato, nel senso che la pena tese è risultata eccessiva, essendosi rivelato sproporzionato anche l'aumento per la continuazione, non essendosi dunque mitigato l'effetto del cumulo materiale.

2.13. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza rispetto al residuo CE 20 D, osservando che la Corte di appello, pur avendo riformato gran parte della prima sentenza, tuttavia ha mancato di coraggio nel non assolvere del tutto l'imputato, adottando una motivazione illogica e contraddittoria, nella misura in cui l'imputazione di cui al capo D era strettamente connessa con quella di cui al capc E, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, pur essendo la vicenda s. :orica cristallizzata al capo E la logica prosecuzione di quella descritta al capo D. Non è stato in tal senso considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi adoperato sin da subito per il reperimento del denaro necessario per acquistare la cl,-ega, si è recato sempre dagli stessi coimputati che sono intervenuti nella vicenda, a eccezione di [OSCURATO:PERSONA], estraneo sia al "prima" che al "dopo" del fatto.

Peraltro, alla data del 24 marzo 2015, data dell'intercettazione valorizza: dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva già tenuto e programmato più incontri, avviandosi a organizzare una riunione finale in vista della consegna del (iena ro ai colombiani, per cui non aveva alcun senso enfatizzare l'unica conversazione in cui compare [OSCURATO:PERSONA], tradendo tale impostazione l'intero Filo logico della vicenda, fermo restando, comunque, che l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] sui soldi si prestava a infinite interpretazioni, potendo trattarsi ad esempio di un (credito da riscuotere.

Difetterebbe in ogni caso la certezza che quel passaggio da casa [OSCURATO:PERSONA] e quel richiamo isolato ai soldi fossero finalizzati al finanzi aule -il:o per l'acquisto dello stupefacente, tanto più ove si consideri che non vi furon) altri incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dopo che venne constatata l'insufficienza del denaro raccolto, nulla dimostrando i passaggi di [OSCURATO:PERSONA] presso la proprie: della madre di [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, osserva la difesa, i parametri di valutazione che hanno portato alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il capo E, ovvero il fatto che il ricorrente non è mai conversante, che non ha mai incontrato [OSCURATO:PERSONA] nei ripetuti passaggi di questi presso i terreni della madre e la mancata partecipazior e agli incontri operativi con i coimputati nella fasi più delicate della vicenda, valevano anche a proposito del capo D, per il quale quindi si sarebbe dovuti pervenire allo stesso esito assolutorio, risultando pertanto manifestamente illogica la motivazione della condanna.

2.14. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi.

Con il primo, dedicato alla formulazione dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo D, la difesa evidenzia che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], in quanto occasionale ed estemporanea, non ha ar -ececo alcun contributo causale al perfezionamento del reato di importazione di sostanza stupefacente, atteso che, nel momento in cui il ricorrent9 è stato interessato della vicenda, la spedizione della droga era stata già effettuata.

Ed invero, ammesso e non concesso che, nella notte tra il 16 e il 17 aciosto, [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per ird.viduare il container su cui la sostanza era stata stivata nell'area portuale di Livorr o, ir quel momento la droga era stata già importata da altri, per cui l'imputato non può essere chiamato a rispondere delle condotte illecite tenute da altri socgetti.

La Corte territoriale ha invece indebitamente valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse collegato ad [OSCURATO:PERSONA] che sin dall'inizio si era occupato di coordinare il recupero dello stupefacente dal container, senza però verificare quando iniziarono E quali fossero i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] prima del sequestro del 2015.

Peraltro, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto occupare del recupero della droga presso il porto di approdo è stato smentito dalle risultanze probatorie (in particolare dalla conversazione del 24 aprile 2015 intercorsa sull'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], tra questi e [OSCURATO:PERSONA]), da cui è emerso che chi avrebbe dovuto occuparsi della parte logistica relativa all'arrivo della so5;tanza stupefacente era [OSCURATO:PERSONA], non avendo Ardiri ricevuto alcun incarico.

Né in senso contrario poteva essere valorizzata la conversazione del 10 -narzc 2015 richiamata dalla Corte territoriale, in quanto l'identificazione in Aro' in del "signore della frutta" menzionato da [OSCURATO:PERSONA] nel dialogo con [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un travisamento, prestandosi a interpretazioni non univoche, dovendo la frase dell'emissario colombiano essere calata nel contesto di sviluppo dell'azione, venendo in quel periodo il termine "frutta" usato per indicare la "cocaina".

Tale erronea valutazione si è rivelata tuttavia idonea a disarticolane tutto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata rispetto all'attribuzione del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], il quale è comparso sulla scena solo nella notte tr; il 16 e il 17 agosto, quando gli accordi sull'importazione erano stati ormai già presi.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura le valutazioni della Corte territoriale compiute con riferimento al capo E, evidenziando che nella ser tenza impugnata non sono stati presi in esame i contenuti di alcune ccnversazioni ambientali del 25 e 26 agosto 2015, dalle quali si evince che, nei giorni successivi al sequestro della droga presso il porto di Livorno, [OSCURATO:PERSONA] era stato considerato la causa del sequestro, per cui allo stesso doveva essere richiesto un impegno economico volto a riparare il danno cagionato, posto che diversarrente i colombiani non avrebbero portato avanti ulteriori trattative. [OSCURATO:PERSONA] in realtà non versò alcunché e non fu più coinvolto in alcuna trattativa, apparendo sulla :;cena solo in due occasioni, in quanto pressato per corrispondere l'indennizzo ricliesto dai colombiani e non perché interessato dalle attività contestate.

In tale contesto, l'unico interesse di [OSCURATO:PERSONA] era quello di evitare ulteriori problematiche con i colombiani derivanti dalle vicende di cui al capo E , e in quest'ottica la dazione di denaro effettuata il 16 dicembre 2015 dal rico Tente rappresentava non un contributo alle ulteriori attività degli altri imput3ti, M a solo l'unico sistema per uscire definitivamente fuori da quegli affari illeciti.

Doveva pertanto escludersi quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo peraltro la Corte di appello erroneamente ritenuto compatibile con il tentativo il dolo eventuale ravvisato in capo al ricorrente, nel momento in cui è stato affermato che il risarcimento operato da [OSCURATO:PERSONA] non si pone in rapporto di incompatibilità o di esclusione con il tentativo di una nuova importazione.

Con il terzo motivo, la difesa contesta il giudizio della Corte di appello rispetto al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso di cui al CE )0 A, osservando che i presupposti della partecipazione dell'imputato all'associazione sono stati desunti sulla scorta dei ruoli qualificati, rispettivamente di organizzatore e di finanziatore, rivestiti nell'ambito delle vicende di cui ai capi D ed E, e ciò senza considerare che il brevissimo lasso di tempo in cui si svolti i fatti non consente di definire con certezza le condotte tenute dal ricorrente.

Si sottolinea in ogni caso che il semplice interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla fi)se di recupero della sostanza presso il porto di Livorno non è sufficiente a integrare la prova del precedente pactum sceleris e dunque della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al gruppo criminale tramite l'instaurazione di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo, venendo al più in rilievo un singolo affare il cui sviluppo, per la sua brevità, non consente di inferire l'adesione di Lentir a un programma criminoso predefinito, non essendo stata peraltro assunta da parte del ricorrente alcuna attività decisionale o di coordinamento.

Peraltro, l'evoluzione degli eventi dimostra che [OSCURATO:PERSONA] era del tutto alieno agli interessi del gruppo, venendo esclusivamente chiamato a far fronte a! risto -o per la perdita della partita di stupefacente, desumendosi del resto dalla conversazione ambientale del 28 gennaio 2016 che [OSCURATO:PERSONA], nell'elencare i soggetti che avevano finanziato la presunta nuova importazione non cita [OSCURATO:PERSONA], ciò a conferma del fatto che la dazione di denaro avvenut: il 1.6 dicembre 2015 costituiva un risarcimento e non certo un finanziamento.

Con il quarto motivo, a essere contestato è il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non essendo emersa dagli atti alcuna finalizzazione univoca delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio di una presunta cosca mafiosa Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, avendo la Corte territoriale dato per scontata la presenza all'estero di un gruppo organizzato dedito al crimine, pur in assenza di qualsivoglia attività di indagine al riguardo.

Né risulta comprovata la consapevolezza del ricorrente dell'esister za di un gruppo criminale all'estero, non essendo a tal fine sufficiente, alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sei..

Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), il semplice contatto avute dall'imputato con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]; né infine risultano pertinenti gli argomenti della sentenza impugnata rispetto alle aggravanti del numero di persone che avrebbero concorso nei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], atteso che, sia rispetto al reato associativo che ai reati fine, il ricorrente ha intrattenuto rapporti diretti solo ed esclusivamente con un paio di persone.

2.15. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la determinazione della pena pecuniaria, osservando che, nella rideterminazione della pena, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, nel senso che in primo grado la pena pecuniaria era stata fissata in 60.)0D euro, previo giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 che è stata tuttavia esclusa in appello, per cui lE pena da 60.000 euro doveva essere ridotta almeno a 30.000 euro, posti:, che l'aumento per l'aggravante esclusa è almeno della metà, non essendo d.inque corretta la riduzione della pena nella misura operata dalla Corte di 32.000 euro, dovendo la pena finale essere determinata, in virtù dell'aumento per la continuazione fissato in euro 4.000 e della riduzione di un terzo per il r to, in euro 22.667 e non in euro 24.000, come stabilito; tale violazione di legge, rileva la difesa, non può ritenersi sanata dal concordato delle parti, e cò anche in ragione del fatto che la difesa nel concordato è condizionata dall'alternativa del "prendere o lasciare".

2.16. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, osservando che gli stessi sono stati operati sulla scorta di una forbice edittale più sfavorevole di quella oggi in vigore per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, essendo le due sente nze di merito e i reati contestati successivi alla pronuncia della Consulta, Der cui si impone una rideternninazione del trattamento sanzionatorio, sulla scoria dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33040 del :2015, ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'eccessività e la spropo -zione della pena irrogatagli e la violazione degli art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., osservando che le conclusioni dei giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio non sono coerenti con gli elementi emersi nel corso delle indagini, sintomatici dell'esistenza di profili positivamente valutaDili.

2.17. Messina ha sollevato un unico motivo (comune alla posizicne di [OSCURATO:PERSONA]), con cui la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, premettendo che in sede di appello vi era stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità rispetto ai capi A (reato associativo) ed F (reato fine), ma, mentre su quest'ultimo capo non vengono mosse obiezioni, la difesa chiede invece di riconsiderare la rinuncia ai motivi riferita al delitto associativo di cui al capo A, rilevando che in proposito la Corte territoriale si è limitata a prendere atto della rinuncia al motivo, senza tener conto delle deduzioni difensive sollevate rispetto alla prima sentenza e volte a contestare l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, stante l'assenza di adeguati riscontri probatori alla tesi accusatoria, essendo mancata sia la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del sodalizio criminoso, sia e soprattutto la ntlilontà del medesimo di farne parte, e ciò anche alla luce della durata rnir irrale dei contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Il 24 aprile 2020 è stato poi presentato un "ricorso integrativo", con il quale la difesa ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di congruità quoad poenam effettuata dalla Cc -te di appello rispetto all'aumento per la continuazione operata in ragione de l'ulteriore contestazione di cui al capo F, osservandosi al riguardo che i giudici di secondo grado, da un lato, hanno ritenuto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti in bilanciamento e, dall'af:ro, lanno mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione rispetto a quello opera".:o dal G.U.P., senza tener conto della valenza positiva della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con violazione del principio di proporzionalità, atteso che., pur essendo il capo F comparabile per gravità al capo E, l'aumento rispetto a tale reato è stato computato in 1 anno e 4 mesi di reclusione, mentre l'aurnen:o per il capo F è stato quantificato in 2 anni, con conseguente e ingiustificata disparità di trattamento.

Il 12 luglio 2021 il difensore di Messina ha depositato motivi nuovi, con i quali, a sostegno del ricorso principale, è stato evidenziato che l'unica prova a conforto della presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata indicata dal primo giudice nelle intercettazioni che sarebbero intercorse tra l'imputato e i fornitori colombiani, ma è in atti la perizia, comp etarnerne travisata e pretermessa, che esclude che quelle conversazioni siano riferibili a Messina.

La Corte di appello non è ritornata sul tema, che resta dunque governato da quelle considerazioni della sentenza di primo grado frutto di un marchiano travisamento.

Di qui l'evidenza dell'innocenza del ricorrente, a nulla rilevando la rinuncia parziale ai motivi operata in grado di appello, sce ta questa legata solo a cogenze cautelari, per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art.129 comma 1 cod. proc. pen., non essendosi il rapporto processuale eS31.1ri :O con la formazione del giudicato.

Si invoca dunque l'intervento nomofilattico di questa Corte, al fine di riallineare il processo alla legalità e alla giustizia, essendo pacifico che Messina non ha commesso il reato contestato, non potendo i evare in senso ostativo la rinuncia ai motivi.

2.18. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato nove motivi (il quarto motivo si ripeU due volte).

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza relativamente al capo A, con riferimento alla sussistenza sia del reato associativo, sia dell'a ffectio societatis in capo a [OSCURATO:PERSONA]; sotto il primo aspetto, si osserva che la Corte territoriale ha dato per scontata l'esiste12a e una struttura associativa per il sol fatto che siano stati accertati plurimi tentativi di acquisto di droga, non tenendo in debita considerazione il puntuale mutamento della componente soggettiva nel contesto di ciascun reato-fine, rrutarientc idoneo a escludere l'operatività di una stabile struttura associativa, ve len& dunque in rilievo, ad esempio in relazione ai delitti di cui ai capi D ed E, non un piano indeterminato di azioni, ma la reiterazione di condotte ascrivigili al medesimo disegno criminoso.Quanto al secondo profilo, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto solo in due tentativi di importazioni, peraltro riconducibili a una vicenda illecita unitaria, posto che il tentativo di importazione di cui al capo E è stato indottD dal fallimento della operazione descritta al capo D, ciò in un contesto di 29 episodi contestati.

Le condotte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], dunque, lungi dal prDvare l'affectio societatis e la piena consapevolezza e volontà di partec par alla realizzazione dell'accordo associativo, si inquadrano, al più, nell'ordinario scnenna del concorso di persone nel reato, non essendo peraltro dimostrato zhe il ricorrente avesse contezza degli accordi di [OSCURATO:PERSONA] con i narcos colombiani e della compartecipazione di altri correi.

Con il secondo motivo, è stato eccepito il difetto di motivazione in cledine all'assunzione di un ruolo da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine di cui al capo A, evidenziandosi che la Corte territoriale ha operato un "campi° di rotta' rispetto al giudizio di primo grado, trasformando il ruolo del ricorrente da quellc di "finanziatore" a quello di "promotore", senza però indicare da quali condotte inferire gli atti di impulso o di promozione offerto da [OSCURATO:PERSONA] nelle importazioni di cocaina, posto che, alla data del 9 febbraio 2015, l'organizzazione della 'utura importazione si era già conclusa, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse codperat3 alle iniziative svolte fino a quel momento dal trio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; peraltro, è stata la stessa Corte di appello ad ammettere che l'unica volta in cui è stato registrato un dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 17 febbraio 2015, i due dialoganti, nell'ambito di un viaggio durato otto ore, non hanno fatto alcun riferimento all'importazione della cocaina dalla Colombia, valendo ciò a smentire l'assunto secondo cui gli incontri tra i due fossero giustificati dalla necessità di aggiornare [OSCURATO:PERSONA] sugli sviluppi dell'importazione della cocaina dal Sudarr erica.

Quanto alla conversazione del 26 marzo 2015 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] a "quello di Rosarno" ben poteva far pensare non a [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA], residente anch'egli in quel territorio.

In definitiva, avendo la stessa sentenza impugnata riconosciuto che Paladir p non consegnò mai soldi a [OSCURATO:PERSONA], occorre individuare quali condotte di promozione avrebbe realizzato il ricorrente, venendo piuttosto in rilievo nel caso di spezie un rapporto sinallagmatico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avulso da logiche associative.

Quanto poi alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], si sottol'nea che le stesse tendevano a escludere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di cui ai capi D ed E, avendo la dichiarante riferito di sapere che solo in passato I rico'rente aveva venduto cocaina a [OSCURATO:PERSONA], per cui anche sotto tale profilo la piattaforma probatoria circa il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda associativa si sa -ebbe rivelata carente.

Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., osservandosi che la condotta delittuosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA], sin dall'inizio, è stata quella di aver finanziato, attraverso la dazione di cospicue sonrne di denaro, sia l'associazione che le importazioni di cui ai capi D ed F, per cui le attività difensive si sono concentrate sulla dimostrazione che il ricorrente non ha mai consegnato soldi a [OSCURATO:PERSONA], non disponendo peraltro di un alcun adeguato patrimonio.

La sentenza impugnata, invece, a fronte di una contestazione del tutto generica circa i ruoli assegnati agli imputati, ha ritenuto per [OSCURATO:PERSONA] di preferire la veste di promotore a quella di finanziatore, solo patrie la contestazione contemplava tale alternativa, in tal modo però for dando la condanna su profili comportamentali strutturalmente diversi, con conseguente impossibilità per il ricorrente di potersi adeguatamente difendere dai nuovi addebiti concorsuali.

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del giudizio di colpevolezza rispetto al capo D, rilevando che la Corte territoriale, dinanzi all'esigenza di colmare le lacune probatorie della sentenza di primo grado con riferirnente all'oggetto dei contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha cercato di sopperirvi, mutando il ruolo originariamente attribuito al primo, senza però riuscire a supportare la nuova qualifica di "promotore" con elementi concreti iclenei a provare un significativo collegamento con la specifica attività crirninosa considerata, o comunque l'esistenza di atti di impulso finalizzati ad a ,,viare l'importazione trattata.

Né la sentenza impugnata si sarebbe confrontata 1:on la specifica allegazione difensiva, secondo cui Pittto, nel medesimo arco tern Dorale in cui si adoperava per l'importazione della droga, svolgeva una paralela attività illecita nel settore del traffico di marijuana, essendosi egli disimpegnato nel campo delle droghe leggere.

Del resto, anche la collocazione temperale delle occasioni di contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mal si conciliava con il compimento, da parte del primo, di atti propositivi direttamente riferibili all'importazione p:wtata avanti dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ebbe a incontrare Pititte il 9 febbraio 2015, quando erano stati già conclusi gli accordi con I cdrtelle colombiano, per cui il ricorrente non avrebbe potuto svolgere alcun t DO di intervento, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui la stessa Corte di appello ha rilevato che non vi è prova che nelle date del 10, del 14 e del 17 aprile 201.5 [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] alcuna somma di denaro, per cui non può inferirsi, da muti e presunti incontri, il contributo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato sul versante della promozione dell'importazione attenzionata.

In realtà, come suggerite dalla difesa, non poteva escludersi che il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] pctesse essersi spinto fino alla richiesta di un prestito di soldi, che tuttavia nen era funzionale al finanziamento dell'importazione dalla Colombia.

Anche il ragionamento seguito dalla Corte di appello in ordine al documento contenente i dati del container che avrebbe dovuto trasportare la droga nasce da un equivoco di fondo, non avendo i giudici di secondo grado considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha usato l'espressione "devo portarglieli" solo immediatamente dopo aver detto a [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo a casa sua, ma subito dopo [OSCURATO:PERSONA] cannb ava il luogo dell'appuntamento, fissandolo direttamente presso il circolo "[OSCURATO:PERSONA]' dove si trovava evidentemente il destinatario, che ben poteva non essere Paladno.

Né rileva che [OSCURATO:PERSONA] si sia premurato di recarsi a Rosarno, posto che il primo, una volta adempiuto l'impegno di consegnare i documenti al soggetto che si .crovava all'interno del circolo "[OSCURATO:PERSONA]", ben può aver deciso di raggiungere Pa adiri° per tutt'altre e differenti ragioni; la motivazione della sentenza impugnata sa -ebbe quindi manifestamente illogica, anche perché fondata su un travisamento della prova rispetto all'intercettazione del 7 novembre 2015, in ordine alla citale si osserva che, se a distanza di tre mesi dal fallimento dell'importazione di cui al capo D, [OSCURATO:PERSONA], cioè colui che si era occupato di individuare il porto nli L ,iorno come luogo di arrivo della droga, pur essendo di Rosarno, stesso paese di [OSCURATO:PERSONA], non conosceva il ricorrente, tanto da dover chiedere informazioni a [OSCURATO:PERSONA], la rilevanza del dialogo non stava negli argomenti che vedevano sulla commercializzazione della frutta, ma, diversamente, nel fatto che, ove [OSCURATO:PERSONA] fosse stato realmente il promotore dell'importazione di cui al capo D, o vi avesse comunque preso parte a vario titolo, la circostanza sarebbe stata resa nota ad [OSCURATO:PERSONA], per cui questi non avrebbe avuto alcun motivo per chiedere a Pitittc informazioni su [OSCURATO:PERSONA].

Con il quinto motivo, è stata censurato il giudizio di colpevolezza rispetto al capo E: ad avviso della difesa, anche in tal caso la Corte di appello r on sarebbe riuscita a provare e prima ancora a indicare le azioni in concreto compiute da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di concorrente nel reato consumato, avendo la sentenza impugnata attribuito valore di prova a una mera aspettativa personale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non risulta che "[OSCURATO:PERSONA]" avesse dato adesior e, né sono stati acquisiti elementi da cui desumere che il "[OSCURATO:PERSONA]" in questione potesse disporre di cifre così spropositate (500-600 milioni di euro), da rendere le Casi di [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio farneticante sproloquio, non essendo peraltro affatto provato che il "[OSCURATO:PERSONA]" cui si fa riferimento nell'intercettazione del 20 novembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia identificabile propr o nel ricorrente.

Vi sarebbe stato inoltre un travisamento della prova rispe:to alla conversazione del 26 agosto 2015, essendo impossibile che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver parlato quel giorno con [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, alio scc oo di ottenere un appuntamento con lui, posto che nell'agosto 2015 i figli di Pal:Aino, Antonio e Francesco, si trovavano fuori [OSCURATO:PERSONA] per svolgere attività lavorativa alle dipendenze di una società avente sede in provincia di Monza-Br'anza, ciò a riprova del fatto che il personaggio cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un appuntamento non apparteneva alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma si trattava di un soggetto diveo.Il sesto motivo è dedicato all'affermazione della penale respcnsabi :tà di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo T, osservandosi in proposito che non è stata . iffattc considerata dai giudici di merito la possibilità che si fosse in presenza di un reato impossibile, desumendosi dalle intercettazioni che non era stata incarcinata una reale trattativa, per cui, pur a volere ritenere [OSCURATO:PERSONA] coinvolto ne piano di acquisto della sostanza, lo stesso non poteva essere punito, atteso cie, anche laddove vi fosse stata la volontà del trio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di ;approlttare di un viaggio di lavoro di quest'ultimo nella città di Milano, la circos:anza che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] sia stata fermata dalla Guardia di Finanza era idorea a escludere che l'oggetto della trattativa, ovvero l'hashish, sia mai esisttto.

Con il settimo motivo, oggetto di doglianza è la valutazione circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 ripetto ai capi D ed E, evidenziandosi che la finalità agevolatrice del sodalizio rnafi:)so in capo a [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere desunta dal fatto di aver rnostrato di conoscere chi fossero le famiglie della zona e di aver ricevuto i documenti del container.

Non può affatto escludersi, invero, che l'imputato abbii3 agito per finalità volte al solo arricchimento personale, non potendo l'eventuale f nalià agevolatrice perseguita dagli altri correi travolgere anche chi, come [OSCURATO:PERSONA], risiedendo in ,una provincia diversa da [OSCURATO:PERSONA], ben poteva corsenare dei margini di autonomia e avere totale disinteresse ad avvantaggiare mafiosi '`fuori zona".

Con l'ottavo motivo, a essere contestato è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 rispetto ai capi A, D ed E, rilevandosi che gli indici richiesti ai fini della configurabilità del 'a predetta aggravante, ovvero l'esistenza di un gruppo transnazionale autonomo e la stabilità dei rapporti tra adepti e organizzazione operante in territorio transnazionale, non sono stati comprovati nella vicenda in esame, atteso che, anche con riferimento al duo "[OSCURATO:PERSONA] gota" e [OSCURATO:PERSONA]", non può escluder:;i, alla luce degli elementi probatori disponibili, che si trattasse di soggetti operanti in proprio quali broker, anziché come rappresentanti di un autonome gruppo di trafficanti stranieri.

Con il nono motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio, osserando che la Corte territoriale, nel confermare l'operato del primo giudice, an, -ebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il ruolo di finanziatore, né soprattutto aveva alcun rapporto idoneo a rappresentare l'esistenza di canali di spaccio.

2.19. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo motivo, la difesa deduce l'illegalità della pena irrogiAa al ricorrente, osservando che il minimo edittale era stato determinato n anni 9 di reclusione per la fattispecie tentata di cui al capo G, per cui era stata considerata la forbice edittale più sfavorevole all'imputato, non tenendosi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha riportato a 6 •rini il minimo edittale per i reati in tema di cd. droghe pesanti, con evidente disparità di trattamento rispetto ai coimputati, come ad esempio Mannarino e Meí;iano, rispetto ai quali si è applicato il nuovo minimo edittale, nonostante la gravità delle loro imputazioni.

Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 125 cc n'ma 3 cod. proc. pen. e 56 cod. pen., rilevandosi che la pena base riferita al c:ipo G risulta sproporzionata e ben lontana dal minimo edittale, non comprendendosi peraltro di quanto la stessa sia stata eventualmente diminuita per il tentativo.

2.20. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque 'motivi.

Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpev ,Idezza relativamente al capo A, con riferimento alla sussistenza sia del reato associativo, sia della ritenuta partecipazione allo stesso da parte di Pit tto; sotto il primo profilo, si evidenzia che in tre anni di indagine non è stata rimienuta traccia di basi operative, di centri dedicati alla lavorazione della droga o ci una rete di distribuzione, mancando cioè la prova di un contesto caratterizzatc dalla comunanza di scopi e dalla condivisione di rischi e di utili, essendosi piuttc sto in presenza di singole persone impegnate a perseguire interessi autcncry i, ad esempio mediante la ricerca di diversi canali di approvvigionamento all'estero, tanto è vero che non risulta vi siano state riunioni tra i presunti sodali.

Sotto il secondo profilo, la difesa rileva che gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]:o s ,:ino in grado rivelare al più una potenziale connivenza nelle attività illecite rifer Ai al padre, non essendo stati illustrati nella sentenza di merito né l'eve .ituale contributo offerto dal ricorrente, né gli elementi da cui poter desumere la consapevole e volontaria partecipazione dell'imputato alle dinamiche associ tive.

Né può rilevare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse, oltre al padre, altri q.lattro componenti di una struttura associativa che poteva contare su circa 63 In ogni caso, due circostanze di fatto, nel corso delle quali il ricorrente è in pratica intervenuto a conti fatti o assistendo a decisioni prese da altri, non sarebbero sufficienti a ritenere dimostrata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vita del sodalizio, protrattasi invero per oltre due anni, risultando dunque il Tudizio sulla partecipazione del ricorrente all'associazione fondato su mere congettxe.

Con il secondo motivo, la difesa contesta l'affermazione della respons:ìbilità penale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai reati di cui ai capi D, E, L, L1, P3, Z2 e Z3.

Quanto al capo D, è stato precisato che le condotte ascritte al ricorrente (cioè l'aver coadiuvato il padre nelle questioni logistiche, soprattutto quelle inercAti gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], veicolando le informazioni di questi) si pongono in termini di assoluta indifferenza rispetto al delitto contestato, posto che i det .:agE della importazione e soprattutto l'accordo erano stati già stabiliti da altri soggetti, essendo risultato [OSCURATO:PERSONA] del tutto estraneo alle fasi decisive dell'operazione.

In ordine al capo E, la difesa sottolinea che l'intervento del ricorrente anche in tal caso è stato sporadico, a fronte di un'operazione protrattasi per oltre un anno, per cui il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], limitatosi al "mantenimento dei contatti cor la famiglia [OSCURATO:PERSONA]", si è esaurito al più in una mera connivenza, non essendo affatto provato che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'effettivo contenuto del documento di cui gli è stata addebitata la scansione, risultando neutre le ulteriori condotte ascrittegli, come quella di aver talora accompagnato il colombiano [OSCURATO:PERSONA].

In relazione ai capi L ed L1, si evidenzia che la Corte di appello, pur pren:lencic correttamente atto della scarna ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, non ha adeguatamente colmato le lacune argomentative della prima sen .:enza, essendo le conversazioni richiamate dalla Corte territoriale suscettibili di plausibili letture alternative, come ad esempio quelle relative alla consegra del "formaggio", essendo provato che, in uno dei due incontri indicati nella sertenza a pag. 924, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato del formaggio.

Rispetto al capo P3, si rileva che il materiale probatorio delineatosi a riguardo è del tutto insufficiente, non essendo certo che il "Peppe" menzior atp nella conversazione ambientale richiamata dalla Corte territoriale fosse ident ficabile con il ricorrente, anche alla luce dell'uso comune di tale diminutivo.

I nfine, quanto ai capi Z2 e Z3, si osserva che gli stessi concernono "armi para:e", senza che le dichiarazioni de relato provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] Pi1itto siano state supportate da elementi di riscontro, non essendosi peraltro consiclera .:o che in quel momento il padre del ricorrente stava parlando con la sua amante.

Con il terzo motivo, sono state rivolte critiche al giudizio sulla sussi:;tenza delle aggravanti della transnazionalità, del fine di favorire associazion mafiose, dell'ingente quantità, del numero di sodali superiore a 10 e dell'essere stati commessi i fatti da più di cinque persone in concorso tra loro.

Quanto alla prima aggravante, si obietta che la sentenza impugnata mia da:o per scontata la presenza all'estero di un gruppo organizzato dedito al crimine, in assenza di indagini da parte delle Autorità locali e di quelle procedenti, ritenendo altresì scontata, pur in mancanza di prove al riguardo, l'imputabilr:à ci tale aggravante ai tutti i soggetti coinvolti, anche a chi, come il ricorrente, ha rivestito posizioni secondarie e marginali, essendo del tutto insu .ficiente, in senso contrario, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA].

In ordine all'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, si ossei-va, :te la stessa è stata fondata solo su semplici "chiacchiere" di alcuni iriputa :i che farebbero riferimenti ai termini "famiglia" e "ndrina" per rassicurare il p -e sunto emissario colombiano, senza che sia stata svolta alcuna indagine a riscontrc, non potendosi escludere comunque che si fosse in presenza di semplici mi la nterie.Con riferimento all'ascrivibilità al ricorrente dell'aggravante dell'ingente quantità, la difesa rimarca la natura indiretta e de relato della fonte di prova ndalorizzata dal giudice, proveniente da un coimputato, ovvero il padre di [OSCURATO:PERSONA], senza che ne sia stata adeguatamente riscontrata l'attendibilità.

Rispetto infine all'aggravante del numero di persone, si rileva che il ricorrente ha intrattenuto diretti esclusivamente con il padre, essendosi limitato a fare da autista al soggetto colombiano e a presenziare a taluni incontri con altri imputati, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza proferire alcuna parola.

Con il quarto motivo, la difesa si duole del trattamento samzionatorio, rilevando che la Corte territoriale, pur mitigando la pena inflitta dal G U.P., ben avrebbe potuto applicare il minimo edittale sia rispetto alla determinazione della pena base, sia in relazione agli aumenti per la continuazione, C ci è .3VUT.0 riguardo al ruolo marginale ricoperto dal ricorrente, il quale peraltro, nony:tante la condizione di assoggettamento al padre, non ha mancato di palesare alla madre la propria disapprovazione per le attività compiute dal genito -e; sa--ebbe stato pertanto adeguato un più mite trattamento sanzionatorio, arche in coerenza con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generi:te e dell'applicazione dell'aumento minimo per l'aggravante della transnazionalità.

Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è la statuizione relativa alla confisca, rilevandosi in proposito che, se è vero che la Corte di appe lo ha escluso correttamente la provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acAuiste di una parte dei beni sequestrati, stante la tracciabilità del denaro utilizzato, è tuttavia altrettanto innegabile che per i restanti beni è stata confermata la misura ablatoria per il mancato adempimento da parte del ricorrente c i una prova diabolica che nessuno sarebbe stato in grado di fornire: il riferimento è in particolare al rilievo sulla mancata prova della consegna delle somme di cenaro ricevute dal ricorrente da parte dei nonni, del padre e della zia, pur a fronte delle dichiarazioni dei diretti interessati che affermavano di aver corrisposto il de .haro.

Parimenti ignorato sarebbe inoltre il dato della collocazione temporale della acquisizione del bene immobile, avvenuta nel 2012, rispetto a reati cc ntestati dal 2015 in poi, non essendosi tenuto conto in proposito del fatto che il cii_idice della prevenzione ha disposto la restituzione di buona parte dei beni sequestrati, tra cui anche il lotto di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (particelle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150) oggetto di confisca da parte della Corte di appello; la presi_ nzione di illegittimità della provenienza dei prestiti ottenuti dai familiari per l'acquisto del lotto doveva ritenersi invero superata dalla produzione documentale difensiva, da cui è emerso che i nonni del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nello, hanno erogato a quest'ultimo nel 2013 dei prestiti per l'acquisto del lotto, ciò a conferma della credibilità delle loro dichiarazioni circa i loro aiuti economici, Del resto, non vi era alcun obbligo di redazione di un documento ca tace° dell'avvenuta consegna del denaro in contanti tra le parti, visti i rapperti tra loro.

Peraltro, l'assunto secondo cui le fonti di denaro provenienti dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero transitate sul conto corrente in uso all'imputato sarebbe fmtto di un travisamento della prova documentale, risultando dall'estratto di conto corrente n. 833 del 29 settembre e del 31 dicembre 2012 prodotto dalla difesa che il versamento in contanti precede l'emissione degli assegni circolari.

Per cui l'onus probandi a carico dell'imputato doveva ritenersi adeguatamente assolto.

2.20.1. In data 13 settembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato sia una memoria difensiva, con cui ha insistitc nell'accoglimento del ricorso, sia la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tia ,:iel 1.5 giugno 2020, che ha trattato le posizioni degli imputati che hanno cptato per il rito ordinario, rilevandosi che tale pronuncia assume un pregnante rilievo nel caso di specie, sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza giuridica di episodi specifici contestati anche al ricorrente (capo L), sia nella misura in cui ha assolto molti imputati dalle contestazioni di cui ai capi A, D ed E, essendo la situazione probatoria relativa a [OSCURATO:PERSONA] del tutto analoga a quella degli imputati prosciold.

2.21. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, osservando che gli stessi sono stati operati sulla scorta di una forbice edittale più sfavorevole di quella oggi in vigore per Effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, essendo le due sente -ize di merito e i reati contestati successivi alla pronuncia della Consulta, Dei - cui si imporrebbe una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sulla scorta dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33040 del :2015, ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'eccessività e la soropo -zione della pena irrogatagli e la violazione degli art. 125 comma 3 cod. proc. pen, e 62 bis cod. pen., osservando che le conclusioni dei giudici di merito in pu .ito di trattamento sanzionatorio non sono coerenti con gli elementi emersi nel corso delle indagini, sintomatici dell'esistenza di profili positivamente valutaoii.

2.22. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpev ,)lezza dell'imputato, deducendo il travisamento della prova, nella misura in cui è stata utilizzata un'intercettazione (progr. 33377) che fa riferimento al destinatario della sostanza come dato dimostrativo dell'effettiva traditio della droga o dell'accordo sinallagmatico, elementi che invece non emergevano affatto dal dialogo intercettato.

Peraltro, mancando di confrontarsi con le dcglianze difensive, la Corte di appello non ha spiegato in che momento Pitido avr-ebbe ricevuto l'ordine da [OSCURATO:PERSONA], essendo piuttosto emerso che l'iniziativa era partita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva spontaneamente acquistato la droga, per sAdare un debito dall'origine ignota, mancando in ogni caso la prova dell'Eccettazione della proposta da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, non conoscendosi la qualità e quantità della sostanza, né se l'eventuale destinazione della stessa a Ponte, qualora questi abbia avuto un ruolo, fosse per uso personale, si sarebbe dovuti per;enire all'assoluzione del ricorrente, dovendosi rilevare che il G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] a non aveva convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di una corretta vi3lutazione indiziaria, non superata da contrarie emergenze probatorie.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73 COMMi 1 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che da alcun elemento risulta che il quantitativo di droga che sarebbe stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a Pclito fosse misurabile in chilogrammi, parlandosi nelle intercettazioni unicamente ci pacchi.

Ciò avrebbe dunque giustificato la riqualificazione della condotta nella 1at.:4ecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di "droga parlata".

La difesa censura altresì il giudizio sull'aggravante di eli . 311'a 't. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che la pre.;enza degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata mai contestuale, vene -ido in rilievo un affare privato tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che prese rn ,ziativa di saldare un debito.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sa 12ionatorio, rimarcandosi l'eccessività della pena base, fissata in anni 6 e mesi E), ovvero in misura superiore al minimo edittale, mentre l'assenza di indicazioni della quantità della sostanza, la mancanza di dati intercettivi diretti tra i correi e l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 73 avrebbero giustificate l'applicazione del minimo edittale.

2.23. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato sette motivi.

Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al capo E, censurando sia il giudizio sulla sussistenza del fatto, sia quello sull'ascrivibilità della condotta al ricorrente; so:to il prime profilo, si osserva che, pur essendo stati contestati al capo E due tentativi di importazioni di droga, uno di 800 chili, l'altro di 1.000 chili, le sentenze di !neri?" non sono state in grado di chiarire quale dei due episodi fosse 31.sssi.ente, avendo al contrario la Corte di appello ritenuto ravvisabile un solo tentativo, senza motivare sulla insussistenza dell'altro, nonché sul contributo di ogni singolo imputato.

Dunque, nel caso di specie, non è stato spec Ficato all'acquisizione di quale delle due partite di droga fosse finalizzata la p -€ sunta dazione della somma di denaro, e ciò senza considerare l'e nAcentissima sproporzione tra la somma di denaro che si assume anticipata, rispectD alla consistenza dell'una o dell'altra fornitura.

Peraltro, aggiunge la difesa, nel cnso di specie alcun accordo era stato realmente raggiunto dalle parti, desurnendosi dai contatti registrati nel primo semestre del 2016 l'indicazione di somrne irr sorie., non superiori a 35.000-40.000 euro, notoriamente insufficienti per sUbilire contatti con i cartelli colombiani, non essendo stato peraltro stabilito dive e come la droga dovesse arrivare in Italia.

Quanto alla presunta partecipaziene di [OSCURATO:PERSONA] al fatto, si evidenzia che i giudici di merito hanno posto a l'ondarnentc dell'iter motivazionale non un indizio ma una mera congettura, ovverc quella secondo cui ogni conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aves:e ad oggetto il reperimento di somme per commettere il reato, sebber e c tale argomento non vi sia traccia nei contatti intercettati.

Piuttostc, la Cone territoriale avrebbe omesso di considerare che, come provato dalla difesa attraverso la produzione delle relative fatture commerciali, esistevano cc stanti rapporti di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA], titolare di un caseificio in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ristorante in [OSCURATO:PERSONA] e di un albergo a Foppolo, tanto è ve: 'D che spesso nelle loro conversazioni si parla di prodotti caseari e di legname.

Parimenti ignorata sarebbe rimasta poi la circostanza in base alla quale ron vi è mai stata coincidenza tra le presunte somme evincibili dai dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente e quelle investite dal primo nel presunto affare illecito.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata affermazione della sussistenza della desistenza volontaria, non essendosi considerato che gli imputati hanno procacciato somme per un potenziale acquisto non superio .e a 4 chili, a fronte di una contestazione riferita a 800 chili, per cui la trattativa e ben presto naufragata, questo già ad aprile 2016, avendo quindi gli imputati desistr:c dall'affare senza l'interferenza di alcun fattore esterno, tipo sequestri o arresti.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che Rugierc non poteva sapere del presunto coinvolgimento di altri soggetti nella vicenea, né risulta che abbia ignorato per colpa l'esistenza di altri concorrenti nel reato, avendo egli, pacificamente, un rapporto esclusivo soltanto con [OSCURATO:PERSONA].

Con il quarto motivo, sono state eccepite l'inosservanza dell'an. 4 della legge n. 146 del 2006 e la carenza di motivazione rispetto alla configlinbilità della predetta aggravante, non essendo state considerate le doglianze difensive con cui, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18374 del 2013, è stata rimarcata la mancanza di rapporti tra il gruppo criminale organizzato transnazionale e l'associazione a delinquere di cui al capo A, non essendo possibile verificare se si tratti o meno di gruppi organizzati diversi.

Con il quinto motivo, il ricorrente si duole del giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che il tentat.vo di acquisto non poteva superare la somma di 30-40.000 euro, per cui la condotta non aveva ad oggetto un quantitativo ingente di droga, anche perché si trittava di un carico di prova, dopo la perdita dei 63 chili di droga sequestrati a Livorno.Con il sesto motivo, viene censurato il computo della pena, deducendosi la violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen., nel senso che la Corte di appe IG, una volta applicate le aggravanti di cui agli art. 73 comma 6 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, non avrebbe potuto apportare un ulteriore aumento per I aggra tante della transnazionalità, o quantomeno avrebbe dovuto contenerlo in misura assai inferiore, prevedendo la norma prima richiamata l'applicazione della sola pena relativa alla circostanza più grave, salva la facoltà di valutare discrezionalnente se aumentare la pena derivante dall'applicazione della circostanza a effetto speciale, trasformandosi cioè la circostanza aggravante soccom'pente da aggravante a effetto speciale ad aggravante facoltativa comune, come precisato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 2011.

Con il settimo motivo, la difesa contesta la determinazione della pena base, risultata ingiustificatamente distante dal minimo edittale, pur venendo in -ilievo un tentativo e pur avendo avuto [OSCURATO:PERSONA] un corretto contegno processuale

2.24. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la contraddittorietà della motivazione rispetto alla formulazione del giudizio di colpevolezza, rkpetto al quale, peraltro, andava riconosciuta l'invocata ipotesi della lieve entità, venendo in rilievo piccole quantità di droga, mancando in ogni caso la prova che l'imputato abbia provveduto alla successiva vendita dello stupefacente in Favore di terze persone.

2.25. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo (comune alla posiz one di Messina), con cui la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, premettendo che in sede di appello vi era stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità rispetto ai capi A (reato associativo) ed F (reato fine), ma, mentre su quest'ultimo capo non vengono mosse obiezioni, la difesa chiede invece di riconsiderare la rinuncia ai motivi riferita al delitto associat vo di cui al capo A, rilevando che in proposito la Corte territoriale si è limitata a prendere atto della rinuncia al motivo, senza tener conto delle deduzioni difensive sollevate rispetto alla prima sentenza e volte a contestare l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, stante l'assenza di adeguati riscontri probatori alla tesi accusatoria, essendo mancata sia la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del sodalizio criminoso, sia e soprattutto la v:Ilontà del medesimo di farne parte, e ciò anche alla luce della durata rrir irrale dei contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Il 24 aprile 2020 è stato poi presentato un "ricorso integrativo", con il quale la difesa ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di congruità quoad poenam effettuata dalla Cc -te di appello rispetto all'aumento per la continuazione operato in ragione ce l'ulteriore contestazione di cui al capo F, osservandosi al riguardo che i giudici ci secondo grado, da un lato, hanno ritenuto di riconoscere la prevalenza delle atter uanti generiche rispetto alle aggravanti in bilanciamento e, dall'altro, nanne mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione rispetto a quello operato dal G.U.P., senza tener conto della valenza positiva della rinuncia ai niptivi sulla responsabilità e con violazione del principio di proporzionalità, atteso crw, pur essendo il capo F comparabile per gravità al capo E, l'aumento rispetto a tale reato è stato computato in 1 anno e 4 mesi di reclusione, mentre l'aurnen:o per il capo F è stato quantificato in 2 anni, con conseguente e ingiustificata disparità di trattamento.

Il 22 luglio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi r upvi, con i quali, a sostegno del ricorso principale, è stato evidenziato che l'unica prova a conforto della presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata indicata dal primo giudice nelle intercettazioni che sarebbero in:ercorse tra l'imputato e i fornitori colombiani, ma è in atti la perizia, comp etamenIe travisata e pretermessa, che esclude che quelle conversazioni siane rifer Diii al coimputato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giovando ciò anche a [OSCURATO:PERSONA], posto che il cellulare in questione era attribuito indifferentemente all'uno o all'altro dei conversanti; peraltro, se il conversante non è Messina, non può essere. neanche [OSCURATO:PERSONA], posto che quel soggetto riferisce al proprio inte -locut:ire di avere due figli, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne ha tre, come risulta dal certificate anac raficc allegato.

La Corte di appello non è ritornata sul tema, che resta i _inque governato da quelle considerazioni della sentenza di primo grado frutto di un marchiano travisamento.

Di qui l'evidenza dell'innocenza del ricorrente, a nulla rilevando la rinuncia parziale ai motivi operata in grado di appello, sce ta questa legata solo a cogenze cautelari, per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art.129 comma 1 cod. proc. pen., non essendosi il rapporto processuale eS3111•:0 con la formazione del giudicato.

Si invoca dunque l'intervento nomofilattico di questa Corte, al fine di riallineare il processo alla legalità e alla giustizia, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il reato contestato, non potendo avare in senso ostativo la rinuncia ai motivi.

2.26. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpev ,:dezza dell'imputato con riferimento al reato associativo di cui al capo A), e/dem:lande che, pur avendo derubricato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] da organizzatore a pa:12cipe, la sentenza impugnata presenta comunque un deficit motivazionale rispetl D alla ricostruzione del ruolo del ricorrente, non essendosi considerato che questi non aveva alcun rapporto con i vertici del sodalizio, non essendo stato pe -altro mai menzionato dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], compagna di' [OSCURATO:PERSONA], figura centrale della vicenda per cui si procede.Peraltro, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto sia dall'accisa di essere partecipe dell'associazione, sia dall'episodio di spaccio contestato a capo F avrebbe dovuto riverberarsi anche rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ; atteso che [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], è il soggetto che, nella ricostruzione accu3atoria, fungeva da intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e i vertici del sodalizio, per cui, esc J SO il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], occorreva nella sentenza impugnata un adeguato supplemento motivazionale per spiegare in che modo, venuto meno i trait d'union originariamente ipotizzato, [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi collegatc ag i altri partecipi della struttura associativa; allo stesso modo, non sarebbe stato charito dalla Corte di appello per quale motivo l'episodio contestato al capo F assurgerebbe a prova dell'asserita esistenza di una "sottocellula Dolognese dell'associazione", non essendo stata considerata altresì la limitatezza term)orale dell'asserito coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di narcotraffico. •Con il secondo motivo, oggetto di censura è l'affermazione della 'responsabilità penale del ricorrente rispetto al reato di cui ai capo F, rela1 vo al tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colc -nbia, osservandosi che a tal fine la Corte di appello aveva fatto ricorso a (ira serie di congetture non verificabili, non tenendo conto del fatto che l'assoluzicne di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto la longa manus di [OSCURATO:PERSONA], era destinata a indebolire la prospettazione accusatoria.

In particolare, quanto all'episodio di aprile 2015, sono stati disattesi i rilievi difensivi tesi a segnalare che nel caso di specie lon vi era stata una spendita del nome dello zio da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo del resto paradossale sostenere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] afferrnancic l'estraneità dell'intermediario.

Anche rispetto agli sviluppi dei mesi successi non sarebbe ipotizzabile alcun ruolo del ricorrente, essendo apolittica l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe riferibile a V.:ntrici il nome "Franco" di cui [OSCURATO:PERSONA] parlava con il fornitore sudamericanc nelle conversazioni del maggio 2015, ben potendo il "Franco" di tali dialoghi essere identificato nel coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo, anch'esso riferito alla condanna per il capo F, la difesa deduce la violazione della disciplina in tema di tentativo, rilevando che nel caso di specie era ravvisabile non un delitto tentato, ma un'ipotesi di desistenza, atteso che l'importazione della droga non ha avuto più luogo a casa ci una valutazione di opportunità dei soggetti coinvolti e non in base a fatto -i impeditivi esterni.

L'arrivo del carico di droga al porto di Genova è stato infatti esckiso in base al timore di un possibile controllo delle Forze dell'ordine, timore che non può certo assurgere a impedimento esterno, tanto più ove si consideri che gli agenti non hanno provato a trovare soluzioni alternative all'approdo I gin, per cui ben poteva ritenersi ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 cod. per., avendo gli imputati desistito spontaneamente dall'attuazione del loro promosil:o criminoso.

2.26.1. Il 6 settembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto per.'enire un motivo nuovo, con il quale, con riferimento al primo motivo cli rizorso, ribadisce il difetto di motivazione circa l'esistenza di un accordo criminoso in grado di superare l'ambito del mero concorso di persone, a ciò aggiungendosi il rilievo circa la totale pretermissione degli argomenti segnalati dalla difesa volti a rimarcare la limitatezza temporale del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di narcotraffico e il carattere accidentale del suo intervento; pera t -o, la collaboratrice di giustizia ha reiteratamente escluso non solo il coinvoloinento dell'imputato nelle vicende delittuose, ma anche di aver sentito parlare di [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri sodali, dovendosi altresì considerare che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte di appello è destinata a riverterarsi anche rispetto alla posizione del ricorrente, che, quale nipote di [OSCURATO:PERSONA], era ritenuto una sorta di suo portavoce, per cui egli, oltre che promotore, non poteva neanche essere qualificato come partecipe del sodalizio criminoso, non ess;enclo sufficiente in tal senso il suo coinvolgimento in un singolo episodio illect:o.

2.27. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa cortesta il trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte di appello, nel ridetern . inare la pena inflitta dal G.U.P., pur riducendo gli aumenti applicati in primo grado a titolo di continuazione per i capi D ed F, aveva erroneamente applicato gli E ,-t. 81 e 133 cod. pen., disattendo, con motivazione carente e illogica, le. deduzioni difensive, con cui si era rimarcato che la [OSCURATO:PERSONA] era in una posizione di ev dente sudditanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non era a conoscenza nei dettagli delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], per cui l'intensità del dolo era di minima pedata, giustificando ciò un più adeguato ridimensionamento dell'aumelto rr la continuazione, e tanto anche in considerazione dello status di incen2Jrata dell'imputata e della sua condotta post delictum, improntata a collaborazior e e a sostanziale resipiscenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Messina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

È invece fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mentre sono parzialmente fondati i lcorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solo limitatanente all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., risultando il ricorso di Giu;eppe [OSCURATO:PERSONA] meritevole di accoglimento anche rispetto alla disposta confisca.1.

Prima di soffermarsi sul contenuto dei 27 ricorsi proposti, si rdeni: utile una sintetica e preliminare ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.

Orbene, premesso che gli odierni ricorrenti hanno optato per il rito abbnviato (mentre risulta pendente il procedimento a carico di coloro che har no scelto il rito ordinario), deve rilevarsi che sia il G.U.P. che la Corte di appello, :li fini dell'inquadramento dei fatti, hanno richiamato l'informativa finale clel G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro depositata il 13 gennaio 2017, con la successiva integrazione del 17 gennaio 2017, in cui sono state tracteggiate le caratteristiche di un sodalizio impegnato nel traffico nazionale e internazionale di stupefacenti e operativo in [OSCURATO:PERSONA], in particolare nei territori di M lieto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, ma con propaggini in altri ambiti territoriali.

L'azione investigativa ha avuto origine da una comunicazione pervenut:71, nel novembre 2014, dalla [OSCURATO:PERSONA]/me Agency (N.C.A.) presso l'Ambascia: della [OSCURATO:PERSONA] in Italia, che, recependo un'analoga informazione del par tetica organismo in Colombia, segnalava la connivenza tra un'organizzazione criminale colombiana e una italiana, impegnate entrambe nella importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica da destinare al mercato europeo: veniva in particolare evidenziato che un sodalizio criminale italiano, operante nel circondario vibonese, stava tentando di definire con il cartello colorn:dano, riconducibile a tale [OSCURATO:PERSONA], la negoziazione di considerevoli partite di cocaina, essendo emerso in tal senso che nel settembre 2014 tale [OSCURATO:PERSONA], recatosi a Medellin, intratteneva rapporti con alcuni fornitori colombiani, agendo in sinergia con tale [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso delle trattative, si delineava 3Itresì il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA]-Postramo•annello di [OSCURATO:PERSONA], il quale, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], già dal dicirnbre 2014 negoziava un primo tentativo di importazione di cocaina in Italia att -averso la Spagna, per poi cercare nuovi canali di approvvigionamento metterdosi in contatto direttamente con il cartello colombiano rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si avvaleva della collaborazione di tale [OSCURATO:PERSONA], emissario colombiano inviato in Italia.

Dalle operazioni di intercettazioni eseguite emergeva inoltre che, a seguite , della estromissione dagli affari di Mercuri, il budget dei calabresi per l'investirientc subiva un sostanziale ridimensionamento, nel senso che gli acquirenti i:aliani commissionavano un quantitativo pari a 400 chili, inferiore ai 1.500 c h li oggetto della precedente trattativa e pronti per essere spediti dal porto di 7 -urbo, ma i colombiani si determinavano comunque a spedire 1.500 chili, con il propo::ito di commercializzare i restanti 1.100 chili in altri ambiti europei, vantando il c: dello rapporti con altri partecipi in parti diverse dell'Europa.

Tenuto conto che ogni chilo aveva un costo di circa 7.000-8.000 eure, l'irn:)egno economico per l'operazione risultava pari ad almeno 3 milioni di euro, per cui veniva organizzato una sorta di "consorzio" tra gli esponenti di spicco di diverse 'ndrine, tutte storicamente operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], ov‘tero i [OSCURATO:PERSONA]-Postramo-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]; l'operazione, cristallizzata al capo D, si sviluppava tra gennaio e agosto del 2015 con il coinvolgimento di vari soggetti.

Intanto, il 20 gennaio 2015, arrivava in Italia il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] J:Jta, il quale restava in [OSCURATO:PERSONA] fino al 27 gennaio per concordare con il sodal zio la vendita della partita di cocaina; le trattative proseguivano anche dopc il ritorric di [OSCURATO:PERSONA] gota in Sudamerica, mentre il 5 marzo 2015 giungeva in [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel mantenere i contatti con il connazionale [OSCURATO:PERSONA], indcava le modalità operative per la spedizione del carico, rappresentando l'esigen:!a per il cartello colombiano di acquisire preventivamente una somma di denaro per far pervenire lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] si adoperava quindi per rirrienire l'importo necessario presso una pluralità di soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, il denaro raccolto veniva consegnato il 15 aprre 2015 al libanese [OSCURATO:PERSONA], il quale lo faceva recapitare al cartello colombi ino.

Nei mesi successivi, pertanto, veniva pianificato il trasporto dello stupefa ,:.ente, che partiva dal porto di Turbo in Colombia a bordo della nave "TG Nike" (la presente vicenda è oggetto del capo D).

Immediatamente prima dell'arrivo della nave alla destinazione prevista. o nr,ero il porto di Livorno, giungeva in [OSCURATO:PERSONA], il quale consegnava ai comp,:nenti del sodalizio un foglio con l'indicazione del container dove era stata collocata la droga, occultata in un carico di copertura costituito da contenitori di banan€ In questa fase intervenivano tra gli altri i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano delle operazioni di recupero dello stupefacente.

Il 19 agosto 2015, tuttavia, interveniva il sequestro della droga al poito di Livorno da parte dei militari della Guardia di Finanza, per cui a cHei ountc avevano inizio nuovi contatti tra i colombiani e i sodali italiani, finalizzati a:1 altri tentativi di importazione di cocaina, vicenda questa cristallizzata nel capo E In particolare, in una prima fase, sviluppatasi tra il 24 agosto e il 31 °lobi -e 2015, proseguivano i contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale concordava una uova importazione con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e r poi fare rientro in Colombia il 6 settembre per definire i dettagli operativi con il ci: dello colombiano, mentre in Italia proseguivano i contatti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti anche nella precedente vicenda del capo D. A partire dal rientro in Italia di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 10 novembre 2015, aveva inizio una seconda fase dedicata al reperioento del denaro da mandiu-e in Colombia, avendo nel frattempo il narcotrafficante trovato ospitalità pri -na [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA], amante di [OSCURATO:PERSONA], e poi a Mileno in un appartamento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Va,-ene.Una volta raccolto il denaro, parte del quale versato da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso veniva consegnato a Roma il 23 dicembre a una donna colomtiana, tale "Natalia"; l'arrivo dello stupefacente, tuttavia, non si concretizzava per la difficoltà di individuare un porto italiano al riparo da possibili controlli di poi Nel frattempo, [OSCURATO:PERSONA] si spostava in un hotel della famiglia di [OSCURATO:PERSONA].11o in provincia di Bergamo, a Foppolo, e in questa fase emergeva altresì 12 fig.tra di [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di recapitare a [OSCURATO:PERSONA] altro denaro da inviare in Colombia, mentre il sodalizio calabrese si attivava contestualmente per reperire nuovi canali di approvvigionamento da altri Paesi europei, sfru:tando le conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti di gruppi criminali collegati ai colornDiani.

Ora, se le vicende descritte ai capi D ed E rappresentano le principali imputazioni che coinvolgono gran parte dei ricorrenti, deve altresì precisarsi che sono state elevate nel presente giudizio numerose altre contestazioni riferite a singoli operazioni di acquisto o detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ildor Cucibili al medesimo contesto delinquenziale, al quale si ricollega altresì la contestazione associativa (capo A), riguardante appunto l'esistenza di un sodalizio iripeinato, anche su scala internazionale, nell'importazione e nei traffici illeciti cli drDghe, attraverso il contributo di una pluralità di soggetti residenti non solo in [OSCURATO:PERSONA], ma anche altrove, come nel caso della cd.

"cellula bolognese" del gruopo, diretta da [OSCURATO:PERSONA], che interagiva con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Compiuto questo breve inquadramento generale, è ora possibile passare all'esame dei 27 ricorsi, dovendosi innanzitutto rilevare che nove posizion sono suscettibili di essere trattate unitariamente, trattandosi di imputati che c lannc definito la loro posizione mediante cd. concordato in appello ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .lino e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), o che comuncue .lannc rinunciato in appello ai motivi sulla responsabilità (Messina e [OSCURATO:PERSONA]).

2.1. Iniziando dalla posizione dei ricorrenti che hanno definito lorc posizione mediante cd. concordato in appello, occorre premettere che, cone già precisato da questa Corte (Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 2797:38), a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello O( art.599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, :-i'Ave il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la riclies:a di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglirientc dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., post,-.) che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato a: •notivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai noti‘ri non rinunciati (cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919).

Questo principio era stato elaborato in relazione al similare istitLto previste dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008; in definitiva, si determina, con la predetta rinuncia, coine!;sa al concordato sulla pena in appello, una preclusione processuale che impedi:;ce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli da.:olutc (non solo in punto di responsabilità), sicché la relativa sentenza non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sullì'insussistenza di cause di nullità assolut a o di inutilizzabilità delle prove, in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.274522).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a que anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo ricoroscis:o alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro ur a ser tenza emanata all'esito del concordato ex art. 599 bis o quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al cor coi-dato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale.

Sotto tale profilo, deve essere altresì richiamato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 1, ri. 9 ,14 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, sono inammissibili non solo le doglianze relative a motivi rinunciai - , alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma anche quelle relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

2.2. Alla luce di tali premesse interpretative, tutti i ricorsi degli imputati che hanno definito la posizione mediante concordato in appello devono essere ritenuti inammissibili: ed invero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato censure solo in punto di trattarnentc sanzionatorio, senza però che al riguardo siano stati dedotti o sianc corn.inque ravvisabili profili di illegalità della pena, e tanto sia rispetto alla deternninazione della pena base, che in relazione agli aumenti operati ex art. 81 coc. peri., non essendosi altresì verificato per ciascuno alcun peggioramento della pera Fi :aie e non avendo alcuna incidenza pratica la sentenza della Consulta n. 40 :lel 2C

19. Dal canto loro, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il giudizio sulla configurabilità dell'aggra vante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il mancatc riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 31:9 del 1990, avendo entrambi dedotto profili di merito attinenti al g di colpevolezza che non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede, trattandosi di aspetti che, a prescindere da ogni valutazione circa la loro fondatezza, attengono a motivi su cui vi è stata rinuncia nel giudizio di appello.

Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 c el 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, deterninata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

2.3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto ai riccrsi prfflosti nell'interesse degli imputati Messina e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro, infatti, nel giudizio di secondo grado, pur non proponendo un vero e proprio concordato, hanno comunque rinunciato ai motivi sulla responsa bilità, conseguendo una riduzione di pena (da 12 anni e 2 mesi a 7 anni, 3 mesi e 3 giorni), previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva Ciò posto, entrambi i ricorrenti, sia nelle rispettive impugnazioni principa i che nei motivi nuovi, hanno contestato il giudizio di responsabilità rispetto al reato associativo (capo A), con doglianze che tuttavia non possono ritenersi consentite in questa sede, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 e Sez. 4, n. 985 7 del 12/02/2015, Rv. 262448), secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamer te ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione coi il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi, ciò in quanto la rinuncia parziale ai motivi di appello ha effetti preclusivi sull'intero svolginerr.o processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione o all'analoga ipotesi dell'accordo sulla pena in appello in forza dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Di qui l'inammissibilità delle censure riferite al giudizio di colpevolezza riferito al capo A, che evocano profili di merito ancorati a dati fattuali non introdo :ti nel giudizio di secondo grado a seguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità.

Parimenti inammissibili sono le doglianze in punto di pena, sia perché le :tesse sono state proposte con un irrituale "ricorso integrativo" presentato d:ipo il ricorso principale, nel quale non vi erano censure sulla pena, sia perché, ir ogni caso, il trattamento sanzionatorio riservato a Messina e [OSCURATO:PERSONA] non presen:a alcuna criticità, atteso che la pena è stata sensibilmente mitigata per entraribi e, quanto all'aumento per la continuazione per il reato fine di cui al capo F, la Corte territoriale, pur riducendone l'entità rispetto al primo grado, ha corri .inque sottolineato, con argomenti tutt'altro che illogici, l'impossibilità di procer ere a una diminuzione ulteriore dell'aumento ex art. 81 cod. pen., avuto r gJarc o alla gravità del fatto, concernente un tentativo di importazione internarionnle di stupefacente di rilevante entità e al ruolo attivo di entrambi gli imputai, n?catisi in Francia per verificare se lo stupefacente potesse transitare da iuel canale prima di giungere in Italia, avendo avuto inoltre i ricorrenti contatti person Ali nel corso della mediazione con i colombiani per l'acquisto della droga.

Ne consegue che anche i ricorsi di Messina e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dicliarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente di spstenire le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitet .va, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

3. Per molti versi analoghe alle posizioni di Messina e [OSCURATO:PERSONA] sono quelle dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo, infatti, nel giudizio di secondo grado, ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, insistendo solo su quelli in punto di pena, per cui la doglianza articolata nel primo motivo di ricorso è inurimissibile, perché riferita al giudizio sulla sussistenza delle aggravanti, ovvero a prcfili di responsabilità non più suscettibili di essere messi in discussione in questa sede, stante la preclusione connessa alla rinuncia ai motivi in appello sul punto.

Allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del processo di appello, ha rn Jnciato ai motivi sulla responsabilità, ad eccezione di quello relativo alla riqualificazione della condotta associativa da promotore in partecipe, motivo che peraltro è staco accolto dalla Corte territoriale che, per [OSCURATO:PERSONA], come anche per 3a co, ha proceduto alla rideterminazione della pena in senso meno afflittivo.

Ne consegue che le uniche censure che possono essere prese in considerazione in ciLesta sede sono quelle relative alla determinazione della pena ([OSCURATO:PERSONA] ha contesta:o nel ricorso anche la statuizione sulla confisca, con censure parimenti inarnmi ;sibili, atteso che le stesse, avuto riguardo alla peculiare natura dell'istituto della confisca per sproporzione, non possono essere ricomprese in quelle concernenti la determinazione della pena, unico tema su cui non vi è stata rinuncia).

3.1. Orbene, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è manifestamente infonda:a.

Ed invero la Corte territoriale ha ridotto la pena da 14 anni e 8 mesi a 9 a -mi di reclusione, fissando la pena base per il reato associativo (di cui l'imputato è stai:o ritenuto partecipe) in misura pari al minimo edittale (10 anni), operando prima l'aumento di un terzo per l'aggravante della transnazionalità e poi, sulla pena risultante (anni 13 e mesi 4), la riduzione ad anni 10 e mesi 2 per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, concesse dalla Corte di appello, sulle residue aggravanti dell'art. 80 e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così risultante sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione pari ad anni 1 e mesi 10 per il capo D) e ad anni 1 e mesi 4 per il caro E), avendo al riguardo la sentenza impugnata precisato, in maniera non .1logic:1, che gli aumenti per la continuazione, sebbene più contenuti di quelli operati in primo grado, non potevano tuttavia essere ancora inferiori, tenuto cont3 del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], che coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le operazioni, relative peraltro a importazioni internazionali di stupefacenti, compiute (la più persone in un contesto illecito di dimensioni non certo trascurabili.

Con le pertinenti considerazioni della Corte territoriale, il secondo mot vo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta adeguatamente, per cui anche questo MY:IVO di doglianza, al pari del primo, deve essere ritenuto inammissibile.

3.2. Analogo discorso vale per il quarto motivo del ricorso di Fol:liaro, l'unico rispetto al quale non opera la preclusione della rinuncia ai motivi operata dall'imputato nel giudizio di secondo grado nei termini prima pn:cisati (l'inammissibilità dei motivi diversi da quello sulla pena si estende anche al motivo nuovo, relativo alla sussistenza di un'aggravante di natura soggnttiva, rispetto alla quale parimenti vi è stata rinuncia ai motivi di appello).

Dunque, rispetto al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha diminuito la pena dai 17 anni inflitti in primo grado a 5 an .ii e 6 mesi di reclusione, fissando la pena base per il reato associativo in 13 anni e 6 mesi, avendo al riguardo i giudici di appello osservato che il contribi.to di [OSCURATO:PERSONA], pur se riqualificabile in quello di partecipe e non più di pro -not,:lre, è risultato comunque tutt'altro che secondario, avendo agito il ricorrente quale finanziatore di un'operazione di importazione di stupefacenti, il che, pur alla luce della derubricazione del fatto, connota comunque la condotta dell'Irputato in termini di maggiore gravità rispetto a quella degli altri compartecipi.

La pena è stata poi aumentata ad anni 18 per l'aggravante della tran sr aziPnalità e quindi ridotta ad anni 12 per il riconoscimento della prevalenza delle atter uanti generiche sulle aggravanti dell'ingente quantità e dell'art. 74 comma 3 del n. 309 del 1990; sulla pena così risultante sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione, pari ad anni 1 e mesi 4 per il capo E) e a mesi 11 per i capo L2), con applicazione della diminuente di un terzo sulla pena da ciò scaturerte.

Nel giustificare gli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., lEi Cotte di appello, nel dare atto che la loro entità è ben più contenuta rispetto 2 quella individuata in primo grado, ha osservato che l'innalzamento di pena non poteva essere inferiore, in considerazione del ruolo dell'imputato, il cuale, nella dinamica del capo E, quello che ha comportato l'aumento maggiore (r o i pc):enclo essere ritenuto affatto eccessivo quello operato rispetto al capo L2), ha preso parte a una riunione presso l'hotel "Orchidea" della famiglia [OSCURATO:PERSONA], zillor,:hé si doveva discutere dell'importazione della droga e della consegna del denaro ai colombiani, ciò nel contesto di un episodio aggravato dalla finalità ci age iolare una cosca di 'ndrangheta e nel quale erano coinvolte una pluralità di pe -sore.

Anche in tal caso, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in c Janto sorretto da considerazioni non irragionevoli, non presta il fianco alle censure difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici.

3.3. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrelte di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata n via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

4. Vi sono poi altre tre ricorsi suscettibili di trattazione unitaria, perché riferiti unicamente al trattamento sanzionatorio: si tratta in particolare delle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rinunciante in appllo ai motivi sulla responsabilità, occorre premettere che lo stesso è stato concia -mato dal G.U.P. alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto associativo e di 25 reati fine; la Corte territoriale ha invece ridot:o la pena a 15 anni, partendo dalla pena base di 20 anni, pari al minimo edittale, essendogli contestata la veste di promotore dell'associazione.

Su tale pena è stato operato l'aumento di un terzo (anni 6 e mesi E.) per l'aggravante della transnazionalità e sulla pena conseguente, pari a 26 anni e 8 mesi, è stata applicata la riduzione di 8 anni e 2 mesi per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti bilanciabili dell'ir gente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pen.:1 così risultante, pari a 18 anni e 6 mesi, è stato applicato l'aumento di 4 anni per i 25 reati in continuazione, ovvero 5 mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi E.), C), D), G), H) E H1), e mesi 1 per ciascuno dei reati di cui ai capi E), L), LE , L2), M), 0), 01), 02), P), P1), P2), P3), P4), T), U), V), Z) e Z4); infine, sulda pena complessiva di 22 anni e 6 mesi, si è operata la riduzione per la scelta: del r to.

A fronte di aumenti ex art. 81 cod. pen. oggettivamente esigui, nonostante la pluralità degli episodi contestati, e della determinazione della pena base in misura pari al minimo edittale, non vi è dunque spazio per l'accoglimentc delle censure difensive, che invero risultano proposte in termini generici e assert vi.

4.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cui due motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili, deve premettersi che la stessa era stata condannata dal G.U.P. alla pena di 8 anni di reclusione e 60.000 eiro di multa in ordine ai reati di cui ai capi D), E), L), L1), W) e Z2).

In parziale accoglimento del motivo di appello sul trattamento san2ionatorio, l'unico non oggetto di rinuncia, la Corte territoriale ha rideterminate la pena in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa, partendo dalla pena base di anni 6 ed euro 36.000 per il più grave reato di cui al capo D, pena determinata in misura corrispondente al minimo edittale, applicandc su di essa l'aumento minimo di un terzo per l'aggravante della transnazionalità.

La pena così risultante (anni 8 e 48.000 euro) è stata poi ridotta ad anni 5 mesi 4 e 32.000 euro per il riconoscimento della prevalenza delle attenuami gen !i ..iche sulle aggravanti suscettibili di bilanciamento (art. 73 comma 6 e art.

E;0 cc,rinnna 2 del d.P.R. n. 309 del 1990); sulla pena così ottenuta sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione in misura davvero contenuta, ovvero mesi 2 ed euro 2.000 per il capo E), mesi 3 ed euro 2.000 ciascuno per i capi L), L1) mesi 3 ed euro 1.000 per il capo Z2, mentre alcun aumento è stato operato -ispetto al capo W); sulla pena scaturita dagli aumenti ex art. 81 cod. pen. (anni 6, mesi 3 ed euro 39.000), è stata infine applicata la diminuente di un terzo per il rito, ritenendosi la pena finale congrua, in ragione del fatto che la ilesiano ha continuato ad aiutare il marito [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività illecite,. :mche recandosi in un'occasione con il figlio [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto, il ricorso non si confronta con le razionali argomentazioni della Corte territoriale, per cui lo stesso deve essere ritenuto inammissibile perché generico. 4.3.

Analoghe considerazioni si impongono rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rinunciante in appello ai motivi sulla responsabilità ma non sl a pena. [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990 e delle attenuanti generiche prevalenti sulle agor:ivanti suscettibili di bilanciamento, era stata condannata dal giudice di primo grado alla pena di 8 anni di reclusione, perché ritenuta partecipe dell'associazicne di cui al capo A, nonché colpevole dei reati fine di cui ai capi D, E e P4.

La Corte territoriale ha diminuito la pena ad anni 3 e mesi 8, partendo dall2 pena base minima di 10 anni, aumentata ad anni 13 e mesi 4, cioè di un terzo, pena poi ridotta prima ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 per l'attenuante speciale E K art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicata nella misura di due ter?i, poi ad anni 2, mesi 11 e giorni 16 per la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti dell'ingente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così ottenuta sono stati poi applicati gli aums enti per la continuazione, pari ad anni 1 e mesi 5 per il capo D), ad anni 1 per il capo E) e a mesi 1 e giorni 14 per il capo P4); infine, sulla pena scaturita dai predetti aumenti (anni 5 e mesi 6), è stata applicata la diminuente di un terzo per il rito.

Pur riducendo di molto gli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la Corte di appello ha escluso che per i capi D ed E l'entità della pena fosse inferiore, tenuto conto del contributo della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel coadiuvare Sal ,fatore [OSCURATO:PERSONA] di cui era l'amante, ha fornito continua ospitalità al colombiano [OSCURATO:PERSONA] nel luogo periodo in cui questi dimorava in [OSCURATO:PERSONA] per organizzare le operazioni finalizzate all'importazione su scala internazionale dello stupefac:,.nte.Avuto riguardo alla sensibile mitigazione della pena rispetto al giudizio di primo grado (l'aggravante non bilanciabile è stata applicata nella misura minima, le attenuanti sono state applicate nella misura massima) e delle argomentazioni fornite per giustificare gli aumenti di pena, comunque contenuti, ex art. 8 l cod. pen., non sono dunque ravvisabili le violazioni di legge e i vizi rr dedotti dalla difesa, risultando il percorso argomentativo dedicato al trattarientc sanzionatorio della ricorrente lineare, ragionevole e dunque immune ca censure.

4.4. In conclusione, anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ano e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con onere oer ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

5. E' ora possibile passare alla posizione dei ricorrenti che hanno c:orUstaw il giudizio di colpevolezza, iniziando da coloro che hanno censurato l'a`Termazione di responsabilità per i singoli reati fine, per poi passare alle posizioni di :olorc che hanno contestato anche il loro coinvolgimento nel reato associativo

5.1. Partendo dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e premesso che i primi 4 mot vi dei due ricorsi tra loro sostanzialmente identici possono essere affrontati in maniera unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la fornnulazior e del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità.

5.1.1. Sul punto occorre precisare che il reato per il quale Buonvici io è statc condannato è quello di cui al capo M, addebitandosi all'imputato di avere prese parte a un tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di manjuar a, da pagare al prezzo di 1.200 euro al chilo, che avrebbe dovuto trasportare dalla Lombardia alla [OSCURATO:PERSONA] il corriere [OSCURATO:PERSONA], condotte peste in essere nel luglio 2015 in [OSCURATO:PERSONA], Lombardia e altri luoghi.

Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno innanzitutto compiut3 una disamina attenta delle risultanze probatorie acquisite, richiamando in partimlare le intercettazioni ambientali e telefoniche e gli accertamenti di P.G., da cui è emerso il 3 luglio 2015 veniva monitorato un incontro di fronte al negozio "Pittarosso" del Centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maida, incontro al quale prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti provenienti dalla provincia di Crotone, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e appunto [OSCURATO:PERSONA]; durante l'incontro, [OSCURATO:PERSONA] chiamava [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore, persona che poi [OSCURATO:PERSONA] incontrava tre giorni dopo, e alla quale raccontava del controllo subito da quattro crotonesi che erar o con lui; dai dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evince in particolare che l'i icontro al Centro commerciale del 3 luglio 2015 era finalizzato a pianificare un affare che si sarebbe dovuto concretizzare nell'acquisto, sulla piazza di Milano, :li un quantitativo di stupefacente al prezzo di 1.200 euro al chilo, da far trasp:)rtare dalla Lombardia al Vibonese, dove [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe poi attivato per far arrivare ai crotonesi la loro parte del carico.

L'intesa era che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto incontrare un soggetto crotonese che avrebbe dovuto consegnargli lo stupefacente e caricarlo all'interno del suo camion Iveco, ma l'affare saltava, in quanto la persona che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto incontrare in Lombardia non rispondeva al telefono, per cui il corriere faceva rientro in [OSCURATO:PERSONA] senza aver prima acquisito il carico programmato.

Ora, premesso che la ricostruzione storica degli avvenimenti non è oggetto di contestazione, occorre evidenziare che la tesi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'affare è stata adeguatamente argomentata nelle due sentenze di merito.

Sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno infatti osservato che l'incontro del 3 luglio 2015 al Centro commerciale di Maida non poteva ritenersi affatto casuale, posto che il ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], ha raggiunto un luogo distante dal suo Comune di residenza (Mesoraca), partecipando a una discussione protrattasi dieci minuti, nella quale si era parlato del piano di acquisto dello stupefacente.

Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, la Corte territoriale, in modo non illogico, ha sottolineato che, se davvero [OSCURATO:PERSONA] fosse stato estraneo all'affare, egli non si sarebbe intrattenuto tutto il tempo con i suoi interlocutori.

Dunque, se la sua intenzione fosse stata quella di avvicinarsi ai presenti solo per salutare Greco "suo compaesano", l'imputato si sarebbe limitato a salutarlo e ad allontanarsi, senza intrattenersi fino alla fine della discussione comune.

Non è stata ritenuta invece dirimente dalla Corte territoriale la circostanza, pacifica, che la telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta alle 18.03, ovvero prima che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivassero sul posto (è incontestato che l'incontro con tutti e cinque i presenti si è svolto tra le 18.30 e le 18.40), ciò in base al pertinente rilievo secondo cui, una volta arrivato, [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte alla restante e non breve parte dell'incontro senza soluzione di continuità.

Del resto, qualche giorno dopo, [OSCURATO:PERSONA], nel parlare con [OSCURATO:PERSONA] dell'incontro (progr. 4567), faceva riferimento espressamente alla partecipazione di cinque persone, tra cui lui stesso, precisando che i crotonesi erano stati fermati poi dalla Polizia, ciò a conferma dell'unitarietà del gruppo ben intesa da [OSCURATO:PERSONA].

E anzi proprio la circostanza che, poco dopo l'incontro (terminato alle 18.30), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle 18.52, siano stati fermati in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA], vale a smentire la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe recato al Centro commerciale, distante 80 km circa dal suo Comune, per comprare delle scarpe, circostanza questa che non trovato alcun conforto probatorio.

Non è poi irrilevante in tal senso il dato riferito dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che il compagno [OSCURATO:PERSONA] era solito organizzare incontri per la cessione della droga nei pressi del negozio "Pittarosso" ubicato vicino al Centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maida.In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con le acqui:izioni probatorie e scevre da profili di irrazionalità, la valutazione sulla colpevilezza dell'imputato compiuta nelle due conformi sentenze di merito non presta il liancc alle censure difensive, che si articolano nella proposta di una lettura alterlativa (e parziale) del materiale istruttorio, operazione non consentita in cHesta sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 26548,2) cne, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentat v) privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rileCura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e Valili norna adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazior e de , fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di u -ial m gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Anche la qualificazione giuridica della condotta appare infine immune ia cersure, posto che, a prescindere dalla mancata conclusione dell'operazione, e tral .:ative portate avanti per realizzare l'acquisto si sono rivelate, per la loro concre:ezza, comunque idonee e dirette in modo non equivoco a integrare l'evento del reato, non ravvisandosi i presupposti fattuali per ipotizzare l'esistenza di una eve -ituale desistenza o di un recesso attivo di uno dei partecipi del tentativo di acquisti Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, dovendosi solc aggiungere che la Corte di appello non si è ripiegata sulle motivaz oni rese in primo grado o nella fase cautelare, ma le ha sviluppate con argomentazioni autonome, non mancando di confrontarsi criticamente con le deduzioni dife

5.1.2. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, contenuta nel quinto motivo dei due ricorsi, non è meritevole di accoglimento.

Sul punto deve premettersi che [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, era stal:c condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa, la Corte di appello ha ridotto la pena ad anni 2, mesi 4 ed euro 20.000, riconoscendo n suc favore le attenuanti generiche, poste in regime di equivalen.7.a dr:peti:o all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Sulla pena base, fissata in anni 3, mesi 6 ed euro 30.000, è stata d inque operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, dovendosi esclucere che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di rigore, avendo la Corte di appello giustificato l'equivalenza tra le circostanze del reato rimarcano, in maniera non certo illogica, sia i precedenti penali dell'imputato, gravato tre condanne specifiche, sia la quantità dello stupefacente oggetto iell'accorcic illecito, sia il ruolo del ricorrente, mostratosi interessato in priri2 pi--sona all'acquisto, avendo partecipato alla riunione operativa finalizzata all'accord:).

Non c'è dunque spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, r velaUsi sul punto generiche e assertive.5.1.3.

In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigetta:e, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedirr e ito.

5.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che si a fondato e assorbente il primo motivo di ricorso in punto di giudizio di colpevolezza Occorre premettere al riguardo che il ricorrente è stato ritenuto celpe\ocle del reato a lui ascritto al capo E), addebitandosi all'imputato di aver collatorai D con [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'operazione per le questioni Io gi.stiol .le.

La Corte di appello, in particolare, nello sviluppare le argomentazioni della pronuncia di primo grado, ha osservato che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al tenta,:ivo di importazione progettato all'indomani del sequestro dei 63 chili di cocaina al pone di Livorno, si è manifestato nel periodo, compreso tra il 23 noverr b -e e il 21 dicembre 2015, ovvero in cui il narcotrafficante colombiano [OSCURATO:PERSONA] è stato a Milano, dopo che, tra il 26 settembre e il 17 ottobre 2015, i narcos colombi nni e i sodali calabresi aveva concluso l'accordo per la nuova importazione di COCailla.

Gli elementi da cui è stato desunto il coinvolgimento nell'operazione di :npano sono stati individuati dal primo giudice nell'avere egli dato la disponib lità a [OSCURATO:PERSONA] della propria carta di credito e nell'essersi adoperato affircné al colombiano fosse assicurata una sistemazione abitativa per qualche goi-no.

Sotto il primo aspetto, la Corte territoriale ha tuttavia precisato che in realTà non vi era stato alcun apporto concreto da parte dell'imputato, posto che dal cialogo del 3 dicembre 2015 riportato nei brogliacci utilizzati ai fini della niecisicne si desume che la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] della sua postepay era riferita a un versamento di denaro che [OSCURATO:PERSONA] attendeva da una "signora di bli:poli", rimandando ciò a una vicenda diversa da quella per la quale si è procedut:), per cui alcuna valenza è stata attribuito a questo segmento di condotta.

Viceversa, secondo la sentenza impugnata, l'elemento comprovante il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda cristallizzata al capo E era il fatto che il ricorrente, dopo aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] l'attività illecita in corso di svolgimentc, si sia adoperato per fornire a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento, per permettergli di )rose;uire i suoi traffici illeciti, tanto è vero che il colombiano è rimasto a Milano in° a quando [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato parte del denaro per finanziare l'operazione.

Le conversazioni rilevanti sarebbero quelle del 10 dicembre 2015, desumendosi dalle stesse (nelle quali gli interlocutori sono il ricorrente e il suo datore d 3V01-13 [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] è stato ospite a Milano in un appartamento di [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, ritiene il Collegio che se in astratto la messa a disposizione dr un proprio appartamento a un narcotrafficante per agevolarne i traffici illeciti puS essere un elemento sufficiente a integrare il concorso nel reato di importazione ,iella droga, qualora in tal modo venga fornito un concreto apporto alla consunziziole del reato, tuttavia è pur sempre necessario che colui che fornisca tale contribu .:c materiale sia consapevole del fatto che sia agevolata la commissione del re;Ao.Quest'ultimo aspetto, tuttavia, non è stato adeguatamente approfondito rei caso di specie: la Corte territoriale, infatti, ha desunto la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA] da un rapido scambio di frasi t -a Va, Dne e il ricorrente, che tuttavia non sembra fornire sufficienti elementi chiarificatori: dal tenore delle affermazioni riportate nella sentenza si evince pftttost: che, dopo che l'appartamento era stato già messo a disposizione del colorroian3, [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] che lavoro facesse [OSCURATO:PERSONA], domanda dalla quale dovrebbe ricavarsi che fino a quel momento il ricorrente ne fosse all'oscurg La risposta fornita dal datore di lavoro ("lavora cavoli"), la domanda .se gLente di [OSCURATO:PERSONA] ("ma a te ti pagano per questo?") e la risposta di [OSCURATO:PERSONA] ("se vende sì") potrebbero pure evocare l'esistenza, almeno da quel momento, di U,12 forma di conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della illiceità degli affari perseguiti da l'eludo, ma non c'è dubbio che, ancorata la partecipazione dell'imputato al reato aU sola messa a disposizione dell'appartamento, occorre in sede di merito un più attento approfondimento circa i tempi in cui [OSCURATO:PERSONA] ha potuto disporre dell' n - rroHle di [OSCURATO:PERSONA], rapportandoli al momento a partire dal quale l'imputato ha avuto effettiva conoscenza, tramite [OSCURATO:PERSONA], della natura illecita della presenza dello straniero a Milano, non potendosi sottacere che anche dai dialoghi successivi richiamati dalla Corte di appello sembrerebbe evincersi che [OSCURATO:PERSONA] 101 fosse molto propenso a rilasciare a lungo l'appartamento in favore del colorn dovendosi cioè chiarire se l'atteggiamento dell'imputato sia stato di a gevclazione consapevole dei traffici illeciti perpetrati dal narcotrafficante colornbiano, o piuttosto di mera e temporanea accondiscendenza verso il suo datore d lavoro.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caa rizaro per nuovo giudizio in merito alla configurabilità del concorso dell'inputa:o nel reato contestato al capo E, soprattutto sotto il versante dell'elemento soggettivo.

5.3. Passando ora alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve invece osse -varsi che il suo ricorso non è meritevole di accoglimento.

La condotta ascritta al ricorrente è quella di avere, nell'ambito dell'operwione di importazione di cocaina dalla Colombia contestata al capo D, fatto recapi:are il denaro per l'acquisto dello stupefacente all'organizzazione sudamerica n 3.

La vicenda è stata attentamente ricostruita nelle due conformi senter ze di merito, nelle quali è stato evidenziato che, tra il 10 e il 14 aprile 2015, cal:ibresi riuscivano a raccogliere il denaro necessario da mandare in Colombia. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era adoperato per trovare alcuni finarziat)ri terminata la raccolta del denaro, il 15 aprile 2015 si recava a Rorra cor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il colombiano in treno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in auto) per consegnare il denaro all'odierno ricorrente, ovvero il libanese [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in viaggio per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sul trer o per Roma, inviava alle 10.37 del 15 aprile 2015 un messaggio ai umerc 3939223841, con il seguente testo: "Ciao io sono.

Castro

313. Mio num ero è 339273250250".

Poco dopo il destinatario del messaggio rispondeva "Ok".

L'utilizzatore dell'utenza n. 3939223841 veniva poi identificato ne Ic sv luppc delle indagini in [OSCURATO:PERSONA], cittadino libanese che viveva a Forlì.

Dunque, dopo questo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inviavé alle 11.18 un nuovo messaggio a [OSCURATO:PERSONA], scrivendogli: "alle 1 parto ci vediamo a lle 5" Alle 15.52, [OSCURATO:PERSONA] contatta nuovamente [OSCURATO:PERSONA], il quale gli dice di essere già a Roma, in attesa degli "amici", mentre alle 17.04 il colombiano cDritaCava il libanese, e in sottofondo si ascolta la voce di [OSCURATO:PERSONA], il gLale -D'A alle 17.17 chiama [OSCURATO:PERSONA], dicendo di essere in stazione e concordando un appuntamento; poco dopo, alle 17.32, [OSCURATO:PERSONA] richiama il libanese e gli passa al telefono [OSCURATO:PERSONA], che apprende da [OSCURATO:PERSONA] l'indirizzo dove d:woric incontrarsi, ovvero "via del [OSCURATO:PERSONA] n. 28".

La conversazione successiva viene registrata circa cinque ore dopo, alle, 22, quando il denaro è stato già consegnato, e [OSCURATO:PERSONA] si trovava in macch,na con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agganciando la cella telefonica la zona di Paiula ciò a conferma del fatto che i tre stavano facendo ritorno in [OSCURATO:PERSONA].

Ora, le modalità per la consegna del denaro coincidono con quelle ind cate n una conversazione intercettata l'8 marzo 2015, nella quale [OSCURATO:PERSONA], arrivato da pochi giorni in Italia, aveva spiegato a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] le le modalità con cui abitualmente il cartello colombiano organizzava la conseg -la del denaro, precisando cioè che il denaro reperito dai calabresi doveva essere consegnato a una persona mandata da gota [OSCURATO:PERSONA] nella località indicata dagli italiani, occupandosi poi questa persona di far pervenire i soldi in Colombia.

È vero che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto, nella prospettiva accusatoria, :lnche nelle imputazioni di cui ai capi A ed E, dalle quali tuttavia è stato assolto, tteso che nella vicenda scaturita dal sequestro dei 63 chili di cocaina, l'imputato non ha avuto un ruolo operativo, in quanto la consegna del denaro in quel caso poi, come si è anticipato, avvenuta in favore di altra persona, tale "Natalia", per cui si è escluso che il ricorrente fosse stabilmente a disposizione del sodalizio de Tuttavia, come ben argomentato nella sentenza impugnata, dall'as5olu2ione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A ed E non può trarsi la conclu5ione il ricorrente sia estraneo anche dalla vicenda contestata al capo D, in c uarix. nella stessa egli ha ricoperto un ruolo importante, occupandosi della ccns-egria del denaro recuperato dai calabresi in favore dei narcotrafficanti colombiani.

Il fatto che tale condotta sia avvenuta quando l'accordo per l'acquisto della droga si era già perfezionato non vale affatto a eliderne il disvalore penale, posi D che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era in realtà funzionale alla successiva e mai:eriale acquisizione della droga da parte dei calabresi, tanto è vero che, CiC Do la consegna del denaro, è stato possibile l'arrivo della cocaina in Italia.

Né può sostenersi che l'imputato fosse all'oscuro delle trame illecite in corso di svolgimento, dovendosi considerare che [OSCURATO:PERSONA] si è presentato a Che npoura con il suo nome in codice ("Castro 313"), circostanza indicativa, al )ari della stringatezza dei messaggi, della necessità di interloquire in maniera cr otica, nell'ottica di celare all'esterno gli scopi illeciti sottesi alle comunicazioni in c ,:}rso.

5.3.1. Peraltro, proprio l'entità (63 chili di cocaina) della partita di droga spedita in Italia a seguito della consegna del denaro induce a ritenere inik anche le doglianze circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'a -t. 80 del d.P.R. n. 309, avendo al riguardo la Corte territoriale rilevato, in modo pertinente, che una spedizione del genere non poteva che scaturire dall'ir vio di una somma di denaro consistente, il che non consente di nutrire seri dubb circa la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell'ingente quantità della droga da impm-tare per effetto della sua decisiva intermediazione tra acquirenti e venditori.

In definitiva, sia rispetto all'affermazione del pieno coinvolgimento del 'imputa:o nella dinamica della vicenda contestata al capo D, sia in ordine alla sussietenza dell'aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, la valubizione compiuta dai giudici di merito, in quanto preceduta da una disamir a rEzionale delle fonti dimostrative disponibili, non presta il fianco alle censure dirensi‘L!, che sollecitano una ricostruzione differente dei fatti, non consentita in questa sede.

Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con consec Jen:e onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

5.4. La medesima conclusione si impone per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] difesa, infatti, anche in tal caso ha riproposto una serie di obiez oni Drca la formulazione del giudizio di colpevolezza, con le quali la Corte territoriale s è già confrontata, superandole con argomentazioni non manifestamente illogiche In particolare, premesso che all'imputato è stato contestato di essere stati) uno dei finanziatori dell'operazione, deve rilevarsi che la sentenza impt. gr al:a ha innanzitutto ricostruito la vicenda che ha visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], il quale compare sulla scena nei giorni di marzo 2015 in cui, come si è zintie patp, [OSCURATO:PERSONA] era alla ricerca del denaro necessario per l'acquist) dello stupefacente, denaro che il 15 aprile veniva consegnato al libanese Chenboura che lo avrebbe poi recapito al cartello dei narcotrafficanti colombiani.

Sono state in tal senso richiamate le conversazioni del 24 marzo 2015„ dalle quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a [OSCURATO:PERSONA], fermandosi nella zona dove si trovano i terreni intestati alla madre di [OSCURATO:PERSONA] dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e prima ancora ,12Ile :barole che [OSCURATO:PERSONA] pronuncia da solo aspettando che arrivi il ricorrente ("mannaia a dio va avanti e indietro con i soldi questo"), si evince che [OSCURATO:PERSONA] ci3veva consegnare del denaro a [OSCURATO:PERSONA], in un momento peraltro in cui il barna della ricerca del denaro era ricorrente in quasi tutte le conversazioni monitorate.

Ha dunque osservato la Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA], pur ron essendo comparso nella prima fase dell'operazione illecita, iniziata con l'arrivo ii Italia prima di [OSCURATO:PERSONA] (21 gennaio 2015) e poi di [OSCURATO:PERSONA] (7 mar;:o 20.5), è tuttavia stato coinvolto nella vicenda in un momento saliente, OVVE ro andD, nel mese di marzo, è cominciata la raccolta del denaro necessario per fina .iziare l'importazione della cocaina, raccolta conclusasi poi a metà del mese di aprile.

È dunque significativo in tal senso che, come accertato dall'esame de dispositivo GPS collocato sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], che questi si sia recato presso i terreni della madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], poco prirra della consegna del denaro a Roma, avvenuta come detto il 15 aprile 2015.

Che in tali occasioni [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] parte del cenaro da consegnare al cartello colombiano è stato desunto, in maniera non illOgiC3 dalla circostanza che il successivo 27 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] si reca va ch .luovc a [OSCURATO:PERSONA] presso i terreni della madre di [OSCURATO:PERSONA] e, i: una conversazione intercettata nella sua auto, diceva di essere stato da "quel ragazzo di [OSCURATO:PERSONA]", di non averlo trovato e di avergli lasciato cara là", dovendosi ritenere che "quella carta là" fosse la fotografia inviata d Jo .:a [OSCURATO:PERSONA] che raffigurava la cocaina occultata nel carico di banane, fotografia stampata appena due giorni prima da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e subito fat:a ‘, ,edere anche agli altri finanziatori, ovvero a [OSCURATO:PERSONA], raggiunto a Rosarno il 25 rnggio, e a [OSCURATO:PERSONA], incontrato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona il 26 maggio.

La coincidenza tra la "carta" portata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio e le fotcg -afic della cocaina è stata inoltre ragionevolmente desunta dal fatto che il 6 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva mos:[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a delle persone, che erano rimaste perplesse circa il luogo di arrivo del carico, al che [OSCURATO:PERSONA] gota rispondeva che avrebte,-o c 3vui:c aspettare ulteriori comunicazioni, evincendosi da ciò che tutti gli sposta menti successivi all'invio delle fotografie servivano proprio per mostrare la cocaina a coloro che erano coinvolti nell'affare illecito, tra cui appunto [OSCURATO:PERSONA] nello, attestando evidentemente la consegna del documento a quest'ultimo il fati D che il ricorrente avesse un interesse diretto all'importazione dello stupefacente.

A fronte di tali elementi, non appaiono dunque dirimenti le circcstarz:a che [OSCURATO:PERSONA] non figuri mai tra i soggetti intercettati, o che non abbia mai preso pare a riunioni operative, essendo stato il suo coinvolgimento nell'operazione illecr:a ricavata da altri elementi parimenti rivelatori del suo contributo all'affare.

Del resto, è la concatenazione logica degli avvenimenti a spiegare il ruolo del ricorrente, dovendosi altresì aggiungere a quanto sopra esposto che I 30 c::iugnc 2015 [OSCURATO:PERSONA] incontrava casualmente [OSCURATO:PERSONA], in quel caso chiararieme riconosciuto dalla P.G., dicendogli "tanto quello ancora non è venuto'', frase riferita al fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo tornato il giorno prima dalla Col mbia dove aveva ritirato il documento per la spedizione del carico di cocaina in ::talia, non era ancora sceso in [OSCURATO:PERSONA], dove sarebbe arrivato poi il 2 luglio.

Ancora, nelle successive date del 28 e del 31 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] si rezava di nuovo da [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato in chat che la cocaina era stata già stivata nel container (chat del 23 luc.lio) e che il carico sarebbe partito la settimana successiva (chat del 27 luglio).

Il quadro probatorio a carico dell'imputato è stato infine corroborat3 dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la quale pur precisando di non aver mai visto [OSCURATO:PERSONA] e di non conoscerne il cognome, ha tuttavia riferito che il suo amante [OSCURATO:PERSONA] lo nominava sempre "q Jandc c'era questa faccenda della droga", dicendo che andava a vedersi con "[OSCURATO:PERSONA]' a [OSCURATO:PERSONA], correlandosi tali dichiarazioni con le risultanze cie lannc - consentito di delineare i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui è stal:a acquisita la disponibilità del denaro occorrente per l'importazione della droon.

Ribadito che la ricostruzione operata dai giudici di merito non presenta izi di manifesta illogicità o profili di incoerenza con gli elementi investigativi esa deve pertanto concludersi che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento,

5.5. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cui due primi due n- civi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che l'attribuzione all'imputato della condotta illecita e la qualificazione giuridica del fatto risultano in questa sede immuni da censure .

Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui ll'art. 73 commi 1 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo V, addebitandosi all'imputato di avere concorso nell'illecita detenzione di un quantitativo :)ari a due chili di cocaina, fornito in due momenti diversi, nelle date de l'3 e del 9 settembre 2016, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali a loro volta cedevano la droga a [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], nel ricostruire i fatti di causa, i giudici di secondo grado, int?gran :lo sul punto la ricostruzione più scarna compiuta dal G.U.P., hanno richiamato (pag. 968 ss. della sentenza impugnata) l'analisi delle conversazioni registrai:e sull'utenza 351/2509112 in uso a [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso c'e nel settembre 2016, aveva un fitto scambio di contatti con [OSCURATO:PERSONA] lo.

In particolare, attraverso l'intreccio dei dati intercettati e degli spostamenti dei protagonisti, veniva accertato che, tra la sera dell'8 settembre e la mattir a del 9 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] cedeva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] due pacchi ii switanza stupefacente di tipo cocaina, costituendo l'affare illecito, nelle intenzio .ii dei protagonisti, solo l'inizio di una più duratura collaborazione.L'avvenuta consegna dello stupefacente veniva confermata dopo poche o -e dalle attività tecniche (progr. 33377 RIT 781/15) svolte all'interno dell'a Di .:azi()ne di [OSCURATO:PERSONA], dove [OSCURATO:PERSONA] confida alla donna sia la fase preparatoria che quella attuativa, disvelando l'esatta cronologia degli eventi, nonclé rcientià del destinatario finale cui l'avrebbe rivenduta, individuato nel "fratello del Z Dta".

Dall'attività investigativa è emerso pacificamente che il "Ciota" era l'aiias di [OSCURATO:PERSONA], fratello unico di [OSCURATO:PERSONA], per cui era questi il "fatelo del Ciota", non essendo stata peraltro l'identificazione oggetto di contestazione Sempre nel corso della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], part colarnen:e esplicativa, il primo diceva alla seconda di avere un debito pregressD di mille euro con [OSCURATO:PERSONA], spiegando le modalità con cui era venuto n possesso del narcotico e indicando altresì la percentuale di guadagno che avrebt e rittao la cessione ("ci guadagniamo mille euro a pacco, mille lui e mille io").

Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente sia stata attribuita dalla Cone territoriale, senza che possa evocarsi alcuna forzatura interpretativa o alcun travisamento del suo contenuto, una qualificata valenza prota:orii: alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'amante [OSCURATO:PERSONA] di ci..r al zita:o progr. 33377 del 9 settembre 2016, in quanto in essa il primo ha riferito alla seconda i dettagli dell'operazione in modo spontaneo e con una dovii:ia di particolari ricollegabile al fatto che la vicenda riguardava direttameite delle rivelazioni, il quale ha parlato dunque con "cognizione di causa', peraltro rispetto a condotte risalenti a un'epoca recentissima rispetto al dialogo de Cv.10.

La collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 9 febbraio 2017, ha del res:o confermato i contenuti di quella conversazione, riferendo solo di non es.s.:!re in grado di riferire se poi la consegna della droga a [OSCURATO:PERSONA] vi sia stata o meno.

L'approfondimento di tale circostanza è stato tuttavia ritenuto non deo sivc dalla Corte territoriale, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui, al finE di rii ,anere [OSCURATO:PERSONA] concorrente almeno morale nel reato, è comunque sufficiente la oro\ia, nel caso di specie raggiunta, che l'operazione di acquisto a fini di spaccio della cocaina sia avvenuta per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], o su mandatc , cli di. esti.

Se dunque in punto di ricostruzione dei fatti l'apparato argomen:ativo della sentenza risulta privo di incongruenze, deve altresì ribadirsi che anche ri::peti:o alla qualificazione giuridica della condotta illecita non si ravvisano criticità.

Ed invero, posto che non vi è dubbio circa la destinazione al mercatc de "due pacchi di bianca", a ciascuno dei quali è stato attribuito il valore di mille eurD, deve rilevarsi che appare corretto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché sii piano formale, come rilevato nella sentenza impugnata, la derubricazione è sta:a chiesta non nei motivi di appello, ma solo nella discussione del ciud,zio di secondo grado, ma anche e soprattutto perché, sul piano sostanziale, si è in presenza di una cessione di due pacchi di sostanza stupefacente "Desanl:e", il che, anche avuto riguardo al valore dell'operazione economica indica:o da Pititc (duemila euro complessivi), non consente una qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità, e ciò in conformità con la condivisa affermazione di nues:a Corte, secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta o o lei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato c uelita:ivo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (inezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eve .ituale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651) Quanto all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 139) deve osservarsi che, anche in tal caso, alcuna censura era stata sollevata re mc:ivi di appello, il che già vale a ritenere non ammissibile la relativa dogli3nza, come peraltro è stato già evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

A ciò deve solo aggiungersi che in ogni caso, la sussistenza dell'aggrava -ite in esame, nel merito, appare insita nel fatto che il reato contestato è stat D pc 3to in essere da quattro persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in concorso tro loro, il che è sufficiente a integrare l'aggravante de qua, dovendosi in tal senso dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246212), secondo cui la circostanza aggravant:e del numero di persone, prevista dall'art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 3C9 del 1990 (secondo cui la pena è aumentata "se il fatto è commesso da tre o piì. pers :ne in concorso tra loro"), sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso ca tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più iriten;o del normale concorso nel reato, ciò in quanto è proprio il concorso Tater ale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé., indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputet Di qui l'infondatezza delle censure in tema di giudizio di colpevolezza.

5.5.1. Anche il terzo motivo in punto di trattamento sanziona:odo lon è meritevole di accoglimento.

Premesso che, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 25.000 di multa, occorre evidenziare cne, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha ridotto la pena ad ami 4, mesi 4 ed euro 24.000, partendo dalla pena base di anni 6, mesi 6 CC: eurc 36.000, sulla quale, stante il confermato giudizio di equivalena La le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 73 comma 6 de n. 309 del 1990, è stata operata la riduzione di un terzo per la scelta 1E'i rit.:).

Il discostamento dal minimo edittale, peraltro contenuto, è stato giust fica:c nella sentenza impugnata con il corretto richiamo alle modalità del fatte, pc sto in essere da più soggetti, e alla quantità della droga oggetto dell'acarcio il ecitD, dovendosi ribadire che, secondo le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], l stesa era idonea a garantire un guadagno pari ad almeno mille euro per l'imput3to.

A fronte di un percorso motivazionale ben argomentato, non vi è duncue per accogliere le censure difensive, invero non adeguatamente specifi:he.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conclusivamente, deve essere disatteso, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedirreito.

5.6. Tra le posizioni dei ricorrenti condannati solo in ordine a sirgoli episodi delittuosi avulsi dal contesto associativo, vi è infine quella di [OSCURATO:PERSONA].

Questi è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli al capo E, nell'ambo del quale il ruolo del ricorrente è stato quello di essere intervenuto riek fase successiva al fallimento del primo tentativo di importazione dalla Colombia.

Premesso che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stata contestata sia la qualificazione giuridica della condotta, sia la partecipazione al fateti del ricorrente, possono essere affrontati unitariamente, deve osservarsi d e sul punto nella sentenza impugnata non sono ravvisabili lacune argomentalive La Corte territoriale, infatti, dopo aver ricostruito analiticamente le fasi sAlienti della vicenda descritta al capo E (pag. 489 ss.), si è soffermata sulla 30SiZi :me di [OSCURATO:PERSONA], osservando che lo stesso ha svolto il ruolo di finanziatore, comparendo sulla scena nel gennaio 2016, allorquando [OSCURATO:PERSONA] era ospite dell'3Ibergo della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Foppolo, in provincia di 3erga T10.

In questa fase, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ("il traduttore") aveva assunto le rediit delle operazioni, [OSCURATO:PERSONA], operando in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], si attivava per recumerare altro denaro, che il 14 febbraio 2016 consegnava a [OSCURATO:PERSONA] a Foppolo.

Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo dello stesso anno, Ruggieso ri .sciva inoltre a procurarsi altro denaro, che veniva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], il luale 0i, il 4 marzo 2016, raggiungeva a Roma l'escort colombiana "Natalia", Cle r c.2veva la somma con l'incarico di farla poi pervenire al cartello dei narcotrafficz nti.

Nello sviluppo delle operazioni, quando l'importazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ostacolata dalla difficoltà di individuare un porto "affidabile", il se& si affidava a [OSCURATO:PERSONA] per individuare altri canali nel continente europeo e in c contesto, a partire dal 6 aprile 2016, ricompare sulla scena [OSCURATO:PERSONA], I quale prende contatti con un soggetto napoletano, tale [OSCURATO:PERSONA], art::he se la trama di questi contatti è rimasta priva di spunti probatori rilevanti.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione illecita è stato invece ancornto al ruolo da lui svolto in occasione della duplice consegna del denaro a [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, sono state ragionevolmente valorizzate dalla Corte di apallo le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali risulta espli:ito il riferimento al fatto che entrambi si adoperavano per reperire il cenaro necessario per finanziare la nuova importazione di cocaina dalla Colori il riferimento è innanzitutto al messaggio inviato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2016, in cui il primo dice al secondo di dover andare di lì a qualche gic -no a "prendere assegno", ciò nel contesto di un costante scambio di messagci tra i due, contestuale al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era ospite presso l'hotel della farni3lia di [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, dopo alcuni giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] aggiornava di continua Peli. do (a sua volta in contatto con [OSCURATO:PERSONA] gota in Colombia) sull'arrivo della dispanibilità del denaro, [OSCURATO:PERSONA] si recava domenica 14 febbraio 2016 a Foppolo, dove incontrava [OSCURATO:PERSONA], al quale consegnava la somma di denaro, de dai messaggi antecedenti e successivi, veniva individuata in 15.000 euro.

Di particolare pregnanza si sono rivelati inoltre i messaggi scanitiati il 29 febbraio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che, dopo quest2 prima consegna di denaro, il primo si impegnava a procurare al secondo .311:ri l 5.001:3 euro ("Ti ho già", dice il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] nello scambio di SMS ripertato n più parti della sentenza, ovvero pagina 662 e pagine 782-783), dovendosi precisare che di tale somma, solo 10.000 euro venivano consegnati da Grillc zl [OSCURATO:PERSONA] i primi di marzo 2016, dicendo il narcotrafficante colombiano a [OSCURATO:PERSONA] lota n una conversazione telematica di aver ricevuto 10.000 dal "traduttore"-, cioè da [OSCURATO:PERSONA], il che induce a ritenere che questi abbia trattenuto per sé una parte dal denaro.

5.6.1. Orbene, la ricostruzione del ruolo dell'imputato è scaturita ir una disamina non irrazionale del materiale probatorio, a fronte della qu2 le la difesa propone una non consentita lettura differente, anche rispetto all'interpretazione del significato di alcune espressioni usate nelle conversazioni intercettate.

In proposito', deve solo osservarsi che la Corte territoriale ha es:luso che i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero giustificabili solo in base a rapporti lavorativi tra gli stessi intercorrenti, rilevando, in maniera non illog,ca, che i dialoghi riconducibili al contesto lavorativo (come quelli relativi alla fornitAra di prodotti caseari o di legname) sono sempre espliciti e chiari, mentre va.n sonc molti altri in cui il linguaggio è volutamente criptico, non potendo la lettL ra dei messaggi prescindere dal contesto dei rapporti tra i soggetti coinvolti.

In tal senso, risulta illuminante la circostanza che, nella conversazione telematica del 12 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] preannunci a [OSCURATO:PERSONA] lota la domenica successiva, ovvero il 14 febbraio 2016, avrebbe incontrai:o RJ ,;,gierc ("il signore in divisa del traduttore"), desumendosi da ciò che il ricorre ite si rapportava non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il narcotrafficante colori Aano, essendo cioè perfettamente a conoscenza del fatto che il denaro portato a Foppolo era destinato all'importazione dello stupefacente dal Sudamerica.

Il fatto poi che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia nominato [OSCURATO:PERSONA] non vale a destrIt:urare l'impostazione accusatoria, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto rapporti ilirici con [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito in sinergia quasi esclusivamente con Gri o.

Ciò posto, deve evidenziarsi che la qualificazione giuridica del fatto è r sultata in realtà più favorevole al ricorrente e agli altri soggetti coinvolti nel capo E.La Corte di appello ha infatti osservato che il raggiungimento dell'accorce tra il sodalizio calabrese e i narcotrafficanti colombiani (avvenuto tra la fine di settembre e la metà di ottobre del 2015, secondo l'evoluzione dei contatti ira gli esponenti dei due gruppi ben sintetizzata alle pagine 777 e 778 della ser tenza impugnata) era idoneo a integrare gli estremi del tentativo punib le, e tanta anche alla luce della consegna (tra dicembre 2015 e marzo 2016) delle tra i7CheS di pagamento del prezzo, ma sul punto deve rilevarsi che, proprio alla luce il tali considerazioni, il reato di cui al capo E invero doveva essere ritenuto consumato, ciò in coerenza con la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, elemento questo pacificamente realizzatosi nel ca;c d pecie e seguito anche da pagamenti parziali del prezzo, potendo invece ccrifigui arsi il tentativo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il rec proco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nEzionale (cfr. Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717).

Il reato di importazione di stupefacenti si consuma infatti anche pri T a del materiale trasferimento della droga in territorio nazionale, quando l'a gE ,nte. abbia acquisito in uno Stato estero la proprietà della droga medesima.

Ciò del resto rispecchia il generale principio consensualistico che re c Dia il contratto di compravendita, in ragione del quale l'incontro di volontà determina il passaggio di proprietà, e conduce ad affermare che, in concre:o, il raggiungimento dell'accordo circa il trasferimento della sostanza s:upeficeme destinata ad essere trasferita sul territorio italiano da parte dell'acquirente concreta senz'altro la fattispecie consumata della condotta di "importa enunciata, sinteticamente, dalla norma penale, che si risolve, come le altre condotte incriminate, in una acquisita "titolarità" della droga da parte cli s,o(ggetti che agiscono, anche solo in parte, sul territorio nazionale, e che att-i: verso quell'accordo hanno realizzato in sostanza un approvvigionamento all'este -o.

Alla luce di tali premesse, le censure difensive sulla qualificazione cliuricffsa del fatto non possono trovare quindi accoglimento, atteso che nella vicer da in esame ben avrebbe potuto e dovuto parlarsi di reato consumato e non tent:t°.

A maggior ragione, non appaiono fondati i rilievi difensivi circa l'eve ..tuale configurabilità di un'ipotesi di desistenza, dovendosi osservare che, pur a /olere qualificare la condotta come tentata e non come consumata, corr unqw! non potrebbe ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 cod. pE n., in quanto il mancato arrivo dello stupefacente in Italia è dipeso non d,: una iniziativa volontaria dei soggetti coinvolti nell'operazione, -na, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, solo dalla oggettiva diCicoltà di individuare un porto dove far pervenire senza rischi il carico con la :ccair a.

Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità

5.6.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alle doglianze sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Ribadito che tale circostanza si configura "se il fatto è commesso ca tre o più persone in concorso tra loro", è sufficiente rilevare che, come affe -mato dalla Corte territoriale (pag. 801 della sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] si è relaz onato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che basta per escludere che l'imputato non abbia avuto consapevolezza della dimensione concorsuale della transazione illeci:a in :orso, per cui non è necessario approfondire i rapporti del ricorrente con gli a tri 5.odali, dovendosi in ogni caso considerare che può essere riferita anche all aggrE vante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 l'affermazione di q Jesta Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126), relativa all'analoga aggr2Jame di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., secondo cui la circostanza aggravante orc nana del numero delle persone non richiede la consapevolezza della partecipwicne di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reatp.

5.6.3. Parimenti infondate sono le censure sollevate nel quarto motivo di ricorso rispetto al riconoscimento della speciale circostanza aggravante della transnazionalità (art. 4 della legge n. 146 del 2006, oggi art. 61 bi:; (:ocl. per., secondo cui "per i reati previsti con la pena della reclusione non i ifericre nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più ci uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà").

In ordine alla natura di tale aggravante, è stato puntualmente ricordato nella sentenza impugnata l'autorevole e ancora attuale intervento delle Stazioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255033, rico•reryte Adami, ripresa dalla giurisprudenza successiva, tra cui Sez. 3, n. 363E1 del 09/05/2019, Rv. 276701 - 08 e Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, F v 28)552- 02), con cui è stato chiarito che l'aggravante speciale della tran srazicnalità presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazior a e, p Jrché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di iin gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno S:ato; ii fini della configurazione della speciale aggravante in esame, inoltre, non è é•iffatto necessario né che il reato in questione venga commesso anche all'estero, r é che l'associazione per delinquere operi anche in Paesi esteri.

Non è r eppure necessario che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in Paesi diversi, mentre quel che occorre, ai fini dell'operatività dell'aggravante ; è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale.

L'art. 4 della legge n. 146 del 2006 deve essere infatti letto insieme a l'art. 3 della medesima legge, che, recando la definizione di "reato transnazionale", fornisce importanti elementi ricostruttivi in chiave ermeneutica.

L'art. 3 invero àncora la qualificazione della transnazionalità al concorso il tre distinti parametri: il primo è connesso alla gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena (non inferiore nel massimo a quattro E -mi di reclusione), il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, nel senso che la dimensione organizzativa deve essere c:o -npeneme coessenziale dell'espressione criminale di riferimento, mentre il terzc parametro si sostanza di uno degli elementi che la norma prevede, stavolta, in l'orma alternativa: commissione del reato in più di uno Stato (a); commissione iii uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, dinaione o controllo in un altro Stato (b); commissione in uno Stato, ma implicazicne in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (c); commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostaru:iali in altro Stato (d).

Dunque, la transnazionalità non è elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, ma è una peculiare modalità di espre!isione riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso assuma una proiezione transfrontaliera.

Ora, la previsione dell'aggravante in esame è stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnaziDrialità, ossia quello di cui alla lettera c), per cui la circostanza è stata "ritagliata' dalla definizione normativa (senza sanzione) di reato transnazionale, con un'operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionali:à, cioè la "implicazione" di un gruppo criminale organizzato impegnato in attiv in più di uno Stato, ha previsto l'aggravamento di pena.

Di qui la concll sione che non è il reato transnazionale in sé soggetto ad aggravamento di penz, mentre la sussistenza della speciale aggravante dell'art. 4 legge n. 146 del 20C ,6 è invece, già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità, di talché il reato ccmune aggravato è sempre e necessariamente reato transnazionale.

Ciò posto, va altresì messo in risalto che il generico riferimento r o -ma:ivo a qualsiasi reato, purché a esso si accompagni la relativa previsione sa ionatoria, porta a ritenere che l'apporto causale di un gruppo siffatto possa sigari nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di luella associativa, non essendovi alcun contrario ostacolo di ordine testuale e Dunque, è pacifico che l'aggravante si applichi sia al reato asscciativ:) che ovviamente ai reati fine, come del resto chiarito di recente da questa CDrte (Sez. 70 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 16/03/2021, Rv. 281481), essendo stat) solo precisato che la formulazione normativa dell'aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto nde'ettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo pluttos:o che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse.

La locuzione "dare comributo'' postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggeti:o agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appur to, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell'apporto causale.

D'altronde, le espressioni "associazione per delinquere" e "gruppo organ zzato", al di là dell'improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o conceCualnente sovrapponibili; "gruppo organizzato" è infatti un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è un minus rispetto all'associazione per delinquere.

La sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista nche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altr) va-raggio materiale; invece, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. cod. pen., occorrono un'articolata organizzazione strutturale, seppurE in Forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati.

Il contesto strutturale organizzato deve essere, insomma, fun;:ionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il teleologismo finanzia ,rio o comunque materiale dell'azione della consorteria, derivando di fatto l'evertuale profitto dall'apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia fun;:ionalnenle preordinato.

È ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per delinquere e, in tal caso, vi sarà ;icura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacché la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l'esistenza di due distinte realtà organi. ,..zativ% nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attiv.ta crininali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato 35SOC ,3tiVO, cioè alla costituzione o all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale.

Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere.Orbene, la sentenza impugnata si è inserita correttamente nel solco c tale impostazione, rimarcando (pag. 88 ss. in generale e poi pag. 795 ss rispetto ai capi D ed E) come dagli elementi investigativi disponibili 55a e -nersc pacificamente il coinvolgimento di un autonomo gruppo criminale orgarinai:o nel traffico degli stupefacenti, di cui alcuni soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati nel tempo interlocutori diretti o indiretti del distinto sodalizio cali b -ese L'apporto del gruppo dei narcotrafficanti colombiani è ,stato incLibbi3r1ente qualificato, dovendosi ritenere che, senza lo stesso, la pianificaziDne delle iniziative illecite di cui ai capi D ed E non sarebbe stata possibile, aveldo il gruppo assicurato la disponibilità di canali di approvvigionarr ento dello stupefacente, sia dalla Colombia, sia da altri Stati del continente europeo.

A ciò deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante a riaili .' ente., che la Corte territoriale ha in modo convincente valorizzato a tal fine ',paci. 799 della sentenza impugnata) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rapporti personali diretti con [OSCURATO:PERSONA], con cui si è incontrato a Foppolo il 14 feb)raiù 2016, essendo dunque il ricorrente ben consapevole della circostanza che neli'iriAativa delittuosa in corso era pienamente coinvolto un gruppo organizzato straniero.

5.6.4. Passando al quinto motivo del ricorso, deve osservarsi ch e il igiudizic sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta aspetti problematici, avendo la Corte territoriale eviceiziao sul punto (a pag. 103 della sentenza impugnata) che, pur non essendoci s -ato alcun sequestro rispetto al capo E, tuttavia il contenuto delle nurierosissinne conversazioni intercettate, alcune delle quali riportate per esteso nel come della motivazione, consentiva di qualificare in termini di ingente quantità i q Jani tativi di stupefacente oggetto della condotta contestata, in quanto i tentai vi di importazione erano riferiti a mille chili di cocaina che dovevano provenire dalla Colombia, e a 800 chili che dovevano essere importati dall'Olar da 3 dalla Spagna, per cui, avuto riguardo agli scambi intercorsi tra i protaconisti della vicenda, l'aggravante de qua è stata ritenuta correttamente ravndisabile, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr.

Se.z. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Rv. 279512), secondo cui, in tema di traffico d siyitanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoni::he e ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza dell'aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del compl:ssivc compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore i-rissa—io, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza naia tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere coni piu .:a con particolare attenzione e rigore, come avvenuto nella vicenda in esame.A tali considerazioni la Corte territoriale ha poi aggiunto l'ulteriore rilievo (pag. 800 della sentenza impugnata) secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dal pun.:o ci vista soggettivo, era al corrente della ingente quantità della droga da impc-tare, avendo versato parte del denaro occorrente per l'acquisto a [OSCURATO:PERSONA] e a Pelud:).

5.6.5. Anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio (sesto e settimo motivo di ricorso) non sono meritevoli di accoglimento.

Ed invero, a fronte della condanna in primo grado a 10 anni, 6 mesi ci -eclosione ed euro 37.000 di multa, la Corte di appello, previa esclusione dell'aggra\rante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ha rideterminato la pena a car co di [OSCURATO:PERSONA] in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa, cui e penenuza partendo dalla pena base di anni 7, mesi 6 di reclusione ed eurc 36C DO di multa, determinata già tenendo conto del tentativo, pena sulla qua e, stante il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generich:! e le aggravanti del numero di persone e dell'ingente quantità dello stJpefa ,:ente, sono stati operati prima l'aumento per l'aggravante della transnazionalita (fine ad anni 10 ed euro 48.000, dunque in misura inferiore al minimo di ui te .zo) e infine, sulla pena così determinata, la riduzione di un terzo per la scell:a del -ito.

Nello giustificare il discostamento dal minimo edittale, i giudici di apoelle -Ianno rimarcato, in maniera non illogica, il ruolo di finanziatore di [OSCURATO:PERSONA], i quale non ha avuto un ruolo secondario, avendo egli al contrario cooperato in rr:niera attiva a un tentativo di operazione di cocaina dalla Colombia, procura -do il denaro da mettere a disposizione dei narcotrafficanti sudamericani.

Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, scevro da considerazioni illogiche, resiste dunque alle obiezioni difensive, rispetto alle qual ieve solo osservarsi che il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputate deve ritenersi implicitamente valorizzato nella non lieve mitigazione del trattanento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale, fermo restando che, per qua -no Si evince dallo stesso ricorso, il leale contegno processuale dell'imputato non si è tradotto anche nella rivelazione di elementi utili a chiarire le vicende contes:ate Né appare infine ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 63 comma 4 cod. per., secondo cui se concorrono più circostanze a effetto speciale, si app ica la pena per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla, pos:o ce nel caso di specie, come emerge chiaramente dal calcolo della pena (pag 1.09i della sentenza), vi è stato un solo aumento rispetto all'aggravante non bila -viabile della transnazionalità (in misura peraltro inferiore a un terzo), mer tre le altre aggravanti suscettibili di bilanciamento sono state poste in regime di 3ciuivalenza con le attenuanti generiche, per cui per esse non vi sono stati aumenti di p :na, il che rende non pertinente il richiamo all'art. 63 comma 4 cod. pen.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ceie essere rigettato, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.6.

Conclusa la disamina della posizione dei ricorrenti coinvolti re soli reati fine, è ora il momento di passare ai ricorsi degli imputati condannati, olti e. che per i reati fine, anche rispetto alla fattispecie associativa di cui al capc A.

6.1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che è fondato il solo terzo motivo di ricorso riguardante il giudizio sulla configurabilità dell aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre i tre restanti motivi non sono fondati

6.1.1. Partendo dal primo motivo, riguardante il giudizio di colpevilezza dell'imputato rispetto ai reati-fine, con particolare riferimento al capo E (sul capo D non vi sono formali censure), deve osservarsi che non vi è soa..7.3 per l'accoglimento delle censure difensive, con le quali è stato di fatto sellecitato un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, di cui i giudici di merito hanno compiuto un'adeguata disamina, rivelatasi priva di profili di irraziona tà.

In particolare, rispetto alla vicenda oggetto del capo D, la cui ricostruzlne è comunque necessaria, essendo strettamente connessa con quella contestnta al successivo capo di imputazione, è stato ricordato nella sentenza impugnata che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione può essere collccato già a partire dal 10 marzo 2015, durante la fase organizzativa dell'irr p3rtaiione, ovvero da quando è stata intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il secondo chiedeva al primo quando arr .rasse "il signore della frutta"; questi doveva essere individuato proprio nel ricerente., che si occupava della commercializzazione di mandarini e dunque ere 13 pc -sona giusta per occuparsi del recupero dello stupefacente, che sarebbe sta:o occultato nella nave in scatole contenenti banane.

Del resto, [OSCURATO:PERSONA] è comparso attivamente sulla scena nell'imminenza deTarrivo del carico di copertura, ovvero il 15 agosto 2015, allorquando il ricorrente veniva ripreso mentre entrava nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove era ospitato [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha parlato, in modo esplicito, delle -npdalità di recupero del carico di droga presso il porto di Livorno, come si evince dal ,,enore dei dialoghi monitorati e riportati nella sentenza impugnata (pag. 478). [OSCURATO:PERSONA] peraltro tornava a casa della [OSCURATO:PERSONA] il 18 agosto 2015 e in tale oc.:asione esordiva dicendo "stanotte è arrivato tutto", ciò a conferma del fatto :I- e e: li era stato informato dell'arrivo della nave, essendo in contatto con [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta era stato coinvolto per gestire il recupero della cocai la al iortp, avendo ritirato da [OSCURATO:PERSONA] le indicazioni utili all'individuazione del contairer.

Anche in occasione delle conversazioni registrate il 18 agosto 2015 riferimenti all'operazioni in corso sono molto eloquenti, avendo chiesto [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] J.: ,ta se la droga arrivata fosse "buona", ricevendo rassicurazioni dal narcotraricart ,:..

In ogni caso, anche dopo il sequestro dello stupefacente al porto di 1..i ,forn3, [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a fornire il suo contributo al sodalizio nella prospettiva di organizzare nuove spedizioni di droga, tanto è vero che il 26 agosto 2115 il ricorrente, discutendo con [OSCURATO:PERSONA], lo invitava a concordare Jria luova importazione, allorché il suo interlocutore avesse fatto rientro in Colombia, Nel prosieguo del dialogo, [OSCURATO:PERSONA] diceva al narcotrafficante di aver parlato con "il pelato", ovvero con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva detto di non voler più "perdere la merce", per cui veniva valutata l'opportunità di individuare altri poti di arrivo della droga, anche fuori dall'Italia, come ad esempio il porto di [OSCURATO:PERSONA] effetti, una volta che [OSCURATO:PERSONA] fece rientro in Colombia, vi fu uno s:arribio di messaggi tra i narcotrafficanti sudamericani (tramite [OSCURATO:PERSONA]) e i sc ,clali (tramite [OSCURATO:PERSONA]), che segnò la conclusione dell'accordo in vista di una nuova importazione di cocaina, come si evince dal tenore delle coinunicazioni intercorse tra il 26 settembre 2015 (quando [OSCURATO:PERSONA] informa VarDne della disponibilità dei narcos a una nuova spedizione di cocaina) e il 17 ottobre 201.5 (quando [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] l'assenso dei calabresi all'operazione).

In questa fase cruciale la collaborazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] non è affatto an3ncata.

Il ricorrente, infatti, il 27 settembre si è visto con [OSCURATO:PERSONA] e FiliDpo =iare, in uno degli incontri prodromici alla conclusione dell'accordo, ris., •:anclo significativo altresì che, nelle conversazioni del 4 e del 5 novembre tra i due colombiani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo abbia riferito al secondo che [OSCURATO:PERSONA] 3veva "la ditta pronta", essendo stato identificato nel ricorrente "il canosD' di cui si parla nei dialoghi captati, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse i capelli biand Il ricorrente, inoltre, incontrava [OSCURATO:PERSONA] il successivo 7 novembre e, ;Alto dopo l'incontro, il narcotrafficante informava [OSCURATO:PERSONA] del reperimento della diti.a che operava da 20 anni e che avrebbe dovuto trasportare il carico di cope turi.

Eloquente si è rivelato poi il contenuto della conversazione del 17 novembre 2015, nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], gli spiegava che il caricD sarebbe dovuto apparire una fornitura per la sua ditta, che commercializzava igrumi.

Una ulteriore conferma del coinvolgimento nell'operazione del ricorrerne è stai:a inoltre tratta dalla conversazione registrata il 28 gennaio 2016 (ovvero dopo che il 23 dicembre 2015 era stata consegnata una parte del denaro necessar o per l'importazione all'escort colombiana "Natalia") a casa della [OSCURATO:PERSONA], nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con la sua amante, faceva una sorta di riepilo!;o del denaro sborsato da lui, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (ovvero "Saro").

Orbene, la ricostruzione operata dai giudici di merito non risulta affatto illo3ica e dunque resiste alla differente lettura delle fonti dimostrative suggerita dalla difesa, dovendosi solo rilevare che non sono emersi profili di travisam err:c delle prove, essendo rimasta assertiva la tesi secondo cui il denaro reperito costituiva solo una forma di indennizzo per la perdita dei 63 chili di cocaina sequesCati al Porto di Livorno, atteso che dalle trattative intercorse si desume piuttosto che gli accordi intrapresi da fine agosto in poi erano funzionali non solo e non tanto a ristorare i colombiani per la perdita del carico, ma anche e soprattutto ad individuare altri canali ("porto di Anversa") per un'altra importazione di cocina.

E comunque la tesi dell'indennizzo non smentisce quella del nuovo a:cordo, ben pptendo coesistere le due operazioni, come rilevato dalla Corte di appel o.

Quanto all'obiezione circa il mancato raggiungimento della soglia di punibilrtà del tentativo rispetto alla vicenda di cui al capo E, non possono che rich armu-si le considerazioni già svolte nel paragrafo

5.6.1. sull'idoneità della condrAta a integrare la fattispecie in forma non tentata, ma consumata, posto che, di:,po le trattative, l'accordo sull'importazione della droga tra narcotrafficanti e sodali italiani era stato già raggiunto, tanto è vero che si era passati già alla raccoka del denaro, il che è più che sufficiente a ritenere integrato il delitto coisuruto.

Ciò rende peraltro irrilevanti le forti perplessità manifestate da ,Xrcu-i sulla partecipazione all'operazione, in quanto tali riserve sono state palesai:e doro che l'accordo per l'importazione si era perfezionato, grazie anche al suo centrilmto.

Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che l'affermazior e della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato fine di cui al capo E non e )pare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, mentre deve ribadirsi che il capo D non è stato oggetto di contestazioni formali da parte del rico -rente.

6.1.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto al giucli !io di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo contestato al capo P. Al riguardo i giudici di merito hanno innanzitutto ripercorso la dinamica dei fai:ti relative alle due rilevanti vicende di cui ai capi D) ed E), osservando che iri esse [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto un ruolo tutt'altro che secondario, essendosi il rico -rente messo a disposizione del sodalizio sin da quando è stata programmeta la prima importazione che ha portato al sequestro del 19 agosto 2015, propnerie Dsi di allestire "una squadra" (questo il termine usato da [OSCURATO:PERSONA] in una corRersazione captata) per le operazioni di recupero della droga in arrivo al porto di Livol o, ciò a riprova anche delle capacità organizzative di cui disponeva il ricorrente.

Anche dopo il sequestro della droga, [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a interagire con i narcotrafficanti, svolgendo in tal caso, oltre alle funzioni di organi2zatore, favorite dall'attività imprenditoriale svolta, anche quelle di finanzietore, come confermato nella conversazione ambientale intercettata a casa della VelT1131'.

Partendo da tali premesse fattuali, il G.U.P. e la Corte territoriale, nel care contd della pregnanza del contributo fornito dall'imputato ai traffici illeciti cle sgealizic in due momenti così importanti per l'operatività dell'associazione, sono per,enuti alla coerente conclusione della configurabilità del ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e nulla rilevando che, rispetto alla vita dell'associazione, indicata in rubrica ,come attiva tra l'ottobre 2014 e il gennaio 2017, le attività del ricorrente si siano :cnce Ara:e in un periodo più circoscritto (marzo 2015-gennaio 2016), dovendosi n pro)ositc richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02), secondo cui, in tema di associazione clel nquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica del costitutivi della partecipazione al sodalizio, e in particolare dell' 'a ffecl;o" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi ac:tuisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbianc fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limi :ato.

Ora, nel caso di specie, deve osservarsi, in primo luogo, che l'epoca in cui Ara.ri ha preso attivamente parte alle iniziative finalizzate alle importazioni di 33caina dall'estero non è stato breve, venendo in rilievo almeno 10 mesi, dovenc Dsi in secondo luogo considerare che le attività poste in essere dail'imputatc) s;orc, sta:e in questo periodo di una tale rilevanza (organizzazione delle operazicn di recupero dello stupefacente, intervento nelle trattative per la .luova importazione successiva al sequestro, finanziamento della seconda )pera da escludere che si sia al cospetto di un concorso estemporaneo, esseric Dsi al contrario in presenza di una consapevole adesione a un preciso pactuin sce,eris, Né il numero di reati fine addebitati ad [OSCURATO:PERSONA] (2) è tale da rendere mprot)abile la tesi del suo inserimento nel sodalizio, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 - 06) che, in tema di associzior e per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgirnento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipaziore, nel case in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmen .:e se .vitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo Frassi 'ne di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo cri -ninalc.

Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale deve ritenersi che il modus (3(1(.1c/i di [OSCURATO:PERSONA] (che interloquiva direttamente con i narcotrafficanti sudamerizeni, ::he si interessava dei dettagli delle operazioni, che ne sollecitava l'avvio e ir pa te ne finanziava il compimento) sia idoneo a delineare in termini verticistici il contributo da lui fornito in alcuni dei passaggi cruciali della vita associ3tiva.

Le due sentenze di merito, nell'attribuire al ricorrente il ruolo di organizza:ore e finanziatore del sodalizio, si sono poste in sintonia con le richiamat3 pre.nesse interpretative, per cui le censure difensive sul punto, devono essere disettese, anche perché spesso ancorate a deduzioni fattuali non consentite in q _lesta :;ede.

6.1.3. E' invece fondato il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata, nel ritenere sussi:len':e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto ai reati-fine di cui ai capi D ed E, ha evidenziato (pag. 798) che "la finalizzazione al sodalizio mafioso crede artività nelle quali ([OSCURATO:PERSONA]) risulta pienamente coinvolto in relazione ai capi ,D el:' E si ricava dalle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità che der,)tano la chiara consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di operare in ambito 'ndranghetistico, attese le particolari cautele adottate per comunicare evitando conversazioni telefbliche, nel vano tentativo di mettersi al riparo da possibili captazioni dei discorsi".

Orbene, tale apparato argomentativo risulta oggettivamente lacunc so e inadeguato ai fini dell'attribuzione della circostanza aggravante de qua.

Sul punto deve premettersi che, in tempi recenti, una puntuale esegesi della circostanza in esame è stata compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, ::on la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, ricorrente [OSCURATO:PERSONA],:ini.

Con tale pronuncia, è stato infatti affermato che l'aggravante prevista dall'iAt. 7, del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi la noi ma di riferimento è l'art. 416 bisl cod. pen.), esige che l'agente deliber illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, ctic tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale., all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'ar. 41.6 bis cod. pen. e alla effettiva possibilità che l'azione illecita si in3criva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione.

È stato altresì precisato dalle Sezioni Unite del 2019 che, trattani ,:si di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una cor cbtta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso Lna mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un racccrdo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo; tale finalità perall.r) non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi a esigenze egois,tiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assotutamence personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.

Quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è tuttavia la presenza del dolo specifico o intenzionale :n u -io dei partecipi, essendo evidente che il fine agevolativo costituisca un mol .vo a delinquere, cui la legge attribuisce rilevanza per giustificare l'aggravarne .ito di pena; del resto, non è affatto infrequente che il nostro sistema penae riconosca la rilevanza del motivo, non solo come elemento caratterizzante la 1'at.i4)ecie (finalità di terrorismo o di arricchimento patrimoniale per il sequestro di persona), ma anche, come nel caso dell'agevolazione mafiosa, nella Forma circostanziale (quale il motivo abietto e futile, la finalità di discriminazione :! odio etnico-razziale, il fine di profitto nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico).

Di qui la conclusione della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite :;ecando cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai mo:ivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compar:eciie.

A ciò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109) ha aggiunto l'ulteriore precisazione secondo cui la colifigumbiliù dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi 416 bis1 cod. pen ) non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o carnoristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del "metodo matiosc ', ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire al 'Ettivt.à di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in ur a logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del terrilo -io con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen.

Tanto premesso, deve convenirsi con la difesa sul fatto che, nel caso 'li spede, la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato in base a quali element . :lebba ritenersi provata la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare una dele tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Raziorale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA].

Ora, se è vero che nella parte introduttiva della sentenza (pag. 92.-100), sono state sufficientemente illustrate la storia e le caratteristiche delle tre cosche, le cui attività risultano essersi in taluni momenti intrecciate con quelle di ala ii del sodali dell'associazione contestata al capo A, occorre tuttavia prende -e che, rispetto alla descrizione della presunta finalità agevolatrice da parte di ikrcuri, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è oggettivamente carente e comunque assertivo, non essendo stati chiariti i presunti (e, ove pro‘a .:i, a:tua i) rapporti tra il ricorrente e gli appartenenti alle tre cosche, mancando in acni caso un'esauriente illustrazione degli elementi di fatto idonei a provare in concreto la consapevolezza da parte dell'imputato di agevolare, con le sue coridote delittuose, le attività illecite delle cosche o anche di una sola di esse.

Né può ritenersi sufficiente il mero ricorso dell'imputato al linguaggio cipticc delle conversazioni, elemento questo al più riconducibile, almeno in tIA-mini astratti, a un "metodo mafioso" che tuttavia non forma oggetto di contEstw ione.

Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circw.tanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bisl cod. :en.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzionatorio, si iripone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solcc Jel criteri ermeneutici prima . delineati, il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali dovranno essere chiariti gli eventuali rapporti con [OSCURATO:PERSONA].

6.1.4. Passando al quarto motivo di ricorso, relativo alla configurabilit della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r:rnarc:ife la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.6.:; circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord ne. al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stLpefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calal .ese.

Sul punto deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'agc.iravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pertinente valorizzato a tel fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rapporti personali diretti con [OSCURATO:PERSONA], in occasione di entrambe le vicenie di cui ai capi D ed E, essendo dunque il ricorrente ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero.

6.1.5. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui ;volle, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rcuri, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. per , con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.

6.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che ai:he in tal caso sono fondate le sole censure concernenti il giudizio sulla configurabililà dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre nel resto il ricorso e infondato.

6.2.1. Iniziando la disamina dalle doglianze riferite all'affermazione della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (cap D ed E), occorre evidenziare che la Corte territoriale, per entrambe le impitaroni, ha compiuto un'adeguata disamina dei fatti di causa, non mancando affatto di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con considerazior i -azi(ulali.

In particolare, per quanto concerne il capo D, la sentenza impugnata, dop2 aver ripercorso le tappe principali della vicenda (pag. 455 ss.), ha messo ir rise Ito la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si è recato da [OSCURATO:PERSONA] nei momenti piu rilevanti dell'operazione culminata con l'arrivo del carico di droga al porto di Livorno.

Ciò è avvenuto, ad esempio, il 21 gennaio 2015, cioè nei giorn successivi all'arrivo in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 1'8 marzo, ovvero all'indomani dell'arrivo in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro di questi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il 27 (: il 31 marzo 2015, giorni nei quali [OSCURATO:PERSONA], impegnato nel reperire il cenaro necessario per l'acquisto della droga, si reca a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona e si incontra con [OSCURATO:PERSONA], il quale, in una delle conversazioni intercettate, rife -kce al suo interlocutore: "una settantina li ho trovati io", chiedendo a Pititte se. [OSCURATO:PERSONA] fosse riuscito a recuperare qualcosa (progr. 1943, riportato a pag. 21(3 e. 217).

Il 1° aprile 2015 [OSCURATO:PERSONA] ritorna a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona e, conversando cor [OSCURATO:PERSONA] (progr. 1972), gli lascia intendere che l'affare illecito stava avvenend:) con l'apporto di denaro proveniente da vari soggetti, per cui, nell'eventualita ,n cui qualcosa fosse andato storto, ognuno di loro avrebbe perso l'investiment), ciò a conferma dell'esistenza di un'organizzazione articolata dietro l'operazi Dne.

Rispetto a tale conversazione, la Corte territoriale ha ragionevolmente e clu.so che l'argomento vertesse su una presunta compravendita di ter -eni non risultando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero comproprietari di terreni da vendere.

In ogni caso, anche prescindendo dalla conversazione del 10 aprile 2015, i giudici di secondo grado hanno osservato che gli ulteriori dialoghi intercettati attestano ampiamente gli apporti finanziari di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'importazione della droga, come desumibile ad esempio dalle conversazioni del 7 aprile 2015 (pi- gr. 1)73 e 1974), nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso di somme di denaro rifert:e all'operazione in corso, avendo [OSCURATO:PERSONA] precisato che per reperire altri 10.000 euro avevano poco tempo a disposizione, previsione questa non sbagliata, perché i colombiani hanno in effetti poi comunicato che il denaro era "molto pcco".

Peraltro, anche dopo la consegna del denaro al cartello colombiano, avvenuta a Roma il 15 aprile 2015 tramite il libanese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha cDritirit ato a recarsi da [OSCURATO:PERSONA], sia di ritorno dalla [OSCURATO:PERSONA], sia nei giorni successivi, come il 24 aprile, il 2, il 4 e il 6 maggio, giorno in cui i due colombiani [OSCURATO:PERSONA] e Peluclo commentano il fatto che "lo zio", ovvero [OSCURATO:PERSONA], era uscito "fuori cità per organizzare tutto", verificandosi la stessa cosa il 25 maggio, doge ci [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato le fotografie che ritraevano la cocaina e il carico di .:c per:ura.

Una volta stampate le foto, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si recava a [OSCURATO:PERSONA] d':r: Dona, dove incontrava [OSCURATO:PERSONA], vedendosi [OSCURATO:PERSONA] in quei giorni anche con gli altri soggetti coinvolti nell'operazione, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], raccoc lierdo cla costoro delle perplessità sull'individuazione del porto di arrivo, perplessita che venivano poi riferite a [OSCURATO:PERSONA] e da questi comunicate a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è poi recato da [OSCURATO:PERSONA] anche nelle fasi successive, ovvero I 9 g AgnD, prima della partenza di [OSCURATO:PERSONA] per la Colombia dove avrebbe covutc; farsi consegnare dai narcos il documento necessario per la spedizione del caric:), e il 23 agosto, due giorni dopo il momento in cui era arrivata la notizia del seqi.estro dei 63 chili di cocaina al porto di Livorno da parte della Guardia di Finanza.

Dunque, tenuto conto della scansione degli incontri e del contenuto dei dialoghi, non valutati in maniera isolata, ma posti in correlazione logica tra loro, e corroborati delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come una delle persone che collaboravano coi Sa 1‘ ,atore [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della droga, la Corte territoriale ha confermato il giudizic sulla colpevolezza dell'imputato operato in primo grado, all'esito di un arti:ola:c percorso argomentativo che non presenta profili di manifesta illogicità e i .inque resiste alle doglianze difensive, con cui si prospettano differenti letture del materiale probatorio, che tuttavia non possono trovare ingresso in questa 5:9:le.

Analogamente, quanto al capo E, è stato ricordato nella sentenza i -npugna:a (pag. 748 ss.) che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto anche nelle fasi successive zii seqi.estrc dello stupefacente, avendo proseguito [OSCURATO:PERSONA] i contatti con lui, non S.)10 per informarlo della misura cautelare reale, ma anche nel momento in Cii è stata programmata una nuova importazione di cocaina, essendo in particolare il ricorrente intervenuto anche nella fase della promozione del nuovo accordo È risultata significativa al riguardo la conversazione del 4 settembre 2015, nella quale, nel giorno della partenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Milano, [OSCURATO:PERSONA] consegna a [OSCURATO:PERSONA] il denaro necessario per le spese di viaggio di [OSCURATO:PERSONA], dicar dcgli che parte del denaro gli era stata data da [OSCURATO:PERSONA], risultando identificabile i ì ccstui il "Filippo" citato nella conversazione, avuto riguardo all'interessErnenh del ricorrente per l'operazione.

Dopo la partenza di [OSCURATO:PERSONA], infatti, [OSCURATO:PERSONA] si recava diverse volte da [OSCURATO:PERSONA] e uno di questi incontri avveniva il 27 settembre 2015, cioè all'indomani del giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato ai calabresi l'assenso di [OSCURATO:PERSONA] gota alla nuova importazione, essendo significativo e non casuale che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato il giorno dopo questa comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] d'I:porra con [OSCURATO:PERSONA], ovvero con colui che, un mese prima, il 26 agosto, aveva iliscLs.;so del progetto di una nuova importazione con [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA].

Da quel momento, peraltro, i contatti di [OSCURATO:PERSONA] non furono più so 3 con [OSCURATO:PERSONA], ma si estesero anche ad [OSCURATO:PERSONA], mentre, 1'8 ottobre, il rico •rene chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] informazioni sul "cagnolo", nomignolo con cui veniva c1-1,:matc [OSCURATO:PERSONA], ciò a riprova dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in un più annplo cDrtesto organizzativo, circostanza questa confermata dal fatto che, come riferil:o da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 15 ottobre, [OSCURATO:PERSONA] si era offerl D per trovare a [OSCURATO:PERSONA], che stava tornando dalla Colombia, un altro allcgigio in [OSCURATO:PERSONA], non essendo rilevante il dato che poi tale proposta non sia concretizzata.

Del resto, anche quando [OSCURATO:PERSONA] è arrivato in [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è recato da [OSCURATO:PERSONA] e in tale occasione, il 4 novembre, gli ha chies:e 701)- 800 euro "da spendere per quello che sta scendendo", cioè per provveder e alle esigenze del colombiano, tema questo di cui ha parlato [OSCURATO:PERSONA] pure ii una conversazione del 5 dicembre, allorquando egli manifestava alla Wrman l'intenzione di chiedere a [OSCURATO:PERSONA] del denaro per le spese di albergo di Fe uce ("ora vado da Filippo e gli parlo chiaro, Oksana mia...comincia da questa notte a dormire in albergo...la casa non è disponibile e ci vogliono 55 euro ha il figlio che si deve operare e gli deve dare i soldi, non 2/300 euro").C-3 Particolarmente significativo, e tale da smentire le dichiarazioni di Piitto volte a escludere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, è inoltre il contenuto della conversazione ambientale del 28 gennaio 2016, captata dopo la consegna della prima f.r3nche del denaro alla escort colombiana "Natalia", nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA], parlando con la [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento di costei con una sport :,nei:à sintomatica dell'attendibilità del racconto, indica chiaramente [OSCURATO:PERSONA] cc nne j io dei finanziatori, al pari di se stesso e di [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di 160.000 euro.

Anche per il capo E, dunque, la ricostruzione del ruolo del ricorrente è stata preceduta da una disamina esauriente e meditata delle fonti cirnostrative acquisite, che non appare disarticolata dai rilievi difensivi: questi infatt „ non senza insistiti richiami fattuali, si concentrano in maniera frammentar a su :;ingoli aspetti della vicenda, che tuttavia non valgono di per sé a minare iE razic della lettura complessiva dei dati probatori operata dai giudici di merito

6.2.2. Anche le doglianze sulla ritenuta appartenenza di Fiarà con ruolo verticistico al sodalizio di cui al capo A non possono trovare accoglimento.

La Corte territoriale, infatti, trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 998 ss. della sentenza impugnata), ha sottolineato ,:he il ricorrente ha avuto un ruolo importante nelle due principali iniziative dell'associazione, ovvero le importazioni, tentate e consumate, di cocaina dalla Colombia, non potendosi ritenere neutri i contatti del ricorrente con Sab,atore [OSCURATO:PERSONA], contatti avvenuti in concomitanza con i passaggi decisivi de li: due vicende, ovvero al momento della conclusione degli accordi o della cefinizione degli aspetti operativi a seguito degli incontri con i narcotrafficanti col )rnb:ani.

A [OSCURATO:PERSONA], stante il coinvolgimento nelle fasi salienti delle due operazhni, è stato dunque riconosciuto il ruolo di promotore e di finanziatore del sodalizio, ciò in coerenza con le acquisizioni probatorie relative ai due reati-fine che, per quanto numericamente esigui, si sono rivelati invece di elevato valore dirrosUativo, perché riferiti a condotte che, oltre a essersi protratte per mesi, hanno visto dispiegarsi l'attitudine del gruppo di sodali a relazionarsi con narxtraricarti colombiani per concordare consistenti importazioni di cocaina.

Nel contesto associativo, la cui ontologica esistenza non ha formatc oggetto di formale contestazione, [OSCURATO:PERSONA] è risultato pienamente inserito, avendo egli avuto rapporti non generici ma intensi e correlati alle operazioni in corso, non so D con [OSCURATO:PERSONA], che sovraintendeva a tutte le attività organizzative e ceci-rie e faceva circolare le informazioni importanti tra i sodali, ma progressivarnente anche con altri soggetti di volta in volta coinvolti nelle iniziative illecite in fieri.

Anche rispetto alla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo A deve quindi concludersi nel senso dell'infondatezza delle deduzioni difensive, dovendosi solo ribadire che la Corte territoriale, nell'ampliare la ricostr:izione operata dal primo giudice, si è confrontata criticamente con i rilievi ditensiv

6.2.3. Parimenti infondate sono anche le censure sulla sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità della droga.

In ordine al primo aspetto, la Corte territoriale, ai fini dell'a scrivibiliù dell'aggravante sul piano soggettivo al ricorrente, ha rimarcato la circw:tanza (pag. 799 della sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri sodali, è stato destinatario delle informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] circa gli accordi in:e rcorsi con il cartello colombiano, per cui il ricorrente, attivamente in5erito nella compagine associativa, era perfettamente consapevole del fatto che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale "stani:iro, e ciò tanto più ove si consideri che egli è reso disponibile a Covare una sistemazione abitativa per [OSCURATO:PERSONA], in occasione del ritorno di questi in [OSCURATO:PERSONA].

Quanto invece alla sussistenza dell'aggravante ex art. 4 della legge r. 1 ,16 del 2006 (oggi 61 bis cod. pen.) dal punto di vista oggettivo, è sufficiente rict in mare in questa sede le argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.5.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ordine al pieno coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacan.:i e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese In ordine all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, è stato spiegato in modo pertinente dalla Corte di appello che sia l'inportazione oggetto del capo D, sia il successivo tentativo di importazione di a i al capo E hanno riguardato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, atteso che nel primo caso si era in presenza di 63 chili di cocaina, mentre nel seconde caso l'investimento di denaro operato dal sodalizio era pari ad almeno 180.000 eirro.

Dell'entità di queste operazioni il ricorrente era senz'altro a conoscenza, a , ,encic egli finanziato le operazioni e avendone seguito tutti gli sviluppi, per cui, anche rispetto all'attribuzione soggettiva dell'aggravante, non sono affattc , sabili lacune o incongruenze motivazionali rilevabili in questa sede.

6.2.4. Anche per [OSCURATO:PERSONA] sono invece meritevoli di accoglimento le dogiianze, integrate nel motivo nuovo, sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.).

Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata ha così mcdvato (pag. 797) il giudizio sulla configurabilità a carico dell'imputato: "per quanto coi ^erne [OSCURATO:PERSONA], la finalizzazione al sodalizio mafioso delle attività nelle ?vali :isulta coinvolto in relazione ai capi D) ed E) si collega alle modalità con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunicavano.

Si tratta infatti di modalità che denotano ul'es!rema accortezza, tanto che la P.G. ha dovuto installare una telecamera nel centro dei paese di residenza di [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dialogavar o Spesso all'aperto, riservandosi solo pochi dialoghi in luoghi chiusi".

Ha inoltre aggiunto la Corte territoriale che il compimento da parte del rico Tente delle attività illecite di cui ai capi D ed E contraddiceva le relazioni circa la corretta condotta di vita che [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, avrE IDDe tenlr:c dopo aver scontato la pena per la pregressa condanna a suo carico.

Ora, anche in tal caso, richiamate le premesse ermeneutiche già enuiciatE (par. 6.1.3) circa la natura giuridica dell'aggravante, deve rilevarsi che 'apparato motivazionale della Corte di appello in parte qua risulta assertivo e inadegu:ito.

Il ricorso alle accortezze indicate nella sentenza impugnata, infatti, r oi è li per sé sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante in esame, trattandosi di un modus agendi che al più potrebbe delineare in astratto un "metodo mal oso", peraltro non contestato nelle imputazioni, mentre è mancato da parte della Cone di appello il riferimento a elementi concreti da cui potesse trarsi il convincinemc che le attività delittuose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto una f nali:à agevolatrice di una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due :Api di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di Miletc, la zosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA]:To.

Ora, dalla premessa generale contenuta alle pag. 93 ss. della senten2a, si i:vince che [OSCURATO:PERSONA] sia stato organico alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razio -ré le di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona, ma non è ben chiaro se, all'epoca cui risalgono le condoti:e descritte ai capi D ed E, questa cosca (o le altre) fossero o meno anccrai in ,ita.

Dunque, condividendosi in tal caso i rilievi difensivi (sviluppati anche nella memoria integrativa trasmessa in vista del giudizio di legittimità) circa la ca renza argomentativa della parte della sentenza dedicata alla configurabilità a calco di [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 199k (agi; i art. 416 bis.1 cod. pen.), si impone, in ordine a tale profilo e anche rispetto alle possibili ricadute sul trattamento sanzionatorio, l'annullamento deka ser tenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanaro l fine di compiere il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esi!:.tenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevolatrice rispetto all atlb,ità di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre poi che siano chiariti gli eventuali (e nel caso attuali) legami con Fie -è.

6.2.5. Venendo al quinto motivo del ricorso, deve infine osservarsi ,:he le doglianze sulla confisca non sono suscettibili di essere accolte.

Occorre premettere al riguardo, con la sentenza di primo grado, i 3.1J P. ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto lege i. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992 (la norma di riferimentc c oggi costituita dall'art. 240 bis cod. pen.), la confisca di vari terreni e fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, intestati o alla moglie [OSCURATO:PERSONA], o ai figli Francesco e [OSCURATO:PERSONA], nonché di un rapporto bancario accesso presso la [OSCURATO:PERSONA]:e dei Paschi di Siena e intestato sempre alla consorte dell'imputato.

Ciò posto, la Corte di appello ha annullato la statuizione della ccri'iscí:, con conseguente restituzione all'avente diritto, sia del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA]:gorio d'Ippona, censito al foglio 3, p.11a 111, sia di alcuni dei fabbricati siti i •I [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, sia del rapporto bancario intestato alla moglie, osservando, in ordine a quest'ultimo bene, che dalla documentazione prodotta dalla niife.ia era emerso un continuo flusso di denaro collegato ad attività lecita dell'in- presa esercitata dalla Vinci, peraltro con un saldo irrisorio, per cui doveva escIudcsi un nesso di derivazione del bene dall'attività illecita esercitata dall'imputato.

Quanto ai fabbricati e ai terreni dissequestrati, è stato sottolineato dalla Corte di appello che l'epoca di acquisizione dei predetti beni immobili risaliva agli anni 1996, 1999, 2001, 2002 e 2009, ovvero a un tempo ben distante da qu ,E.Ilo di commissione del reato associativo, contestato da ottobre 2014 a genr a o :2C17.

A conclusioni diverse la Corte territoriale è invece pervenuta rispetto agli LI teriori beni confiscati, ovvero i terrenti siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona intestai a [OSCURATO:PERSONA] e censiti al foglio 13, p.11a 2, 20 e 263 e al foglio 7, p.11a

181. Tali beni risultano acquisiti infatti il 10 aprile 2014, cioè in epoca pross ma a quella in cui ha avuto inizio la consumazione della fattispecie associativa.

Quanto al profilo della sperequazione tra il valore di acquisto del bene. (81).000 euro) e i redditi dichiarati e prodotti dal nucleo familiare sino all'epeca di acquisto del bene, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ai valcri del cosi:c della vita, tratti dalle pubblicazioni dell'Istat, riferiti a ciascuno degli E nii pesi in considerazione nell'ambito delle indagini, rilevando che, nell'anno di acquist:o dei beni (2014), il reddito familiare prodotto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Vinci è stato irr sorip, risultando solo un reddito da terreni in capo alla Vinci pari a 183 eurd, mentre [OSCURATO:PERSONA] non è intestatario di beni immobili e non ha mai presentato cichiarazioni dei redditi, a eccezione del 2000 (euro 1.645) e del 2015 (euro 4.175 19).

È altresì emerso dalle indagini patrimoniali svolte dalla P.G. che i cern uci, nellc stesso anno di acquisto, ma anche negli anni precedenti, avevano effetuato numerosi altri investimenti per importi di gran lunga superiori rispett) alle entrate lecite dichiarate, desumendosi dall'analisi comparativa tra le entrate e le uscite dell'anno di riferimento una situazione chiaramente negativa, con sp:ise di gran lunga superiore alle entrate lecite (cfr. tabelle riportate a pag. 1124 e 1125 della sentenza impugnata, con i valori annuali della sperequazione a scala -e ).

Tutto ciò ha dunque indotto la Corte di appello a ritenere che i beni in que:;tione siano stati acquistati con i proventi delle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], risu candc peraltro anomale le modalità di pagamento del prezzo, posto che era star:o previsto che parte del corrispettivo, per l'importo di 25.000 curo, fosse corrisposto prima del 4 luglio 2006, cioè ben 8 anni prima dell'atto di acqui;to.

Nel confrontarsi poi i rilievi difensivi, i giudici di appello hanno innan;:itutc rimarcato l'inattendibilità della ricostruzione del reddito dell'impresa agricola della Vinci operata dai consulenti della difesa, osservando tra l'altro che il costo del lavoro, non presente nelle dichiarazioni Irap, è stato posto in detrazione soltanto in alcune annualità, con incidenza massima solo nel 2014, il che : .isulta illogico, non essendo verosimile aver realizzato corrispettivi come quelli indicati in alcune annualità (come ad esempio nel 2005, anno per il quale sone stati indicati corrispettivi per 67.168 euro), senza ricorrere alla forza lavoro.

Parimenti inverosimile, inoltre, è che le dichiarazioni Irap allegate dalla difese presentino una irragionevole discontinuità nell'andamento degli acquisti :ier la produzione, che risultano pari a zero negli anni 1998, 1999, 2002, 2003, :2004, 2007, 2013, per incidere invece in misura variabile tra il 20% e il 50% dei corrispettivi in altre annualità, non essendo stato al riguardo spiegato, ad esempio, come sia possibile che l'azienda nel 2004 abbia prodotti/anirm: li per circa 66.000, senza sopportare costi per mangime, carburanti, semen:i ecc..

Hanno poi osservato i giudici di appello che il valore di produzione preso in considerazione dai consulenti della difesa, ovvero l'ammontare dei :crrispettivi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti agricoli al netto degli acquisti per la produzione, non rispecchia l'effettiva struttura dei costi per l'impresa ag -icola, non comprendendo, ad esempio, il costo del lavoro o gli acquisti fuori campo iva.

Operata questa premessa, la Corte di appello ha comunque evidenziato pur a voler seguire la prospettazione difensiva, i redditi di [OSCURATO:PERSONA] n Dr erino in ogni caso sufficienti a giustificare l'acquisto dei terreni, posto che. secondo i calcoli difensivi, nel 2014, a fronte di entrate per 131.766,85 euro, vi eranc sta:e uscite per 108.286,91 euro e nel 2015, a fronte di entrate per 81.157,53 e:iro, vi erano state uscite per 94.854,90 euro, per cui, a fronte di dati passivi reiaivi al 2015, (- 13.697,37), la Vinci avrebbe avuto disponibilità pari a 23.479,94 euro, pari alla differenza tra entrate e uscite nel 2014, essendo i presurti maggiori redditi inconciliabili con un esborso pari a 55.000, cioè alla differenza tra ouarr:o pagato nel 2006 (25.000 euro) e il prezzo intero dell'acquisto (80.000 eur>:.

Tale sproporzione è stata ritenuta ancor più evidente, decurtando dal e sprnme indicate dalla difesa come redditi della Vinci gli importi necessari per far 'ronte alle spese quotidiane di un nucleo familiare come quello dell'imputato, la cui spesa è stata quantificata dalla stessa difesa, nel 2014, in 20.559,72 e.L. ro Né poteva affermarsi che l'acquisto sia stato effettuato con capitali leciti accumulati negli anni precedenti, avendo nel 2013 la Vinci conseguito utili per 18.845 euro, mentre nel 2012 vi è stato un saldo passivo pari a 2.61,57 etiro, e ciò senza tener conto della riduzione per le spese legate al menage fa Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare legittima, in c Jan...-.c coerente con l'orientamento elaborato da questa Corte (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Rv. 274468) che, sulla scia dei criteri interpretativi stabiliti ,:on la sentenza n. 33 dell'8 novembre 2017 — 21 febbraio 2018 (iena Cone costituzionale, ha affermato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'a .-t. 12 sexies del citato decreto legge n. 306 del 1992, (oggi art. 240 bis coc. pen.), a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene spttoposto a confisca, oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene, è :inche l'ulteriore presupposto che il bene stesso sia entrato nel patrimoni:) del condannato in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale».

Il momento di acquisizione del bene, in definitiva, non deve risulta -e té- lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ,cti ocuh irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una aCtiviù illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intenenu:a condanna; in tal senso, il canone della «ragionevolezza temporale» ris:Ioncle all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di cperAività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti, ar che a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista, un n- o iitpraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato, risultato quesi:c che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell ànere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni, onere che tantc più si complica, quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare.

Per altro verso, ribadito che la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 306 del 1992, è applicata allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tr3 il nAdii:o dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica, e il ialore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, va rilevato (cfr. in termini Sez.

Un. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) che è altresì necessario, da un al:o, ne, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggettc ci tic orosc accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel n:.ddizo dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura ris3,Ato a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valc -e dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione.' credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non ir Nella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta cc ndani .a.

Le considerazioni compiute dalla Corte territoriale, come detto, risult3no ir linea con tali principi, dovendosi solo osservare che, pur a vole - col ocare temporalmente nel 2015 (non oltre aprile) il compimento dell'attività delii:tuosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], tale epoca risulta comunque ravvicinata, in una prpspetl va di "ragionevolezza temporale" con quella in cui è avvenuto l'acquisto dei terreni, risalente appunto al 10 aprile 2014, cioè a circa un anno prima, e tarto an::he in considerazione del ruolo di finanziatore assunto dall'imputato, ruolo che presuppone una preventiva disponibilità di risorse economiche, la cui legittima provenienza non è risultata adeguatamente provata nel caso di specie.Quanto al giudizio sulla sperequazione tra il valore di acquisto dei beni e i V2dcliti del nucleo familiare dell'imputato, la difesa oppone a quelli utilizzati dalla Cone di appello, invero ancorati a un razionale intreccio di dati oggettivi e presi..ntivi, differenti criteri di valutazione, che tuttavia non possono ritenersi più affidabili di quelli cui ha fatto ricorso la sentenza impugnata, posto che la norma sulla cd. confisca allargata non individua parametri unitari del giudizio di spropouione, limitandosi a indicare il presupposto dell'ablazione, ossia che il condannato non possa giustificare la provenienza di determinati beni, di cui egli ri3Llti essere titolare a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, clic hixato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Dunque, ai fini della cd. confisca allargata, la valutazione sulla spropor:ion :! tra i beni nella disponibilità del condannato per determinati reati e redditi di quest'ultimo è riservata al giudice di merito e, ove la stessa sia congruanierne motivata con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia precedita da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive, colma appunto avvenuto nel caso di specie, non risulta censurabile in sede di legittimità.

Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di confisca.

6.2.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annulla:a nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.

6.3. Venendo ai due ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nellp, ritiene il Collegio che gli stessi non sono meritevoli di accoglimento.

6.3.1. Iniziando dalla censura processuale sollevata con il primo rnoiiio del ricorso a firma dell'avvocata Bilotta, occorre evidenziare che la ste:sa è inammissibile, sia perché non proposta in sede di giudizio di secondo Igraco, sia perché in ogni caso manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna nullità rispetto alle contestazioni elevate a carico del ricorrente.

Ed invero le imputazioni in ordine alle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (capi A, G e H) contengono un'adeguata descrizione non solo del fatto storico conte;tato, ma anche del ruolo dell'imputato, indicato come partecipe dell'associazion(:, con il ruolo di organizzatore e di soggetto preposto al trasporto e alla var dita dello stupefacente (capo A), secondo le modalità che sono state poi sufficienterleme specificate, anche sotto il profilo spazio-temporale, rispetto a ciasct. np ( .14A due reati fine (capi G e H), per cui deve concludersi che l'imputato è statp sen.'altro in grado di articolare le due difese in ordine a ciascuna accusa a suo carico.

Anche nel merito la doglianza difensiva va dunque ritenuta inammissibile.

6.3.2. Passando alle doglianze riferite al giudizio di responsabilità E ici.;:ianclo da quelle dedicate al capo G (contenute nei primi due motivi dal ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], integrati dal primo motivo nuovo, oltre che nel se::onclo motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta), deve osservarsi che le valutazioni compiute dalla Corte territoriale risultano prive di incongruenze argorrientative.

La sentenza impugnata, al riguardo, ha innanzitutto operato una ricostruzione puntuale dei fatti di causa, integrativa di quella più scarna formulata in Primo grado, riportando le conversazioni telefoniche relative ai mesi di marzo, e maggio 2015, nei quali sono stati monitorati i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] nelb, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti a organizzare l'importazicne di sostanza stupefacente dalla Spagna, operazione in vista della qual€ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] investivano la somma di 50.000 euro, ovvero 25.000 euro a testa.

Sono stati ripercorsi in particolare i frequenti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta si avvaleva della collaborazione di una terza persona , tale "[OSCURATO:PERSONA]", soggetto rimasto non identificato, mentre nella vicenda interveniva anche il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale rimDro\, arava pesantemente [OSCURATO:PERSONA] di aver portato sostanza scadente, il che induceva Vetullà a contattare "[OSCURATO:PERSONA]" e a spiegargli che si stavano creando "problern seri".

In effetti l'affare non andava in porto, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fossa recto in Spagna per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sbloccare la situazione In tal caso, dunque, alla luce delle già citate coordinate interpretative (Sez 3, a. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717), può ritenersi corretta la qualifizazione giuridica della condotta in termini di tentativo, posto che, se è innegabile che un vero e proprio accordo sui dettagli dell'importazione non è stato raggiunto, risulta tuttavia provato che tra i fornitori spagnoli (uno dei quali il 27 maggio 2015 interloquiva direttamente con [OSCURATO:PERSONA] durante la trasferta di [OSCURATO:PERSONA] in terra iberica) e i calabresi furono avviate nel corso di un arco ieri :orale non breve (circa tre mesi) trattative serie e concrete, nel corso delle iLali lurono anche investiti significativi importi di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di Iannillo, il che induce a ritenere che siano stati commessi atti idonei diretti ir moca non equivoco a importare in Italia rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente.

Ciò si evince in particolare dalla conversazione ambientale del 15 dicembre 2016 (progr. 43017, RIT 782/15), nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlanc D con l'amante [OSCURATO:PERSONA], riferisce che lui e [OSCURATO:PERSONA] hanno corris posto 25.000 euro a [OSCURATO:PERSONA], il quale stava per restituire loro qualcosa.

Rispetto a tale conversazione, oggettivamente eloquente, è stato ossarva-x, nella sentenza impugnata, in maniera non illogica, da un lato, che l'attenclibili della rivelazione è attestata dalla spontaneità del racconto, per molti versi auto- indiziante e comunque coerente con il tenore delle conversazioni m )nitonte in precedenza, dall'altro lato che, per quanto successivo di qualche mese ai Citti, il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] all'operazione cristallizzata al capo G è senz'altro inserendosi l'argomento in un discorso più ampio nel quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava alla compagna i giri di affari e i profitti del gruppo, peraltro precisando Cle i 50.000 messi a disposizione da lui e da [OSCURATO:PERSONA] erano il reinvestimento di prec ,:denti guadagni ("li abbiamo presi da quello che avevamo fatto").

Quanto poi all'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del "Mimmo" me izionato da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione ambientale del 15 dicembre 2016, i giudici di appello hanno spiegato, in modo convincente, che il ricorrente, nei var dialoghi intercettati (come nei progr. 7216, 7880, 7972, 108 e 363) veniva chiama':o con l'appellativo di "Mimmo", essendo significativo che in un'altra coméers:izione (prog. 155) abbia usato questo diminutivo anche il fratello del ricorrente.

L'ascrivibilità della condotta illecita a [OSCURATO:PERSONA] non risLlta d rinque contraddistinta da profili di illogicità, per cui la valutazione sulla COUDENDIE2 del ricorrente resiste alle doglianze difensive, che sollecitano una diversa I Atura degli elementi investigativi e della loro valenza probatoria, operazione che, come già anticipato e come più volte ribadito da questa Corte, non pii?; rit:mersi consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a luella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del C4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

6.3.3. Anche le censure riferite al capo H (quarto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo e terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) non appaiono meritevoli di accoglimento.

Deve premettersi che, all'esito del giudizio di primo grado, Iannellp stao ritenuto colpevole dei capi H e H1, aventi ad oggetto due forniture di sostanze stupefacenti effettuate dai gemelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Sal ,/atore [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di trasportare il car co ci droga a Palermo ad [OSCURATO:PERSONA]; questi, tuttavia, non aveva gradito la forr itIr a, che era stata quindi restituita ai calabresi, venendo consegnata a San G ovatini di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo H) Veniva quindi effettuata una seconda fornitura dai medesimi soggetti e stavolta, in data 17 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato da persona e della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del casello autos:radale di Buonformello (PA), con il contestuale sequestro di 2,350 chili di cocaina.

Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo H1, post;; che, rispetto alla vicenda in esso descritta, l'imputato era stato già giudicato e condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 marzo 201(5, essendosi dunque in un presenza del "medesimo fatto", tale da determinare la preclusione del ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.

Quanto al capo H, relativo alla prima fornitura, è . stato invece ccnfern. ato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo alla scansione dei contatti intercorsi tra i protagonisti della vicenda tra il 28 maggio e il 15 luglio 2015 Tali contatti sono stati ricostruiti con attenzione nella sentenza impugnata (pag. 861-879), senza che al riguardo appaiono ravvisabili i profili di travisarlen':c delle prove evocati dalla difesa, non risultando affatto forzato o eqt. ivocato il testo delle conversazioni, del resto riportate per esteso nel loro contenuto; la Corte territoriale ha invero legittimamente decifrato il linguaggio criptico ci taluni dialoghi alla luce dei rapporti, degli spostamenti e degli incontri tra i soggetti coinvolti, fermo restando che in alcune conversazioni, come quelle di cui ai progr. 230, 4308 e 410 (riferite al capo H1, strettamente collegato alla vicenda di cui al capo H2), si parla esplicitamente di "roba", di "cocaina" e della sua qualità "buona", ciò a conferma della sostanziale continuità dei temi trattéit dagli imputati nei loro vari dialoghi, la cui lettura non può essere atomistica.

Pur in presenza della declaratoria di improcedibilità per ne bis in iderr per i capo H1, i due episodi sono stati infatti ragionevolmente correlati tra loro, stante la evidente connessione degli stessi, giustificata dall'evoluzione dei fatti: dalle conversazioni captate è infatti emerso che, dopo alcuni contatti preliminari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo presente in [OSCURATO:PERSONA] per circa due settimane), il 7 luglio 2015 veniva effettuata una prima cessione di droga dal primo al secondo, avendo in precedenza [OSCURATO:PERSONA], cugino di Iar nello, ricevuto a Rosarno la droga procuratagli dai gemelli Cannizzaro.

Dopo 10 giorni, il 17 luglio, [OSCURATO:PERSONA] si recava nuovamente in Sicilia, in gianto la precedente consegna non aveva soddisfatto l'acquirente palermitar o [OSCURATO:PERSONA] e i genitori di questi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], complici nell'affare, si erano incontrati a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], nel vitonese , per risolvere il problema legato alla scarsa qualità della prima fornitura.

Del resto, la distanza temporale tra i due viaggi compiuti da Iannellc in Sicilia è tale da rendere più che plausibile la tesi secondo cui il secondo viaggio era una diretta conseguenza del primo, tanto più ove si consideri che, il gorno prima della partenza per la Sicilia (progr. 412 del 16 luglio 2015), [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto riferimento alla scarsa qualità della precedente fornitura, dicendogli di aver concordato con [OSCURATO:PERSONA] che, se la qualjt:i non veniva ritenuta della qualità sperata, gliela avrebbe riportata indietro.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella prima fornitura contestala al capo H appare dunque sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche ri‹:peti:c alle acquisizioni probatorie, e ciò senza voler considerare che gli altri concurrenti di questa vicenda non hanno fornito elementi di smentita della ricostruzione accusatoria, posto che i fratelli Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA] hanno ccncordato la pena in appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno r n .inci A° ai motivi sulla responsabilità ([OSCURATO:PERSONA] è invece nelle more deceiuto) Di qui l'infondatezza delle censure difensive sollevate sul punto.6.3.4.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per le doclianze sulla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio contestato al upo A (quarto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], integrato dal secondo motivo nuovo; secondo e terzo motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta).

Il giudizio sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 74 ce dt.R. i. 309 del 1990 è stato infatti fondato nella sentenza impugnata (pag. 11:.0 st) sul rilievo secondo cui egli ha assunto iniziative di particolare pregnanza, come il finanziamento di una tentata importazione di droga dalla Spagna (capo C) e il trasporto di sostanze stupefacenti fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] (capo H), danio pnAra di essere stabilmente inserito nelle vicende associative, come dimostratp anc -ie dal fatto che il ricorrente, come riferito dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si recò presso la sua abitazione durante il periodo di permanerza di [OSCURATO:PERSONA], emissario del cartello colombiano, risultando anche tale circostanza emblematica della stabile adesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma associative tale adesione è stata favorita anche dal legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale l'imputato si occupava della vendita di droga sul territcrio, come desumibile del resto non solo dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], riscontra:e dai dialoghi, come ad esempio quello del 18 febbraio 2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] le raccon .:a dei suoi affari illeciti con il ricorrente, ma pure dal tenore della cor1er31zione ambientale di cui al progr. 2943 intercettata sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA], era un pusher a suo servtri:).

Ancora, nell'ottica della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, è significai va la conversazione del 28 luglio 2015 (progr. 5189), dalla quale si evince che Pi:itto e [OSCURATO:PERSONA], entrambi appartenenti all'associazione, si erano recati a Rasarvi° dai fratelli Cannizzaro per spiegare loro che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] aveva caus,, to un duro colpo all'organizzazione vibonese, motivo per cui i due interlocu:ori erano impossibilitati a recuperare il denaro necessario a saldare l'acquisto della droga. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non era un corriere occasionale della droga, ma e -i,. colui che aveva finanziato direttamente un'operazione illecita su scala europea i: che, anche in virtù dei suoi rapporti privilegiati con [OSCURATO:PERSONA], aveva un':impia rete di contatti sia con fornitori locali, sia con emissari esteri, il chE rende non illogica la valutazione dei giudici di merito circa la partecipazione dE I rico •ren":e alla struttura associativa, stante la pluralità degli interventi illeciti di Iar nelb, protrattisi per un arco temporale non proprio esiguo, e ciò a prescindere dall'approfondimento circa la consistenza economica del gruppo e c li eventuali guadagni percepiti, aspetti questi in sé non dirimenti in un senso o in un altro.

Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle censure ditensiv, che anche in tal caso sollecitano di fatto un differente e non consentico apprezzamento dello spessore indiziario delle risultanze investigative (iisporibili,

6.3.5. Anche il giudizio sulla sussistenza delle aggravanti di cui "egli E r :. 11.2 comma 1 n. 1 cod. pen. (oggetto del terzo motivo del ricorso del 'av,i'cicato Staiano) e della transnazionalità (contestata con il quarto motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta) appare immune da censure.

In ordine alla prima aggravante, riferita al capo G, deve premettersi che la Cone di appello ha correttamente ritenuto assorbita l'aggravante di cui an 't. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda il concorso di tre D più persone, in quella ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., la quale invece è operativa quando il numero di concorrenti nel reato sia pari o superiore a cnque.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha legittimamente ritenuto cprifigt rabile quest'ultima aggravante, osservando che il numero delle persone coi .1yd:e nell'operazione illecita contestata è risultato superiore a cinque (E Dor ienicc [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si devono aggiungere anche [OSCURATO:PERSONA] e il non meglio identificato "[OSCURATO:PERSONA]"), a nulla rilevando che non tutti i conci Trent siano stati identificati o conosciuti dal ricorrente, ciò in coerenzE con l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, RV. 271126), secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggrE varre di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (numero delle per-sore:i non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel n.innerc sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le muialii:à dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti ::olorc che concorrono nel reato, avendo la giurisprudenza di legittimità altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280767) che è cprifigr. fabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il gi Jclice. abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più pe :sone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché, come avvenuto nel caso in esame, la partecipazione del nilmero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente, mediarne valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborale dal riepilogo delle fonti prova, e non esclusa in modo definitivo nella sua rnateralità.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, riferita il solo capo A (per il capo G è stata esclusa già in primo grado), non può che farsi -invio alle considerazioni già espresse nel paragrafo 5.6.3, cui deve aggiungersi :;olo il rilievo della genericità della doglianza, che si sostanzia in una serie ci richiami giurisprudenziali non parametrati al caso concreto e non rapportati alle spe(ifiche considerazioni della sentenza impugnata, formulate, rispetto al capo A, al pag. 90 e 91, e rivelatesi coerenti con i principi elaborati dalle Sezioni Unite CO3 la già citata sentenza n. 18374 del 31 gennaio 2013, ricorrente [OSCURATO:PERSONA].6.3.6.

Anche in punto di trattamento sanzionatorio (censurato ccn il sesto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta), non si ravvisano affatto profili di criticità.

Ed invero la Corte di appello, anche per effetto dell'assoluzione dal capo W e della declaratoria di improcedibilità per "ne bis in idem" rispetto al capo 111, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], per i fatti giudicati in questo processo, in 7 anni e 4 mesi di reclusione, cui si è pervenuti partendo dalla pena bas,e per il reato associativo di anni 10, pari al minimo edittale, pena poi aumentata a 13 anni e 4 mesi per effetto dell'attenuante della transnazionalità, applicata nella misura minima di un terzo; su tale pena è stata operata prima la riduzione per la prevalenza delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravani:i in bilanciamento e, sulla pena così scaturita, pari ad anni 8, mesi 10 e gioni 20, sono stati applicati gli aumenti per la continuazione, pari rispettivamente ad anni 1 e mesi 3 per il capo G e a mesi 10 e giorni 10 per il capo H, con succ ,2ssiva riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito nella misura sopra indi ::ata.

Sulla pena di anni 7 e mesi 4 è stato infine operato l'aumento di anni 1 e mesi 6 per la continuazione esterna con il reato giudicato in via definitiva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con determinazione della pena finale in anni 8 e mesi

13. Gli aumenti per la continuazione interna, invero non eccessivi, sono stati congruamente giustificati dalla Corte territoriale in ragione del ruolo :;volto dall'imputato, il quale, nell'ambito della vicenda di cui al capo G, è sta:o finanziatore dell'operazione per 25.000 euro, mentre, quanto al capo H, è stato acquirente e trasportatore di una ingente quantità di sostanza stupefacente.

Con tali pertinenti argomentazioni, i ricorsi non si sono adegLatanente confrontati, il che vale a rendere inammissibili le censure in punto di pena,

6.3.7. Da ciò consegue che entrambi i ricorsi proposti nell'interese di [OSCURATO:PERSONA] devono essere quindi disattesi, con conseguente nere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimeqto.

6.4. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che è fondato solo il quarto motivo riguardante il giudizio sulla configurabilità dell aggra van .:e dell'agevolazione mafiosa, mentre i restanti motivi di ricorso non sonc fnd ti.

6.4.1. Iniziando dalle censure riguardanti il giudizio di colpevilezza dell'imputato rispetto ai capi D ed E, deve osservarsi che, rispetto a entranbe le contestazioni, la Corte di appello ha delineato il contributo dell'imputato in modo chiaro e coerente con le risultanze acquisite confluite nel giudizio abbreviato.

In particolare, in ordine alla vicenda oggetto del capo D, la sentenza i Tipi. gna:a (pag. 479 ss.) ha ricordato che la figura di [OSCURATO:PERSONA] è emersa il 1.6 agosto 2015, allorquando egli è stato ripreso dalle telecamere ci u -i bar Altopascio, in provincia di Lucca, dove l'imputato si è incontrato con J)tin P:A.1d), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venendo nell'occasione immortalato un p a3sac gio di fogli tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale subito dopo è andato via a borco del 3 sua autovettura, mentre i due colombiani e [OSCURATO:PERSONA] sono poi ripartiti alla volta della [OSCURATO:PERSONA].

Il senso della consegna dei fogli è stato chiarito dalla scan&or e degli avvenimenti dei giorni precedenti, dovendosi rammentare che la la .s./e con il carico di cocaina era partita il 2 agosto 2015 dal porto colombiano di —urbo.

Occorrendo 15 giorni per l'arrivo della nave, dopo la partenza [OSCURATO:PERSONA] PitittP, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono attivati per ricevere un'ir fornvizione essenziale, ovvero quella sul container dove era occultata la droga.

Questa informazione è stata portata in Italia direttamente da [OSCURATO:PERSONA] Jot3, il q iale è arrivato all'aeroporto di Fiumicino la sera del 16 agosto 2015: al suo arrivo erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali gota [OSCURATO:PERSONA] si è diretto in macch na fino ad Altopascio, dove è avvenuto l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] alle tre di notte.

Dunque, il foglio consegnato a [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere il docurienlo che conteneva le informazioni sulla collocazione del container con all'interno le scatole contenenti il carico di cocaina, documento della cui importan w e r: el cui imminente arrivo aveva parlato anche [OSCURATO:PERSONA] nella con\,ersazione intercettata il giorno prima dell'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] a casa della Vermar. .

Peraltro, quando i due colombiani sono arrivati in [OSCURATO:PERSONA], è stata intercettata il 18 agosto 2015 una ulteriore conversazione, nel corso della qualE .lota Jon, parlando a casa della [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha forni :0 i ,:ttagli dello stivaggio, che hanno trovato conferma negli esiti della suoussiva perquisizione della P.G., essendo intervenuto nella conversazione in esame anche [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso il discorso dicendo di attendere il rr essac gio di conferma della riuscita dell'operazione, a conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e 1ntini agivano in sinergia tra di loro, il primo dalla [OSCURATO:PERSONA], il secondo dalla Toscana.

Alla stregua di tali risultanze, è stato dunque correttamente ravvisato il concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto non è stato affatto marginale, ,:tteso che il ricorrente si è incontrato con i due narcotrafficanti colombiani, rice, ,enclo da uno di essi il documento necessario per individuare sulla nave il carico di cocaina proveniente dal Sudamerica, delineando ciò un ruolo tutt altr:, che secondario del ricorrente, preposto al recupero della partita di stupefac:mti e dunque in stretto contatto con gli organizzatori dell'operazione illecita Né la condotta di [OSCURATO:PERSONA] può essere inquadrata nello schema del tent3tivo, posi:o che il ricorrente, offrendo la sua materiale disponibilità al recupero del CaliC0 di droga, ha fornito un contributo qualificato all'importazione dello stJpefa.:ente, essendo del tutto irrilevante che l'intervenuto sequestro della P G. abbia impedito l'iniziativa dell'imputato, il quale, prima dell'operazione della Guaì la di Finanza, aveva già ricevuto il documento riservato da [OSCURATO:PERSONA], inserendosi in tal modo nella sequenza delle attività illecite funzionali all'importazione del a iroga.eg, Analogamente, quanto al capo E, la Corte territoriale ha compiutannerte (pag. 766 SS. della sentenza impugnata) il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, cippo il sequestro dello stupefacente al porto di Livorno, non è affatto scorr parse dalla scena, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], il 26 agosto 2015, discutendo con Pelu :io, lo invitava a concordare una nuova importazione, riferendo al narcotraffica -ite di aver parlato con "il pelato", ossia con [OSCURATO:PERSONA] (che è calvo e la cui ident fica ilone, anche quando veniva chiamato "Mimmo", non è risultata dubbia), il quAe gli aveva detto di non voler più "perdere la merce", iniziando da questp monento una trattativa conclusasi poi il 17 ottobre con la definizione dell'accorc o.

Ora, richiamando le considerazioni esposte al par. 6.1.1., deve ribac irsi ch e, se anche fosse vero che i colombiani avevano preteso un indennizzo per la oerdi .:a del carico di cocaina, è altrettanto vero che tale circostanza non esck de la configurabilità di un nuovo accordo finalizzato a un'altra importazione d cocaina.

Il dato fattuale emerso dalle captazioni è che (pur tralasciando un precedei:e incontro del 4 settembre) il 16 dicembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] e Antor io \iarone si sono recati ad Altopascio, dove hanno incontrato [OSCURATO:PERSONA], ricevendo da luesti una somma di denaro, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi contato in auto.

Dunque, come osservato dalla Corte di appello in maniera non illogica, ove pure tale versamento di denaro fosse ricollegabile all'indennizzo preteso dal c:rtello dei colombiani, è tuttavia innegabile che il pagamento in esame si è funzionale a sbloccare l'importazione, posto che, senza questo passaggic, non avrebbe potuto avere avvio l'operazione finalizzata all'arrivo del nuovo caricp.

Non a caso, una settimana dopo, il 23 dicembre 2015, è intervenuta a consegna della prima tranche di denaro nelle mani della colombiana "Natalia".

E dello stretto collegamento tra "l'indennizzo" e la nuova importazione lentini non era certo all'oscuro, visti i suoi rapporti qualificati con i sodali coir vplt Né appaiono dirimenti le obiezioni difensive circa l'incompatibilità tra la natura tentata del reato e l'atteggiamento psicologico del ricorrente, quélilcardle in termini di dolo eventuale, dovendosi richiamare le considerazioni gia svolte nel paragrafo

5.6.1. sull'idoneità della condotta a integrare la fattispecie ir l'orma non tentata, ma consumata, posto che, dopo le trattative, l'a( :orcio sull'importazione della droga tra narcotrafficanti e sodali italiani era sta:o già raggiunto, avendo già avuto luogo la raccolta e la consegna del delaro, l che sarebbe stato sufficiente a far ritenere integrato il reato in forma consumali.

Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto ribadire che la ser tenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura rispetto all'a fermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati-fine di cui ai capi D ei:l E.

6.4.2. A identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione al ciiudio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] riferito al reato associativo contestato al capo A.Al riguardo, i giudici di appello, nel trattare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nsierne a quella di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1000 ss.), hanno rimarcato il ruolo di organizz.3ton e di finanziatore dell'imputato, il quale ha assunto il compito di coordinare sul pos:o le operazioni di recupero dello stupefacente, venendo tempestivamente avkfisato dell'arrivo in Italia di [OSCURATO:PERSONA], da cui ha ricevuto il documento con lE indicazioni utili per prelevare la cocaina dal container, iniziativa questa che pone il rico Teme in una posizione di primo piano nell'ambito dei componenti del sodalizio.

Di ciò si è avuta conferma anche nello sviluppo della vicenda, avendo Lantini interagito con [OSCURATO:PERSONA] anche nella programmazione della nuova iriiportazione, in vista della quale ha corrisposto una somma di denaro che, quand'anch ,a cicvesse essere intesa come indennizzo per il precedente sequestro, era comunci.le un passaggio obbligato per sbloccare il nuovo arrivo dello stupefacente.

L'attribuzione anche a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo verticistico nell'ambito dell'asspciazilme di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta dunque vizi logici o argomentativi, dovendosi considerare, da un lato, che l'attività illecita del ricorrente si è protratta per un periodo circoscritto ma non breve, e dall'altro che Léntini ha avuto rapporti diretti non solo con i principali sodali italiani, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e anche [OSCURATO:PERSONA], ma pure con i nanctraricanti colombiani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui ha avuto incontri in fasi clEcisKe delle trattative e dell'organizzazione delle modalità di recupero del carico di drogi.

Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive, rispetto alle quali deve solo aggiungersi che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende ,di cui ai capi C ed E non può essere inteso e qualificato solo nell'ottica del concorso di persone nei reati fine, desumendosi dalle forme di manifestazione della cendo:1:3 del ricorrente un modus agendi che, per la sua incidenza ai fini della prcgressione degli affari illeciti, è destinato a travalicare la mera dimensione xnco -suale riferita ai due delitti singolarmente considerati, per assumere una più :Imola valenza generale in ordine allo schema associativo, essendo i duE epLs,Pdi in esame tra i più illuminanti rispetto al funzionamento delle dinamiche del gruppo.

6.4.3. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso.

Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata, nel ritenere sussiAerrt l'aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto ai reati-fine di cui ai capi 3 ed E, ha evidenziato (pag. 798) che "la finalizzazione al sodalizio mafioso de/le artività nelle quali ([OSCURATO:PERSONA]) risulta pienamente coinvolto in relazione ai capi D ed E si ricava dalle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità che dergtanc la chiara consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di operare in ambito 'ndranghetisti:o, ,:ttese le particolari cautele adottate per comunicare evitando conversazioni telefoliche, che non sono state mai captate, tanto che è stato possibile identifica- rio ;c,io nei momento in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono recati ad Altopasc() e la PG ha tempestivamente installato un dispositivo GPS sotto l'3utov:!ttura utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] (in quella particolare circostanza l'autovettura di Varoi:e ma di [OSCURATO:PERSONA]), riuscendo solo in tal modo a tracciare gli spcsranunti di [OSCURATO:PERSONA] e dei colombiani e acquisendo in un momento successivo i ,51,na t, delle telecamere del bar all'interno del quale il colombiano ha consegnato a LeGtini ii documento relativo alla spedizione del carico di cocaina".

Orbene, anche in tal caso l'apparato argomentativo della sentenza impugna:a risulta oggettivamente apodittico e insufficiente ai fini dell'attribLzione della circostanza aggravante de qua, non potendosi sottacere che il pirofilo delle cautele adottate dal ricorrente per non essere scoperto attiene al p ,t) e in astratto al non contestato profilo del "metodo", mentre, rispetto al tema dell'agevolazione mafiosa, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Urli?, con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3ccini (principi sintetizzati nel paragrafo 6.1.3 al quale si rinvia), sarebbe stato necessario che fosse accertata in concreto l'eventuale consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di rafforzare con il proprio contributo una delle tre cosche indic:ite in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Prcs:amo- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA], mentre alcun legame (attuale o pregresso) è sta:o descritto nella sentenza impugnata tra tali cosche e il ricorrente.

Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (oggi art. 41E bis,1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzi Driato io, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ac altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di [neri 3: circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre altresì che siano specificati i rapporti con Le

6.4.4. Passando al quinto motivo di ricorso, relativo alla configurabili:i della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r marc: nre la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafc circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord ne al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stLpefacnti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calab'ese.

A ciò deve solo aggiungersi, sul versante dell'ascrivibilità dell'aggravane al ricorrente sul piano soggettivo, che la Corte territoriale ha in modo ragionevole valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto che intini abbia avuto rapporti personali diretti con [OSCURATO:PERSONA], dal quale ha rice\i _do il documento per il recupero dello stupefacente dal container, avendo inoltre rapporti anche con [OSCURATO:PERSONA] nello sviluppo della vicenda di cui al capo E, dovendosi quindi ritenere che il ricorrente sia stato ben consapevole della circostan2 a che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero.

Per quanto concerne l'aggravante del numero di persone contestata rispetto ai capi D ed E, è stato infine correttamente evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 801) che [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le vicende, si è relazionato con alme io tre persone, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gota, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del capo D, e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda di cui al cap) E, per cui alcun dubbio sussiste, anche sotto il versante soggettivo, sulla colfgl dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990.

6.4.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere ar null3ta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui all'ari. 4-15 bis. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel restc.

6.5. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che, nche in tal caso, sia fondata unicamente la censura riguardante il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 6.5.1.

Iniziando la disamina delle doglianze riferite all'affermaiz ore della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine '',cap D, E e T), deve osservarsi che sul punto non sono ravvisabili vizi di legittirr ità.

Ed invero la Corte territoriale, per ciascuna imputazione, ha ripercorso i l'Atti di causa, soffermandosi poi sul ruolo ricoperto in concreto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] specifico, quanto al capo D, richiamata la scansione della vicenda !già in precedenza sintetizzata, deve osservarsi che, come ricordato dal a Co te di appello (pag. 466 ss. della sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nella fase organizzativa dell'importazione della cocaina, essendo emerso calle altivii:à investigative che [OSCURATO:PERSONA], all'indomani dell'arrivo in Ita ia di [OSCURATO:PERSONA], ha avuto vari incontri con il ricorrente, tra i quali uno part colarnente rilevante è stato quello del 25 maggio 2015; in tale occasione, infatti, Pititl D Si è recato da [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella stessa giornata n cui [OSCURATO:PERSONA] aveva mandato una mail con le fotografie ritraenti la c)caina e le scatole contenenti banane, da usare come carico di copertura della dr)cia.

L'arrivo a casa di [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno è avvenuto subito dopo la stampa delle foto (chiamate "documenti") da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Dai contatti successivi tra i due narcotrafficanti colombiani, [OSCURATO:PERSONA] e kta jota, è emerso che tutti gli spostamenti successivi all'invio delle fotografie sc n ) serviti a mostrare le fotografie ai soggetti coinvolti nell'operazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

Un ulteriore incontro importante è stato inoltre quello del 4 luglio '2015, allorquando [OSCURATO:PERSONA], da poco rientrato dalla Colombia, si incontrava a ciroclo "[OSCURATO:PERSONA]" con [OSCURATO:PERSONA] che poi si recava a Rosarno da [OSCURATO:PERSONA], desumendosi dai dialoghi intercettati che l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era f naliz2ato a consegnare al secondo il documento riguardante la spedizione della droga, documento che [OSCURATO:PERSONA] si era procurato nel corso del suo viaggio in Colomb a.

Né lo spostamento di [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno appariva giustificato se, come suggeril:c dalla difesa, la persona cui consegnare i documenti fosse stata già nel Circolo. [OSCURATO:PERSONA] si recava inoltre da [OSCURATO:PERSONA] in altri momenti rilevanti dell'operazione, ovvero nei giorni di metà aprile, sia precedenti che successivi alla consegy a del denaro al libanese Chanbuoura, oltre che il 28 luglio 2015, ossia dop) che si era deciso di far approdare la droga al porto di Livorno, e il 10 agosto 2015 cioè dopo la partenza della nave dalla Colombia, venendo in tal caso [OSCURATO:PERSONA]:o accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], mentre un ulteriore contatto risulta risalente al 20 agosto 2015, cioè a quando i sodali avevano appreso che [OSCURATO:PERSONA] non e -a riuscito a recuperare il carico di cocaina, sequestrato il giorno prima.

Ora, nel ritenere provato il coinvolgimento nell'operazione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di secondo grado sono pervenuti alla conclusione che il ruolo del ricorrente fosse non tanto quello di finanZiatore, ma piuttosto quello di organizzatore.

Tale affermazione risulta coerente con il tenore della conversazione ciel 20 novembre 2015 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i primc rivela al secondo che [OSCURATO:PERSONA] non ha aveva contribuito al finanziainentc della operazione, ma si era dichiarato disponibile ad acquistare la droga impc -tata, spiegandosi in tal senso gli incontri nei quali il ricorrente veniva me;;so al corrente delle fasi salienti dell'evoluzione dell'affare con il cartello colc n - biano.

Anche in relazione alla vicenda di cui al capo E, la Corte di appello (pag. 754 ss. della sentenza impugnata) ha qualificato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] in :errrini non di finanziamento ma di organizzazione, valorizzando il fatto che, nella fse di pianificazione della seconda importazione, poi non avvenuta, vi è stato un incontro a Rosarno tra [OSCURATO:PERSONA] e il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ovvero a ridos;o del momento in cui, il 17 ottobre 2015, a seguito delle trattative intercorse, è stato raggiunto l'accordo per l'importazione, essendo avvenuto in quei giorni il trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (figura di raccordo tra i narxtraficarti colombiani e i sodali calabresi) al solo fine di concretizzare il ccris.ens o del gruppo italiano, prima di avviare la fase finalizzata al reperimento del danaro.

In questa fase, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non ha assunto un ruolo attivo, avendo [OSCURATO:PERSONA]:c spiegato a [OSCURATO:PERSONA], nella già citata conversazione del 20 novembre 2015, che il ricorrente, pur non volendo assumere il ruolo di finanziatore, tuttavi3 era disponibile a "comprare", intenzione questa riferibile sia alla prima inporUizione di cui al capo D, sia al successivo tentativo di importazione ascrittogli al caro E. Ora, alla disamina operata dalla sentenza impugnata, scaturita da urla httura razionale e non atomistica delle conversazioni intercettate e dei relatK i riscontri di P.G., la difesa ha contrapposto una differente lettura dei contenuti dei di nloghi che non può tuttavia trovare ingresso in questa sede, non avendo rr arc:ito la Corte di appello di confrontarsi, con argomentazioni non illogiche, con le deduzioni difensive nel commentare l'evoluzione dei contatti nte .corsi, concordando peraltro con la difesa circa la mancata prova dell'erocazicine di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria delle distinte impotazio i.

Ciò, tuttavia, non ha impedito alla Corte territoriale di valutare diversamente il ruolo del ricorrente, all'esito di una legittima opzione interpretativa che deve ritenersi priva di ripercussioni rispetto alle prerogative difensive dell'inputa :o.

Al riguardo deve infatti osservarsi che, sia nel capo D che nel capo E a Paradino è stato contestato di aver finanziato e di aver commissionato gli acquisti della droga, potendo riconnprendersi in quest'ultima locuzione anche la manif:stata disponibilità a rendersi acquirente dello stupefacente da importare.

Dunque, tenuto conto che il ruolo attribuito all'imputato non risull.a dis:onico rispetto né al tenore sostanziale delle imputazioni, né al contenuto delle conversazioni già disponibili sin dalla fase investigativa, deve escludersi ,:he vi sia stata nel caso di specie la dedotta violazione dell'art. 521 cod. p -oc:. pen., dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Cort (cfr. ex multis Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Rv. 237415), seccn io ::ui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza SIIS3iS:e solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisip .,e, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso cauale e all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle diver3enze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potutc utIneme sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerat, dovendosi altresì precisare che, ai fini della valutazione della corrisponder ;a tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi zon:o non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le u!teriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno fo•mato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi, come nel caso ii specie, abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Rv. 239866),

6.5.2. Quanto alle censure afferenti il giudizio di colpevolezza relai'vo al capo T, deve evidenziarsi che le valutazioni compiute al riguardo nella sei - tenza impugnata (pag. 955 ss.) non risultano contaminate da profili di irrazionalit:L Occorre premettere che, nell'ambito di tale contestazione, è stato addebi:ato a [OSCURATO:PERSONA] di aver concorso a un tentativo di acquisto di hashish a frilano. dove egli si recava per concordare l'acquisto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tto.

Anche sul punto la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è stata puntuale.

I giudici di secondo grado hanno infatti richiamato una serie di conversazioni significative, tra cui quella del 12 aprile 2016 (progr. 19724), nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA] di essere stato ccni:attato da "[OSCURATO:PERSONA]" per andare con "Massimo" a Milano a prendere il 'fumo', per 2.000 euro, per poi dividere per tre i proventi; come risulta dai contestuali contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata (progr. 22862 e 22864), la parten:2 avveniva il 15 aprile 2016 e al ritorno il veicolo veniva fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], venendo accertato in quella sede che all'interno dell'automezzo era stata creata un'apposita intercapedine, :iò a conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] doveva occuparsi del trasporto della droga.

Risulta comunque che a Milano si era recato anche [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle sue conversazioni del 16 aprile 2015 con la moglie e con il figlio (progr. 7 76).

Ora, nel rimarcare la peculiare valenza probatoria della conversazione Oel 1.2 aprile 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo, in maniera sponta -iea e chiara, racconta alla seconda i tratti essenziali dell'operazione (come confe -mato peraltro dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] negli interrogatori dell'8 e del 9 febbraio 2017), la Corte di appello ha osservato che le dichiarazioni al :o ed etero indizianti di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato adeguata conferma nelle intercetta-) ioni e negli accertamenti investigativi operati nei giorni immediatamente successivi.

Il fatto poi che [OSCURATO:PERSONA], regista dell'operazione, si trovasse a Milano per -notivi di lavoro leciti ragionevolmente non è stato considerato decisivo, non Esse,Ao la legittima presenza del ricorrente nel capoluogo lombardo incompatibiV con l'esigenza di coltivare contestualmente interessi illeciti ulterior, , interessi desumibilu chiaramente dalla trama dei rapporti in corso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: ci.

Correttamente è stata dunque ritenuta configurabile nel caso di specie la fattispecie tentata del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ,iovimdosi escludere che l'operazione imbastita fosse velleitaria e improvvisati] e i inque priva della necessaria offensività, posto che le parole di [OSCURATO:PERSONA] e gli spDstannenti dalla [OSCURATO:PERSONA] a Milano di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni in cui era stato concordato l'affare inducono a ritenere che il progetto di acquisto della droga avesse lir grado di concretezza tale poter essere inquadrato nello schema del delitto tent3to.

Di qui l'infondatezza delle censure difensive.

6.5.3. Anche le doglianze sulla ritenuta appartenenza di Paladin:) con ruolo verticistico al sodalizio di cui al capo A non possono trovare accog irr ento.

La Corte territoriale, infatti, trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitarrente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 998 ss. della sentenza impugnata), ha sottolineato :he il ricorrente ha avuto un ruolo importante nelle due principali iniziati/e illeci -:e dell'associazione, ovvero le importazioni, tentate e consumate, di cocair a dalla Colombia, rendendosi disponibile ad acquistare la droga una volta importata.

Il fatto poi che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia stata qualificata come c uella di un promotore piuttosto che di un finanziatore vero e proprio, quale era F1:1-è, è destinata come detto a restare priva di conseguenze, dovendosi aggiungere ai rilievi già esposti nel paragrafo

6.5.2. che il capo A, per [OSCURATO:PERSONA] COIT1,2 p€ - altri coimputati ritenuti in posizione apicale, utilizza le espressioni di "promotori, direttori, organizzatori e finanziatori" dell'associazione, per cui [é' differen':e valutazione del ruolo del ricorrente non può essere considerata una s:atuiz Dne a sorpresa, tenuto conto dell'ampiezza definitoria che caratterizza l'imput3ziole.

Ribadito poi sia che la prova dell'appartenenza al sodalizio può essere ch: sun.:a anche dal compimento di un singolo reato fine, qualora dallo stesso siano evincibili profili sintomatici della stabile adesione alla struttura assoc at Va, sia che, ove ricorra la medesima condizione, la ristrettezza temporale dell'attività illecita rispetto al più vasto ambito cronologico in cui ha operato l'associdzione non è di per sé ostativa alla configurabilità di una posizione nli primazia nell'ambito della struttura delinquenziale, deve osservarsi che Palacir o n:)n ha avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], ma ha interagito anche col i altri personaggi coinvolti nelle vicende illecite, tra cui ad esempio [OSCURATO:PERSONA], cie era una sorta di cerniera tra il gruppo calabrese e il cartello dei narcos colornbií: ni.

Deve pertanto concludersi che le doglianze riferite al capo A non possDno t ware accoglimento, e ciò anche nella parte in cui è stata messa in discussione la stessa esistenza del sodalizio, avendo la Corte territoriale ade(gLatanenle esposto le ragioni in base alle quali debba ritenersi sussistente un'associnzione inquadrabile nel perimetro normativo dettato dall'art. 74 del d.P.R. r. 3(19 del 1990; è stata infatti provata l'esistenza di un gruppo organizzato che si è -i in grado di movimentare nel tempo ingenti quantitativi di droga 5,u1 rurcato internazionale e di disporre di consistenti risorse di denaro, reperitE att - verso una pluralità di finanziatori che si alternavano tra loro assicurando le provviste necessarie ai soggetti indicati come intermediari (ovvero [OSCURATO:PERSONA] e "Natilia").

La rapidità con cui venivano veicolate tra i sodali le informazioni contesi:Iran -len:e al progredire delle operazioni e la disponibilità di mezzi e uomini ("la squac ra" di cui parlava [OSCURATO:PERSONA] in vista dello sbarco della nave a Livorno) per recupe -are i quantitativi di cocaina pervenuti in Italia sono ulteriori elementi confErlativi della presenza di una struttura solida, capace di avvalersi di collegamer ti r varie parti del territorio nazionale, con-re dimostra l'esistenza della "cellula boloc lese' facente capo a [OSCURATO:PERSONA], o la disponibilità della struttura alberghiera di Grillc nella provincia di Bergamo, dove per un periodo è stato ospitato il colonnbiE n D PeJudo.

6.5.4. Sono invece fondate anche per [OSCURATO:PERSONA] le censure difer sh./E sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 7 del dl. n. 1:2 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.) Richiamate le coordinate interpretative elaborate dalla giurisp -uden?:a di legittimità circa la struttura della predetta aggravante (par. 6.1 3), deve osservarsi che, anche in tal caso, la Corte di appello non ha ade(gLatailen':e spiegato in base a quali elementi debba ritenersi provata la consapeole;?ra cla parte di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare una delle tre cosche indicate in ciascuno dci due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di M Irto, la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la ccsca c [OSCURATO:PERSONA], descritte nella parte introduttiva della sentenza (pag. 92-._C0), :;enza però un aggancio concreto e attuale alle singole posizioni dei ricorrenti.

Nella parte conclusiva dell'esposizione dei reati fine di cui ai capi D ed E (pag. 797 e 798), la sentenza impugnata contiene richiami alla posizione li Pa1:clinD, ma in termini non specifici, non potendo ritenersi esauriente in tal senso la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunicavano adottate varie cautele p E non essere scoperti, attenendo ciò, al più, al non contestato profilo del "metodo.

Anche il riferimento al fatto che, nella conversazione del 17 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] menzioni i componenti delle famiglie mafiose del vibonese r o -i è :li per sé decisivo, atteso che, ai fini della sussistenza della contestata iiggra ,fante, rileva non tanto la conoscenza da parte dell'agente dei clan di un deterry inato territorio, ma la consapevolezza di rafforzare, con il proprio contribuito, le attività illecite di una delle consorterie mafiose operative nel contesto territcriale.

Né infine appare determinante l'altra circostanza valorizzata nella ser tenza impugnata, ovvero quella secondo cui [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'arrivo della nave nel porto di Livorno, si è rapportato, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], anche con Varon(:, non essendosi chiarito in che senso tale elemento sarebbe rivelatore &Wave.

Ituale consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di agire al fine di agevolare le 'ndriie Ic cali.

Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ocgi ari. 416 bis. 1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanz o latc si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio 2.C: altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di ineri .:e circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità zigevo atrice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre altresì che siano specificati i rapporti con Pa adir c

6.5.6. Passando all'ottavo motivo di ricorso, relativo alla configurabilitiL della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r marcire la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafc circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord n al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli sttipefEc2nti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calaD .ese.

Sul punto deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pertinente valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto da PitiCo informazioni riguardanti chiaramente l'attività di importazione dalla Zolc mbia, non potendosi altresì sottacere che il ricorrente ha avuto rapporti direttl con [OSCURATO:PERSONA], allorché questi, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo ha incontrat ) per mostrargli le fotografie mandate dalla Colombia che ritraevano lo stipefailente, ciò a ulteriore conferma che il ricorrente era ben consapevole della circo5.tanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale strar iero.

6.5.6. Il nono motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, res:a assorbito dall'accoglimento del settimo, relativo all'aggravante ex art. 416 bis. per., per le possibili ricadute di tale giudizio sulla determinazione della pena final:!.

6.5.7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei conf-onti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'ari:. 416 bis.1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezior e della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel re.to.

6.6. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il CollegiD che siano meritevoli di accoglimento, nei limiti che saranno esposti, le sole :ensu -e sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e sulla con'isca.

6.6.1. Iniziando la disamina delle doglianze riferite all'affermazione della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (caDi D, L, L1, P3, Z2 e Z3), occorre evidenziare che la sentenza impugnata nor p -osen'.:a al riguardo alcun profilo di illegittimità meritevole di censura in questa sede.

Per ognuna di queste imputazioni, infatti, la Corte di appello si è soffeTma:a adeguatamente prima sulla scansione degli eventi e poi sulla posizione dell'imputato, con considerazioni non manifestamente illogiche.

Ciò è avvenuto innanzitutto rispetto al capo D, a proposito del quale è stato osservato (pag. 483 ss. della sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA] PetittD nc i si è limitato ad aiutare il padre [OSCURATO:PERSONA] in occasioni sporadiche, ma ha .rornito Lin contributo non trascurabile all'importazione dei 63 chili di cocaina, esE;enclo consapevole dei traffici illeciti perseguiti non solo dal padre, ma an:1-e d vi altri sodali, con i quali egli ha interloquito in maniera diretta: in tal senso, sore sta:e richiamate dalla Corte territoriale le conversazioni del 21, 26 e 30 marzo, leI 6, 14 e 23 aprile e del 2, 7, 13, 15 e 20 maggio, oltre che del 20 agosto 20:.5, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] si relazionava non solo con Jchn PiEtudiD, accompagnandolo nei suoi spostamenti sul territorio calabrese, ma zinchi?. con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evincendosi dai dialoghi captati che il ricorrente era ben consapevole dei traffici illeciti organizzati dal padre e non mancava di intervenire a suo supporto, come avvenuto il 15 maggio 2015, allorquando l'imputatD, appresa da [OSCURATO:PERSONA] la volontà di interrompere l'organizzazione dell'inr pDrta;:ione, immediatamente telefonava il padre, mettendolo al corrente delle in:enzeni del colombiano, che avrebbero pregiudicato gli interessi economici del gr Arpe, posto che in quel periodo era già avvenuta la consegna del denaro EI cvrtellc colombiano tramite l'intermediazione del libanese [OSCURATO:PERSONA].La condotta di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non era quella di un conni'enta non punibile, ma di un concorrente nel reato, avendo egli assunto iniziative volte a incidere concretamente sul raggiungimento dell'obiettivo illecito che n quel momento si erano prefissati gli esponenti del sodalizio.

A conclusioni analoghe la Corte territoriale è pervenuta anche rispetto 3i capo 'E, a proposito del quale è stato rilevato (pag. 771 ss. della sentenza impugnata) che il ricorrente, all'indomani del sequestro al porto di Livorno, si è recato il 26 agosto 2015 con la madre [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno per inco [OSCURATO:PERSONA], per fissare un appuntamento tra questi E il í:adre, intervenendo anche nelle fasi successive dell'operazione, in particolare nel mese di novembre 2015, allorquando [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato, insie.rie al fratello Gianluca, per scansionare un documento che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto via mail, con le informazioni sulla ditta che avrebbe dovuto effettuare il caco di copertura.

Peraltro, come si evince dalla conversazione ambientale del 1.7 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ha accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a casa della Verrran dove in quel periodo era ospitato [OSCURATO:PERSONA] e ha assistito al dialogo in occasior e del quale l'emissario colombiano e [OSCURATO:PERSONA] hanno parlato di come far pervenire il C3nC0 di copertura, facendo riferimento all'utilizzo delle "buste antiscanner" già utilizzate per la precedente importazione.

Parimenti significativi si sono poi rivet:te .le conversazioni del 21 dicembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si destyr e che entrambi erano al corrente del fatto che quella sera ci sarebbe stata L n 3 ril nione importante presso il ristorante di [OSCURATO:PERSONA], ciò nell'imminenza del momento in cui, due giorni dopo, sarebbe avvenuta nelle mani dell'escort "Natalia" a Roma la consegna della prima tranche del finanziamento dell'operazione.

Di qui la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non era solo l'accompagnato -e id [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del padre, ma era pienamente coinvolto nelle ini2iiati ,fe del gruppo, di cui ha mostrato di conoscere le dinamiche, fornendo il suo contributo ove necessario, il che pone la condotta dell'imputato ben oltre il limite della connivenza non punibile, ciò in conformità con la condivisa affermazic ie di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 — 02), semndo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il cor corso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportainerr:c meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. per., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.

Quanto ai capi L ed Li, descritti alle pag. 919 ss. della sentenza inpuqnata, occorre premettere che gli stessi hanno ad oggetto due episodi di detenzione illecita e cessione di stupefacenti di tipo cocaina, risalenti, il primo, al 3 o:tobre e, il secondo, al 28 dicembre 2015: in occasione del primo episodic, è e -nerso che la moglie e il figlio di [OSCURATO:PERSONA] sì recavano a Falerno e, farmatsi nel piazzale del bar "Vesuvio", consegnavano la sostanza a tale [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel secondo episodio, [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], si recava con quest'ultimo presso il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maidn, nei pressi dell'esercizio commerciale "Pittarosso", dove veniva consegnata una persona non meglio identificata lo stupefacente procurato da Salvator a Pitt:o.

In entrambi i casi, dunque, [OSCURATO:PERSONA], insieme alla madre, ha svolto le funzioni di corriere per conto del padre, come si evince chiarament..a, quanto all'episodio di ottobre, dalle conversazioni di cui ai progr. 7150, 23732 e .3783 del 3 ottobre 2015 e, quanto all'episodio di dicembre, dalle conversaz or i Ji cui ai progr. 33141, 9232, 9236, 53743 e 9239 del 28 dicembre 2015, cc n versazioni tutte riportate per esteso nella sentenza impugnata e razionalmentE esaninate dalla Corte territoriale nel contesto dell'intero materiale probatorio acquisr:c Venendo al capo P3, deve osservarsi che, nell'ambito di un'imputaz one Jen:e ad oggetto sia la detenzione illecita di un quantitativo imprecisato di :ccair a, sia la cessione a tale [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo di marjuana (10 cni!i semncic l'imputazione, 6 chili secondo la sentenza impugna), [OSCURATO:PERSONA] statc ritenuto colpevole solo di quest'ultimo segmento di condotta, avendc la Corte di appello osservato (pag. 944 ss. della sentenza impugnata) che, mer tre rilnet:c alla detenzione della cocaina non erano emersi profili di responsabili ì del ricorrente, viceversa, in ordine alla vicenda relativa alla cessione della mar: _rana, il .quadro probatorio delineatosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] si era rivelatc chiaro ed esauriente.

In tal senso sono state in particolare valorizzate le conversazoni di cui ai progr. 41606 e 41611 del 29 novembre 2016, nelle quali [OSCURATO:PERSONA], parlando con l'amante [OSCURATO:PERSONA], comunica alla donna che la marjuaria consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e destinata a [OSCURATO:PERSONA], era stata reperi".a . dal figlio [OSCURATO:PERSONA] e che egli si era limitato solo a raccoglierla ("c uesto tutto Peppe è andato a trovarla lui...nelle terre...però ieri sera sono andat) io a prenderla"), avendo poi aggiunto [OSCURATO:PERSONA] che lui e il figlio, dé que.s.11 "sei chili di erba" (la precisazione della Corte di appello sul quantum della droga ceduta risulta coerente con la lettura complessiva dell'intercettazione :i av:ivano conseguito un guadagno di 1.500 euro a testa, essendo altresì ETIle.1•30 in maniera pacifica dalla disamina del materiale intercettivo che il padre era soli':c fare riferimento al figlio utilizzando il diminutivo di "Peppe", come si desume ad esempio dalla conversazione di cui al progr. 43116, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ritorna sulla vicenda, confermando che i guadagni della cessione in fav ,:,re di Mussari erano di 1.500 euro per lui e appunto per il figlio "Peppe".

Rispetto a tali conversazioni, devono ritenersi senz'altro pertinenti le \altri:azioni della Corte di appello circa la qualificata valenza probatoria delle cichiarazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in maniera del tutto spontanea e. con dovizia di particolari, ha parlato di vicende molto recenti in cui egli stes:;o era pienamente coinvolto, usando un linguaggio che invero non si presta a e.quivoci.

Infine, quanto ai capi Z2 e Z3, aventi ad oggetto due distinti episedi di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da !:paro, occorre rilevare che anche in tal caso la disamina compiuta lana Cor:e territoriale risulta chiara, completa e non connotata da vizi logici, avendo la sentenza impugnata (pag. 984 ss.) riportato per esteso l'eloquente conversazione di cui al progr. n. 24585 del 3 marzo 2016, nella quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava all'amante [OSCURATO:PERSONA] di avere avuto un pesante litigio con la moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale gli aveva puntato contro una pistola che il figlio [OSCURATO:PERSONA] non aveva ben nascosto nell'orto, aggiungendo altresì il dichiarante che il figlio disponeva anche di un'altra pistola che gli era stata data "da un tizio di Tropea" per aggiustarla; dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] si desume inoltre che pure costei sapeva che il figlio del suo amante aveva la iiisponibilità della pistola per conto del padre, pistola di evidente provenienza illecita, posto che altrimenti non avrebbe avuto senso nasconderla nell'orto.

Anche in questo caso, legittimamente è stato attribuito un elevato •.'alore dimostrativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornita un quadro chiarissimo dei fatti, che peraltro riguardavano sue situazioni molto personali, raccontate nei particolari e quasi "in tempo reale" rispetto al loro verificarsi In definitiva, per ciascuna delle predette imputazioni, i giudici di merito -lanno compiutamente ricostruito sia le vicende storiche, sia le condotte dE-I rico Tente che si sono in esse inserite, essendosi la Corte territoriale confrontala con tutte le obiezioni difensive, superandole con argomentazioni non illogiche.

6.6.2. Passando alle doglianze articolate con il primo motivo, con cii sona state censurate la ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al cap I) A e, prima ancora, la stessa esistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. r . 309 del 1990, deve osservarsi che anche su questi due aspetti la sentenza impugnata offre un apparato argomentativo immune da censure.

In particolare, come già evidenziato nella seconda parte del paragrafo 6.5.3., la configurabilità dell'associazione finalizzata ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti non appare suscettibile di essere posta in discussione, avendo le due conformi sentenze di merito rilevato, attraverso una puntuale disarnina] delle fonti dimostrative disponibili, che si era sviluppata nel territorio del vi Donese, ma con propaggini significative anche in altre parte di Italia (si pensi 31 a "cellula bolognese" facente capo a [OSCURATO:PERSONA], o ai collegamenti con esponenti dimoranti ad Altopascio, come [OSCURATO:PERSONA], o nella provincia di Bergamo, come (3rillo), una compagine delinquenziale in grado di movimentare ingenti qua ntitativi di stupefacenti sul mercato internazionale e capace di disporre e d reperire consistenti risorse di denaro, attraverso il ricorso una pluralità di finamiatc. -i che si alternavano tra loro assicurando le provviste necessarie ai soggetti indicati come intermediari.

Del resto, la rapidità con cui venivano veicolate tra i solali le informazioni contestualmente al progredire delle operazioni e la disponibilità di mezzi e uomini ("la squadra" di cui parlava [OSCURATO:PERSONA] in vista dello sbarco della nave a Livorno) evocano chiaramente l'esistenza di una struttura non improvvisata, ma al contrario solida e dotata di risorse materiali e umane idonee a garantire l'esecuzione delle attività illecite, protrattesi per circa due anni e meno, Ribadita la configurabilità del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata invero con deduzioni non adeguatamente specifiche, deve :}Itresì osservarsi che, nell'ambito di tale sodalizio, è stato ragionevolmente assegrato a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe; questi, infatti, come ben evidermiatc nella sentenza impugnata (pag. 1002 ss.), ha fornito il suo apporto al grJppo, consistito nell'agevolazione degli spostamenti degli altri sodali E nella trasmissione di informazioni, attività questa non coincidente con il semplice essersi messo a disposizione del padre [OSCURATO:PERSONA] a titolo di cortesia, posto che il ricorrente si è relazionato anche con altri componenti del sodalizio, c)rne ntnrcuri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo al corrente delle finalità del gruppo, ve .ienclo peraltro coinvolto non solo nelle vicende di cui ai capi D ed E, ma anche Li altri reati-fine, come quelli contestati nei capi L ed Li, a loro volta rientrar ti nel programma associativo.

L'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio appare del resto confermata da fatto che, il 15 maggio 2015, quando [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato l'intenzip le di interrompere le attività finalizzate all'importazione, egli ha subito avvi!: ato il padre, essendo altresì significativo che poi, il 17 novembre dello stesso anno, [OSCURATO:PERSONA] si sia recato con [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], assistendo a tu:ta la conversazione nella quale è stata affrontata la questione della ditta che a\, -ebbe dovuto trasportare il carico di copertura dove sarebbe stata occultata la sostanza stupefacente; tali elementi risultano confermativi di una paitecipazione dell'imputato alle dinamiche associative, rimarcata nella sentenza impugna':a con argomenti non illogici.

Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

6.6.2.1. A ciò deve solo aggiungersi che, sia rispetto alla condanna riferita al reato associativo, sia in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati- fine, la ricostruzione operata dai giudici di merito non si pone in contrasti: (per [OSCURATO:PERSONA] come per gli altri ricorrenti) con le statuizioni della sentenza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2020 che ha definito il giudizio di prim) grado per coloro per hanno optato per il rito ordinario: e invero, al di là del rilievo fermale circa la sua non definitività, deve osservarsi la decisione allegata da la dif:isa in realtà ha confermato gran parte delle ipotesi accusatorie, riferendcsi le assoluzioni di singoli imputati (che invero non sono affatto mancate neancLe nel procedimento a carico di coloro che hanno optato per il rito abbrevi2to) a posizioni processuali per le quali non è stato raggiunto un quadro prctatorio sufficiente, ma senza che da ciò sia affatto possibile trarre la conclusione ci una inconciliabilità tra le distinte statuizioni rese dei due giudizi, prdina rio e abbreviato, trattati nell'ambito del procedimento unitariamente inteso.

6.6.3. Quanto alle censure sollevate con il terzo motivo, deve rilevar:i che non sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite alle aggravanti della transnazionalità, del numero di persone e dell'ingente quantità della droga.

Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante della transnazi3.-ialità, devono richiamarsi in questa sede le argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.6.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in partico are, in ordine al pieno coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Il:al a degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato este -) e il sodalizio calabrese, a ciò dovendosi solo aggiungere, quanto all'a3crivibili.:à dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pert ien:e valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto c1 -e [OSCURATO:PERSONA] aveva un contatto diretto con il colombiano [OSCURATO:PERSONA], ciò E i ulteriore conferma del fatto che il ricorrente era ben consapevole della circos:anza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero.

Per quanto concerne l'aggravante del numero di persone, occorre evi ienziare, in via preliminare, che, rispetto ai capi L ed L1, in cui sono state cortsta:e entrambe le aggravanti ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha ritenuto configurabile solo la prima aggravante, in quanto destinata ad assorbire la seconda, che richiede per 3 sua sussistenza un numero di persone inferiore rispetto all'aggravante coc icistica. * In ordine al capo P3, è stata invece esclusa l'aggravante ex art. 112 comma 1 i. 1 cod. pen., in quanto il numero delle persone coinvolte è inferiore a cinque.

Per tale reato è stata tuttavia ritenuta ravvisabile l'aggravante ex art. 73 cemnria 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata anche rispetto ai capi D ed E, in birse al corretto rilievo secondo cui l'azione illecita è stata compiuta da più :li tre persone, essendo il dato numerico a conoscenza dell'imputato, il quale ha agi:o in sinergia con il padre, avendo ben chiaro il coinvolgimento nelle vicende rr -iche di altre persone, come efficacemente argomentato nella sentenza impugnata.

Quanto all'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata ri::pet:o ai capi D ed E, la Corte territoriale ha rimarcato che sia l'importazione oggetto del capo D, sia il successivo tentativo di importazione di cui al capo E •)anno riguardato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, atteso chE iel primo caso si era in presenza di 63 chili di cocaina, mentre nel secondo .caso l'investimento di denaro operato dal sodalizio era pari ad almeno 180.000 curo.Dell'entità di queste operazioni il ricorrente era senz'altro a conoscenza, ceme si evince dalla conversazione del 7 novembre 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA]:to alla [OSCURATO:PERSONA] che il figlio era al corrente dei traffici illeciti, per cui, anche su veitsame dell'attribuzione soggettiva dell'aggravante, deve escludersi che la valutazione della Corte di appello sia connotata da profili di irragionevolezza.

6.6.4. Anche per [OSCURATO:PERSONA] sono invece meritevoli di acccg irr ento le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.).

Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata ha così mccivato (pag. 798) il giudizio sulla configurabilità a carico dell'imputato: "per quan1-o cor :erne [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi provata la finalizzazione al sodalizio tra'ioso delle attività nelle quali risulta coinvolto in relazione ai capi D) ed e attesa la vicinanza dell'imputato all'ambiente criminale nell'ambito del quéde è stato realizzato il reato e la sua diretta conoscenza dei soggetti coinvolti".

Ora, alla luce delle premesse ermeneutiche già richiamate (par. 6.1 3), nt:)n c'è dubbio che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in part,:, qua risulta oggettivamente lacunoso e assertivo, non potendosi ritenere sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante in esame il mero richiamo alla s creta vicinanza dell'imputato con alcuni sodali, dovendo viceversa essere arpr31 .3nditi gli elementi dai quali debba eventualmente desumersi, "al di 12 (.P ogni ragionevole dubbio", la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] cli age:olare una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cDstca [OSCURATO:PERSONA]Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA].

Il relativo giudizio, in definitiva, deve essere ancorato non solo e non nto a meri dati anagrafici, ma a elementi concreti, correlati alle modalità delle condote illecite tenute e ai rapporti tra l'imputato e il gruppo criminale di riferimenti, Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] Pitit1c della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ocg ari. 416 bis1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanz °nateti°, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel scill:o dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di ineri:e circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo 3trice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre altresì che siano chiariti gli eventuali legami c3n F fitto.

6.6.5. Il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio res:a assorbiw dall'accoglimento della doglianza relativa all'aggravante ex art. 4113 bis] cod. pen., per le possibili ripercussioni in ordine alla determinazione della pena fiale.

6.6.6. Il quinto motivo sulla confisca è parimenti fondato.Deve premettersi al riguardo, con la sentenza di primo grado, sono stati confiscati i seguenti beni: il 50% delle quote societarie della "Oro nero nella titolarità del ricorrente, un'autovettura Volkswagen golf 2.0 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], i rapporti bancari con saldo positivo a lui intestati e infine 1.3 terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], sempre nella titolarità dell'imputato.

Ora, con l'atto di appello, la difesa aveva censurato la statuizione del :;.U.P. rispetto a soli terreni, siti in [OSCURATO:PERSONA] e identificati rispettivamente al fogl. 15, p.11e 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150 e al fogl. 23, p.11e 15, 16, 17, 133 e 15 t.

All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha revocato le confisca, disponendo la restituzione all'avente diritto, dei terreni di cui al fogl. 23, pile 15, 16, 17, 133 e 151, rilevando che per essi era provato che il denaro u:ilizza:o per l'acquisto dei beni proveniva da soggetti ([OSCURATO:PERSONA] ) che gravitavano fuori dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], per cui, anche in corsidernzione della tracciabilità dell'operazione, realizzata con assegno circolare, si à ritenu .:a superata la presunzione di illegittima provenienza del denaro utilizzato.

A conclusioni diverse è invece pervenuta la Corte territoriale rispetto ai terreni di cui al fogl. 15, p.11e 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150: in tal caso, inf:itti, è stato innanzitutto premesso che tali unità immobiliari derivano da un decreto di trasferimento emesso il 27 novembre 2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], registrato in data 21 dicembre 2012 per il valore di 9.660 euro.

Pur a fronte di un esborso non particolarmente esoso per l'acquisto, à sta':o sottolineato che la situazione reddituale del ricorrente, privo di reddito, non era tale da giustificare l'acquisto, per cui è stata ritenuta in tal caso legittima la statuizione della confisca, stante la sproporzione tra il valore di acquisto de bene e i redditi dichiarati e prodotti dall'imputato fino all'epoca dell'acquistc.

Tale conclusione è stata ritenuta non neutralizzata dalle allegazioni difensiv, e, con le quali sono stati dedotti il riscatto di una polizza assicurativa contratta negli anni dal padre [OSCURATO:PERSONA] con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] per un importo pari a 5.355,60, e due prestiti, concessi all'imputato dalla madre [OSCURATO:PERSONA] per 1.875 euro, oltre che dai nonni paterni [OSCURATO:PERSONA]:d e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla zia [OSCURATO:PERSONA], per 2.369,40 euro.

Rispetto a tali allegazioni, nella sentenza impugnata, è stato tuttavia evato che, quanto alla somma frutto del riscatto della polizza assicurativa, non vi era prova che la stessa sia stata effettivamente consegnata a [OSCURATO:PERSONA]:c e sia stata da questi impiegata per l'acquisto; analogamente, quanto al presi ito di 2.369,40 euro, si è osservato che, pur a fronte delle dichiarazioni rese dai :Iiretti interessati, non vi era alcuna prova che le somme in questioni, ‘'ersnte in contanti, siano state realmente consegnate a [OSCURATO:PERSONA] e da questi sian3 sta:e investite nell'acquisto dei terreni, non essendovi alcun documento cartacee, che, come era ragionevolmente che avvenisse, avesse accompagnato la conseg •ia del denaro, peraltro non versato sul conto corrente dell'imputato.

Dunque, ritenendo provata l'origine lecita del solo denaro prover lente dal prestito concesso dalla madre, per euro 1.875, i giudici di appello hanno ritenuto persistente una netta e oggettiva sperequazione tra redditi leciti dell'irnpu.:ato e valore di acquisto dei terreni, tale da far ritenere che tali beni fossero frutto delle attività illecite riconducibili al sodalizio di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte.

Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale in tal caso non può essere condivisa: non può sottacersi, infatti, che l'acquisto dei terreni risale al 2012, ovvero a circa due anni dall'epoca di inizio dell'attività dell'associazione crininale e a circa tre anni dal 2015, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] è comparso su iia Dunque, richiamato il canone della "ragionevolezza temporale" in precelenza illustrato (par. 6.2.5), deve osservarsi che in tal caso il dato cronolocico Tlita a favore dell'imputato, a ciò dovendosi aggiungere due ulteriori eleme -iti di valutazione, ovvero: il fatto che quello che ha dato origine all'acquisto (lei terreni è un titolo giuridico sottoposto a stringenti controlli preventivi, cioè un lecreto di trasferimento emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e l'ulteriore circostarua che il prezzo di acquisto dei terreni non risulta particolarmente esoso, e ciò arche a fronte del fatto che risulta fornita una traccia di prova rispetto alla disponib ità di somme provenienti dagli stretti congiunti dell'imputato, somme che, avuto riguardo al loro importo e ai rapporti personali tra le parti coinvnllee, lon è inverosimile che siano state prestate in contanti e senza il contestuale rila;cio di un documento attestante l'avvenuta elargizione delle somme, doverdpsi ltresì considerare in proposito che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di merito e allegata anche al ricorso, il versamento i i contanti ha preceduto l'emissione degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto, il che conforta la prospettazione difensiva circa la preventiva ricezione dei p -estiti.

Deve pertanto concludersi che anche la confisca dei terreni di cui al fcgl. 1 , p.11e 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150 (al pari di quella dei terreni di cui al focil. 23, p.11e 15, 16, 17, 133 e 151, già dissequestrati), deve essere ritenu:a illegittima, dovendosi ritenere che anche per tali beni la difesa abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio ad essa spettante circa la verosimile legittimità della disponibilità economica dell'imputato, valutata in rapponc all'epoca, alla forma giuridica e al prezzo dell'acquisto dei terreni in esa 11C.

6.6.7. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circwtanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo g uct.;:io sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro; 13 ser tenza impugnata deve essere invece annullata senza rinvio, limitatamente alla ci5,pos.:a confisca dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] fogl. 15, p.11e 102, 104, 114, 115, 119 :L46 e 150, beni dei quali deve essere disposta la restituzione all'avente dirit:o.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato nel resto.

6.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è infine meritevole di accoglimento.

6.7.1. Iniziando dalle censure sollevate rispetto al capo F (secondo e terzo motivo), deve osservarsi che le valutazioni compiute al riguardo dai di merito resistono alle censure difensive, sostanzialmente ripropositive di questioni già adeguatamente affrontate, soprattutto da parte della Corte di appello.

Occorre premettere che la vicenda cristallizzata nel capo F attiene a un ter:ativc di importazione di cocaina dal Sudamerica verso l'Italia, dapprima via rr are e successivamente per via aerea, addebitandosi in particolare a [OSCURATO:PERSONA] di a vere tentato, in concorso tra gli altri con [OSCURATO:PERSONA] e Domenic) (rinuncianti in appello ai motivi sulla responsabilità), tra l'aprile e 'Egcs:o del 2015, di far giungere dalla Colombia un ingente quantitativo di coca r a, da occultare secondo i piani in un container o all'interno della stiva di un aereo.

La vicenda è stata ricostruita con dovizia di particolari dalla Corte tenni orlale (pag. 802 ss. della sentenza impugnata), che, riportando e comrnenta .iclo il contenuto delle conversazioni rilevanti e sviluppando in maniera più esausilva la ricostruzione operata nel giudizio di primo grado, ha rilevato che l'ope-azicne in esame partiva nell'aprile 2015, allorquando [OSCURATO:PERSONA] contattwa il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] e, per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA], gli chi2deva informazioni per procurarsi un incontro con lui o con un suo rappreser tante, Successivamente, il ruolo di intermediario tra il sudamericano e Vertrici veniva svolto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Messina, in particolare, spesso accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] o comunque in sua presenza, gestiva i rapporti con il sudamericano [OSCURATO:PERSONA] (che nel rapportarsi con [OSCURATO:PERSONA] e i suoi sodali si faceva chiamare Jsmael), proprietario dello stupefacente da importare in ;talia, attraverso l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e sotto la supervisione di Jentrici, cla tutti conosciuto come "Franco"; dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] si occupava celi ;petti logistici per la materiale spedizione della droga, interfacciandosi con [OSCURATO:PERSONA], di stanza in Sudamerica, per la materiale spedizione della sw.tanza stupefacente, del valore di 500.000 dollari (8.000 dollari al chilo), proni a per essere spedita in una data compresa tra il 6, il 9 e il 20 agosto 2015.

L'operazione di invio subiva tuttavia degli intoppi, dovuti dapprima a un precedente sequestro di droga avvenuto il 17 giugno (in altro precedirnento) presso il porto di Genova, luogo concordato quale sede di destinazior e del carico, e poi per i problemi legati al passaportò di Scandellari, che. i fo .nitori sudamericani volevano effettuasse il viaggio insieme alla sostanza stupefacnte.

Ora, l'insieme di tali condotte, ad avviso della Corte territoriale, integrava gli estremi del tentativo punibile, essendo stati posti in essere atti idorei d ntti in modo non equivoco a importare sul territorio nazionale un ingente quar Univo di cocaina, già messo a disposizione dal cartello sudamericano, tanto è \4erg che il carico era in procinto di essere spedito in Italia il 6, il 9 o il 20 agosto 2015.

Ciò consente di escludere la fondatezza delle censure sulla qualific:izione giuridica operata dai giudici di merito, dovendosi evidenziare che anche in tal caso la fattispecie è in realtà ravvisabile nella forma consumata più cui in luella tentata, e ciò in base al già richiamato principio espresso da questa Cgrte (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717), secondo cui ai fini della consum:ízione del delitto di importazione di stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo volto all'importazione dello stupefacente, accordo nel ca5o di ' .ipecie già perfezionato nelle sue linee essenziali, potendo configurarsi il tertativc nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative inter r:orse, univoche e idonee a conseguire seriamente, pur senza perfezionarlo, il rec Droco consenso all'effettivo trasferimento della droga nel territorio nazionale.

Le doglianze sul mancato raggiungimento della soglia del tentativo punibile non possono quindi essere accolte, posto che, nel caso di specie, non sole erano state avviate trattative serie circa il prezzo, il quantitativo e il luogo di con;egna della droga, ma si era addirittura raggiunto l'accordo sui aspetti essi:nziali dell'operazione, tanto è vero che lo stupefacente era pronto per esser? sr editD, circostanza questa che, in base alla citata premessa interpretativa, avrebDe rese legittima la qualificazione del fatto in termini di reato consumato e non :entnto.

A maggior ragione, quindi, non possono ritenersi fondate le censure sulla configurabilità della desistenza, dovendosi sul punto solo osservare che, :ifiche nell'ottica della qualificazione in termini di tentativo della condctta il ecita, comunque non vi è spazio per ravvisare i presupposti richiesti dall'art 56 c ,:,mrria 3 cod. pen., atteso che il mancato arrivo dello stupefacente in Italia è dipes. ,) non da una libera autodeterminazione degli imputati, ma solo da circostar ze esierne, ovvero i problemi legati al passaporto di Scandellari, che avrelte c ,Dvul:o viaggiare con il carico, e i dubbi sulla "sicurezza" del porto di destina-, ione, iubbi alimentati dal precedente sequestro operato presso il porto di Genova.

Quanto alla partecipazione alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di zippe nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno evidenziato che il riccrrente, pur non mantenendo i contatti personalmente con i fornitori, ha in realtà' dato input alla vicenda, posto che suo nipote [OSCURATO:PERSONA] ha contattato [OSCURATO:PERSONA]:a per rappresentargli che lo zio ("el gordo") voleva incontrare lui o un suo emissario.

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato poi assolto dalla Corte di appe da tale imputazione non indebolisce la ricostruzione accusatoria (e tanto si 3 nell Dttica del reato fine, che nella prospettiva del reato associativo), posx che l'assoluzione del nipote di [OSCURATO:PERSONA] è dipesa non dal fatto che sia stal:a me:;sa in discussione la sua iniziativa da cui è scaturita l'operazione, ma unicamente dal rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo i primi contatti, risalenti al 12 e 13 aprile 2015, è uscito di scena, mentre i contatti con i fornitori, nella fase in cui lannc raggiunto maggiore concretezza, ovvero a partire da maggio, sono prpseguiti per conto di [OSCURATO:PERSONA] tramite altri due soggetti, Messina e [OSCURATO:PERSONA], che infatti sono stati condannati per tale imputazione, rinunciando ai motivi di a )pello sulla responsabilità per questo reato e per il reato associativo (come si è vis :o, le censure sollevate in questa sede dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Stagnc sono sta .:e riferite, sia pure in termini inammissibili, solo in ordine al capo A, nner tre rii:petto al capo F alcuna obiezione è stata proposta, neanche in questa sede).

Dunque, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non averi più preso pade alla evoluzione della trattativa, da lui pure intrapresa nella sua fase ennbrional:!, per cui non vi è alcuna contraddizione tra tale statuizione e la condanna di [OSCURATO:PERSONA], che viceversa è stata fondata proprio sul considerazione che quest'ultino ha continuato a interessarsi della vicenda, risultando provato che in crla 3i tte le occasioni in cui Messina contattava [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni avveniw no in presenza di [OSCURATO:PERSONA], che dava al correo le indicazioni da veicolare al fornitore sudamericano, come si evince dai progr. 168, 171, 172 e 173 del 14 uglio 2015, data in cui Messina si recava presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Bologna (a Bentivoglio), fornendo a [OSCURATO:PERSONA] un indirizzo mail sicuro.

Circa l'identificazione del "Franco" citato nelle conversazioni nel 'irrh:utai:o [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno osservato che questi era conosciuto dai suoi interlocutori con il nome di "Franco", come si evince dalle ccriversazioni del 23 luglio 2015 relative all'utenza telefonica nella sua accertata dispon oilita, avendo gli inquirenti verificato, previo attento ascolto delle chiamate, che la voce di [OSCURATO:PERSONA] ascoltata nella conversazioni in cui egli parlava dimittaileme coincideva con quella captata in sottofondo nelle telefonate che Messina aveva effettuato, peraltro dalla città di residenza di [OSCURATO:PERSONA] dove egli si era recat Né il "Franco" citato nelle conversazioni poteva essere identificato nel coiric 3gal:c [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnato escluso la fondatemi della tesi difensiva valutando unitariamente le conversazioni di cui ai proijr. 1E: e 20 del 22 Maggio 2015: nella prima conversazione, registrata alle 20.37, 5 .:agric contattava infatti, con l'utenza di Messina, [OSCURATO:PERSONA], il quale si tri3vava evidentemente in un luogo distante da quello dei suoi interlocutori.

Nella seconda conversazione, avvenuta 10 minuti dopo, alle 20.47, effe:tuai:a sempre con l'utenza di Messina, questi riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di essere "l'arr ico di Franco", la cui voce viene captata in sottofondo, per cui, stante la revissima distanza tra le due telefonate e considerato che nel frattempo Messina non si era spostato, essendo rimasta agganciata sempre la stessa cella, è stato c'estinto, in maniera non illogica, che Scandellari non fosse in sua compagnia, )er ciii non poteva certamente essere questi il "Franco" menzionato nella conversa2ione.Orbene, la conferma del giudizio sulla colpevolezza dell'imputato risulta d ingue immune da censure, in quanto preceduta da una disamina razionale degli elementi investigativi disponibili, sviluppatasi attraverso un adeguato con:ronto con le deduzioni difensive, superate con argomenti non manifestamente.

6.7.2. Passando al primo motivo, integrato dalle considerazioìi difilnsive esposte nel motivo nuovo, deve osservarsi che anche l'ulteriore a fermazione della appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 3(19 dei 1990 contestato al capo A non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, Ed invero, premesso che la Corte territoriale, rispetto alla senten;:a d primo grado, ha derubricato il ruolo del ricorrente da organizzatore a partec pe, :corre rilevare che, nella decisione impugnata, è stata valorizzata la circos .:anza che [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere al vertice della "cellula bolognese" dell'associa :ione, sotto la cui direzione operavano i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], storico broker del narcotraffico internazionale, come erierso dalle sentenze emesse a suo carico, è rimasto sempre collegato al suo contesto geografico di provenienza (l'imputato è nativo di [OSCURATO:PERSONA], nel viborese), avendo egli mantenuto contatti qualificati con i narcotrafficanti colorr bar i, con i quali si è interfacciato tramite la intermediazione dei suoi accoliti.

Tuttavia, nonostante lo scaltro tentativo di non esporsi in prima persona, ',/:,ntrici è risultato essere il regista dell'operazione finalizzata all'importazione dell' rgente quantitativo di cocaina, che sarebbe dovuto arrivare al porto di Genova.

Tale vicenda è stata ragionevolmente ritenuta pregnante in chiave 3ssoc 3tiva, posto che, con tale iniziativa, protrattasi per vari mesi, il ricorrerte ha dato prova di poter gestire l'investimento di una consistente somma di denaro (pari a circa 500.000 dollari), interagendo con narcotrafficanti colombiani a lui già noti e sovrintendo a tutti i passaggi dell'operazione, compresi quelli più :Titici, desumendosi da ciò il suo pieno inserimento nelle dinamiche associa :ive dl suo contesto di provenienza, con cui il ricorrente ha mantenuto sta Di i legami, avvalendosi peraltro degli stessi interlocutori sul mercato criminale stia iien:.

La circostanza che l'appartenenza al sodalizio sia stata ricollegata a un solo reato fine e la ristrettezza temporale dell'attività illecita rispetto al più vas:o ambito cronologico in cui ha operato l'associazione sono state legittimamente ritenute non ostative all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, niovendosi richiamare i principi in precedenza esposti circa la sufficienza del coinvolcinemo del partecipe in un singolo reato fine, qualora, come nel caso d spece, le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente se .vitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo Inassi 'ne di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo crii linale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701-06), come pure ce/e essere ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della parte:ipa;:ione al sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e in particolare dea cd.

"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del percdo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa appunto inferirsi l'esistenza di un sistema c)Vauclato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un p , rioclo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02).

Allo stesso modo, non appare decisiva l'obiezione difensiva secondo CIJi V mtrici ha interagito solo con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (la cui assoluzione come detto è un elemento in sé neutro, o -le no -i vale certo a smentire la tesi della persistenza dei legami dell'imputato con corr:c sto di cui era originario), il che escluderebbe il suo stabile coinvolgimento nel sodalizio, dovendo essere riferita anche all'associazione prevista dall'art. 74 del cl.P R. n. 309 del 1990 l'affermazione di questa Corte (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2013, Rv. 274250 e Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Rv. 207845), elziboratil con precipuo riferimento alla struttura associativa di cui all'art. 416 bis coc. per., second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26-11-2019 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generae dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: per l'annullamento con rinvio della ser tenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo A; per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai capi A ed E; per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di Ca oano, limitatamente al capo E; per l'annullamento con rinvio della sen:enza, limitatamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nei confronti di fìrcuri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con inammissibilità o rigetto dei restanti ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha coriclwio per l'accoglimento del ricorso; udito per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 'avvoca:c [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], so:;tituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogiiinento del ricorso; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Sergio Rot_indc, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluE,o per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rie ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha cor.cluso per l'accoglimento del ricorso;e76- udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lana, anche quale soAitutc processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogli mento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto procasuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del riccrio; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha corclusc per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto oroca:suale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ric:)rso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha ccnclusc per l'accoglimento del ricorso; uditi per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], de -anno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si asscciava alle conclusioni del Procuratore generale e insisteva nell'accoglimento del ri ,:orso.[OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 24 luglio 2018, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato, tentato e consumato, previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da B a X), oltre che i reati ex art. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 (capi Z, Z1, Z2, Z3 e Z4), affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, nei termini innanzi descritti (e per quanto in questa sede rileva): 1) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in cJanto ritenuto promotore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), nonché colpevole di due episodi del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 2) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 14 - anni e E m esi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), nonché colpevole di due episodi ,lel reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 3) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclus.one ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi I e n, aventi ad oggetto due distinti episodi di detenzione illecita di stupefacenti; 4) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 4 anni di rEclus cne ed euro 40.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo M, avente ad oggetto il reato aggravato di cui agli art. 56 cod. pen. e 73 del J.P.R. n. 309 del 1990; 5) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusone ed euro 90.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi e H1, aventi ad oggetto due distinti episodi di cessioni di cocaina, rispetti) ai quali veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 6) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed euro 90.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi H e H1, aventi ad oggetto due distinti episodi di cessioni di cocaina, rispetto ai quali veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 7) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni di rechsiole, in quanto ritenuto organizzatore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P R. n. 309 del 1990 (capo A), e colpevole del capo E, avente ad oggetto il reato di c .1i agli art. 56 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 8) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione e 32.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole, esclusa l'aggravante d cui 416 bisl cod. pen., del reato contestato al capo D, avente a oggetto il reato di cui all'art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli per avere conc:c-so in un'importazione di cocaina dalla Colombia;9) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 7 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui E I capo U, avente ad oggetto un tentativo di cessione di 100 chili di cocaina, rispe:to al quale veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 10) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in cuantc ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole di due episodi del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 11) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 17 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi E) ed L2, aventi ad oggetto vari episodi della fattispecie, tentata e consumata, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del :.99(1; 12) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R n. 399 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi G), H), H1) e W), aventi ad cggelt) vari episodi del reato, tentato e consumato, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199); 13) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309de' 1990 (capo A) e colpevole dei capi D, E), F), I) e Il), aventi ad oggetto vari episodi della fattispecie, tentata e consumata, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199,C; 14) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 1)9 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole di due episodi del reato, consi.mato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 15) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 6 anni, 4 mesi di -eclusione ed euro 44.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi I ed Il, aventi ad oggetto due distinti episodi di detenzione illecita di stupefacenti; 16) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di 8 anni di reclusicne ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui ai ca)i D, E, L, LI., W, aventi ad oggetto distinti episodi del reato di cui all'art. 73 del d F R. n. 309 del 1990, nonché del capo Z2, riguardante le condotte di detenzione illegale e di trasporto di una pistola, arma comune da sparo; 17) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 3(19 del 1990 (capo A) e colpevole del reato di cui al capo F), avente ad oggetto il reatc di cui agli art. 56-73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato rispetto a un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia. 18) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole dei capi D, E e T, aventi ad oggetto i reati di importazione, consumata e tentata, e acquisto di sostanze stupefacenti ci tipc cocaina e hashish; 19) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 8 anni, 4 rr e.si di reclusione ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi G e X, aventi ad oggetto singoli episodi del reato, tentato e consumato, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 20) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 10 anni di reclusio -le, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d. P.R. n. 305 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi D, E, L, Li, P3, aventi Ed oggetto i reati tentati o consumati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, none -ié dei capi Z2 e Z3, relativi ai reati ex art. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1957; 21) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclisiole, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 dei 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi B, C, D, E, G, H, H1, L, L, L2, M, 0, 01, 02, P, Pi, P2, P3, P4, T, U, V, W, aventi ad oggetto i reati tentati consumati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei capi Z e Z4, riguardanti i reati ex art. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967; 22) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 7 anni, 6 mesi di -eclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui a I capo V, avente ad oggetto un episodio di detenzione illecita di 2 chilogrammi di cocaina; 23) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 10 anni, E rn:!si di reclusione ed euro 37.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo E, avente ad oggetto il reato ex art. 56-73 del d.P.R. n. 309 del 1953; 24) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 7 anni, 4 mesi ci -eclusione ed euro 80.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di ci ai c,?pi M, Q1, Q2, R ed S, aventi ad oggetto il reato, tentato o consumato, prev sto 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 25) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d. P.R. ri 309 del 1990 (capo A, così riqualificata la veste di organizzatore originariamente ascrittagli) e colpevole del reato di cui al capo F, avente ad oggetto il reato di cui agli art. 56 cod. pen., 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato rispettc a un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia. 26) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 3O del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi F, I e n, aventi ad oggetto c istinti episodi, consumati e tentati, del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 27) [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena di 8 anni di reclusi° le, in quanto ritenuta partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 Et3 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi D, E e P4, aventi ad oggetto distinti episodi del reato, consumato e tentato, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1991 I reati per cui si è proceduto si assumono commessi in [OSCURATO:PERSONA],a, oltre nei Comuni di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA], Cosenza, Mesoraca, Falerna, Mi eto e nel resto del territorio nazionale, nonché in Colombia, Spagna, Svizzera e Olarda, in un arco temporale compreso tra l'ottobre 2014 e il gennaio 2017. 2. Con sentenza del 26 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del G.U.P., rendeva le seguenti statuizicni: - quanto ad [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 18 anni di reclusior e, :wevio riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 9 anni di reclusione, :irevic riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 E nni di reclusione e 36.000 euro di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti gen !i-iche prevalenti sulla residua aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. peli.; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 2 anni, 4 mesi di reclus cne ed euro 20.000 di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R, n. 3i:9 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante in bilanciamento; - quanto ad [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava IE pena in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], previa assoluzione dal reato ascrittogli al capo A pE - non aver commesso il fatto, e previa esclusione dell'aggravante di cui all'a -t. "i della legge n. 203 del 1991, rideterminava la pena, in ordine alla residua imputazione di cui al capo E, in 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 26.667 eu -o di multa; dichiarava poi la nullità della sentenza limitatamente al capo Z1, disponendosi la trasmissione degli atti al giudice di primo grado rispetto a tale imputazione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 6 anni, 8 mesi di reclus -cne ed euro 32.000 di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 4 a 'mi, 8 mesi di reclusione e 16.000 euro di multa, previo riconoscimento delle atter uanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 18 anni di reclusione, :)revie riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], qualificata la condotta di organizzatore in quella li partecipe del sodalizio di cui al capo A, esclusa la recidiva semplice ritenuta dal primo giudice, rideterminava la pena in 9 anni e 6 mesi di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria di non doversi prcced ere in ordine al capo H1 per precedente giudicato, previa assoluzione dal reato di cui al capo W perché il fatto non sussiste ed esclusa l'aggravante di cu' 311al. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata rispetto al capo G, rispetto al quale era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge r. 1 ,16 del 2006, rideterminava la pena a suo carico, riconosciuta altresì la continuazione con il reato giudicato dal G.U.P. di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza de 2 -narzo 2016, (irrevocabile il 5 luglio 2017) in complessivi 8 anni e 10 mesi di reclu ,tione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], previa assoluzione dai reati di cui ai capi A, F, I e Il per non aver commesso il fatto, rideterminava la pena a suo carico, per il residuo capo D, in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 18 anni di reclusior e, :)revic riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena in 3 anni, 6 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto alla [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 4 anni, 2 mesi di reclusione e 26.000 euro di multa; - quanto a Messina, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 7 anni, 3 mesi e 3 clicrni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in 18 anni e 2 mesi di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata rispetto al capo G, lispetto al quale era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge r. 1 ,16 del 2006, e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aogra'iante, rideterminava la pena in 4 anni, 4 mesi di reclusione e 11.555 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 9 anni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la na in 15 anni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in 4 anni, 4 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa;- quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 2e3 del 1991, rideterminava la pena in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 e .iro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], su concordato delle parti, rideterminava la pena n 4 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 26.000 euro di multa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], esclusa la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 7 anni, 3 mesi e 3 giorni di reclusione; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], lo assolveva dai reati ascritti ai capi I e Il per nor aver commesso il fatto e, riqualificata la condotta di organizzatore del socalizb di cui al capo A in quella di partecipe, rideterminava la pena a suo carico in anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione; - quanto alla [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione; 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, [OSCURATO:PERSONA], 3aldo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Messina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fidLcia, ianno proposto ricorso per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza del 'inyutatc rispetto al capo E, in ordine al quale si osserva che il fatto contestatc non è idoneo a raggiungere la soglia del tentativo punibile, in quanto non e stato perfezionato neanche un aspetto della presunta importazione di stupefaceni:e. In realtà non fu raggiunto un accordo tra i colombiani e i calabresi non essendosi mai giunti a un punto fermo e definitivo sulla quantità della diriga da spedire, sul prezzo della stessa, sul punto di partenza in Sudamerica e sul porto di arrivo in Italia del presunto secondo carico, oltre che sulle modalii:à del trasporto, ciò a riprova dello stato più che embrionale della trattativa. In ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuto organizzatore e finanziatore della presunta importazione di stupefacente, risultando ancorata la partecipaziD:le del ricorrente all'operazione a un unico incontro, il cui contenuto è rimasto ignoto, che lo stesso avrebbe avuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 2015, a ridosso della conclusione dell'accordo, il che appare illogico, non potendo bastare tale circostanza a comprovare la compartecipazione al reato da parte del ric3rrente. Peraltro tale incontro sarebbe avvenuto circa 20 giorni prima del p -€ sunto accordo, per cui non poteva ritenersi ad esso collegato, non assurnend3 alcun rilievo probatorio i contatti del novembre 2015 e la conversazione registrat: il 28 gennaio 2016 a casa della [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA], facendo un riepilogc del cenare già sborsato per l'operazione, avrebbe fatto riferimento anche ad ArcLr , non avendo la Corte territoriale tenuto conto delle molte altre conversazioni indicate dalla difesa, che avevano un significato contrario rispetto a tale dialogo. In realtà, osserva il ricorrente, ciò che emerge dagli atti è solo la rich:esta di indennizzo da parte dei colombiani per la cocaina persa con il sequestro pn:sso il porto di Livorno, essendo la consegna di denaro poi avvenuta il 16 dicembre 2015 collegata solo all'esito negativo del primo tentativo di importazione, senza quindi alcun legame con il successivo tentativo di importazione de la droga, risultando la vicenda dell'indennizzo, sul piano logico e strutturale, del tuttc sganciata da quella relativa al presunto finanziamento della seconda operazione. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'affermazione cella penale responsabilità rispetto al delitto associativo, evidenziando che, a fronte di una contestazione che va dall'ottobre 2014 al gennaio 2017, egli è comparsc sulla scena solo dal 15 agosto al novembre 2015, dunque per un ten- pc molte circoscritto, il che mal si concilia con il ruolo di primo piano attribuitogli. Mancherebbero in ogni caso, secondo la difesa, condotte idonee a ccmpi3vare un organico inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nella struttura associativa, non risultandc a tal fine sufficienti gli episodi descritti ai capi D ,ed E, rispetto ai quali l'intervento del ricorrente è avvenuto in un momento successivo all'accordo criminoso, non potendo in ogni caso l'estemporanea messa a disposizione per un singolo episodio essere considerata sintomatica della stabilità della partecipazione al sodalizio, non avendo [OSCURATO:PERSONA] mai avuto la consapevolezza di agevolarl D. Peraltro, sarebbe erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il "signore della frutta" menzionato nella conversazione del 10 marzo 20:.5 sia identificabile in [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso dagli atti che il porto li L/orno fu scelto come porto di arrivo della cocaina solo a fine giugno 2015, per cu deve escludersi il coinvolgimento del ricorrente nelle fasi precedenti della vicend . Rispetto al capo D, dunque, il contributo di [OSCURATO:PERSONA], se vi fu, fu ep s3clico, circoscritto e sganciato da una logica associativa, così come, rispetto 3i ,Zapo E, si osserva che la Corte territoriale ha mancato di confrontarsi con g i sp e.cifici rilievi difensivi, volti a smentire le dichiarazioni della collaboratrice di c ii.stizia [OSCURATO:PERSONA] e il tenore della conversazione ambientale del 28 gennaio 2016. E ciò senza considerare che, in ogni caso, come precisato dalla giurisprudelza di legittimità, il compimento di un singolo reato fine non può da solo costituire prova dell'appartenenza all'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 195 10. Con il terzo motivo, la difesa censura la valutazione sulla configunbilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 rispetto éii capi A, D ed E, rilevando che la sentenza impugnata non aveva compiuto alcun accertamento sull'esistenza della sua consapevolezza dell'imputato della funzione agevolatrice dell'associazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Iannelb di rileto, risolvendosi la motivazione della Corte di appello in un'azzardata presunzione sganciata dalle evidenze processuali e fondata su un riferimento generico ad asserite cautele adottate dal ricorrente per comunicare con i coimputati, senza che ci fossero contatti diretti, vivendo [OSCURATO:PERSONA] peraltro a Rosarno. Il quarto motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 rispetto ai capi A, D ed E, averch la Corte territoriale ricavato la transnazionalità delle operazioni dal rapporto di Ardii i con lo straniero [OSCURATO:PERSONA] prescindendo da qualsiasi valutazione in c,rdine all'assenza di qualsiasi accertamento all'estero circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività illecite a livello inte-nazic Sarebbero state quindi disattese le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui, ai fini della contestazione dell'aggravante, è necessario dimostrare che alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività crimira i a livello internazionale, per cui l'aggravante in esame, che presuppone l'esistenza ci due realtà organizzative distinte, doveva essere esclusa, non essendo p -ov2.:a né l'esistenza di un gruppo criminale organizzato all'estero, né la consapevolezza in capo ad [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto straniero con c .1i Si è interfacciato a un gruppo criminale straniero. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta il riconoscimento a carico del ritorrente delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità contestate in relazhne al capo E, rispetto alla cui valutazione non sarebbe stata considerata 'Esser iza di qualsiasi accertamento circa l'esistenza di un gruppo organizzato in l'orma associativa dedito ad attività illecite a livello internazionale, difettando al -esì la prova della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza di Peli.dc, unico soggetto straniero con egli si è interfacciato, a un gruppo criminale st -ari1:To. A tutto concedere, il ricorrente ha interagito e cooperato con i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui allo stesso non potevano essere addebitate le due contestate aggravanti. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il trattamento san2.ionatorio, dolendosi in particolare della mancata prevalenza delle attenuanti generiche e del discostamento non motivato della pena dal minimo edittale, oltre che della mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 20:.9. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa conteAa la determinazione della pena pecuniaria, osservando che, nella rideter -niimzione della pena, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, nel senso che in primo grado la pena pecuniaria base era stata fissata in 80.000 euro, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravar te ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, che è stata tuttavia esclusa in appel o, r er cui la pena da 80.000 euro doveva essere ridotta almeno a 40.000 eurc, posi: che l'aumento per l'aggravante esclusa è almeno della metà, non essendo d.inque corretta la riduzione della pena nella misura operata dalla Corte di 46.000 euro, dovendo la pena finale essere determinata, in virtù dell'aumento per la continuazione fissato in euro 8.000 e tenuto conto della riduzione di un terzo, in euro 32.000 (e non 36.000 come stabilito); tale violazione di legge, r leva la difesa, non può ritenersi sanata dal concordato delle parti, e ciò anche n ragione del fatto che la difesa, nell'accedere al concordato, sarebbe condiz nata dall'alternativa del "prendere o lasciare". 2.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il medesimo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto due distinti ricorsi, invero tra loro sostanzialmente identici, con quali sono stati sollevati cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, riportando integralmente il passaggio motivazionale della ser tenza impugnata relativo alla posizione del ricorrente (pag. 936-944) ed eviden:lancic che i giudici di appello hanno mancato di confrontarsi con i rilievi difensivi. a rimarcare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non si trovava in compagnia di Pitittc alle 18.03 del 3 luglio 2015, quando, nei pressi del negozio "Pittarossi:" del centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maida, è avvenuta la telefonata tra questi e il presunto corriere [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a concertare le operazioni di traspone della droga, essendo egli arrivato sul posto per salutare [OSCURATO:PERSONA] solo alle 18.30 dopo che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Greco stavano già discutendo da oltre mezz'ora, per cui il coinvolgimento dell'imputato non poteva ritene.-s provato, avendo egli partecipato solo agli ultimi 10 minuti di un incontro durato 40 n . inuti, fermo restando che i contenuti di quell'incontro sono rimasti indimostra:i. Del tutto inconferente sarebbe poi la circostanza, riferita dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era solito organizzare incontri per la cessione di stupefacente presso il negozio "Pittarosso", risultando in ogni caso il tempo di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro compatibile con conver evoli e presentazioni occasionali e non con la stipula di complessi accordi rel2tivi a trattative illecite. Sarebbe stata inoltre pretermessa nella sentenza impucrata la circostanza della mancata segnalazione della presenza di Eucnviciric all'appuntamento di domenica 10 luglio 2015 a Botricello presso il Circo o "[OSCURATO:PERSONA]" di via Naccari. Quanto poi alla conversazione relativa all'intercettazione ambientale del 6 luglio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che il riferirrento di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 3 luglio 2015 era assolutamente neutro rspett:i alla descrizione del contributo di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione dell'art. 56 cmrni 3 e 4 cod. pen., in ordine al mancato e immotivato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo, rilevandosi che l'evento criminoso non si è verificato nemmeno nelle forme del tentativo per volontà del p -esuntc corriere [OSCURATO:PERSONA] e del non meglio identificato soggetto crotonese che non rispondeva alle telefonate di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha in tal modo desistitp dal SUO proposito criminoso. L'affare si era dunque spontaneamente fermato alla fase delle trat:ative preliminari, per cui il fatto doveva ritenersi privo di rilevanza penale. Con il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, oggetto di deglianza sono l'inosservanza degli art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazior e della prova di reità e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, a éendo la Corte di appello riprodotto pedissequamente i contenuti della sentenza di primo grado, a sua volta realizzata mediante l'utilizzo della tecnica del ccpia e incolla di intere pagine dell'ordinanza custodiale, venendo così omessa la rù;posta alle puntuali deduzioni difensive formulate con l'atto di appello. Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, censurar dosi in particolare il diniego delle attenuanti generiche e il mancato contenirnen:c della pena nel minimo edittale, non essendo stati considerati in tal senso prec:!denti penali non allarmanti e risalenti dell'imputato e la circostanza che la condotta contestata si sia fermata alla soglia del tentativo. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con Cui la difesa deduce la violazione degli art. 69 cod. pen., 99 comma 2 n. 1 e 4 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen., osservando che la Corte di appello avreobe c pvt.r.:o escludere la recidiva e non operare alcun giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo le parti erroneamence ritenute operante la recidiva. ' 2.6. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 69 cod. pen., 99 comma 2 n. 1 e 4 cod. :en. e 599 bis cod. proc. pen., osservando che la Corte di appello avrebbe C DVUtO escludere la recidiva e non operare alcun giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo le parti erroneamen'ce ritenute operante la recidiva. 2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della penale respons3bilità dell'imputato, evidenziando che la stessa è stata fondata su elemen1:i indiziari scarni e tutt'altro che univoci, ovvero l'aver messo a dispcsiziorie un appartamento e la sua postepay, non potendo da ciò ricavarsi alcun contrtuto al tentativo di importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia, essendosi peraltro fermata la trattativa a una fase embrionale, non risultando ragi;iuntc alcun accordo sulla qualità e quantità dello stupefacente, sul prezzo e sulle modalità di consegna. [OSCURATO:PERSONA] peraltro è comparso sulla scena solo dal 1') al 5 dicembre 2015, per cui, pur a volere ritenere raggiunto l'accordo tra calat. -esi e colombiani, in alcun modo l'imputato potrebbe essere ritenuto concorren:e nel reato, non potendo essere ancorata la partecipazione del ricorrente a ll'unicc incontro che egli avrebbe avuto il 10 dicembre 2015 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, mancando la prova della consapevolezza da parte di Capa -io dei traffici illeciti gestiti da [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti processuali emerge che tutt'Al più [OSCURATO:PERSONA] si è messo a disposizione non del gruppo, di cui ignorava l'esis .:eriza, ma solo del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], temporeggiando dal trasferirsi nell'appartamento sito in Giussano e agevolando il proprio datore di IR/oro, evitandogli di spendere soldi per alberghi, consentendo in tal molo al colombiano, creduto, per come riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], nuovo operaio della ditta, di dimorare in tale abitazione durante il soggiorno nel Milanese. Dunque, cc -ne si evince dalle intercettazioni, [OSCURATO:PERSONA] era convinto che [OSCURATO:PERSONA] fosse un •iuovc collega di lavoro, avendo agito il ricorrente solo per timore revereiziale nei confronti del datore di lavoro, ma restando all'oscuro di eventuali traffici illeciti. Con il secondo motivo, viene dedotta la mancata corrispondenza tra il contenuto delle intercettazioni (file audio) e le trascrizioni effettuate dal a P.G., rilevandosi che dall'ascolto meticoloso dei files audio contenenti le registrazioni vocale è emerso che su 19 conversazioni in cui dovrebbe essere captata la voce dell'imputato, questi appare in realtà solo in 3 intercettazioni, ovverc una :lel dicembre 2015 (progr. 175) e due del 5 dicembre 2015 (progr. 1956 e 195 Nonostante tale discrasia sia stata rappresentata alla Corte territor a e, éllcuna risposta a tale eccezione si rinviene nella sentenza impugnata. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla configurabilità delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità, rimarcando la mancanza di evidenze circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associ3tiva ieditc ad attività illecite a livello internazionale e circa la consapevolezza da pa -te di [OSCURATO:PERSONA] dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a un gruppo criminale straniero. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sa -12 ionatorio, dolendosi la difesa del difetto di motivazione in ordine sia alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, al discostamento della pena dal minimo edittale, sia alla mancata applica;ione, nella determinazione della pena base, della sentenza della Corte costituzior 31e i. 40 del 2019. 2.8. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpev ,:ilezza dell'imputato, evidenziando che, rispetto alla posizione del ricor -ente, si è assistito nel corso del procedimento, sia in fase cautelare che in sede di merito, a un progressivo scadimento del sostrato probatorio, essendo egli stato assplto dal reato associativo di cui al capo A e dal reato fine di cui al capo E, essendc residuata la sola contestazione di cui al capo D, in ordine alla quale viene ri eva:c che parimenti doveva giungersi all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], esaurendosi la condotta a lui ascritta nel mero trasferimento di una somma di denaro :)ari a 100.000 euro dall'Italia al Libano, operazione isolata e non iscrivibile n un quadro stabile e abituale di consapevole collaborazione criminosa verso la struttura associativa. I giudici di merito avrebbero quindi omesso di considerare che, nel mutato scenario risultante dalle assoluzioni del ricorrente, i contatti telefonici di questi con un paio di asseriti correi e l'incontro personale con costoro a Roma erano circostanze non sufficienti al fine di desumere l'adesione dol:)sa di [OSCURATO:PERSONA] ai traffici illeciti. Non poteva ritenersi provato, in defintiva, che il ricorrente sapesse che il denaro rappresentasse il prezzo di una partita di stupefacenti, essendo intervenuta la sua condotta quando il negozio illecito si era perfezionato già da alcune settimane. La consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di intervenire in un narcotraffico sarebbe dunque frutto di un assunco astratto, completamente slegato da fatti e prove, non essendosi tenuto conto de fat.:o che l'imputato è comparso sulla scena soltanto il 15 aprile 2015, ovvero q ianclo l'operazione de qua si era ormai conclusa. Con il secondo motivo, la difesa censura il riconoscimento dell aggra vanle dell'ingente quantità, osservando che [OSCURATO:PERSONA] non sapeva nemmeno che la droga trattata fosse cocaina e rilevando che comunque la somma ricevuta, pari a 100.000 euro, non era certamente rapportabile a un quantitativo di droga superiore a 2 chilogrammi, che rappresenta la soglia minima per ritenere sussistente la contestata aggravante, per cui quest'ultima non era configurabile. 2.9. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., evidenziando che tale aggravante non poteva essere ritenuta sussistente, atteso che dallo stessd capc di imputazione risulta che a commettere il fatto sarebbero stati scio cinque persone, mentre, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, oc:cone che gli autori del reato siano più di cinque, a nulla rilevando che fossero coinvolti altri soggetti di origine colombiana non identificati, essendo costoro responsao I non del contestato tentativo di acquisto di droga, ma del diverso e autonomo reato di tentativo di vendita della stessa. 2.10. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie associativa ascrittagli al caro A, rilevandosi che la Corte di appello, piuttosto che indicare gli elementi probatori attestanti l'effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, si sarebbe limitata a effettuare una ricostruzione cronologica dei fatti integranti le contestazioni previste ai capi D ed E e a richiamare alcune conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per ritenere provati i singoli reati fine ascritti all'imputato. Sul punto osserva la difesa che se i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possono in v:eoria rilevare nell'ottica dei reati-fine, sebbene sia stato equivocato il loro conto tuttavia, ai fini del reato associativo, la sentenza impugnata avreDbe covuto specificare quale fosse il ruolo in concreto del ricorrente nel sodalizio criminale. Né sarebbe stato spiegato dalla Corte territoriale da dove fosse posibile desumere la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] che la sua condotta fosse ir serita in un contesto associativo, atteso che i dati acquisiti al processo hanno pi ovato la unilateralità del suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e la mancata conoscenza degli altri sodali, oltre che l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella attività di importazione, non essendo stato altresì considerato che, il occasione della fibrillazione dei rapporti tra i componenti dell'associazione a segui:o del sequestro dello stupefacente, non è emerso alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA]: e Pii:itto o altri sodali, tale da legittimare un coinvolgimento del primo nell'organ .zza2iene. Con il secondo motivo, il ricorrente, sempre rispetto al capo A della rLorica, si duole dell'omessa valutazione da parte della sentenza impugnata del e prove a discarico e dei rilievi sollevati dalla difesa nell'atto di appello, rilevando ,:he la Corte di appello si è limitata a recepire acriticamente le argomentazioni della decisione del G.U.P., senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive. In particolare, la sentenza impugnata, nell'attribuire a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di soqgetw organizzatore e finanziatore, avrebbe omesso di considerare che la figu .a del ricorrente non è mai comparsa nelle indagini della P.G. sviluppatesi nel 2(114, il che dimostra che durante tutte le fasi organizzative del traffico illecito, culrlinate con l'arrivo in Italia del colombiano gota [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non è stato mai interessato da alcuno, per cui alcuna veste operativa gli poteva essere riconosciuta Parimenti ignorata sarebbe rimasta inoltre la circostanza che Pitittc reo confesso, ha negato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'affare illecito, giustificandosi i contatti tra i due con una sua patologica stua2icne di indebitamento che lo aveva costretto a chiedere prestiti a [OSCURATO:PERSONA] a più ripres,:-. Tale ricostruzione era peraltro perfettamente coerente con le dichiarazhni di [OSCURATO:PERSONA], amante di [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni parimenti ignorate. Inoltre, si sottolinea che dalle conversazioni riportate nella sentenza i mpLgnata non sarebbe possibile ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia versato a [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro per finanziare l'attività di narcotraffico portata avanti da questrultim:). Ed invero, rispetto al progr. n. 1973 del 1° aprile 2015, si evidenzia che il soggetto interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] non è [OSCURATO:PERSONA], avenio altresì il consulente tecnico rilevato per gran parte delle conversazioni una perce ltuale altissima di frasi incomprensibili, mentre per molti dialoghi l'interpretazione fornita dalla Corte di appello è del tutto erronea, come ad esempio in ordir e alla conversazione del 27 marzo 2015, non essendo affatto provato o plalsibi e che la frase di [OSCURATO:PERSONA] "Saverio non ce li dà che non ne ha" fosse riferitile a una richiesta di denaro, per di più legata all'acquisto di stupefacenti; ulteriore :Trore interpretativo sarebbe inoltre ravvisabile rispetto alla conversazione del 7 aprile 2015, non essendosi la Corte territoriale avveduta che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto espressc riferimento alla stipula di un compromesso da intendersi chiaramente corn2 atto di compravendita di un terreno, accordandosi con [OSCURATO:PERSONA] di farne "uno il 14 , non potendosi tale accordo essere posto in relazione con il traffico degli stupehcenti e in particolare con il viaggio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Roma 1'8 e il 9 aprile, in:licato come il momento della consegna del denaro al referente colombiano. Né può essere ritenuta corretta l'identificazione con il ricorrente del "Filippo" cui fa riferimento [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 28 gennaio 2016 elencar do le persone che hanno contribuito al finanziamento dell'affare, evincendosi dalla ordinanza cautelare relativa al parallelo procedimento denominato "Sta mrner 2", acquisita nel giudizio di primo grado, l'esistenza di altri soggetti ch.amat nelle intercettazioni "Filippo" o "don Filippo", come [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, viene ribadito che [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto incontri né con Ara.ri, né con [OSCURATO:PERSONA], né con [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente non ha mai parlato di stupefacenti. La sentenza impugnata non avrebbe quindi fornito alcuna risposta agli arcc menti difensivi che, se valutati, avrebbe potuto portare a un esito senz'altro diver:o. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo D della rubrica, evidenzianclosi i:he la Corte di appello, pur condividendo il rilievo difensivo circa le lacune rrolv3;jonali della sentenza di primo grado, non è riuscita a colmarle, limitandosi é- mettere in relazione taluni incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la compravendita di stupefncenti dalla Colombia, solo in ragione del fatto che gli stessi, d& punto di vista temporale, erano vicini alle trattative con il cartello colombiano, ma cmet:encic di considerare che [OSCURATO:PERSONA], in diverse occasioni in cui si recava a [OSCURATO:PERSONA] di Ippona, non riusciva a incontrare [OSCURATO:PERSONA] proprio per volontà di quest'Llt mo, ciò a riprova della sua mancanza di interesse rispetto alle iniziative di [OSCURATO:PERSONA]. E del resto, [OSCURATO:PERSONA], in ciò riscontrato dalla [OSCURATO:PERSONA], ha confermato di avere con [OSCURATO:PERSONA] interessi in comune in ambiti diversi, come ad esempio quelli della pastorizia, della lavorazione di prodotti caseari e della compravendita Ji terreni, circostanza quest'ultima confermata dal tenore della conversazione di cui al progr. 1972 del 1° aprile 2015, conversazione ignorata dalla Corte di a ppeliD. Rispetto al capo D, la difesa si duole inoltre del riconosciménto delle contstate aggravanti, rilevando, in ordine all'aggravante della transnazionalizà, d e nel caso di specie non risultano provati né il contributo del gruppo di carittere transnazionale, né la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'interessarnen:o del gruppo colombiano, non avendo l'imputato avuto alcun rapporto con c:o3ton:). Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, si oDietCa che la condanna del ricorrente nell'ambito dell'operazione "Rima" ha élc:eit.:ito la sussistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] solo fino al 2005, mancando un accertanentc giudiziario successivo dell'eventuale permanenza del reato associativo.La Corte. territoriale non avrebbe spiegato inoltre per quale delle associazioni citate sia stato asseritamente commesso il reato-fine, posto che nel capo di imputazione sono menzionate tre diverse famiglie di 'ndrangheta, di unii sola delle quali poteva tutt'al più far parte [OSCURATO:PERSONA], a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] è risultato estraneo a qualsivoglia ambiente criminoso locale, posto che egli, dopo aver scontato la pena, è stato sottoposto fino al gennab 2015 alla sorveglianza speciale, per essere sottoposto poi alla libertà vigilata, riisura questa cessata anticipatamente, essendo stata ritenuta cessata le sua pericolosità sociale con decisione del magistrato di sorveglianza del ginno ?.016. Con il quarto motivo, è stato contestato il giudizio di colpevolez2a riferito al capo E della rubrica, riproponendosi anche rispetto a tale imputazione le lacune argomentative già dedotte rispetto all'imputazione di cui al capo D, adeso :tle la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata sul suo rapporto con [OSCURATO:PERSONA], rapporfo che tuttavia aveva come detto una sua giustificazione autonoma e lecita, essendo i due legati peraltro da un'amicizia pluridecennale, oltre che da interessi la vi:Tativi comuni del tutto avulsi dal traffico di droga, recandosi [OSCURATO:PERSONA] quasi quotidianamente da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere in prestito modiche somme di denaro. Anche in ordine al capo E doveva quindi essere escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro non si è mai interessato di reperire un alloggio per Pelt.dc, né ha fornito alcun contributo alle trattative per l'importazione della cocaina. Parimenti insussistenti e comunque non ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] dovevano pci rit:mersi le aggravanti della transnazionalità, dell'agevolazione mafiosa e dell'ir gente quantità, rilevandosi a tal proposito che non vi è stato alcun accerta -nen.:e circa l'entità dello stupefacente oggetto di trattativa, desunto unicamente dai dialoghi intercettati, a loro volta frutto di interpretazioni del tutto parziali e arbitrarie. Il quinto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, evidenziandosi al riguardo che la stessa sarebbe nulla perché del tutto priva di motivazione. Sono stati invero confiscati dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Ippone inte.s.tati a [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, in base alla presunzione della disponioilità di tali beni in capo al ricorrente, pur non operando in proposito la regola probatoria della presunzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, è stata citata la pronuncia Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Rv. 243929, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, l'acquisto dei terreni risulta avvenuto il V' aprile 2014, dunque ben prima del compimento della condotta illecita da parte di [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2015, per cui risulterebbe violato il canone della "ragionev ,:dezza temporale" tra confisca e reati evocato dalla Corte costituzionale nella ser tenza n. 33 del 2018, fermo restando che, se la cocaina è stata sequestrata prima della sua immissione sul mercato illecito, è chiaro che la stessa non ha procurato alcun guadagno al sodalizio. La difesa lamenta inoltre l'omessa considerazione degli elaborati peritali dei dottori Morelli, Barbuto e Staglianò, da Clli è e -nersc che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la coi-il:lessa attività di ricostruzione dei redditi ha consentito di accertare una coAante capacità reddituale della Vinci ben superiore alle uscite contabilizzate, a ciò aggiungendosi che l'esborso per l'acquirente è stato di 66.000 euro e non di 80.000, come ipotizzato dalla D.D.A. Inoltre, è stata dedotta la violazione dell'art. 12 sexies della legge n. 203 del 1991, essendo stato erroneamen':e calcolato il reddito derivante dall'azienda agricola della Vinci, in rapporto al regime fiscale previsto dal TUIR, essendo state inoltre escluse le potenzialità reddituali dei fondi agricoli dell'impresa, ricostruite nella consulenza della difesa con un rigoroso metodo scientifico e normativo, che ha tenuto :onto dei contributi erogati dall'Agea e dei redditi percepiti sin dal 1990. Sono state poi censurate le modalità di calcolo della sperequazione, la er -onea valutazione delle fonti di reddito e l'utilizzo dei dati Istat, rilevandosi che il calcolo della sperequazione dei beni rispetto al reddito è stato individua:o nei dati Istat relativi alla spesa familiare media, senza considerare che i rileva meriti Istat servono per definizione a esaminare i comportamenti di spesa familiare e non a determinare l'entità della spesa di ogni singolo soggetto, venenco d ingue in rilievo una fonte informativa idonea a descrivere i comportamenti di spesa familiare e non un elemento certo riferibile soggettivamente, violando l'utilizzo del dato statistico i principi codificati dagli art. 27 e 42 Cost., risolvendoA tale metodo nell'applicazione di un'espropriazione sine titulo e nell'attribuzione a un soggetto di un comportamento di rilevanza penale fondato su condotte altrui. La corretta metodologia di accertamento è invece quella prevista dal TUIR che prevede un accertamento reddituale soggettivamente orientato, attraverso varie tipologie di analisi, consistenti: nell'accertamento analitico (art. 38, 39 e l0 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 54 e 54 bis del d P R. n. 633 del 1972 in tema di Iva), nell'accertamento sintetico (art. 38 commi 3 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973), nell'accertamento induttivo (art. 39 comma 2 del IPA. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 55 del d.P.R. n. 633 del :L972 in tema di Iva) e nell'accertamento analitico-induttivo (art. 10 della legge r. 1 46 del 1998). La Corte di appello avrebbe dunque proceduto a un'analisi parziale dei dati disponibili, non considerando i redditi percepiti e le provviste es stert negli anni precedenti, e non provvedendo alla necessaria verifica dei redditi 'anno per anno". Peraltro, dagli accertamenti fiscali relativi al 2015, allegati alla seconda consulenza di parte risulta che l'Agenzia delle Entrate, al fine di determi 'bare i redditi complessivi della Vinci, ha fatto espresso riferimento, come la difesa, in luogo del reddito catastale, al valore della produzione, che rappresenta I entità dei ricavi che costituisce la base imponibile per la determinazione delle mol:ste Con memoria depositata il 24 agosto 2021, è stato sollevato un notivc nuovo, con il quale la difesa, con riferimento all'aggravante di cui alla -t. "i della legge n. 203 del 1991, ha segnalato che con la allegata sentenza del 15 c iugnc 2020, definitiva in parte qua, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso nel paiallelc giudizio ordinario la sussistenza della predetta aggravante, con motivazione tranciante rispetto alla posizione del ricorrente ("non è provata l'esista-72a dei sodalizio 'ndrangheta in cui favore gli accoliti avrebbero agito, né oviiarnente la relativa finalizzazione"), per cui si sollecita anche in questa sede l'esclusione dell'aggravante in esame, anche al fine di evitare un contrasto tra giuiizat.i. 2.11. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie associativa ascrittagli al capo A, rilevandosi che dalla sporadica e occasionale comparsa sulla scena del rico irente non poteva trarsi la conclusione della sua stabile partecipazione al socalizio criminoso. Si osserva inoltre che la circostanza del presunto incontrc cli Fc gliarc il 2 maggio 2015 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulta assolutamente sconfessata dalla lettura del brogliaccio del progr. 2818 Rit 49/15, da cui si evince che Pititzo prendeva appuntamento con altra persona e non [OSCURATO:PERSONA] e che Pitittc e Peludc alle 20.41 sono scesi dall'auto, il che significa non solo che non v u nessun incontro con [OSCURATO:PERSONA], ma anche che quest'ultimo non aveva recuperato ressuno con la propria auto, in quanto i due erano ancora a bordo della Golf in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al presunto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di Pititte nelle ricerche di [OSCURATO:PERSONA], si obietta che se il ricorrente fosse stato davvero uno dei soggetti della struttura associativa, la notizia della scomparsa di Peluch e iluella del suo successivo ritrovamento gli sarebbero state comunicate in tempo . -eale, ma così non è avvenuto, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] informato da [OSCURATO:PERSONA] incidentalmente, nel contesto peraltro di un dialogo sganciato dalle dinamiche associative. Parimenti erroneo sarebbe inoltre l'assunto relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al summit all' "Orchidea", dove l'imputato s reca per ragioni personali, ovvero per risolvere una delicata questione lavorativa con tale Angelo, persona non identificata e comunque non coinvolta nei traffici illeciti. Quanto alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si rileva cc me la stessa non si sia mostrata sicura del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel narzotr3ffico, esprimendo la stessa deduzioni personali prive di pregnanza indiziaria. Oltre che la partecipazione del ricorrente al sodalizio, la difesa contesta altresì il giudizic sulla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, non ravvisandosi il presupposto richiesto dalla giurispruder za di legittimità (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18374 del'2013), ovvero che il gruppo criminale organizzato non coincida con l'Essociazione stessa, il che è invece esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'affermazione delPì sua penale responsabilità rispetto al delitto di cui al capo E, osservando che l'uniec elemento a suo carico per tale imputazione sarebbe rappresentato dalla riunione tenutasi il 21 dicembre 2015 presso il ristorante "l'Orchidea", riunione alla quale non è tuttavia provato che abbia partecipato [OSCURATO:PERSONA], essendovi in atti S310 due intercettazioni (progr. 9012 e 52338) da cui si evince l'esistenza di un incontro cui doveva partecipare anche tale "Angelo", il che induce a ritenere chu! tale incontro avesse finalità lecite, apparendo del resto singolare la circostanza che la trattativa per l'importazione della cocaina, partita subito dopo il sequestro di Livorno dell'agosto 2015, registri la presenza di un soggetto, definito "finanziatore", che sarebbe coinvolto solo 4 mesi dopo la riorganizzazione del sodalizio, a ciò aggiungendosi il rilievo che la collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] t a ecluso qualsivoglia coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'affare, che ella stessa ha definii° una "faccenda grossa". A essere censurato è inoltre il giudizio sulla sussistenza delle tre aggravanti contestate, ciò in base ai seguenti rilievi: 1) quanto all'ir gente quantità, non vi è stato alcun accertamento in ordine alla entità dello stupefacente oggetto di trattava, desunto unicamente dal compendio intercettivo; 2) quanto all'agevolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle cosene di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e [OSCURATO:PERSONA], vi sarebbe un silenzio argomentativo, soprattutto con riferimento all'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente; infine, 3) quanto all'aggravante della transnazionalità, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] ha avuto rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e con il figlio, non desumendosi dagli elementi probatori raccolti la consapevolezza da parte del ricorrente circa l'esistenza di un contributo offerto da un gruppo criminale organizzato operante in più Stati. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al capo L2 della rubrica, non essendosi in proposito considerato che della conversazione captata presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] si evince che "Rijk:iard", nomignolo con cui viene identificato [OSCURATO:PERSONA], aveva messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro esclusivamente per fargli un favore personale, non desumendosi in alcun modo che lo stesso fosse consapevole della Oestinazione dei soldi dati a [OSCURATO:PERSONA], come confermato dalla collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo, è stato contestato il trattamento samionatorio, rilevandosi in proposito che la pena base è stata determinata in anni 13 e mesi 6 di reclusione, ovvero in misura superiore al minimo edittale, avendo la Corte di appello valorizzato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un'operazione di impprtaijone, il che assumerebbe maggiore disvalore rispetto alle condotte di altri coimputati, l'identità dei quali non è stata tuttavia specificata, risultando parimenti eccessivi e non giustificati i singoli aumenti di pena, sia per il capo E (anni 1 e mesi 4 di reclusione), che concerne una importazione arrestatasi alla fase del tentativo e comunque meno grave di quella contestata al capo D cui [OSCURATO:PERSONA] è i .nasto estraneo, sia e soprattutto per il capo L2 (11 mesi di reclusione), ele r guarda una fatto totalmente avulso dal contesto associativo e non aggravato ai sensi degli art. 7 della legge n. 203 del 1991 e dell'art. 4 della legge n, 146 del 1)06. Il quinto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, evidenziandosi al riguardo che la stessa sarebbe nulla perché del tutto priva di motivazione. Sono stati invero confiscati dei beni entrati nella disponibilità del ncorrelte in epoca di molto antecedente alla commissione dei reati, concentrata nei rn2si da dicembre 2015 a gennaio 2016: il fabbricato sito a Drapia e intestato alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] è stato infatti acquistato nel 2000, mentre l'auto [OSCURATO:PERSONA], intestato sempre alla consorte del ricorrente, è stata acquistata nel :2011, risalendo invece rispettivamente al novembre 2015 l'acquisto del terreno :ito in [OSCURATO:PERSONA] e al 2014 la polizza assicurativa con [OSCURATO:PERSONA], in cui è confluito il denaro derivante dalla liquidazione di una precedente polizza del 1999, mentre non risulta specificata l'epoca dei rapporti bancari e finanziari parimenti confiscati. Risulterebbe dunque violato il canone della "ragionevlezza temporale" tra confisca e reati evocato dalla Corte costituzionale nella ser tenza n. 33 del 2018. Nel merito, la difesa eccepisce l'erronea valutazione sulla riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni formalmente intestati a terzi, non operando in proposito la regola probatoria della presunzione, come chiarite dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, è stata citata la pronuncia Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Rv. 248929). Inoltre, sono state censurate le modalità di calcolo della sperequazione, la erronea valutazione delle fonti d . reddito e l'utilizzo dei dati Istat, rilevandosi che il calcolo della sperequazione del beni rispetto al reddito è stato individuato nei dati Istat relativi alla spesa farffliare media, senza considerare che i rilevamenti Istat servono per definizione a esaminare i comportamenti di spesa familiare e non a determinare l'enti72 della spesa di ogni singolo soggetto, venendo dunque in rilievo una fonte infornativa idonea a descrivere i comportamenti di spesa familiare e non un elemento certo riferibile soggettivamente, violando l'utilizzo del dato statistico i princrpi codificati dagli art. 27 e 42 Cost., risolvendosi tale metodo nell'appl.cazio'ie di un'espropriazione sine titulo e nell'attribuzione a un soggetto di comportamento di rilevanza penale fondato su condotte altrui. La corretta metoclol•lja di accertamento è invece quella prevista dal TUIR che prevede un accertanentc reddituale soggettivamente orientato, attraverso varie tipologie di analisi, consistenti: nell'accertamento analitico (art. 38, 39 e 40 del d.P.R. n. 6(10 del 1973 in tema di imposte dirette e 54 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva), nell'accertamento sintetico (art. 38 commi 3 e 5 del d.P.R. r 6(10 del 1973), nell'accertamento induttivo (art. 39 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di : va) e nell'accertamento analitico-induttivo (art. 10 della legge n. 146 del 159.3).E3 Con memoria depositata il 24 agosto 2021, è stato sollevato un notivo nuovo, con il quale la difesa, riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ha segnalato che con la allegata sentenza del 15 C I ugnc 2020, definitiva in parte qua, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha escluso nel pa -allelc giudizio ordinario la sussistenza della predetta aggravante, con motivazione tranciante rispetto alla posizione del ricorrente ("non è provata l'esisterma dei sodalizio 'ndrangheta in cui favore gli accoliti avrebbero agito, né ovviamente la relativa finalizzazione"), per cui si sollecita pure in questa sede l'esclusione dell'aggravante in esame, anche al fine di evitare un contrasto tra giulizati. 2.12. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi. 2.12.1. Con il primo, a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], soric stati sollevati sei motivi. I primi due motivi sono dedicati entrambi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo G, osservandosi in proposito che i giudici di merito hanno omesso di considerazione il dato ineliminabile delta reale affidabilità della vendita della droga, non essendo dimostrato quali fDssero gli estremi dell'accordo, quali fossero il prezzo e la qualità della droga, né che realmente gli spagnoli, mai identificati peraltro, avessero la disponibilità della sostanza oggetto di trattativa, non essendovi stato alcun secuestro, né essendoci stata mai alcuna consegna della droga. Si sarebbe dunque in presenza di un reato impossibile ex art. 49 comma cod. pen., mancando la prova che dall'investimento contestato sarebbe conseguita la consegna della droga, essendo piuttosto emerso che mai i presunti venditori abbiano anche soltanto tentato di esportare la sostanza drogante, non essendo stati identificati i fornitori, tra cui non figura il coimputato [OSCURATO:PERSONA], essendo questi colui avrebbe dovuto internnediate per la restituzione dei soldi. Quanto alla disamina del materiale probatorio, si sottolinea inoltre cne ìlcuna valenza indiziaria univoca poteva essere assegnata alle conversazioni captate, non essendovi nelle stesse alcuna allusione a una possibile trattativa illecta tra i soggetti coinvolti, che erano più che altro interessati ai problemi econorn ci del ricorrente scaturiti dalla mancata restituzione del prestito concesso. Quanto poi all'intercettazione ambientale captata a casa della Verrnan il 15 dicembre 2016, è stata rimarcata la notevolissima distanza temporale inte .corsa tra la stessa e il presunto tentativo di importazione di droga dalla 5Thagna (marzo-maggio 2015), non essendo affatto certo in ogni caso che il "Minnmo' menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fosse identificabile in [OSCURATO:PERSONA]. Né le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] potevano essere qualificate carne una confessione stragiudiziale, istituto non disciplinato dal legislatore, dotfenclo comunque ogni dichiarazione autoaccusatoria essere esaminata nelléi sua dimensione storica e nella sua rilevanza giuridica, dovendosi cioè tener conto del contesto in cui viene acquisito il dichiarato intercettivo, nel senso che il giudizic di colpevolezza non può fondarsi su una presunzione di inattaccabiità del racconto autoaccusatorio, valendo anche rispetto a tale ipotesi I c:inone ermeneutico dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Con il terzo motivo, la difesa si duole del giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., rilevando che è ri -nasto ignoto il numero delle persone coinvolte in ordine al capo G), stante la mancata individuazione di "[OSCURATO:PERSONA]" e del fantomatico "fornitore straniero", non essendc state indicate le singole condotte contestate agli imputati, manca iclo cioè la prova di cui abbia investito o di chi abbia consegnato il denaro. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la formulazione del giud zio di colpevolezza rispetto al capo H), relativo a una presunta fornitura di sostanza stupefacente, di cui di disconosce quantità e qualità, sostanza peraltro restituita per la pessima qualità, avendo la Corte di appello, a causa dell'ev dente inidoneità probatoria delle captazioni segnalate dall'accusa, reci penAo il giudicato di cui al capo H1, per il quale è stata operata la declaratoria di ne bis in idem, peraltro travisando le prove, atteso che la cronologia delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado non riporta nulla di rilevante i:ra il 16 e il 17 luglio 2015, giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto recuperare lo stupefacente dai Cannizzaro e consegnarlo a [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto in Sicilia, essendo in ogni caso palesemente eccessivo il tempo trascorso tra il primo (28 maggio 2015) e il secondo (7 luglio 2014) viaggio del ricorrente a Palermo, non avendo alcuna efficacia probatoria la mera circostanza che [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio :::tesse "armeggiando nel cofano". Con il quinto motivo, la difesa contesta le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ex art. 74 cel d,F.R. n. 309 del 1990, evidenziando che sono stati considerati significativi elementi di segno contrario, come la pochezza economica dei soggetti coinvolti, non tipica di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, essendo emerso peraltm dalle intercettazioni di cui al capo H che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe guadagnato per il tra!:porte l'irrisoria somma di mille euro, a ciò aggiungendosi che vari imputati asseritamente vicini al ricorrente sono stati ritenuti estranei al sodalizio, come [OSCURATO:PERSONA], i fratelli Cannizzaro, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti coinvolti nei capi G, H e W. Né potevano essere utilmente valorizzate le dichiarazipni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che non ha mai qualificato Iarniello come partecipe, riferendosi il suo racconto alle frequentazioni dell'imputate, con [OSCURATO:PERSONA], che di per sé non spiegano la consapevolezza di eventuali contributi associativi, fermo restando che, rispetto a tali dichiarazioni, alcun riscontro individualizzante può ritenersi ravvisabile nelle captazioni, rsultate non univoche e soprattutto non specifiche.Peraltro, a fronte di una ritenuta 'operatività temporale dell'associazior e da ottobre 2014 a fine 2017, i soli due episodi ascrivili a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero riferiti al maggio e al luglio 2015, per i quali è stata peraltro esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, difettando in ogni caso la necessaria stabilità partecipativa. Con il sesto motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della determinazione della pena base, risultata distante dal minimo edittale, alla luce dei fatti descritti ai capi G e H, che tuttavia riguardano sostanze imprecisate nella qualità e nella quantità, tanto è vero è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.12.1.1. In data 4 settembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due motivi nuovi, con il primo dei quali, rispetto ai capi G e H. sono state rirn..:xcate l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, non avendo la Corte di appello tenuto conto di tutte le captazioni con [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano la liceità del rapporto, certamente distinto da quello tra questi e [OSCURATO:PERSONA]; complessiva dei colloqui utilizzati a fondamento della condanna se ne evince infatti il carattere del tutto evanescente, essendo innegabile che le conversazioni, in assenza di riscontri, ben si prestavano a interpretazioni diverse. Con il secondo motivo nuovo, la difesa sottolinea l'inconsistenza protatoria rispetto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a un gruppo associativo, stante la indubbia difficoltà di definire un ruolo del ricorrente, riportando il capo ,t1/4 una qualifica generica e non plausibile ("organizzatore, soggetto addetto al trasporto e vendita della sostanza stupefacente"), a fronte della quale i giudici di merito si sono limitati a richiamare il coinvolgimento dell'imputato nei capi G e H, travisando i dati probatori del capo H con quelli del capo H1, fermo restando che le conversazioni intercettate non hanno riscontrato le dichiarazioni della Ver man. 2.12.2. Con il secondo ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono stati sollevati cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la nullità della sentenza per la genericid delle imputazioni elevate a carico di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto con riferimento ai ca )i A e G, non essendo state specificate le condotte ascrivibili al ricorrenl:e tali da rendere concreto il ruolo di "addetto al trasporto e alla vendita" a lui attribuito. Del resto, aggiunge la difesa, a parte un unico episodio, relativo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Guardia di Finanze di [OSCURATO:PERSONA], non s,ono emersi riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispetto ai capi A, G, H e H1, rilevando cne le conversazioni intercettate non costituiscono materiale probatorio univocc, non avendo le stesse carattere illecito; né avevano pregnanza probatoria le frasi di Petitto, qualificabili come chiamate in correità bisognevoli di riscontri esterni, nel caso di specie non sussistenti, non essendoci peraltro neanche certena circa la identificazione di "Mimmo" in [OSCURATO:PERSONA], giustificandosi inoliTe la frequentazione del ricorrente con altri imputati coinvolti nella vicenda da -notivi di parentela e non essendo certo sufficiente a rendere provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio il suo viaggio a Palermo in occasione del quàle fu arrestato, trattandosi di una condotta occasionale slegata da alcun contesto associativo. Quanto poi al capo G, si evidenzia che la qualificazione giuridiEa del fatto come delitto tentato risulta erronea, non essendovi mai stata disponibilità dello stupefacente, venendo in rilievo solo atti preparatori privi di rilievo penale. Con il terzo motivo, è stata censurata la mancanza di elementi probatori a carico di [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che i presunti riconoscimenti delle voci soni) stati operati dalla P.G. in assenza di perizia fonetica, per cui alcuna cerCezza puà sussistere al riguardo, stante la possibile confusione tra persone con timbri di voce simile, fermo restando che in alcune conversazioni il linguaggio ciptico utilizzato dai dialoganti non consente interpretazioni univoche, come ad esempio rispetto alla "cena" tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ben potretbe Esserci effettivamente stata. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, rilevandosi che la Corte territoriale non ha correttamente applicato le indicazioni ermeneutiche fornite al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035 e Sez. 3 n. 2458 del 2014, dep. 2015, Rv. 261958), secondo CJi, perché sussista l'aggravante in esame, occorre che la commissione del reato associativo sia stata anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un g ruppc criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno :;tato, condizione non configurabile quando vi sia immedesimazione tra l'asso:iaz .Dne a delinquere beneficiaria dell'apporto causale e il gruppo criminale organizzat). Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, censuraroosi la violazione della disciplina del reato continuato, nel senso che la pena tese è risultata eccessiva, essendosi rivelato sproporzionato anche l'aumento per la continuazione, non essendosi dunque mitigato l'effetto del cumulo materiale. 2.13. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza rispetto al residuo CE 20 D, osservando che la Corte di appello, pur avendo riformato gran parte della prima sentenza, tuttavia ha mancato di coraggio nel non assolvere del tutto l'imputato, adottando una motivazione illogica e contraddittoria, nella misura in cui l'imputazione di cui al capo D era strettamente connessa con quella di cui al capc E, rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, pur essendo la vicenda s. :orica cristallizzata al capo E la logica prosecuzione di quella descritta al capo D. Non è stato in tal senso considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi adoperato sin da subito per il reperimento del denaro necessario per acquistare la cl,-ega, si è recato sempre dagli stessi coimputati che sono intervenuti nella vicenda, a eccezione di [OSCURATO:PERSONA], estraneo sia al "prima" che al "dopo" del fatto. Peraltro, alla data del 24 marzo 2015, data dell'intercettazione valorizza: dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva già tenuto e programmato più incontri, avviandosi a organizzare una riunione finale in vista della consegna del (iena ro ai colombiani, per cui non aveva alcun senso enfatizzare l'unica conversazione in cui compare [OSCURATO:PERSONA], tradendo tale impostazione l'intero Filo logico della vicenda, fermo restando, comunque, che l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] sui soldi si prestava a infinite interpretazioni, potendo trattarsi ad esempio di un (credito da riscuotere. Difetterebbe in ogni caso la certezza che quel passaggio da casa [OSCURATO:PERSONA] e quel richiamo isolato ai soldi fossero finalizzati al finanzi aule -il:o per l'acquisto dello stupefacente, tanto più ove si consideri che non vi furon) altri incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dopo che venne constatata l'insufficienza del denaro raccolto, nulla dimostrando i passaggi di [OSCURATO:PERSONA] presso la proprie: della madre di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, osserva la difesa, i parametri di valutazione che hanno portato alla assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il capo E, ovvero il fatto che il ricorrente non è mai conversante, che non ha mai incontrato [OSCURATO:PERSONA] nei ripetuti passaggi di questi presso i terreni della madre e la mancata partecipazior e agli incontri operativi con i coimputati nella fasi più delicate della vicenda, valevano anche a proposito del capo D, per il quale quindi si sarebbe dovuti pervenire allo stesso esito assolutorio, risultando pertanto manifestamente illogica la motivazione della condanna. 2.14. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque motivi. Con il primo, dedicato alla formulazione dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo D, la difesa evidenzia che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], in quanto occasionale ed estemporanea, non ha ar -ececo alcun contributo causale al perfezionamento del reato di importazione di sostanza stupefacente, atteso che, nel momento in cui il ricorrent9 è stato interessato della vicenda, la spedizione della droga era stata già effettuata. Ed invero, ammesso e non concesso che, nella notte tra il 16 e il 17 aciosto, [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per ird.viduare il container su cui la sostanza era stata stivata nell'area portuale di Livorr o, ir quel momento la droga era stata già importata da altri, per cui l'imputato non può essere chiamato a rispondere delle condotte illecite tenute da altri socgetti. La Corte territoriale ha invece indebitamente valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse collegato ad [OSCURATO:PERSONA] che sin dall'inizio si era occupato di coordinare il recupero dello stupefacente dal container, senza però verificare quando iniziarono E quali fossero i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] prima del sequestro del 2015. Peraltro, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto occupare del recupero della droga presso il porto di approdo è stato smentito dalle risultanze probatorie (in particolare dalla conversazione del 24 aprile 2015 intercorsa sull'autovettura in uso a [OSCURATO:PERSONA], tra questi e [OSCURATO:PERSONA]), da cui è emerso che chi avrebbe dovuto occuparsi della parte logistica relativa all'arrivo della so5;tanza stupefacente era [OSCURATO:PERSONA], non avendo Ardiri ricevuto alcun incarico. Né in senso contrario poteva essere valorizzata la conversazione del 10 -narzc 2015 richiamata dalla Corte territoriale, in quanto l'identificazione in Aro' in del "signore della frutta" menzionato da [OSCURATO:PERSONA] nel dialogo con [OSCURATO:PERSONA] è frutto di un travisamento, prestandosi a interpretazioni non univoche, dovendo la frase dell'emissario colombiano essere calata nel contesto di sviluppo dell'azione, venendo in quel periodo il termine "frutta" usato per indicare la "cocaina". Tale erronea valutazione si è rivelata tuttavia idonea a disarticolane tutto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata rispetto all'attribuzione del ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA], il quale è comparso sulla scena solo nella notte tr; il 16 e il 17 agosto, quando gli accordi sull'importazione erano stati ormai già presi. Con il secondo motivo, il ricorrente censura le valutazioni della Corte territoriale compiute con riferimento al capo E, evidenziando che nella ser tenza impugnata non sono stati presi in esame i contenuti di alcune ccnversazioni ambientali del 25 e 26 agosto 2015, dalle quali si evince che, nei giorni successivi al sequestro della droga presso il porto di Livorno, [OSCURATO:PERSONA] era stato considerato la causa del sequestro, per cui allo stesso doveva essere richiesto un impegno economico volto a riparare il danno cagionato, posto che diversarrente i colombiani non avrebbero portato avanti ulteriori trattative. [OSCURATO:PERSONA] in realtà non versò alcunché e non fu più coinvolto in alcuna trattativa, apparendo sulla :;cena solo in due occasioni, in quanto pressato per corrispondere l'indennizzo ricliesto dai colombiani e non perché interessato dalle attività contestate. In tale contesto, l'unico interesse di [OSCURATO:PERSONA] era quello di evitare ulteriori problematiche con i colombiani derivanti dalle vicende di cui al capo E , e in quest'ottica la dazione di denaro effettuata il 16 dicembre 2015 dal rico Tente rappresentava non un contributo alle ulteriori attività degli altri imput3ti, M a solo l'unico sistema per uscire definitivamente fuori da quegli affari illeciti. Doveva pertanto escludersi quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo peraltro la Corte di appello erroneamente ritenuto compatibile con il tentativo il dolo eventuale ravvisato in capo al ricorrente, nel momento in cui è stato affermato che il risarcimento operato da [OSCURATO:PERSONA] non si pone in rapporto di incompatibilità o di esclusione con il tentativo di una nuova importazione. Con il terzo motivo, la difesa contesta il giudizio della Corte di appello rispetto al ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminoso di cui al CE )0 A, osservando che i presupposti della partecipazione dell'imputato all'associazione sono stati desunti sulla scorta dei ruoli qualificati, rispettivamente di organizzatore e di finanziatore, rivestiti nell'ambito delle vicende di cui ai capi D ed E, e ciò senza considerare che il brevissimo lasso di tempo in cui si svolti i fatti non consente di definire con certezza le condotte tenute dal ricorrente. Si sottolinea in ogni caso che il semplice interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alla fi)se di recupero della sostanza presso il porto di Livorno non è sufficiente a integrare la prova del precedente pactum sceleris e dunque della messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al gruppo criminale tramite l'instaurazione di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo, venendo al più in rilievo un singolo affare il cui sviluppo, per la sua brevità, non consente di inferire l'adesione di Lentir a un programma criminoso predefinito, non essendo stata peraltro assunta da parte del ricorrente alcuna attività decisionale o di coordinamento. Peraltro, l'evoluzione degli eventi dimostra che [OSCURATO:PERSONA] era del tutto alieno agli interessi del gruppo, venendo esclusivamente chiamato a far fronte a! risto -o per la perdita della partita di stupefacente, desumendosi del resto dalla conversazione ambientale del 28 gennaio 2016 che [OSCURATO:PERSONA], nell'elencare i soggetti che avevano finanziato la presunta nuova importazione non cita [OSCURATO:PERSONA], ciò a conferma del fatto che la dazione di denaro avvenut: il 1.6 dicembre 2015 costituiva un risarcimento e non certo un finanziamento. Con il quarto motivo, a essere contestato è il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non essendo emersa dagli atti alcuna finalizzazione univoca delle condotte di [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio di una presunta cosca mafiosa Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, avendo la Corte territoriale dato per scontata la presenza all'estero di un gruppo organizzato dedito al crimine, pur in assenza di qualsivoglia attività di indagine al riguardo. Né risulta comprovata la consapevolezza del ricorrente dell'esister za di un gruppo criminale all'estero, non essendo a tal fine sufficiente, alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sei.. Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]), il semplice contatto avute dall'imputato con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]; né infine risultano pertinenti gli argomenti della sentenza impugnata rispetto alle aggravanti del numero di persone che avrebbero concorso nei reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], atteso che, sia rispetto al reato associativo che ai reati fine, il ricorrente ha intrattenuto rapporti diretti solo ed esclusivamente con un paio di persone. 2.15. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la determinazione della pena pecuniaria, osservando che, nella rideterminazione della pena, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, nel senso che in primo grado la pena pecuniaria era stata fissata in 60.)0D euro, previo giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 che è stata tuttavia esclusa in appello, per cui lE pena da 60.000 euro doveva essere ridotta almeno a 30.000 euro, posti:, che l'aumento per l'aggravante esclusa è almeno della metà, non essendo d.inque corretta la riduzione della pena nella misura operata dalla Corte di 32.000 euro, dovendo la pena finale essere determinata, in virtù dell'aumento per la continuazione fissato in euro 4.000 e della riduzione di un terzo per il r to, in euro 22.667 e non in euro 24.000, come stabilito; tale violazione di legge, rileva la difesa, non può ritenersi sanata dal concordato delle parti, e cò anche in ragione del fatto che la difesa nel concordato è condizionata dall'alternativa del "prendere o lasciare". 2.16. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, osservando che gli stessi sono stati operati sulla scorta di una forbice edittale più sfavorevole di quella oggi in vigore per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, essendo le due sente nze di merito e i reati contestati successivi alla pronuncia della Consulta, Der cui si impone una rideternninazione del trattamento sanzionatorio, sulla scoria dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33040 del :2015, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'eccessività e la spropo -zione della pena irrogatagli e la violazione degli art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., osservando che le conclusioni dei giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio non sono coerenti con gli elementi emersi nel corso delle indagini, sintomatici dell'esistenza di profili positivamente valutaDili. 2.17. Messina ha sollevato un unico motivo (comune alla posizicne di [OSCURATO:PERSONA]), con cui la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, premettendo che in sede di appello vi era stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità rispetto ai capi A (reato associativo) ed F (reato fine), ma, mentre su quest'ultimo capo non vengono mosse obiezioni, la difesa chiede invece di riconsiderare la rinuncia ai motivi riferita al delitto associativo di cui al capo A, rilevando che in proposito la Corte territoriale si è limitata a prendere atto della rinuncia al motivo, senza tener conto delle deduzioni difensive sollevate rispetto alla prima sentenza e volte a contestare l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, stante l'assenza di adeguati riscontri probatori alla tesi accusatoria, essendo mancata sia la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del sodalizio criminoso, sia e soprattutto la ntlilontà del medesimo di farne parte, e ciò anche alla luce della durata rnir irrale dei contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Il 24 aprile 2020 è stato poi presentato un "ricorso integrativo", con il quale la difesa ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di congruità quoad poenam effettuata dalla Cc -te di appello rispetto all'aumento per la continuazione operata in ragione de l'ulteriore contestazione di cui al capo F, osservandosi al riguardo che i giudici di secondo grado, da un lato, hanno ritenuto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti in bilanciamento e, dall'af:ro, lanno mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione rispetto a quello opera".:o dal G.U.P., senza tener conto della valenza positiva della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con violazione del principio di proporzionalità, atteso che., pur essendo il capo F comparabile per gravità al capo E, l'aumento rispetto a tale reato è stato computato in 1 anno e 4 mesi di reclusione, mentre l'aurnen:o per il capo F è stato quantificato in 2 anni, con conseguente e ingiustificata disparità di trattamento. Il 12 luglio 2021 il difensore di Messina ha depositato motivi nuovi, con i quali, a sostegno del ricorso principale, è stato evidenziato che l'unica prova a conforto della presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata indicata dal primo giudice nelle intercettazioni che sarebbero intercorse tra l'imputato e i fornitori colombiani, ma è in atti la perizia, comp etarnerne travisata e pretermessa, che esclude che quelle conversazioni siano riferibili a Messina. La Corte di appello non è ritornata sul tema, che resta dunque governato da quelle considerazioni della sentenza di primo grado frutto di un marchiano travisamento. Di qui l'evidenza dell'innocenza del ricorrente, a nulla rilevando la rinuncia parziale ai motivi operata in grado di appello, sce ta questa legata solo a cogenze cautelari, per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art.129 comma 1 cod. proc. pen., non essendosi il rapporto processuale eS31.1ri :O con la formazione del giudicato. Si invoca dunque l'intervento nomofilattico di questa Corte, al fine di riallineare il processo alla legalità e alla giustizia, essendo pacifico che Messina non ha commesso il reato contestato, non potendo i evare in senso ostativo la rinuncia ai motivi. 2.18. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato nove motivi (il quarto motivo si ripeU due volte). Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza relativamente al capo A, con riferimento alla sussistenza sia del reato associativo, sia dell'a ffectio societatis in capo a [OSCURATO:PERSONA]; sotto il primo aspetto, si osserva che la Corte territoriale ha dato per scontata l'esiste12a e una struttura associativa per il sol fatto che siano stati accertati plurimi tentativi di acquisto di droga, non tenendo in debita considerazione il puntuale mutamento della componente soggettiva nel contesto di ciascun reato-fine, rrutarientc idoneo a escludere l'operatività di una stabile struttura associativa, ve len& dunque in rilievo, ad esempio in relazione ai delitti di cui ai capi D ed E, non un piano indeterminato di azioni, ma la reiterazione di condotte ascrivigili al medesimo disegno criminoso.Quanto al secondo profilo, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto solo in due tentativi di importazioni, peraltro riconducibili a una vicenda illecita unitaria, posto che il tentativo di importazione di cui al capo E è stato indottD dal fallimento della operazione descritta al capo D, ciò in un contesto di 29 episodi contestati. Le condotte riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], dunque, lungi dal prDvare l'affectio societatis e la piena consapevolezza e volontà di partec par alla realizzazione dell'accordo associativo, si inquadrano, al più, nell'ordinario scnenna del concorso di persone nel reato, non essendo peraltro dimostrato zhe il ricorrente avesse contezza degli accordi di [OSCURATO:PERSONA] con i narcos colombiani e della compartecipazione di altri correi. Con il secondo motivo, è stato eccepito il difetto di motivazione in cledine all'assunzione di un ruolo da parte di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della compagine di cui al capo A, evidenziandosi che la Corte territoriale ha operato un "campi° di rotta' rispetto al giudizio di primo grado, trasformando il ruolo del ricorrente da quellc di "finanziatore" a quello di "promotore", senza però indicare da quali condotte inferire gli atti di impulso o di promozione offerto da [OSCURATO:PERSONA] nelle importazioni di cocaina, posto che, alla data del 9 febbraio 2015, l'organizzazione della 'utura importazione si era già conclusa, senza che [OSCURATO:PERSONA] avesse codperat3 alle iniziative svolte fino a quel momento dal trio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; peraltro, è stata la stessa Corte di appello ad ammettere che l'unica volta in cui è stato registrato un dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 17 febbraio 2015, i due dialoganti, nell'ambito di un viaggio durato otto ore, non hanno fatto alcun riferimento all'importazione della cocaina dalla Colombia, valendo ciò a smentire l'assunto secondo cui gli incontri tra i due fossero giustificati dalla necessità di aggiornare [OSCURATO:PERSONA] sugli sviluppi dell'importazione della cocaina dal Sudarr erica. Quanto alla conversazione del 26 marzo 2015 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] a "quello di Rosarno" ben poteva far pensare non a [OSCURATO:PERSONA], ma a [OSCURATO:PERSONA], residente anch'egli in quel territorio. In definitiva, avendo la stessa sentenza impugnata riconosciuto che Paladir p non consegnò mai soldi a [OSCURATO:PERSONA], occorre individuare quali condotte di promozione avrebbe realizzato il ricorrente, venendo piuttosto in rilievo nel caso di spezie un rapporto sinallagmatico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avulso da logiche associative. Quanto poi alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], si sottol'nea che le stesse tendevano a escludere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di cui ai capi D ed E, avendo la dichiarante riferito di sapere che solo in passato I rico'rente aveva venduto cocaina a [OSCURATO:PERSONA], per cui anche sotto tale profilo la piattaforma probatoria circa il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda associativa si sa -ebbe rivelata carente. Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., osservandosi che la condotta delittuosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA], sin dall'inizio, è stata quella di aver finanziato, attraverso la dazione di cospicue sonrne di denaro, sia l'associazione che le importazioni di cui ai capi D ed F, per cui le attività difensive si sono concentrate sulla dimostrazione che il ricorrente non ha mai consegnato soldi a [OSCURATO:PERSONA], non disponendo peraltro di un alcun adeguato patrimonio. La sentenza impugnata, invece, a fronte di una contestazione del tutto generica circa i ruoli assegnati agli imputati, ha ritenuto per [OSCURATO:PERSONA] di preferire la veste di promotore a quella di finanziatore, solo patrie la contestazione contemplava tale alternativa, in tal modo però for dando la condanna su profili comportamentali strutturalmente diversi, con conseguente impossibilità per il ricorrente di potersi adeguatamente difendere dai nuovi addebiti concorsuali. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del giudizio di colpevolezza rispetto al capo D, rilevando che la Corte territoriale, dinanzi all'esigenza di colmare le lacune probatorie della sentenza di primo grado con riferirnente all'oggetto dei contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha cercato di sopperirvi, mutando il ruolo originariamente attribuito al primo, senza però riuscire a supportare la nuova qualifica di "promotore" con elementi concreti iclenei a provare un significativo collegamento con la specifica attività crirninosa considerata, o comunque l'esistenza di atti di impulso finalizzati ad a ,,viare l'importazione trattata. Né la sentenza impugnata si sarebbe confrontata 1:on la specifica allegazione difensiva, secondo cui Pittto, nel medesimo arco tern Dorale in cui si adoperava per l'importazione della droga, svolgeva una paralela attività illecita nel settore del traffico di marijuana, essendosi egli disimpegnato nel campo delle droghe leggere. Del resto, anche la collocazione temperale delle occasioni di contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mal si conciliava con il compimento, da parte del primo, di atti propositivi direttamente riferibili all'importazione p:wtata avanti dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ebbe a incontrare Pititte il 9 febbraio 2015, quando erano stati già conclusi gli accordi con I cdrtelle colombiano, per cui il ricorrente non avrebbe potuto svolgere alcun t DO di intervento, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui la stessa Corte di appello ha rilevato che non vi è prova che nelle date del 10, del 14 e del 17 aprile 201.5 [OSCURATO:PERSONA] consegnò a [OSCURATO:PERSONA] alcuna somma di denaro, per cui non può inferirsi, da muti e presunti incontri, il contributo che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato sul versante della promozione dell'importazione attenzionata. In realtà, come suggerite dalla difesa, non poteva escludersi che il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] pctesse essersi spinto fino alla richiesta di un prestito di soldi, che tuttavia nen era funzionale al finanziamento dell'importazione dalla Colombia. Anche il ragionamento seguito dalla Corte di appello in ordine al documento contenente i dati del container che avrebbe dovuto trasportare la droga nasce da un equivoco di fondo, non avendo i giudici di secondo grado considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha usato l'espressione "devo portarglieli" solo immediatamente dopo aver detto a [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo a casa sua, ma subito dopo [OSCURATO:PERSONA] cannb ava il luogo dell'appuntamento, fissandolo direttamente presso il circolo "[OSCURATO:PERSONA]' dove si trovava evidentemente il destinatario, che ben poteva non essere Paladno. Né rileva che [OSCURATO:PERSONA] si sia premurato di recarsi a Rosarno, posto che il primo, una volta adempiuto l'impegno di consegnare i documenti al soggetto che si .crovava all'interno del circolo "[OSCURATO:PERSONA]", ben può aver deciso di raggiungere Pa adiri° per tutt'altre e differenti ragioni; la motivazione della sentenza impugnata sa -ebbe quindi manifestamente illogica, anche perché fondata su un travisamento della prova rispetto all'intercettazione del 7 novembre 2015, in ordine alla citale si osserva che, se a distanza di tre mesi dal fallimento dell'importazione di cui al capo D, [OSCURATO:PERSONA], cioè colui che si era occupato di individuare il porto nli L ,iorno come luogo di arrivo della droga, pur essendo di Rosarno, stesso paese di [OSCURATO:PERSONA], non conosceva il ricorrente, tanto da dover chiedere informazioni a [OSCURATO:PERSONA], la rilevanza del dialogo non stava negli argomenti che vedevano sulla commercializzazione della frutta, ma, diversamente, nel fatto che, ove [OSCURATO:PERSONA] fosse stato realmente il promotore dell'importazione di cui al capo D, o vi avesse comunque preso parte a vario titolo, la circostanza sarebbe stata resa nota ad [OSCURATO:PERSONA], per cui questi non avrebbe avuto alcun motivo per chiedere a Pitittc informazioni su [OSCURATO:PERSONA]. Con il quinto motivo, è stata censurato il giudizio di colpevolezza rispetto al capo E: ad avviso della difesa, anche in tal caso la Corte di appello r on sarebbe riuscita a provare e prima ancora a indicare le azioni in concreto compiute da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di concorrente nel reato consumato, avendo la sentenza impugnata attribuito valore di prova a una mera aspettativa personale di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale non risulta che "[OSCURATO:PERSONA]" avesse dato adesior e, né sono stati acquisiti elementi da cui desumere che il "[OSCURATO:PERSONA]" in questione potesse disporre di cifre così spropositate (500-600 milioni di euro), da rendere le Casi di [OSCURATO:PERSONA] un vero e proprio farneticante sproloquio, non essendo peraltro affatto provato che il "[OSCURATO:PERSONA]" cui si fa riferimento nell'intercettazione del 20 novembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia identificabile propr o nel ricorrente. Vi sarebbe stato inoltre un travisamento della prova rispe:to alla conversazione del 26 agosto 2015, essendo impossibile che [OSCURATO:PERSONA] potesse aver parlato quel giorno con [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, alio scc oo di ottenere un appuntamento con lui, posto che nell'agosto 2015 i figli di Pal:Aino, Antonio e Francesco, si trovavano fuori [OSCURATO:PERSONA] per svolgere attività lavorativa alle dipendenze di una società avente sede in provincia di Monza-Br'anza, ciò a riprova del fatto che il personaggio cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto un appuntamento non apparteneva alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma si trattava di un soggetto diveo.Il sesto motivo è dedicato all'affermazione della penale respcnsabi :tà di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo T, osservandosi in proposito che non è stata . iffattc considerata dai giudici di merito la possibilità che si fosse in presenza di un reato impossibile, desumendosi dalle intercettazioni che non era stata incarcinata una reale trattativa, per cui, pur a volere ritenere [OSCURATO:PERSONA] coinvolto ne piano di acquisto della sostanza, lo stesso non poteva essere punito, atteso cie, anche laddove vi fosse stata la volontà del trio [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di ;approlttare di un viaggio di lavoro di quest'ultimo nella città di Milano, la circos:anza che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] sia stata fermata dalla Guardia di Finanza era idorea a escludere che l'oggetto della trattativa, ovvero l'hashish, sia mai esisttto. Con il settimo motivo, oggetto di doglianza è la valutazione circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 ripetto ai capi D ed E, evidenziandosi che la finalità agevolatrice del sodalizio rnafi:)so in capo a [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere desunta dal fatto di aver rnostrato di conoscere chi fossero le famiglie della zona e di aver ricevuto i documenti del container. Non può affatto escludersi, invero, che l'imputato abbii3 agito per finalità volte al solo arricchimento personale, non potendo l'eventuale f nalià agevolatrice perseguita dagli altri correi travolgere anche chi, come [OSCURATO:PERSONA], risiedendo in ,una provincia diversa da [OSCURATO:PERSONA], ben poteva corsenare dei margini di autonomia e avere totale disinteresse ad avvantaggiare mafiosi '`fuori zona". Con l'ottavo motivo, a essere contestato è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 rispetto ai capi A, D ed E, rilevandosi che gli indici richiesti ai fini della configurabilità del 'a predetta aggravante, ovvero l'esistenza di un gruppo transnazionale autonomo e la stabilità dei rapporti tra adepti e organizzazione operante in territorio transnazionale, non sono stati comprovati nella vicenda in esame, atteso che, anche con riferimento al duo "[OSCURATO:PERSONA] gota" e [OSCURATO:PERSONA]", non può escluder:;i, alla luce degli elementi probatori disponibili, che si trattasse di soggetti operanti in proprio quali broker, anziché come rappresentanti di un autonome gruppo di trafficanti stranieri. Con il nono motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio, osserando che la Corte territoriale, nel confermare l'operato del primo giudice, an, -ebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva il ruolo di finanziatore, né soprattutto aveva alcun rapporto idoneo a rappresentare l'esistenza di canali di spaccio. 2.19. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce l'illegalità della pena irrogiAa al ricorrente, osservando che il minimo edittale era stato determinato n anni 9 di reclusione per la fattispecie tentata di cui al capo G, per cui era stata considerata la forbice edittale più sfavorevole all'imputato, non tenendosi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha riportato a 6 •rini il minimo edittale per i reati in tema di cd. droghe pesanti, con evidente disparità di trattamento rispetto ai coimputati, come ad esempio Mannarino e Meí;iano, rispetto ai quali si è applicato il nuovo minimo edittale, nonostante la gravità delle loro imputazioni. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 125 cc n'ma 3 cod. proc. pen. e 56 cod. pen., rilevandosi che la pena base riferita al c:ipo G risulta sproporzionata e ben lontana dal minimo edittale, non comprendendosi peraltro di quanto la stessa sia stata eventualmente diminuita per il tentativo. 2.20. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato cinque 'motivi. Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpev ,Idezza relativamente al capo A, con riferimento alla sussistenza sia del reato associativo, sia della ritenuta partecipazione allo stesso da parte di Pit tto; sotto il primo profilo, si evidenzia che in tre anni di indagine non è stata rimienuta traccia di basi operative, di centri dedicati alla lavorazione della droga o ci una rete di distribuzione, mancando cioè la prova di un contesto caratterizzatc dalla comunanza di scopi e dalla condivisione di rischi e di utili, essendosi piuttc sto in presenza di singole persone impegnate a perseguire interessi autcncry i, ad esempio mediante la ricerca di diversi canali di approvvigionamento all'estero, tanto è vero che non risulta vi siano state riunioni tra i presunti sodali. Sotto il secondo profilo, la difesa rileva che gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]:o s ,:ino in grado rivelare al più una potenziale connivenza nelle attività illecite rifer Ai al padre, non essendo stati illustrati nella sentenza di merito né l'eve .ituale contributo offerto dal ricorrente, né gli elementi da cui poter desumere la consapevole e volontaria partecipazione dell'imputato alle dinamiche associ tive. Né può rilevare la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse, oltre al padre, altri q.lattro componenti di una struttura associativa che poteva contare su circa 63 In ogni caso, due circostanze di fatto, nel corso delle quali il ricorrente è in pratica intervenuto a conti fatti o assistendo a decisioni prese da altri, non sarebbero sufficienti a ritenere dimostrata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla vita del sodalizio, protrattasi invero per oltre due anni, risultando dunque il Tudizio sulla partecipazione del ricorrente all'associazione fondato su mere congettxe. Con il secondo motivo, la difesa contesta l'affermazione della respons:ìbilità penale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai reati di cui ai capi D, E, L, L1, P3, Z2 e Z3. Quanto al capo D, è stato precisato che le condotte ascritte al ricorrente (cioè l'aver coadiuvato il padre nelle questioni logistiche, soprattutto quelle inercAti gli spostamenti di [OSCURATO:PERSONA], veicolando le informazioni di questi) si pongono in termini di assoluta indifferenza rispetto al delitto contestato, posto che i det .:agE della importazione e soprattutto l'accordo erano stati già stabiliti da altri soggetti, essendo risultato [OSCURATO:PERSONA] del tutto estraneo alle fasi decisive dell'operazione. In ordine al capo E, la difesa sottolinea che l'intervento del ricorrente anche in tal caso è stato sporadico, a fronte di un'operazione protrattasi per oltre un anno, per cui il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], limitatosi al "mantenimento dei contatti cor la famiglia [OSCURATO:PERSONA]", si è esaurito al più in una mera connivenza, non essendo affatto provato che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'effettivo contenuto del documento di cui gli è stata addebitata la scansione, risultando neutre le ulteriori condotte ascrittegli, come quella di aver talora accompagnato il colombiano [OSCURATO:PERSONA]. In relazione ai capi L ed L1, si evidenzia che la Corte di appello, pur pren:lencic correttamente atto della scarna ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, non ha adeguatamente colmato le lacune argomentative della prima sen .:enza, essendo le conversazioni richiamate dalla Corte territoriale suscettibili di plausibili letture alternative, come ad esempio quelle relative alla consegra del "formaggio", essendo provato che, in uno dei due incontri indicati nella sertenza a pag. 924, effettivamente [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato del formaggio. Rispetto al capo P3, si rileva che il materiale probatorio delineatosi a riguardo è del tutto insufficiente, non essendo certo che il "Peppe" menzior atp nella conversazione ambientale richiamata dalla Corte territoriale fosse ident ficabile con il ricorrente, anche alla luce dell'uso comune di tale diminutivo. I nfine, quanto ai capi Z2 e Z3, si osserva che gli stessi concernono "armi para:e", senza che le dichiarazioni de relato provenienti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] Pi1itto siano state supportate da elementi di riscontro, non essendosi peraltro consiclera .:o che in quel momento il padre del ricorrente stava parlando con la sua amante. Con il terzo motivo, sono state rivolte critiche al giudizio sulla sussi:;tenza delle aggravanti della transnazionalità, del fine di favorire associazion mafiose, dell'ingente quantità, del numero di sodali superiore a 10 e dell'essere stati commessi i fatti da più di cinque persone in concorso tra loro. Quanto alla prima aggravante, si obietta che la sentenza impugnata mia da:o per scontata la presenza all'estero di un gruppo organizzato dedito al crimine, in assenza di indagini da parte delle Autorità locali e di quelle procedenti, ritenendo altresì scontata, pur in mancanza di prove al riguardo, l'imputabilr:à ci tale aggravante ai tutti i soggetti coinvolti, anche a chi, come il ricorrente, ha rivestito posizioni secondarie e marginali, essendo del tutto insu .ficiente, in senso contrario, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto contatti con [OSCURATO:PERSONA]. In ordine all'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, si ossei-va, :te la stessa è stata fondata solo su semplici "chiacchiere" di alcuni iriputa :i che farebbero riferimenti ai termini "famiglia" e "ndrina" per rassicurare il p -e sunto emissario colombiano, senza che sia stata svolta alcuna indagine a riscontrc, non potendosi escludere comunque che si fosse in presenza di semplici mi la nterie.Con riferimento all'ascrivibilità al ricorrente dell'aggravante dell'ingente quantità, la difesa rimarca la natura indiretta e de relato della fonte di prova ndalorizzata dal giudice, proveniente da un coimputato, ovvero il padre di [OSCURATO:PERSONA], senza che ne sia stata adeguatamente riscontrata l'attendibilità. Rispetto infine all'aggravante del numero di persone, si rileva che il ricorrente ha intrattenuto diretti esclusivamente con il padre, essendosi limitato a fare da autista al soggetto colombiano e a presenziare a taluni incontri con altri imputati, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza proferire alcuna parola. Con il quarto motivo, la difesa si duole del trattamento samzionatorio, rilevando che la Corte territoriale, pur mitigando la pena inflitta dal G U.P., ben avrebbe potuto applicare il minimo edittale sia rispetto alla determinazione della pena base, sia in relazione agli aumenti per la continuazione, C ci è .3VUT.0 riguardo al ruolo marginale ricoperto dal ricorrente, il quale peraltro, nony:tante la condizione di assoggettamento al padre, non ha mancato di palesare alla madre la propria disapprovazione per le attività compiute dal genito -e; sa--ebbe stato pertanto adeguato un più mite trattamento sanzionatorio, arche in coerenza con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generi:te e dell'applicazione dell'aumento minimo per l'aggravante della transnazionalità. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è la statuizione relativa alla confisca, rilevandosi in proposito che, se è vero che la Corte di appe lo ha escluso correttamente la provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acAuiste di una parte dei beni sequestrati, stante la tracciabilità del denaro utilizzato, è tuttavia altrettanto innegabile che per i restanti beni è stata confermata la misura ablatoria per il mancato adempimento da parte del ricorrente c i una prova diabolica che nessuno sarebbe stato in grado di fornire: il riferimento è in particolare al rilievo sulla mancata prova della consegna delle somme di cenaro ricevute dal ricorrente da parte dei nonni, del padre e della zia, pur a fronte delle dichiarazioni dei diretti interessati che affermavano di aver corrisposto il de .haro. Parimenti ignorato sarebbe inoltre il dato della collocazione temporale della acquisizione del bene immobile, avvenuta nel 2012, rispetto a reati cc ntestati dal 2015 in poi, non essendosi tenuto conto in proposito del fatto che il cii_idice della prevenzione ha disposto la restituzione di buona parte dei beni sequestrati, tra cui anche il lotto di terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] (particelle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150) oggetto di confisca da parte della Corte di appello; la presi_ nzione di illegittimità della provenienza dei prestiti ottenuti dai familiari per l'acquisto del lotto doveva ritenersi invero superata dalla produzione documentale difensiva, da cui è emerso che i nonni del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nello, hanno erogato a quest'ultimo nel 2013 dei prestiti per l'acquisto del lotto, ciò a conferma della credibilità delle loro dichiarazioni circa i loro aiuti economici, Del resto, non vi era alcun obbligo di redazione di un documento ca tace° dell'avvenuta consegna del denaro in contanti tra le parti, visti i rapperti tra loro. Peraltro, l'assunto secondo cui le fonti di denaro provenienti dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero transitate sul conto corrente in uso all'imputato sarebbe fmtto di un travisamento della prova documentale, risultando dall'estratto di conto corrente n. 833 del 29 settembre e del 31 dicembre 2012 prodotto dalla difesa che il versamento in contanti precede l'emissione degli assegni circolari. Per cui l'onus probandi a carico dell'imputato doveva ritenersi adeguatamente assolto. 2.20.1. In data 13 settembre 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato sia una memoria difensiva, con cui ha insistitc nell'accoglimento del ricorso, sia la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tia ,:iel 1.5 giugno 2020, che ha trattato le posizioni degli imputati che hanno cptato per il rito ordinario, rilevandosi che tale pronuncia assume un pregnante rilievo nel caso di specie, sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza giuridica di episodi specifici contestati anche al ricorrente (capo L), sia nella misura in cui ha assolto molti imputati dalle contestazioni di cui ai capi A, D ed E, essendo la situazione probatoria relativa a [OSCURATO:PERSONA] del tutto analoga a quella degli imputati prosciold. 2.21. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, osservando che gli stessi sono stati operati sulla scorta di una forbice edittale più sfavorevole di quella oggi in vigore per Effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, essendo le due sente -ize di merito e i reati contestati successivi alla pronuncia della Consulta, Dei - cui si imporrebbe una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sulla scorta dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33040 del :2015, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'eccessività e la soropo -zione della pena irrogatagli e la violazione degli art. 125 comma 3 cod. proc. pen, e 62 bis cod. pen., osservando che le conclusioni dei giudici di merito in pu .ito di trattamento sanzionatorio non sono coerenti con gli elementi emersi nel corso delle indagini, sintomatici dell'esistenza di profili positivamente valutaoii. 2.22. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpev ,)lezza dell'imputato, deducendo il travisamento della prova, nella misura in cui è stata utilizzata un'intercettazione (progr. 33377) che fa riferimento al destinatario della sostanza come dato dimostrativo dell'effettiva traditio della droga o dell'accordo sinallagmatico, elementi che invece non emergevano affatto dal dialogo intercettato. Peraltro, mancando di confrontarsi con le dcglianze difensive, la Corte di appello non ha spiegato in che momento Pitido avr-ebbe ricevuto l'ordine da [OSCURATO:PERSONA], essendo piuttosto emerso che l'iniziativa era partita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva spontaneamente acquistato la droga, per sAdare un debito dall'origine ignota, mancando in ogni caso la prova dell'Eccettazione della proposta da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, non conoscendosi la qualità e quantità della sostanza, né se l'eventuale destinazione della stessa a Ponte, qualora questi abbia avuto un ruolo, fosse per uso personale, si sarebbe dovuti per;enire all'assoluzione del ricorrente, dovendosi rilevare che il G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] a non aveva convalidato il fermo di [OSCURATO:PERSONA], alla stregua di una corretta vi3lutazione indiziaria, non superata da contrarie emergenze probatorie. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73 COMMi 1 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che da alcun elemento risulta che il quantitativo di droga che sarebbe stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA] a Pclito fosse misurabile in chilogrammi, parlandosi nelle intercettazioni unicamente ci pacchi. Ciò avrebbe dunque giustificato la riqualificazione della condotta nella 1at.:4ecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di "droga parlata". La difesa censura altresì il giudizio sull'aggravante di eli . 311'a 't. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che la pre.;enza degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stata mai contestuale, vene -ido in rilievo un affare privato tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che prese rn ,ziativa di saldare un debito. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sa 12ionatorio, rimarcandosi l'eccessività della pena base, fissata in anni 6 e mesi E), ovvero in misura superiore al minimo edittale, mentre l'assenza di indicazioni della quantità della sostanza, la mancanza di dati intercettivi diretti tra i correi e l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 73 avrebbero giustificate l'applicazione del minimo edittale. 2.23. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato sette motivi. Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al capo E, censurando sia il giudizio sulla sussistenza del fatto, sia quello sull'ascrivibilità della condotta al ricorrente; so:to il prime profilo, si osserva che, pur essendo stati contestati al capo E due tentativi di importazioni di droga, uno di 800 chili, l'altro di 1.000 chili, le sentenze di !neri?" non sono state in grado di chiarire quale dei due episodi fosse 31.sssi.ente, avendo al contrario la Corte di appello ritenuto ravvisabile un solo tentativo, senza motivare sulla insussistenza dell'altro, nonché sul contributo di ogni singolo imputato. Dunque, nel caso di specie, non è stato spec Ficato all'acquisizione di quale delle due partite di droga fosse finalizzata la p -€ sunta dazione della somma di denaro, e ciò senza considerare l'e nAcentissima sproporzione tra la somma di denaro che si assume anticipata, rispectD alla consistenza dell'una o dell'altra fornitura. Peraltro, aggiunge la difesa, nel cnso di specie alcun accordo era stato realmente raggiunto dalle parti, desurnendosi dai contatti registrati nel primo semestre del 2016 l'indicazione di somrne irr sorie., non superiori a 35.000-40.000 euro, notoriamente insufficienti per sUbilire contatti con i cartelli colombiani, non essendo stato peraltro stabilito dive e come la droga dovesse arrivare in Italia. Quanto alla presunta partecipaziene di [OSCURATO:PERSONA] al fatto, si evidenzia che i giudici di merito hanno posto a l'ondarnentc dell'iter motivazionale non un indizio ma una mera congettura, ovverc quella secondo cui ogni conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aves:e ad oggetto il reperimento di somme per commettere il reato, sebber e c tale argomento non vi sia traccia nei contatti intercettati. Piuttostc, la Cone territoriale avrebbe omesso di considerare che, come provato dalla difesa attraverso la produzione delle relative fatture commerciali, esistevano cc stanti rapporti di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA], titolare di un caseificio in [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ristorante in [OSCURATO:PERSONA] e di un albergo a Foppolo, tanto è ve: 'D che spesso nelle loro conversazioni si parla di prodotti caseari e di legname. Parimenti ignorata sarebbe rimasta poi la circostanza in base alla quale ron vi è mai stata coincidenza tra le presunte somme evincibili dai dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente e quelle investite dal primo nel presunto affare illecito. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la mancata affermazione della sussistenza della desistenza volontaria, non essendosi considerato che gli imputati hanno procacciato somme per un potenziale acquisto non superio .e a 4 chili, a fronte di una contestazione riferita a 800 chili, per cui la trattativa e ben presto naufragata, questo già ad aprile 2016, avendo quindi gli imputati desistr:c dall'affare senza l'interferenza di alcun fattore esterno, tipo sequestri o arresti. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che Rugierc non poteva sapere del presunto coinvolgimento di altri soggetti nella vicenea, né risulta che abbia ignorato per colpa l'esistenza di altri concorrenti nel reato, avendo egli, pacificamente, un rapporto esclusivo soltanto con [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto motivo, sono state eccepite l'inosservanza dell'an. 4 della legge n. 146 del 2006 e la carenza di motivazione rispetto alla configlinbilità della predetta aggravante, non essendo state considerate le doglianze difensive con cui, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18374 del 2013, è stata rimarcata la mancanza di rapporti tra il gruppo criminale organizzato transnazionale e l'associazione a delinquere di cui al capo A, non essendo possibile verificare se si tratti o meno di gruppi organizzati diversi. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole del giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che il tentat.vo di acquisto non poteva superare la somma di 30-40.000 euro, per cui la condotta non aveva ad oggetto un quantitativo ingente di droga, anche perché si trittava di un carico di prova, dopo la perdita dei 63 chili di droga sequestrati a Livorno.Con il sesto motivo, viene censurato il computo della pena, deducendosi la violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen., nel senso che la Corte di appe IG, una volta applicate le aggravanti di cui agli art. 73 comma 6 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, non avrebbe potuto apportare un ulteriore aumento per I aggra tante della transnazionalità, o quantomeno avrebbe dovuto contenerlo in misura assai inferiore, prevedendo la norma prima richiamata l'applicazione della sola pena relativa alla circostanza più grave, salva la facoltà di valutare discrezionalnente se aumentare la pena derivante dall'applicazione della circostanza a effetto speciale, trasformandosi cioè la circostanza aggravante soccom'pente da aggravante a effetto speciale ad aggravante facoltativa comune, come precisato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 2011. Con il settimo motivo, la difesa contesta la determinazione della pena base, risultata ingiustificatamente distante dal minimo edittale, pur venendo in -ilievo un tentativo e pur avendo avuto [OSCURATO:PERSONA] un corretto contegno processuale 2.24. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la contraddittorietà della motivazione rispetto alla formulazione del giudizio di colpevolezza, rkpetto al quale, peraltro, andava riconosciuta l'invocata ipotesi della lieve entità, venendo in rilievo piccole quantità di droga, mancando in ogni caso la prova che l'imputato abbia provveduto alla successiva vendita dello stupefacente in Favore di terze persone. 2.25. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo (comune alla posiz one di Messina), con cui la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, premettendo che in sede di appello vi era stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità rispetto ai capi A (reato associativo) ed F (reato fine), ma, mentre su quest'ultimo capo non vengono mosse obiezioni, la difesa chiede invece di riconsiderare la rinuncia ai motivi riferita al delitto associat vo di cui al capo A, rilevando che in proposito la Corte territoriale si è limitata a prendere atto della rinuncia al motivo, senza tener conto delle deduzioni difensive sollevate rispetto alla prima sentenza e volte a contestare l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, stante l'assenza di adeguati riscontri probatori alla tesi accusatoria, essendo mancata sia la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del sodalizio criminoso, sia e soprattutto la v:Ilontà del medesimo di farne parte, e ciò anche alla luce della durata rrir irrale dei contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Il 24 aprile 2020 è stato poi presentato un "ricorso integrativo", con il quale la difesa ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di congruità quoad poenam effettuata dalla Cc -te di appello rispetto all'aumento per la continuazione operato in ragione ce l'ulteriore contestazione di cui al capo F, osservandosi al riguardo che i giudici ci secondo grado, da un lato, hanno ritenuto di riconoscere la prevalenza delle atter uanti generiche rispetto alle aggravanti in bilanciamento e, dall'altro, nanne mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione rispetto a quello operato dal G.U.P., senza tener conto della valenza positiva della rinuncia ai niptivi sulla responsabilità e con violazione del principio di proporzionalità, atteso crw, pur essendo il capo F comparabile per gravità al capo E, l'aumento rispetto a tale reato è stato computato in 1 anno e 4 mesi di reclusione, mentre l'aurnen:o per il capo F è stato quantificato in 2 anni, con conseguente e ingiustificata disparità di trattamento. Il 22 luglio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi r upvi, con i quali, a sostegno del ricorso principale, è stato evidenziato che l'unica prova a conforto della presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata indicata dal primo giudice nelle intercettazioni che sarebbero in:ercorse tra l'imputato e i fornitori colombiani, ma è in atti la perizia, comp etamenIe travisata e pretermessa, che esclude che quelle conversazioni siane rifer Diii al coimputato di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giovando ciò anche a [OSCURATO:PERSONA], posto che il cellulare in questione era attribuito indifferentemente all'uno o all'altro dei conversanti; peraltro, se il conversante non è Messina, non può essere. neanche [OSCURATO:PERSONA], posto che quel soggetto riferisce al proprio inte -locut:ire di avere due figli, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne ha tre, come risulta dal certificate anac raficc allegato. La Corte di appello non è ritornata sul tema, che resta i _inque governato da quelle considerazioni della sentenza di primo grado frutto di un marchiano travisamento. Di qui l'evidenza dell'innocenza del ricorrente, a nulla rilevando la rinuncia parziale ai motivi operata in grado di appello, sce ta questa legata solo a cogenze cautelari, per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art.129 comma 1 cod. proc. pen., non essendosi il rapporto processuale eS3111•:0 con la formazione del giudicato. Si invoca dunque l'intervento nomofilattico di questa Corte, al fine di riallineare il processo alla legalità e alla giustizia, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso il reato contestato, non potendo avare in senso ostativo la rinuncia ai motivi. 2.26. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpev ,:dezza dell'imputato con riferimento al reato associativo di cui al capo A), e/dem:lande che, pur avendo derubricato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] da organizzatore a pa:12cipe, la sentenza impugnata presenta comunque un deficit motivazionale rispetl D alla ricostruzione del ruolo del ricorrente, non essendosi considerato che questi non aveva alcun rapporto con i vertici del sodalizio, non essendo stato pe -altro mai menzionato dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], compagna di' [OSCURATO:PERSONA], figura centrale della vicenda per cui si procede.Peraltro, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto sia dall'accisa di essere partecipe dell'associazione, sia dall'episodio di spaccio contestato a capo F avrebbe dovuto riverberarsi anche rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] ; atteso che [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], è il soggetto che, nella ricostruzione accu3atoria, fungeva da intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e i vertici del sodalizio, per cui, esc J SO il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], occorreva nella sentenza impugnata un adeguato supplemento motivazionale per spiegare in che modo, venuto meno i trait d'union originariamente ipotizzato, [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi collegatc ag i altri partecipi della struttura associativa; allo stesso modo, non sarebbe stato charito dalla Corte di appello per quale motivo l'episodio contestato al capo F assurgerebbe a prova dell'asserita esistenza di una "sottocellula Dolognese dell'associazione", non essendo stata considerata altresì la limitatezza term)orale dell'asserito coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di narcotraffico. •Con il secondo motivo, oggetto di censura è l'affermazione della 'responsabilità penale del ricorrente rispetto al reato di cui ai capo F, rela1 vo al tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colc -nbia, osservandosi che a tal fine la Corte di appello aveva fatto ricorso a (ira serie di congetture non verificabili, non tenendo conto del fatto che l'assoluzicne di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto la longa manus di [OSCURATO:PERSONA], era destinata a indebolire la prospettazione accusatoria. In particolare, quanto all'episodio di aprile 2015, sono stati disattesi i rilievi difensivi tesi a segnalare che nel caso di specie lon vi era stata una spendita del nome dello zio da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo del resto paradossale sostenere il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] afferrnancic l'estraneità dell'intermediario. Anche rispetto agli sviluppi dei mesi successi non sarebbe ipotizzabile alcun ruolo del ricorrente, essendo apolittica l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe riferibile a V.:ntrici il nome "Franco" di cui [OSCURATO:PERSONA] parlava con il fornitore sudamericanc nelle conversazioni del maggio 2015, ben potendo il "Franco" di tali dialoghi essere identificato nel coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo, anch'esso riferito alla condanna per il capo F, la difesa deduce la violazione della disciplina in tema di tentativo, rilevando che nel caso di specie era ravvisabile non un delitto tentato, ma un'ipotesi di desistenza, atteso che l'importazione della droga non ha avuto più luogo a casa ci una valutazione di opportunità dei soggetti coinvolti e non in base a fatto -i impeditivi esterni. L'arrivo del carico di droga al porto di Genova è stato infatti esckiso in base al timore di un possibile controllo delle Forze dell'ordine, timore che non può certo assurgere a impedimento esterno, tanto più ove si consideri che gli agenti non hanno provato a trovare soluzioni alternative all'approdo I gin, per cui ben poteva ritenersi ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 cod. per., avendo gli imputati desistito spontaneamente dall'attuazione del loro promosil:o criminoso. 2.26.1. Il 6 settembre 2021 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha fatto per.'enire un motivo nuovo, con il quale, con riferimento al primo motivo cli rizorso, ribadisce il difetto di motivazione circa l'esistenza di un accordo criminoso in grado di superare l'ambito del mero concorso di persone, a ciò aggiungendosi il rilievo circa la totale pretermissione degli argomenti segnalati dalla difesa volti a rimarcare la limitatezza temporale del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di narcotraffico e il carattere accidentale del suo intervento; pera t -o, la collaboratrice di giustizia ha reiteratamente escluso non solo il coinvoloinento dell'imputato nelle vicende delittuose, ma anche di aver sentito parlare di [OSCURATO:PERSONA] da parte degli altri sodali, dovendosi altresì considerare che l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte di appello è destinata a riverterarsi anche rispetto alla posizione del ricorrente, che, quale nipote di [OSCURATO:PERSONA], era ritenuto una sorta di suo portavoce, per cui egli, oltre che promotore, non poteva neanche essere qualificato come partecipe del sodalizio criminoso, non ess;enclo sufficiente in tal senso il suo coinvolgimento in un singolo episodio illect:o. 2.27. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa cortesta il trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte di appello, nel ridetern . inare la pena inflitta dal G.U.P., pur riducendo gli aumenti applicati in primo grado a titolo di continuazione per i capi D ed F, aveva erroneamente applicato gli E ,-t. 81 e 133 cod. pen., disattendo, con motivazione carente e illogica, le. deduzioni difensive, con cui si era rimarcato che la [OSCURATO:PERSONA] era in una posizione di ev dente sudditanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non era a conoscenza nei dettagli delle attività svolte da [OSCURATO:PERSONA], per cui l'intensità del dolo era di minima pedata, giustificando ciò un più adeguato ridimensionamento dell'aumelto rr la continuazione, e tanto anche in considerazione dello status di incen2Jrata dell'imputata e della sua condotta post delictum, improntata a collaborazior e e a sostanziale resipiscenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Messina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. È invece fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], mentre sono parzialmente fondati i lcorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solo limitatanente all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., risultando il ricorso di Giu;eppe [OSCURATO:PERSONA] meritevole di accoglimento anche rispetto alla disposta confisca.1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei 27 ricorsi proposti, si rdeni: utile una sintetica e preliminare ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, premesso che gli odierni ricorrenti hanno optato per il rito abbnviato (mentre risulta pendente il procedimento a carico di coloro che har no scelto il rito ordinario), deve rilevarsi che sia il G.U.P. che la Corte di appello, :li fini dell'inquadramento dei fatti, hanno richiamato l'informativa finale clel G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro depositata il 13 gennaio 2017, con la successiva integrazione del 17 gennaio 2017, in cui sono state tracteggiate le caratteristiche di un sodalizio impegnato nel traffico nazionale e internazionale di stupefacenti e operativo in [OSCURATO:PERSONA], in particolare nei territori di M lieto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, ma con propaggini in altri ambiti territoriali. L'azione investigativa ha avuto origine da una comunicazione pervenut:71, nel novembre 2014, dalla [OSCURATO:PERSONA]/me Agency (N.C.A.) presso l'Ambascia: della [OSCURATO:PERSONA] in Italia, che, recependo un'analoga informazione del par tetica organismo in Colombia, segnalava la connivenza tra un'organizzazione criminale colombiana e una italiana, impegnate entrambe nella importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica da destinare al mercato europeo: veniva in particolare evidenziato che un sodalizio criminale italiano, operante nel circondario vibonese, stava tentando di definire con il cartello colorn:dano, riconducibile a tale [OSCURATO:PERSONA], la negoziazione di considerevoli partite di cocaina, essendo emerso in tal senso che nel settembre 2014 tale [OSCURATO:PERSONA], recatosi a Medellin, intratteneva rapporti con alcuni fornitori colombiani, agendo in sinergia con tale [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso delle trattative, si delineava 3Itresì il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], intraneo alla 'ndrina [OSCURATO:PERSONA]-Postramo•annello di [OSCURATO:PERSONA], il quale, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], già dal dicirnbre 2014 negoziava un primo tentativo di importazione di cocaina in Italia att -averso la Spagna, per poi cercare nuovi canali di approvvigionamento metterdosi in contatto direttamente con il cartello colombiano rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta si avvaleva della collaborazione di tale [OSCURATO:PERSONA], emissario colombiano inviato in Italia. Dalle operazioni di intercettazioni eseguite emergeva inoltre che, a seguite , della estromissione dagli affari di Mercuri, il budget dei calabresi per l'investirientc subiva un sostanziale ridimensionamento, nel senso che gli acquirenti i:aliani commissionavano un quantitativo pari a 400 chili, inferiore ai 1.500 c h li oggetto della precedente trattativa e pronti per essere spediti dal porto di 7 -urbo, ma i colombiani si determinavano comunque a spedire 1.500 chili, con il propo::ito di commercializzare i restanti 1.100 chili in altri ambiti europei, vantando il c: dello rapporti con altri partecipi in parti diverse dell'Europa. Tenuto conto che ogni chilo aveva un costo di circa 7.000-8.000 eure, l'irn:)egno economico per l'operazione risultava pari ad almeno 3 milioni di euro, per cui veniva organizzato una sorta di "consorzio" tra gli esponenti di spicco di diverse 'ndrine, tutte storicamente operanti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], ov‘tero i [OSCURATO:PERSONA]-Postramo-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la 'ndrina di [OSCURATO:PERSONA]; l'operazione, cristallizzata al capo D, si sviluppava tra gennaio e agosto del 2015 con il coinvolgimento di vari soggetti. Intanto, il 20 gennaio 2015, arrivava in Italia il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] J:Jta, il quale restava in [OSCURATO:PERSONA] fino al 27 gennaio per concordare con il sodal zio la vendita della partita di cocaina; le trattative proseguivano anche dopc il ritorric di [OSCURATO:PERSONA] gota in Sudamerica, mentre il 5 marzo 2015 giungeva in [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel mantenere i contatti con il connazionale [OSCURATO:PERSONA], indcava le modalità operative per la spedizione del carico, rappresentando l'esigen:!a per il cartello colombiano di acquisire preventivamente una somma di denaro per far pervenire lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] si adoperava quindi per rirrienire l'importo necessario presso una pluralità di soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, il denaro raccolto veniva consegnato il 15 aprre 2015 al libanese [OSCURATO:PERSONA], il quale lo faceva recapitare al cartello colombi ino. Nei mesi successivi, pertanto, veniva pianificato il trasporto dello stupefa ,:.ente, che partiva dal porto di Turbo in Colombia a bordo della nave "TG Nike" (la presente vicenda è oggetto del capo D). Immediatamente prima dell'arrivo della nave alla destinazione prevista. o nr,ero il porto di Livorno, giungeva in [OSCURATO:PERSONA], il quale consegnava ai comp,:nenti del sodalizio un foglio con l'indicazione del container dove era stata collocata la droga, occultata in un carico di copertura costituito da contenitori di banan€ In questa fase intervenivano tra gli altri i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si occupavano delle operazioni di recupero dello stupefacente. Il 19 agosto 2015, tuttavia, interveniva il sequestro della droga al poito di Livorno da parte dei militari della Guardia di Finanza, per cui a cHei ountc avevano inizio nuovi contatti tra i colombiani e i sodali italiani, finalizzati a:1 altri tentativi di importazione di cocaina, vicenda questa cristallizzata nel capo E In particolare, in una prima fase, sviluppatasi tra il 24 agosto e il 31 °lobi -e 2015, proseguivano i contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale concordava una uova importazione con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e r poi fare rientro in Colombia il 6 settembre per definire i dettagli operativi con il ci: dello colombiano, mentre in Italia proseguivano i contatti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti anche nella precedente vicenda del capo D. A partire dal rientro in Italia di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 10 novembre 2015, aveva inizio una seconda fase dedicata al reperioento del denaro da mandiu-e in Colombia, avendo nel frattempo il narcotrafficante trovato ospitalità pri -na [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA], amante di [OSCURATO:PERSONA], e poi a Mileno in un appartamento nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Va,-ene.Una volta raccolto il denaro, parte del quale versato da [OSCURATO:PERSONA], lo stesso veniva consegnato a Roma il 23 dicembre a una donna colomtiana, tale "Natalia"; l'arrivo dello stupefacente, tuttavia, non si concretizzava per la difficoltà di individuare un porto italiano al riparo da possibili controlli di poi Nel frattempo, [OSCURATO:PERSONA] si spostava in un hotel della famiglia di [OSCURATO:PERSONA].11o in provincia di Bergamo, a Foppolo, e in questa fase emergeva altresì 12 fig.tra di [OSCURATO:PERSONA], che si occupava di recapitare a [OSCURATO:PERSONA] altro denaro da inviare in Colombia, mentre il sodalizio calabrese si attivava contestualmente per reperire nuovi canali di approvvigionamento da altri Paesi europei, sfru:tando le conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] con gli esponenti di gruppi criminali collegati ai colornDiani. Ora, se le vicende descritte ai capi D ed E rappresentano le principali imputazioni che coinvolgono gran parte dei ricorrenti, deve altresì precisarsi che sono state elevate nel presente giudizio numerose altre contestazioni riferite a singoli operazioni di acquisto o detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ildor Cucibili al medesimo contesto delinquenziale, al quale si ricollega altresì la contestazione associativa (capo A), riguardante appunto l'esistenza di un sodalizio iripeinato, anche su scala internazionale, nell'importazione e nei traffici illeciti cli drDghe, attraverso il contributo di una pluralità di soggetti residenti non solo in [OSCURATO:PERSONA], ma anche altrove, come nel caso della cd. "cellula bolognese" del gruopo, diretta da [OSCURATO:PERSONA], che interagiva con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Compiuto questo breve inquadramento generale, è ora possibile passare all'esame dei 27 ricorsi, dovendosi innanzitutto rilevare che nove posizion sono suscettibili di essere trattate unitariamente, trattandosi di imputati che c lannc definito la loro posizione mediante cd. concordato in appello ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] .lino e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), o che comuncue .lannc rinunciato in appello ai motivi sulla responsabilità (Messina e [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Iniziando dalla posizione dei ricorrenti che hanno definito lorc posizione mediante cd. concordato in appello, occorre premettere che, cone già precisato da questa Corte (Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 2797:38), a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello O( art.599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, :-i'Ave il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la riclies:a di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglirientc dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., post,-.) che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato a: •notivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai noti‘ri non rinunciati (cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato in relazione al similare istitLto previste dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008; in definitiva, si determina, con la predetta rinuncia, coine!;sa al concordato sulla pena in appello, una preclusione processuale che impedi:;ce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli da.:olutc (non solo in punto di responsabilità), sicché la relativa sentenza non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sullì'insussistenza di cause di nullità assolut a o di inutilizzabilità delle prove, in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.274522). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a que anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo ricoroscis:o alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro ur a ser tenza emanata all'esito del concordato ex art. 599 bis o quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al cor coi-dato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. Sotto tale profilo, deve essere altresì richiamato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 1, ri. 9 ,14 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, sono inammissibili non solo le doglianze relative a motivi rinunciai - , alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma anche quelle relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge. 2.2. Alla luce di tali premesse interpretative, tutti i ricorsi degli imputati che hanno definito la posizione mediante concordato in appello devono essere ritenuti inammissibili: ed invero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato censure solo in punto di trattarnentc sanzionatorio, senza però che al riguardo siano stati dedotti o sianc corn.inque ravvisabili profili di illegalità della pena, e tanto sia rispetto alla deternninazione della pena base, che in relazione agli aumenti operati ex art. 81 coc. peri., non essendosi altresì verificato per ciascuno alcun peggioramento della pera Fi :aie e non avendo alcuna incidenza pratica la sentenza della Consulta n. 40 :lel 2C 19. Dal canto loro, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il giudizio sulla configurabilità dell'aggra vante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il mancatc riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 31:9 del 1990, avendo entrambi dedotto profili di merito attinenti al g di colpevolezza che non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede, trattandosi di aspetti che, a prescindere da ogni valutazione circa la loro fondatezza, attengono a motivi su cui vi è stata rinuncia nel giudizio di appello. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 c el 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, deterninata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. 2.3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto ai riccrsi prfflosti nell'interesse degli imputati Messina e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro, infatti, nel giudizio di secondo grado, pur non proponendo un vero e proprio concordato, hanno comunque rinunciato ai motivi sulla responsa bilità, conseguendo una riduzione di pena (da 12 anni e 2 mesi a 7 anni, 3 mesi e 3 giorni), previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della recidiva Ciò posto, entrambi i ricorrenti, sia nelle rispettive impugnazioni principa i che nei motivi nuovi, hanno contestato il giudizio di responsabilità rispetto al reato associativo (capo A), con doglianze che tuttavia non possono ritenersi consentite in questa sede, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 e Sez. 4, n. 985 7 del 12/02/2015, Rv. 262448), secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamer te ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione coi il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi, ciò in quanto la rinuncia parziale ai motivi di appello ha effetti preclusivi sull'intero svolginerr.o processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione o all'analoga ipotesi dell'accordo sulla pena in appello in forza dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Di qui l'inammissibilità delle censure riferite al giudizio di colpevolezza riferito al capo A, che evocano profili di merito ancorati a dati fattuali non introdo :ti nel giudizio di secondo grado a seguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Parimenti inammissibili sono le doglianze in punto di pena, sia perché le :tesse sono state proposte con un irrituale "ricorso integrativo" presentato d:ipo il ricorso principale, nel quale non vi erano censure sulla pena, sia perché, ir ogni caso, il trattamento sanzionatorio riservato a Messina e [OSCURATO:PERSONA] non presen:a alcuna criticità, atteso che la pena è stata sensibilmente mitigata per entraribi e, quanto all'aumento per la continuazione per il reato fine di cui al capo F, la Corte territoriale, pur riducendone l'entità rispetto al primo grado, ha corri .inque sottolineato, con argomenti tutt'altro che illogici, l'impossibilità di procer ere a una diminuzione ulteriore dell'aumento ex art. 81 cod. pen., avuto r gJarc o alla gravità del fatto, concernente un tentativo di importazione internarionnle di stupefacente di rilevante entità e al ruolo attivo di entrambi gli imputai, n?catisi in Francia per verificare se lo stupefacente potesse transitare da iuel canale prima di giungere in Italia, avendo avuto inoltre i ricorrenti contatti person Ali nel corso della mediazione con i colombiani per l'acquisto della droga. Ne consegue che anche i ricorsi di Messina e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dicliarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente di spstenire le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitet .va, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Per molti versi analoghe alle posizioni di Messina e [OSCURATO:PERSONA] sono quelle dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo, infatti, nel giudizio di secondo grado, ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, insistendo solo su quelli in punto di pena, per cui la doglianza articolata nel primo motivo di ricorso è inurimissibile, perché riferita al giudizio sulla sussistenza delle aggravanti, ovvero a prcfili di responsabilità non più suscettibili di essere messi in discussione in questa sede, stante la preclusione connessa alla rinuncia ai motivi in appello sul punto. Allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del processo di appello, ha rn Jnciato ai motivi sulla responsabilità, ad eccezione di quello relativo alla riqualificazione della condotta associativa da promotore in partecipe, motivo che peraltro è staco accolto dalla Corte territoriale che, per [OSCURATO:PERSONA], come anche per 3a co, ha proceduto alla rideterminazione della pena in senso meno afflittivo. Ne consegue che le uniche censure che possono essere prese in considerazione in ciLesta sede sono quelle relative alla determinazione della pena ([OSCURATO:PERSONA] ha contesta:o nel ricorso anche la statuizione sulla confisca, con censure parimenti inarnmi ;sibili, atteso che le stesse, avuto riguardo alla peculiare natura dell'istituto della confisca per sproporzione, non possono essere ricomprese in quelle concernenti la determinazione della pena, unico tema su cui non vi è stata rinuncia). 3.1. Orbene, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è manifestamente infonda:a. Ed invero la Corte territoriale ha ridotto la pena da 14 anni e 8 mesi a 9 a -mi di reclusione, fissando la pena base per il reato associativo (di cui l'imputato è stai:o ritenuto partecipe) in misura pari al minimo edittale (10 anni), operando prima l'aumento di un terzo per l'aggravante della transnazionalità e poi, sulla pena risultante (anni 13 e mesi 4), la riduzione ad anni 10 e mesi 2 per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, concesse dalla Corte di appello, sulle residue aggravanti dell'art. 80 e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così risultante sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione pari ad anni 1 e mesi 10 per il capo D) e ad anni 1 e mesi 4 per il caro E), avendo al riguardo la sentenza impugnata precisato, in maniera non .1logic:1, che gli aumenti per la continuazione, sebbene più contenuti di quelli operati in primo grado, non potevano tuttavia essere ancora inferiori, tenuto cont3 del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA], che coadiuvava [OSCURATO:PERSONA] in entrambe le operazioni, relative peraltro a importazioni internazionali di stupefacenti, compiute (la più persone in un contesto illecito di dimensioni non certo trascurabili. Con le pertinenti considerazioni della Corte territoriale, il secondo mot vo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta adeguatamente, per cui anche questo MY:IVO di doglianza, al pari del primo, deve essere ritenuto inammissibile. 3.2. Analogo discorso vale per il quarto motivo del ricorso di Fol:liaro, l'unico rispetto al quale non opera la preclusione della rinuncia ai motivi operata dall'imputato nel giudizio di secondo grado nei termini prima pn:cisati (l'inammissibilità dei motivi diversi da quello sulla pena si estende anche al motivo nuovo, relativo alla sussistenza di un'aggravante di natura soggnttiva, rispetto alla quale parimenti vi è stata rinuncia ai motivi di appello). Dunque, rispetto al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha diminuito la pena dai 17 anni inflitti in primo grado a 5 an .ii e 6 mesi di reclusione, fissando la pena base per il reato associativo in 13 anni e 6 mesi, avendo al riguardo i giudici di appello osservato che il contribi.to di [OSCURATO:PERSONA], pur se riqualificabile in quello di partecipe e non più di pro -not,:lre, è risultato comunque tutt'altro che secondario, avendo agito il ricorrente quale finanziatore di un'operazione di importazione di stupefacenti, il che, pur alla luce della derubricazione del fatto, connota comunque la condotta dell'Irputato in termini di maggiore gravità rispetto a quella degli altri compartecipi. La pena è stata poi aumentata ad anni 18 per l'aggravante della tran sr aziPnalità e quindi ridotta ad anni 12 per il riconoscimento della prevalenza delle atter uanti generiche sulle aggravanti dell'ingente quantità e dell'art. 74 comma 3 del n. 309 del 1990; sulla pena così risultante sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione, pari ad anni 1 e mesi 4 per il capo E) e a mesi 11 per i capo L2), con applicazione della diminuente di un terzo sulla pena da ciò scaturerte. Nel giustificare gli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., lEi Cotte di appello, nel dare atto che la loro entità è ben più contenuta rispetto 2 quella individuata in primo grado, ha osservato che l'innalzamento di pena non poteva essere inferiore, in considerazione del ruolo dell'imputato, il cuale, nella dinamica del capo E, quello che ha comportato l'aumento maggiore (r o i pc):enclo essere ritenuto affatto eccessivo quello operato rispetto al capo L2), ha preso parte a una riunione presso l'hotel "Orchidea" della famiglia [OSCURATO:PERSONA], zillor,:hé si doveva discutere dell'importazione della droga e della consegna del denaro ai colombiani, ciò nel contesto di un episodio aggravato dalla finalità ci age iolare una cosca di 'ndrangheta e nel quale erano coinvolte una pluralità di pe -sore. Anche in tal caso, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in c Janto sorretto da considerazioni non irragionevoli, non presta il fianco alle censure difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici. 3.3. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrelte di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata n via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 4. Vi sono poi altre tre ricorsi suscettibili di trattazione unitaria, perché riferiti unicamente al trattamento sanzionatorio: si tratta in particolare delle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rinunciante in appllo ai motivi sulla responsabilità, occorre premettere che lo stesso è stato concia -mato dal G.U.P. alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto associativo e di 25 reati fine; la Corte territoriale ha invece ridot:o la pena a 15 anni, partendo dalla pena base di 20 anni, pari al minimo edittale, essendogli contestata la veste di promotore dell'associazione. Su tale pena è stato operato l'aumento di un terzo (anni 6 e mesi E.) per l'aggravante della transnazionalità e sulla pena conseguente, pari a 26 anni e 8 mesi, è stata applicata la riduzione di 8 anni e 2 mesi per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti bilanciabili dell'ir gente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pen.:1 così risultante, pari a 18 anni e 6 mesi, è stato applicato l'aumento di 4 anni per i 25 reati in continuazione, ovvero 5 mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi E.), C), D), G), H) E H1), e mesi 1 per ciascuno dei reati di cui ai capi E), L), LE , L2), M), 0), 01), 02), P), P1), P2), P3), P4), T), U), V), Z) e Z4); infine, sulda pena complessiva di 22 anni e 6 mesi, si è operata la riduzione per la scelta: del r to. A fronte di aumenti ex art. 81 cod. pen. oggettivamente esigui, nonostante la pluralità degli episodi contestati, e della determinazione della pena base in misura pari al minimo edittale, non vi è dunque spazio per l'accoglimentc delle censure difensive, che invero risultano proposte in termini generici e assert vi. 4.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cui due motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili, deve premettersi che la stessa era stata condannata dal G.U.P. alla pena di 8 anni di reclusione e 60.000 eiro di multa in ordine ai reati di cui ai capi D), E), L), L1), W) e Z2). In parziale accoglimento del motivo di appello sul trattamento san2ionatorio, l'unico non oggetto di rinuncia, la Corte territoriale ha rideterminate la pena in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa, partendo dalla pena base di anni 6 ed euro 36.000 per il più grave reato di cui al capo D, pena determinata in misura corrispondente al minimo edittale, applicandc su di essa l'aumento minimo di un terzo per l'aggravante della transnazionalità. La pena così risultante (anni 8 e 48.000 euro) è stata poi ridotta ad anni 5 mesi 4 e 32.000 euro per il riconoscimento della prevalenza delle attenuami gen !i ..iche sulle aggravanti suscettibili di bilanciamento (art. 73 comma 6 e art. E;0 cc,rinnna 2 del d.P.R. n. 309 del 1990); sulla pena così ottenuta sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione in misura davvero contenuta, ovvero mesi 2 ed euro 2.000 per il capo E), mesi 3 ed euro 2.000 ciascuno per i capi L), L1) mesi 3 ed euro 1.000 per il capo Z2, mentre alcun aumento è stato operato -ispetto al capo W); sulla pena scaturita dagli aumenti ex art. 81 cod. pen. (anni 6, mesi 3 ed euro 39.000), è stata infine applicata la diminuente di un terzo per il rito, ritenendosi la pena finale congrua, in ragione del fatto che la ilesiano ha continuato ad aiutare il marito [OSCURATO:PERSONA] nelle sue attività illecite,. :mche recandosi in un'occasione con il figlio [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto, il ricorso non si confronta con le razionali argomentazioni della Corte territoriale, per cui lo stesso deve essere ritenuto inammissibile perché generico. 4.3. Analoghe considerazioni si impongono rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rinunciante in appello ai motivi sulla responsabilità ma non sl a pena. [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990 e delle attenuanti generiche prevalenti sulle agor:ivanti suscettibili di bilanciamento, era stata condannata dal giudice di primo grado alla pena di 8 anni di reclusione, perché ritenuta partecipe dell'associazicne di cui al capo A, nonché colpevole dei reati fine di cui ai capi D, E e P4. La Corte territoriale ha diminuito la pena ad anni 3 e mesi 8, partendo dall2 pena base minima di 10 anni, aumentata ad anni 13 e mesi 4, cioè di un terzo, pena poi ridotta prima ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 per l'attenuante speciale E K art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicata nella misura di due ter?i, poi ad anni 2, mesi 11 e giorni 16 per la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti dell'ingente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così ottenuta sono stati poi applicati gli aums enti per la continuazione, pari ad anni 1 e mesi 5 per il capo D), ad anni 1 per il capo E) e a mesi 1 e giorni 14 per il capo P4); infine, sulla pena scaturita dai predetti aumenti (anni 5 e mesi 6), è stata applicata la diminuente di un terzo per il rito. Pur riducendo di molto gli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la Corte di appello ha escluso che per i capi D ed E l'entità della pena fosse inferiore, tenuto conto del contributo della [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel coadiuvare Sal ,fatore [OSCURATO:PERSONA] di cui era l'amante, ha fornito continua ospitalità al colombiano [OSCURATO:PERSONA] nel luogo periodo in cui questi dimorava in [OSCURATO:PERSONA] per organizzare le operazioni finalizzate all'importazione su scala internazionale dello stupefac:,.nte.Avuto riguardo alla sensibile mitigazione della pena rispetto al giudizio di primo grado (l'aggravante non bilanciabile è stata applicata nella misura minima, le attenuanti sono state applicate nella misura massima) e delle argomentazioni fornite per giustificare gli aumenti di pena, comunque contenuti, ex art. 8 l cod. pen., non sono dunque ravvisabili le violazioni di legge e i vizi rr dedotti dalla difesa, risultando il percorso argomentativo dedicato al trattarientc sanzionatorio della ricorrente lineare, ragionevole e dunque immune ca censure. 4.4. In conclusione, anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ano e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con onere oer ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5. E' ora possibile passare alla posizione dei ricorrenti che hanno c:orUstaw il giudizio di colpevolezza, iniziando da coloro che hanno censurato l'a`Termazione di responsabilità per i singoli reati fine, per poi passare alle posizioni di :olorc che hanno contestato anche il loro coinvolgimento nel reato associativo 5.1. Partendo dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e premesso che i primi 4 mot vi dei due ricorsi tra loro sostanzialmente identici possono essere affrontati in maniera unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la fornnulazior e del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità. 5.1.1. Sul punto occorre precisare che il reato per il quale Buonvici io è statc condannato è quello di cui al capo M, addebitandosi all'imputato di avere prese parte a un tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di manjuar a, da pagare al prezzo di 1.200 euro al chilo, che avrebbe dovuto trasportare dalla Lombardia alla [OSCURATO:PERSONA] il corriere [OSCURATO:PERSONA], condotte peste in essere nel luglio 2015 in [OSCURATO:PERSONA], Lombardia e altri luoghi. Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno innanzitutto compiut3 una disamina attenta delle risultanze probatorie acquisite, richiamando in partimlare le intercettazioni ambientali e telefoniche e gli accertamenti di P.G., da cui è emerso il 3 luglio 2015 veniva monitorato un incontro di fronte al negozio "Pittarosso" del Centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maida, incontro al quale prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti provenienti dalla provincia di Crotone, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e appunto [OSCURATO:PERSONA]; durante l'incontro, [OSCURATO:PERSONA] chiamava [OSCURATO:PERSONA], autotrasportatore, persona che poi [OSCURATO:PERSONA] incontrava tre giorni dopo, e alla quale raccontava del controllo subito da quattro crotonesi che erar o con lui; dai dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si evince in particolare che l'i icontro al Centro commerciale del 3 luglio 2015 era finalizzato a pianificare un affare che si sarebbe dovuto concretizzare nell'acquisto, sulla piazza di Milano, :li un quantitativo di stupefacente al prezzo di 1.200 euro al chilo, da far trasp:)rtare dalla Lombardia al Vibonese, dove [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe poi attivato per far arrivare ai crotonesi la loro parte del carico. L'intesa era che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto incontrare un soggetto crotonese che avrebbe dovuto consegnargli lo stupefacente e caricarlo all'interno del suo camion Iveco, ma l'affare saltava, in quanto la persona che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto incontrare in Lombardia non rispondeva al telefono, per cui il corriere faceva rientro in [OSCURATO:PERSONA] senza aver prima acquisito il carico programmato. Ora, premesso che la ricostruzione storica degli avvenimenti non è oggetto di contestazione, occorre evidenziare che la tesi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'affare è stata adeguatamente argomentata nelle due sentenze di merito. Sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno infatti osservato che l'incontro del 3 luglio 2015 al Centro commerciale di Maida non poteva ritenersi affatto casuale, posto che il ricorrente, insieme a [OSCURATO:PERSONA], ha raggiunto un luogo distante dal suo Comune di residenza (Mesoraca), partecipando a una discussione protrattasi dieci minuti, nella quale si era parlato del piano di acquisto dello stupefacente. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, la Corte territoriale, in modo non illogico, ha sottolineato che, se davvero [OSCURATO:PERSONA] fosse stato estraneo all'affare, egli non si sarebbe intrattenuto tutto il tempo con i suoi interlocutori. Dunque, se la sua intenzione fosse stata quella di avvicinarsi ai presenti solo per salutare Greco "suo compaesano", l'imputato si sarebbe limitato a salutarlo e ad allontanarsi, senza intrattenersi fino alla fine della discussione comune. Non è stata ritenuta invece dirimente dalla Corte territoriale la circostanza, pacifica, che la telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta alle 18.03, ovvero prima che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] arrivassero sul posto (è incontestato che l'incontro con tutti e cinque i presenti si è svolto tra le 18.30 e le 18.40), ciò in base al pertinente rilievo secondo cui, una volta arrivato, [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte alla restante e non breve parte dell'incontro senza soluzione di continuità. Del resto, qualche giorno dopo, [OSCURATO:PERSONA], nel parlare con [OSCURATO:PERSONA] dell'incontro (progr. 4567), faceva riferimento espressamente alla partecipazione di cinque persone, tra cui lui stesso, precisando che i crotonesi erano stati fermati poi dalla Polizia, ciò a conferma dell'unitarietà del gruppo ben intesa da [OSCURATO:PERSONA]. E anzi proprio la circostanza che, poco dopo l'incontro (terminato alle 18.30), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle 18.52, siano stati fermati in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA], vale a smentire la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe recato al Centro commerciale, distante 80 km circa dal suo Comune, per comprare delle scarpe, circostanza questa che non trovato alcun conforto probatorio. Non è poi irrilevante in tal senso il dato riferito dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che il compagno [OSCURATO:PERSONA] era solito organizzare incontri per la cessione della droga nei pressi del negozio "Pittarosso" ubicato vicino al Centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maida.In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con le acqui:izioni probatorie e scevre da profili di irrazionalità, la valutazione sulla colpevilezza dell'imputato compiuta nelle due conformi sentenze di merito non presta il liancc alle censure difensive, che si articolano nella proposta di una lettura alterlativa (e parziale) del materiale istruttorio, operazione non consentita in cHesta sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 26548,2) cne, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentat v) privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rileCura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e Valili norna adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazior e de , fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di u -ial m gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Anche la qualificazione giuridica della condotta appare infine immune ia cersure, posto che, a prescindere dalla mancata conclusione dell'operazione, e tral .:ative portate avanti per realizzare l'acquisto si sono rivelate, per la loro concre:ezza, comunque idonee e dirette in modo non equivoco a integrare l'evento del reato, non ravvisandosi i presupposti fattuali per ipotizzare l'esistenza di una eve -ituale desistenza o di un recesso attivo di uno dei partecipi del tentativo di acquisti Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, dovendosi solc aggiungere che la Corte di appello non si è ripiegata sulle motivaz oni rese in primo grado o nella fase cautelare, ma le ha sviluppate con argomentazioni autonome, non mancando di confrontarsi criticamente con le deduzioni dife 5.1.2. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, contenuta nel quinto motivo dei due ricorsi, non è meritevole di accoglimento. Sul punto deve premettersi che [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, era stal:c condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa, la Corte di appello ha ridotto la pena ad anni 2, mesi 4 ed euro 20.000, riconoscendo n suc favore le attenuanti generiche, poste in regime di equivalen.7.a dr:peti:o all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990. Sulla pena base, fissata in anni 3, mesi 6 ed euro 30.000, è stata d inque operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, dovendosi esclucere che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di rigore, avendo la Corte di appello giustificato l'equivalenza tra le circostanze del reato rimarcano, in maniera non certo illogica, sia i precedenti penali dell'imputato, gravato tre condanne specifiche, sia la quantità dello stupefacente oggetto iell'accorcic illecito, sia il ruolo del ricorrente, mostratosi interessato in priri2 pi--sona all'acquisto, avendo partecipato alla riunione operativa finalizzata all'accord:). Non c'è dunque spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, r velaUsi sul punto generiche e assertive.5.1.3. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigetta:e, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedirr e ito. 5.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che si a fondato e assorbente il primo motivo di ricorso in punto di giudizio di colpevolezza Occorre premettere al riguardo che il ricorrente è stato ritenuto celpe\ocle del reato a lui ascritto al capo E), addebitandosi all'imputato di aver collatorai D con [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'operazione per le questioni Io gi.stiol .le. La Corte di appello, in particolare, nello sviluppare le argomentazioni della pronuncia di primo grado, ha osservato che il contributo di [OSCURATO:PERSONA] al tenta,:ivo di importazione progettato all'indomani del sequestro dei 63 chili di cocaina al pone di Livorno, si è manifestato nel periodo, compreso tra il 23 noverr b -e e il 21 dicembre 2015, ovvero in cui il narcotrafficante colombiano [OSCURATO:PERSONA] è stato a Milano, dopo che, tra il 26 settembre e il 17 ottobre 2015, i narcos colombi nni e i sodali calabresi aveva concluso l'accordo per la nuova importazione di COCailla. Gli elementi da cui è stato desunto il coinvolgimento nell'operazione di :npano sono stati individuati dal primo giudice nell'avere egli dato la disponib lità a [OSCURATO:PERSONA] della propria carta di credito e nell'essersi adoperato affircné al colombiano fosse assicurata una sistemazione abitativa per qualche goi-no. Sotto il primo aspetto, la Corte territoriale ha tuttavia precisato che in realTà non vi era stato alcun apporto concreto da parte dell'imputato, posto che dal cialogo del 3 dicembre 2015 riportato nei brogliacci utilizzati ai fini della niecisicne si desume che la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] della sua postepay era riferita a un versamento di denaro che [OSCURATO:PERSONA] attendeva da una "signora di bli:poli", rimandando ciò a una vicenda diversa da quella per la quale si è procedut:), per cui alcuna valenza è stata attribuito a questo segmento di condotta. Viceversa, secondo la sentenza impugnata, l'elemento comprovante il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda cristallizzata al capo E era il fatto che il ricorrente, dopo aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] l'attività illecita in corso di svolgimentc, si sia adoperato per fornire a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento, per permettergli di )rose;uire i suoi traffici illeciti, tanto è vero che il colombiano è rimasto a Milano in° a quando [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato parte del denaro per finanziare l'operazione. Le conversazioni rilevanti sarebbero quelle del 10 dicembre 2015, desumendosi dalle stesse (nelle quali gli interlocutori sono il ricorrente e il suo datore d 3V01-13 [OSCURATO:PERSONA]) che [OSCURATO:PERSONA] è stato ospite a Milano in un appartamento di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, ritiene il Collegio che se in astratto la messa a disposizione dr un proprio appartamento a un narcotrafficante per agevolarne i traffici illeciti puS essere un elemento sufficiente a integrare il concorso nel reato di importazione ,iella droga, qualora in tal modo venga fornito un concreto apporto alla consunziziole del reato, tuttavia è pur sempre necessario che colui che fornisca tale contribu .:c materiale sia consapevole del fatto che sia agevolata la commissione del re;Ao.Quest'ultimo aspetto, tuttavia, non è stato adeguatamente approfondito rei caso di specie: la Corte territoriale, infatti, ha desunto la conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA] da un rapido scambio di frasi t -a Va, Dne e il ricorrente, che tuttavia non sembra fornire sufficienti elementi chiarificatori: dal tenore delle affermazioni riportate nella sentenza si evince pftttost: che, dopo che l'appartamento era stato già messo a disposizione del colorroian3, [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] che lavoro facesse [OSCURATO:PERSONA], domanda dalla quale dovrebbe ricavarsi che fino a quel momento il ricorrente ne fosse all'oscurg La risposta fornita dal datore di lavoro ("lavora cavoli"), la domanda .se gLente di [OSCURATO:PERSONA] ("ma a te ti pagano per questo?") e la risposta di [OSCURATO:PERSONA] ("se vende sì") potrebbero pure evocare l'esistenza, almeno da quel momento, di U,12 forma di conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della illiceità degli affari perseguiti da l'eludo, ma non c'è dubbio che, ancorata la partecipazione dell'imputato al reato aU sola messa a disposizione dell'appartamento, occorre in sede di merito un più attento approfondimento circa i tempi in cui [OSCURATO:PERSONA] ha potuto disporre dell' n - rroHle di [OSCURATO:PERSONA], rapportandoli al momento a partire dal quale l'imputato ha avuto effettiva conoscenza, tramite [OSCURATO:PERSONA], della natura illecita della presenza dello straniero a Milano, non potendosi sottacere che anche dai dialoghi successivi richiamati dalla Corte di appello sembrerebbe evincersi che [OSCURATO:PERSONA] 101 fosse molto propenso a rilasciare a lungo l'appartamento in favore del colorn dovendosi cioè chiarire se l'atteggiamento dell'imputato sia stato di a gevclazione consapevole dei traffici illeciti perpetrati dal narcotrafficante colornbiano, o piuttosto di mera e temporanea accondiscendenza verso il suo datore d lavoro. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Caa rizaro per nuovo giudizio in merito alla configurabilità del concorso dell'inputa:o nel reato contestato al capo E, soprattutto sotto il versante dell'elemento soggettivo. 5.3. Passando ora alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve invece osse -varsi che il suo ricorso non è meritevole di accoglimento. La condotta ascritta al ricorrente è quella di avere, nell'ambito dell'operwione di importazione di cocaina dalla Colombia contestata al capo D, fatto recapi:are il denaro per l'acquisto dello stupefacente all'organizzazione sudamerica n 3. La vicenda è stata attentamente ricostruita nelle due conformi senter ze di merito, nelle quali è stato evidenziato che, tra il 10 e il 14 aprile 2015, cal:ibresi riuscivano a raccogliere il denaro necessario da mandare in Colombia. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era adoperato per trovare alcuni finarziat)ri terminata la raccolta del denaro, il 15 aprile 2015 si recava a Rorra cor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il colombiano in treno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in auto) per consegnare il denaro all'odierno ricorrente, ovvero il libanese [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano in viaggio per la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sul trer o per Roma, inviava alle 10.37 del 15 aprile 2015 un messaggio ai umerc 3939223841, con il seguente testo: "Ciao io sono. Castro 313. Mio num ero è 339273250250". Poco dopo il destinatario del messaggio rispondeva "Ok". L'utilizzatore dell'utenza n. 3939223841 veniva poi identificato ne Ic sv luppc delle indagini in [OSCURATO:PERSONA], cittadino libanese che viveva a Forlì. Dunque, dopo questo primo contatto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inviavé alle 11.18 un nuovo messaggio a [OSCURATO:PERSONA], scrivendogli: "alle 1 parto ci vediamo a lle 5" Alle 15.52, [OSCURATO:PERSONA] contatta nuovamente [OSCURATO:PERSONA], il quale gli dice di essere già a Roma, in attesa degli "amici", mentre alle 17.04 il colombiano cDritaCava il libanese, e in sottofondo si ascolta la voce di [OSCURATO:PERSONA], il gLale -D'A alle 17.17 chiama [OSCURATO:PERSONA], dicendo di essere in stazione e concordando un appuntamento; poco dopo, alle 17.32, [OSCURATO:PERSONA] richiama il libanese e gli passa al telefono [OSCURATO:PERSONA], che apprende da [OSCURATO:PERSONA] l'indirizzo dove d:woric incontrarsi, ovvero "via del [OSCURATO:PERSONA] n. 28". La conversazione successiva viene registrata circa cinque ore dopo, alle, 22, quando il denaro è stato già consegnato, e [OSCURATO:PERSONA] si trovava in macch,na con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], agganciando la cella telefonica la zona di Paiula ciò a conferma del fatto che i tre stavano facendo ritorno in [OSCURATO:PERSONA]. Ora, le modalità per la consegna del denaro coincidono con quelle ind cate n una conversazione intercettata l'8 marzo 2015, nella quale [OSCURATO:PERSONA], arrivato da pochi giorni in Italia, aveva spiegato a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] le le modalità con cui abitualmente il cartello colombiano organizzava la conseg -la del denaro, precisando cioè che il denaro reperito dai calabresi doveva essere consegnato a una persona mandata da gota [OSCURATO:PERSONA] nella località indicata dagli italiani, occupandosi poi questa persona di far pervenire i soldi in Colombia. È vero che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto, nella prospettiva accusatoria, :lnche nelle imputazioni di cui ai capi A ed E, dalle quali tuttavia è stato assolto, tteso che nella vicenda scaturita dal sequestro dei 63 chili di cocaina, l'imputato non ha avuto un ruolo operativo, in quanto la consegna del denaro in quel caso poi, come si è anticipato, avvenuta in favore di altra persona, tale "Natalia", per cui si è escluso che il ricorrente fosse stabilmente a disposizione del sodalizio de Tuttavia, come ben argomentato nella sentenza impugnata, dall'as5olu2ione di [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi A ed E non può trarsi la conclu5ione il ricorrente sia estraneo anche dalla vicenda contestata al capo D, in c uarix. nella stessa egli ha ricoperto un ruolo importante, occupandosi della ccns-egria del denaro recuperato dai calabresi in favore dei narcotrafficanti colombiani. Il fatto che tale condotta sia avvenuta quando l'accordo per l'acquisto della droga si era già perfezionato non vale affatto a eliderne il disvalore penale, posi D che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] era in realtà funzionale alla successiva e mai:eriale acquisizione della droga da parte dei calabresi, tanto è vero che, CiC Do la consegna del denaro, è stato possibile l'arrivo della cocaina in Italia. Né può sostenersi che l'imputato fosse all'oscuro delle trame illecite in corso di svolgimento, dovendosi considerare che [OSCURATO:PERSONA] si è presentato a Che npoura con il suo nome in codice ("Castro 313"), circostanza indicativa, al )ari della stringatezza dei messaggi, della necessità di interloquire in maniera cr otica, nell'ottica di celare all'esterno gli scopi illeciti sottesi alle comunicazioni in c ,:}rso. 5.3.1. Peraltro, proprio l'entità (63 chili di cocaina) della partita di droga spedita in Italia a seguito della consegna del denaro induce a ritenere inik anche le doglianze circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'a -t. 80 del d.P.R. n. 309, avendo al riguardo la Corte territoriale rilevato, in modo pertinente, che una spedizione del genere non poteva che scaturire dall'ir vio di una somma di denaro consistente, il che non consente di nutrire seri dubb circa la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] dell'ingente quantità della droga da impm-tare per effetto della sua decisiva intermediazione tra acquirenti e venditori. In definitiva, sia rispetto all'affermazione del pieno coinvolgimento del 'imputa:o nella dinamica della vicenda contestata al capo D, sia in ordine alla sussietenza dell'aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, la valubizione compiuta dai giudici di merito, in quanto preceduta da una disamir a rEzionale delle fonti dimostrative disponibili, non presta il fianco alle censure dirensi‘L!, che sollecitano una ricostruzione differente dei fatti, non consentita in questa sede. Ne consegue che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con consec Jen:e onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. 5.4. La medesima conclusione si impone per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] difesa, infatti, anche in tal caso ha riproposto una serie di obiez oni Drca la formulazione del giudizio di colpevolezza, con le quali la Corte territoriale s è già confrontata, superandole con argomentazioni non manifestamente illogiche In particolare, premesso che all'imputato è stato contestato di essere stati) uno dei finanziatori dell'operazione, deve rilevarsi che la sentenza impt. gr al:a ha innanzitutto ricostruito la vicenda che ha visto coinvolto [OSCURATO:PERSONA], il quale compare sulla scena nei giorni di marzo 2015 in cui, come si è zintie patp, [OSCURATO:PERSONA] era alla ricerca del denaro necessario per l'acquist) dello stupefacente, denaro che il 15 aprile veniva consegnato al libanese Chenboura che lo avrebbe poi recapito al cartello dei narcotrafficanti colombiani. Sono state in tal senso richiamate le conversazioni del 24 marzo 2015„ dalle quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] si era recato a [OSCURATO:PERSONA], fermandosi nella zona dove si trovano i terreni intestati alla madre di [OSCURATO:PERSONA] dialoghi intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e prima ancora ,12Ile :barole che [OSCURATO:PERSONA] pronuncia da solo aspettando che arrivi il ricorrente ("mannaia a dio va avanti e indietro con i soldi questo"), si evince che [OSCURATO:PERSONA] ci3veva consegnare del denaro a [OSCURATO:PERSONA], in un momento peraltro in cui il barna della ricerca del denaro era ricorrente in quasi tutte le conversazioni monitorate. Ha dunque osservato la Corte di appello che [OSCURATO:PERSONA], pur ron essendo comparso nella prima fase dell'operazione illecita, iniziata con l'arrivo ii Italia prima di [OSCURATO:PERSONA] (21 gennaio 2015) e poi di [OSCURATO:PERSONA] (7 mar;:o 20.5), è tuttavia stato coinvolto nella vicenda in un momento saliente, OVVE ro andD, nel mese di marzo, è cominciata la raccolta del denaro necessario per fina .iziare l'importazione della cocaina, raccolta conclusasi poi a metà del mese di aprile. È dunque significativo in tal senso che, come accertato dall'esame de dispositivo GPS collocato sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], che questi si sia recato presso i terreni della madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], poco prirra della consegna del denaro a Roma, avvenuta come detto il 15 aprile 2015. Che in tali occasioni [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] parte del cenaro da consegnare al cartello colombiano è stato desunto, in maniera non illOgiC3 dalla circostanza che il successivo 27 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] si reca va ch .luovc a [OSCURATO:PERSONA] presso i terreni della madre di [OSCURATO:PERSONA] e, i: una conversazione intercettata nella sua auto, diceva di essere stato da "quel ragazzo di [OSCURATO:PERSONA]", di non averlo trovato e di avergli lasciato cara là", dovendosi ritenere che "quella carta là" fosse la fotografia inviata d Jo .:a [OSCURATO:PERSONA] che raffigurava la cocaina occultata nel carico di banane, fotografia stampata appena due giorni prima da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e subito fat:a ‘, ,edere anche agli altri finanziatori, ovvero a [OSCURATO:PERSONA], raggiunto a Rosarno il 25 rnggio, e a [OSCURATO:PERSONA], incontrato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona il 26 maggio. La coincidenza tra la "carta" portata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio e le fotcg -afic della cocaina è stata inoltre ragionevolmente desunta dal fatto che il 6 giugno 2015 [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva mos:[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a delle persone, che erano rimaste perplesse circa il luogo di arrivo del carico, al che [OSCURATO:PERSONA] gota rispondeva che avrebte,-o c 3vui:c aspettare ulteriori comunicazioni, evincendosi da ciò che tutti gli sposta menti successivi all'invio delle fotografie servivano proprio per mostrare la cocaina a coloro che erano coinvolti nell'affare illecito, tra cui appunto [OSCURATO:PERSONA] nello, attestando evidentemente la consegna del documento a quest'ultimo il fati D che il ricorrente avesse un interesse diretto all'importazione dello stupefacente. A fronte di tali elementi, non appaiono dunque dirimenti le circcstarz:a che [OSCURATO:PERSONA] non figuri mai tra i soggetti intercettati, o che non abbia mai preso pare a riunioni operative, essendo stato il suo coinvolgimento nell'operazione illecr:a ricavata da altri elementi parimenti rivelatori del suo contributo all'affare. Del resto, è la concatenazione logica degli avvenimenti a spiegare il ruolo del ricorrente, dovendosi altresì aggiungere a quanto sopra esposto che I 30 c::iugnc 2015 [OSCURATO:PERSONA] incontrava casualmente [OSCURATO:PERSONA], in quel caso chiararieme riconosciuto dalla P.G., dicendogli "tanto quello ancora non è venuto'', frase riferita al fatto che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo tornato il giorno prima dalla Col mbia dove aveva ritirato il documento per la spedizione del carico di cocaina in ::talia, non era ancora sceso in [OSCURATO:PERSONA], dove sarebbe arrivato poi il 2 luglio. Ancora, nelle successive date del 28 e del 31 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] si rezava di nuovo da [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato in chat che la cocaina era stata già stivata nel container (chat del 23 luc.lio) e che il carico sarebbe partito la settimana successiva (chat del 27 luglio). Il quadro probatorio a carico dell'imputato è stato infine corroborat3 dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la quale pur precisando di non aver mai visto [OSCURATO:PERSONA] e di non conoscerne il cognome, ha tuttavia riferito che il suo amante [OSCURATO:PERSONA] lo nominava sempre "q Jandc c'era questa faccenda della droga", dicendo che andava a vedersi con "[OSCURATO:PERSONA]' a [OSCURATO:PERSONA], correlandosi tali dichiarazioni con le risultanze cie lannc - consentito di delineare i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui è stal:a acquisita la disponibilità del denaro occorrente per l'importazione della droon. Ribadito che la ricostruzione operata dai giudici di merito non presenta izi di manifesta illogicità o profili di incoerenza con gli elementi investigativi esa deve pertanto concludersi che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento, 5.5. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i cui due primi due n- civi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che l'attribuzione all'imputato della condotta illecita e la qualificazione giuridica del fatto risultano in questa sede immuni da censure . Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui ll'art. 73 commi 1 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo V, addebitandosi all'imputato di avere concorso nell'illecita detenzione di un quantitativo :)ari a due chili di cocaina, fornito in due momenti diversi, nelle date de l'3 e del 9 settembre 2016, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali a loro volta cedevano la droga a [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], nel ricostruire i fatti di causa, i giudici di secondo grado, int?gran :lo sul punto la ricostruzione più scarna compiuta dal G.U.P., hanno richiamato (pag. 968 ss. della sentenza impugnata) l'analisi delle conversazioni registrai:e sull'utenza 351/2509112 in uso a [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso c'e nel settembre 2016, aveva un fitto scambio di contatti con [OSCURATO:PERSONA] lo. In particolare, attraverso l'intreccio dei dati intercettati e degli spostamenti dei protagonisti, veniva accertato che, tra la sera dell'8 settembre e la mattir a del 9 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] cedeva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] due pacchi ii switanza stupefacente di tipo cocaina, costituendo l'affare illecito, nelle intenzio .ii dei protagonisti, solo l'inizio di una più duratura collaborazione.L'avvenuta consegna dello stupefacente veniva confermata dopo poche o -e dalle attività tecniche (progr. 33377 RIT 781/15) svolte all'interno dell'a Di .:azi()ne di [OSCURATO:PERSONA], dove [OSCURATO:PERSONA] confida alla donna sia la fase preparatoria che quella attuativa, disvelando l'esatta cronologia degli eventi, nonclé rcientià del destinatario finale cui l'avrebbe rivenduta, individuato nel "fratello del Z Dta". Dall'attività investigativa è emerso pacificamente che il "Ciota" era l'aiias di [OSCURATO:PERSONA], fratello unico di [OSCURATO:PERSONA], per cui era questi il "fatelo del Ciota", non essendo stata peraltro l'identificazione oggetto di contestazione Sempre nel corso della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], part colarnen:e esplicativa, il primo diceva alla seconda di avere un debito pregressD di mille euro con [OSCURATO:PERSONA], spiegando le modalità con cui era venuto n possesso del narcotico e indicando altresì la percentuale di guadagno che avrebt e rittao la cessione ("ci guadagniamo mille euro a pacco, mille lui e mille io"). Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente sia stata attribuita dalla Cone territoriale, senza che possa evocarsi alcuna forzatura interpretativa o alcun travisamento del suo contenuto, una qualificata valenza prota:orii: alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e l'amante [OSCURATO:PERSONA] di ci..r al zita:o progr. 33377 del 9 settembre 2016, in quanto in essa il primo ha riferito alla seconda i dettagli dell'operazione in modo spontaneo e con una dovii:ia di particolari ricollegabile al fatto che la vicenda riguardava direttameite delle rivelazioni, il quale ha parlato dunque con "cognizione di causa', peraltro rispetto a condotte risalenti a un'epoca recentissima rispetto al dialogo de Cv.10. La collaboratrice [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 9 febbraio 2017, ha del res:o confermato i contenuti di quella conversazione, riferendo solo di non es.s.:!re in grado di riferire se poi la consegna della droga a [OSCURATO:PERSONA] vi sia stata o meno. L'approfondimento di tale circostanza è stato tuttavia ritenuto non deo sivc dalla Corte territoriale, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui, al finE di rii ,anere [OSCURATO:PERSONA] concorrente almeno morale nel reato, è comunque sufficiente la oro\ia, nel caso di specie raggiunta, che l'operazione di acquisto a fini di spaccio della cocaina sia avvenuta per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], o su mandatc , cli di. esti. Se dunque in punto di ricostruzione dei fatti l'apparato argomen:ativo della sentenza risulta privo di incongruenze, deve altresì ribadirsi che anche ri::peti:o alla qualificazione giuridica della condotta illecita non si ravvisano criticità. Ed invero, posto che non vi è dubbio circa la destinazione al mercatc de "due pacchi di bianca", a ciascuno dei quali è stato attribuito il valore di mille eurD, deve rilevarsi che appare corretto il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché sii piano formale, come rilevato nella sentenza impugnata, la derubricazione è sta:a chiesta non nei motivi di appello, ma solo nella discussione del ciud,zio di secondo grado, ma anche e soprattutto perché, sul piano sostanziale, si è in presenza di una cessione di due pacchi di sostanza stupefacente "Desanl:e", il che, anche avuto riguardo al valore dell'operazione economica indica:o da Pititc (duemila euro complessivi), non consente una qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità, e ciò in conformità con la condivisa affermazione di nues:a Corte, secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta o o lei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato c uelita:ivo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (inezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eve .ituale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651) Quanto all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 139) deve osservarsi che, anche in tal caso, alcuna censura era stata sollevata re mc:ivi di appello, il che già vale a ritenere non ammissibile la relativa dogli3nza, come peraltro è stato già evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. A ciò deve solo aggiungersi che in ogni caso, la sussistenza dell'aggrava -ite in esame, nel merito, appare insita nel fatto che il reato contestato è stat D pc 3to in essere da quattro persone ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in concorso tro loro, il che è sufficiente a integrare l'aggravante de qua, dovendosi in tal senso dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246212), secondo cui la circostanza aggravant:e del numero di persone, prevista dall'art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 3C9 del 1990 (secondo cui la pena è aumentata "se il fatto è commesso da tre o piì. pers :ne in concorso tra loro"), sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso ca tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più iriten;o del normale concorso nel reato, ciò in quanto è proprio il concorso Tater ale e psicologico di tre o più persone nel medesimo fatto ad essere ritenuto, di per sé., indice di maggiore gravità del fatto e di maggiore pericolosità degli imputet Di qui l'infondatezza delle censure in tema di giudizio di colpevolezza. 5.5.1. Anche il terzo motivo in punto di trattamento sanziona:odo lon è meritevole di accoglimento. Premesso che, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 25.000 di multa, occorre evidenziare cne, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha ridotto la pena ad ami 4, mesi 4 ed euro 24.000, partendo dalla pena base di anni 6, mesi 6 CC: eurc 36.000, sulla quale, stante il confermato giudizio di equivalena La le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 73 comma 6 de n. 309 del 1990, è stata operata la riduzione di un terzo per la scelta 1E'i rit.:). Il discostamento dal minimo edittale, peraltro contenuto, è stato giust fica:c nella sentenza impugnata con il corretto richiamo alle modalità del fatte, pc sto in essere da più soggetti, e alla quantità della droga oggetto dell'acarcio il ecitD, dovendosi ribadire che, secondo le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], l stesa era idonea a garantire un guadagno pari ad almeno mille euro per l'imput3to. A fronte di un percorso motivazionale ben argomentato, non vi è duncue per accogliere le censure difensive, invero non adeguatamente specifi:he. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], conclusivamente, deve essere disatteso, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedirreito. 5.6. Tra le posizioni dei ricorrenti condannati solo in ordine a sirgoli episodi delittuosi avulsi dal contesto associativo, vi è infine quella di [OSCURATO:PERSONA]. Questi è stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli al capo E, nell'ambo del quale il ruolo del ricorrente è stato quello di essere intervenuto riek fase successiva al fallimento del primo tentativo di importazione dalla Colombia. Premesso che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stata contestata sia la qualificazione giuridica della condotta, sia la partecipazione al fateti del ricorrente, possono essere affrontati unitariamente, deve osservarsi d e sul punto nella sentenza impugnata non sono ravvisabili lacune argomentalive La Corte territoriale, infatti, dopo aver ricostruito analiticamente le fasi sAlienti della vicenda descritta al capo E (pag. 489 ss.), si è soffermata sulla 30SiZi :me di [OSCURATO:PERSONA], osservando che lo stesso ha svolto il ruolo di finanziatore, comparendo sulla scena nel gennaio 2016, allorquando [OSCURATO:PERSONA] era ospite dell'3Ibergo della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Foppolo, in provincia di 3erga T10. In questa fase, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ("il traduttore") aveva assunto le rediit delle operazioni, [OSCURATO:PERSONA], operando in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], si attivava per recumerare altro denaro, che il 14 febbraio 2016 consegnava a [OSCURATO:PERSONA] a Foppolo. Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo dello stesso anno, Ruggieso ri .sciva inoltre a procurarsi altro denaro, che veniva consegnato a [OSCURATO:PERSONA], il luale 0i, il 4 marzo 2016, raggiungeva a Roma l'escort colombiana "Natalia", Cle r c.2veva la somma con l'incarico di farla poi pervenire al cartello dei narcotrafficz nti. Nello sviluppo delle operazioni, quando l'importazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ostacolata dalla difficoltà di individuare un porto "affidabile", il se& si affidava a [OSCURATO:PERSONA] per individuare altri canali nel continente europeo e in c contesto, a partire dal 6 aprile 2016, ricompare sulla scena [OSCURATO:PERSONA], I quale prende contatti con un soggetto napoletano, tale [OSCURATO:PERSONA], art::he se la trama di questi contatti è rimasta priva di spunti probatori rilevanti. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione illecita è stato invece ancornto al ruolo da lui svolto in occasione della duplice consegna del denaro a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, sono state ragionevolmente valorizzate dalla Corte di apallo le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali risulta espli:ito il riferimento al fatto che entrambi si adoperavano per reperire il cenaro necessario per finanziare la nuova importazione di cocaina dalla Colori il riferimento è innanzitutto al messaggio inviato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il 19 gennaio 2016, in cui il primo dice al secondo di dover andare di lì a qualche gic -no a "prendere assegno", ciò nel contesto di un costante scambio di messagci tra i due, contestuale al periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] era ospite presso l'hotel della farni3lia di [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, dopo alcuni giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] aggiornava di continua Peli. do (a sua volta in contatto con [OSCURATO:PERSONA] gota in Colombia) sull'arrivo della dispanibilità del denaro, [OSCURATO:PERSONA] si recava domenica 14 febbraio 2016 a Foppolo, dove incontrava [OSCURATO:PERSONA], al quale consegnava la somma di denaro, de dai messaggi antecedenti e successivi, veniva individuata in 15.000 euro. Di particolare pregnanza si sono rivelati inoltre i messaggi scanitiati il 29 febbraio 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che, dopo quest2 prima consegna di denaro, il primo si impegnava a procurare al secondo .311:ri l 5.001:3 euro ("Ti ho già", dice il ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] nello scambio di SMS ripertato n più parti della sentenza, ovvero pagina 662 e pagine 782-783), dovendosi precisare che di tale somma, solo 10.000 euro venivano consegnati da Grillc zl [OSCURATO:PERSONA] i primi di marzo 2016, dicendo il narcotrafficante colombiano a [OSCURATO:PERSONA] lota n una conversazione telematica di aver ricevuto 10.000 dal "traduttore"-, cioè da [OSCURATO:PERSONA], il che induce a ritenere che questi abbia trattenuto per sé una parte dal denaro. 5.6.1. Orbene, la ricostruzione del ruolo dell'imputato è scaturita ir una disamina non irrazionale del materiale probatorio, a fronte della qu2 le la difesa propone una non consentita lettura differente, anche rispetto all'interpretazione del significato di alcune espressioni usate nelle conversazioni intercettate. In proposito', deve solo osservarsi che la Corte territoriale ha es:luso che i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero giustificabili solo in base a rapporti lavorativi tra gli stessi intercorrenti, rilevando, in maniera non illog,ca, che i dialoghi riconducibili al contesto lavorativo (come quelli relativi alla fornitAra di prodotti caseari o di legname) sono sempre espliciti e chiari, mentre va.n sonc molti altri in cui il linguaggio è volutamente criptico, non potendo la lettL ra dei messaggi prescindere dal contesto dei rapporti tra i soggetti coinvolti. In tal senso, risulta illuminante la circostanza che, nella conversazione telematica del 12 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] preannunci a [OSCURATO:PERSONA] lota la domenica successiva, ovvero il 14 febbraio 2016, avrebbe incontrai:o RJ ,;,gierc ("il signore in divisa del traduttore"), desumendosi da ciò che il ricorre ite si rapportava non solo con [OSCURATO:PERSONA], ma anche con il narcotrafficante colori Aano, essendo cioè perfettamente a conoscenza del fatto che il denaro portato a Foppolo era destinato all'importazione dello stupefacente dal Sudamerica. Il fatto poi che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia nominato [OSCURATO:PERSONA] non vale a destrIt:urare l'impostazione accusatoria, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non ha avuto rapporti ilirici con [OSCURATO:PERSONA], avendo egli agito in sinergia quasi esclusivamente con Gri o. Ciò posto, deve evidenziarsi che la qualificazione giuridica del fatto è r sultata in realtà più favorevole al ricorrente e agli altri soggetti coinvolti nel capo E.La Corte di appello ha infatti osservato che il raggiungimento dell'accorce tra il sodalizio calabrese e i narcotrafficanti colombiani (avvenuto tra la fine di settembre e la metà di ottobre del 2015, secondo l'evoluzione dei contatti ira gli esponenti dei due gruppi ben sintetizzata alle pagine 777 e 778 della ser tenza impugnata) era idoneo a integrare gli estremi del tentativo punib le, e tanta anche alla luce della consegna (tra dicembre 2015 e marzo 2016) delle tra i7CheS di pagamento del prezzo, ma sul punto deve rilevarsi che, proprio alla luce il tali considerazioni, il reato di cui al capo E invero doveva essere ritenuto consumato, ciò in coerenza con la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, elemento questo pacificamente realizzatosi nel ca;c d pecie e seguito anche da pagamenti parziali del prezzo, potendo invece ccrifigui arsi il tentativo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il rec proco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nEzionale (cfr. Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717). Il reato di importazione di stupefacenti si consuma infatti anche pri T a del materiale trasferimento della droga in territorio nazionale, quando l'a gE ,nte. abbia acquisito in uno Stato estero la proprietà della droga medesima. Ciò del resto rispecchia il generale principio consensualistico che re c Dia il contratto di compravendita, in ragione del quale l'incontro di volontà determina il passaggio di proprietà, e conduce ad affermare che, in concre:o, il raggiungimento dell'accordo circa il trasferimento della sostanza s:upeficeme destinata ad essere trasferita sul territorio italiano da parte dell'acquirente concreta senz'altro la fattispecie consumata della condotta di "importa enunciata, sinteticamente, dalla norma penale, che si risolve, come le altre condotte incriminate, in una acquisita "titolarità" della droga da parte cli s,o(ggetti che agiscono, anche solo in parte, sul territorio nazionale, e che att-i: verso quell'accordo hanno realizzato in sostanza un approvvigionamento all'este -o. Alla luce di tali premesse, le censure difensive sulla qualificazione cliuricffsa del fatto non possono trovare quindi accoglimento, atteso che nella vicer da in esame ben avrebbe potuto e dovuto parlarsi di reato consumato e non tent:t°. A maggior ragione, non appaiono fondati i rilievi difensivi circa l'eve ..tuale configurabilità di un'ipotesi di desistenza, dovendosi osservare che, pur a /olere qualificare la condotta come tentata e non come consumata, corr unqw! non potrebbe ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 cod. pE n., in quanto il mancato arrivo dello stupefacente in Italia è dipeso non d,: una iniziativa volontaria dei soggetti coinvolti nell'operazione, -na, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, solo dalla oggettiva diCicoltà di individuare un porto dove far pervenire senza rischi il carico con la :ccair a. Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità 5.6.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alle doglianze sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990. Ribadito che tale circostanza si configura "se il fatto è commesso ca tre o più persone in concorso tra loro", è sufficiente rilevare che, come affe -mato dalla Corte territoriale (pag. 801 della sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] si è relaz onato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il che basta per escludere che l'imputato non abbia avuto consapevolezza della dimensione concorsuale della transazione illeci:a in :orso, per cui non è necessario approfondire i rapporti del ricorrente con gli a tri 5.odali, dovendosi in ogni caso considerare che può essere riferita anche all aggrE vante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 l'affermazione di q Jesta Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126), relativa all'analoga aggr2Jame di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., secondo cui la circostanza aggravante orc nana del numero delle persone non richiede la consapevolezza della partecipwicne di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reatp. 5.6.3. Parimenti infondate sono le censure sollevate nel quarto motivo di ricorso rispetto al riconoscimento della speciale circostanza aggravante della transnazionalità (art. 4 della legge n. 146 del 2006, oggi art. 61 bi:; (:ocl. per., secondo cui "per i reati previsti con la pena della reclusione non i ifericre nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più ci uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà"). In ordine alla natura di tale aggravante, è stato puntualmente ricordato nella sentenza impugnata l'autorevole e ancora attuale intervento delle Stazioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255033, rico•reryte Adami, ripresa dalla giurisprudenza successiva, tra cui Sez. 3, n. 363E1 del 09/05/2019, Rv. 276701 - 08 e Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, F v 28)552- 02), con cui è stato chiarito che l'aggravante speciale della tran srazicnalità presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazior a e, p Jrché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di iin gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno S:ato; ii fini della configurazione della speciale aggravante in esame, inoltre, non è é•iffatto necessario né che il reato in questione venga commesso anche all'estero, r é che l'associazione per delinquere operi anche in Paesi esteri. Non è r eppure necessario che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in Paesi diversi, mentre quel che occorre, ai fini dell'operatività dell'aggravante ; è che alla commissione del reato oggetto di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale. L'art. 4 della legge n. 146 del 2006 deve essere infatti letto insieme a l'art. 3 della medesima legge, che, recando la definizione di "reato transnazionale", fornisce importanti elementi ricostruttivi in chiave ermeneutica. L'art. 3 invero àncora la qualificazione della transnazionalità al concorso il tre distinti parametri: il primo è connesso alla gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena (non inferiore nel massimo a quattro E -mi di reclusione), il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, nel senso che la dimensione organizzativa deve essere c:o -npeneme coessenziale dell'espressione criminale di riferimento, mentre il terzc parametro si sostanza di uno degli elementi che la norma prevede, stavolta, in l'orma alternativa: commissione del reato in più di uno Stato (a); commissione iii uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, dinaione o controllo in un altro Stato (b); commissione in uno Stato, ma implicazicne in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (c); commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostaru:iali in altro Stato (d). Dunque, la transnazionalità non è elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, ma è una peculiare modalità di espre!isione riferibile a qualsivoglia delitto (con esclusione delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso assuma una proiezione transfrontaliera. Ora, la previsione dell'aggravante in esame è stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnaziDrialità, ossia quello di cui alla lettera c), per cui la circostanza è stata "ritagliata' dalla definizione normativa (senza sanzione) di reato transnazionale, con un'operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionali:à, cioè la "implicazione" di un gruppo criminale organizzato impegnato in attiv in più di uno Stato, ha previsto l'aggravamento di pena. Di qui la concll sione che non è il reato transnazionale in sé soggetto ad aggravamento di penz, mentre la sussistenza della speciale aggravante dell'art. 4 legge n. 146 del 20C ,6 è invece, già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità, di talché il reato ccmune aggravato è sempre e necessariamente reato transnazionale. Ciò posto, va altresì messo in risalto che il generico riferimento r o -ma:ivo a qualsiasi reato, purché a esso si accompagni la relativa previsione sa ionatoria, porta a ritenere che l'apporto causale di un gruppo siffatto possa sigari nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di luella associativa, non essendovi alcun contrario ostacolo di ordine testuale e Dunque, è pacifico che l'aggravante si applichi sia al reato asscciativ:) che ovviamente ai reati fine, come del resto chiarito di recente da questa CDrte (Sez. 70 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 16/03/2021, Rv. 281481), essendo stat) solo precisato che la formulazione normativa dell'aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto nde'ettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo pluttos:o che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione "dare comributo'' postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggeti:o agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appur to, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell'apporto causale. D'altronde, le espressioni "associazione per delinquere" e "gruppo organ zzato", al di là dell'improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o conceCualnente sovrapponibili; "gruppo organizzato" è infatti un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è un minus rispetto all'associazione per delinquere. La sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista nche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altr) va-raggio materiale; invece, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. cod. pen., occorrono un'articolata organizzazione strutturale, seppurE in Forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Il contesto strutturale organizzato deve essere, insomma, fun;:ionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il teleologismo finanzia ,rio o comunque materiale dell'azione della consorteria, derivando di fatto l'evertuale profitto dall'apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia fun;:ionalnenle preordinato. È ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per delinquere e, in tal caso, vi sarà ;icura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacché la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l'esistenza di due distinte realtà organi. ,..zativ% nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attiv.ta crininali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato 35SOC ,3tiVO, cioè alla costituzione o all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale. Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere.Orbene, la sentenza impugnata si è inserita correttamente nel solco c tale impostazione, rimarcando (pag. 88 ss. in generale e poi pag. 795 ss rispetto ai capi D ed E) come dagli elementi investigativi disponibili 55a e -nersc pacificamente il coinvolgimento di un autonomo gruppo criminale orgarinai:o nel traffico degli stupefacenti, di cui alcuni soggetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati nel tempo interlocutori diretti o indiretti del distinto sodalizio cali b -ese L'apporto del gruppo dei narcotrafficanti colombiani è ,stato incLibbi3r1ente qualificato, dovendosi ritenere che, senza lo stesso, la pianificaziDne delle iniziative illecite di cui ai capi D ed E non sarebbe stata possibile, aveldo il gruppo assicurato la disponibilità di canali di approvvigionarr ento dello stupefacente, sia dalla Colombia, sia da altri Stati del continente europeo. A ciò deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante a riaili .' ente., che la Corte territoriale ha in modo convincente valorizzato a tal fine ',paci. 799 della sentenza impugnata) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rapporti personali diretti con [OSCURATO:PERSONA], con cui si è incontrato a Foppolo il 14 feb)raiù 2016, essendo dunque il ricorrente ben consapevole della circostanza che neli'iriAativa delittuosa in corso era pienamente coinvolto un gruppo organizzato straniero. 5.6.4. Passando al quinto motivo del ricorso, deve osservarsi ch e il igiudizic sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta aspetti problematici, avendo la Corte territoriale eviceiziao sul punto (a pag. 103 della sentenza impugnata) che, pur non essendoci s -ato alcun sequestro rispetto al capo E, tuttavia il contenuto delle nurierosissinne conversazioni intercettate, alcune delle quali riportate per esteso nel come della motivazione, consentiva di qualificare in termini di ingente quantità i q Jani tativi di stupefacente oggetto della condotta contestata, in quanto i tentai vi di importazione erano riferiti a mille chili di cocaina che dovevano provenire dalla Colombia, e a 800 chili che dovevano essere importati dall'Olar da 3 dalla Spagna, per cui, avuto riguardo agli scambi intercorsi tra i protaconisti della vicenda, l'aggravante de qua è stata ritenuta correttamente ravndisabile, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Se.z. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Rv. 279512), secondo cui, in tema di traffico d siyitanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoni::he e ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza dell'aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del compl:ssivc compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore i-rissa—io, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza naia tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere coni piu .:a con particolare attenzione e rigore, come avvenuto nella vicenda in esame.A tali considerazioni la Corte territoriale ha poi aggiunto l'ulteriore rilievo (pag. 800 della sentenza impugnata) secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dal pun.:o ci vista soggettivo, era al corrente della ingente quantità della droga da impc-tare, avendo versato parte del denaro occorrente per l'acquisto a [OSCURATO:PERSONA] e a Pelud:). 5.6.5. Anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio (sesto e settimo motivo di ricorso) non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero, a fronte della condanna in primo grado a 10 anni, 6 mesi ci -eclosione ed euro 37.000 di multa, la Corte di appello, previa esclusione dell'aggra\rante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ha rideterminato la pena a car co di [OSCURATO:PERSONA] in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa, cui e penenuza partendo dalla pena base di anni 7, mesi 6 di reclusione ed eurc 36C DO di multa, determinata già tenendo conto del tentativo, pena sulla qua e, stante il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generich:! e le aggravanti del numero di persone e dell'ingente quantità dello stJpefa ,:ente, sono stati operati prima l'aumento per l'aggravante della transnazionalita (fine ad anni 10 ed euro 48.000, dunque in misura inferiore al minimo di ui te .zo) e infine, sulla pena così determinata, la riduzione di un terzo per la scell:a del -ito. Nello giustificare il discostamento dal minimo edittale, i giudici di apoelle -Ianno rimarcato, in maniera non illogica, il ruolo di finanziatore di [OSCURATO:PERSONA], i quale non ha avuto un ruolo secondario, avendo egli al contrario cooperato in rr:niera attiva a un tentativo di operazione di cocaina dalla Colombia, procura -do il denaro da mettere a disposizione dei narcotrafficanti sudamericani. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, scevro da considerazioni illogiche, resiste dunque alle obiezioni difensive, rispetto alle qual ieve solo osservarsi che il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputate deve ritenersi implicitamente valorizzato nella non lieve mitigazione del trattanento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale, fermo restando che, per qua -no Si evince dallo stesso ricorso, il leale contegno processuale dell'imputato non si è tradotto anche nella rivelazione di elementi utili a chiarire le vicende contes:ate Né appare infine ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 63 comma 4 cod. per., secondo cui se concorrono più circostanze a effetto speciale, si app ica la pena per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla, pos:o ce nel caso di specie, come emerge chiaramente dal calcolo della pena (pag 1.09i della sentenza), vi è stato un solo aumento rispetto all'aggravante non bila -viabile della transnazionalità (in misura peraltro inferiore a un terzo), mer tre le altre aggravanti suscettibili di bilanciamento sono state poste in regime di 3ciuivalenza con le attenuanti generiche, per cui per esse non vi sono stati aumenti di p :na, il che rende non pertinente il richiamo all'art. 63 comma 4 cod. pen. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ceie essere rigettato, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.6. Conclusa la disamina della posizione dei ricorrenti coinvolti re soli reati fine, è ora il momento di passare ai ricorsi degli imputati condannati, olti e. che per i reati fine, anche rispetto alla fattispecie associativa di cui al capc A. 6.1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve osservarsi che è fondato il solo terzo motivo di ricorso riguardante il giudizio sulla configurabilità dell aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre i tre restanti motivi non sono fondati 6.1.1. Partendo dal primo motivo, riguardante il giudizio di colpevilezza dell'imputato rispetto ai reati-fine, con particolare riferimento al capo E (sul capo D non vi sono formali censure), deve osservarsi che non vi è soa..7.3 per l'accoglimento delle censure difensive, con le quali è stato di fatto sellecitato un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, di cui i giudici di merito hanno compiuto un'adeguata disamina, rivelatasi priva di profili di irraziona tà. In particolare, rispetto alla vicenda oggetto del capo D, la cui ricostruzlne è comunque necessaria, essendo strettamente connessa con quella contestnta al successivo capo di imputazione, è stato ricordato nella sentenza impugnata che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione può essere collccato già a partire dal 10 marzo 2015, durante la fase organizzativa dell'irr p3rtaiione, ovvero da quando è stata intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA]° e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il secondo chiedeva al primo quando arr .rasse "il signore della frutta"; questi doveva essere individuato proprio nel ricerente., che si occupava della commercializzazione di mandarini e dunque ere 13 pc -sona giusta per occuparsi del recupero dello stupefacente, che sarebbe sta:o occultato nella nave in scatole contenenti banane. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] è comparso attivamente sulla scena nell'imminenza deTarrivo del carico di copertura, ovvero il 15 agosto 2015, allorquando il ricorrente veniva ripreso mentre entrava nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove era ospitato [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha parlato, in modo esplicito, delle -npdalità di recupero del carico di droga presso il porto di Livorno, come si evince dal ,,enore dei dialoghi monitorati e riportati nella sentenza impugnata (pag. 478). [OSCURATO:PERSONA] peraltro tornava a casa della [OSCURATO:PERSONA] il 18 agosto 2015 e in tale oc.:asione esordiva dicendo "stanotte è arrivato tutto", ciò a conferma del fatto :I- e e: li era stato informato dell'arrivo della nave, essendo in contatto con [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta era stato coinvolto per gestire il recupero della cocai la al iortp, avendo ritirato da [OSCURATO:PERSONA] le indicazioni utili all'individuazione del contairer. Anche in occasione delle conversazioni registrate il 18 agosto 2015 riferimenti all'operazioni in corso sono molto eloquenti, avendo chiesto [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] J.: ,ta se la droga arrivata fosse "buona", ricevendo rassicurazioni dal narcotraricart ,:.. In ogni caso, anche dopo il sequestro dello stupefacente al porto di 1..i ,forn3, [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a fornire il suo contributo al sodalizio nella prospettiva di organizzare nuove spedizioni di droga, tanto è vero che il 26 agosto 2115 il ricorrente, discutendo con [OSCURATO:PERSONA], lo invitava a concordare Jria luova importazione, allorché il suo interlocutore avesse fatto rientro in Colombia, Nel prosieguo del dialogo, [OSCURATO:PERSONA] diceva al narcotrafficante di aver parlato con "il pelato", ovvero con [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva detto di non voler più "perdere la merce", per cui veniva valutata l'opportunità di individuare altri poti di arrivo della droga, anche fuori dall'Italia, come ad esempio il porto di [OSCURATO:PERSONA] effetti, una volta che [OSCURATO:PERSONA] fece rientro in Colombia, vi fu uno s:arribio di messaggi tra i narcotrafficanti sudamericani (tramite [OSCURATO:PERSONA]) e i sc ,clali (tramite [OSCURATO:PERSONA]), che segnò la conclusione dell'accordo in vista di una nuova importazione di cocaina, come si evince dal tenore delle coinunicazioni intercorse tra il 26 settembre 2015 (quando [OSCURATO:PERSONA] informa VarDne della disponibilità dei narcos a una nuova spedizione di cocaina) e il 17 ottobre 201.5 (quando [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] l'assenso dei calabresi all'operazione). In questa fase cruciale la collaborazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] non è affatto an3ncata. Il ricorrente, infatti, il 27 settembre si è visto con [OSCURATO:PERSONA] e FiliDpo =iare, in uno degli incontri prodromici alla conclusione dell'accordo, ris., •:anclo significativo altresì che, nelle conversazioni del 4 e del 5 novembre tra i due colombiani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo abbia riferito al secondo che [OSCURATO:PERSONA] 3veva "la ditta pronta", essendo stato identificato nel ricorrente "il canosD' di cui si parla nei dialoghi captati, essendo pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse i capelli biand Il ricorrente, inoltre, incontrava [OSCURATO:PERSONA] il successivo 7 novembre e, ;Alto dopo l'incontro, il narcotrafficante informava [OSCURATO:PERSONA] del reperimento della diti.a che operava da 20 anni e che avrebbe dovuto trasportare il carico di cope turi. Eloquente si è rivelato poi il contenuto della conversazione del 17 novembre 2015, nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], gli spiegava che il caricD sarebbe dovuto apparire una fornitura per la sua ditta, che commercializzava igrumi. Una ulteriore conferma del coinvolgimento nell'operazione del ricorrerne è stai:a inoltre tratta dalla conversazione registrata il 28 gennaio 2016 (ovvero dopo che il 23 dicembre 2015 era stata consegnata una parte del denaro necessar o per l'importazione all'escort colombiana "Natalia") a casa della [OSCURATO:PERSONA], nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con la sua amante, faceva una sorta di riepilo!;o del denaro sborsato da lui, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (ovvero "Saro"). Orbene, la ricostruzione operata dai giudici di merito non risulta affatto illo3ica e dunque resiste alla differente lettura delle fonti dimostrative suggerita dalla difesa, dovendosi solo rilevare che non sono emersi profili di travisam err:c delle prove, essendo rimasta assertiva la tesi secondo cui il denaro reperito costituiva solo una forma di indennizzo per la perdita dei 63 chili di cocaina sequesCati al Porto di Livorno, atteso che dalle trattative intercorse si desume piuttosto che gli accordi intrapresi da fine agosto in poi erano funzionali non solo e non tanto a ristorare i colombiani per la perdita del carico, ma anche e soprattutto ad individuare altri canali ("porto di Anversa") per un'altra importazione di cocina. E comunque la tesi dell'indennizzo non smentisce quella del nuovo a:cordo, ben pptendo coesistere le due operazioni, come rilevato dalla Corte di appel o. Quanto all'obiezione circa il mancato raggiungimento della soglia di punibilrtà del tentativo rispetto alla vicenda di cui al capo E, non possono che rich armu-si le considerazioni già svolte nel paragrafo 5.6.1. sull'idoneità della condrAta a integrare la fattispecie in forma non tentata, ma consumata, posto che, di:,po le trattative, l'accordo sull'importazione della droga tra narcotrafficanti e sodali italiani era stato già raggiunto, tanto è vero che si era passati già alla raccoka del denaro, il che è più che sufficiente a ritenere integrato il delitto coisuruto. Ciò rende peraltro irrilevanti le forti perplessità manifestate da ,Xrcu-i sulla partecipazione all'operazione, in quanto tali riserve sono state palesai:e doro che l'accordo per l'importazione si era perfezionato, grazie anche al suo centrilmto. Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che l'affermazior e della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato fine di cui al capo E non e )pare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, mentre deve ribadirsi che il capo D non è stato oggetto di contestazioni formali da parte del rico -rente. 6.1.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto al giucli !io di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo contestato al capo P. Al riguardo i giudici di merito hanno innanzitutto ripercorso la dinamica dei fai:ti relative alle due rilevanti vicende di cui ai capi D) ed E), osservando che iri esse [OSCURATO:PERSONA] ha ricoperto un ruolo tutt'altro che secondario, essendosi il rico -rente messo a disposizione del sodalizio sin da quando è stata programmeta la prima importazione che ha portato al sequestro del 19 agosto 2015, propnerie Dsi di allestire "una squadra" (questo il termine usato da [OSCURATO:PERSONA] in una corRersazione captata) per le operazioni di recupero della droga in arrivo al porto di Livol o, ciò a riprova anche delle capacità organizzative di cui disponeva il ricorrente. Anche dopo il sequestro della droga, [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a interagire con i narcotrafficanti, svolgendo in tal caso, oltre alle funzioni di organi2zatore, favorite dall'attività imprenditoriale svolta, anche quelle di finanzietore, come confermato nella conversazione ambientale intercettata a casa della VelT1131'. Partendo da tali premesse fattuali, il G.U.P. e la Corte territoriale, nel care contd della pregnanza del contributo fornito dall'imputato ai traffici illeciti cle sgealizic in due momenti così importanti per l'operatività dell'associazione, sono per,enuti alla coerente conclusione della configurabilità del ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e nulla rilevando che, rispetto alla vita dell'associazione, indicata in rubrica ,come attiva tra l'ottobre 2014 e il gennaio 2017, le attività del ricorrente si siano :cnce Ara:e in un periodo più circoscritto (marzo 2015-gennaio 2016), dovendosi n pro)ositc richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02), secondo cui, in tema di associazione clel nquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica del costitutivi della partecipazione al sodalizio, e in particolare dell' 'a ffecl;o" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi ac:tuisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbianc fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limi :ato. Ora, nel caso di specie, deve osservarsi, in primo luogo, che l'epoca in cui Ara.ri ha preso attivamente parte alle iniziative finalizzate alle importazioni di 33caina dall'estero non è stato breve, venendo in rilievo almeno 10 mesi, dovenc Dsi in secondo luogo considerare che le attività poste in essere dail'imputatc) s;orc, sta:e in questo periodo di una tale rilevanza (organizzazione delle operazicn di recupero dello stupefacente, intervento nelle trattative per la .luova importazione successiva al sequestro, finanziamento della seconda )pera da escludere che si sia al cospetto di un concorso estemporaneo, esseric Dsi al contrario in presenza di una consapevole adesione a un preciso pactuin sce,eris, Né il numero di reati fine addebitati ad [OSCURATO:PERSONA] (2) è tale da rendere mprot)abile la tesi del suo inserimento nel sodalizio, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 - 06) che, in tema di associzior e per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgirnento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipaziore, nel case in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmen .:e se .vitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo Frassi 'ne di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo cri -ninalc. Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale deve ritenersi che il modus (3(1(.1c/i di [OSCURATO:PERSONA] (che interloquiva direttamente con i narcotrafficanti sudamerizeni, ::he si interessava dei dettagli delle operazioni, che ne sollecitava l'avvio e ir pa te ne finanziava il compimento) sia idoneo a delineare in termini verticistici il contributo da lui fornito in alcuni dei passaggi cruciali della vita associ3tiva. Le due sentenze di merito, nell'attribuire al ricorrente il ruolo di organizza:ore e finanziatore del sodalizio, si sono poste in sintonia con le richiamat3 pre.nesse interpretative, per cui le censure difensive sul punto, devono essere disettese, anche perché spesso ancorate a deduzioni fattuali non consentite in q _lesta :;ede. 6.1.3. E' invece fondato il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata, nel ritenere sussi:len':e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto ai reati-fine di cui ai capi D ed E, ha evidenziato (pag. 798) che "la finalizzazione al sodalizio mafioso crede artività nelle quali ([OSCURATO:PERSONA]) risulta pienamente coinvolto in relazione ai capi ,D el:' E si ricava dalle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità che der,)tano la chiara consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di operare in ambito 'ndranghetistico, attese le particolari cautele adottate per comunicare evitando conversazioni telefbliche, nel vano tentativo di mettersi al riparo da possibili captazioni dei discorsi". Orbene, tale apparato argomentativo risulta oggettivamente lacunc so e inadeguato ai fini dell'attribuzione della circostanza aggravante de qua. Sul punto deve premettersi che, in tempi recenti, una puntuale esegesi della circostanza in esame è stata compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, ::on la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, ricorrente [OSCURATO:PERSONA],:ini. Con tale pronuncia, è stato infatti affermato che l'aggravante prevista dall'iAt. 7, del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi la noi ma di riferimento è l'art. 416 bisl cod. pen.), esige che l'agente deliber illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, ctic tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale., all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'ar. 41.6 bis cod. pen. e alla effettiva possibilità che l'azione illecita si in3criva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione. È stato altresì precisato dalle Sezioni Unite del 2019 che, trattani ,:si di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una cor cbtta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso Lna mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un racccrdo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo; tale finalità perall.r) non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi a esigenze egois,tiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assotutamence personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione. Quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è tuttavia la presenza del dolo specifico o intenzionale :n u -io dei partecipi, essendo evidente che il fine agevolativo costituisca un mol .vo a delinquere, cui la legge attribuisce rilevanza per giustificare l'aggravarne .ito di pena; del resto, non è affatto infrequente che il nostro sistema penae riconosca la rilevanza del motivo, non solo come elemento caratterizzante la 1'at.i4)ecie (finalità di terrorismo o di arricchimento patrimoniale per il sequestro di persona), ma anche, come nel caso dell'agevolazione mafiosa, nella Forma circostanziale (quale il motivo abietto e futile, la finalità di discriminazione :! odio etnico-razziale, il fine di profitto nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). Di qui la conclusione della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite :;ecando cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai mo:ivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compar:eciie. A ciò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109) ha aggiunto l'ulteriore precisazione secondo cui la colifigumbiliù dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi 416 bis1 cod. pen ) non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o carnoristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del "metodo matiosc ', ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire al 'Ettivt.à di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in ur a logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del terrilo -io con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. Tanto premesso, deve convenirsi con la difesa sul fatto che, nel caso 'li spede, la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato in base a quali element . :lebba ritenersi provata la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare una dele tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Raziorale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA]. Ora, se è vero che nella parte introduttiva della sentenza (pag. 92.-100), sono state sufficientemente illustrate la storia e le caratteristiche delle tre cosche, le cui attività risultano essersi in taluni momenti intrecciate con quelle di ala ii del sodali dell'associazione contestata al capo A, occorre tuttavia prende -e che, rispetto alla descrizione della presunta finalità agevolatrice da parte di ikrcuri, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è oggettivamente carente e comunque assertivo, non essendo stati chiariti i presunti (e, ove pro‘a .:i, a:tua i) rapporti tra il ricorrente e gli appartenenti alle tre cosche, mancando in acni caso un'esauriente illustrazione degli elementi di fatto idonei a provare in concreto la consapevolezza da parte dell'imputato di agevolare, con le sue coridote delittuose, le attività illecite delle cosche o anche di una sola di esse. Né può ritenersi sufficiente il mero ricorso dell'imputato al linguaggio cipticc delle conversazioni, elemento questo al più riconducibile, almeno in tIA-mini astratti, a un "metodo mafioso" che tuttavia non forma oggetto di contEstw ione. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circw.tanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bisl cod. :en.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzionatorio, si iripone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solcc Jel criteri ermeneutici prima . delineati, il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali dovranno essere chiariti gli eventuali rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.4. Passando al quarto motivo di ricorso, relativo alla configurabilit della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r:rnarc:ife la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.6.:; circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord ne. al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stLpefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calal .ese. Sul punto deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'agc.iravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pertinente valorizzato a tel fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rapporti personali diretti con [OSCURATO:PERSONA], in occasione di entrambe le vicenie di cui ai capi D ed E, essendo dunque il ricorrente ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero. 6.1.5. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui ;volle, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rcuri, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. per , con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. 6.2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che ai:he in tal caso sono fondate le sole censure concernenti il giudizio sulla configurabililà dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre nel resto il ricorso e infondato. 6.2.1. Iniziando la disamina dalle doglianze riferite all'affermazione della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (cap D ed E), occorre evidenziare che la Corte territoriale, per entrambe le impitaroni, ha compiuto un'adeguata disamina dei fatti di causa, non mancando affatto di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con considerazior i -azi(ulali. In particolare, per quanto concerne il capo D, la sentenza impugnata, dop2 aver ripercorso le tappe principali della vicenda (pag. 455 ss.), ha messo ir rise Ito la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si è recato da [OSCURATO:PERSONA] nei momenti piu rilevanti dell'operazione culminata con l'arrivo del carico di droga al porto di Livorno. Ciò è avvenuto, ad esempio, il 21 gennaio 2015, cioè nei giorn successivi all'arrivo in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], 1'8 marzo, ovvero all'indomani dell'arrivo in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro di questi con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il 27 (: il 31 marzo 2015, giorni nei quali [OSCURATO:PERSONA], impegnato nel reperire il cenaro necessario per l'acquisto della droga, si reca a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona e si incontra con [OSCURATO:PERSONA], il quale, in una delle conversazioni intercettate, rife -kce al suo interlocutore: "una settantina li ho trovati io", chiedendo a Pititte se. [OSCURATO:PERSONA] fosse riuscito a recuperare qualcosa (progr. 1943, riportato a pag. 21(3 e. 217). Il 1° aprile 2015 [OSCURATO:PERSONA] ritorna a [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona e, conversando cor [OSCURATO:PERSONA] (progr. 1972), gli lascia intendere che l'affare illecito stava avvenend:) con l'apporto di denaro proveniente da vari soggetti, per cui, nell'eventualita ,n cui qualcosa fosse andato storto, ognuno di loro avrebbe perso l'investiment), ciò a conferma dell'esistenza di un'organizzazione articolata dietro l'operazi Dne. Rispetto a tale conversazione, la Corte territoriale ha ragionevolmente e clu.so che l'argomento vertesse su una presunta compravendita di ter -eni non risultando che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero comproprietari di terreni da vendere. In ogni caso, anche prescindendo dalla conversazione del 10 aprile 2015, i giudici di secondo grado hanno osservato che gli ulteriori dialoghi intercettati attestano ampiamente gli apporti finanziari di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'importazione della droga, come desumibile ad esempio dalle conversazioni del 7 aprile 2015 (pi- gr. 1)73 e 1974), nelle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno discusso di somme di denaro rifert:e all'operazione in corso, avendo [OSCURATO:PERSONA] precisato che per reperire altri 10.000 euro avevano poco tempo a disposizione, previsione questa non sbagliata, perché i colombiani hanno in effetti poi comunicato che il denaro era "molto pcco". Peraltro, anche dopo la consegna del denaro al cartello colombiano, avvenuta a Roma il 15 aprile 2015 tramite il libanese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha cDritirit ato a recarsi da [OSCURATO:PERSONA], sia di ritorno dalla [OSCURATO:PERSONA], sia nei giorni successivi, come il 24 aprile, il 2, il 4 e il 6 maggio, giorno in cui i due colombiani [OSCURATO:PERSONA] e Peluclo commentano il fatto che "lo zio", ovvero [OSCURATO:PERSONA], era uscito "fuori cità per organizzare tutto", verificandosi la stessa cosa il 25 maggio, doge ci [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato le fotografie che ritraevano la cocaina e il carico di .:c per:ura. Una volta stampate le foto, infatti, [OSCURATO:PERSONA] si recava a [OSCURATO:PERSONA] d':r: Dona, dove incontrava [OSCURATO:PERSONA], vedendosi [OSCURATO:PERSONA] in quei giorni anche con gli altri soggetti coinvolti nell'operazione, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], raccoc lierdo cla costoro delle perplessità sull'individuazione del porto di arrivo, perplessita che venivano poi riferite a [OSCURATO:PERSONA] e da questi comunicate a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è poi recato da [OSCURATO:PERSONA] anche nelle fasi successive, ovvero I 9 g AgnD, prima della partenza di [OSCURATO:PERSONA] per la Colombia dove avrebbe covutc; farsi consegnare dai narcos il documento necessario per la spedizione del caric:), e il 23 agosto, due giorni dopo il momento in cui era arrivata la notizia del seqi.estro dei 63 chili di cocaina al porto di Livorno da parte della Guardia di Finanza. Dunque, tenuto conto della scansione degli incontri e del contenuto dei dialoghi, non valutati in maniera isolata, ma posti in correlazione logica tra loro, e corroborati delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come una delle persone che collaboravano coi Sa 1‘ ,atore [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della droga, la Corte territoriale ha confermato il giudizic sulla colpevolezza dell'imputato operato in primo grado, all'esito di un arti:ola:c percorso argomentativo che non presenta profili di manifesta illogicità e i .inque resiste alle doglianze difensive, con cui si prospettano differenti letture del materiale probatorio, che tuttavia non possono trovare ingresso in questa 5:9:le. Analogamente, quanto al capo E, è stato ricordato nella sentenza i -npugna:a (pag. 748 ss.) che [OSCURATO:PERSONA] è stato coinvolto anche nelle fasi successive zii seqi.estrc dello stupefacente, avendo proseguito [OSCURATO:PERSONA] i contatti con lui, non S.)10 per informarlo della misura cautelare reale, ma anche nel momento in Cii è stata programmata una nuova importazione di cocaina, essendo in particolare il ricorrente intervenuto anche nella fase della promozione del nuovo accordo È risultata significativa al riguardo la conversazione del 4 settembre 2015, nella quale, nel giorno della partenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per Milano, [OSCURATO:PERSONA] consegna a [OSCURATO:PERSONA] il denaro necessario per le spese di viaggio di [OSCURATO:PERSONA], dicar dcgli che parte del denaro gli era stata data da [OSCURATO:PERSONA], risultando identificabile i ì ccstui il "Filippo" citato nella conversazione, avuto riguardo all'interessErnenh del ricorrente per l'operazione. Dopo la partenza di [OSCURATO:PERSONA], infatti, [OSCURATO:PERSONA] si recava diverse volte da [OSCURATO:PERSONA] e uno di questi incontri avveniva il 27 settembre 2015, cioè all'indomani del giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato ai calabresi l'assenso di [OSCURATO:PERSONA] gota alla nuova importazione, essendo significativo e non casuale che [OSCURATO:PERSONA] si sia recato il giorno dopo questa comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] d'I:porra con [OSCURATO:PERSONA], ovvero con colui che, un mese prima, il 26 agosto, aveva iliscLs.;so del progetto di una nuova importazione con [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA]. Da quel momento, peraltro, i contatti di [OSCURATO:PERSONA] non furono più so 3 con [OSCURATO:PERSONA], ma si estesero anche ad [OSCURATO:PERSONA], mentre, 1'8 ottobre, il rico •rene chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] informazioni sul "cagnolo", nomignolo con cui veniva c1-1,:matc [OSCURATO:PERSONA], ciò a riprova dell'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] in un più annplo cDrtesto organizzativo, circostanza questa confermata dal fatto che, come riferil:o da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del 15 ottobre, [OSCURATO:PERSONA] si era offerl D per trovare a [OSCURATO:PERSONA], che stava tornando dalla Colombia, un altro allcgigio in [OSCURATO:PERSONA], non essendo rilevante il dato che poi tale proposta non sia concretizzata. Del resto, anche quando [OSCURATO:PERSONA] è arrivato in [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è recato da [OSCURATO:PERSONA] e in tale occasione, il 4 novembre, gli ha chies:e 701)- 800 euro "da spendere per quello che sta scendendo", cioè per provveder e alle esigenze del colombiano, tema questo di cui ha parlato [OSCURATO:PERSONA] pure ii una conversazione del 5 dicembre, allorquando egli manifestava alla Wrman l'intenzione di chiedere a [OSCURATO:PERSONA] del denaro per le spese di albergo di Fe uce ("ora vado da Filippo e gli parlo chiaro, Oksana mia...comincia da questa notte a dormire in albergo...la casa non è disponibile e ci vogliono 55 euro ha il figlio che si deve operare e gli deve dare i soldi, non 2/300 euro").C-3 Particolarmente significativo, e tale da smentire le dichiarazioni di Piitto volte a escludere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, è inoltre il contenuto della conversazione ambientale del 28 gennaio 2016, captata dopo la consegna della prima f.r3nche del denaro alla escort colombiana "Natalia", nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA], parlando con la [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento di costei con una sport :,nei:à sintomatica dell'attendibilità del racconto, indica chiaramente [OSCURATO:PERSONA] cc nne j io dei finanziatori, al pari di se stesso e di [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di 160.000 euro. Anche per il capo E, dunque, la ricostruzione del ruolo del ricorrente è stata preceduta da una disamina esauriente e meditata delle fonti cirnostrative acquisite, che non appare disarticolata dai rilievi difensivi: questi infatt „ non senza insistiti richiami fattuali, si concentrano in maniera frammentar a su :;ingoli aspetti della vicenda, che tuttavia non valgono di per sé a minare iE razic della lettura complessiva dei dati probatori operata dai giudici di merito 6.2.2. Anche le doglianze sulla ritenuta appartenenza di Fiarà con ruolo verticistico al sodalizio di cui al capo A non possono trovare accoglimento. La Corte territoriale, infatti, trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 998 ss. della sentenza impugnata), ha sottolineato ,:he il ricorrente ha avuto un ruolo importante nelle due principali iniziative dell'associazione, ovvero le importazioni, tentate e consumate, di cocaina dalla Colombia, non potendosi ritenere neutri i contatti del ricorrente con Sab,atore [OSCURATO:PERSONA], contatti avvenuti in concomitanza con i passaggi decisivi de li: due vicende, ovvero al momento della conclusione degli accordi o della cefinizione degli aspetti operativi a seguito degli incontri con i narcotrafficanti col )rnb:ani. A [OSCURATO:PERSONA], stante il coinvolgimento nelle fasi salienti delle due operazhni, è stato dunque riconosciuto il ruolo di promotore e di finanziatore del sodalizio, ciò in coerenza con le acquisizioni probatorie relative ai due reati-fine che, per quanto numericamente esigui, si sono rivelati invece di elevato valore dirrosUativo, perché riferiti a condotte che, oltre a essersi protratte per mesi, hanno visto dispiegarsi l'attitudine del gruppo di sodali a relazionarsi con narxtraricarti colombiani per concordare consistenti importazioni di cocaina. Nel contesto associativo, la cui ontologica esistenza non ha formatc oggetto di formale contestazione, [OSCURATO:PERSONA] è risultato pienamente inserito, avendo egli avuto rapporti non generici ma intensi e correlati alle operazioni in corso, non so D con [OSCURATO:PERSONA], che sovraintendeva a tutte le attività organizzative e ceci-rie e faceva circolare le informazioni importanti tra i sodali, ma progressivarnente anche con altri soggetti di volta in volta coinvolti nelle iniziative illecite in fieri. Anche rispetto alla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui al capo A deve quindi concludersi nel senso dell'infondatezza delle deduzioni difensive, dovendosi solo ribadire che la Corte territoriale, nell'ampliare la ricostr:izione operata dal primo giudice, si è confrontata criticamente con i rilievi ditensiv 6.2.3. Parimenti infondate sono anche le censure sulla sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità della droga. In ordine al primo aspetto, la Corte territoriale, ai fini dell'a scrivibiliù dell'aggravante sul piano soggettivo al ricorrente, ha rimarcato la circw:tanza (pag. 799 della sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA], al pari degli altri sodali, è stato destinatario delle informazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] circa gli accordi in:e rcorsi con il cartello colombiano, per cui il ricorrente, attivamente in5erito nella compagine associativa, era perfettamente consapevole del fatto che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale "stani:iro, e ciò tanto più ove si consideri che egli è reso disponibile a Covare una sistemazione abitativa per [OSCURATO:PERSONA], in occasione del ritorno di questi in [OSCURATO:PERSONA]. Quanto invece alla sussistenza dell'aggravante ex art. 4 della legge r. 1 ,16 del 2006 (oggi 61 bis cod. pen.) dal punto di vista oggettivo, è sufficiente rict in mare in questa sede le argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.5.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ordine al pieno coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacan.:i e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese In ordine all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, è stato spiegato in modo pertinente dalla Corte di appello che sia l'inportazione oggetto del capo D, sia il successivo tentativo di importazione di a i al capo E hanno riguardato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, atteso che nel primo caso si era in presenza di 63 chili di cocaina, mentre nel seconde caso l'investimento di denaro operato dal sodalizio era pari ad almeno 180.000 eirro. Dell'entità di queste operazioni il ricorrente era senz'altro a conoscenza, a , ,encic egli finanziato le operazioni e avendone seguito tutti gli sviluppi, per cui, anche rispetto all'attribuzione soggettiva dell'aggravante, non sono affattc , sabili lacune o incongruenze motivazionali rilevabili in questa sede. 6.2.4. Anche per [OSCURATO:PERSONA] sono invece meritevoli di accoglimento le dogiianze, integrate nel motivo nuovo, sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.). Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata ha così mcdvato (pag. 797) il giudizio sulla configurabilità a carico dell'imputato: "per quanto coi ^erne [OSCURATO:PERSONA], la finalizzazione al sodalizio mafioso delle attività nelle ?vali :isulta coinvolto in relazione ai capi D) ed E) si collega alle modalità con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunicavano. Si tratta infatti di modalità che denotano ul'es!rema accortezza, tanto che la P.G. ha dovuto installare una telecamera nel centro dei paese di residenza di [OSCURATO:PERSONA], atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dialogavar o Spesso all'aperto, riservandosi solo pochi dialoghi in luoghi chiusi". Ha inoltre aggiunto la Corte territoriale che il compimento da parte del rico Tente delle attività illecite di cui ai capi D ed E contraddiceva le relazioni circa la corretta condotta di vita che [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, avrE IDDe tenlr:c dopo aver scontato la pena per la pregressa condanna a suo carico. Ora, anche in tal caso, richiamate le premesse ermeneutiche già enuiciatE (par. 6.1.3) circa la natura giuridica dell'aggravante, deve rilevarsi che 'apparato motivazionale della Corte di appello in parte qua risulta assertivo e inadegu:ito. Il ricorso alle accortezze indicate nella sentenza impugnata, infatti, r oi è li per sé sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante in esame, trattandosi di un modus agendi che al più potrebbe delineare in astratto un "metodo mal oso", peraltro non contestato nelle imputazioni, mentre è mancato da parte della Cone di appello il riferimento a elementi concreti da cui potesse trarsi il convincinemc che le attività delittuose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] abbiano avuto una f nali:à agevolatrice di una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due :Api di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di Miletc, la zosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA]:To. Ora, dalla premessa generale contenuta alle pag. 93 ss. della senten2a, si i:vince che [OSCURATO:PERSONA] sia stato organico alla cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razio -ré le di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona, ma non è ben chiaro se, all'epoca cui risalgono le condoti:e descritte ai capi D ed E, questa cosca (o le altre) fossero o meno anccrai in ,ita. Dunque, condividendosi in tal caso i rilievi difensivi (sviluppati anche nella memoria integrativa trasmessa in vista del giudizio di legittimità) circa la ca renza argomentativa della parte della sentenza dedicata alla configurabilità a calco di [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 199k (agi; i art. 416 bis.1 cod. pen.), si impone, in ordine a tale profilo e anche rispetto alle possibili ricadute sul trattamento sanzionatorio, l'annullamento deka ser tenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanaro l fine di compiere il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esi!:.tenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevolatrice rispetto all atlb,ità di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre poi che siano chiariti gli eventuali (e nel caso attuali) legami con Fie -è. 6.2.5. Venendo al quinto motivo del ricorso, deve infine osservarsi ,:he le doglianze sulla confisca non sono suscettibili di essere accolte. Occorre premettere al riguardo, con la sentenza di primo grado, i 3.1J P. ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto lege i. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992 (la norma di riferimentc c oggi costituita dall'art. 240 bis cod. pen.), la confisca di vari terreni e fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, intestati o alla moglie [OSCURATO:PERSONA], o ai figli Francesco e [OSCURATO:PERSONA], nonché di un rapporto bancario accesso presso la [OSCURATO:PERSONA]:e dei Paschi di Siena e intestato sempre alla consorte dell'imputato. Ciò posto, la Corte di appello ha annullato la statuizione della ccri'iscí:, con conseguente restituzione all'avente diritto, sia del terreno sito in [OSCURATO:PERSONA]:gorio d'Ippona, censito al foglio 3, p.11a 111, sia di alcuni dei fabbricati siti i •I [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona, sia del rapporto bancario intestato alla moglie, osservando, in ordine a quest'ultimo bene, che dalla documentazione prodotta dalla niife.ia era emerso un continuo flusso di denaro collegato ad attività lecita dell'in- presa esercitata dalla Vinci, peraltro con un saldo irrisorio, per cui doveva escIudcsi un nesso di derivazione del bene dall'attività illecita esercitata dall'imputato. Quanto ai fabbricati e ai terreni dissequestrati, è stato sottolineato dalla Corte di appello che l'epoca di acquisizione dei predetti beni immobili risaliva agli anni 1996, 1999, 2001, 2002 e 2009, ovvero a un tempo ben distante da qu ,E.Ilo di commissione del reato associativo, contestato da ottobre 2014 a genr a o :2C17. A conclusioni diverse la Corte territoriale è invece pervenuta rispetto agli LI teriori beni confiscati, ovvero i terrenti siti in [OSCURATO:PERSONA] d'Ippona intestai a [OSCURATO:PERSONA] e censiti al foglio 13, p.11a 2, 20 e 263 e al foglio 7, p.11a 181. Tali beni risultano acquisiti infatti il 10 aprile 2014, cioè in epoca pross ma a quella in cui ha avuto inizio la consumazione della fattispecie associativa. Quanto al profilo della sperequazione tra il valore di acquisto del bene. (81).000 euro) e i redditi dichiarati e prodotti dal nucleo familiare sino all'epeca di acquisto del bene, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ai valcri del cosi:c della vita, tratti dalle pubblicazioni dell'Istat, riferiti a ciascuno degli E nii pesi in considerazione nell'ambito delle indagini, rilevando che, nell'anno di acquist:o dei beni (2014), il reddito familiare prodotto dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]/Vinci è stato irr sorip, risultando solo un reddito da terreni in capo alla Vinci pari a 183 eurd, mentre [OSCURATO:PERSONA] non è intestatario di beni immobili e non ha mai presentato cichiarazioni dei redditi, a eccezione del 2000 (euro 1.645) e del 2015 (euro 4.175 19). È altresì emerso dalle indagini patrimoniali svolte dalla P.G. che i cern uci, nellc stesso anno di acquisto, ma anche negli anni precedenti, avevano effetuato numerosi altri investimenti per importi di gran lunga superiori rispett) alle entrate lecite dichiarate, desumendosi dall'analisi comparativa tra le entrate e le uscite dell'anno di riferimento una situazione chiaramente negativa, con sp:ise di gran lunga superiore alle entrate lecite (cfr. tabelle riportate a pag. 1124 e 1125 della sentenza impugnata, con i valori annuali della sperequazione a scala -e ). Tutto ciò ha dunque indotto la Corte di appello a ritenere che i beni in que:;tione siano stati acquistati con i proventi delle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], risu candc peraltro anomale le modalità di pagamento del prezzo, posto che era star:o previsto che parte del corrispettivo, per l'importo di 25.000 curo, fosse corrisposto prima del 4 luglio 2006, cioè ben 8 anni prima dell'atto di acqui;to. Nel confrontarsi poi i rilievi difensivi, i giudici di appello hanno innan;:itutc rimarcato l'inattendibilità della ricostruzione del reddito dell'impresa agricola della Vinci operata dai consulenti della difesa, osservando tra l'altro che il costo del lavoro, non presente nelle dichiarazioni Irap, è stato posto in detrazione soltanto in alcune annualità, con incidenza massima solo nel 2014, il che : .isulta illogico, non essendo verosimile aver realizzato corrispettivi come quelli indicati in alcune annualità (come ad esempio nel 2005, anno per il quale sone stati indicati corrispettivi per 67.168 euro), senza ricorrere alla forza lavoro. Parimenti inverosimile, inoltre, è che le dichiarazioni Irap allegate dalla difese presentino una irragionevole discontinuità nell'andamento degli acquisti :ier la produzione, che risultano pari a zero negli anni 1998, 1999, 2002, 2003, :2004, 2007, 2013, per incidere invece in misura variabile tra il 20% e il 50% dei corrispettivi in altre annualità, non essendo stato al riguardo spiegato, ad esempio, come sia possibile che l'azienda nel 2004 abbia prodotti/anirm: li per circa 66.000, senza sopportare costi per mangime, carburanti, semen:i ecc.. Hanno poi osservato i giudici di appello che il valore di produzione preso in considerazione dai consulenti della difesa, ovvero l'ammontare dei :crrispettivi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti agricoli al netto degli acquisti per la produzione, non rispecchia l'effettiva struttura dei costi per l'impresa ag -icola, non comprendendo, ad esempio, il costo del lavoro o gli acquisti fuori campo iva. Operata questa premessa, la Corte di appello ha comunque evidenziato pur a voler seguire la prospettazione difensiva, i redditi di [OSCURATO:PERSONA] n Dr erino in ogni caso sufficienti a giustificare l'acquisto dei terreni, posto che. secondo i calcoli difensivi, nel 2014, a fronte di entrate per 131.766,85 euro, vi eranc sta:e uscite per 108.286,91 euro e nel 2015, a fronte di entrate per 81.157,53 e:iro, vi erano state uscite per 94.854,90 euro, per cui, a fronte di dati passivi reiaivi al 2015, (- 13.697,37), la Vinci avrebbe avuto disponibilità pari a 23.479,94 euro, pari alla differenza tra entrate e uscite nel 2014, essendo i presurti maggiori redditi inconciliabili con un esborso pari a 55.000, cioè alla differenza tra ouarr:o pagato nel 2006 (25.000 euro) e il prezzo intero dell'acquisto (80.000 eur>:. Tale sproporzione è stata ritenuta ancor più evidente, decurtando dal e sprnme indicate dalla difesa come redditi della Vinci gli importi necessari per far 'ronte alle spese quotidiane di un nucleo familiare come quello dell'imputato, la cui spesa è stata quantificata dalla stessa difesa, nel 2014, in 20.559,72 e.L. ro Né poteva affermarsi che l'acquisto sia stato effettuato con capitali leciti accumulati negli anni precedenti, avendo nel 2013 la Vinci conseguito utili per 18.845 euro, mentre nel 2012 vi è stato un saldo passivo pari a 2.61,57 etiro, e ciò senza tener conto della riduzione per le spese legate al menage fa Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare legittima, in c Jan...-.c coerente con l'orientamento elaborato da questa Corte (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Rv. 274468) che, sulla scia dei criteri interpretativi stabiliti ,:on la sentenza n. 33 dell'8 novembre 2017 — 21 febbraio 2018 (iena Cone costituzionale, ha affermato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'a .-t. 12 sexies del citato decreto legge n. 306 del 1992, (oggi art. 240 bis coc. pen.), a fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene spttoposto a confisca, oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene, è :inche l'ulteriore presupposto che il bene stesso sia entrato nel patrimoni:) del condannato in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale». Il momento di acquisizione del bene, in definitiva, non deve risulta -e té- lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ,cti ocuh irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una aCtiviù illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intenenu:a condanna; in tal senso, il canone della «ragionevolezza temporale» ris:Ioncle all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di cperAività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti, ar che a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista, un n- o iitpraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato, risultato quesi:c che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell ànere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni, onere che tantc più si complica, quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare. Per altro verso, ribadito che la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 306 del 1992, è applicata allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tr3 il nAdii:o dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica, e il ialore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, va rilevato (cfr. in termini Sez. Un. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) che è altresì necessario, da un al:o, ne, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggettc ci tic orosc accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel n:.ddizo dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura ris3,Ato a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valc -e dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione.' credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non ir Nella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta cc ndani .a. Le considerazioni compiute dalla Corte territoriale, come detto, risult3no ir linea con tali principi, dovendosi solo osservare che, pur a vole - col ocare temporalmente nel 2015 (non oltre aprile) il compimento dell'attività delii:tuosa da parte di [OSCURATO:PERSONA], tale epoca risulta comunque ravvicinata, in una prpspetl va di "ragionevolezza temporale" con quella in cui è avvenuto l'acquisto dei terreni, risalente appunto al 10 aprile 2014, cioè a circa un anno prima, e tarto an::he in considerazione del ruolo di finanziatore assunto dall'imputato, ruolo che presuppone una preventiva disponibilità di risorse economiche, la cui legittima provenienza non è risultata adeguatamente provata nel caso di specie.Quanto al giudizio sulla sperequazione tra il valore di acquisto dei beni e i V2dcliti del nucleo familiare dell'imputato, la difesa oppone a quelli utilizzati dalla Cone di appello, invero ancorati a un razionale intreccio di dati oggettivi e presi..ntivi, differenti criteri di valutazione, che tuttavia non possono ritenersi più affidabili di quelli cui ha fatto ricorso la sentenza impugnata, posto che la norma sulla cd. confisca allargata non individua parametri unitari del giudizio di spropouione, limitandosi a indicare il presupposto dell'ablazione, ossia che il condannato non possa giustificare la provenienza di determinati beni, di cui egli ri3Llti essere titolare a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, clic hixato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Dunque, ai fini della cd. confisca allargata, la valutazione sulla spropor:ion :! tra i beni nella disponibilità del condannato per determinati reati e redditi di quest'ultimo è riservata al giudice di merito e, ove la stessa sia congruanierne motivata con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia precedita da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive, colma appunto avvenuto nel caso di specie, non risulta censurabile in sede di legittimità. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di confisca. 6.2.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annulla:a nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto. 6.3. Venendo ai due ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nellp, ritiene il Collegio che gli stessi non sono meritevoli di accoglimento. 6.3.1. Iniziando dalla censura processuale sollevata con il primo rnoiiio del ricorso a firma dell'avvocata Bilotta, occorre evidenziare che la ste:sa è inammissibile, sia perché non proposta in sede di giudizio di secondo Igraco, sia perché in ogni caso manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna nullità rispetto alle contestazioni elevate a carico del ricorrente. Ed invero le imputazioni in ordine alle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato (capi A, G e H) contengono un'adeguata descrizione non solo del fatto storico conte;tato, ma anche del ruolo dell'imputato, indicato come partecipe dell'associazion(:, con il ruolo di organizzatore e di soggetto preposto al trasporto e alla var dita dello stupefacente (capo A), secondo le modalità che sono state poi sufficienterleme specificate, anche sotto il profilo spazio-temporale, rispetto a ciasct. np ( .14A due reati fine (capi G e H), per cui deve concludersi che l'imputato è statp sen.'altro in grado di articolare le due difese in ordine a ciascuna accusa a suo carico. Anche nel merito la doglianza difensiva va dunque ritenuta inammissibile. 6.3.2. Passando alle doglianze riferite al giudizio di responsabilità E ici.;:ianclo da quelle dedicate al capo G (contenute nei primi due motivi dal ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], integrati dal primo motivo nuovo, oltre che nel se::onclo motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta), deve osservarsi che le valutazioni compiute dalla Corte territoriale risultano prive di incongruenze argorrientative. La sentenza impugnata, al riguardo, ha innanzitutto operato una ricostruzione puntuale dei fatti di causa, integrativa di quella più scarna formulata in Primo grado, riportando le conversazioni telefoniche relative ai mesi di marzo, e maggio 2015, nei quali sono stati monitorati i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] nelb, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti a organizzare l'importazicne di sostanza stupefacente dalla Spagna, operazione in vista della qual€ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] investivano la somma di 50.000 euro, ovvero 25.000 euro a testa. Sono stati ripercorsi in particolare i frequenti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta si avvaleva della collaborazione di una terza persona , tale "[OSCURATO:PERSONA]", soggetto rimasto non identificato, mentre nella vicenda interveniva anche il fratello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale rimDro\, arava pesantemente [OSCURATO:PERSONA] di aver portato sostanza scadente, il che induceva Vetullà a contattare "[OSCURATO:PERSONA]" e a spiegargli che si stavano creando "problern seri". In effetti l'affare non andava in porto, nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fossa recto in Spagna per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di sbloccare la situazione In tal caso, dunque, alla luce delle già citate coordinate interpretative (Sez 3, a. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717), può ritenersi corretta la qualifizazione giuridica della condotta in termini di tentativo, posto che, se è innegabile che un vero e proprio accordo sui dettagli dell'importazione non è stato raggiunto, risulta tuttavia provato che tra i fornitori spagnoli (uno dei quali il 27 maggio 2015 interloquiva direttamente con [OSCURATO:PERSONA] durante la trasferta di [OSCURATO:PERSONA] in terra iberica) e i calabresi furono avviate nel corso di un arco ieri :orale non breve (circa tre mesi) trattative serie e concrete, nel corso delle iLali lurono anche investiti significativi importi di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di Iannillo, il che induce a ritenere che siano stati commessi atti idonei diretti ir moca non equivoco a importare in Italia rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente. Ciò si evince in particolare dalla conversazione ambientale del 15 dicembre 2016 (progr. 43017, RIT 782/15), nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], parlanc D con l'amante [OSCURATO:PERSONA], riferisce che lui e [OSCURATO:PERSONA] hanno corris posto 25.000 euro a [OSCURATO:PERSONA], il quale stava per restituire loro qualcosa. Rispetto a tale conversazione, oggettivamente eloquente, è stato ossarva-x, nella sentenza impugnata, in maniera non illogica, da un lato, che l'attenclibili della rivelazione è attestata dalla spontaneità del racconto, per molti versi auto- indiziante e comunque coerente con il tenore delle conversazioni m )nitonte in precedenza, dall'altro lato che, per quanto successivo di qualche mese ai Citti, il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] all'operazione cristallizzata al capo G è senz'altro inserendosi l'argomento in un discorso più ampio nel quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava alla compagna i giri di affari e i profitti del gruppo, peraltro precisando Cle i 50.000 messi a disposizione da lui e da [OSCURATO:PERSONA] erano il reinvestimento di prec ,:denti guadagni ("li abbiamo presi da quello che avevamo fatto"). Quanto poi all'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del "Mimmo" me izionato da [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione ambientale del 15 dicembre 2016, i giudici di appello hanno spiegato, in modo convincente, che il ricorrente, nei var dialoghi intercettati (come nei progr. 7216, 7880, 7972, 108 e 363) veniva chiama':o con l'appellativo di "Mimmo", essendo significativo che in un'altra coméers:izione (prog. 155) abbia usato questo diminutivo anche il fratello del ricorrente. L'ascrivibilità della condotta illecita a [OSCURATO:PERSONA] non risLlta d rinque contraddistinta da profili di illogicità, per cui la valutazione sulla COUDENDIE2 del ricorrente resiste alle doglianze difensive, che sollecitano una diversa I Atura degli elementi investigativi e della loro valenza probatoria, operazione che, come già anticipato e come più volte ribadito da questa Corte, non pii?; rit:mersi consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a luella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del C4/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). 6.3.3. Anche le censure riferite al capo H (quarto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], secondo e terzo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) non appaiono meritevoli di accoglimento. Deve premettersi che, all'esito del giudizio di primo grado, Iannellp stao ritenuto colpevole dei capi H e H1, aventi ad oggetto due forniture di sostanze stupefacenti effettuate dai gemelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a Sal ,/atore [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di trasportare il car co ci droga a Palermo ad [OSCURATO:PERSONA]; questi, tuttavia, non aveva gradito la forr itIr a, che era stata quindi restituita ai calabresi, venendo consegnata a San G ovatini di [OSCURATO:PERSONA] allo stesso [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo H) Veniva quindi effettuata una seconda fornitura dai medesimi soggetti e stavolta, in data 17 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato da persona e della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del casello autos:radale di Buonformello (PA), con il contestuale sequestro di 2,350 chili di cocaina. Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo H1, post;; che, rispetto alla vicenda in esso descritta, l'imputato era stato già giudicato e condannato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 2 marzo 201(5, essendosi dunque in un presenza del "medesimo fatto", tale da determinare la preclusione del ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Quanto al capo H, relativo alla prima fornitura, è . stato invece ccnfern. ato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo alla scansione dei contatti intercorsi tra i protagonisti della vicenda tra il 28 maggio e il 15 luglio 2015 Tali contatti sono stati ricostruiti con attenzione nella sentenza impugnata (pag. 861-879), senza che al riguardo appaiono ravvisabili i profili di travisarlen':c delle prove evocati dalla difesa, non risultando affatto forzato o eqt. ivocato il testo delle conversazioni, del resto riportate per esteso nel loro contenuto; la Corte territoriale ha invero legittimamente decifrato il linguaggio criptico ci taluni dialoghi alla luce dei rapporti, degli spostamenti e degli incontri tra i soggetti coinvolti, fermo restando che in alcune conversazioni, come quelle di cui ai progr. 230, 4308 e 410 (riferite al capo H1, strettamente collegato alla vicenda di cui al capo H2), si parla esplicitamente di "roba", di "cocaina" e della sua qualità "buona", ciò a conferma della sostanziale continuità dei temi trattéit dagli imputati nei loro vari dialoghi, la cui lettura non può essere atomistica. Pur in presenza della declaratoria di improcedibilità per ne bis in iderr per i capo H1, i due episodi sono stati infatti ragionevolmente correlati tra loro, stante la evidente connessione degli stessi, giustificata dall'evoluzione dei fatti: dalle conversazioni captate è infatti emerso che, dopo alcuni contatti preliminari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo presente in [OSCURATO:PERSONA] per circa due settimane), il 7 luglio 2015 veniva effettuata una prima cessione di droga dal primo al secondo, avendo in precedenza [OSCURATO:PERSONA], cugino di Iar nello, ricevuto a Rosarno la droga procuratagli dai gemelli Cannizzaro. Dopo 10 giorni, il 17 luglio, [OSCURATO:PERSONA] si recava nuovamente in Sicilia, in gianto la precedente consegna non aveva soddisfatto l'acquirente palermitar o [OSCURATO:PERSONA] e i genitori di questi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], complici nell'affare, si erano incontrati a [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], nel vitonese , per risolvere il problema legato alla scarsa qualità della prima fornitura. Del resto, la distanza temporale tra i due viaggi compiuti da Iannellc in Sicilia è tale da rendere più che plausibile la tesi secondo cui il secondo viaggio era una diretta conseguenza del primo, tanto più ove si consideri che, il gorno prima della partenza per la Sicilia (progr. 412 del 16 luglio 2015), [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto riferimento alla scarsa qualità della precedente fornitura, dicendogli di aver concordato con [OSCURATO:PERSONA] che, se la qualjt:i non veniva ritenuta della qualità sperata, gliela avrebbe riportata indietro. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella prima fornitura contestala al capo H appare dunque sorretto da considerazioni non illogiche e non distoniche ri‹:peti:c alle acquisizioni probatorie, e ciò senza voler considerare che gli altri concurrenti di questa vicenda non hanno fornito elementi di smentita della ricostruzione accusatoria, posto che i fratelli Cannizzaro e [OSCURATO:PERSONA] hanno ccncordato la pena in appello, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno r n .inci A° ai motivi sulla responsabilità ([OSCURATO:PERSONA] è invece nelle more deceiuto) Di qui l'infondatezza delle censure difensive sollevate sul punto.6.3.4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per le doclianze sulla ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio contestato al upo A (quarto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], integrato dal secondo motivo nuovo; secondo e terzo motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta). Il giudizio sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione ex art. 74 ce dt.R. i. 309 del 1990 è stato infatti fondato nella sentenza impugnata (pag. 11:.0 st) sul rilievo secondo cui egli ha assunto iniziative di particolare pregnanza, come il finanziamento di una tentata importazione di droga dalla Spagna (capo C) e il trasporto di sostanze stupefacenti fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] (capo H), danio pnAra di essere stabilmente inserito nelle vicende associative, come dimostratp anc -ie dal fatto che il ricorrente, come riferito dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si recò presso la sua abitazione durante il periodo di permanerza di [OSCURATO:PERSONA], emissario del cartello colombiano, risultando anche tale circostanza emblematica della stabile adesione di [OSCURATO:PERSONA] al programma associative tale adesione è stata favorita anche dal legame di parentela con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per conto del quale l'imputato si occupava della vendita di droga sul territcrio, come desumibile del resto non solo dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], riscontra:e dai dialoghi, come ad esempio quello del 18 febbraio 2016, in cui [OSCURATO:PERSONA] le raccon .:a dei suoi affari illeciti con il ricorrente, ma pure dal tenore della cor1er31zione ambientale di cui al progr. 2943 intercettata sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA], al pari di [OSCURATO:PERSONA], era un pusher a suo servtri:). Ancora, nell'ottica della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, è significai va la conversazione del 28 luglio 2015 (progr. 5189), dalla quale si evince che Pi:itto e [OSCURATO:PERSONA], entrambi appartenenti all'associazione, si erano recati a Rasarvi° dai fratelli Cannizzaro per spiegare loro che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] aveva caus,, to un duro colpo all'organizzazione vibonese, motivo per cui i due interlocu:ori erano impossibilitati a recuperare il denaro necessario a saldare l'acquisto della droga. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, non era un corriere occasionale della droga, ma e -i,. colui che aveva finanziato direttamente un'operazione illecita su scala europea i: che, anche in virtù dei suoi rapporti privilegiati con [OSCURATO:PERSONA], aveva un':impia rete di contatti sia con fornitori locali, sia con emissari esteri, il chE rende non illogica la valutazione dei giudici di merito circa la partecipazione dE I rico •ren":e alla struttura associativa, stante la pluralità degli interventi illeciti di Iar nelb, protrattisi per un arco temporale non proprio esiguo, e ciò a prescindere dall'approfondimento circa la consistenza economica del gruppo e c li eventuali guadagni percepiti, aspetti questi in sé non dirimenti in un senso o in un altro. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle censure ditensiv, che anche in tal caso sollecitano di fatto un differente e non consentico apprezzamento dello spessore indiziario delle risultanze investigative (iisporibili, 6.3.5. Anche il giudizio sulla sussistenza delle aggravanti di cui "egli E r :. 11.2 comma 1 n. 1 cod. pen. (oggetto del terzo motivo del ricorso del 'av,i'cicato Staiano) e della transnazionalità (contestata con il quarto motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta) appare immune da censure. In ordine alla prima aggravante, riferita al capo G, deve premettersi che la Cone di appello ha correttamente ritenuto assorbita l'aggravante di cui an 't. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda il concorso di tre D più persone, in quella ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., la quale invece è operativa quando il numero di concorrenti nel reato sia pari o superiore a cnque. Ciò posto, la sentenza impugnata ha legittimamente ritenuto cprifigt rabile quest'ultima aggravante, osservando che il numero delle persone coi .1yd:e nell'operazione illecita contestata è risultato superiore a cinque (E Dor ienicc [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si devono aggiungere anche [OSCURATO:PERSONA] e il non meglio identificato "[OSCURATO:PERSONA]"), a nulla rilevando che non tutti i conci Trent siano stati identificati o conosciuti dal ricorrente, ciò in coerenzE con l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, RV. 271126), secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggrE varre di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (numero delle per-sore:i non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel n.innerc sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le muialii:à dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti ::olorc che concorrono nel reato, avendo la giurisprudenza di legittimità altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280767) che è cprifigr. fabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il gi Jclice. abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più pe :sone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché, come avvenuto nel caso in esame, la partecipazione del nilmero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente, mediarne valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborale dal riepilogo delle fonti prova, e non esclusa in modo definitivo nella sua rnateralità. Quanto all'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, riferita il solo capo A (per il capo G è stata esclusa già in primo grado), non può che farsi -invio alle considerazioni già espresse nel paragrafo 5.6.3, cui deve aggiungersi :;olo il rilievo della genericità della doglianza, che si sostanzia in una serie ci richiami giurisprudenziali non parametrati al caso concreto e non rapportati alle spe(ifiche considerazioni della sentenza impugnata, formulate, rispetto al capo A, al pag. 90 e 91, e rivelatesi coerenti con i principi elaborati dalle Sezioni Unite CO3 la già citata sentenza n. 18374 del 31 gennaio 2013, ricorrente [OSCURATO:PERSONA].6.3.6. Anche in punto di trattamento sanzionatorio (censurato ccn il sesto motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con il quinto motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta), non si ravvisano affatto profili di criticità. Ed invero la Corte di appello, anche per effetto dell'assoluzione dal capo W e della declaratoria di improcedibilità per "ne bis in idem" rispetto al capo 111, ha rideterminato la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], per i fatti giudicati in questo processo, in 7 anni e 4 mesi di reclusione, cui si è pervenuti partendo dalla pena bas,e per il reato associativo di anni 10, pari al minimo edittale, pena poi aumentata a 13 anni e 4 mesi per effetto dell'attenuante della transnazionalità, applicata nella misura minima di un terzo; su tale pena è stata operata prima la riduzione per la prevalenza delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravani:i in bilanciamento e, sulla pena così scaturita, pari ad anni 8, mesi 10 e gioni 20, sono stati applicati gli aumenti per la continuazione, pari rispettivamente ad anni 1 e mesi 3 per il capo G e a mesi 10 e giorni 10 per il capo H, con succ ,2ssiva riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito nella misura sopra indi ::ata. Sulla pena di anni 7 e mesi 4 è stato infine operato l'aumento di anni 1 e mesi 6 per la continuazione esterna con il reato giudicato in via definitiva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con determinazione della pena finale in anni 8 e mesi 13. Gli aumenti per la continuazione interna, invero non eccessivi, sono stati congruamente giustificati dalla Corte territoriale in ragione del ruolo :;volto dall'imputato, il quale, nell'ambito della vicenda di cui al capo G, è sta:o finanziatore dell'operazione per 25.000 euro, mentre, quanto al capo H, è stato acquirente e trasportatore di una ingente quantità di sostanza stupefacente. Con tali pertinenti argomentazioni, i ricorsi non si sono adegLatanente confrontati, il che vale a rendere inammissibili le censure in punto di pena, 6.3.7. Da ciò consegue che entrambi i ricorsi proposti nell'interese di [OSCURATO:PERSONA] devono essere quindi disattesi, con conseguente nere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimeqto. 6.4. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che è fondato solo il quarto motivo riguardante il giudizio sulla configurabilità dell aggra van .:e dell'agevolazione mafiosa, mentre i restanti motivi di ricorso non sonc fnd ti. 6.4.1. Iniziando dalle censure riguardanti il giudizio di colpevilezza dell'imputato rispetto ai capi D ed E, deve osservarsi che, rispetto a entranbe le contestazioni, la Corte di appello ha delineato il contributo dell'imputato in modo chiaro e coerente con le risultanze acquisite confluite nel giudizio abbreviato. In particolare, in ordine alla vicenda oggetto del capo D, la sentenza i Tipi. gna:a (pag. 479 ss.) ha ricordato che la figura di [OSCURATO:PERSONA] è emersa il 1.6 agosto 2015, allorquando egli è stato ripreso dalle telecamere ci u -i bar Altopascio, in provincia di Lucca, dove l'imputato si è incontrato con J)tin P:A.1d), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venendo nell'occasione immortalato un p a3sac gio di fogli tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale subito dopo è andato via a borco del 3 sua autovettura, mentre i due colombiani e [OSCURATO:PERSONA] sono poi ripartiti alla volta della [OSCURATO:PERSONA]. Il senso della consegna dei fogli è stato chiarito dalla scan&or e degli avvenimenti dei giorni precedenti, dovendosi rammentare che la la .s./e con il carico di cocaina era partita il 2 agosto 2015 dal porto colombiano di —urbo. Occorrendo 15 giorni per l'arrivo della nave, dopo la partenza [OSCURATO:PERSONA] PitittP, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono attivati per ricevere un'ir fornvizione essenziale, ovvero quella sul container dove era occultata la droga. Questa informazione è stata portata in Italia direttamente da [OSCURATO:PERSONA] Jot3, il q iale è arrivato all'aeroporto di Fiumicino la sera del 16 agosto 2015: al suo arrivo erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali gota [OSCURATO:PERSONA] si è diretto in macch na fino ad Altopascio, dove è avvenuto l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] alle tre di notte. Dunque, il foglio consegnato a [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere il docurienlo che conteneva le informazioni sulla collocazione del container con all'interno le scatole contenenti il carico di cocaina, documento della cui importan w e r: el cui imminente arrivo aveva parlato anche [OSCURATO:PERSONA] nella con\,ersazione intercettata il giorno prima dell'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] a casa della Vermar. . Peraltro, quando i due colombiani sono arrivati in [OSCURATO:PERSONA], è stata intercettata il 18 agosto 2015 una ulteriore conversazione, nel corso della qualE .lota Jon, parlando a casa della [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha forni :0 i ,:ttagli dello stivaggio, che hanno trovato conferma negli esiti della suoussiva perquisizione della P.G., essendo intervenuto nella conversazione in esame anche [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso il discorso dicendo di attendere il rr essac gio di conferma della riuscita dell'operazione, a conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e 1ntini agivano in sinergia tra di loro, il primo dalla [OSCURATO:PERSONA], il secondo dalla Toscana. Alla stregua di tali risultanze, è stato dunque correttamente ravvisato il concorso nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA], il cui apporto non è stato affatto marginale, ,:tteso che il ricorrente si è incontrato con i due narcotrafficanti colombiani, rice, ,enclo da uno di essi il documento necessario per individuare sulla nave il carico di cocaina proveniente dal Sudamerica, delineando ciò un ruolo tutt altr:, che secondario del ricorrente, preposto al recupero della partita di stupefac:mti e dunque in stretto contatto con gli organizzatori dell'operazione illecita Né la condotta di [OSCURATO:PERSONA] può essere inquadrata nello schema del tent3tivo, posi:o che il ricorrente, offrendo la sua materiale disponibilità al recupero del CaliC0 di droga, ha fornito un contributo qualificato all'importazione dello stJpefa.:ente, essendo del tutto irrilevante che l'intervenuto sequestro della P G. abbia impedito l'iniziativa dell'imputato, il quale, prima dell'operazione della Guaì la di Finanza, aveva già ricevuto il documento riservato da [OSCURATO:PERSONA], inserendosi in tal modo nella sequenza delle attività illecite funzionali all'importazione del a iroga.eg, Analogamente, quanto al capo E, la Corte territoriale ha compiutannerte (pag. 766 SS. della sentenza impugnata) il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale, cippo il sequestro dello stupefacente al porto di Livorno, non è affatto scorr parse dalla scena, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], il 26 agosto 2015, discutendo con Pelu :io, lo invitava a concordare una nuova importazione, riferendo al narcotraffica -ite di aver parlato con "il pelato", ossia con [OSCURATO:PERSONA] (che è calvo e la cui ident fica ilone, anche quando veniva chiamato "Mimmo", non è risultata dubbia), il quAe gli aveva detto di non voler più "perdere la merce", iniziando da questp monento una trattativa conclusasi poi il 17 ottobre con la definizione dell'accorc o. Ora, richiamando le considerazioni esposte al par. 6.1.1., deve ribac irsi ch e, se anche fosse vero che i colombiani avevano preteso un indennizzo per la oerdi .:a del carico di cocaina, è altrettanto vero che tale circostanza non esck de la configurabilità di un nuovo accordo finalizzato a un'altra importazione d cocaina. Il dato fattuale emerso dalle captazioni è che (pur tralasciando un precedei:e incontro del 4 settembre) il 16 dicembre 2015 [OSCURATO:PERSONA] e Antor io \iarone si sono recati ad Altopascio, dove hanno incontrato [OSCURATO:PERSONA], ricevendo da luesti una somma di denaro, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno poi contato in auto. Dunque, come osservato dalla Corte di appello in maniera non illogica, ove pure tale versamento di denaro fosse ricollegabile all'indennizzo preteso dal c:rtello dei colombiani, è tuttavia innegabile che il pagamento in esame si è funzionale a sbloccare l'importazione, posto che, senza questo passaggic, non avrebbe potuto avere avvio l'operazione finalizzata all'arrivo del nuovo caricp. Non a caso, una settimana dopo, il 23 dicembre 2015, è intervenuta a consegna della prima tranche di denaro nelle mani della colombiana "Natalia". E dello stretto collegamento tra "l'indennizzo" e la nuova importazione lentini non era certo all'oscuro, visti i suoi rapporti qualificati con i sodali coir vplt Né appaiono dirimenti le obiezioni difensive circa l'incompatibilità tra la natura tentata del reato e l'atteggiamento psicologico del ricorrente, quélilcardle in termini di dolo eventuale, dovendosi richiamare le considerazioni gia svolte nel paragrafo 5.6.1. sull'idoneità della condotta a integrare la fattispecie ir l'orma non tentata, ma consumata, posto che, dopo le trattative, l'a( :orcio sull'importazione della droga tra narcotrafficanti e sodali italiani era sta:o già raggiunto, avendo già avuto luogo la raccolta e la consegna del delaro, l che sarebbe stato sufficiente a far ritenere integrato il reato in forma consumali. Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto ribadire che la ser tenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura rispetto all'a fermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati-fine di cui ai capi D ei:l E. 6.4.2. A identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione al ciiudio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] riferito al reato associativo contestato al capo A.Al riguardo, i giudici di appello, nel trattare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] nsierne a quella di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 1000 ss.), hanno rimarcato il ruolo di organizz.3ton e di finanziatore dell'imputato, il quale ha assunto il compito di coordinare sul pos:o le operazioni di recupero dello stupefacente, venendo tempestivamente avkfisato dell'arrivo in Italia di [OSCURATO:PERSONA], da cui ha ricevuto il documento con lE indicazioni utili per prelevare la cocaina dal container, iniziativa questa che pone il rico Teme in una posizione di primo piano nell'ambito dei componenti del sodalizio. Di ciò si è avuta conferma anche nello sviluppo della vicenda, avendo Lantini interagito con [OSCURATO:PERSONA] anche nella programmazione della nuova iriiportazione, in vista della quale ha corrisposto una somma di denaro che, quand'anch ,a cicvesse essere intesa come indennizzo per il precedente sequestro, era comunci.le un passaggio obbligato per sbloccare il nuovo arrivo dello stupefacente. L'attribuzione anche a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo verticistico nell'ambito dell'asspciazilme di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta dunque vizi logici o argomentativi, dovendosi considerare, da un lato, che l'attività illecita del ricorrente si è protratta per un periodo circoscritto ma non breve, e dall'altro che Léntini ha avuto rapporti diretti non solo con i principali sodali italiani, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e anche [OSCURATO:PERSONA], ma pure con i nanctraricanti colombiani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui ha avuto incontri in fasi clEcisKe delle trattative e dell'organizzazione delle modalità di recupero del carico di drogi. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive, rispetto alle quali deve solo aggiungersi che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende ,di cui ai capi C ed E non può essere inteso e qualificato solo nell'ottica del concorso di persone nei reati fine, desumendosi dalle forme di manifestazione della cendo:1:3 del ricorrente un modus agendi che, per la sua incidenza ai fini della prcgressione degli affari illeciti, è destinato a travalicare la mera dimensione xnco -suale riferita ai due delitti singolarmente considerati, per assumere una più :Imola valenza generale in ordine allo schema associativo, essendo i duE epLs,Pdi in esame tra i più illuminanti rispetto al funzionamento delle dinamiche del gruppo. 6.4.3. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata, nel ritenere sussiAerrt l'aggravante dell'agevolazione mafiosa rispetto ai reati-fine di cui ai capi 3 ed E, ha evidenziato (pag. 798) che "la finalizzazione al sodalizio mafioso de/le artività nelle quali ([OSCURATO:PERSONA]) risulta pienamente coinvolto in relazione ai capi D ed E si ricava dalle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità che dergtanc la chiara consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di operare in ambito 'ndranghetisti:o, ,:ttese le particolari cautele adottate per comunicare evitando conversazioni telefoliche, che non sono state mai captate, tanto che è stato possibile identifica- rio ;c,io nei momento in cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono recati ad Altopasc() e la PG ha tempestivamente installato un dispositivo GPS sotto l'3utov:!ttura utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] (in quella particolare circostanza l'autovettura di Varoi:e ma di [OSCURATO:PERSONA]), riuscendo solo in tal modo a tracciare gli spcsranunti di [OSCURATO:PERSONA] e dei colombiani e acquisendo in un momento successivo i ,51,na t, delle telecamere del bar all'interno del quale il colombiano ha consegnato a LeGtini ii documento relativo alla spedizione del carico di cocaina". Orbene, anche in tal caso l'apparato argomentativo della sentenza impugna:a risulta oggettivamente apodittico e insufficiente ai fini dell'attribLzione della circostanza aggravante de qua, non potendosi sottacere che il pirofilo delle cautele adottate dal ricorrente per non essere scoperto attiene al p ,t) e in astratto al non contestato profilo del "metodo", mentre, rispetto al tema dell'agevolazione mafiosa, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Urli?, con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 3ccini (principi sintetizzati nel paragrafo 6.1.3 al quale si rinvia), sarebbe stato necessario che fosse accertata in concreto l'eventuale consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di rafforzare con il proprio contributo una delle tre cosche indic:ite in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Prcs:amo- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA], mentre alcun legame (attuale o pregresso) è sta:o descritto nella sentenza impugnata tra tali cosche e il ricorrente. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (oggi art. 41E bis,1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzi Driato io, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ac altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di [neri 3: circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre altresì che siano specificati i rapporti con Le 6.4.4. Passando al quinto motivo di ricorso, relativo alla configurabili:i della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r marc: nre la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafc circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord ne al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stLpefacnti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calab'ese. A ciò deve solo aggiungersi, sul versante dell'ascrivibilità dell'aggravane al ricorrente sul piano soggettivo, che la Corte territoriale ha in modo ragionevole valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto che intini abbia avuto rapporti personali diretti con [OSCURATO:PERSONA], dal quale ha rice\i _do il documento per il recupero dello stupefacente dal container, avendo inoltre rapporti anche con [OSCURATO:PERSONA] nello sviluppo della vicenda di cui al capo E, dovendosi quindi ritenere che il ricorrente sia stato ben consapevole della circostan2 a che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero. Per quanto concerne l'aggravante del numero di persone contestata rispetto ai capi D ed E, è stato infine correttamente evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 801) che [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le vicende, si è relazionato con alme io tre persone, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gota, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del capo D, e con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vicenda di cui al cap) E, per cui alcun dubbio sussiste, anche sotto il versante soggettivo, sulla colfgl dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.4.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere ar null3ta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'aggravante di cui all'ari. 4-15 bis. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel restc. 6.5. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il Collegio che, nche in tal caso, sia fondata unicamente la censura riguardante il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 6.5.1. Iniziando la disamina delle doglianze riferite all'affermaiz ore della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine '',cap D, E e T), deve osservarsi che sul punto non sono ravvisabili vizi di legittirr ità. Ed invero la Corte territoriale, per ciascuna imputazione, ha ripercorso i l'Atti di causa, soffermandosi poi sul ruolo ricoperto in concreto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] specifico, quanto al capo D, richiamata la scansione della vicenda !già in precedenza sintetizzata, deve osservarsi che, come ricordato dal a Co te di appello (pag. 466 ss. della sentenza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto nella fase organizzativa dell'importazione della cocaina, essendo emerso calle altivii:à investigative che [OSCURATO:PERSONA], all'indomani dell'arrivo in Ita ia di [OSCURATO:PERSONA], ha avuto vari incontri con il ricorrente, tra i quali uno part colarnente rilevante è stato quello del 25 maggio 2015; in tale occasione, infatti, Pititl D Si è recato da [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella stessa giornata n cui [OSCURATO:PERSONA] aveva mandato una mail con le fotografie ritraenti la c)caina e le scatole contenenti banane, da usare come carico di copertura della dr)cia. L'arrivo a casa di [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno è avvenuto subito dopo la stampa delle foto (chiamate "documenti") da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Dai contatti successivi tra i due narcotrafficanti colombiani, [OSCURATO:PERSONA] e kta jota, è emerso che tutti gli spostamenti successivi all'invio delle fotografie sc n ) serviti a mostrare le fotografie ai soggetti coinvolti nell'operazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. Un ulteriore incontro importante è stato inoltre quello del 4 luglio '2015, allorquando [OSCURATO:PERSONA], da poco rientrato dalla Colombia, si incontrava a ciroclo "[OSCURATO:PERSONA]" con [OSCURATO:PERSONA] che poi si recava a Rosarno da [OSCURATO:PERSONA], desumendosi dai dialoghi intercettati che l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era f naliz2ato a consegnare al secondo il documento riguardante la spedizione della droga, documento che [OSCURATO:PERSONA] si era procurato nel corso del suo viaggio in Colomb a. Né lo spostamento di [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno appariva giustificato se, come suggeril:c dalla difesa, la persona cui consegnare i documenti fosse stata già nel Circolo. [OSCURATO:PERSONA] si recava inoltre da [OSCURATO:PERSONA] in altri momenti rilevanti dell'operazione, ovvero nei giorni di metà aprile, sia precedenti che successivi alla consegy a del denaro al libanese Chanbuoura, oltre che il 28 luglio 2015, ossia dop) che si era deciso di far approdare la droga al porto di Livorno, e il 10 agosto 2015 cioè dopo la partenza della nave dalla Colombia, venendo in tal caso [OSCURATO:PERSONA]:o accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], mentre un ulteriore contatto risulta risalente al 20 agosto 2015, cioè a quando i sodali avevano appreso che [OSCURATO:PERSONA] non e -a riuscito a recuperare il carico di cocaina, sequestrato il giorno prima. Ora, nel ritenere provato il coinvolgimento nell'operazione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di secondo grado sono pervenuti alla conclusione che il ruolo del ricorrente fosse non tanto quello di finanZiatore, ma piuttosto quello di organizzatore. Tale affermazione risulta coerente con il tenore della conversazione ciel 20 novembre 2015 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i primc rivela al secondo che [OSCURATO:PERSONA] non ha aveva contribuito al finanziainentc della operazione, ma si era dichiarato disponibile ad acquistare la droga impc -tata, spiegandosi in tal senso gli incontri nei quali il ricorrente veniva me;;so al corrente delle fasi salienti dell'evoluzione dell'affare con il cartello colc n - biano. Anche in relazione alla vicenda di cui al capo E, la Corte di appello (pag. 754 ss. della sentenza impugnata) ha qualificato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] in :errrini non di finanziamento ma di organizzazione, valorizzando il fatto che, nella fse di pianificazione della seconda importazione, poi non avvenuta, vi è stato un incontro a Rosarno tra [OSCURATO:PERSONA] e il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ovvero a ridos;o del momento in cui, il 17 ottobre 2015, a seguito delle trattative intercorse, è stato raggiunto l'accordo per l'importazione, essendo avvenuto in quei giorni il trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (figura di raccordo tra i narxtraficarti colombiani e i sodali calabresi) al solo fine di concretizzare il ccris.ens o del gruppo italiano, prima di avviare la fase finalizzata al reperimento del danaro. In questa fase, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non ha assunto un ruolo attivo, avendo [OSCURATO:PERSONA]:c spiegato a [OSCURATO:PERSONA], nella già citata conversazione del 20 novembre 2015, che il ricorrente, pur non volendo assumere il ruolo di finanziatore, tuttavi3 era disponibile a "comprare", intenzione questa riferibile sia alla prima inporUizione di cui al capo D, sia al successivo tentativo di importazione ascrittogli al caro E. Ora, alla disamina operata dalla sentenza impugnata, scaturita da urla httura razionale e non atomistica delle conversazioni intercettate e dei relatK i riscontri di P.G., la difesa ha contrapposto una differente lettura dei contenuti dei di nloghi che non può tuttavia trovare ingresso in questa sede, non avendo rr arc:ito la Corte di appello di confrontarsi, con argomentazioni non illogiche, con le deduzioni difensive nel commentare l'evoluzione dei contatti nte .corsi, concordando peraltro con la difesa circa la mancata prova dell'erocazicine di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella fase preparatoria delle distinte impotazio i. Ciò, tuttavia, non ha impedito alla Corte territoriale di valutare diversamente il ruolo del ricorrente, all'esito di una legittima opzione interpretativa che deve ritenersi priva di ripercussioni rispetto alle prerogative difensive dell'inputa :o. Al riguardo deve infatti osservarsi che, sia nel capo D che nel capo E a Paradino è stato contestato di aver finanziato e di aver commissionato gli acquisti della droga, potendo riconnprendersi in quest'ultima locuzione anche la manif:stata disponibilità a rendersi acquirente dello stupefacente da importare. Dunque, tenuto conto che il ruolo attribuito all'imputato non risull.a dis:onico rispetto né al tenore sostanziale delle imputazioni, né al contenuto delle conversazioni già disponibili sin dalla fase investigativa, deve escludersi ,:he vi sia stata nel caso di specie la dedotta violazione dell'art. 521 cod. p -oc:. pen., dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Cort (cfr. ex multis Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Rv. 237415), seccn io ::ui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza SIIS3iS:e solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisip .,e, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso cauale e all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle diver3enze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potutc utIneme sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerat, dovendosi altresì precisare che, ai fini della valutazione della corrisponder ;a tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi zon:o non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le u!teriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno fo•mato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi, come nel caso ii specie, abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Rv. 239866), 6.5.2. Quanto alle censure afferenti il giudizio di colpevolezza relai'vo al capo T, deve evidenziarsi che le valutazioni compiute al riguardo nella sei - tenza impugnata (pag. 955 ss.) non risultano contaminate da profili di irrazionalit:L Occorre premettere che, nell'ambito di tale contestazione, è stato addebi:ato a [OSCURATO:PERSONA] di aver concorso a un tentativo di acquisto di hashish a frilano. dove egli si recava per concordare l'acquisto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tto. Anche sul punto la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è stata puntuale. I giudici di secondo grado hanno infatti richiamato una serie di conversazioni significative, tra cui quella del 12 aprile 2016 (progr. 19724), nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] informava [OSCURATO:PERSONA] di essere stato ccni:attato da "[OSCURATO:PERSONA]" per andare con "Massimo" a Milano a prendere il 'fumo', per 2.000 euro, per poi dividere per tre i proventi; come risulta dai contestuali contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata (progr. 22862 e 22864), la parten:2 avveniva il 15 aprile 2016 e al ritorno il veicolo veniva fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], venendo accertato in quella sede che all'interno dell'automezzo era stata creata un'apposita intercapedine, :iò a conferma del fatto che [OSCURATO:PERSONA] doveva occuparsi del trasporto della droga. Risulta comunque che a Milano si era recato anche [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle sue conversazioni del 16 aprile 2015 con la moglie e con il figlio (progr. 7 76). Ora, nel rimarcare la peculiare valenza probatoria della conversazione Oel 1.2 aprile 2016 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo, in maniera sponta -iea e chiara, racconta alla seconda i tratti essenziali dell'operazione (come confe -mato peraltro dalla collaboratrice di giustizia [OSCURATO:PERSONA] negli interrogatori dell'8 e del 9 febbraio 2017), la Corte di appello ha osservato che le dichiarazioni al :o ed etero indizianti di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato adeguata conferma nelle intercetta-) ioni e negli accertamenti investigativi operati nei giorni immediatamente successivi. Il fatto poi che [OSCURATO:PERSONA], regista dell'operazione, si trovasse a Milano per -notivi di lavoro leciti ragionevolmente non è stato considerato decisivo, non Esse,Ao la legittima presenza del ricorrente nel capoluogo lombardo incompatibiV con l'esigenza di coltivare contestualmente interessi illeciti ulterior, , interessi desumibilu chiaramente dalla trama dei rapporti in corso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: ci. Correttamente è stata dunque ritenuta configurabile nel caso di specie la fattispecie tentata del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ,iovimdosi escludere che l'operazione imbastita fosse velleitaria e improvvisati] e i inque priva della necessaria offensività, posto che le parole di [OSCURATO:PERSONA] e gli spDstannenti dalla [OSCURATO:PERSONA] a Milano di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni in cui era stato concordato l'affare inducono a ritenere che il progetto di acquisto della droga avesse lir grado di concretezza tale poter essere inquadrato nello schema del delitto tent3to. Di qui l'infondatezza delle censure difensive. 6.5.3. Anche le doglianze sulla ritenuta appartenenza di Paladin:) con ruolo verticistico al sodalizio di cui al capo A non possono trovare accog irr ento. La Corte territoriale, infatti, trattando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitarrente a quella di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 998 ss. della sentenza impugnata), ha sottolineato :he il ricorrente ha avuto un ruolo importante nelle due principali iniziati/e illeci -:e dell'associazione, ovvero le importazioni, tentate e consumate, di cocair a dalla Colombia, rendendosi disponibile ad acquistare la droga una volta importata. Il fatto poi che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia stata qualificata come c uella di un promotore piuttosto che di un finanziatore vero e proprio, quale era F1:1-è, è destinata come detto a restare priva di conseguenze, dovendosi aggiungere ai rilievi già esposti nel paragrafo 6.5.2. che il capo A, per [OSCURATO:PERSONA] COIT1,2 p€ - altri coimputati ritenuti in posizione apicale, utilizza le espressioni di "promotori, direttori, organizzatori e finanziatori" dell'associazione, per cui [é' differen':e valutazione del ruolo del ricorrente non può essere considerata una s:atuiz Dne a sorpresa, tenuto conto dell'ampiezza definitoria che caratterizza l'imput3ziole. Ribadito poi sia che la prova dell'appartenenza al sodalizio può essere ch: sun.:a anche dal compimento di un singolo reato fine, qualora dallo stesso siano evincibili profili sintomatici della stabile adesione alla struttura assoc at Va, sia che, ove ricorra la medesima condizione, la ristrettezza temporale dell'attività illecita rispetto al più vasto ambito cronologico in cui ha operato l'associdzione non è di per sé ostativa alla configurabilità di una posizione nli primazia nell'ambito della struttura delinquenziale, deve osservarsi che Palacir o n:)n ha avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], ma ha interagito anche col i altri personaggi coinvolti nelle vicende illecite, tra cui ad esempio [OSCURATO:PERSONA], cie era una sorta di cerniera tra il gruppo calabrese e il cartello dei narcos colornbií: ni. Deve pertanto concludersi che le doglianze riferite al capo A non possDno t ware accoglimento, e ciò anche nella parte in cui è stata messa in discussione la stessa esistenza del sodalizio, avendo la Corte territoriale ade(gLatanenle esposto le ragioni in base alle quali debba ritenersi sussistente un'associnzione inquadrabile nel perimetro normativo dettato dall'art. 74 del d.P.R. r. 3(19 del 1990; è stata infatti provata l'esistenza di un gruppo organizzato che si è -i in grado di movimentare nel tempo ingenti quantitativi di droga 5,u1 rurcato internazionale e di disporre di consistenti risorse di denaro, reperitE att - verso una pluralità di finanziatori che si alternavano tra loro assicurando le provviste necessarie ai soggetti indicati come intermediari (ovvero [OSCURATO:PERSONA] e "Natilia"). La rapidità con cui venivano veicolate tra i sodali le informazioni contesi:Iran -len:e al progredire delle operazioni e la disponibilità di mezzi e uomini ("la squac ra" di cui parlava [OSCURATO:PERSONA] in vista dello sbarco della nave a Livorno) per recupe -are i quantitativi di cocaina pervenuti in Italia sono ulteriori elementi confErlativi della presenza di una struttura solida, capace di avvalersi di collegamer ti r varie parti del territorio nazionale, con-re dimostra l'esistenza della "cellula boloc lese' facente capo a [OSCURATO:PERSONA], o la disponibilità della struttura alberghiera di Grillc nella provincia di Bergamo, dove per un periodo è stato ospitato il colonnbiE n D PeJudo. 6.5.4. Sono invece fondate anche per [OSCURATO:PERSONA] le censure difer sh./E sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 7 del dl. n. 1:2 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.) Richiamate le coordinate interpretative elaborate dalla giurisp -uden?:a di legittimità circa la struttura della predetta aggravante (par. 6.1 3), deve osservarsi che, anche in tal caso, la Corte di appello non ha ade(gLatailen':e spiegato in base a quali elementi debba ritenersi provata la consapeole;?ra cla parte di [OSCURATO:PERSONA] di agevolare una delle tre cosche indicate in ciascuno dci due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di M Irto, la cosca [OSCURATO:PERSONA]-Gasparro-Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la ccsca c [OSCURATO:PERSONA], descritte nella parte introduttiva della sentenza (pag. 92-._C0), :;enza però un aggancio concreto e attuale alle singole posizioni dei ricorrenti. Nella parte conclusiva dell'esposizione dei reati fine di cui ai capi D ed E (pag. 797 e 798), la sentenza impugnata contiene richiami alla posizione li Pa1:clinD, ma in termini non specifici, non potendo ritenersi esauriente in tal senso la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comunicavano adottate varie cautele p E non essere scoperti, attenendo ciò, al più, al non contestato profilo del "metodo. Anche il riferimento al fatto che, nella conversazione del 17 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] menzioni i componenti delle famiglie mafiose del vibonese r o -i è :li per sé decisivo, atteso che, ai fini della sussistenza della contestata iiggra ,fante, rileva non tanto la conoscenza da parte dell'agente dei clan di un deterry inato territorio, ma la consapevolezza di rafforzare, con il proprio contribuito, le attività illecite di una delle consorterie mafiose operative nel contesto territcriale. Né infine appare determinante l'altra circostanza valorizzata nella ser tenza impugnata, ovvero quella secondo cui [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'arrivo della nave nel porto di Livorno, si è rapportato, oltre che con [OSCURATO:PERSONA], anche con Varon(:, non essendosi chiarito in che senso tale elemento sarebbe rivelatore &Wave. Ituale consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] di agire al fine di agevolare le 'ndriie Ic cali. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ocgi ari. 416 bis. 1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanz o latc si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio 2.C: altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di ineri .:e circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità zigevo atrice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre altresì che siano specificati i rapporti con Pa adir c 6.5.6. Passando all'ottavo motivo di ricorso, relativo alla configurabilitiL della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r marcire la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafc circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord n al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli sttipefEc2nti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calaD .ese. Sul punto deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pertinente valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto da PitiCo informazioni riguardanti chiaramente l'attività di importazione dalla Zolc mbia, non potendosi altresì sottacere che il ricorrente ha avuto rapporti direttl con [OSCURATO:PERSONA], allorché questi, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lo ha incontrat ) per mostrargli le fotografie mandate dalla Colombia che ritraevano lo stipefailente, ciò a ulteriore conferma che il ricorrente era ben consapevole della circo5.tanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale strar iero. 6.5.6. Il nono motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, res:a assorbito dall'accoglimento del settimo, relativo all'aggravante ex art. 416 bis. per., per le possibili ricadute di tale giudizio sulla determinazione della pena final:!. 6.5.7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei conf-onti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'ari:. 416 bis.1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezior e della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel re.to. 6.6. Venendo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ritiene il CollegiD che siano meritevoli di accoglimento, nei limiti che saranno esposti, le sole :ensu -e sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e sulla con'isca. 6.6.1. Iniziando la disamina delle doglianze riferite all'affermazione della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (caDi D, L, L1, P3, Z2 e Z3), occorre evidenziare che la sentenza impugnata nor p -osen'.:a al riguardo alcun profilo di illegittimità meritevole di censura in questa sede. Per ognuna di queste imputazioni, infatti, la Corte di appello si è soffeTma:a adeguatamente prima sulla scansione degli eventi e poi sulla posizione dell'imputato, con considerazioni non manifestamente illogiche. Ciò è avvenuto innanzitutto rispetto al capo D, a proposito del quale è stato osservato (pag. 483 ss. della sentenza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA] PetittD nc i si è limitato ad aiutare il padre [OSCURATO:PERSONA] in occasioni sporadiche, ma ha .rornito Lin contributo non trascurabile all'importazione dei 63 chili di cocaina, esE;enclo consapevole dei traffici illeciti perseguiti non solo dal padre, ma an:1-e d vi altri sodali, con i quali egli ha interloquito in maniera diretta: in tal senso, sore sta:e richiamate dalla Corte territoriale le conversazioni del 21, 26 e 30 marzo, leI 6, 14 e 23 aprile e del 2, 7, 13, 15 e 20 maggio, oltre che del 20 agosto 20:.5, da cui si evince che [OSCURATO:PERSONA] si relazionava non solo con Jchn PiEtudiD, accompagnandolo nei suoi spostamenti sul territorio calabrese, ma zinchi?. con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], evincendosi dai dialoghi captati che il ricorrente era ben consapevole dei traffici illeciti organizzati dal padre e non mancava di intervenire a suo supporto, come avvenuto il 15 maggio 2015, allorquando l'imputatD, appresa da [OSCURATO:PERSONA] la volontà di interrompere l'organizzazione dell'inr pDrta;:ione, immediatamente telefonava il padre, mettendolo al corrente delle in:enzeni del colombiano, che avrebbero pregiudicato gli interessi economici del gr Arpe, posto che in quel periodo era già avvenuta la consegna del denaro EI cvrtellc colombiano tramite l'intermediazione del libanese [OSCURATO:PERSONA].La condotta di [OSCURATO:PERSONA], dunque, non era quella di un conni'enta non punibile, ma di un concorrente nel reato, avendo egli assunto iniziative volte a incidere concretamente sul raggiungimento dell'obiettivo illecito che n quel momento si erano prefissati gli esponenti del sodalizio. A conclusioni analoghe la Corte territoriale è pervenuta anche rispetto 3i capo 'E, a proposito del quale è stato rilevato (pag. 771 ss. della sentenza impugnata) che il ricorrente, all'indomani del sequestro al porto di Livorno, si è recato il 26 agosto 2015 con la madre [OSCURATO:PERSONA] a Rosarno per inco [OSCURATO:PERSONA], per fissare un appuntamento tra questi E il í:adre, intervenendo anche nelle fasi successive dell'operazione, in particolare nel mese di novembre 2015, allorquando [OSCURATO:PERSONA] si è adoperato, insie.rie al fratello Gianluca, per scansionare un documento che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto via mail, con le informazioni sulla ditta che avrebbe dovuto effettuare il caco di copertura. Peraltro, come si evince dalla conversazione ambientale del 1.7 novembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] ha accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a casa della Verrran dove in quel periodo era ospitato [OSCURATO:PERSONA] e ha assistito al dialogo in occasior e del quale l'emissario colombiano e [OSCURATO:PERSONA] hanno parlato di come far pervenire il C3nC0 di copertura, facendo riferimento all'utilizzo delle "buste antiscanner" già utilizzate per la precedente importazione. Parimenti significativi si sono poi rivet:te .le conversazioni del 21 dicembre 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si destyr e che entrambi erano al corrente del fatto che quella sera ci sarebbe stata L n 3 ril nione importante presso il ristorante di [OSCURATO:PERSONA], ciò nell'imminenza del momento in cui, due giorni dopo, sarebbe avvenuta nelle mani dell'escort "Natalia" a Roma la consegna della prima tranche del finanziamento dell'operazione. Di qui la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] non era solo l'accompagnato -e id [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del padre, ma era pienamente coinvolto nelle ini2iiati ,fe del gruppo, di cui ha mostrato di conoscere le dinamiche, fornendo il suo contributo ove necessario, il che pone la condotta dell'imputato ben oltre il limite della connivenza non punibile, ciò in conformità con la condivisa affermazic ie di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 — 02), semndo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il cor corso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportainerr:c meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. per., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Quanto ai capi L ed Li, descritti alle pag. 919 ss. della sentenza inpuqnata, occorre premettere che gli stessi hanno ad oggetto due episodi di detenzione illecita e cessione di stupefacenti di tipo cocaina, risalenti, il primo, al 3 o:tobre e, il secondo, al 28 dicembre 2015: in occasione del primo episodic, è e -nerso che la moglie e il figlio di [OSCURATO:PERSONA] sì recavano a Falerno e, farmatsi nel piazzale del bar "Vesuvio", consegnavano la sostanza a tale [OSCURATO:PERSONA], mentre, nel secondo episodio, [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], si recava con quest'ultimo presso il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" di Maidn, nei pressi dell'esercizio commerciale "Pittarosso", dove veniva consegnata una persona non meglio identificata lo stupefacente procurato da Salvator a Pitt:o. In entrambi i casi, dunque, [OSCURATO:PERSONA], insieme alla madre, ha svolto le funzioni di corriere per conto del padre, come si evince chiarament..a, quanto all'episodio di ottobre, dalle conversazioni di cui ai progr. 7150, 23732 e .3783 del 3 ottobre 2015 e, quanto all'episodio di dicembre, dalle conversaz or i Ji cui ai progr. 33141, 9232, 9236, 53743 e 9239 del 28 dicembre 2015, cc n versazioni tutte riportate per esteso nella sentenza impugnata e razionalmentE esaninate dalla Corte territoriale nel contesto dell'intero materiale probatorio acquisr:c Venendo al capo P3, deve osservarsi che, nell'ambito di un'imputaz one Jen:e ad oggetto sia la detenzione illecita di un quantitativo imprecisato di :ccair a, sia la cessione a tale [OSCURATO:PERSONA] di un quantitativo di marjuana (10 cni!i semncic l'imputazione, 6 chili secondo la sentenza impugna), [OSCURATO:PERSONA] statc ritenuto colpevole solo di quest'ultimo segmento di condotta, avendc la Corte di appello osservato (pag. 944 ss. della sentenza impugnata) che, mer tre rilnet:c alla detenzione della cocaina non erano emersi profili di responsabili ì del ricorrente, viceversa, in ordine alla vicenda relativa alla cessione della mar: _rana, il .quadro probatorio delineatosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] si era rivelatc chiaro ed esauriente. In tal senso sono state in particolare valorizzate le conversazoni di cui ai progr. 41606 e 41611 del 29 novembre 2016, nelle quali [OSCURATO:PERSONA], parlando con l'amante [OSCURATO:PERSONA], comunica alla donna che la marjuaria consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e destinata a [OSCURATO:PERSONA], era stata reperi".a . dal figlio [OSCURATO:PERSONA] e che egli si era limitato solo a raccoglierla ("c uesto tutto Peppe è andato a trovarla lui...nelle terre...però ieri sera sono andat) io a prenderla"), avendo poi aggiunto [OSCURATO:PERSONA] che lui e il figlio, dé que.s.11 "sei chili di erba" (la precisazione della Corte di appello sul quantum della droga ceduta risulta coerente con la lettura complessiva dell'intercettazione :i av:ivano conseguito un guadagno di 1.500 euro a testa, essendo altresì ETIle.1•30 in maniera pacifica dalla disamina del materiale intercettivo che il padre era soli':c fare riferimento al figlio utilizzando il diminutivo di "Peppe", come si desume ad esempio dalla conversazione di cui al progr. 43116, nella quale [OSCURATO:PERSONA] ritorna sulla vicenda, confermando che i guadagni della cessione in fav ,:,re di Mussari erano di 1.500 euro per lui e appunto per il figlio "Peppe". Rispetto a tali conversazioni, devono ritenersi senz'altro pertinenti le \altri:azioni della Corte di appello circa la qualificata valenza probatoria delle cichiarazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in maniera del tutto spontanea e. con dovizia di particolari, ha parlato di vicende molto recenti in cui egli stes:;o era pienamente coinvolto, usando un linguaggio che invero non si presta a e.quivoci. Infine, quanto ai capi Z2 e Z3, aventi ad oggetto due distinti episedi di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da !:paro, occorre rilevare che anche in tal caso la disamina compiuta lana Cor:e territoriale risulta chiara, completa e non connotata da vizi logici, avendo la sentenza impugnata (pag. 984 ss.) riportato per esteso l'eloquente conversazione di cui al progr. n. 24585 del 3 marzo 2016, nella quale [OSCURATO:PERSONA] raccontava all'amante [OSCURATO:PERSONA] di avere avuto un pesante litigio con la moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale gli aveva puntato contro una pistola che il figlio [OSCURATO:PERSONA] non aveva ben nascosto nell'orto, aggiungendo altresì il dichiarante che il figlio disponeva anche di un'altra pistola che gli era stata data "da un tizio di Tropea" per aggiustarla; dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] si desume inoltre che pure costei sapeva che il figlio del suo amante aveva la iiisponibilità della pistola per conto del padre, pistola di evidente provenienza illecita, posto che altrimenti non avrebbe avuto senso nasconderla nell'orto. Anche in questo caso, legittimamente è stato attribuito un elevato •.'alore dimostrativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fornita un quadro chiarissimo dei fatti, che peraltro riguardavano sue situazioni molto personali, raccontate nei particolari e quasi "in tempo reale" rispetto al loro verificarsi In definitiva, per ciascuna delle predette imputazioni, i giudici di merito -lanno compiutamente ricostruito sia le vicende storiche, sia le condotte dE-I rico Tente che si sono in esse inserite, essendosi la Corte territoriale confrontala con tutte le obiezioni difensive, superandole con argomentazioni non illogiche. 6.6.2. Passando alle doglianze articolate con il primo motivo, con cii sona state censurate la ritenuta appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al cap I) A e, prima ancora, la stessa esistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. r . 309 del 1990, deve osservarsi che anche su questi due aspetti la sentenza impugnata offre un apparato argomentativo immune da censure. In particolare, come già evidenziato nella seconda parte del paragrafo 6.5.3., la configurabilità dell'associazione finalizzata ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti non appare suscettibile di essere posta in discussione, avendo le due conformi sentenze di merito rilevato, attraverso una puntuale disarnina] delle fonti dimostrative disponibili, che si era sviluppata nel territorio del vi Donese, ma con propaggini significative anche in altre parte di Italia (si pensi 31 a "cellula bolognese" facente capo a [OSCURATO:PERSONA], o ai collegamenti con esponenti dimoranti ad Altopascio, come [OSCURATO:PERSONA], o nella provincia di Bergamo, come (3rillo), una compagine delinquenziale in grado di movimentare ingenti qua ntitativi di stupefacenti sul mercato internazionale e capace di disporre e d reperire consistenti risorse di denaro, attraverso il ricorso una pluralità di finamiatc. -i che si alternavano tra loro assicurando le provviste necessarie ai soggetti indicati come intermediari. Del resto, la rapidità con cui venivano veicolate tra i solali le informazioni contestualmente al progredire delle operazioni e la disponibilità di mezzi e uomini ("la squadra" di cui parlava [OSCURATO:PERSONA] in vista dello sbarco della nave a Livorno) evocano chiaramente l'esistenza di una struttura non improvvisata, ma al contrario solida e dotata di risorse materiali e umane idonee a garantire l'esecuzione delle attività illecite, protrattesi per circa due anni e meno, Ribadita la configurabilità del delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata invero con deduzioni non adeguatamente specifiche, deve :}Itresì osservarsi che, nell'ambito di tale sodalizio, è stato ragionevolmente assegrato a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe; questi, infatti, come ben evidermiatc nella sentenza impugnata (pag. 1002 ss.), ha fornito il suo apporto al grJppo, consistito nell'agevolazione degli spostamenti degli altri sodali E nella trasmissione di informazioni, attività questa non coincidente con il semplice essersi messo a disposizione del padre [OSCURATO:PERSONA] a titolo di cortesia, posto che il ricorrente si è relazionato anche con altri componenti del sodalizio, c)rne ntnrcuri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo al corrente delle finalità del gruppo, ve .ienclo peraltro coinvolto non solo nelle vicende di cui ai capi D ed E, ma anche Li altri reati-fine, come quelli contestati nei capi L ed Li, a loro volta rientrar ti nel programma associativo. L'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio appare del resto confermata da fatto che, il 15 maggio 2015, quando [OSCURATO:PERSONA] ha manifestato l'intenzip le di interrompere le attività finalizzate all'importazione, egli ha subito avvi!: ato il padre, essendo altresì significativo che poi, il 17 novembre dello stesso anno, [OSCURATO:PERSONA] si sia recato con [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], assistendo a tu:ta la conversazione nella quale è stata affrontata la questione della ditta che a\, -ebbe dovuto trasportare il carico di copertura dove sarebbe stata occultata la sostanza stupefacente; tali elementi risultano confermativi di una paitecipazione dell'imputato alle dinamiche associative, rimarcata nella sentenza impugna':a con argomenti non illogici. Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 6.6.2.1. A ciò deve solo aggiungersi che, sia rispetto alla condanna riferita al reato associativo, sia in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati- fine, la ricostruzione operata dai giudici di merito non si pone in contrasti: (per [OSCURATO:PERSONA] come per gli altri ricorrenti) con le statuizioni della sentenza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 giugno 2020 che ha definito il giudizio di prim) grado per coloro per hanno optato per il rito ordinario: e invero, al di là del rilievo fermale circa la sua non definitività, deve osservarsi la decisione allegata da la dif:isa in realtà ha confermato gran parte delle ipotesi accusatorie, riferendcsi le assoluzioni di singoli imputati (che invero non sono affatto mancate neancLe nel procedimento a carico di coloro che hanno optato per il rito abbrevi2to) a posizioni processuali per le quali non è stato raggiunto un quadro prctatorio sufficiente, ma senza che da ciò sia affatto possibile trarre la conclusione ci una inconciliabilità tra le distinte statuizioni rese dei due giudizi, prdina rio e abbreviato, trattati nell'ambito del procedimento unitariamente inteso. 6.6.3. Quanto alle censure sollevate con il terzo motivo, deve rilevar:i che non sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite alle aggravanti della transnazionalità, del numero di persone e dell'ingente quantità della droga. Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante della transnazi3.-ialità, devono richiamarsi in questa sede le argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.6.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in partico are, in ordine al pieno coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Il:al a degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato este -) e il sodalizio calabrese, a ciò dovendosi solo aggiungere, quanto all'a3crivibili.:à dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pert ien:e valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il fatto c1 -e [OSCURATO:PERSONA] aveva un contatto diretto con il colombiano [OSCURATO:PERSONA], ciò E i ulteriore conferma del fatto che il ricorrente era ben consapevole della circos:anza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero. Per quanto concerne l'aggravante del numero di persone, occorre evi ienziare, in via preliminare, che, rispetto ai capi L ed L1, in cui sono state cortsta:e entrambe le aggravanti ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha ritenuto configurabile solo la prima aggravante, in quanto destinata ad assorbire la seconda, che richiede per 3 sua sussistenza un numero di persone inferiore rispetto all'aggravante coc icistica. * In ordine al capo P3, è stata invece esclusa l'aggravante ex art. 112 comma 1 i. 1 cod. pen., in quanto il numero delle persone coinvolte è inferiore a cinque. Per tale reato è stata tuttavia ritenuta ravvisabile l'aggravante ex art. 73 cemnria 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata anche rispetto ai capi D ed E, in birse al corretto rilievo secondo cui l'azione illecita è stata compiuta da più :li tre persone, essendo il dato numerico a conoscenza dell'imputato, il quale ha agi:o in sinergia con il padre, avendo ben chiaro il coinvolgimento nelle vicende rr -iche di altre persone, come efficacemente argomentato nella sentenza impugnata. Quanto all'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata ri::pet:o ai capi D ed E, la Corte territoriale ha rimarcato che sia l'importazione oggetto del capo D, sia il successivo tentativo di importazione di cui al capo E •)anno riguardato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, atteso chE iel primo caso si era in presenza di 63 chili di cocaina, mentre nel secondo .caso l'investimento di denaro operato dal sodalizio era pari ad almeno 180.000 curo.Dell'entità di queste operazioni il ricorrente era senz'altro a conoscenza, ceme si evince dalla conversazione del 7 novembre 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA]:to alla [OSCURATO:PERSONA] che il figlio era al corrente dei traffici illeciti, per cui, anche su veitsame dell'attribuzione soggettiva dell'aggravante, deve escludersi che la valutazione della Corte di appello sia connotata da profili di irragionevolezza. 6.6.4. Anche per [OSCURATO:PERSONA] sono invece meritevoli di acccg irr ento le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.). Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata ha così mccivato (pag. 798) il giudizio sulla configurabilità a carico dell'imputato: "per quan1-o cor :erne [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi provata la finalizzazione al sodalizio tra'ioso delle attività nelle quali risulta coinvolto in relazione ai capi D) ed e attesa la vicinanza dell'imputato all'ambiente criminale nell'ambito del quéde è stato realizzato il reato e la sua diretta conoscenza dei soggetti coinvolti". Ora, alla luce delle premesse ermeneutiche già richiamate (par. 6.1 3), nt:)n c'è dubbio che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in part,:, qua risulta oggettivamente lacunoso e assertivo, non potendosi ritenere sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante in esame il mero richiamo alla s creta vicinanza dell'imputato con alcuni sodali, dovendo viceversa essere arpr31 .3nditi gli elementi dai quali debba eventualmente desumersi, "al di 12 (.P ogni ragionevole dubbio", la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] cli age:olare una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca la cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cDstca [OSCURATO:PERSONA]Razionale di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona e la cosca di [OSCURATO:PERSONA]. Il relativo giudizio, in definitiva, deve essere ancorato non solo e non nto a meri dati anagrafici, ma a elementi concreti, correlati alle modalità delle condote illecite tenute e ai rapporti tra l'imputato e il gruppo criminale di riferimenti, Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] Pitit1c della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (ocg ari. 416 bis1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanz °nateti°, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel scill:o dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di ineri:e circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo 3trice rispetto alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispetto alle quali occorre altresì che siano chiariti gli eventuali legami c3n F fitto. 6.6.5. Il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio res:a assorbiw dall'accoglimento della doglianza relativa all'aggravante ex art. 4113 bis] cod. pen., per le possibili ripercussioni in ordine alla determinazione della pena fiale. 6.6.6. Il quinto motivo sulla confisca è parimenti fondato.Deve premettersi al riguardo, con la sentenza di primo grado, sono stati confiscati i seguenti beni: il 50% delle quote societarie della "Oro nero nella titolarità del ricorrente, un'autovettura Volkswagen golf 2.0 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], i rapporti bancari con saldo positivo a lui intestati e infine 1.3 terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], sempre nella titolarità dell'imputato. Ora, con l'atto di appello, la difesa aveva censurato la statuizione del :;.U.P. rispetto a soli terreni, siti in [OSCURATO:PERSONA] e identificati rispettivamente al fogl. 15, p.11e 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150 e al fogl. 23, p.11e 15, 16, 17, 133 e 15 t. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha revocato le confisca, disponendo la restituzione all'avente diritto, dei terreni di cui al fogl. 23, pile 15, 16, 17, 133 e 151, rilevando che per essi era provato che il denaro u:ilizza:o per l'acquisto dei beni proveniva da soggetti ([OSCURATO:PERSONA] ) che gravitavano fuori dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], per cui, anche in corsidernzione della tracciabilità dell'operazione, realizzata con assegno circolare, si à ritenu .:a superata la presunzione di illegittima provenienza del denaro utilizzato. A conclusioni diverse è invece pervenuta la Corte territoriale rispetto ai terreni di cui al fogl. 15, p.11e 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150: in tal caso, inf:itti, è stato innanzitutto premesso che tali unità immobiliari derivano da un decreto di trasferimento emesso il 27 novembre 2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], registrato in data 21 dicembre 2012 per il valore di 9.660 euro. Pur a fronte di un esborso non particolarmente esoso per l'acquisto, à sta':o sottolineato che la situazione reddituale del ricorrente, privo di reddito, non era tale da giustificare l'acquisto, per cui è stata ritenuta in tal caso legittima la statuizione della confisca, stante la sproporzione tra il valore di acquisto de bene e i redditi dichiarati e prodotti dall'imputato fino all'epoca dell'acquistc. Tale conclusione è stata ritenuta non neutralizzata dalle allegazioni difensiv, e, con le quali sono stati dedotti il riscatto di una polizza assicurativa contratta negli anni dal padre [OSCURATO:PERSONA] con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] per un importo pari a 5.355,60, e due prestiti, concessi all'imputato dalla madre [OSCURATO:PERSONA] per 1.875 euro, oltre che dai nonni paterni [OSCURATO:PERSONA]:d e [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla zia [OSCURATO:PERSONA], per 2.369,40 euro. Rispetto a tali allegazioni, nella sentenza impugnata, è stato tuttavia evato che, quanto alla somma frutto del riscatto della polizza assicurativa, non vi era prova che la stessa sia stata effettivamente consegnata a [OSCURATO:PERSONA]:c e sia stata da questi impiegata per l'acquisto; analogamente, quanto al presi ito di 2.369,40 euro, si è osservato che, pur a fronte delle dichiarazioni rese dai :Iiretti interessati, non vi era alcuna prova che le somme in questioni, ‘'ersnte in contanti, siano state realmente consegnate a [OSCURATO:PERSONA] e da questi sian3 sta:e investite nell'acquisto dei terreni, non essendovi alcun documento cartacee, che, come era ragionevolmente che avvenisse, avesse accompagnato la conseg •ia del denaro, peraltro non versato sul conto corrente dell'imputato. Dunque, ritenendo provata l'origine lecita del solo denaro prover lente dal prestito concesso dalla madre, per euro 1.875, i giudici di appello hanno ritenuto persistente una netta e oggettiva sperequazione tra redditi leciti dell'irnpu.:ato e valore di acquisto dei terreni, tale da far ritenere che tali beni fossero frutto delle attività illecite riconducibili al sodalizio di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale in tal caso non può essere condivisa: non può sottacersi, infatti, che l'acquisto dei terreni risale al 2012, ovvero a circa due anni dall'epoca di inizio dell'attività dell'associazione crininale e a circa tre anni dal 2015, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] è comparso su iia Dunque, richiamato il canone della "ragionevolezza temporale" in precelenza illustrato (par. 6.2.5), deve osservarsi che in tal caso il dato cronolocico Tlita a favore dell'imputato, a ciò dovendosi aggiungere due ulteriori eleme -iti di valutazione, ovvero: il fatto che quello che ha dato origine all'acquisto (lei terreni è un titolo giuridico sottoposto a stringenti controlli preventivi, cioè un lecreto di trasferimento emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e l'ulteriore circostarua che il prezzo di acquisto dei terreni non risulta particolarmente esoso, e ciò arche a fronte del fatto che risulta fornita una traccia di prova rispetto alla disponib ità di somme provenienti dagli stretti congiunti dell'imputato, somme che, avuto riguardo al loro importo e ai rapporti personali tra le parti coinvnllee, lon è inverosimile che siano state prestate in contanti e senza il contestuale rila;cio di un documento attestante l'avvenuta elargizione delle somme, doverdpsi ltresì considerare in proposito che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di merito e allegata anche al ricorso, il versamento i i contanti ha preceduto l'emissione degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto, il che conforta la prospettazione difensiva circa la preventiva ricezione dei p -estiti. Deve pertanto concludersi che anche la confisca dei terreni di cui al fcgl. 1 , p.11e 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150 (al pari di quella dei terreni di cui al focil. 23, p.11e 15, 16, 17, 133 e 151, già dissequestrati), deve essere ritenu:a illegittima, dovendosi ritenere che anche per tali beni la difesa abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio ad essa spettante circa la verosimile legittimità della disponibilità economica dell'imputato, valutata in rapponc all'epoca, alla forma giuridica e al prezzo dell'acquisto dei terreni in esa 11C. 6.6.7. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circwtanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo g uct.;:io sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro; 13 ser tenza impugnata deve essere invece annullata senza rinvio, limitatamente alla ci5,pos.:a confisca dei terreni siti in [OSCURATO:PERSONA] fogl. 15, p.11e 102, 104, 114, 115, 119 :L46 e 150, beni dei quali deve essere disposta la restituzione all'avente dirit:o. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere invece rigettato nel resto. 6.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è infine meritevole di accoglimento. 6.7.1. Iniziando dalle censure sollevate rispetto al capo F (secondo e terzo motivo), deve osservarsi che le valutazioni compiute al riguardo dai di merito resistono alle censure difensive, sostanzialmente ripropositive di questioni già adeguatamente affrontate, soprattutto da parte della Corte di appello. Occorre premettere che la vicenda cristallizzata nel capo F attiene a un ter:ativc di importazione di cocaina dal Sudamerica verso l'Italia, dapprima via rr are e successivamente per via aerea, addebitandosi in particolare a [OSCURATO:PERSONA] di a vere tentato, in concorso tra gli altri con [OSCURATO:PERSONA] e Domenic) (rinuncianti in appello ai motivi sulla responsabilità), tra l'aprile e 'Egcs:o del 2015, di far giungere dalla Colombia un ingente quantitativo di coca r a, da occultare secondo i piani in un container o all'interno della stiva di un aereo. La vicenda è stata ricostruita con dovizia di particolari dalla Corte tenni orlale (pag. 802 ss. della sentenza impugnata), che, riportando e comrnenta .iclo il contenuto delle conversazioni rilevanti e sviluppando in maniera più esausilva la ricostruzione operata nel giudizio di primo grado, ha rilevato che l'ope-azicne in esame partiva nell'aprile 2015, allorquando [OSCURATO:PERSONA] contattwa il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA] e, per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA], gli chi2deva informazioni per procurarsi un incontro con lui o con un suo rappreser tante, Successivamente, il ruolo di intermediario tra il sudamericano e Vertrici veniva svolto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Messina, in particolare, spesso accompagnato da [OSCURATO:PERSONA] o comunque in sua presenza, gestiva i rapporti con il sudamericano [OSCURATO:PERSONA] (che nel rapportarsi con [OSCURATO:PERSONA] e i suoi sodali si faceva chiamare Jsmael), proprietario dello stupefacente da importare in ;talia, attraverso l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e sotto la supervisione di Jentrici, cla tutti conosciuto come "Franco"; dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] si occupava celi ;petti logistici per la materiale spedizione della droga, interfacciandosi con [OSCURATO:PERSONA], di stanza in Sudamerica, per la materiale spedizione della sw.tanza stupefacente, del valore di 500.000 dollari (8.000 dollari al chilo), proni a per essere spedita in una data compresa tra il 6, il 9 e il 20 agosto 2015. L'operazione di invio subiva tuttavia degli intoppi, dovuti dapprima a un precedente sequestro di droga avvenuto il 17 giugno (in altro precedirnento) presso il porto di Genova, luogo concordato quale sede di destinazior e del carico, e poi per i problemi legati al passaportò di Scandellari, che. i fo .nitori sudamericani volevano effettuasse il viaggio insieme alla sostanza stupefacnte. Ora, l'insieme di tali condotte, ad avviso della Corte territoriale, integrava gli estremi del tentativo punibile, essendo stati posti in essere atti idorei d ntti in modo non equivoco a importare sul territorio nazionale un ingente quar Univo di cocaina, già messo a disposizione dal cartello sudamericano, tanto è \4erg che il carico era in procinto di essere spedito in Italia il 6, il 9 o il 20 agosto 2015. Ciò consente di escludere la fondatezza delle censure sulla qualific:izione giuridica operata dai giudici di merito, dovendosi evidenziare che anche in tal caso la fattispecie è in realtà ravvisabile nella forma consumata più cui in luella tentata, e ciò in base al già richiamato principio espresso da questa Cgrte (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717), secondo cui ai fini della consum:ízione del delitto di importazione di stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo volto all'importazione dello stupefacente, accordo nel ca5o di ' .ipecie già perfezionato nelle sue linee essenziali, potendo configurarsi il tertativc nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative inter r:orse, univoche e idonee a conseguire seriamente, pur senza perfezionarlo, il rec Droco consenso all'effettivo trasferimento della droga nel territorio nazionale. Le doglianze sul mancato raggiungimento della soglia del tentativo punibile non possono quindi essere accolte, posto che, nel caso di specie, non sole erano state avviate trattative serie circa il prezzo, il quantitativo e il luogo di con;egna della droga, ma si era addirittura raggiunto l'accordo sui aspetti essi:nziali dell'operazione, tanto è vero che lo stupefacente era pronto per esser? sr editD, circostanza questa che, in base alla citata premessa interpretativa, avrebDe rese legittima la qualificazione del fatto in termini di reato consumato e non :entnto. A maggior ragione, quindi, non possono ritenersi fondate le censure sulla configurabilità della desistenza, dovendosi sul punto solo osservare che, :ifiche nell'ottica della qualificazione in termini di tentativo della condctta il ecita, comunque non vi è spazio per ravvisare i presupposti richiesti dall'art 56 c ,:,mrria 3 cod. pen., atteso che il mancato arrivo dello stupefacente in Italia è dipes. ,) non da una libera autodeterminazione degli imputati, ma solo da circostar ze esierne, ovvero i problemi legati al passaporto di Scandellari, che avrelte c ,Dvul:o viaggiare con il carico, e i dubbi sulla "sicurezza" del porto di destina-, ione, iubbi alimentati dal precedente sequestro operato presso il porto di Genova. Quanto alla partecipazione alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di zippe nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno evidenziato che il riccrrente, pur non mantenendo i contatti personalmente con i fornitori, ha in realtà' dato input alla vicenda, posto che suo nipote [OSCURATO:PERSONA] ha contattato [OSCURATO:PERSONA]:a per rappresentargli che lo zio ("el gordo") voleva incontrare lui o un suo emissario. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato poi assolto dalla Corte di appe da tale imputazione non indebolisce la ricostruzione accusatoria (e tanto si 3 nell Dttica del reato fine, che nella prospettiva del reato associativo), posx che l'assoluzione del nipote di [OSCURATO:PERSONA] è dipesa non dal fatto che sia stal:a me:;sa in discussione la sua iniziativa da cui è scaturita l'operazione, ma unicamente dal rilievo secondo cui [OSCURATO:PERSONA], dopo i primi contatti, risalenti al 12 e 13 aprile 2015, è uscito di scena, mentre i contatti con i fornitori, nella fase in cui lannc raggiunto maggiore concretezza, ovvero a partire da maggio, sono prpseguiti per conto di [OSCURATO:PERSONA] tramite altri due soggetti, Messina e [OSCURATO:PERSONA], che infatti sono stati condannati per tale imputazione, rinunciando ai motivi di a )pello sulla responsabilità per questo reato e per il reato associativo (come si è vis :o, le censure sollevate in questa sede dai due ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Stagnc sono sta .:e riferite, sia pure in termini inammissibili, solo in ordine al capo A, nner tre rii:petto al capo F alcuna obiezione è stata proposta, neanche in questa sede). Dunque, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per non averi più preso pade alla evoluzione della trattativa, da lui pure intrapresa nella sua fase ennbrional:!, per cui non vi è alcuna contraddizione tra tale statuizione e la condanna di [OSCURATO:PERSONA], che viceversa è stata fondata proprio sul considerazione che quest'ultino ha continuato a interessarsi della vicenda, risultando provato che in crla 3i tte le occasioni in cui Messina contattava [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni avveniw no in presenza di [OSCURATO:PERSONA], che dava al correo le indicazioni da veicolare al fornitore sudamericano, come si evince dai progr. 168, 171, 172 e 173 del 14 uglio 2015, data in cui Messina si recava presso la residenza di [OSCURATO:PERSONA] in provincia di Bologna (a Bentivoglio), fornendo a [OSCURATO:PERSONA] un indirizzo mail sicuro. Circa l'identificazione del "Franco" citato nelle conversazioni nel 'irrh:utai:o [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno osservato che questi era conosciuto dai suoi interlocutori con il nome di "Franco", come si evince dalle ccriversazioni del 23 luglio 2015 relative all'utenza telefonica nella sua accertata dispon oilita, avendo gli inquirenti verificato, previo attento ascolto delle chiamate, che la voce di [OSCURATO:PERSONA] ascoltata nella conversazioni in cui egli parlava dimittaileme coincideva con quella captata in sottofondo nelle telefonate che Messina aveva effettuato, peraltro dalla città di residenza di [OSCURATO:PERSONA] dove egli si era recat Né il "Franco" citato nelle conversazioni poteva essere identificato nel coiric 3gal:c [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnato escluso la fondatemi della tesi difensiva valutando unitariamente le conversazioni di cui ai proijr. 1E: e 20 del 22 Maggio 2015: nella prima conversazione, registrata alle 20.37, 5 .:agric contattava infatti, con l'utenza di Messina, [OSCURATO:PERSONA], il quale si tri3vava evidentemente in un luogo distante da quello dei suoi interlocutori. Nella seconda conversazione, avvenuta 10 minuti dopo, alle 20.47, effe:tuai:a sempre con l'utenza di Messina, questi riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di essere "l'arr ico di Franco", la cui voce viene captata in sottofondo, per cui, stante la revissima distanza tra le due telefonate e considerato che nel frattempo Messina non si era spostato, essendo rimasta agganciata sempre la stessa cella, è stato c'estinto, in maniera non illogica, che Scandellari non fosse in sua compagnia, )er ciii non poteva certamente essere questi il "Franco" menzionato nella conversa2ione.Orbene, la conferma del giudizio sulla colpevolezza dell'imputato risulta d ingue immune da censure, in quanto preceduta da una disamina razionale degli elementi investigativi disponibili, sviluppatasi attraverso un adeguato con:ronto con le deduzioni difensive, superate con argomenti non manifestamente. 6.7.2. Passando al primo motivo, integrato dalle considerazioìi difilnsive esposte nel motivo nuovo, deve osservarsi che anche l'ulteriore a fermazione della appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 3(19 dei 1990 contestato al capo A non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, Ed invero, premesso che la Corte territoriale, rispetto alla senten;:a d primo grado, ha derubricato il ruolo del ricorrente da organizzatore a partec pe, :corre rilevare che, nella decisione impugnata, è stata valorizzata la circos .:anza che [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere al vertice della "cellula bolognese" dell'associa :ione, sotto la cui direzione operavano i sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], storico broker del narcotraffico internazionale, come erierso dalle sentenze emesse a suo carico, è rimasto sempre collegato al suo contesto geografico di provenienza (l'imputato è nativo di [OSCURATO:PERSONA], nel viborese), avendo egli mantenuto contatti qualificati con i narcotrafficanti colorr bar i, con i quali si è interfacciato tramite la intermediazione dei suoi accoliti. Tuttavia, nonostante lo scaltro tentativo di non esporsi in prima persona, ',/:,ntrici è risultato essere il regista dell'operazione finalizzata all'importazione dell' rgente quantitativo di cocaina, che sarebbe dovuto arrivare al porto di Genova. Tale vicenda è stata ragionevolmente ritenuta pregnante in chiave 3ssoc 3tiva, posto che, con tale iniziativa, protrattasi per vari mesi, il ricorrerte ha dato prova di poter gestire l'investimento di una consistente somma di denaro (pari a circa 500.000 dollari), interagendo con narcotrafficanti colombiani a lui già noti e sovrintendo a tutti i passaggi dell'operazione, compresi quelli più :Titici, desumendosi da ciò il suo pieno inserimento nelle dinamiche associa :ive dl suo contesto di provenienza, con cui il ricorrente ha mantenuto sta Di i legami, avvalendosi peraltro degli stessi interlocutori sul mercato criminale stia iien:. La circostanza che l'appartenenza al sodalizio sia stata ricollegata a un solo reato fine e la ristrettezza temporale dell'attività illecita rispetto al più vas:o ambito cronologico in cui ha operato l'associazione sono state legittimamente ritenute non ostative all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, niovendosi richiamare i principi in precedenza esposti circa la sufficienza del coinvolcinemo del partecipe in un singolo reato fine, qualora, come nel caso d spece, le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente se .vitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo Inassi 'ne di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo crii linale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701-06), come pure ce/e essere ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della parte:ipa;:ione al sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e in particolare dea cd. "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del percdo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa appunto inferirsi l'esistenza di un sistema c)Vauclato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un p , rioclo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02). Allo stesso modo, non appare decisiva l'obiezione difensiva secondo CIJi V mtrici ha interagito solo con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (la cui assoluzione come detto è un elemento in sé neutro, o -le no -i vale certo a smentire la tesi della persistenza dei legami dell'imputato con corr:c sto di cui era originario), il che escluderebbe il suo stabile coinvolgimento nel sodalizio, dovendo essere riferita anche all'associazione prevista dall'art. 74 del cl.P R. n. 309 del 1990 l'affermazione di questa Corte (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2013, Rv. 274250 e Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Rv. 207845), elziboratil con precipuo riferimento alla struttura associativa di cui all'art. 416 bis coc. per., second
Sentenza Cassazione n. 01555/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris