Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07273/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/04/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nella parte relativa alla riduzione sanzionatoria seguita alla concessione delle attenuanti generiche e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha riformato, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminando il trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo, la sentenza del Tribunale di Napoli nord del precedente 04/12/2020 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62- bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità.

In particolare, assume che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla concreta determinazione della pena inflitta, né avrebbe giustificato la mancata quantificazione nel massimo della riduzione sanzionatoria operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, sostenendo che la Corte distrettuale non avrebbe dato conto dei criteri utilizzati in punto di concreta determinazione della pena e non avrebbe indicato le ragioni giustificative della mancata riduzione sanzionatoria nel massimo a seguito della concessione delle generiche.

Osserva, infatti, il Collegio che i giudici del merito, in perfetta aderenza ai dettami degli artt. 132 e 133 cod. pen., hanno fatto esplicita menzione degli elementi concretamente valorizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, indicandoli, in specie, nel quantitativo non irrisorio delle diverse sostanze stupefacenti trovate nella disponibilità dell'imputato, nella reiterazione dell'illecita attività di cessione e nell'organizzazione, tutt'altro che rudimentale, con cui tale attività veniva svolta e fondando sulla contestuale ricorrenza di tali elementi la determinazione della pena base in misura non coincidente, né prossima al minimo edittale.

Tale circostanza rende l'agitata doglianza del tutto destituita di fondamento, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (in tal senso Sez. 3, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01, nonché, in termini, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, S., Rv. 269196-01 e, da ultimo, Sez. 3, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 29/04/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza nella parte relativa alla riduzione sanzionatoria seguita alla concessione delle attenuanti generiche e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha riformato, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminando il trattamento sanzionatorio in senso meno afflittivo, la sentenza del Tribunale di Napoli nord del precedente 04/12/2020 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62- bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, assume che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla concreta determinazione della pena inflitta, né avrebbe giustificato la mancata quantificazione nel massimo della riduzione sanzionatoria operata per effetto della concessione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, sostenendo che la Corte distrettuale non avrebbe dato conto dei criteri utilizzati in punto di concreta determinazione della pena e non avrebbe indicato le ragioni giustificative della mancata riduzione sanzionatoria nel massimo a seguito della concessione delle generiche. Osserva, infatti, il Collegio che i giudici del merito, in perfetta aderenza ai dettami degli artt. 132 e 133 cod. pen., hanno fatto esplicita menzione degli elementi concretamente valorizzati ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, indicandoli, in specie, nel quantitativo non irrisorio delle diverse sostanze stupefacenti trovate nella disponibilità dell'imputato, nella reiterazione dell'illecita attività di cessione e nell'organizzazione, tutt'altro che rudimentale, con cui tale attività veniva svolta e fondando sulla contestuale ricorrenza di tali elementi la determinazione della pena base in misura non coincidente, né prossima al minimo edittale. Tale circostanza rende l'agitata doglianza del tutto destituita di fondamento, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (in tal senso Sez. 3, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01, nonché, in termini, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, S., Rv. 269196-01 e, da ultimo, Sez. 3, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 07273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris