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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 settembre 1963

Cassazione n. 41858/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la correzione dell'errore materiale ivi evidenziato; lette le conclusioni scritte dei difensori delle parti civili: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per CGIL Veneto, che hanno chiesto la conferma della sentenza di appello e della Corte di cassazione, con condanna alle spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, per quanto di odierno interesse, ha annullato senza rinvio, limitatamente alla confisca, la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa il 18 aprile 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e condannando l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del lavoro di Verona.

2. Avverso tale statuizione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, sostenendo che la sentenza indicata avrebbe erroneamente condannato l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili sebbene la sentenza emessa dalla Corte di appello le avesse revocate in esito alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod.pen. con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo 92 dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe ha dato atto, a fg. 4, che la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 18 aprile 2023, aveva revocato le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che il primo giudice adottò in favore della Regione Veneto e della CGIL Camera del Lavoro di Verona.

Tanto in effetti risulta dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza di appello che è stata acquisita.

A fronte di ciò, la Corte Suprema, come si legge nel dispositivo della sentenza in epigrafe (e nella motivazione al paragrafo 23), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili prima indicate.

Trattasi di un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo in cui è incorsa la Corte di legittimità, che può essere emendato in questa sede, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., attraverso la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza, con l'eliminazione della relativa statuizione inerente a [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le statuizioni civili in favore delle parti sopra indicate.

Con riguardo, invece, alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non si rinviene alcun interesse alla sua partecipazione al presente giudizio, non essendovi attinenza con la posizione di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 10069 del 05/02/2025 (ricorso n.

R.G.N.R. 22291/2025 di [OSCURATO:PERSONA]), nonché nel § 23 della motivazione della predetta sentenza, eliminando il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] tra quelli dei soggetti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del Lavoro di Verona, come rappresentate ex lege.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e la correzione dell'errore materiale ivi evidenziato; lette le conclusioni scritte dei difensori delle parti civili: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per CGIL Veneto, che hanno chiesto la conferma della sentenza di appello e della Corte di cassazione, con condanna alle spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sesta Sezione Penale, per quanto di odierno interesse, ha annullato senza rinvio, limitatamente alla confisca, la sentenza della Corte di appello di Venezia emessa il 18 aprile 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando inammissibile nel resto il ricorso e condannando l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del lavoro di Verona. 2. Avverso tale statuizione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario, sostenendo che la sentenza indicata avrebbe erroneamente condannato l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili sebbene la sentenza emessa dalla Corte di appello le avesse revocate in esito alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1.cod.pen. con riguardo al reato di riciclaggio di cui al capo 92 dell'imputazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe ha dato atto, a fg. 4, che la sentenza della Corte di appello di Venezia, emessa in data 18 aprile 2023, aveva revocato le statuizioni civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che il primo giudice adottò in favore della Regione Veneto e della CGIL Camera del Lavoro di Verona. Tanto in effetti risulta dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza di appello che è stata acquisita. A fronte di ciò, la Corte Suprema, come si legge nel dispositivo della sentenza in epigrafe (e nella motivazione al paragrafo 23), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili prima indicate. Trattasi di un errore percettivo di tipo materiale e non valutativo in cui è incorsa la Corte di legittimità, che può essere emendato in questa sede, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., attraverso la correzione della motivazione e del dispositivo della sentenza, con l'eliminazione della relativa statuizione inerente a [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le statuizioni civili in favore delle parti sopra indicate. Con riguardo, invece, alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non si rinviene alcun interesse alla sua partecipazione al presente giudizio, non essendovi attinenza con la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 10069 del 05/02/2025 (ricorso n. R.G.N.R. 22291/2025 di [OSCURATO:PERSONA]), nonché nel § 23 della motivazione della predetta sentenza, eliminando il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] tra quelli dei soggetti condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili Regione Veneto e CGIL Camera del Lavoro di Verona, come rappresentate ex lege. Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
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