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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 02244/2026

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essionista qualificato (si cita un passaggio del relativo decreto di nominaquale dirigente dell’avvocatura comunale), l’opportunità delle transazioni compiute, la sproporzione della presunta utilità rispetto ai vantaggi che,con quelle, avrebbe procurato a Borzì.

Riguardo al risarcimento del danno, è documentato che Petino, prima del giudizio, abbia versato al Comunediecimila euro, che l’ente ha incassa to , a fronte di un pregiudizio economico ipoteticamente subìto e quantificabile , al massimo, nella misura delprezzo della corruzione, ovvero ottomila euro.

Per le stesse ragioni, s’invocail riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

2.9. Il successivo motivo attinge le statuizioni civili in favore del Comune, costituitosi parte civile, chiedendosene la revoca o, quanto meno,la sospensione.

L’ente, infatti, non avrebbe offerto la prova di aver patito undanno in misura superiore alla somma già versatagli dall’imputato.

Inoltre, essendo stata riconosciuta una provvisionale di diecimila euro, pari a detta somma già spontaneamente versata dall’imputato all’ente, tale statuizione provvisoria non avrebbe ragion d’essere e dovrebbe essererevocata o sospesa.

Si lamenta, infine, nella liquidazione delle spese legali, la mancata specificazione secondo le voci della tariffa forense.

2.10. Da ultimo, si denuncia una violazione di legge con riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sarebbe avvenuta sulla base di una norma introdotta con la legge n. 3 del 2019, per fatticommessi anteriormente ad essa.

3. La difesa ricorrente ha altresì prodotto due memorie: una, essenzialmente riepilogativa, in sintesi, dei motivi di ricorso, con particolare riguardo alla mancata dimostrazione dell’accordo corruttivo e del sinallagma tra le reciproche prestazioni dell’imputato e del Borzì; mentre l’altra si sofferma, ribadendo anch’essa quanto già prospettato con il ricorso,sui movimenti dei conti bancari di Petino, sua moglie, sua cognata e Borzì. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazionidi conversazioni, è inammissibile, perché del tutto generico.

Esso, infatti, si limita a reiterare la doglianzaproposta sul punto con l’atto d’appello , senza alcun confronto critico con le motivazioni del rigetto contenute nella sentenza impugnata, ove sono indicate puntualmente le risultanze investigative dalle quali erano stati allora desunti i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilitàdi tale strumento di ricerca della prova (pag. 4 s.) .

2. Quanto al giudizio di colpevolezza, le censure disseminate nei vari mo tivi di ricorso ed attinenti all’estraneità d i Petino ad alcune vicende transattive , alla coerenza di queste rispettoall’operato d e ll’ente anche in altri settori di attività nonché alle indicazioni provenienti dalla componente politica dell a municipalità , come pure quelle riguardanti, sotto diversi aspetti, la legittimità dellesue condotte e, in tale prospettiva, la valutazione di alcune risultanze probatorie, non sono rilevanti: per un verso, in particolare queste ultime, perché funzionali ad una diversa ricostruzione del fatto, che è preclusa al giudice di legittimità;più in generale, perchénon decisive per escludere l’antidoverosità di quelle condotte .

Per giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, nel caso – come quelli di cui qui si tratta –di attività compiuta dall’agente pubblico in cambio di un’indebita remunerazione, ma nell’àmbito di uno spazio discrezionale riservatogli dalla normativa,il discrimine fra le due fattispecie corruttive previste dagli artt. 318 e 319, cod. pen., dev’essere individuato nella direzione della sua azione, piuttosto che nella contrarietà o meno di questaa specifiche disposizioni normativedi rango primario o secondario.

Più precisamente, l’accettazione di un'indebita remunerazione integra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) se, in concreto, l'esercizio dell’attività del pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare.

Occorre, cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l’atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente, pur muovendosi nei confini di tale potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore; diversamente, qualora non sia stato violato alcun dovere specifico e l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, si deve ritenere integrato il reato di cui all'art. 318, cod. pen. (in tema, tra altre: Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285366; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; e, più di recente, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Saguto, Rv. 286376; Sez. 6, n. 28418 del 16/04/2024, Affinita, non mass.; Sez. 6, n. 1909 del 13/11/2024, dep. 2025, Elia, non mass.).

Èalla luce di tali princ ì pi, dunque, per il vero non deline ati da lla sentenza impugnatacon la necessaria precisione, che devono essere rivalutati gli aspetti di fatto sulla base dei quali la sentenza impugnata (pagg. 16 - 19) è pervenuta a d affermare la contrarietà ai doveri d’ufficio delle condotte del Petino, onde verificare se queste integrino l’una o l’altra di quelle fattispecie corruttive.

3. Deve escludersi, invece, che esse possano essere inquadrate nella fattispecie– ormai abolita – dell’abuso d’ufficio (art. 323, cod. pen.), perché la corresponsione di somme di denaro da Borzì a Petino ed il collegamento causale di essa con le funzioni pubbliche da quest’ultimo esercitate sono state giustificate in sentenza con una motivazione priva di cesure logiche evidenti e di fraintendimentiprobatori od omissioni valutative indiscutibili , e perciò tale da non esserecensurabile in questa sede.

La tesi difensiva del prestito effettuatoda Borzì alla cognata di Petino, infatti, è stata confutata dai giudici d’appello con argomenti stringenti, avendo essi evidenziato, da un lato, l’assenza di una causale specifica e plausibile di tale elargizione, ma anche, più in generale, di rapporti tra costoro così stretti da poterne offrire una giustificazionerazionale, trattandosi comunque di una somma oggettivamente significativa (diciottomila euro) e , per di più , mutuata senza previsione digaranzie, di interessi o d i altri oneri per il beneficiario né di termini per la restituzione;e, dall’altro, l’inesistenza, difficilmente spiegabile, di qualsiasi documentazione attestante il saldo, pari ad ottomila euro, che la Vullo ha sostenuto di aver versato per contanti(pagg. 19 s., sent.).

Unavolta esclusa, allora, l’esistenza di un siffatto prestito, risulta del tutto logico ritenere – come fa la Corte d’appello – che l’effettivo destinatario del le somme sborsateda Borzì fosse Petino e che le intermediazioni nei passaggi di denaro tra quest’ultimo ed i suoi familiari, secondo l’articolata sequenza dettagliatamente descritta a pag. 20 della sentenza impugnata e non contraddetta dalla difesa ricorrente, non trovavano altra giustificazione logica, se non quella di creare degli schermi tra i reali interessati da quei movimentidi denaro.E, siccome neppure la difesaricorrente adduce una causale alternativa e legittima degli stessi , è ampiamente plausibile concludere che , in quel modo, Borzì a vesse inteso comperarsi il favore di colui che, in ragione del suo ruolo istituzionale,era chiamato ad assumere determinazionidalle ricadute pesanti su lla situazione patrimoniale delle sue imprese. 4.Questo, però, non è sufficiente per stabilire che si sia in presenza di una corruzionec.d.

“propria”, ai sensi dell’ art. 319, cod. pen., anziché semplicemente perl’esercizio della funzione, di cui al precedente art. 318, essendo, quello del mercimonio di quest’ultima, un elemento comune alle due fattispecie.

4.1. Perchéricorra la prima e più grave di esse,nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore dell’agente pubblico, occorre dimostrare, invece,che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte di costui, non essendo sufficiente a tal fine la semplice circostanza dell'avvenuta dazione: è necessario, cioè, che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (così, tra varie altre: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144;Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi,Rv. 268088).

4.2. Tanto precisato, non v’è dubbio che,come deduce il ricorrente, al fine di stabilire l’esistenza o meno di tale sinallagma, possano rivestire valenza sintomaticail tempo delle reciproche prestazioni e la loro proporzione economica, senza che questo imponga, tuttavia, che esse siano contestuali o strettamente consecutive, né di valore economico pario simile, rilevando esclusivamente il nesso funzionale e causale tra lestesse.

Ebbene, facendo applicazione di tali princìpi al caso di specie, la sentenza impugnata si sottrae a censura nella parte in cui ha escluso una sproporzione economica tra le prestazioni del patto corruttivo, correttamente evidenziando cometale valutazione sconti un inevitabile margine di tipo soggettivo.

Peraltro, se è vero che le condotte di favore di Petino hanno permesso a Borzì di conseguire vantaggi economici molto consistenti e , con ogni probabilità, sensibilmente superiori alla porzione di “prestito” mai restituitagli da costui, è altrettanto innegabile che quest’ultima, pari ad ottomila euro, avesse comunque una consistenza significativase rapportata alle retribuzioni di un funzionario pubblico di quel livello, tanto piùperchè destinata all’acquisto di un bene voluttuario come un’imbarcazione.

La valutazione compiuta dalla Corte d’appello sotto questo aspetto non risulta,dunque, manifestamente irragionevole .

4.3. Là dove la decisione impugnatapresenta, invece, una decisiva flessione logicaè nella valutazione dello iato temporale tra la remunerazione del Petino e le condotte mediante le quali questi avrebbe favoritoil suo corruttore.

La Corte d’appello richiama in dettaglio e per stralcio numerose conversazioni intercettate,tra settembre e dicembre del 2018, tra le sorelle Vullo, ovvero moglie e cognata del ricorrente, Borzìe sua moglie [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA]”, nelle quali si parla di un preliev o in contanti che deve prendere Borzìma «è diPetino», come pure di una busta lasciata da tale imprenditore nella buca delle lettere della cognata di costui ma destinata a lui(circostanza verificata dagli operatori di polizia ivi appostati) o, ancora, d elle pressanti insistenze dello stessoBorzìper incontrarlo.

Ciò non di meno, la sentenza impugnata – in coerenza, del resto, con l’imputazione – individua il prezzo della corruzione esclusivamente nel finanziamento erogato da Borzì a Petino per l’acquistodella barca e restituito solo in parte (pag. 9) ; e , a proposito del dato temporale, rileva che, essendostato, il loro, un rapporto protrattosi nel tempo , «le elargizioni remunerative del pubblico ufficiale ben possono seguire, anche di diverso tempo, le condotte di favore da questi poste in essere» (pag. 21).

Orbene, non v’è dubbio checosì possa accadere; s oltanto che, nel caso di specie, la “elargizione remunerativa” – secondo quanto ri costruito dalla stessa Corte d’appello –sarebbe intervenuta prima delle condotte di favore del pubblico ufficiale: anzi, non meno di un anno prima, visto che i movimenti di denaro tra i conti di Petino, sua moglie, sua cognata e Borzì,strumentali all’acquisto della barca, sono avvenuti tra agosto e settembre del 2015, mentre le condotte addebitate alricorrente risulterebbero da lui tenute a partire dall’autunno del 2016 e nel corso del 2017.

Si tratta, dunque,di una motivazione che non riesce ad offrire una spiegazione ragionevoledel collegamento funzionale, della relazione di corrispettività cioè, tra le prestazioni di tali soggetti: relazione che, sulla base dei risultati probatori illustrati in sentenza, non può essere radicalmente esclusa, ma che, se esistente, dev’essere comunque spiegata conpiù puntualità e rigore logico .

5. Da tanto discende che la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio delprocesso al competente giudice d’appello, affinché, sulla base dei princìpi di diritto dianzi enunciati, verifichi se la condotta del ricorrente debba essere sussunta nella fattispeciedella corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o in quella della corruzione per l’esercizio della funzione, con le determinazioni consequenziali.

Per l’effetto,rimangono assorbite le censure rassegnate dall’ottavo al decimo motivo, riguardanti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, potendo astrattamente ridondare su ques

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essionista qualificato (si cita un passaggio del relativo decreto di nominaquale dirigente dell’avvocatura comunale), l’opportunità delle transazioni compiute, la sproporzione della presunta utilità rispetto ai vantaggi che,con quelle, avrebbe procurato a Borzì. Riguardo al risarcimento del danno, è documentato che Petino, prima del giudizio, abbia versato al Comunediecimila euro, che l’ente ha incassa to , a fronte di un pregiudizio economico ipoteticamente subìto e quantificabile , al massimo, nella misura delprezzo della corruzione, ovvero ottomila euro. Per le stesse ragioni, s’invocail riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2.9. Il successivo motivo attinge le statuizioni civili in favore del Comune, costituitosi parte civile, chiedendosene la revoca o, quanto meno,la sospensione. L’ente, infatti, non avrebbe offerto la prova di aver patito undanno in misura superiore alla somma già versatagli dall’imputato. Inoltre, essendo stata riconosciuta una provvisionale di diecimila euro, pari a detta somma già spontaneamente versata dall’imputato all’ente, tale statuizione provvisoria non avrebbe ragion d’essere e dovrebbe essererevocata o sospesa. Si lamenta, infine, nella liquidazione delle spese legali, la mancata specificazione secondo le voci della tariffa forense. 2.10. Da ultimo, si denuncia una violazione di legge con riferimento all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sarebbe avvenuta sulla base di una norma introdotta con la legge n. 3 del 2019, per fatticommessi anteriormente ad essa. 3. La difesa ricorrente ha altresì prodotto due memorie: una, essenzialmente riepilogativa, in sintesi, dei motivi di ricorso, con particolare riguardo alla mancata dimostrazione dell’accordo corruttivo e del sinallagma tra le reciproche prestazioni dell’imputato e del Borzì; mentre l’altra si sofferma, ribadendo anch’essa quanto già prospettato con il ricorso,sui movimenti dei conti bancari di Petino, sua moglie, sua cognata e Borzì. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazionidi conversazioni, è inammissibile, perché del tutto generico. Esso, infatti, si limita a reiterare la doglianzaproposta sul punto con l’atto d’appello , senza alcun confronto critico con le motivazioni del rigetto contenute nella sentenza impugnata, ove sono indicate puntualmente le risultanze investigative dalle quali erano stati allora desunti i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilitàdi tale strumento di ricerca della prova (pag. 4 s.) . 2. Quanto al giudizio di colpevolezza, le censure disseminate nei vari mo tivi di ricorso ed attinenti all’estraneità d i Petino ad alcune vicende transattive , alla coerenza di queste rispettoall’operato d e ll’ente anche in altri settori di attività nonché alle indicazioni provenienti dalla componente politica dell a municipalità , come pure quelle riguardanti, sotto diversi aspetti, la legittimità dellesue condotte e, in tale prospettiva, la valutazione di alcune risultanze probatorie, non sono rilevanti: per un verso, in particolare queste ultime, perché funzionali ad una diversa ricostruzione del fatto, che è preclusa al giudice di legittimità;più in generale, perchénon decisive per escludere l’antidoverosità di quelle condotte . Per giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, infatti, nel caso – come quelli di cui qui si tratta –di attività compiuta dall’agente pubblico in cambio di un’indebita remunerazione, ma nell’àmbito di uno spazio discrezionale riservatogli dalla normativa,il discrimine fra le due fattispecie corruttive previste dagli artt. 318 e 319, cod. pen., dev’essere individuato nella direzione della sua azione, piuttosto che nella contrarietà o meno di questaa specifiche disposizioni normativedi rango primario o secondario. Più precisamente, l’accettazione di un'indebita remunerazione integra la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319, cod. pen.) se, in concreto, l'esercizio dell’attività del pubblico funzionario sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare. Occorre, cioè, in altri e più semplici termini, accertare se l’atto sia stato posto in essere in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio del potere discrezionale e se il pubblico agente, pur muovendosi nei confini di tale potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore; diversamente, qualora non sia stato violato alcun dovere specifico e l'atto compiuto realizzi ugualmente l'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, si deve ritenere integrato il reato di cui all'art. 318, cod. pen. (in tema, tra altre: Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285366; Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589; Sez. 6, n. 1594 del 10/11/2020, dep. 2021, Siclari, Rv. 280342; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555; e, più di recente, Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Saguto, Rv. 286376; Sez. 6, n. 28418 del 16/04/2024, Affinita, non mass.; Sez. 6, n. 1909 del 13/11/2024, dep. 2025, Elia, non mass.). Èalla luce di tali princ ì pi, dunque, per il vero non deline ati da lla sentenza impugnatacon la necessaria precisione, che devono essere rivalutati gli aspetti di fatto sulla base dei quali la sentenza impugnata (pagg. 16 - 19) è pervenuta a d affermare la contrarietà ai doveri d’ufficio delle condotte del Petino, onde verificare se queste integrino l’una o l’altra di quelle fattispecie corruttive. 3. Deve escludersi, invece, che esse possano essere inquadrate nella fattispecie– ormai abolita – dell’abuso d’ufficio (art. 323, cod. pen.), perché la corresponsione di somme di denaro da Borzì a Petino ed il collegamento causale di essa con le funzioni pubbliche da quest’ultimo esercitate sono state giustificate in sentenza con una motivazione priva di cesure logiche evidenti e di fraintendimentiprobatori od omissioni valutative indiscutibili , e perciò tale da non esserecensurabile in questa sede. La tesi difensiva del prestito effettuatoda Borzì alla cognata di Petino, infatti, è stata confutata dai giudici d’appello con argomenti stringenti, avendo essi evidenziato, da un lato, l’assenza di una causale specifica e plausibile di tale elargizione, ma anche, più in generale, di rapporti tra costoro così stretti da poterne offrire una giustificazionerazionale, trattandosi comunque di una somma oggettivamente significativa (diciottomila euro) e , per di più , mutuata senza previsione digaranzie, di interessi o d i altri oneri per il beneficiario né di termini per la restituzione;e, dall’altro, l’inesistenza, difficilmente spiegabile, di qualsiasi documentazione attestante il saldo, pari ad ottomila euro, che la Vullo ha sostenuto di aver versato per contanti(pagg. 19 s., sent.). Unavolta esclusa, allora, l’esistenza di un siffatto prestito, risulta del tutto logico ritenere – come fa la Corte d’appello – che l’effettivo destinatario del le somme sborsateda Borzì fosse Petino e che le intermediazioni nei passaggi di denaro tra quest’ultimo ed i suoi familiari, secondo l’articolata sequenza dettagliatamente descritta a pag. 20 della sentenza impugnata e non contraddetta dalla difesa ricorrente, non trovavano altra giustificazione logica, se non quella di creare degli schermi tra i reali interessati da quei movimentidi denaro.E, siccome neppure la difesaricorrente adduce una causale alternativa e legittima degli stessi , è ampiamente plausibile concludere che , in quel modo, Borzì a vesse inteso comperarsi il favore di colui che, in ragione del suo ruolo istituzionale,era chiamato ad assumere determinazionidalle ricadute pesanti su lla situazione patrimoniale delle sue imprese. 4.Questo, però, non è sufficiente per stabilire che si sia in presenza di una corruzionec.d. “propria”, ai sensi dell’ art. 319, cod. pen., anziché semplicemente perl’esercizio della funzione, di cui al precedente art. 318, essendo, quello del mercimonio di quest’ultima, un elemento comune alle due fattispecie. 4.1. Perchéricorra la prima e più grave di esse,nell'ipotesi in cui risulti provata la dazione di denaro o di altra utilità in favore dell’agente pubblico, occorre dimostrare, invece,che il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio sia stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte di costui, non essendo sufficiente a tal fine la semplice circostanza dell'avvenuta dazione: è necessario, cioè, che sussista un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (così, tra varie altre: Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, dep. 2021, Mazzarella, Rv. 281144;Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi,Rv. 268088). 4.2. Tanto precisato, non v’è dubbio che,come deduce il ricorrente, al fine di stabilire l’esistenza o meno di tale sinallagma, possano rivestire valenza sintomaticail tempo delle reciproche prestazioni e la loro proporzione economica, senza che questo imponga, tuttavia, che esse siano contestuali o strettamente consecutive, né di valore economico pario simile, rilevando esclusivamente il nesso funzionale e causale tra lestesse. Ebbene, facendo applicazione di tali princìpi al caso di specie, la sentenza impugnata si sottrae a censura nella parte in cui ha escluso una sproporzione economica tra le prestazioni del patto corruttivo, correttamente evidenziando cometale valutazione sconti un inevitabile margine di tipo soggettivo. Peraltro, se è vero che le condotte di favore di Petino hanno permesso a Borzì di conseguire vantaggi economici molto consistenti e , con ogni probabilità, sensibilmente superiori alla porzione di “prestito” mai restituitagli da costui, è altrettanto innegabile che quest’ultima, pari ad ottomila euro, avesse comunque una consistenza significativase rapportata alle retribuzioni di un funzionario pubblico di quel livello, tanto piùperchè destinata all’acquisto di un bene voluttuario come un’imbarcazione. La valutazione compiuta dalla Corte d’appello sotto questo aspetto non risulta,dunque, manifestamente irragionevole . 4.3. Là dove la decisione impugnatapresenta, invece, una decisiva flessione logicaè nella valutazione dello iato temporale tra la remunerazione del Petino e le condotte mediante le quali questi avrebbe favoritoil suo corruttore. La Corte d’appello richiama in dettaglio e per stralcio numerose conversazioni intercettate,tra settembre e dicembre del 2018, tra le sorelle Vullo, ovvero moglie e cognata del ricorrente, Borzìe sua moglie [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA]”, nelle quali si parla di un preliev o in contanti che deve prendere Borzìma «è diPetino», come pure di una busta lasciata da tale imprenditore nella buca delle lettere della cognata di costui ma destinata a lui(circostanza verificata dagli operatori di polizia ivi appostati) o, ancora, d elle pressanti insistenze dello stessoBorzìper incontrarlo. Ciò non di meno, la sentenza impugnata – in coerenza, del resto, con l’imputazione – individua il prezzo della corruzione esclusivamente nel finanziamento erogato da Borzì a Petino per l’acquistodella barca e restituito solo in parte (pag. 9) ; e , a proposito del dato temporale, rileva che, essendostato, il loro, un rapporto protrattosi nel tempo , «le elargizioni remunerative del pubblico ufficiale ben possono seguire, anche di diverso tempo, le condotte di favore da questi poste in essere» (pag. 21). Orbene, non v’è dubbio checosì possa accadere; s oltanto che, nel caso di specie, la “elargizione remunerativa” – secondo quanto ri costruito dalla stessa Corte d’appello –sarebbe intervenuta prima delle condotte di favore del pubblico ufficiale: anzi, non meno di un anno prima, visto che i movimenti di denaro tra i conti di Petino, sua moglie, sua cognata e Borzì,strumentali all’acquisto della barca, sono avvenuti tra agosto e settembre del 2015, mentre le condotte addebitate alricorrente risulterebbero da lui tenute a partire dall’autunno del 2016 e nel corso del 2017. Si tratta, dunque,di una motivazione che non riesce ad offrire una spiegazione ragionevoledel collegamento funzionale, della relazione di corrispettività cioè, tra le prestazioni di tali soggetti: relazione che, sulla base dei risultati probatori illustrati in sentenza, non può essere radicalmente esclusa, ma che, se esistente, dev’essere comunque spiegata conpiù puntualità e rigore logico . 5. Da tanto discende che la sentenza impugnata dev’essere annullata, con rinvio delprocesso al competente giudice d’appello, affinché, sulla base dei princìpi di diritto dianzi enunciati, verifichi se la condotta del ricorrente debba essere sussunta nella fattispeciedella corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio o in quella della corruzione per l’esercizio della funzione, con le determinazioni consequenziali. Per l’effetto,rimangono assorbite le censure rassegnate dall’ottavo al decimo motivo, riguardanti il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili, potendo astrattamente ridondare su ques
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