CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1985
Cassazione n. 42577/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1985 avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Infatti il ricorrente si è confrontato in maniera solo parziale con la motivazione della sentenza (tanto da aver "chirurgicamente" omesso il relativo brano della sentenza per il resto riportata nel ricorso), la quale ha negato il riconoscimento dell'invocata attenuante non solo in considerazione del valore dei beni sottratti, ma altresì il danno provocato al distributore in cui erano contenuti. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di