CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 del TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 luglio 2020 dal Tribunale della Spezia, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace della Spezia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale, commesso il 26 giugno 2015. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe aggredito [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli delle lesioni al naso e allo zigomo. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 52 cod. pen. Lamenta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, sostenendo che l'imputato sarebbe intervenuto in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che stava subendo i colpi infertigli, con una mazza, da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta, con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, dalla sentenza impugnata, emerge che erano stati il Moscatelli e il Battola a volere «lo scontro andando a cercare» la persona offesa <<presso la sua abitazione» e che, una volta che il Basso aveva reagito, utilizzando anche una mazza, i due, anziché allontanarsi, <<avevano accettato lo scontro fisico percuotendolo». Al riguardo, occorre ricordare che «non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore» (Sez. 1, Sentenza n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016; Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272036).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 2.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accesso