CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 13297/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 045KH05 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO/dato avviso alle parti;:i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., visto l'atto di rinuncia sottoscritto dell'imputato con dichiarazione autenticata dal difensore di fiducia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.