CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 38105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
deiVordinanza mcncta [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 19 febbraio 2018, la Corte di appello di Potenza rigettaal'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione patita dal 2 agosto 2004 al 2 feobralo 2005 esclusione del periodo compreso tra il 25 ottobre e il 15 novembre 2004 per esecuzione pena), nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto i reati di detenzione e porto illegale di un fucile alterato, reati da cui Baccelliere è stato assolto per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Potenza con sentenza dei 31 gennaio 2014, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2017. ricette veniva motivato in ragione della condotta gravemente colposa di Bacceillerl, i; quale, nell'immediatezza del fermo, avrebbe esplicitamente ammesso di detenere ille.galmente altre armi, precisando che si sarebbe sottratto al controllo di legaltè. ove si fossero determinate le condizioni di un ulteriore fermo di P.G. 2. In accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di Baccelliere, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13515 del 27 novembre 2009, dep. 2020, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, rimarcando come nella stessa non siano stati adeguatamente valutati il difficile rapporto coniugale tra Baccelliere e la moglie, separatasi nel periodo prossimo all'arresto, • sito delle pregresse denunce presentate dalla consorte nei suoi confronti e la mancata conferma delle dichiarazioni di lei in sede dibattimentale. Oltre a non considerare l'atteggiamento rancoroso della moglie di Baccellieri, i giudici ce.:1a riparazione non avrebbero altresì compiutamente indicato i comportamenti dei ricorrente che avrebbero rivestito concreta e diretta incidenza causale sull'emissione del provvedimento restrittivo, riportando argomentazioni meramente assertive e apodittiche. Di qui la necessità di un nuovo esame. sede di rinvio, :a Corte di appello di Potenza, con ordinanza del 13 novembre 2020, rigettava di nuovo la domanda di riparazione di Baccelliere. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte territoriale, Baccelliere, tramite suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando 14 motivi. Con l primi otto motivi, esposti congiuntamente, la difesa ha dedotto la violazione del principio espresso nella pronuncia rescindente, il travisamento del concetto di colpa grave, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; è stato in particolare osservato che :a nuova ordinanza della Corte di appello ha ripetuto gli errori della prima, essendo stato attribuito rilievo decisivo alle dichiarazioni rese da Baccelliere inatre analoghe vicende criminose da lui asseritamente commesse, reiterandosi in tal modo il V:2.i0 che era stato già stigmatizzato dalla Corte di cassazione. Quanto aie dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], all'epoca coniuge del ricorrente, è stato ignorato che le stesse non hanno trovato conferma nella sede dibattimentale.(?) Né è stato considerato chc l'inattendibilità dell'ex moglie del ricorrente era ben nota agii induirenti„ essendosi ella resa protagonista nel maggio 1987 di un episodio di accusa ingiusta in danno di [OSCURATO:PERSONA], che venne tratto a giudizio e poi assolto da! reato di tentato omicidio del consenziente. Non sarebbe stato dunque accolto l'invito della Suprema Corte di considerare l'atted,iaenento rancoroso della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha detto la verità solo all'udienza oubio.ica a distanza di cinque anni dai fatti, quando la sua ostilità verso Baccelliere si era attutita„ avendo ella già ottenuto la separazione e poi il divorzio dal marito. mere illazioni dovevano essere poi ritenuti i dati riportati nell'annotazione di servizio ce l 2 agosto 2004 dei Carabinieri autori del fermo, non assumendo alcun rilevo indiziario :a presenza di Baccelliere in Tribunale alcuni giorni prima dell'arresto con persone estranee ai fatti, mentre nessun collegamento era ipotizzabile tra i ricorrente e l'omicidio dei coniugi Gianfredi-Santarserio, risalente peraltro ai 1997„ ovvero a sette anni prima dei fatti relativi all'ingiusto arresto. Ben pi Li oregriante è invece la circostanza che, al di là della reazione avuta da Baccelierie„ ie perquisizioni eseguite nei suoi confronti hanno avuto esito negativo. Con il nono motivo, oggetto di doglianza sono la violazione dell'art. 314 cod. proc. peri. e il travisamento del concetto di colpa grave: si contesta, in particolare, che sarebbe manifestamente illogica l'affermazione secondo cui costituirebbe colpa grave c Bacceiliere l'aver dichiarato che si sarebbe dato alla fuga nel caso di analoghi contrelii futuri, non comprendendosi come una frase del genere possa integrare :! pe.-icolo di fuga, posto che la persona che vuole fuggire non lo dice ape-temente ai Carabinieri, ma agisce in maniera completamente opposta. E ..:.eimunoue tale frase sarebbe del tutto irrilevante rispetto alla fase cautelare, dal momento che la P.G. aveva già deciso di adottare la misura precautelare perché aveva escusso a sommarie informazioni l'allora moglie di [OSCURATO:PERSONA]. Con decimo e l'undicesimo motivo, esposti congiuntamente, la difesa si duole della carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alla condotta processuale dei ricorrente, il quale non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha tenute un comportamento propositivo, volto a fornire elementi idonei a scalfire i sesbett adombrati su di lui, per cui egli in alcun modo ha concorso a dare causa aiHngiusta detenzione o all'ingiustificato mantenimento della stessa. Cen dodicesimo e ii tredicesimo motivo, esposti congiuntamente, la difesa censura l'omessa valutazione degli elementi favorevoli a Baccelliere, noti sin dalla fase Celie indagini preliminari, non essendosi cioè tenuto conto che: 1) le perqL:isizionl Ocmlciliari e personali hanno avuto esito negativo, in quanto non sono state trovate armi; 2) la maglia variopinta non è stata rinvenuta in casa di Bacceiliere; 3) la stessa [OSCURATO:PERSONA] non ha detto che la maglia sequestrata era la stessa che circolava in casa; 4) le maglie a rombi sono confezionate in serie e ne esistono tantissime sui mercato; 5) la [OSCURATO:PERSONA] era in fase di separazione, quindi le sue dichiarazioni erano inattendibili; 6) nessuno ha saputo spiegare perché una persona ccin precedenti oe.nali come Baccelliere abbia potuto essere così ingenuo da occu:tare (rnaie) l'arrna di un presunto duplice omicidio; 7) in sede di interrogatcric Baccelliere ebbe un atteggiamento ampiamente collaborativo. Con i quattordicesimo motivo, il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione rispettc aivesistenza dee esigenze cautelari al momento del fermo, non avendo ia Co-te ci acoello considerato c.he il pericolo di fuga era del tutto assente, atteso che, in tutti i suo: rapporti con la giustizia, Baccelliere non si è mai sottratto né ai:e inciadini, né agli ordini di esecuzione, affrontando tutti i processi in stato di risaiendo al lontano 1997 l'episodio riferito dai Carabinieri circa il suo presunto tentativo di sottrarsi a un provvedimento restrittivo; inoltre, la frase pronunciata al momento della perquisizione era volta solo a suggerire di evitare soettacoiarizzazioni, mentre, quanto al ritrovamento del biglietto ferroviario per Milano„ si: osserva c.he si tratta di una circostanza del tutto irrilevante, avendo il richiedente fornito ampia spiegazione delle ragioni del viaggio, dovendo egli portare aicunii documenti alla sorella, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], fermo restar:dr.) che da quel viaggio Baccelliere aveva fatto già ritorno, a ciò a riprova della insussistenza del presunto pericolo di fuga. [OSCURATO:PERSONA] :ic.orso è .i'ondato, i\lei circoscrivere l'oggetto della verifica sollecitata dal ricorso, occorre partire data sentenza rescindente, con la quale la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annuiiare primo provvedimento di rigetto della Corte di appello, ha evicenziatp cine ic stesso è stato basato sulle dichiarazioni rese da Baccelliere rispetto ac aitre analoghe vicende criminose da lui commesse, sul rinvenimento del tci.e atinterno di un maglione simile a quello da lui indossato in precedenza, secondo guanto riferito dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], e sulle ulteriori dichiarazioni rese da ei_iest'ultimo in sede di sommarie informazioni dinanzi agli organi di P.G. Ciò posto; ia sentenza rescindente ha censurato la prima decisione nella misura in cui non ha adeguatamente valutato il difficile rapporto coniugale tra Baccelliere e moqiie e Le ioro separazione: avvenuta in periodo prossimo all'arresto, l'esito delie. oregresse denunce presentate da lei nei suoi confronti, nonché la mancata con•i'eri-na -.lega successiva sede dibattimentale delle dichiarazioni da lei rese in fase di incaiiiin:„ non essendo stata dunque considerata la tesi difensiva di Baccelliere circ3 l'at•eggiamento rancoroso della moglie nei suoi confronti, sebbene tale tesi sia stata adeguatamente circostanziata dallo stesso nell'udienza di convalida. Il ciiudice dela riparazione, inoltre, non avrebbe neanche compiutamente indicato i compohcamenti post• in essere dal ricorrente che avrebbero rivestito concreta e di-erta incidenza causale sull'emissione del provvedimento restrittivo, riportando argorneriiioezioni meramente assertive e apodittiche, censurandosi in particolare la p:-ime ordinanza per aver sovrapposto la propria valutazione degli elementi istrLttwi. attribuendo maggiore rilievo alle dichiarazioni rese dalla moglie del richiedente in sede di sommarie informazioni rispetto a quelle dibattimentali, svogenco un nuovo, ulteriore e non consentito giudizio di merito. 2. Tanto premesso, deve ritenersi che la nuova ordinanza della Corte di appe.ilo non s sa posta in sintonia con i predetti criteri ermeneutici. E ioverc il giudice dei rinvio ha ribadito che Baccelliere ha tenuto un comportamento connotato da colpa grave, tale da giustificare, nella fase preprocessuale, le misure restrittive applicate nei suoi confronti: in tal senso, sono state vaiorizzate !e risuitanze dell'annotazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Tolve del 2 agosto 2004, da cui è emerso che, in occasione della perosizione dorniciliare presso fa sua abitazione, il richiedente ai militari dchiE.-ìreva: "fa prossima volta che volete fare la perquisizione a casa mia io me ne scappo e non Mi fi-:,,ccic.) trovare e con le conoscenze che ho non mi trovate più", avendo Becoelliere aggiunto: "ho nascosto una 38 special, una 380 e una 9x21, non vi dico dove sono, non sarete in grado di trovarle". Ancora, è stato rimarcato che, qualche giorno prima del fermo del 2 agosto 2004, Bacceliiere era stato notato nei corridoi del Palazzo di Giustizia in compagnia di tre persone note come appartenenti al mondo criminale di Potenza, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stati q._.esti ultimi due coinvolti negli arresti eseguiti la mattina del 20 luglio 2004 nell'amnito Celle indaoini sul duplice omicidio dei coniugi Gianfredi-Santarserio. Altro "dato significativo" è stato inoltre ravvisato nell'episodio del 14 novembre 1997. aliorquando, in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza del magistrato di sorvedlianza d; Potenza; Baccelliere si divincolava dalla presa degli operanti della Stazione d mIve, danacsi alla fuga per essere poi inseguito e catturato. A fronte o ciò, si legge nell'ordinanza impugnata, non assumevano concreta rilevanza„ r queft-3 fase meramente indiziaria, le dichiarazioni rese dall'indagato nell'inter-ogatorio di garanzia in merito a un presunto difficile rapporto matrimoniale con a [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso dichiarazioni investigative a carico del marito, ciichiarazioni, osserva la Corte di appello, "che possono comunque aver trovato la lo7o giustificazione motivazionale e la giusta spinta psicologica proprio nel difficie rapporto con il marito, senza doverne necessariamente escludere :'atteindibiiità e ia credibilità perlomeno nella fase cautelare". 3. Grqene., la motivazione dell'ordinanza impugnata non può ritenersi coe7-ente con perimetro valutativo tracciato dalla sentenza rescindente. I deila riparazione hanno infatti nuovamente posto l'accento su circostanze rispetto aile quali ia Quarta Sezione aveva evidenziato criticità argomentative.Circa ie dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], in particolare, non è stato adeguatamente chiarito nell'ordinanza impugnata perché le sommarie informazioni rese dalla donna nella fase investigativa dovessero essere ritenute meritevoli di positiva consideriazicine„ a fronte delle obiezioni sollevate sul punto dall'indagato nel corso deiVinterrogatcrio di garanzia, ovvero nel primo contatto tra Baccelliere e l'Autorità giudiziaria, laddove è stata ben messa in luce l'animosità tra il richiedente e la consorte, la quale, dopo la separazione, ha reso in dibattimento dichiarazioni di segno, Civerso da quelle investigative, con ciò di fatto avallando la tesi dei ricorrente circa l'animosità delle iniziali accuse mosse a suo carico, e ciò senza voiere approfondire il tema evocato dalla difesa circa precedenti (e invero molto risalenti) problematiche insorte tra i coniugi anche in ambito giudiziario. Resta il ciato, non irrilevante ne giudizio di riparazione, che l'arrestato, nella prima occasione uti!e, non ha mancato di fornire una sua ricostruzione alternativa a queiia accusatoria, fornendo elementi utili a una rivisitazione del quadro cautelare. Dei resto, é la stessa Corte territoriale a paventare l'ipotesi che le iniziali dichiarazioni mogie di Baccelliere possano essere state condizionate dal difficile rapporto con il marito, ma ciò non è stato ritenuto significativo, sulla base tuttavia di considerazioni non sufficientemente specifiche, non potendosi sottacere che anciaie gli altri elementi rimarcati dalla Corte territoriale non apparivano contraciciistinti da un qualificato spessore indiziario a carico dell'arrestato. Quanto ai tentativo di Baccelliere di sottrarsi alla presa dei Carabinieri, non può ignorarsi„ infatti, che si tratta di un episodio risalente a circa sette anni prima diell'arre.sito e riievente, ai più, nell'ottica delle eventuali esigenze cautelari, ma non certo nell'ambito nella vaiutazione sui gravi indizi di colpevolezza. Ancor meno pregnante sui piano indiziario risulta poi il richiamo alla circostanza che, pochi gionni prima del fermo, Baccelliere sia stato visto nei corridoi del Palazzo di GLISCH2 ci Potenza con alcuni presunti malavitosi locali, desumendosi dalla stessa andinenza impugnata che non vi era alcun collegamento tra queste persone e i fatti di causa in ordine ai quali il ricorrente sarebbe stato giorni dopo fermato. Né il fatto che Cue di questi soggetti, Lufrano e Cossidente, siano stati arrestati giera i prima per l'omicidio dei coniugi Gianfredi-Santarserio appare decisivo, non corainnendendosi i! legame tra tale vicenda e l'odierno ricorrente, e ciò senza considerare che l'incontro tra Baccelliere e i tre presunti malavitosi (la cui storia crimine:e e rimasta ignota) è avvenuto in un luogo, il Palazzo di Giustizia, che non pare essere ia sede privilegiata per eventuali appuntamenti clandestini. Indubbiamente presenta un maggiore livello di valenza negativa il comportamento tenuto dai fermato al momento della perquisizione, con le sue frasi provocatorie e allusive :iivoite ai CC, e tuttavia nell'ordinanza impugnata non è stato spiegato il contesto dell'azione, non comprendendosi perché i militari avevano eseguito le perdaisizioni, che esito le stesse hanno avuto e quali ne sono stati gli sviluppi.[OSCURATO:PERSONA] isuta chiarito, a fronte dei puntuali rilievi operati nella sentenza rescindente, se e in che terrniM !a pur scomposta reazione di Baccelliere all'iniziativa della P.G. possa considerarsi in sé sufficiente a qualificare come dolosa o gravemente colposa ia condotta deil'inciagato, profilo questo che deve riguardare non solo il momento genetico Oe:i'applicazione della misura, ma anche quello del suo mantenimento, non potendo a verifica della condotta del ricorrente prescindere dalla valutazione del quadro indiziario delineatosi e dalla specificazione del tipo di apporto, ulteriore rispetto a:ia chiara negazione degli addebiti già operata in sede di convalida, che VinCagE-Ac) avrebbe dovuto fornire al fine di contrastare gli elementi a suo carico. 4. Alla stregua di tali considerazioni e in sintonia con le osservazioni esposte dal Procuratore generale, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ala Corte di appello di Potenza per nuovo giudizio, da com