CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Verona che, in data 7/5/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che il ricorso è del tutto generico, limitandosi alla indicazione dei supposti vizi senza alcuna illustrazione e sviluppo argomentativo delle censure, con conseguente violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen. che prescrive a pena d'inammissibilità l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente