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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21365/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 5, cod. pen.); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito non ha fatto applicazione della recidiva ma ha correttamente negato che, all'atto della stessa decisione di seconde cure (il 25 maggio 2023), fosse spirato il termine di prescrizione dei reati, pari a dodici anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), atteso che essi sono stati commessi il 25 novembre 2012; - anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando come l'imputato abbia reso ammissione solo quanto erano emersi univoci a suo carico e considerando che la pena irrogata, in ragione del giudizio di equivalenza, sia adeguata alla gravità dell'agire antigiuridico dell'imputato e alla sua negativa personalità, così esplicitando in maniera congrua e logica - e, dunque, qui insindacabile - gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 5, cod. pen.); ritenuto che: - il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito non ha fatto applicazione della recidiva ma ha correttamente negato che, all'atto della stessa decisione di seconde cure (il 25 maggio 2023), fosse spirato il termine di prescrizione dei reati, pari a dodici anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), atteso che essi sono stati commessi il 25 novembre 2012; - anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, rimarcando come l'imputato abbia reso ammissione solo quanto erano emersi univoci a suo carico e considerando che la pena irrogata, in ragione del giudizio di equivalenza, sia adeguata alla gravità dell'agire antigiuridico dell'imputato e alla sua negativa personalità, così esplicitando in maniera congrua e logica - e, dunque, qui insindacabile - gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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