CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Rilevato che il ricorso sia inammissibile in quanto nella materia in esame è ammesso soltanto il ricorso per violazione di legge, mentre quello presentato dal ricorrente, pur avendo titolato l'unico motivo con il riferimento alla violazione di legge per mancanza di motivazione, spende argomenti non sulla mancanza della motivazione, che è anzi particolarmente approfondita, ma sulla correttezza della stessa rispetto in particolare al giudizio di attuale pericolosità del detenuto ed alla interpretazione, a tal fine, delle dichiarazioni rese da un congiunto del ricorrente in ordine al comportamento tenuto dallo stesso durante il suo periodo di libertà; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e 'della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2