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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 09625/2024

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ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 23448/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32705/2023 depositata il 24/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023n. 23448sez.

S2 - ud. 04/04/ 202 4 [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del 30 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite de i difensori ricorreva no al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32705 del 2 4 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori procuratoriantistatari; [OSCURATO:PERSONA] effettivamente, risulta che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanochiesto, nel controricorso, la distrazione in loro favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatari; come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il miglio re rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei Ric. 2023n. 23448sez.

S2 - ud. 04/04/ 202 4 confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez.

U.07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Cortesia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); P. Q. M. la Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32705 del 2023 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 23448/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32705/2023 depositata il 24/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2023n. 23448sez. S2 - ud. 04/04/ 202 4 [OSCURATO:PERSONA] Con istanza del 30 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tramite de i difensori ricorreva no al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32705 del 2 4 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori procuratoriantistatari; [OSCURATO:PERSONA] effettivamente, risulta che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanochiesto, nel controricorso, la distrazione in loro favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatari; come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il miglio re rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei Ric. 2023n. 23448sez. S2 - ud. 04/04/ 202 4 confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Cortesia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002); P. Q. M. la Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32705 del 2023 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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