CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30624/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la genericità dello stesso, contenente vaghe censure in alcun modo idonee a consentire di cogliere le ragioni e lo specifico punto della motivazione che risulterebbe viziato (in ordine all'esaustività e correttezza della motivazione, si veda pg.2); rilevato che il secondo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva e all'esclusione delle generiche, è manifestamente infondato, non tenendo conto delle specifiche considerazioni svolte nella sentenza impugnata su tali aspetti, essendosi valorizzata la gravità della condotta nel suo complesso, il tentativo di fuga, nonché la specificità dei precedenti, obiettivamente indicativi della tendenza a delinquere dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.