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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 14595/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11712/2021r.g. proposto da: R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla via Rovato n. 143, in persona del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], pressoil cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 47. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difes i , in virtù diprocur e special i allegat e a l contro ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, alla via Tuscolana n. 1 256 . - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cronol. 5272 /20 2 0 , del la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

Con atto notificato il 18 ottobre 2007, la R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi ex dipendenti, davanti al Tribunale di Roma al fine di sentirne accertare la responsabilità per il comportamento asseritamente sleale mantenuto in suo danno dopo la cessazione dei loro rapporti di lavoro.

Chiese che fosso loro inibito ogni ulteriore atto di concorrenza sleale nei suoi confronti, sostanziatasi nell’illecito sviamento della clientela, nonché nella diffusione di notizie e/o informazioni non veritiere e lesive.

Domandò, inoltre, la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento di tutti i danni arrecatile, quantificati in € 69.744,00, o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di danno emergente, oltre ad un ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, per lucro cessante e danno morale.

1.1. Costituitisi il Piedimonte ed il Petracca, che contestarono integralmente le avverse pretese, ed espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 17 gennaio 2014, n. 1208, così decise: «Inibisce ai convenuti di compiere atti di sviamento della clientela acquisita da R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e li condanna a risarcire a quest’ultima i danni causati dalla loro condotta, quantificabili in complessivi € 69.744,00, oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese legali […]».

2. Il gravame da essi proposto contro questa pronuncia fu accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 ottobre 2020, n.5272, resa nel contraddittorio con la R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte osservò che, dalle deposizioni dei testi escussi, non emergeva la prova di un’attività di concorrenza sleale, ai danni della controparte,posta in essere dagli appellanti, mediante sviamento di clientela e basata su conoscenze acquisite nel corso dei loro rapporti lavorativi (tipi e nominativi dei clienti, prezzi praticati).

Ciò anche alla luce del fatto che, tra le parti, non era stato stipulato alcun patto di non concorrenza.

Quanto, poi, all’ulteriore documentazione cui aveva fatto riferimento il tribunale per dimostrare che gli originari convenuti conoscevano i prezzi praticati dall’attrice/appellata, tanto che erano autorizzati ad applicarli alla clientela della società, la corte rilevò la mancanza, nel fascicolo di ufficio, di quello di primo grado di quest’ultima, sicché ritenne insussistente qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio sia rispetto all’effettiva sussistenza dei lamentati atti di concorrenza sleale, sia relativamente ai danni invocati.

In parziale riforma della decisione di prime cure, quindi, respinse la domanda risarcitoria originariamente formulata dalla R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandola al pagamento delle spese del doppio grado.

3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso la menzionata società, affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 342, 345, 346, 347, comma 1, c.p.c. (che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c.) dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contesta la decisione impugnata nella parte in cui, dopo aver accertato, erroneamente, l’inconcludenza e la irrilevanza della prova testimoniale espletata in primo grado, aveva affermato che l’ulteriore verifica concreta dei parametri utilizzati per affermare la sussistenza degli atti di concorrenza sleale e la quantificazione del danno nella misura indicata dal tribunale era preclusa, stante l’assenza, in atti, del fascicolo di primo grado dell’appellata, e che, per costante giurisprudenza, il mancato rinvenimento, al momento della pronuncia, di tale documentazione non era ostativo alla pronuncia sul gravame, salva la denuncia di smarrimento e l’istanza di ricostruzione del fascicolo, nella specie insussistenti.

Da tanto era conseguito l’accoglimento del gravame, per quanto di ragione, ed il rigetto dell’originaria domanda risarcitoria dell’attrice/appellata.

Si assume che, come specificato dal costante orientamento giurisprudenziale richiamato, «la costituzione in grado di appello, ex art. 347, comma 1, c.p.c., che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c., mediante deposito del proprio fascicolo di parte, attiene al fascicolo contenente l’atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, non onera parte appellata di nessun obbligo processuale di deposito del fascicolo di primo grado e che tali norme e princìpi si applicano nella fattispecie in termini con quella in esame, nella quale l’appello sia proposto dall’originario convenuto (anziché dall’originario attore) rimasto soccombente».

1.1. Tale doglianza si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.

1.2. La corte distrettuale: i) innanzitutto, sovvertendo completamente l’opinione del tribunale sul punto, ha negato che dalle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado emergesse la prova di un’attività di concorrenza sleale, ai danni della controparte, posta in essere dagli appellanti, mediante sviamento di clientela e basata su conoscenze acquisite nel corso dei loro rapporti lavorativi (tipi e nominativi dei clienti, prezzi praticati).

Ciò anche alla luce del fatto che, tra le parti, non era stato stipulato alcun patto di non concorrenza; ii) ha preso atto, poi, della mancanza, nel fascicolo di ufficio, di quello di primo grado della società appellata, al cui interno, presumibilmente, sarebbe stata rinvenibile l’ulteriore documentazione cui aveva fatto riferimento il tribunale per dimostrare che gli originari convenuti conoscessero i prezzi praticati dalla medesima appellata, tanto che erano autorizzati ad applicarli alla clientela di quest’ultima;iii) ha ritenuto, quindi, che, per costante giurisprudenza, il mancato rinvenimento, al momento della pronuncia, di tale documentazione non eraostativo alla pronuncia sul gravame, salva la denuncia di smarrimento e l’istanza di ricostruzione del fascicolo, nella specie insussistenti.

1.3. Fermo quanto precede, rimarca il Collegio che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5733 del 2022; Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016).

1.3.1. Inoltre, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 541 del 2023).1.4.

Orbene, l’odierna doglianza della ricorrente non descrive minimamente la tipologia e l’effettivo contenuto dei documenti che il tribunale aveva valorizzato, unitamente alle risultanzedella prova testimoniale, per giungere alla pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria della prima (alla pagina 3 della sentenza oggi impugnata si legge solo che: «L’attrice aveva depositato documentazione attestante le disdette effettuate nel giro di meno di un anno, proprio a ridosso delle dimissioni dei due convenuti; La documentazione prodotta aveva dimostrato che i due convenuti conoscevano i prezzi della RS, tanto che erano autorizzati ad applicarli»).

Documenti, poi, come si è detto, non rinvenuti dalla corte distrettuale, che, pertanto, dopo aver totalmente smentito la valutazione della prova orale come effettuata in prime cure (negando che da essa potesse trarsi la dimostrazione di condotte degli appellanti costituenti sviamento della clientela ai danni della R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ha escluso la sussistenza di qualsivoglia altro riscontro alla effettiva configurabilità dello sviamento di clientela predetta e, soprattutto, della quantificazione del danno lamentato dalla menzionata società.

1.4.1. Ne deriva, quindi, che la riportata carenza descrittiva della censura in esame, quanto alla documentazione suddetta, preclude a questa Corte di ponderarne la sua decisività, o non (soprattutto, giova ripeterlo, dopo che le risultanze della prova testimoniale si erano rivelate, nell’ottica del giudice di appello, assolutamente inconcludenti ed irrilevanti), così rivelandosi in contrasto con i princìpi, qui condivisi, riportati nei precedenti §§ 1.3 e 1.3.1.

1.5. Proprio la carenza di prova della decisività di quella documentazione rende, peraltro, inapplicabili, nella specie, gli insegnamenti della recente sentenza resa da Cass., SU, 16 febbraio 2023, n. 4835, a tenore della quale: i) «il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione»; ii) «Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni»; iii) «Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offertoin comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado) mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c..

Il giudice di appello può, inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado»; iv) «Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo».

1.5.1. Gli stessi, infatti, sono chiaramente basati sull’implicito presupposto della decisività della documentazione prodotta (e valutata) dal giudice di primogrado, ma non rinvenuta da quello dell’impugnazione.

1.6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, la doglianza in esame finisce con il risolversi, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, circa la concreta inconfigurabilità, nella specie, nelle condotte di concorrenza sleale, mediante sviamento di clientela, ascritte dall’attrice/appellata al Piedimonte ed al Petracca, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023).

2. In definitiva, quindi, il ricorso della R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11712/2021r.g. proposto da: R.S. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla via Rovato n. 143, in persona del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], pressoil cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino n. 47. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difes i , in virtù diprocur e special i allegat e a l contro ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, alla via Tuscolana n. 1 256 . - controricorrent i - avverso la sentenza, n. cronol. 5272 /20 2 0 , del la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Con atto notificato il 18 ottobre 2007, la R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suoi ex dipendenti, davanti al Tribunale di Roma al fine di sentirne accertare la responsabilità per il comportamento asseritamente sleale mantenuto in suo danno dopo la cessazione dei loro rapporti di lavoro. Chiese che fosso loro inibito ogni ulteriore atto di concorrenza sleale nei suoi confronti, sostanziatasi nell’illecito sviamento della clientela, nonché nella diffusione di notizie e/o informazioni non veritiere e lesive. Domandò, inoltre, la condanna dei medesimi convenuti al risarcimento di tutti i danni arrecatile, quantificati in € 69.744,00, o nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, a titolo di danno emergente, oltre ad un ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, per lucro cessante e danno morale. 1.1. Costituitisi il Piedimonte ed il Petracca, che contestarono integralmente le avverse pretese, ed espletata l’istruttoria, l’adito tribunale, con sentenza del 17 gennaio 2014, n. 1208, così decise: «Inibisce ai convenuti di compiere atti di sviamento della clientela acquisita da R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e li condanna a risarcire a quest’ultima i danni causati dalla loro condotta, quantificabili in complessivi € 69.744,00, oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese legali […]». 2. Il gravame da essi proposto contro questa pronuncia fu accolto, per quanto di ragione, dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 ottobre 2020, n.5272, resa nel contraddittorio con la R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte osservò che, dalle deposizioni dei testi escussi, non emergeva la prova di un’attività di concorrenza sleale, ai danni della controparte,posta in essere dagli appellanti, mediante sviamento di clientela e basata su conoscenze acquisite nel corso dei loro rapporti lavorativi (tipi e nominativi dei clienti, prezzi praticati). Ciò anche alla luce del fatto che, tra le parti, non era stato stipulato alcun patto di non concorrenza. Quanto, poi, all’ulteriore documentazione cui aveva fatto riferimento il tribunale per dimostrare che gli originari convenuti conoscevano i prezzi praticati dall’attrice/appellata, tanto che erano autorizzati ad applicarli alla clientela della società, la corte rilevò la mancanza, nel fascicolo di ufficio, di quello di primo grado di quest’ultima, sicché ritenne insussistente qualsivoglia ulteriore riscontro probatorio sia rispetto all’effettiva sussistenza dei lamentati atti di concorrenza sleale, sia relativamente ai danni invocati. In parziale riforma della decisione di prime cure, quindi, respinse la domanda risarcitoria originariamente formulata dalla R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannandola al pagamento delle spese del doppio grado. 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso la menzionata società, affidandosi ad un motivo, illustrato anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso, rubricato «Violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 342, 345, 346, 347, comma 1, c.p.c. (che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c.) dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», contesta la decisione impugnata nella parte in cui, dopo aver accertato, erroneamente, l’inconcludenza e la irrilevanza della prova testimoniale espletata in primo grado, aveva affermato che l’ulteriore verifica concreta dei parametri utilizzati per affermare la sussistenza degli atti di concorrenza sleale e la quantificazione del danno nella misura indicata dal tribunale era preclusa, stante l’assenza, in atti, del fascicolo di primo grado dell’appellata, e che, per costante giurisprudenza, il mancato rinvenimento, al momento della pronuncia, di tale documentazione non era ostativo alla pronuncia sul gravame, salva la denuncia di smarrimento e l’istanza di ricostruzione del fascicolo, nella specie insussistenti. Da tanto era conseguito l’accoglimento del gravame, per quanto di ragione, ed il rigetto dell’originaria domanda risarcitoria dell’attrice/appellata. Si assume che, come specificato dal costante orientamento giurisprudenziale richiamato, «la costituzione in grado di appello, ex art. 347, comma 1, c.p.c., che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c., mediante deposito del proprio fascicolo di parte, attiene al fascicolo contenente l’atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, non onera parte appellata di nessun obbligo processuale di deposito del fascicolo di primo grado e che tali norme e princìpi si applicano nella fattispecie in termini con quella in esame, nella quale l’appello sia proposto dall’originario convenuto (anziché dall’originario attore) rimasto soccombente». 1.1. Tale doglianza si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso. 1.2. La corte distrettuale: i) innanzitutto, sovvertendo completamente l’opinione del tribunale sul punto, ha negato che dalle risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado emergesse la prova di un’attività di concorrenza sleale, ai danni della controparte, posta in essere dagli appellanti, mediante sviamento di clientela e basata su conoscenze acquisite nel corso dei loro rapporti lavorativi (tipi e nominativi dei clienti, prezzi praticati). Ciò anche alla luce del fatto che, tra le parti, non era stato stipulato alcun patto di non concorrenza; ii) ha preso atto, poi, della mancanza, nel fascicolo di ufficio, di quello di primo grado della società appellata, al cui interno, presumibilmente, sarebbe stata rinvenibile l’ulteriore documentazione cui aveva fatto riferimento il tribunale per dimostrare che gli originari convenuti conoscessero i prezzi praticati dalla medesima appellata, tanto che erano autorizzati ad applicarli alla clientela di quest’ultima;iii) ha ritenuto, quindi, che, per costante giurisprudenza, il mancato rinvenimento, al momento della pronuncia, di tale documentazione non eraostativo alla pronuncia sul gravame, salva la denuncia di smarrimento e l’istanza di ricostruzione del fascicolo, nella specie insussistenti. 1.3. Fermo quanto precede, rimarca il Collegio che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5733 del 2022; Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016). 1.3.1. Inoltre, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 541 del 2023).1.4. Orbene, l’odierna doglianza della ricorrente non descrive minimamente la tipologia e l’effettivo contenuto dei documenti che il tribunale aveva valorizzato, unitamente alle risultanzedella prova testimoniale, per giungere alla pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria della prima (alla pagina 3 della sentenza oggi impugnata si legge solo che: «L’attrice aveva depositato documentazione attestante le disdette effettuate nel giro di meno di un anno, proprio a ridosso delle dimissioni dei due convenuti; La documentazione prodotta aveva dimostrato che i due convenuti conoscevano i prezzi della RS, tanto che erano autorizzati ad applicarli»). Documenti, poi, come si è detto, non rinvenuti dalla corte distrettuale, che, pertanto, dopo aver totalmente smentito la valutazione della prova orale come effettuata in prime cure (negando che da essa potesse trarsi la dimostrazione di condotte degli appellanti costituenti sviamento della clientela ai danni della R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), ha escluso la sussistenza di qualsivoglia altro riscontro alla effettiva configurabilità dello sviamento di clientela predetta e, soprattutto, della quantificazione del danno lamentato dalla menzionata società. 1.4.1. Ne deriva, quindi, che la riportata carenza descrittiva della censura in esame, quanto alla documentazione suddetta, preclude a questa Corte di ponderarne la sua decisività, o non (soprattutto, giova ripeterlo, dopo che le risultanze della prova testimoniale si erano rivelate, nell’ottica del giudice di appello, assolutamente inconcludenti ed irrilevanti), così rivelandosi in contrasto con i princìpi, qui condivisi, riportati nei precedenti §§ 1.3 e 1.3.1. 1.5. Proprio la carenza di prova della decisività di quella documentazione rende, peraltro, inapplicabili, nella specie, gli insegnamenti della recente sentenza resa da Cass., SU, 16 febbraio 2023, n. 4835, a tenore della quale: i) «il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione»; ii) «Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni»; iii) «Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offertoin comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado) mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.. Il giudice di appello può, inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado»; iv) «Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo». 1.5.1. Gli stessi, infatti, sono chiaramente basati sull’implicito presupposto della decisività della documentazione prodotta (e valutata) dal giudice di primogrado, ma non rinvenuta da quello dell’impugnazione. 1.6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, la doglianza in esame finisce con il risolversi, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, circa la concreta inconfigurabilità, nella specie, nelle condotte di concorrenza sleale, mediante sviamento di clientela, ascritte dall’attrice/appellata al Piedimonte ed al Petracca, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente dimenticando, però, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttoriespressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023). 2. In definitiva, quindi, il ricorso della R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della R.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
Sentenza Cassazione n. 14595/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris