CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 11306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03U4X3L nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto del 22/03/2022 che ha dichiarato, ai sensi degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 474 (capo A) e 648 (capo B) cod. pen., nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al cpv., perché estinti per prescrizione. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 648, comma 2, cod. pen. In particolare, nonostante all'esito dell'istruttoria dibattimentale la responsabilità dell'imputato risultasse provata, il giudice monocratico, considerando l'ipotesi di particolare tenuità del fatto dell'art. 648 cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato, ha erroneamente dichiarato la prescrizione, trattandosi, invece, di una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini della prescrizione, si deve fare riferimento alla pena edittale massima di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 27/01/2023, sul rilievo della fondatezza del motivo dedotto, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica. 3. Con nota in data 8/02/2023, il difensore del ricorrente si è rimesso alla decisione della Suprema Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In aderenza agli insegnamenti della Corte di legittimità, «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Germiniani, Rv. 241450-01; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307-01); e considerando che il reato risulta commesso il 19/08/2014 non è ancora maturato il termine massimo di prescrizione (dieci anni), a prescindere dall'ulteriore sospensione di mesi sei verificatasi nel corso del giudizio. 2. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Firenze per il giudizio