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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18663/2026

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!18663-26REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA].

Sez. n. 411/2026 [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice- R.G.N. 14503/2026 Giuseppina A.R. [OSCURATO:PERSONA] ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 4/12/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., commesso il 24 ottobre 2020, rideterminandola in anni uno e mesi uno di reclusione. 2.Ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge per la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limita la cognizione del giudice di secondo grado e quindi del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ne consegue che non possono essere proposte questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e, nel caso in esame, in punto di responsabilità e in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.11 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!18663-26REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. n. 411/2026 [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatrice- R.G.N. 14503/2026 Giuseppina A.R. [OSCURATO:PERSONA] ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 4/12/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., commesso il 24 ottobre 2020, rideterminandola in anni uno e mesi uno di reclusione. 2.Ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge per la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limita la cognizione del giudice di secondo grado e quindi del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ne consegue che non possono essere proposte questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e, nel caso in esame, in punto di responsabilità e in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.11 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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