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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15833/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (commesso in data 4 maggio 2013), condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione.

1.1. A seguito di arresto in flagranza si procedeva a giudizio direttissimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE; nel corso del giudizio l'imputato avanzava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di un testimone (militare operante); il Tribunale ammetteva il rito così come richiesto.

Il procedimento subiva numerosi rinvii per varia causa e dopo circa cinque anni, mutata la persona fisica del giudice, il Tribunale, rilevata la persistente assenza del teste (varie volte citato e mai comparso), revocava l'ordinanza di ammissione del rito speciale condizionato, ordinando di procedere al giudizio abbreviato «secco», evidenziando la sostanziale irrilevanza della prova «considerata la lontananza nel tempo dei fatti».

1.2. La Corte d'appello, investita della questione relativa all'illegittimità del giudizio abbreviato «secco» conseguente alla revoca dell'ordinanza di ammissione della prova richiesta, confermava al decisione di primo grado, respingendo anche la subordinata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per procedere all'esame del ridetto testimone, rilevando che la difesa non aveva sollevato alcuna eccezione (né nell'immediatezza, né alla successiva udienza quando si era proceduto alla discussione), così manifestando «acquiescenza» alla decisione, e che, del resto, non ricorrevano «i presupposti per disporre in grado di appello la prova revocata, non ricorrendo neppure la assoluta necessità della parziale rinnovazione dell'istruzione».

2. [OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 438 e 458 cod. proc. pen. perché è stata revocata, in modo illegittimo e abnorme, l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato condizionato, procedendo, senza il consenso dell'imputato, al giudizio abbreviato «secco»;- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata assunzione in secondo grado di una prova decisiva: la stessa alla quale era stato subordinato il giudizio abbreviato; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza «dell'elemento psicologico» poiché il comportamento dell'imputato è stato posto in essere in una situazione di comprovata necessità, quale quella descritta nell'immediatezza dei fatti e ribadita in occasione dell'udienza di convalida, per provare la quale era stata avanzata la richiesta di esame dell'operante; - il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva che è stata applicata in maniera immotivata e formale, soltanto per la presenza di precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo e al secondo motivo, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Il caso della revoca dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato è stato da tempo esplorato dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. La sentenza SU Bell'Arte (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212) ha chiarito che «l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen.».

Declinando la questione sotto il profilo del giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova, SU Bell'Arte ha rimarcato che «o l'assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché (come già accennato), l'impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all'assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assunzione della relativa prova in grado d'appello».La richiamata autorevole decisione ha, del resto, ribadito che «a proposito del vizio che affligge l'eventuale provvedimento di revoca del rito adottato dal giudice, con orientamento consolidato e di segno opposto a quello formatosi nella vigenza dello statuto originario del rito, si è ritenuto che l'ordinanza di revoca del giudizio abbreviato é affetta da abnormità (Sez. 3, n. 9921 del 2009, Majouri, cit.; Sez. 1, n. 32905 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 6, n. 21168 del 2007, Argese, cit.; Sez. 1, n. 33965 del 2004, Gurliaccio, cit.; Sez. 1, n. 17317 del 2004, Pawlak, cit.)».

2.2. La giurisprudenza, investita dell'impugnazione diretta dell'ordinanza di revoca del giudizio abbreviato, è incline, infatti, a ravvisare un'ipotesi di abnormità.

Si è, infatti, precisato che «è abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441-bis cod. proc. pen.

Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva revocato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato sia perché emesso da altro giudice persona fisica, sia perché la fase di assunzione degli ulteriori elementi di prova si era a suo avviso risolta in "un'ampia istruttoria orale e una massiccia istruttoria dibattimentale"» (Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014, Russello, Rv. 259344).

Da tempo si è, in effetti, chiarito che «in tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la risoluzione unilaterale ad opera del G.U.P. del precedente provvedimento di ammissione del rito, con conseguente mancata assunzione della prova, costituisce provvedimento abnorme.

Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il G.U.P. ha revocato il proprio precedente provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, richiesto dagli imputati, per difficoltà nell'assunzione della prova e conseguente rischio di scadenza dei termini di custodia di fase» (Sez. 1, n. 17317 del 11/03/2004, Pawlak, Rv. 228652).

2.3. Viceversa, quando l'abnormità non sia tempestivamente eccepita né immediatamente denunciata per mezzo della diretta impugnazione del provvedimento, ma il giudizio prosegua senza l'assunzione della prova cui il giudizio abbreviato era stato condizionato, il vizio può essere dedotto al giudice d'appello il quale è tenuto a porvi rimedio.Costituisce condiviso e costante orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale «l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova» (Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018, Romano, Rv. 273106).

In motivazione, la Corte ha affermato, facendo puntuale riferimento a SU Bell'Arte, cit., che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo grado ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello.

3. La sentenza impugnata ha, come si è detto, giudicato infondato il motivo di appello che deduceva l'illegittimità, sub specie di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del provvedimento di revoca assunto dal primo giudice, facendo leva sull'acquiescenza prestata dalla difesa, di fatto evocando una sorta di sanatoria o non deducibilità della questione a mente degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.

In considerazione della rilevata abnormità dell'atto, ancorché il vizio sia erroneamente qualificato dalla difesa alla stregua di una nullità, non può applicarsi la categoria della sanatoria né dell'acquiescenza, dovendosi piuttosto rinvenire uno specifico rimedio nel secondo grado di giudizio il quale, per le caratteristiche sue proprie di rimedio impugnatorio generale a carattere devolutivo e a cognizione piena (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), è apprestato dall'ordinamento processuale per assicurare il rispetto delle garanzie difensive che, nel caso in esame, vengono in rilievo anche sotto il profilo costituzionale (art. 111, quinto comma, Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU), come chiarito da SU Bell'Arte, cit. (pag. 14 e segg.).

3.1. Una volta che, come nel caso in esame, non sia stata esperita l'impugnazione diretta per abnormità, pur ammissibile, non può, per ciò solo, ritenersi preclusa la proposizione della relativa questione in grado di appello, mediante l'articolazione di un motivo di gravame che a tale vizio faccia riferimento, ancorché esso sia stato erroneamente qualificato ex art. 178 cod. proc. pen.

La difesa aveva, in effetti, specificamente dedotto l'errore in cui era incorso il primo giudice e il grave vulnus che ne era derivato per l'imputato, che aveva consentito ad essere giudicato allo stato degli atti solo, e soltanto, alla condizione dell'assunzione di una specifica prova, giudicata rilevante e ammessa dal giudice.

3.2. Del resto, la difesa aveva correttamente domandato, mediante uno specifico motivo di gravame, al giudice di appello di porre rimedio al denunciato errore in cui era incorso il primo giudice, sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria per procede all'esame del teste.

Anche sotto tale profilo, dunque, ha errato la Corte d'appello che, oltre a non avvedersi del denunciato errore di diritto, ha perseverato nell'acritica chiusura alle istanze difensive, mentre avrebbe dovuto procedere direttamente all'esame del teste, impregiudicata l'eventuale sopravvenuta impossibilità di assumere la prova.

4. In ragione della fondatezza dei primi due motivi di ricorso, va rilevata la prescrizione del reato, anche tenendo conto della sospensione disposta nel giudizio di merito per otto mesi e sette giorni.

La sentenza di appello va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari; dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza pronunciata in data 2 luglio 2019 dal Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (commesso in data 4 maggio 2013), condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione. 1.1. A seguito di arresto in flagranza si procedeva a giudizio direttissimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE; nel corso del giudizio l'imputato avanzava la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di un testimone (militare operante); il Tribunale ammetteva il rito così come richiesto. Il procedimento subiva numerosi rinvii per varia causa e dopo circa cinque anni, mutata la persona fisica del giudice, il Tribunale, rilevata la persistente assenza del teste (varie volte citato e mai comparso), revocava l'ordinanza di ammissione del rito speciale condizionato, ordinando di procedere al giudizio abbreviato «secco», evidenziando la sostanziale irrilevanza della prova «considerata la lontananza nel tempo dei fatti». 1.2. La Corte d'appello, investita della questione relativa all'illegittimità del giudizio abbreviato «secco» conseguente alla revoca dell'ordinanza di ammissione della prova richiesta, confermava al decisione di primo grado, respingendo anche la subordinata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per procedere all'esame del ridetto testimone, rilevando che la difesa non aveva sollevato alcuna eccezione (né nell'immediatezza, né alla successiva udienza quando si era proceduto alla discussione), così manifestando «acquiescenza» alla decisione, e che, del resto, non ricorrevano «i presupposti per disporre in grado di appello la prova revocata, non ricorrendo neppure la assoluta necessità della parziale rinnovazione dell'istruzione». 2. [OSCURATO:PERSONA] BALDASSARRE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando: - la violazione di legge, in riferimento agli artt. 438 e 458 cod. proc. pen. perché è stata revocata, in modo illegittimo e abnorme, l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato condizionato, procedendo, senza il consenso dell'imputato, al giudizio abbreviato «secco»;- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata assunzione in secondo grado di una prova decisiva: la stessa alla quale era stato subordinato il giudizio abbreviato; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza «dell'elemento psicologico» poiché il comportamento dell'imputato è stato posto in essere in una situazione di comprovata necessità, quale quella descritta nell'immediatezza dei fatti e ribadita in occasione dell'udienza di convalida, per provare la quale era stata avanzata la richiesta di esame dell'operante; - il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva che è stata applicata in maniera immotivata e formale, soltanto per la presenza di precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo e al secondo motivo, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Il caso della revoca dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato è stato da tempo esplorato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.1. La sentenza SU Bell'Arte (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253212) ha chiarito che «l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen.». Declinando la questione sotto il profilo del giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova, SU Bell'Arte ha rimarcato che «o l'assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché (come già accennato), l'impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all'assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assunzione della relativa prova in grado d'appello».La richiamata autorevole decisione ha, del resto, ribadito che «a proposito del vizio che affligge l'eventuale provvedimento di revoca del rito adottato dal giudice, con orientamento consolidato e di segno opposto a quello formatosi nella vigenza dello statuto originario del rito, si è ritenuto che l'ordinanza di revoca del giudizio abbreviato é affetta da abnormità (Sez. 3, n. 9921 del 2009, Majouri, cit.; Sez. 1, n. 32905 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 6, n. 21168 del 2007, Argese, cit.; Sez. 1, n. 33965 del 2004, Gurliaccio, cit.; Sez. 1, n. 17317 del 2004, Pawlak, cit.)». 2.2. La giurisprudenza, investita dell'impugnazione diretta dell'ordinanza di revoca del giudizio abbreviato, è incline, infatti, a ravvisare un'ipotesi di abnormità. Si è, infatti, precisato che «è abnorme la revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441-bis cod. proc. pen. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'abnormità dell'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva revocato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato condizionato sia perché emesso da altro giudice persona fisica, sia perché la fase di assunzione degli ulteriori elementi di prova si era a suo avviso risolta in "un'ampia istruttoria orale e una massiccia istruttoria dibattimentale"» (Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014, Russello, Rv. 259344). Da tempo si è, in effetti, chiarito che «in tema di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, la risoluzione unilaterale ad opera del G.U.P. del precedente provvedimento di ammissione del rito, con conseguente mancata assunzione della prova, costituisce provvedimento abnorme. Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il G.U.P. ha revocato il proprio precedente provvedimento di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, richiesto dagli imputati, per difficoltà nell'assunzione della prova e conseguente rischio di scadenza dei termini di custodia di fase» (Sez. 1, n. 17317 del 11/03/2004, Pawlak, Rv. 228652). 2.3. Viceversa, quando l'abnormità non sia tempestivamente eccepita né immediatamente denunciata per mezzo della diretta impugnazione del provvedimento, ma il giudizio prosegua senza l'assunzione della prova cui il giudizio abbreviato era stato condizionato, il vizio può essere dedotto al giudice d'appello il quale è tenuto a porvi rimedio.Costituisce condiviso e costante orientamento giurisprudenziale quello secondo il quale «l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova» (Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018, Romano, Rv. 273106). In motivazione, la Corte ha affermato, facendo puntuale riferimento a SU Bell'Arte, cit., che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo grado ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello. 3. La sentenza impugnata ha, come si è detto, giudicato infondato il motivo di appello che deduceva l'illegittimità, sub specie di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del provvedimento di revoca assunto dal primo giudice, facendo leva sull'acquiescenza prestata dalla difesa, di fatto evocando una sorta di sanatoria o non deducibilità della questione a mente degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen. In considerazione della rilevata abnormità dell'atto, ancorché il vizio sia erroneamente qualificato dalla difesa alla stregua di una nullità, non può applicarsi la categoria della sanatoria né dell'acquiescenza, dovendosi piuttosto rinvenire uno specifico rimedio nel secondo grado di giudizio il quale, per le caratteristiche sue proprie di rimedio impugnatorio generale a carattere devolutivo e a cognizione piena (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), è apprestato dall'ordinamento processuale per assicurare il rispetto delle garanzie difensive che, nel caso in esame, vengono in rilievo anche sotto il profilo costituzionale (art. 111, quinto comma, Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU), come chiarito da SU Bell'Arte, cit. (pag. 14 e segg.). 3.1. Una volta che, come nel caso in esame, non sia stata esperita l'impugnazione diretta per abnormità, pur ammissibile, non può, per ciò solo, ritenersi preclusa la proposizione della relativa questione in grado di appello, mediante l'articolazione di un motivo di gravame che a tale vizio faccia riferimento, ancorché esso sia stato erroneamente qualificato ex art. 178 cod. proc. pen. La difesa aveva, in effetti, specificamente dedotto l'errore in cui era incorso il primo giudice e il grave vulnus che ne era derivato per l'imputato, che aveva consentito ad essere giudicato allo stato degli atti solo, e soltanto, alla condizione dell'assunzione di una specifica prova, giudicata rilevante e ammessa dal giudice. 3.2. Del resto, la difesa aveva correttamente domandato, mediante uno specifico motivo di gravame, al giudice di appello di porre rimedio al denunciato errore in cui era incorso il primo giudice, sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria per procede all'esame del teste. Anche sotto tale profilo, dunque, ha errato la Corte d'appello che, oltre a non avvedersi del denunciato errore di diritto, ha perseverato nell'acritica chiusura alle istanze difensive, mentre avrebbe dovuto procedere direttamente all'esame del teste, impregiudicata l'eventuale sopravvenuta impossibilità di assumere la prova. 4. In ragione della fondatezza dei primi due motivi di ricorso, va rilevata la prescrizione del reato, anche tenendo conto della sospensione disposta nel giudizio di merito per otto mesi e sette giorni. La sentenza di appello va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.
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