CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 19857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 17/09/20 24 del la Corte di ap pello di P alerm o dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Agrigento, nei confronti del ricorrente, alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1500 di ammenda, in relazione al reato di cu i all ’ art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione,il col tello a serramanico des critto nell ’ imputazione . Ritenuto che i motivi propost i a mezzo del difensore , av v. G. Vinc iguerra (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975– p rimo motivo; inosse rvanza ed erro nea applicazione dell ’art. 62 - bis cod. pen. – secondo motivo) , s ono inammissibil i, tenuto conto , quanto al primo motivo, che la censura è versat a in fatto e prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, i n materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto elementi tali da condurre ad un giudizio negativo sulla personalità dell’agente (Sez. 1, n . 13630 de l 12/02/201 9 , Papia, Rv. 275242 – 0 1 ) , a prescindere dalle caratteristiche dell’arma portata ingiustificatamente. Rilevato, inoltre, in relazione al secondo motivo che si prospetta vizio di motivazione che, invece, i convergenti provvedimenti di merito rendono in modo conforme e completo, secondo parametri consolidati di questa Corte di legittimità in relazione al quantum di giustificazione richiesto per rendere conto del diniego delle circostanze attenuanti generiche (v. p. 3 della sentenza di primo grado e p. 2 di quella di appelloove si dà risalto ai precedenti penali dell’imputato). Ritenuto che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]