Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13411/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio, liquidatore e legalerappresentante della cessata società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio della cessata società [OSCURATO:SOCIETA].-intimati –avverso la sentenza della sentenza n. 8401/7/2023 della Corte di GiustiziaTributaria di II Grado della Sicilia, depositata in data 18.10.2023, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

Con l’avviso di accertamento n.

TYQ03C601365/2011, relativo all’annod’imposta 2006, emesso sulla base di [OSCURATO:PERSONA] di Constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Gela, l’Agenzia delleEntrate rettificava gli imponibili dichiarati dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,recuperando a tassazione gli importi scaturenti da fatture emesse a fronteNumero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026di operazioni inesistenti per € 216.991,00 e ricavi non dichiarati per €331.834,00.

Dal momento che la società risultava cancellata dal registrodelle imprese in data 4.5.2011, l’avviso veniva notificato (in data9.11.2011) a di [OSCURATO:PERSONA], già socio, liquidatore e legalerappresentante della cessata società e a [OSCURATO:PERSONA], giàsocio.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle predette qualità,impugnavano l’avviso dinanzi alla CTP di Caltanissetta, eccependopreliminarmente la nullità dell’atto per difetto di motivazione, in quantoasseritamente confezionato con esclusivo riferimento ad un P.V.C redattoda un altro organo amministrativo; l’erroneità del recupero nel merito, inquanto la società non avrebbe mai emesso fatture nei confronti della S.r.l.N.B.N.

Impianti, essendo nella fattispecie in buona fede e vittima di unraggiro; invocavano il riconoscimento dei costi sostenuti ed eccepivanol’inapplicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n. 472/97 el’intervenuta prescrizione delle pretese; producevano inoltre istanza disospensione fino alla definizione del procedimento penale di cui alladenuncia-querela nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente della società.La C.T.P. di Caltanissetta, rilevata preliminarmente la tardività delleeccezioni non svolte in sede di ricorso introduttivo, rigettava nel resto ilricorso.3.

La Corte di giustizia di secondo grado accoglieva invece il gravame deicontribuenti, rilevando d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento edella sua notifica, per essere stato l’atto impositivo emesso e notificatoquando la società era già estinta.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.6.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/20267.

La Procura Generale, in persona del Sost. proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 24 e 57 D.Lgs. n. 546/92 (art. 360, n.4, c.p.c.)», l’Agenzia delle Entrate deduce, sotto un primo profilo, laviolazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe, per avere la CGTfondato la propria decisione su una questione (l’emissione dell’avviso neiconfronti di società cancellata) che non era stata dedotta nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado ( che viene riprodotto in ricorso inossequio al canone dell’autosufficienza), nel quale – come noto – a pena didecadenza devono essere formulati tutti i motivi di contestazione di partecontribuente e che quindi delimita in modo rigoroso il thema decidendum.In parte qua la pronuncia sarebbe stata resa in evidente violazione dellenorme in epigrafe, in base alle quali l’oggetto del processo tributario èrigorosamente circoscritto ai motivi di doglianza svolti nel ricorsointroduttivo, con conseguente inammissibilità (per tardività) di ulterioridoglianze svolte dal contribuente (come nel caso che in esame) soltanto incorso di causa ed impossibilità del giudice tributario, anche di secondogrado, di rilevare in via officiosa eventuali profili di illegittimità dell’attoimpositivo non dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 DPR602/73 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’Agenzia assume che in ogni caso lasentenza impugnata è erronea per violazione e falsa applicazione dellenorme in epigrafe, nella parte in cui ha ritenuto invalido l’atto impositivo,in quanto asseritamente emesso nei confronti di una società cancellata, equindi non più esistente come soggetto giuridico, atteso che, in caso disocietà cancellata, si verifica un fenomeno successorio, per il qualeNumero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026legittimamente l’avviso era stato notificato agli ex soci, responsabili deidebiti della società cancellata.3.

Con il terzo motivo, rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo econtroverso (art. 360, n. 5, c.p.c.), l’Agenzia propone, sempre insubordine, il medesimo motivo che precede sul piano del vizio di omessoesame di un fatto decisivo, deducendo che, in base a consolidatagiurisprudenza di legittimità (per tutte, cfr. Cass. n. 15422/21 e n.15035/17), nel caso di estinzione di una società di capitali (come nellafattispecie), ai fini dell’accertamento di eventuali debiti tributari facenticapo alla società cancellata, la legittimazione si trasferisce ipso iure ai soci,i quali ai fini de quibus sono quindi automaticamente successori dellasocietà e titolari della legittimazione passiva (anche processuale) delrapporto tributario (sul piano, si ribadisce, dell’accertamento dell’eventualedebito tributario).

Il regime di concreta ed effettiva responsabilitàpersonale dei soci – e quindi, nel caso delle società di capitali (in cui laresponsabilità dei soci è di regola limitata a quanto percepito in sede diliquidazione), l’eventuale assegnazione di una quota residua del patrimoniosociale all’esito della liquidazione – riguarda il distinto e successivomomento della effettiva riscossione del debito eventualmente accertato,non già quello dell’accertamento del debito tributario in capo alla societàcessata.

In altri termini, la circostanza che i soci non abbiano percepitosomme in base al bilancio finale di liquidazione non precludel’accertamento di un eventuale debito tributario in capo alla società, néelide la legittimazione degli stessi ai fini de quibus.4.

Il primo motivo, di rilievo assorbente, è fondato.4.1.

La CGT-2 ha accolto l’appello dei contribuenti “rilevando, d’ufficio,l’insanabile invalidità dell’avviso di accertamento, di cui è stata destinatariala società, una volta che, come nel caso di specie, essa risulti cancellatadal Registro delle Imprese, in data antecedente alla “notifica” (peraltro daritenere, anch’essa inesistente, per la medesima ragione temporale)Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’atto di accertamento (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez.

VI – T Ord.za n.17791/2016).”4.2.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il processotributario, secondo la disciplina vigente ratione temporis, è caratterizzatodall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’attotributario per vizi formali o sostanziali, sicchè l’indagine sul rapportosostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione deipresupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che ilcontribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado.

Con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi diinvalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi enon può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversida quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti algiudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersiestranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente.L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può esseremodificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tributaria e,cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di “deposito didocumenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine dellacommissione”» (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011,Rv. 619083 – 01), evenienza peraltro da escludersi nel caso in esame.4.3.

Ancora in via generale, va ricordato che l’obbligo del giudice disuscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dalsecondo comma all’art. 101 c.p.c. riguarda le questioni di fatto, ovveromiste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione delmateriale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quellechieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non giàsolo mere difese (Cass., sez.

L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1,Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/202608/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3,05/05/2021, n. 11724, Cass., sez.

V, n. 15783/2025).4.4.

Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata, nella parte relativa allosvolgimento del processo risulta che “dopo il deposito di memoriaillustrativa, da parte dei ricorrenti, con la quale veniva posta in evidenza lacarenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo alla societàricorrente, considerato che la stessa, dopo aver cessato l’attività ed esserestata posta in liquidazione, era stata cancellata dal Registro delle Impresein data 4 maggio 2011, antecedentemente alla notifica dell’impugnatoavviso di accertamento, la causa veniva quindi posta in decisione.”4.5.

La questione è stata pertanto ritenuta correttamente inammissibile dalgiudice di primo grado, in quanto proposta per la prima volta nellamemoria illustrativa e la parte contribuente, soccombente in primo grado,ha riproposto la questione come motivo di appello, inammissibile ai sensidell’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992.4.6.

In sostanza, la CGT-2, preso atto che la doglianza era stata propostaper la prima volta nelle memorie illustrative di primo grado e per talemotivo ritenuta inammissibile dalla C.T.P. di Caltanissetta ed indi ripropostacome ( inammissibile) motivo di gravame, ha ritenuto di superarel’ostacolo processuale, ritenendola questione rilevabile d’ufficio, con ciòponendosi in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità sopraillustrato ed incorrendo pertanto nel vizio di ultra petizione.5.

I motivi secondo e terzo, stante l’accoglimento del primo motivo,rimangono assorbiti.6.

In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza vacassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, peresaminare gli altri motivi di gravame degli appellanti, per come elencatinello svolgimento del processo della sentenza impugnata, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio, liquidatore e legalerappresentante della cessata società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex socio della cessata società [OSCURATO:SOCIETA].-intimati –avverso la sentenza della sentenza n. 8401/7/2023 della Corte di GiustiziaTributaria di II Grado della Sicilia, depositata in data 18.10.2023, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. Con l’avviso di accertamento n. TYQ03C601365/2011, relativo all’annod’imposta 2006, emesso sulla base di [OSCURATO:PERSONA] di Constatazioneredatto dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Gela, l’Agenzia delleEntrate rettificava gli imponibili dichiarati dalla società [OSCURATO:SOCIETA].,recuperando a tassazione gli importi scaturenti da fatture emesse a fronteNumero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026di operazioni inesistenti per € 216.991,00 e ricavi non dichiarati per €331.834,00. Dal momento che la società risultava cancellata dal registrodelle imprese in data 4.5.2011, l’avviso veniva notificato (in data9.11.2011) a di [OSCURATO:PERSONA], già socio, liquidatore e legalerappresentante della cessata società e a [OSCURATO:PERSONA], giàsocio.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle predette qualità,impugnavano l’avviso dinanzi alla CTP di Caltanissetta, eccependopreliminarmente la nullità dell’atto per difetto di motivazione, in quantoasseritamente confezionato con esclusivo riferimento ad un P.V.C redattoda un altro organo amministrativo; l’erroneità del recupero nel merito, inquanto la società non avrebbe mai emesso fatture nei confronti della S.r.l.N.B.N. Impianti, essendo nella fattispecie in buona fede e vittima di unraggiro; invocavano il riconoscimento dei costi sostenuti ed eccepivanol’inapplicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n. 472/97 el’intervenuta prescrizione delle pretese; producevano inoltre istanza disospensione fino alla definizione del procedimento penale di cui alladenuncia-querela nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente della società.La C.T.P. di Caltanissetta, rilevata preliminarmente la tardività delleeccezioni non svolte in sede di ricorso introduttivo, rigettava nel resto ilricorso.3. La Corte di giustizia di secondo grado accoglieva invece il gravame deicontribuenti, rilevando d’ufficio la nullità dell’avviso di accertamento edella sua notifica, per essere stato l’atto impositivo emesso e notificatoquando la società era già estinta.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/20267. La Procura Generale, in persona del Sost. proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 18, 24 e 57 D.Lgs. n. 546/92 (art. 360, n.4, c.p.c.)», l’Agenzia delle Entrate deduce, sotto un primo profilo, laviolazione e falsa applicazione delle norme in epigrafe, per avere la CGTfondato la propria decisione su una questione (l’emissione dell’avviso neiconfronti di società cancellata) che non era stata dedotta nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado ( che viene riprodotto in ricorso inossequio al canone dell’autosufficienza), nel quale – come noto – a pena didecadenza devono essere formulati tutti i motivi di contestazione di partecontribuente e che quindi delimita in modo rigoroso il thema decidendum.In parte qua la pronuncia sarebbe stata resa in evidente violazione dellenorme in epigrafe, in base alle quali l’oggetto del processo tributario èrigorosamente circoscritto ai motivi di doglianza svolti nel ricorsointroduttivo, con conseguente inammissibilità (per tardività) di ulterioridoglianze svolte dal contribuente (come nel caso che in esame) soltanto incorso di causa ed impossibilità del giudice tributario, anche di secondogrado, di rilevare in via officiosa eventuali profili di illegittimità dell’attoimpositivo non dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 DPR602/73 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’Agenzia assume che in ogni caso lasentenza impugnata è erronea per violazione e falsa applicazione dellenorme in epigrafe, nella parte in cui ha ritenuto invalido l’atto impositivo,in quanto asseritamente emesso nei confronti di una società cancellata, equindi non più esistente come soggetto giuridico, atteso che, in caso disocietà cancellata, si verifica un fenomeno successorio, per il qualeNumero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026legittimamente l’avviso era stato notificato agli ex soci, responsabili deidebiti della società cancellata.3. Con il terzo motivo, rubricato «Omesso esame circa un fatto decisivo econtroverso (art. 360, n. 5, c.p.c.), l’Agenzia propone, sempre insubordine, il medesimo motivo che precede sul piano del vizio di omessoesame di un fatto decisivo, deducendo che, in base a consolidatagiurisprudenza di legittimità (per tutte, cfr. Cass. n. 15422/21 e n.15035/17), nel caso di estinzione di una società di capitali (come nellafattispecie), ai fini dell’accertamento di eventuali debiti tributari facenticapo alla società cancellata, la legittimazione si trasferisce ipso iure ai soci,i quali ai fini de quibus sono quindi automaticamente successori dellasocietà e titolari della legittimazione passiva (anche processuale) delrapporto tributario (sul piano, si ribadisce, dell’accertamento dell’eventualedebito tributario). Il regime di concreta ed effettiva responsabilitàpersonale dei soci – e quindi, nel caso delle società di capitali (in cui laresponsabilità dei soci è di regola limitata a quanto percepito in sede diliquidazione), l’eventuale assegnazione di una quota residua del patrimoniosociale all’esito della liquidazione – riguarda il distinto e successivomomento della effettiva riscossione del debito eventualmente accertato,non già quello dell’accertamento del debito tributario in capo alla societàcessata. In altri termini, la circostanza che i soci non abbiano percepitosomme in base al bilancio finale di liquidazione non precludel’accertamento di un eventuale debito tributario in capo alla società, néelide la legittimazione degli stessi ai fini de quibus.4. Il primo motivo, di rilievo assorbente, è fondato.4.1. La CGT-2 ha accolto l’appello dei contribuenti “rilevando, d’ufficio,l’insanabile invalidità dell’avviso di accertamento, di cui è stata destinatariala società, una volta che, come nel caso di specie, essa risulti cancellatadal Registro delle Imprese, in data antecedente alla “notifica” (peraltro daritenere, anch’essa inesistente, per la medesima ragione temporale)Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’atto di accertamento (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI – T Ord.za n.17791/2016).”4.2. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il processotributario, secondo la disciplina vigente ratione temporis, è caratterizzatodall’introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell’attotributario per vizi formali o sostanziali, sicchè l’indagine sul rapportosostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione deipresupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che ilcontribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primogrado. Con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi diinvalidità dell’atto impugnato, il giudice deve attenersi all’esame di essi enon può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversida quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti algiudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersiestranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente.L’oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può esseremodificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tributaria e,cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di “deposito didocumenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine dellacommissione”» (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011,Rv. 619083 – 01), evenienza peraltro da escludersi nel caso in esame.4.3. Ancora in via generale, va ricordato che l’obbligo del giudice disuscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dalsecondo comma all’art. 101 c.p.c. riguarda le questioni di fatto, ovveromiste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione delmateriale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quellechieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non giàsolo mere difese (Cass., sez. L, 19/05/2016, n. 10353; Cass., sez. 1,Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/202608/06/2018, n. 15037; Cass., sez. 2, 12/09/2019, n. 22778; Cass., sez. 3,05/05/2021, n. 11724, Cass., sez. V, n. 15783/2025).4.4. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata, nella parte relativa allosvolgimento del processo risulta che “dopo il deposito di memoriaillustrativa, da parte dei ricorrenti, con la quale veniva posta in evidenza lacarenza di legittimazione e/o titolarità passiva in capo alla societàricorrente, considerato che la stessa, dopo aver cessato l’attività ed esserestata posta in liquidazione, era stata cancellata dal Registro delle Impresein data 4 maggio 2011, antecedentemente alla notifica dell’impugnatoavviso di accertamento, la causa veniva quindi posta in decisione.”4.5. La questione è stata pertanto ritenuta correttamente inammissibile dalgiudice di primo grado, in quanto proposta per la prima volta nellamemoria illustrativa e la parte contribuente, soccombente in primo grado,ha riproposto la questione come motivo di appello, inammissibile ai sensidell’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992.4.6. In sostanza, la CGT-2, preso atto che la doglianza era stata propostaper la prima volta nelle memorie illustrative di primo grado e per talemotivo ritenuta inammissibile dalla C.T.P. di Caltanissetta ed indi ripropostacome ( inammissibile) motivo di gravame, ha ritenuto di superarel’ostacolo processuale, ritenendola questione rilevabile d’ufficio, con ciòponendosi in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità sopraillustrato ed incorrendo pertanto nel vizio di ultra petizione.5. I motivi secondo e terzo, stante l’accoglimento del primo motivo,rimangono assorbiti.6. In conclusione, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza vacassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, peresaminare gli altri motivi di gravame degli appellanti, per come elencatinello svolgimento del processo della sentenza impugnata, oltre che perliquidare le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6156/2024Numero sezionale 3394/2026Numero di raccolta generale 13411/2026Data pubblicazione 09/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, sez. distaccata di Caltanissetta, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 13411/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris