CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5063-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato– avverso la sentenza n. 8546/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 5195/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’atto con cui l’Ufficio aveva respinto l’atto di rettifica retroattiva del classamento attribuito ad un immobile di sua proprietà; il contribuente è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 743 L. n. 373/2000 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto impugnabile la nota/comunicazione di chiarimenti e precisazioni con cui era stata respinta l’istanza del contribuente di riclassamento del proprio immobile; 1.2. la doglianza va disattesa in quanto non può condividersi l'assunto dell'Amministrazione secondo cui l'atto di diniego di modifica della rendita catastale non rientrerebbe nella tipologia degli atti a contenuto negativo tassativamente elencati tra quelli impugnabili al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con conseguente inammissibilità del ricorso; 1.3. il Collegio intende, infatti, conformarsi ai precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 2995 del 2015: nn. 19379 e 22557 del 2008), secondo cui il ricorso può essere proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 3, dello stesso d.lgs. e quest'ultima disposizione annovera nell'oggetto della giurisdizione tributaria tutte le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale ; 1.4. non vi è dunque ragione di escludere dall'ambito degli atti relativi alle operazioni catastali di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), il diniego opposto ad un’istanza di variazione/correzione, poiché con tale atto il contribuente non sollecita una richiesta di intervento in autotutela - che indubbiamente rappresenta una possibilità per l'amministrazione, ma non un obbligo, in ogni caso subordinata ad un riscontro positivo da parte della stessa non sindacabile nel merito - ma esercita il diritto, che l'ordinamento gli riconosce, ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà; 1.5. ne consegue che, ove il classamento non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniego dell'Amministrazione, ed in tal caso il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali, e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione; 1.6. va inoltre sottolineato che gli atti catastali sono, tra quelli impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, gli atti assoggettati alla più ampia libertà di forma , non avendo il legislatore definito il nome od il tipo dell'atto nei cui confronti il contribuente è ammesso a proporre ricorso e limitandosi a rinviare alle operazioni catastali ricomprese nella giurisdizione tributaria, cioè a tutti gli atti ad esse operazioni afferenti senza distinguo di sorta; 1.7. la previsione della generica impugnabilità degli atti catastali va di conseguenza letta nell'ottica del rispetto del diritto di difesa e di tutela giudiziaria contro tutti gli atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente quale è la determinazione della rendita catastale che rappresenta, ai fini di una pluralità di tributi, la misura della capacità contributiva del soggetto passivo con riferimento alla titolarità di un diritto di proprietà su un bene immobile sito nel territorio dello Stato; 1.8. come dunque non vi sarebbe ragione di precludere al contribuente la possibilità di emendare la denuncia di classamento precedentemente presentata, non vi è ragione di assegnare al diniego dell'Agenzia delle Entrate la natura di atto non impugnabile, né di imporre al contribuente la preventiva proposizione di altra procedura DOCFA; 2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 5, 6, 17, 20 L. n. 1249/1939 per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente affermato la sussistenza del diritto del contribuente all’applicazione retroattiva del classamento già operato dall’UTE fin dal 1993, senza tuttavia valutare che il nuovo classamento proposto era conseguenza di lavori di ridistribuzione degli spazi interni che avevano dato luogo a procedura DOCFA nel 2010, emendata con successive dichiarazioni nel 2013 e 2015; 2.2. nella sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che l’istanza di rettifica, proposta dal contribuente, si fondava sulla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 8252/2017, con la quale era stata accolta l’impugnazione, da parte del medesimo contribuente, di due avvisi di accertamento ICI 2008, aventi ad oggetto il medesimo classamento oggetto del presente giudizio; 2.3. è stato evidenziato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA], nella citata pronuncia, aveva richiamato una consulenza tecnica redatta nell'ambito del processo penale … pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno, a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva concluso nel senso che l'originaria attribuzione della classe C2 doveva considerarsi valida solo per i primi due piani, ma non anche per il sottotetto che, ai sensi dell'art.98 l. n. 1249/1939, non aveva le caratteristiche per poter essere utilizzato autonomamente ed era del tutto improduttivo di reddito ; 2.4. la [OSCURATO:PERSONA], quanto all’irretroattività della rettifica, osservava dunque che l'errore inficiante il classamento …(aveva)… carattere originario, con la conseguenza che la relativa emenda non poteva non avvenire -in attuazione del … giudicato - che ex tunc atteso che era dato leggere nella sentenza numero 8252/2017 … che “detto errore fu determinato dopo l'ultimazione dei lavori … All'immobile venne assegnata la cat. C2 e la classe I benché considerato una separata ed autonoma unità immobiliare, nonostante indipendente in senso fisico, se non avesse caratteristiche tali da poter essere utilizzato separatamente ovvero da poter essere utile per sé stesso e dare atto a produrre un reddito proprio” ; 2.5. ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto fondata la richiesta del contribuente sulla scorta dell’illegittimità del classamento catastale dell’immobile del contribuente in quanto non riflettente la reale situazione dell’immobile censito dall’Amministrazione; 2.6. tali affermazioni sono conformi ai principi già affermati da questa Corte - secondo i quali la regola circa l’efficacia delle variazioni della rendita catastale a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, non si applica quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all'Ufficio dal contribuente (cfr. Cass. nn. 1299/2015, 25328/2010, 15560/2009, 18023/2004) - e che possono trovare applicazione all’odierna fattispecie, riferendosi tale indirizzo ad un caso in cui tale errore di fatto era stato compiuto dall'Ufficio e risultava evidente e incontestabile sulla base del richiamato giudicato della sentenza n. 8252/2017; 2.7. non trovano quindi fondamento le deduzioni dell’Ufficio, secondo cui il nuovo classamento proposto non poteva retroagire al 1993 in quanto la denuncia presentata dal contribuente avrebbe avuto riguardo a variazioni sopravvenute, sulla base, quindi, di elementi diversi rispetto al classamentooriginario, avendo al contrario argomentato la [OSCURATO:PERSONA] circa l’oggetto dell’istanza di rettifica con specifico riferimento alla pronuncia dianzi menzionata; 2.8. la stessa ricorrente, inoltre, ha confermato, nel ricorso, che l’istanza del contribuente aveva ad oggetto anche l’esecuzione dell(a)… sentenz…(a)… 8252/2017 ; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso i