CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila revocava la misura della detenzione domiciliare alla quale il suddetto era stato sottoposto dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza dell'Il maggio 2023. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto successivamente al provvedimento impugnato in questa sede è stata emessa dal suddetto Tribunale di sorveglianza ordinanza in data 28 novembre 2023, in cui, preso atto che la detenzione domiciliare era cessata per fine pena in data 14 novembre 2023 e che, pertanto, non poteva disporsi la revoca di una misura alternativa terminata, si è revocato il suddetto provvedimento e si è dichiarato non luogo a provvedere sulla proposta del Magistrato di sorveglianza di revoca della misura della detenzione domiciliare. L'interessato non ha, invero, manifestato, con specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l'impugnazione (vedi, in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 01/03/2011, Testini). 3. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P. Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 28 ma