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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38378/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con invio della sentenza impugnata quanto alla ritenute non sussumibilità nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a 125 gr di hashish (composta da un panetto da 100 gr e una frazione di panetto da 25 gr), con esclusione della sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato articolo.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie ascrittagli.

La Corte territoriale avrebbe escluso il mero uso personale, peraltro sostanzialmente addossando l'onere della prova del detto uso in capo al prevenuto, in forza di mere congetture e in ragione del solo dato quantitativo della sostanza rinvenuta, 125 gr di hashish con principio attivo del 28%, pari a 35 mg e conseguente ricavabilità di circa 1388.

Il giudice di merito non avrebbe altresì considerato la documentazione agli atti, relativa alla percezione di pensione IMPS e arretrati, nonché la dipendenza del prevenuto da sostanze stupefacenti e in particolare che, oltre al crack, del quale Egidi ha dichiarato di essere assuntore sin dall'età di diciassette anni, l'imputato ben avrebbe potuto essere assuntore anche di hashish.

2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussumibilità della fattispecie concretamente accertata nell'astratta ipotesi di «lieve entità» (di cui al quinto comma dell'art. 73).

La Corte territoriale non avrebbe proceduto a una valutazione globale dei fatti ma si sarebbe limitata a rilevare il suddetto dato quantitativo, senza considerare il non riscontrato effettivo confezionamento in dosi e l'assenza di materiale per il detto confezionamento che, invece, avrebbe ipotizzato assertivamente come esistente ma non rinvenuto in quanto colto l'imputato per strada.

3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, globalmente considerato, è infondato.2.

Circa i primi due motivi di ricorso, va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

2.1. Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto — che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale — per l'accertamento della destinazione a uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato.

Il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esente dai prospettati vizi e in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», la destinazione a terzi della sostanza stupefacente (rinvenuta negli indumenti intimi) è stata desunta dal dato quanti-qualitativo (125 gr per un principio attivo pari al 28%), in ragione anche della ricavabilità di 1388 dosi, valutato in uno con il luogo di arresto del prevenuto, nota zona di spaccio, e con altre circostanze ritenute tali da escludere l'uso personale.

La Corte, sul punto, valorizza la percezione da parte del prevenuto di soli 300,00 euro di pensione INPS mensile, laddove lo stesso imputato ha dichiarato di aver acquistato la sostanza in oggetto per euro 500,00, e, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, valuta la documentazione dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito 5.700,00 euro di arretrati di pensione ma la ritiene sul punto inconferente avendo lo stesso imputato chiarito di aver percepito i detti arretrati nel 2019 laddove, invece, la fattispecie sub iudice è del 2021.

Il giudice di merito, infine, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, valuta come meramente congetturale il profilo con il quale la difesa deduce che potrebbe Egidi essere assuntore anche di hashish oltre che di crack e, sul punto, valorizza le dichiarazioni rese dello stesso imputato in sede di interrogatorio nell'udienza di convalida dell'arresto circa l'assunzione da parte sua, da diverso tempo, della detta differente sostanza stupefacente (il crack).

Tali elementi, in linea con gli approdi giurisprudenziali di cui innanzi, sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito.

3. Parimenti infondata è la censura inerenti alla mancata derubricazione nell'ipotesi di «lieve entità», anche al netto dei tentativi di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante, in ragione dei principi giuridici governanti la materia e correttamente applicati della Corte territoriale.

3.1. In merito rileva evidenziare che, secondo diritto vivente, formatosi anche in considerazione di interventi della Consulta, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis, Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, nonché, anche in considerazione di Corte cost. n. 40 del 2019, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 14/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/0372022, Gonzales, in motivazione; si vedano altresì: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140; Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610).

3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità».

Sul punto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, all'esito della valutazione globale delle circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, anche rispetto al mancato rinvenimento di strumentazione e materiale per il confezionamento delle dosi, il dato quanti-qualitativo, anche in considerazione del numero di dosi ricavabili (1388), della sostanza detenuta dall'imputato in nota zona di spaccio.

4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'annullamento con invio della sentenza impugnata quanto alla ritenute non sussumibilità nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna all'esito di giudizio abbreviato di [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento a 125 gr di hashish (composta da un panetto da 100 gr e una frazione di panetto da 25 gr), con esclusione della sussumibilità nell'ipotesi di «lieve entità» di cui al quinto comma del citato articolo. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si deducono violazione di legge e vizio congiunto di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in merito alla fattispecie ascrittagli. La Corte territoriale avrebbe escluso il mero uso personale, peraltro sostanzialmente addossando l'onere della prova del detto uso in capo al prevenuto, in forza di mere congetture e in ragione del solo dato quantitativo della sostanza rinvenuta, 125 gr di hashish con principio attivo del 28%, pari a 35 mg e conseguente ricavabilità di circa 1388. Il giudice di merito non avrebbe altresì considerato la documentazione agli atti, relativa alla percezione di pensione IMPS e arretrati, nonché la dipendenza del prevenuto da sostanze stupefacenti e in particolare che, oltre al crack, del quale Egidi ha dichiarato di essere assuntore sin dall'età di diciassette anni, l'imputato ben avrebbe potuto essere assuntore anche di hashish. 2.2. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussumibilità della fattispecie concretamente accertata nell'astratta ipotesi di «lieve entità» (di cui al quinto comma dell'art. 73). La Corte territoriale non avrebbe proceduto a una valutazione globale dei fatti ma si sarebbe limitata a rilevare il suddetto dato quantitativo, senza considerare il non riscontrato effettivo confezionamento in dosi e l'assenza di materiale per il detto confezionamento che, invece, avrebbe ipotizzato assertivamente come esistente ma non rinvenuto in quanto colto l'imputato per strada. 3. Le parti hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, globalmente considerato, è infondato.2. Circa i primi due motivi di ricorso, va premesso e ribadito il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (ex plurimis, Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). 2.1. Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del citato d.l. n. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i parametri, le circostanze di fatto — che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale — per l'accertamento della destinazione a uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato. Il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. 2.2. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con motivazione esente dai prospettati vizi e in ipotesi di c.d. «doppia conforme», la destinazione a terzi della sostanza stupefacente (rinvenuta negli indumenti intimi) è stata desunta dal dato quanti-qualitativo (125 gr per un principio attivo pari al 28%), in ragione anche della ricavabilità di 1388 dosi, valutato in uno con il luogo di arresto del prevenuto, nota zona di spaccio, e con altre circostanze ritenute tali da escludere l'uso personale. La Corte, sul punto, valorizza la percezione da parte del prevenuto di soli 300,00 euro di pensione INPS mensile, laddove lo stesso imputato ha dichiarato di aver acquistato la sostanza in oggetto per euro 500,00, e, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, valuta la documentazione dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito 5.700,00 euro di arretrati di pensione ma la ritiene sul punto inconferente avendo lo stesso imputato chiarito di aver percepito i detti arretrati nel 2019 laddove, invece, la fattispecie sub iudice è del 2021. Il giudice di merito, infine, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, valuta come meramente congetturale il profilo con il quale la difesa deduce che potrebbe Egidi essere assuntore anche di hashish oltre che di crack e, sul punto, valorizza le dichiarazioni rese dello stesso imputato in sede di interrogatorio nell'udienza di convalida dell'arresto circa l'assunzione da parte sua, da diverso tempo, della detta differente sostanza stupefacente (il crack). Tali elementi, in linea con gli approdi giurisprudenziali di cui innanzi, sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. 3. Parimenti infondata è la censura inerenti alla mancata derubricazione nell'ipotesi di «lieve entità», anche al netto dei tentativi di sostituire proprie valutazioni di merito a quelle del giudicante, in ragione dei principi giuridici governanti la materia e correttamente applicati della Corte territoriale. 3.1. In merito rileva evidenziare che, secondo diritto vivente, formatosi anche in considerazione di interventi della Consulta, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere a una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, nonché, anche in considerazione di Corte cost. n. 40 del 2019, Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 20130 del 14/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/0372022, Gonzales, in motivazione; si vedano altresì: Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272140; Sez.3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610). 3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso a una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo a escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità». Sul punto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, all'esito della valutazione globale delle circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, anche rispetto al mancato rinvenimento di strumentazione e materiale per il confezionamento delle dosi, il dato quanti-qualitativo, anche in considerazione del numero di dosi ricavabili (1388), della sostanza detenuta dall'imputato in nota zona di spaccio. 4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig
Sentenza Cassazione n. 38378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris