CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13667/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Lamberto e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso del loro comune difensore impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna di entrambi per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., nonché del solo Lamberto per quello di cui agli artt. 582-585, stesso codice. Entrambi lamentano la violazione del citato art. 337, perché gli operatori di polizia sono intervenuti in abiti civili e l'opposizione ad essi degli imputati è stata solo verbale. Lamberto, inoltre, lamenta l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto perseguibile d'ufficio il delitto di lesioni in ragione della contestata aggravante dei futili motivi 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. La prima doglianza è meramente reiterativa, manifestamente infondata (perché la sentenza descrive, senza essere smentita, anche azioni di strattonamento) e volta ad una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede. 2.2. La seconda è manifestamente infondata. A norma dell'art. 582, comma 2, cod. pen., le lesioni aggravate sono perseguibili a querela soltanto nei casi del precedente art. 577, n. 1) e ult. parte (in quelle ipotesi, cioè, in cui la vittima sia legata da rapporti familiari con l'autore). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i