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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32298/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ANCONAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 novembre 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato non proseguibile l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e lo ha prosciolto dalle due imputazioni di furto aggravato e da quella di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, denunciando - sub specie della violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - che il G.u.p., nel presupposto corretto dell'irreperibilità dell'imputato, avrebbe fatto applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nel testo novellato dal d.igs. 31 ottobre 2022, n. 150, tuttavia non ancora vigente allorché la pronuncia è stata resa, laddove nella specie - in forza delle disposizioni da applicare (ossia l'art. 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen. nel testo anteriore alla menzionata novella) - avrebbe dovuto disporsi la sospensione del processo per i successivi incombenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile l'impugnazione, adducendo il difetto di interesse della Parte pubblica ricorrente in quanto, a mente dell'art. 89, comma 2, d.

Igs. 150/2022 e tenuto conto dell'entrata in vigore nelle more della novella, il G.u.p. - in caso di annullamento del provvedimento impugnato - dovrebbe fare applicazione del più recente disposto dell'art. 420- quater cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto, in ragione dell'abnormità del provvedimento impugnato.

1. Il G.u.p. del Tribunale di Pesaro: - rilevata l'irreperibilità dell'imputato dall'ottobre 2021 e dato conto della sua mancata identificazione nel corso delle indagini preliminar9te del mancato ricevimento «in proprio di alcuna comunicazione»; - è pervenuto alla pronuncia di proscioglimento, richiamando e intendendo fare applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nel testo novellato dal d.

Igs. 150/2022, che prevede il proscioglimento dell'imputato che non abbia conoscenza del processo, osservando che il Legislatore avrebbe rinviato «la sola data di effettiva applicazione» dell'istituto e ritenendo che «in mancanza di un regime transitorio [...] gli avvertimenti prodromici alla ripresa del processo dopo la revoca della sentenza di proscioglimento» dovranno essere «veicolati da autonomo provvedimento» dello stesso Giudice, «non appena ricevuto il verbale di "rintraccio"». 2 (,!

1.1. Occorre, anzitutto, premettere che - in effetti - l'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n.150/2022, ha novellato l'art. 420-quater cod. proc. pen., prevedendo il nuovo istituto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, in luogo della sospensione del processo per assenza dell'imputato (prevista dallo stesso articolo nella precedente formulazione).

L'entrata in vigore della nuova disciplina è stata fissata nel 30 dicembre 2022 dall'art. 99-bis d.lgs. 150 cit. - inserito nel d.

Igs. 150 cit. dall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - che ha differito fino alla detta data la vigenza del nuovo ordito normativo (prima che spirasse il tempo di vacatio legis dalla sua pubblicazione).

Non vi è dubbio, allora, che la novella non fosse vigente allorché è stata deliberata la sentenza impugnata.

E, come già rilevato da questa Corte (proprio in relazione al d.

Igs. 150 cit.), «è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore» del decreto, «sulla base di una norma che il giudice non può di certo disapplicare» (Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla), applicando invece - come nella specie - la norma la cui efficacia precettiva è stata per l'appunto differita.

Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che la disciplina transitoria posta dall'art. 89, comma 2, d.

Igs. 150 cit. - nel prevedere che, qualora «prima dell'entrata in vigore» dello stesso decreto, «nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420- quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo» precedente, il giudice (se «l'imputato non è stato ancora rintracciato») dovrà fare applicazione del nuovo istituto (e non provvedere ulteriormente secondo la disciplina previgente) - presuppone per l'appunto che la novella non possa che applicarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Con la conseguenza che la sentenza impugnata è affetta da «abnormità strutturale», per la dirimente ragione che il G.u.p. ha esercitato «un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto)», ritualmente denunciata in questa sede non apprestando il sistema processuale altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01).

Tanto più che esso non è neppure conforme al disposto del nuovo art. 420-quater cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato deve contenere - per quel che qui rileva - Oeve contenére i - l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa (art. 420-quater, comma 2, lett. e), cit.); la statuizione secondo cui «fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza» (art. 420-quater, comma 3, cit.); gli avvertimenti, le indicazioni e gli avvisi funzionali alla celebrazione del processo nel caso in cui l'imputato sarà rintracciato (art. 420-quater, comma 3, cit.); elementi tutti mancanti nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pesaro che, in patente difformità della legge processuale, ne ha previsto un'integrazione con provvedimento da rendersi solo allorché l'imputato sarà rintracciato.

Il che palesa l'interesse a impugnare, concreto e attuale, della Parte pubblica al fine dell'eliminazione del provvedimento (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073 - 02, che richiama Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ANCONAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 16/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro ha dichiarato non proseguibile l'azione penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e lo ha prosciolto dalle due imputazioni di furto aggravato e da quella di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso per cassazione avverso il detto provvedimento, denunciando - sub specie della violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - che il G.u.p., nel presupposto corretto dell'irreperibilità dell'imputato, avrebbe fatto applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nel testo novellato dal d.igs. 31 ottobre 2022, n. 150, tuttavia non ancora vigente allorché la pronuncia è stata resa, laddove nella specie - in forza delle disposizioni da applicare (ossia l'art. 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen. nel testo anteriore alla menzionata novella) - avrebbe dovuto disporsi la sospensione del processo per i successivi incombenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto di dichiarare inammissibile l'impugnazione, adducendo il difetto di interesse della Parte pubblica ricorrente in quanto, a mente dell'art. 89, comma 2, d. Igs. 150/2022 e tenuto conto dell'entrata in vigore nelle more della novella, il G.u.p. - in caso di annullamento del provvedimento impugnato - dovrebbe fare applicazione del più recente disposto dell'art. 420- quater cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto, in ragione dell'abnormità del provvedimento impugnato. 1. Il G.u.p. del Tribunale di Pesaro: - rilevata l'irreperibilità dell'imputato dall'ottobre 2021 e dato conto della sua mancata identificazione nel corso delle indagini preliminar9te del mancato ricevimento «in proprio di alcuna comunicazione»; - è pervenuto alla pronuncia di proscioglimento, richiamando e intendendo fare applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nel testo novellato dal d. Igs. 150/2022, che prevede il proscioglimento dell'imputato che non abbia conoscenza del processo, osservando che il Legislatore avrebbe rinviato «la sola data di effettiva applicazione» dell'istituto e ritenendo che «in mancanza di un regime transitorio [...] gli avvertimenti prodromici alla ripresa del processo dopo la revoca della sentenza di proscioglimento» dovranno essere «veicolati da autonomo provvedimento» dello stesso Giudice, «non appena ricevuto il verbale di "rintraccio"». 2 (,! 1.1. Occorre, anzitutto, premettere che - in effetti - l'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n.150/2022, ha novellato l'art. 420-quater cod. proc. pen., prevedendo il nuovo istituto della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, in luogo della sospensione del processo per assenza dell'imputato (prevista dallo stesso articolo nella precedente formulazione). L'entrata in vigore della nuova disciplina è stata fissata nel 30 dicembre 2022 dall'art. 99-bis d.lgs. 150 cit. - inserito nel d. Igs. 150 cit. dall'art. 6 decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 - che ha differito fino alla detta data la vigenza del nuovo ordito normativo (prima che spirasse il tempo di vacatio legis dalla sua pubblicazione). Non vi è dubbio, allora, che la novella non fosse vigente allorché è stata deliberata la sentenza impugnata. E, come già rilevato da questa Corte (proprio in relazione al d. Igs. 150 cit.), «è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell'entrata in vigore» del decreto, «sulla base di una norma che il giudice non può di certo disapplicare» (Sez. 5, n. 45104 del 04/11/2022, Cipolla), applicando invece - come nella specie - la norma la cui efficacia precettiva è stata per l'appunto differita. Non occorre, allora, dilungarsi per rilevare che la disciplina transitoria posta dall'art. 89, comma 2, d. Igs. 150 cit. - nel prevedere che, qualora «prima dell'entrata in vigore» dello stesso decreto, «nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420- quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo» precedente, il giudice (se «l'imputato non è stato ancora rintracciato») dovrà fare applicazione del nuovo istituto (e non provvedere ulteriormente secondo la disciplina previgente) - presuppone per l'appunto che la novella non possa che applicarsi successivamente alla sua entrata in vigore. Con la conseguenza che la sentenza impugnata è affetta da «abnormità strutturale», per la dirimente ragione che il G.u.p. ha esercitato «un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto)», ritualmente denunciata in questa sede non apprestando il sistema processuale altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01). Tanto più che esso non è neppure conforme al disposto del nuovo art. 420-quater cod. proc. pen., a mente del quale la sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato deve contenere - per quel che qui rileva - Oeve contenére i - l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa (art. 420-quater, comma 2, lett. e), cit.); la statuizione secondo cui «fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza» (art. 420-quater, comma 3, cit.); gli avvertimenti, le indicazioni e gli avvisi funzionali alla celebrazione del processo nel caso in cui l'imputato sarà rintracciato (art. 420-quater, comma 3, cit.); elementi tutti mancanti nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pesaro che, in patente difformità della legge processuale, ne ha previsto un'integrazione con provvedimento da rendersi solo allorché l'imputato sarà rintracciato. Il che palesa l'interesse a impugnare, concreto e attuale, della Parte pubblica al fine dell'eliminazione del provvedimento (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073 - 02, che richiama Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per l'ulteriore corso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tri
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