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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 12120/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30715/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 385 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 14/3/2019, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimentoper quanto di ragione dell’opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto d a Giampaolo RosselliDel Turco per il pagamento, da parte della Torzuoli, di canoni dilocazione dalla stessa dovuti in relazione al contratto di locazione ad usodi abitazione concluso tra le parti, contestualmente pronunciando lacondanna della conduttri ce al pagamento del minor importo ancora dovuto a titolo di canoni, nonché la condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale originariamente ricevuto, con l’attestazione dell’autorizzazione, manifestata dalla conduttrice, alla compensazione dei contrapposti crediti delle parti e del conseguente dovere della Torzuoli di corrispondere, in favore della controparte, la soladifferenza a conguaglio; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel cheancora rileva in questa sede, ha evidenziato come il contratto di locazionein esame fosse stato concretamente risolto (secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado) a seguito della volontà manifestata dal locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, con la conseguente cristallizzazione della cessazione del rapporto alla data del 15/10/2012 e il corrispondente dovere della conduttrice di provvedere al pagamento deicanoni non saldati in relazione a tale data; quantoall’obbligazione del locatore di restituire alla controparte le sommeoriginariamente ricevute a titolo di deposito cauzionale, la corte d’appellone ha sottolineato l’insorgenza per effetto della risoluzione di diritto del contratto e della restituzione dell’ immobile locato, non avendo il locatore mai espressamente proposto, neanche Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri implicitamente, una domanda giudiziale volta all’attribuzione di tale deposito a copertura di specifici danni subiti, neppure sotto la forma della volontà di avvalersi della clauso la penale, sia perché non richiesto, sia per l’incompatibilità dell’avvenuta rivendicazione dei canoni non corrisposti con il credito risarcitorio connesso alla rivendicazione della clausola penale, attesa l’alternatività delle due prestazioni; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; GuiaTorzuoli non ha svolto difese in questa sede; GiampaoloRosselli [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; consideratoche, con il prim o motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1456, co. 2, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condiviso l’affermazione fatta propria dal giudicedi primo grado circa l’avvenuta manifestazione, da parte del locatore, con la propria raccomandata a.r. del 15/10/2012, della volontàdi avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti al punto 12 del contratto, esse ndosi l’odierno ricorrente al contrario limitato, attraverso detta comunicazione, a manifestare la propriavolontà di far luogo unicamente all’applicazione della clausola penale, pur essa prevista al ridetto punto 12, con la conseguente perdita, da parte d ella conduttrice, del deposito cauzionale originariamentecorrisposto; atale riguardo, il ricorrente si duole della violazione, da parte dei giudici del merito, dei canoni legali di ermeneutica negoziale specificamente richiamati in ricorso, avendo gli st essi del tutto Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri travisatoil senso letterale delle parole utilizzate dalle parti, il valore del relativo comportamento contrattuale e il significato complessivo dell’atto, procedendo a un’interpretazione contraria a buona fede di tale comunicazione negozial e, non avvedendosi della legittima e ammissibile compresenza delle due sanzioni contrattuali autonomamentepreviste nel punto 12 del contratto (clausola risolutiva espressae clausola penale), con la conseguenza che, con l’avvenuta limitazione della volont à del locatore ad avvalersi della sola clausola penalesenza alcun riferimento alla clausola risolutiva espressa, doveva ritenersiesclusa l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del15/10/2012; ilmotivo è inammissibile; osserva prelimin armente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, i n tema di ricorso per cassazione,ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronunciadi primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n.6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse co n l'atto di gravame, che è necessarioindividuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudicedi secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (cfr.Sez.

U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 , Rv. 643334 - 01) ; nelcaso di specie , il ricorrente ha omesso di riprodurre in questa sede, sia pure in modo sintetico, il contenuto d ella motivazione della sentenzadi primo grado condivisa per relationem dal giudice d’ appello , trascurando di riportarne ( direttamente o indirettamente ) i pas saggi essenzialiai fini della decisione , in tal modo impedendo al giudice di legittimità di procedere alla corretta verifica della fondatezza della censuraproposta; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varràperaltro in ogni caso considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli attinegoziali (come quello nella specie integrato dalla comunicazione contrattuale dedotta in questa sede) deve ritenersi indef ettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostat o dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie , l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, dell ’e f fettivo contenuto delle in tenzioni contrattuali del disponente (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buonafede (ar t. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito a l test o e a i co mportamenti negoziali delle parti , o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’oggettodell’atto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenutanon condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto aquella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentitavalutazione di merito; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1241 e 1243, co. 1, c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente affermato l’esigibilità del deposito cauzionale rivendicatodalla cond uttrice, in ragione dell’intervenuta risoluzione di dirittodel contratto di locazione per essersi il locatore (asseritamente) avvalsodella clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, e per avere altrettanto erroneamente affermato l’avvenuta rest ituzione dell’immobile, da parte della conduttrice, alla data del 15/10/2012, incorrendonell’evidente confusione tra la (pretesa ed erronea) data di risoluzione di diritto del contratto e quella di rilascio dell’immobile locato (non risultante da alcun at to di causa), con la conseguente insussistenzadel diritto della conduttrice di esigere la restituzione del deposito cauzionale in assenza di alcun formale accertamento dell’avvenutorilascio dell’immobile da parte della Torzuoli; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia giustificato l’esigibilitàdel deposito cauzionale, da parte della Tor z uoli, sulla base di un triplice ordine motivazionale, articolato, in primo luogo, sul presupposto dell’avvenuto rilascio dell’immo bile da parte della conduttrice (circostanza effettivamente trattata in modo confuso dal giudicea quo , nella parte in cui risulta aver erroneamente sovrapposto Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la data di risoluzione di diritto del contratto con quella di rilascio dell’immobilelocato), i n secondo luog o , una volta accertata l’avvenuta risoluzionedel contratto , sul presupposto della mancata proposizione, da parte del locatore, della domanda volta al conseguimento della penale(e, dunque, al trattenimento della cauzione) e, in terzo luogo, sulla relativa infondatezza avuto riguardo al divieto di cumulo ex art.1383c.c.; nel caso di specie, con la censura in esame , mentre risulta fondatamentecensurata la prima ratio decidendi (riferita all’avvenuta restituzione dell’immob ile locato) , non risultano affatto sottoposte a criticala seconda (posta ad oggetto del terzo motivo) e l a terza ratio decidendi ( criticata nel quarto motivo ) posta a fondamento della ritenutaesigibilità del deposito cauzionale da parte della conduttrice ; ciòposto, una volta rilevata l’inammissibilità del terzo motivo (su cui amplius infra ), con il conseguente consolidamento della seconda ratiodecidenti sopra indicata (posta a oggetto del ridetto motivo), ogni ulteriore (diver sa) questione in ordine all’esigibilità del deposito cauzionale da parte della conduttrice deve ritenersi inammissibile in ragionedell’evidente difetto di rilevanza; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa a pplicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato lamancata proposizione, da parte del locatore, della domanda volta ad ottenere l’attribuzione del deposito cauzionale a copert ura dei danni subiti, avendo l’odierno ricorrente espressamente rivendicato detta attribuzione in via di eccezione o di controeccezione, attraverso l’affermazione dell’avvenuta perdita, da parte della conduttrice, del deposito cauzionale in forza dell’appl icazione della clausola penale prevista dal punto 12 del contratto di locazione (eccezione sollevata Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella raccomandata del 15/10/2012, nella memoria difensiva depositatain data 21/6/2013, nelle note autorizzate ed ancora in sede d’appello); ilmotivo è i nammissibile; osservail Collegio come l’odierno ricorrente contesti l’affermazione , fatta propria dal giudice d’appello, circa la mancata proposizione, da parte del locatore, della domanda di attribuzione del deposito cauzionale, poiché la richiesta di tale attribuzione, pur quando non avvenutacon il ricorso in sede monitoria, sarebbe comunque avvenuta come controeccezione alla rivendicazione sul punto avanzata dalla controparte; sul punto, dev’essere pre liminarmente riscontrato il mancato adeguato assolvimento, da parte del ricorrente, dei propri oneri di completa e puntuale allegazione, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., essendosi lo stesso limitato (alle pagg. 19 - 20 del ricorso) a lla sola riproduzione di minimi stralci degli atti richiamati, senza alcuna possibilità di desumere l’effettiva avvenuta proposizione di una specificadomanda v ò lta ad ottenere l’attribuzione del ridetto deposito cauzionale; ciò posto, varrà ulteriormente sottolineare come la c orte territoriale, lungi dal limitarsi all’affermazione della mancata proposizioneda parte dell’interessato (con i l ricorso avanzato in sede monitoria)di una domanda di attribuzione del deposito cauzionale, ha altresì affermato come , pur quando tale doma nda dovesse ritenersi effettivamente proposta in via riconvenzionale, la stessa debba ritenersi inammissibile (v. pag. 9, righe 1 - 2, della sentenza impugnata); talestatuizione, in quanto costituente un ’autonoma ratio decidendi non specificamente censurata dall’odierno ricorrente, deve ritenersi Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri copertada giudicato implicito, con la conseguente inammissibilità della censurain esame, dovendo ritenersi ( ove mai assolti dal ricorrente gli oneri di allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.) che la corte territoriale abbiacomunque assunto una decisione di inammissibilità sulla pretesa del locatore di vedersi attribuito il deposito cauzionale a titolo risarcitorio, senza incorrere nel vizio di infrapetizione ( ex art. 112 c.p.c.)qui contestato ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1383 e 1453 c.c., nonché, sottoulteriore profilo, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte erroneamente affermato la non cumulabilità della clausola penale con la rivendicazione delle prestazionicontrattuali da parte del locatore, non avendo quest’ultimo mai rivendicato l’intera prestazione principale (che sarebbe eventualmente consistita nel pagamento di tutti i canoni fino alla scadenzanaturale del contratto alla data del 14/1/2014), bensì il solo pagamentodei canoni non corrisposti fino alla data di instaurazione del giudizio e, in aggiunta, il risarcimento del danno consistente nel mancato incasso dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto (nella specie integrato dalla rivendicazione della clausola penale convenutatra le parti) da ritenersi pienamente compatibile, ai sensi dell’art. 1453 c.c., con l’avvenuta risoluzione de l contratto per inadempimento, con la conseguente piena cumulabilità del credito relativo ai canoni non corrisposti fino alla data di proposizione della domandacon il credito risarcitorio rivendicato attraverso l’applicazione dellaridetta clausola penale ; ilmotivo è inammissibile; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri come già in precedenza rilevato (in corrispondenza all’esame del secondo e del terzo motivo), la censura in esame deve ritenersi assorbita; infatti, accertato il passaggio in giudicato del la decisione sulla mancata proposizione , da parte del locatore, della domanda diretta all’attribuzione del deposito cauzionale ( o , in ogni caso, la relativa inammissibilità), con l’ accertamento del diritto della conduttrice ad esigerne la restituzione, deve ritenersi definitivamente superata ogni questione circa l’ammissibilità o meno del cumulo dedotto con la doglianzal’esame; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in or dine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto difese in questa sede; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30715/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 385 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI FIRENZEdepositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 14/3/2019, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimentoper quanto di ragione dell’opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto d a Giampaolo RosselliDel Turco per il pagamento, da parte della Torzuoli, di canoni dilocazione dalla stessa dovuti in relazione al contratto di locazione ad usodi abitazione concluso tra le parti, contestualmente pronunciando lacondanna della conduttri ce al pagamento del minor importo ancora dovuto a titolo di canoni, nonché la condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale originariamente ricevuto, con l’attestazione dell’autorizzazione, manifestata dalla conduttrice, alla compensazione dei contrapposti crediti delle parti e del conseguente dovere della Torzuoli di corrispondere, in favore della controparte, la soladifferenza a conguaglio; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel cheancora rileva in questa sede, ha evidenziato come il contratto di locazionein esame fosse stato concretamente risolto (secondo quanto condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado) a seguito della volontà manifestata dal locatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, con la conseguente cristallizzazione della cessazione del rapporto alla data del 15/10/2012 e il corrispondente dovere della conduttrice di provvedere al pagamento deicanoni non saldati in relazione a tale data; quantoall’obbligazione del locatore di restituire alla controparte le sommeoriginariamente ricevute a titolo di deposito cauzionale, la corte d’appellone ha sottolineato l’insorgenza per effetto della risoluzione di diritto del contratto e della restituzione dell’ immobile locato, non avendo il locatore mai espressamente proposto, neanche Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri implicitamente, una domanda giudiziale volta all’attribuzione di tale deposito a copertura di specifici danni subiti, neppure sotto la forma della volontà di avvalersi della clauso la penale, sia perché non richiesto, sia per l’incompatibilità dell’avvenuta rivendicazione dei canoni non corrisposti con il credito risarcitorio connesso alla rivendicazione della clausola penale, attesa l’alternatività delle due prestazioni; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; GuiaTorzuoli non ha svolto difese in questa sede; GiampaoloRosselli [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; consideratoche, con il prim o motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1456, co. 2, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente condiviso l’affermazione fatta propria dal giudicedi primo grado circa l’avvenuta manifestazione, da parte del locatore, con la propria raccomandata a.r. del 15/10/2012, della volontàdi avvalersi della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti al punto 12 del contratto, esse ndosi l’odierno ricorrente al contrario limitato, attraverso detta comunicazione, a manifestare la propriavolontà di far luogo unicamente all’applicazione della clausola penale, pur essa prevista al ridetto punto 12, con la conseguente perdita, da parte d ella conduttrice, del deposito cauzionale originariamentecorrisposto; atale riguardo, il ricorrente si duole della violazione, da parte dei giudici del merito, dei canoni legali di ermeneutica negoziale specificamente richiamati in ricorso, avendo gli st essi del tutto Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri travisatoil senso letterale delle parole utilizzate dalle parti, il valore del relativo comportamento contrattuale e il significato complessivo dell’atto, procedendo a un’interpretazione contraria a buona fede di tale comunicazione negozial e, non avvedendosi della legittima e ammissibile compresenza delle due sanzioni contrattuali autonomamentepreviste nel punto 12 del contratto (clausola risolutiva espressae clausola penale), con la conseguenza che, con l’avvenuta limitazione della volont à del locatore ad avvalersi della sola clausola penalesenza alcun riferimento alla clausola risolutiva espressa, doveva ritenersiesclusa l’avvenuta risoluzione di diritto del contratto alla data del15/10/2012; ilmotivo è inammissibile; osserva prelimin armente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, i n tema di ricorso per cassazione,ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronunciadi primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex art. 366, n.6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse co n l'atto di gravame, che è necessarioindividuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudicedi secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (cfr.Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017 , Rv. 643334 - 01) ; nelcaso di specie , il ricorrente ha omesso di riprodurre in questa sede, sia pure in modo sintetico, il contenuto d ella motivazione della sentenzadi primo grado condivisa per relationem dal giudice d’ appello , trascurando di riportarne ( direttamente o indirettamente ) i pas saggi essenzialiai fini della decisione , in tal modo impedendo al giudice di legittimità di procedere alla corretta verifica della fondatezza della censuraproposta; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varràperaltro in ogni caso considerare come, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli attinegoziali (come quello nella specie integrato dalla comunicazione contrattuale dedotta in questa sede) deve ritenersi indef ettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostat o dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie , l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, dell ’e f fettivo contenuto delle in tenzioni contrattuali del disponente (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazionecomplessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buonafede (ar t. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito a l test o e a i co mportamenti negoziali delle parti , o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell’oggettodell’atto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenutanon condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto aquella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentitavalutazione di merito; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1241 e 1243, co. 1, c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente affermato l’esigibilità del deposito cauzionale rivendicatodalla cond uttrice, in ragione dell’intervenuta risoluzione di dirittodel contratto di locazione per essersi il locatore (asseritamente) avvalsodella clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, e per avere altrettanto erroneamente affermato l’avvenuta rest ituzione dell’immobile, da parte della conduttrice, alla data del 15/10/2012, incorrendonell’evidente confusione tra la (pretesa ed erronea) data di risoluzione di diritto del contratto e quella di rilascio dell’immobile locato (non risultante da alcun at to di causa), con la conseguente insussistenzadel diritto della conduttrice di esigere la restituzione del deposito cauzionale in assenza di alcun formale accertamento dell’avvenutorilascio dell’immobile da parte della Torzuoli; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia giustificato l’esigibilitàdel deposito cauzionale, da parte della Tor z uoli, sulla base di un triplice ordine motivazionale, articolato, in primo luogo, sul presupposto dell’avvenuto rilascio dell’immo bile da parte della conduttrice (circostanza effettivamente trattata in modo confuso dal giudicea quo , nella parte in cui risulta aver erroneamente sovrapposto Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la data di risoluzione di diritto del contratto con quella di rilascio dell’immobilelocato), i n secondo luog o , una volta accertata l’avvenuta risoluzionedel contratto , sul presupposto della mancata proposizione, da parte del locatore, della domanda volta al conseguimento della penale(e, dunque, al trattenimento della cauzione) e, in terzo luogo, sulla relativa infondatezza avuto riguardo al divieto di cumulo ex art.1383c.c.; nel caso di specie, con la censura in esame , mentre risulta fondatamentecensurata la prima ratio decidendi (riferita all’avvenuta restituzione dell’immob ile locato) , non risultano affatto sottoposte a criticala seconda (posta ad oggetto del terzo motivo) e l a terza ratio decidendi ( criticata nel quarto motivo ) posta a fondamento della ritenutaesigibilità del deposito cauzionale da parte della conduttrice ; ciòposto, una volta rilevata l’inammissibilità del terzo motivo (su cui amplius infra ), con il conseguente consolidamento della seconda ratiodecidenti sopra indicata (posta a oggetto del ridetto motivo), ogni ulteriore (diver sa) questione in ordine all’esigibilità del deposito cauzionale da parte della conduttrice deve ritenersi inammissibile in ragionedell’evidente difetto di rilevanza; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa a pplicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato lamancata proposizione, da parte del locatore, della domanda volta ad ottenere l’attribuzione del deposito cauzionale a copert ura dei danni subiti, avendo l’odierno ricorrente espressamente rivendicato detta attribuzione in via di eccezione o di controeccezione, attraverso l’affermazione dell’avvenuta perdita, da parte della conduttrice, del deposito cauzionale in forza dell’appl icazione della clausola penale prevista dal punto 12 del contratto di locazione (eccezione sollevata Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nella raccomandata del 15/10/2012, nella memoria difensiva depositatain data 21/6/2013, nelle note autorizzate ed ancora in sede d’appello); ilmotivo è i nammissibile; osservail Collegio come l’odierno ricorrente contesti l’affermazione , fatta propria dal giudice d’appello, circa la mancata proposizione, da parte del locatore, della domanda di attribuzione del deposito cauzionale, poiché la richiesta di tale attribuzione, pur quando non avvenutacon il ricorso in sede monitoria, sarebbe comunque avvenuta come controeccezione alla rivendicazione sul punto avanzata dalla controparte; sul punto, dev’essere pre liminarmente riscontrato il mancato adeguato assolvimento, da parte del ricorrente, dei propri oneri di completa e puntuale allegazione, ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., essendosi lo stesso limitato (alle pagg. 19 - 20 del ricorso) a lla sola riproduzione di minimi stralci degli atti richiamati, senza alcuna possibilità di desumere l’effettiva avvenuta proposizione di una specificadomanda v ò lta ad ottenere l’attribuzione del ridetto deposito cauzionale; ciò posto, varrà ulteriormente sottolineare come la c orte territoriale, lungi dal limitarsi all’affermazione della mancata proposizioneda parte dell’interessato (con i l ricorso avanzato in sede monitoria)di una domanda di attribuzione del deposito cauzionale, ha altresì affermato come , pur quando tale doma nda dovesse ritenersi effettivamente proposta in via riconvenzionale, la stessa debba ritenersi inammissibile (v. pag. 9, righe 1 - 2, della sentenza impugnata); talestatuizione, in quanto costituente un ’autonoma ratio decidendi non specificamente censurata dall’odierno ricorrente, deve ritenersi Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri copertada giudicato implicito, con la conseguente inammissibilità della censurain esame, dovendo ritenersi ( ove mai assolti dal ricorrente gli oneri di allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.) che la corte territoriale abbiacomunque assunto una decisione di inammissibilità sulla pretesa del locatore di vedersi attribuito il deposito cauzionale a titolo risarcitorio, senza incorrere nel vizio di infrapetizione ( ex art. 112 c.p.c.)qui contestato ; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1383 e 1453 c.c., nonché, sottoulteriore profilo, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte erroneamente affermato la non cumulabilità della clausola penale con la rivendicazione delle prestazionicontrattuali da parte del locatore, non avendo quest’ultimo mai rivendicato l’intera prestazione principale (che sarebbe eventualmente consistita nel pagamento di tutti i canoni fino alla scadenzanaturale del contratto alla data del 14/1/2014), bensì il solo pagamentodei canoni non corrisposti fino alla data di instaurazione del giudizio e, in aggiunta, il risarcimento del danno consistente nel mancato incasso dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto (nella specie integrato dalla rivendicazione della clausola penale convenutatra le parti) da ritenersi pienamente compatibile, ai sensi dell’art. 1453 c.c., con l’avvenuta risoluzione de l contratto per inadempimento, con la conseguente piena cumulabilità del credito relativo ai canoni non corrisposti fino alla data di proposizione della domandacon il credito risarcitorio rivendicato attraverso l’applicazione dellaridetta clausola penale ; ilmotivo è inammissibile; Adunanzadel 30 marzo 2023 - R.G. n. 30715/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri come già in precedenza rilevato (in corrispondenza all’esame del secondo e del terzo motivo), la censura in esame deve ritenersi assorbita; infatti, accertato il passaggio in giudicato del la decisione sulla mancata proposizione , da parte del locatore, della domanda diretta all’attribuzione del deposito cauzionale ( o , in ogni caso, la relativa inammissibilità), con l’ accertamento del diritto della conduttrice ad esigerne la restituzione, deve ritenersi definitivamente superata ogni questione circa l’ammissibilità o meno del cumulo dedotto con la doglianzal’esame; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in or dine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto difese in questa sede; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p
Decreto Cassazione n. 12120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris