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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10470/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Italia n. 147 in Giarre (CT); -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale della Libertà n. 212 in Catania; O GGETTO :[OSCURATO:PERSONA], 2003/2004 -Cartella ex art 36 bis, Dpr n. 600/73 -Fenomeni vulcanologici in Sicilia 2002 - Sospensione -Aiuti di Stato. -controricorrente - avverso la sentenza n. 4049, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 30.7.2015, e pubblicata il 25.9.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agente per la riscossione notificava il 6.10.2008 alla [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Belpasso (CT), la cartella di pagamento n. 29320080061227009, emessa ai sensi dell’art. 36 bisdel Dpr n. 600 del 1973 in relazione ai tributi dell’Ires, dell’Irap e dell’Imposta di Registro, con riferimento agli anni 2003 e 2004 e recante una pretesa complessiva pari ad Euro 55.663,79.

Alla società era contestato il mancato pagamento dell’Imposta di Registro in relazione a decreto ingiuntivo del 19.12.2003, oltre all’omesso pagamento di rate di condono richiesto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, nonché mancati versamenti Irap ed Ires, con accessori e sanzioni.

2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, censurando in primo luogo, per quanto ancora d’interesse, che la cartella esattoriale risultava illegittima, perché la società aveva inteso giovarsi della disciplina di favore di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, avendo sede in Comune interessato dagli eventi vulcanici e sismici del 2002, con la conseguenza che gli importi da versare dovevano intendersi ridotti al 50%, mentre nell’atto di esazione risultavano pretesi per l’intero, e comunque gli adempimenti tributari erano stati sospesi per volontà di legge.

La CTP valutava fondate le difese proposte dalla contribuente, ed annullava la cartella di pagamento.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania.

La CTR confermava la decisione assunta dai primi giudici.

4. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

Si è costituito anche l’Agente per la riscossione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659 del 22.3.1999, nonché dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, perché la CTR non ha tenuto presente che, con la decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con il diritto unionale, tra le altre, la indicata disposizione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nella misura in cui configura un aiuto di Stato.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame annullato la cartella esattoriale, ma senza verificare che il versamento di imposte del 22.10.2008 invocato dalla parte attiene all’Iva, e pertanto non ad uno dei tributi per cui è causa, con la conseguenza che la motivazione adottata dal giudice dell’appello è a tal punto lacunosa da non consentire di individuare la ratio decidendi.

3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta alla CTR di non aver valutato l’incidenza nella vicenda oggetto di causa della decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015 con la quale la Commissione europea ha ritenuto illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 di cui si è avvalsa la contribuente, nella misura in cui configura un aiuto di Stato.

Merita di essere segnalato che la decisione della Commissione Europea è stata adottata dopo che la sentenza impugnata in questa sede era stata deliberata.

Tuttavia, tenuto conto del peculiare rilievo che deve attribuirsi alla pronuncia invocata, e della necessità di ottemperare alle sue previsioni in considerazione degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (cfr., tra le altre, Cass. sez.

V, 3.2.2010, n. 2428), il motivo di impugnazione deve ritenersi fondato.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia dovrà pertanto verificare, in sede di rinvio, se il beneficio fiscale invocato dalla società risulti compatibile con le previsioni comunitarie ed in particolare con la disciplina in materia di “de minimis”, oppure, eccedendone i limiti, si risolve in un aiuto di Stato illegittimo.

4. Mediante il secondo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza impugnata, per avere il giudice dell’appello annullato la cartella esattoriale, ma senza verificare che il versamento di imposte del 22.10.2008, documentato dalla contribuente, attiene però all’Iva, e pertanto non ad uno dei tributi per cui è causa, con la conseguenza che la motivazione adottata è a tal punto lacunosa da non consentire di individuare la ratio decidendi.

4.1. La CTR, nella sua pur assai succinta motivazione, riassume i provvedimenti normativi che hanno sospeso fino al 30.6.2008 gli adempimenti tributari per i soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] vulcanologici e sismici verificatisi in Sicilia nel 2002, tra cui rientra, pacificamente, la contribuente.

Quindi chiarisce che “la sospensione in esame ha carattere generale, e non è affatto circoscrivibile alle scadenze comprese nel periodo 29.10.2002/31.3.2003.

In ogni caso, costituendo la cartella titolo esecutivo, deve riconoscersi la tutela del contribuente, che non può confidare nell’eventuale bonaria inerzia dell’ente impositore e/o del concessionario” (sent.

CTR, p.

II).

Il riferimento al versamento effettuato dal contribuente il 22.10.2008, si osservi, è operato dalla CTP, e non dal giudice del gravame.

4.2. La motivazione adottata dal giudice dell’appello è pertanto presente e comprensibile, e risulta peraltro conforme con quanto deciso in materia da questa Corte regolatrice, cfr. Cass. sez.

VI-V, 14.5.2018, n. 11629.

La CTR ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l’emissione della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 36 bis , in conseguenza della sospensione degli adempimenti tributari a cui il contribuente aveva avuto accesso, a prescindere da quali rate del suo debito avesse già onorato, e con quale causale.

Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto.

5. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassandosi la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, respinto il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’ Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Italia n. 147 in Giarre (CT); -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale della Libertà n. 212 in Catania; O GGETTO :[OSCURATO:PERSONA], 2003/2004 -Cartella ex art 36 bis, Dpr n. 600/73 -Fenomeni vulcanologici in Sicilia 2002 - Sospensione -Aiuti di Stato. -controricorrente - avverso la sentenza n. 4049, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 30.7.2015, e pubblicata il 25.9.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agente per la riscossione notificava il 6.10.2008 alla [OSCURATO:PERSONA], avente sede in Belpasso (CT), la cartella di pagamento n. 29320080061227009, emessa ai sensi dell’art. 36 bisdel Dpr n. 600 del 1973 in relazione ai tributi dell’Ires, dell’Irap e dell’Imposta di Registro, con riferimento agli anni 2003 e 2004 e recante una pretesa complessiva pari ad Euro 55.663,79. Alla società era contestato il mancato pagamento dell’Imposta di Registro in relazione a decreto ingiuntivo del 19.12.2003, oltre all’omesso pagamento di rate di condono richiesto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289 del 2002, nonché mancati versamenti Irap ed Ires, con accessori e sanzioni. 2. La contribuente impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, censurando in primo luogo, per quanto ancora d’interesse, che la cartella esattoriale risultava illegittima, perché la società aveva inteso giovarsi della disciplina di favore di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, avendo sede in Comune interessato dagli eventi vulcanici e sismici del 2002, con la conseguenza che gli importi da versare dovevano intendersi ridotti al 50%, mentre nell’atto di esazione risultavano pretesi per l’intero, e comunque gli adempimenti tributari erano stati sospesi per volontà di legge. La CTP valutava fondate le difese proposte dalla contribuente, ed annullava la cartella di pagamento. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR confermava la decisione assunta dai primi giudici. 4. L’Agenzia delle Entrate ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. Si è costituito anche l’Agente per la riscossione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659 del 22.3.1999, nonché dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, perché la CTR non ha tenuto presente che, con la decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con il diritto unionale, tra le altre, la indicata disposizione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nella misura in cui configura un aiuto di Stato. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame annullato la cartella esattoriale, ma senza verificare che il versamento di imposte del 22.10.2008 invocato dalla parte attiene all’Iva, e pertanto non ad uno dei tributi per cui è causa, con la conseguenza che la motivazione adottata dal giudice dell’appello è a tal punto lacunosa da non consentire di individuare la ratio decidendi. 3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta alla CTR di non aver valutato l’incidenza nella vicenda oggetto di causa della decisione C (2015) 5549 final del 14.8.2015 con la quale la Commissione europea ha ritenuto illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 di cui si è avvalsa la contribuente, nella misura in cui configura un aiuto di Stato. Merita di essere segnalato che la decisione della Commissione Europea è stata adottata dopo che la sentenza impugnata in questa sede era stata deliberata. Tuttavia, tenuto conto del peculiare rilievo che deve attribuirsi alla pronuncia invocata, e della necessità di ottemperare alle sue previsioni in considerazione degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 3.2.2010, n. 2428), il motivo di impugnazione deve ritenersi fondato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia dovrà pertanto verificare, in sede di rinvio, se il beneficio fiscale invocato dalla società risulti compatibile con le previsioni comunitarie ed in particolare con la disciplina in materia di “de minimis”, oppure, eccedendone i limiti, si risolve in un aiuto di Stato illegittimo. 4. Mediante il secondo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura la nullità della sentenza impugnata, per avere il giudice dell’appello annullato la cartella esattoriale, ma senza verificare che il versamento di imposte del 22.10.2008, documentato dalla contribuente, attiene però all’Iva, e pertanto non ad uno dei tributi per cui è causa, con la conseguenza che la motivazione adottata è a tal punto lacunosa da non consentire di individuare la ratio decidendi. 4.1. La CTR, nella sua pur assai succinta motivazione, riassume i provvedimenti normativi che hanno sospeso fino al 30.6.2008 gli adempimenti tributari per i soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] vulcanologici e sismici verificatisi in Sicilia nel 2002, tra cui rientra, pacificamente, la contribuente. Quindi chiarisce che “la sospensione in esame ha carattere generale, e non è affatto circoscrivibile alle scadenze comprese nel periodo 29.10.2002/31.3.2003. In ogni caso, costituendo la cartella titolo esecutivo, deve riconoscersi la tutela del contribuente, che non può confidare nell’eventuale bonaria inerzia dell’ente impositore e/o del concessionario” (sent. CTR, p. II). Il riferimento al versamento effettuato dal contribuente il 22.10.2008, si osservi, è operato dalla CTP, e non dal giudice del gravame. 4.2. La motivazione adottata dal giudice dell’appello è pertanto presente e comprensibile, e risulta peraltro conforme con quanto deciso in materia da questa Corte regolatrice, cfr. Cass. sez. VI-V, 14.5.2018, n. 11629. La CTR ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per l’emissione della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 36 bis , in conseguenza della sospensione degli adempimenti tributari a cui il contribuente aveva avuto accesso, a prescindere da quali rate del suo debito avesse già onorato, e con quale causale. Il motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 5. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassandosi la decisione impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, respinto il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel
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