CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 43739/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta Perla LORI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, provvedendo a rideterminarla nella misura minima edittale di anni uno, e dela mancata confisca del veicolo di proprietà dell'imputato, sospendendone l'efficacia fino all'esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia ha applicato su richiesta a Luciano BODINI, imputato del reato p. e p. dall'art. 186, comma 7, codice strada [in Leno (BS), il 9/8/2022], una pena che ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità, altresì disponendo la pena accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei all'esito positivo dei lavori di pubblica utilitài con estinzione del reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo erronea applicazione della legge penale per non avere I Tribunale disposto in merito alla confisca del veicolo di proprietà dell'imputato e per avere erroneamente stabilito la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la prima conseguendo obbligatoriamente per legge, la seconda essendo stata individuata al di sotto del minimo legale (che ha indicato in anni uno), non potendo neppure ritenersi che il giudice abbia calcolato la riduzione per il caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona della sostituta Perla LORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rideterminazione nella misura minima edittale di anni uno e alla mancata confisca del veicolo di proprietà dell'imputato, con sospensione dell'efficacia sino all'esito positivo dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è ammissibile, nonostante i limiti imposti dall'art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1 comma 51 della legge n. 103 del 2017 e ratione temporis applicabile al caso di specie. Infatti, tale deve considerarsi il ricorso avverso sentenza di "patteggiamento", con il quale si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). Se è vero che la novella ha limitato la proponibilità dell'impugnazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza, nella specie, la violazione dedotta riguarda una statuizione (le sanzioni amministrative accessorie, per l'appunto), che presenta carattere autonomo, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (sez. 4, n. 29179 del 23/5/2018, P., Rv. 273091).2. Il ricorso, tuttavia, va accolto solo limitatamente alla confisca del veicolo (indicato in imputazione come intestato all'imputato, trattandosi di sanzione imposta dalla norma di cui all'art. 186, comma 7, codice strada, cosicché la sentenza va annullata senza rinvio in punto omessa statuizione su tale specifica sanzione, statuizione che può essere assunta da questa Corte di legittimità, in assenza di profili di valutazione discrezionale, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Quanto alla residua censura, invece, se ne rileva /li tTifis_ro infondatezza. Infatti, nella specie, si procede per il reato di cui all'art. 186, comma 7, codice strada, per il quale la legge prevede espressamente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, indicando un periodo che va da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, il rinvio al comma 2, lett. c) del medesimo articolo riguardando soltanto la pena e le modalità della confisca del mezzo. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo Peugeot 107 targato [OSCURATO:TARGA], intestato a BODINI Luciano, sanzione amministrativa accessoria che va, dunque, disposta in questa sede e il rigetta , nel resto del ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della confisca del veicolo Peugeot 107 targato [OSCURATO:TARGA], intestato a BODINI Luciano, sanzione amministrativa accessoria che dispone. Rigetta nel resto il ricorso. Deciso il 6 novembre 2024. La Consigliera est. Il p'residente, / [OSCURATO:PERSONA] Er2pniuelé alvo