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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04680/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che manifestamente infondato è l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di merito, per aver ritenuto che l’imputato si sia recato presso il porto di Lesina per acquistare imbarcazioni di origine delittuosa a piccoli prezzi al fine di ostacolare le indagini sulla provenienza; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del gommone da parte del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Bari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che manifestamente infondato è l’unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in cui sono incorsi i giudici di merito, per aver ritenuto che l’imputato si sia recato presso il porto di Lesina per acquistare imbarcazioni di origine delittuosa a piccoli prezzi al fine di ostacolare le indagini sulla provenienza; che con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa del gommone da parte del ricorrente (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 04680/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris