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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01717/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2668-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3135/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello diMilano n. 3135 depositata il 2 9 .1 0 .2021; rilevato che la ricorrent e ha affermato che la sentenza impugnata è stata notificata via pec in data 5.11.21; che il ricorso per cassazione risulta notificato in data 3.01.22; che tra gli atti depositati dallaricorrente non è presente la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; che taleomissione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 2,c.p.c.anche in considerazione del fatto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata (Cass., n. 15832/2021, Cass., n. 1295/2018) .

Considerato che: entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che il successivo deposito, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., della copia della sentenza notificatanon appare in grado di superare la rilevata improcedibilità del ricorso, alla luce del principio espresso dalla sentenza n. 21349 del 6.

7. 2022 dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata dinotifica, senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibileil ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2668-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3135/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.s. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello diMilano n. 3135 depositata il 2 9 .1 0 .2021; rilevato che la ricorrent e ha affermato che la sentenza impugnata è stata notificata via pec in data 5.11.21; che il ricorso per cassazione risulta notificato in data 3.01.22; che tra gli atti depositati dallaricorrente non è presente la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione; che taleomissione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2 n. 2,c.p.c.anche in considerazione del fatto che la notifica del ricorso è avvenuta oltre il termine di 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata (Cass., n. 15832/2021, Cass., n. 1295/2018) . Considerato che: entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che il successivo deposito, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., della copia della sentenza notificatanon appare in grado di superare la rilevata improcedibilità del ricorso, alla luce del principio espresso dalla sentenza n. 21349 del 6. 7. 2022 dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata dinotifica, senza che sia possibile recuperare la relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibileil ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi
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