CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] !I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 2 aprile 2024 dal Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha confermato !a misura degli arresti domiciliari applicata per il reato di cui agli artt. 110, 318 e 321 cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria Croce, in qualità di soggetto attuatore del Commissario di governo della Regione Sicilia contro il dissesto idrogeologico, stazione appaltante dei lavori di riqualificazione ambientale e di risanamento igienico dell'alveo del torrente Cataratti-Bisconte e altre opere nel Comune di Messina, avrebbe indebitamente ricevuto, per sé o per terzi, danaro o altre utilità, per l'esercizio delle sue funzioni e dei sui poteri, da [OSCURATO:PERSONA], titolare di fatto del Consorzio di imprese risultato aggiudicatario dell'appalto. 1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce vizi della motivazione relativa alla adeguatezza esclusiva della misura degli arresti domiciliari, in luogo della misura interdittiva invocata dalla difesa con la richiesta di riesame, ed al giudizio di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Premesso, infatti, che il ricorrente è stato sospeso dalla carica con provvedimento del Presidente della Regione, si rileva che le valutazioni del Tribunale sono fondate su mere congetture, non essendo ravvisabili, occasioni concrete ed attuali in presenza delle quali il Croce possa nuovamente tornare a delinquere stante: i) l'assenza di imminenti competizioni elettorali; ii) la mera congettura che lo stesso possa ricevere ulteriori e diversi incarichi dal medesimo polittico o da altri politici; iii) la mancanza di elementi fattuali sintomatici del fatto che lo stesso possa reiterare il reato agendo quale soggetto privato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Ritiene il Collegio che, in considerazione della riconducibilità delle condotte contestate nell'ambito dell'incarico fiduciario ricoperto dal ricorrente e dell'adozione del provvedimento di sospensione da parte del Presidente della Regione, la motivazione del Tribunale in ordine alla attualità delle esigenze cautelari ed alla conseguente scelta della misura cautelare, appare fondata solo su mere congetture (possibile revoca del provvedimento di sospensione, possibile conferimento di altri incarichi pubblici, possibile partecipazione del ricorrente a future ed eventuali competizioni elettorali e, infine, possibile reiterazione delle condotte in veste privata). Pur non discutendosi della gravità delle condotte criminose di cui all'imputazione provvisoria, la motivazione del Tribunale manca di illustrare gli elementi fattuali concreti in ragione dei quali si ritiene che, pur in costanza di sospensione dall'incarico, possano nuovamente ripresentarsi delle occasioni favorevoli per la reiterazione delle condotte criminose, anche di altra natura rispetto a quelle per cui si procede (cfr. Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403 - 02) . Tale lacuna argomentativa si ripercuote inevitabilmente anche sulla motivazione concernente il diniego della misura meno afflittiva invocata dal ricorrente, anch'esso fondato esclusivamente sulla considerazione delle modalità delle condotte criminose poste in essere nella veste pubblicistica di cui sopra e su analoghe valutazioni di carattere congetturale correlate ai precedenti incarichi politici ricoperti, alla rete di conoscenze del ricorrente oltre che alla possibilità che lo stesso agisca come privato corruttore (pur in assenza di specifici e concreti elementi da cui desumere tale ultima prognosi). Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto, affermato da un indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr. da ultimo, Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182; Sen3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Tale giudizio prognostico non può essere disancorato dagli elementi fattuali emergenti dagli atti, dalla gravità e dal contesto spazio temporale delle condotte criminose nonché dalla personalità dell'indagato, risolvendosi, diversamente, ove fondato, come nel caso di specie, su dati meramente ipotetici e congetturali, in una sorta di presunzione di pericolosità "mascherata", foriera di una interpretazione della norma in netto contrasto con le garanzie costituzionali a presidio della libertà personale. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sui punti relativi all'attualità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 9 ottobr