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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 18225/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20375/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] RICERCA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 937/2017 depositata il10/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 10 aprile 2017, n. 937, ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Modena del 1° aprile 2014, che aveva a sua volta rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro l’Associazione T.I.R.

Danza, miranti alla declaratoria di inesistenza o di nullità o all’annullamento della deliberazione di espulsione dell’associata, alla reintegrazione nel posto di lavoro con riguardo al parallelo rapporto, al risarcimento del danno e alla restituzione della somma di dollari USA 25.000,00, nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall’associazione.

La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a)sussistono i gravi motivi per l’esclusione, adeguatamente indicati nella deliberazione relativa, dal momento che i documenti un atti dimostrano l’esistenza delle ipotesi previste nell’art. 6 dello statuto associativo, come contestate all’associata sia nella contestazione del 24.2.2007 sia in quella disciplinare del 17.4.2007, per avere la stessa reperito e visionato la corrispondenza bancaria dell’associazione senza alcuna autorizzazione in tal senso, né avendo la stessa titolo per provvedervi, in quanto si tratta di documenti riservati alla visione del presidente e degli impiegati addetti, nonché per avere prelevato documenti con dati personali degli iscritti; b) i fatti sono provati anche della deposizione di una testimone, che, come ritenuto già dal tribunale, pur essendo associata non aveva un interesse giuridicamente rilevante nel giudizio, non trattandosi neppure di uno dei soggetti responsabili solidali ex art. 38 c.c.; c) la domanda di restituzione di dollari USA 25.000,00 è stata respinta dal tribunale per non essere stato assolto dall’attrice l’onere della prova con riguardo alla dazione della somma a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo restitutorio, a fronte della deduzione dell’associazione che si tratti, invece, di un «conferimento gratuito per il raggiungimento degli scopi statutari»; d) la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro è inammissibile, in quanto sottratta alla competenza della corte ed, in ogni caso, già definita con verbale di conciliazione in atti; e)ogni altra domanda rimane assorbita.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso dalla soccombente, affidato a quindici motivi ed illustrato anche da memoria.

Non ha svolto difese l’intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. –I motivi deducono: 1) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla circostanza della mancata assunzione, da parte dell’associazione, di sanzioni disciplinari contro l’esponente, dal momento che è fatto irriducibilmente contraddittorio che l’associazione abbia escluso l’associata, pur non avendo applicato ad essa tali sanzioni; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria circa l’esistenza dei gravi motivi per l’esclusione, che lo statuto individua nell’essere il socio rimasto gravemente inadempiente allo statuto, danneggiato l’immagine dell’associazione o commessoreati, mentre nella lettera di contestazione del 24.2.2007 non si parlava di sottrazione di documenti, come ritenuto dalla corte territoriale, ma solo della loro presa visione, mancando inoltre in atti la prova che la ricorrente li avesse anche sottratti, e non essendo stata comunque comminata nessuna sanzione disciplinare al riguardo; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria circa l’esistenza dei gravi motivi per l’esclusione previsti dallo statuto, mentre gli addebiti contenuti nella lettera di contestazione del 17.4.2007, in cui in effetti si parlava di sottrazione di documenti, non sono quelli posti a fondamento della deliberazione di esclusione, e non avendo tenuto conto che la ricorrente comunque non aveva sottratto, ma solo fotocopiato i documenti, e non essendo stata del resto comminata nessuna sanzione disciplinare al riguardo; 4) violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria circa il valore da attribuire alla deposizione testimoniale assunta dal primo giudice, avendo la teste riferito circa fatti successivi all’esclusione ed essendo comunque essa, in quanto una associata, incapace a deporre, potendo intervenire in giudizio ad adiuvandum; 5) violazion e o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria, con riguardo al fatto che il licenziamento dell’associata era avvenuto per giustificato motivo oggettivo e non per gravi inadempienze, in tal modo avendo l’associazione dimostrato di non ritenere sussistente nessun inadempimento; 6) violazione o falsa applicazione degli artt. 1362-1367 c.c., nonché 13 dello statuto, per avere la sentenza di primo grado ritenuto riconducibile alla clausola statutaria anche la sua decadenza dal comitato esecutivo, dichiarata in data 12.1.2004: la ricorrente deduce tale violazione “in via cautelativa” anche contro la sentenza di appello, che pure a tale ragione di esclusione non opera riferimento alcuno; 7) violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione circa l’addebito di avere la ricorrente provocato insanabile turbativa nei rapporti tra gli associati, imputazione rimasta generica ed indeterminata, tanto che comunque la corte territoriale non vi opera riferimento e non tiene conto di questa imputazione; 8)violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., avendo la corte ritenuto la testimone capace di deporre, e comunque mancata motivazione al riguardo; 9) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla circostanza della mancata assunzione di sanzioni disciplinari contro l’esponente e del suo licenziamento solo per giustificato motivo oggettivo; 10) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla circostanza che l’esponente non aveva sottratto documenti finanziari dell’associazione e che questa si era limitata a contestare la presa visione, peraltro senza applicare sanzioni disciplinari al riguardo, mentre la corte territoriale discorre di sottrazione di documenti; 11) violazi one dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla lettera di contestazione del 17.4.2007, che non ha avuto rilievo per la deliberazione di esclusione del 27.5.2007; 12) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo al rilievo da attribuire alla deposizione testimoniale assunta dal tribunale, del tutto priva di rilevanza nella specie; 13) violazione degli artt. 21, 23 c.c., 1 l. 3.4.2001, n. 142, per avere la corte d’appello ritenuto che l’accordo di conciliazione, concluso tra le parti innanzi al giudice del lavoro, integri anche rinuncia a continuare ogni rapporto subordinato od autonomo con l’associazione da parte della ricorrente, mentre la conciliazione non riguardava la delibera di esclusione, che, se annullata, comunque determinerà anche la reviviscenza del rapporto di lavoro, e comunque potrebbe concludersi tra le parti un nuovo contratto di lavoro; 14) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale deciso senza considerare alcuni fatti storici, quali la mancata contestazione di sottrazione di documenti, la mancata applicazione di una sanzione disciplinare, la mera fotocopia dei documenti dei soci contenenti dati personali e comunque la mancanza di sanzione disciplinare anche a questo riguardo, l’avere la contestazione del 17.4.2007 riguardato un addebito che non ha fondato l’esclusione, l’irrilevanza della deposizione testimoniale e l’incapacità della teste a deporre, l’irrilevanza della decadenza dal comitato direttivo, la genericità dell’addebito della turbativa agli associati e la mancanza di sanzioni disciplinari sul punto; 15) violazione degli artt. 112, 116 c.c., 2727, 2729 c.c., per omessa pronuncia, oppure omessa motivazione, sulla propria eccezione di avere concesso la somma di dollari USA 25.000,00 all’associazione a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione, come era palesato da una corretta interpretazione dell’art. 13 dello statuto e dagli indizi gravi, precisi e concordanti in atti, fra cui il comportamento delle parti.

2. – I motivi sono tutti inammissibili, per plurime ragioni, che ne impongono la definizione unitaria.

Ed invero: a)i motivi difettano di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., atteso che, per soddisfare il requisito imposto dalla norma, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (tra le altre, Cass., sez.

III, 19.10.2022, n. 30720; sez. 1, 1.3.2022, n. 6611 ; sez.

I, 3.11.2020, n. 24432; sez.

V, 30.4.2020, n. 8425; sez.

III, 24.9.2019, n. 23623; sez. un., 22.5.2014, n. 11308); b) i motivi che deducono il vizio di motivazione assente sono radicalmente infondati, in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha chiaramente esposto il convincimento raggiunto, operando una conferma ed una condivisione dell’opinamento del primo giudice, che ha fatto adeguatamente proprio: ed invero, la motivazione per relationem è ammessa, allorché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (e multis, Cass., sez.

I, 5.8.2019, n. 20883); c)i motivi, altresì, vorrebbero confutare i convincimenti in fatto della corte del merito – secondo cui: sono provati i gravi inadempimenti agli obblighi dell’associata, che hanno reso legittima la sua esclusione dalla compagine e che sono contenuti in ben due distinte lettere di contestazione (avere la stessa reperito e visionato la corrispondenza bancaria dell’associazione e sottratto documenti di natura riservata con i dati degli iscritti ai corsi); la testimone ha reso una dichiarazione attendibile; non è provato che la somma sia stata data dalla ricorrente amutuo, onde non esiste il titolo della domanda di restituzione – circa la vicenda concreta occorsa: ma si tratta di puro accertamento in fatto insindacabile in questa sede, noto essendo che è inammissibile il motivo che, nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), sollecitando la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie, mentre il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., sez.

V, 29 dicembre 2020, n. 29730; sez.

V, 9 febbraio 2021, n. 3104); d)laddove si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., il motivo trascura che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, sussiste solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcuna piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Sez. 3, 28.2.2017, n. 5009; Sez. 2, 14.3.2018, n. 6231); e) laddove si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., si trascura che tale vizio si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; 19 agosto 2020, n. 17313; 24 gennaio 2020, n. 1634; 19 agosto 2020, n. 17313; 23 ottobre 2018 n. 26769; 29 maggio 2018, n. 13395; 7 novembre 2017, n. 26366); f) laddove si prospetta genericamente la violazione dei canoni ermeneutici, in modo svincolato da specifici passaggi della sentenza impugnata in cui l’uno o altro criterio interpretativo sarebbe stato violato o mal applicato, finendo per proporre inevitabilmente in una censura di merito, con la quale si rimprovera alla Corte territoriale di aver adottato una interpretazione degli atti diversa da quella sostenuta dalla parte ricorrente: ma l’accertamento della volontà delle parti costituisce fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362-1371 c.c.: perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito dellacontroversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e multis, Cass. Sez.

L, 21.3.2022, n. 9160; Sez. 1, 23.2.2022, n. 5966; Sez. 1, 5.1.2022, n. 192; Sez. 3, 12.5.2020, n. 8810; Sez. 3, 21.5.2019, n. 13603; Sez. 3, 10.5.2018, n. 11254; Sez. 1, 5.12.2017, n. 29111; Sez. 3, 28.11.2017, n. 28319; Sez. 1, 15.11.2017, n. 27136; Sez. 2, 29.10.2012, n. 18587; Sez. 6-3, 7.2.2013, n. 2988); g) il primo motivo è altresì inammissibile, in quanto riconduce la motivazione intrinsecamente contraddittoria non alla sentenza impugnata, ma alla condotta dell’associazione stessa, che non ha comminato sanzioni disciplinari quanto al rapporto di lavoro ma avrebbe tuttavia escluso l’associata: non, dunque, un vizio del provvedimento impugnato; h) la violazione di una clausola statutaria, rispetto a tutti i motivi che la denunziano, non costituisce deduzione inquadrabile nel vizio di violazione di legge; i) sono inammissibili tutte le censure proposte contro la sentenza di primo grado; j) il motivo tredicesimo è altresì inammissibile, per rivolgere una critica ad una affermazione priva di rilievo sul punto, senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale riguardava l’incompetenza a provvedere al riguardo; k) i motivi, laddove denunziano il mancato rilievo della incapacità a deporre della teste, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato che non è incapace il socio o l’associato, solo per questa sua posizione, nelle controversie in cui sia coinvolta la società o l’associazione (cfr. Cass., sez.

II, 16.4.2013, n. 9188.

Il socio di società di capitali non è incapace a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel giudizio promosso dalla medesima società nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l’annullamento di un contratto che si assume stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all’attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio, ed essendo diversa l’intrapresa azione di annullamento dall’azione risarcitoria individuale, a norma dell’art.2395 c.c., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell’amministratore), essendosi addirittura negata tale incapacità nel caso del collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso, il quale invero non è titolare di interesse, neppure ad adiuvandum , che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio (Cass., sez. lav., 3.10.2007, n. 2073), restando dunque attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l’attendibilità della deposizione testimoniale; ciò, per il principio costante, secondo cui l’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso; l) quanto ai denunciati vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le S.U. hanno ormai chiarito come « nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quan do tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053); in sostanza, dunque, il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4 (Cass. 10 agosto 2016, n. 11892, fra le altre) e risolvendosi così la censura in esame in una riproposizione del giudizio di fatto; m) con riguardo al quindicesimo motivo, si osserva ancora che esso neppure propone ammissibilmente un vizio di errata applicazione di uno specifico canone d’interpretazione del negozio, ma pretende una rivalutazione di fatti storici, non ammessa in sede di legittimità ed avendo il giudice del merito correttamente reputato che, dedotta la dazione di un importo a titolo di mutuo, la sussistenza deltitolo e dell’obbligo restitutorio è carico dell’attore.

3. – Non occorre provvedere sulle spese di lite, non s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20375/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] RICERCA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 937/2017 depositata il10/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 10 aprile 2017, n. 937, ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Modena del 1° aprile 2014, che aveva a sua volta rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro l’Associazione T.I.R. Danza, miranti alla declaratoria di inesistenza o di nullità o all’annullamento della deliberazione di espulsione dell’associata, alla reintegrazione nel posto di lavoro con riguardo al parallelo rapporto, al risarcimento del danno e alla restituzione della somma di dollari USA 25.000,00, nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, proposta dall’associazione. La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a)sussistono i gravi motivi per l’esclusione, adeguatamente indicati nella deliberazione relativa, dal momento che i documenti un atti dimostrano l’esistenza delle ipotesi previste nell’art. 6 dello statuto associativo, come contestate all’associata sia nella contestazione del 24.2.2007 sia in quella disciplinare del 17.4.2007, per avere la stessa reperito e visionato la corrispondenza bancaria dell’associazione senza alcuna autorizzazione in tal senso, né avendo la stessa titolo per provvedervi, in quanto si tratta di documenti riservati alla visione del presidente e degli impiegati addetti, nonché per avere prelevato documenti con dati personali degli iscritti; b) i fatti sono provati anche della deposizione di una testimone, che, come ritenuto già dal tribunale, pur essendo associata non aveva un interesse giuridicamente rilevante nel giudizio, non trattandosi neppure di uno dei soggetti responsabili solidali ex art. 38 c.c.; c) la domanda di restituzione di dollari USA 25.000,00 è stata respinta dal tribunale per non essere stato assolto dall’attrice l’onere della prova con riguardo alla dazione della somma a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo restitutorio, a fronte della deduzione dell’associazione che si tratti, invece, di un «conferimento gratuito per il raggiungimento degli scopi statutari»; d) la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro è inammissibile, in quanto sottratta alla competenza della corte ed, in ogni caso, già definita con verbale di conciliazione in atti; e)ogni altra domanda rimane assorbita. Avverso la sentenza viene proposto ricorso dalla soccombente, affidato a quindici motivi ed illustrato anche da memoria. Non ha svolto difese l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi deducono: 1) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla circostanza della mancata assunzione, da parte dell’associazione, di sanzioni disciplinari contro l’esponente, dal momento che è fatto irriducibilmente contraddittorio che l’associazione abbia escluso l’associata, pur non avendo applicato ad essa tali sanzioni; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria circa l’esistenza dei gravi motivi per l’esclusione, che lo statuto individua nell’essere il socio rimasto gravemente inadempiente allo statuto, danneggiato l’immagine dell’associazione o commessoreati, mentre nella lettera di contestazione del 24.2.2007 non si parlava di sottrazione di documenti, come ritenuto dalla corte territoriale, ma solo della loro presa visione, mancando inoltre in atti la prova che la ricorrente li avesse anche sottratti, e non essendo stata comunque comminata nessuna sanzione disciplinare al riguardo; 3) violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria circa l’esistenza dei gravi motivi per l’esclusione previsti dallo statuto, mentre gli addebiti contenuti nella lettera di contestazione del 17.4.2007, in cui in effetti si parlava di sottrazione di documenti, non sono quelli posti a fondamento della deliberazione di esclusione, e non avendo tenuto conto che la ricorrente comunque non aveva sottratto, ma solo fotocopiato i documenti, e non essendo stata del resto comminata nessuna sanzione disciplinare al riguardo; 4) violazione o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria circa il valore da attribuire alla deposizione testimoniale assunta dal primo giudice, avendo la teste riferito circa fatti successivi all’esclusione ed essendo comunque essa, in quanto una associata, incapace a deporre, potendo intervenire in giudizio ad adiuvandum; 5) violazion e o falsa applicazione degli artt. 24, comma 3, 2697, 2727, 2729 c.c., 132, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché 13 dello statuto, per avere la corte del merito reso una motivazione omessa, apparente o contraddittoria, con riguardo al fatto che il licenziamento dell’associata era avvenuto per giustificato motivo oggettivo e non per gravi inadempienze, in tal modo avendo l’associazione dimostrato di non ritenere sussistente nessun inadempimento; 6) violazione o falsa applicazione degli artt. 1362-1367 c.c., nonché 13 dello statuto, per avere la sentenza di primo grado ritenuto riconducibile alla clausola statutaria anche la sua decadenza dal comitato esecutivo, dichiarata in data 12.1.2004: la ricorrente deduce tale violazione “in via cautelativa” anche contro la sentenza di appello, che pure a tale ragione di esclusione non opera riferimento alcuno; 7) violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione circa l’addebito di avere la ricorrente provocato insanabile turbativa nei rapporti tra gli associati, imputazione rimasta generica ed indeterminata, tanto che comunque la corte territoriale non vi opera riferimento e non tiene conto di questa imputazione; 8)violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c., avendo la corte ritenuto la testimone capace di deporre, e comunque mancata motivazione al riguardo; 9) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla circostanza della mancata assunzione di sanzioni disciplinari contro l’esponente e del suo licenziamento solo per giustificato motivo oggettivo; 10) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla circostanza che l’esponente non aveva sottratto documenti finanziari dell’associazione e che questa si era limitata a contestare la presa visione, peraltro senza applicare sanzioni disciplinari al riguardo, mentre la corte territoriale discorre di sottrazione di documenti; 11) violazi one dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo alla lettera di contestazione del 17.4.2007, che non ha avuto rilievo per la deliberazione di esclusione del 27.5.2007; 12) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale semplicemente riproposto la motivazione del primo giudice, con riguardo al rilievo da attribuire alla deposizione testimoniale assunta dal tribunale, del tutto priva di rilevanza nella specie; 13) violazione degli artt. 21, 23 c.c., 1 l. 3.4.2001, n. 142, per avere la corte d’appello ritenuto che l’accordo di conciliazione, concluso tra le parti innanzi al giudice del lavoro, integri anche rinuncia a continuare ogni rapporto subordinato od autonomo con l’associazione da parte della ricorrente, mentre la conciliazione non riguardava la delibera di esclusione, che, se annullata, comunque determinerà anche la reviviscenza del rapporto di lavoro, e comunque potrebbe concludersi tra le parti un nuovo contratto di lavoro; 14) violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione, avendo la corte territoriale deciso senza considerare alcuni fatti storici, quali la mancata contestazione di sottrazione di documenti, la mancata applicazione di una sanzione disciplinare, la mera fotocopia dei documenti dei soci contenenti dati personali e comunque la mancanza di sanzione disciplinare anche a questo riguardo, l’avere la contestazione del 17.4.2007 riguardato un addebito che non ha fondato l’esclusione, l’irrilevanza della deposizione testimoniale e l’incapacità della teste a deporre, l’irrilevanza della decadenza dal comitato direttivo, la genericità dell’addebito della turbativa agli associati e la mancanza di sanzioni disciplinari sul punto; 15) violazione degli artt. 112, 116 c.c., 2727, 2729 c.c., per omessa pronuncia, oppure omessa motivazione, sulla propria eccezione di avere concesso la somma di dollari USA 25.000,00 all’associazione a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione, come era palesato da una corretta interpretazione dell’art. 13 dello statuto e dagli indizi gravi, precisi e concordanti in atti, fra cui il comportamento delle parti. 2. – I motivi sono tutti inammissibili, per plurime ragioni, che ne impongono la definizione unitaria. Ed invero: a)i motivi difettano di specificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., atteso che, per soddisfare il requisito imposto dalla norma, il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (tra le altre, Cass., sez. III, 19.10.2022, n. 30720; sez. 1, 1.3.2022, n. 6611 ; sez. I, 3.11.2020, n. 24432; sez. V, 30.4.2020, n. 8425; sez. III, 24.9.2019, n. 23623; sez. un., 22.5.2014, n. 11308); b) i motivi che deducono il vizio di motivazione assente sono radicalmente infondati, in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha chiaramente esposto il convincimento raggiunto, operando una conferma ed una condivisione dell’opinamento del primo giudice, che ha fatto adeguatamente proprio: ed invero, la motivazione per relationem è ammessa, allorché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (e multis, Cass., sez. I, 5.8.2019, n. 20883); c)i motivi, altresì, vorrebbero confutare i convincimenti in fatto della corte del merito – secondo cui: sono provati i gravi inadempimenti agli obblighi dell’associata, che hanno reso legittima la sua esclusione dalla compagine e che sono contenuti in ben due distinte lettere di contestazione (avere la stessa reperito e visionato la corrispondenza bancaria dell’associazione e sottratto documenti di natura riservata con i dati degli iscritti ai corsi); la testimone ha reso una dichiarazione attendibile; non è provato che la somma sia stata data dalla ricorrente amutuo, onde non esiste il titolo della domanda di restituzione – circa la vicenda concreta occorsa: ma si tratta di puro accertamento in fatto insindacabile in questa sede, noto essendo che è inammissibile il motivo che, nonostante l’apparente deduzione del mezzo come violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), sollecitando la Corte di legittimità alla rivalutazione dell’accertamento del fatto compiuto dal giudice del merito e la chiama così indebitamente al riesame delle risultanze istruttorie, mentre il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730; sez. V, 9 febbraio 2021, n. 3104); d)laddove si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c., il motivo trascura che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, sussiste solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcuna piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Sez. 3, 28.2.2017, n. 5009; Sez. 2, 14.3.2018, n. 6231); e) laddove si deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., si trascura che tale vizio si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; 19 agosto 2020, n. 17313; 24 gennaio 2020, n. 1634; 19 agosto 2020, n. 17313; 23 ottobre 2018 n. 26769; 29 maggio 2018, n. 13395; 7 novembre 2017, n. 26366); f) laddove si prospetta genericamente la violazione dei canoni ermeneutici, in modo svincolato da specifici passaggi della sentenza impugnata in cui l’uno o altro criterio interpretativo sarebbe stato violato o mal applicato, finendo per proporre inevitabilmente in una censura di merito, con la quale si rimprovera alla Corte territoriale di aver adottato una interpretazione degli atti diversa da quella sostenuta dalla parte ricorrente: ma l’accertamento della volontà delle parti costituisce fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362-1371 c.c.: perciò, per far valere la violazione di legge, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali asseritamente violati; di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso, non è idonea la mera critica del convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la mera contrapposizione d’una difforme interpretazione, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito dellacontroversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e multis, Cass. Sez. L, 21.3.2022, n. 9160; Sez. 1, 23.2.2022, n. 5966; Sez. 1, 5.1.2022, n. 192; Sez. 3, 12.5.2020, n. 8810; Sez. 3, 21.5.2019, n. 13603; Sez. 3, 10.5.2018, n. 11254; Sez. 1, 5.12.2017, n. 29111; Sez. 3, 28.11.2017, n. 28319; Sez. 1, 15.11.2017, n. 27136; Sez. 2, 29.10.2012, n. 18587; Sez. 6-3, 7.2.2013, n. 2988); g) il primo motivo è altresì inammissibile, in quanto riconduce la motivazione intrinsecamente contraddittoria non alla sentenza impugnata, ma alla condotta dell’associazione stessa, che non ha comminato sanzioni disciplinari quanto al rapporto di lavoro ma avrebbe tuttavia escluso l’associata: non, dunque, un vizio del provvedimento impugnato; h) la violazione di una clausola statutaria, rispetto a tutti i motivi che la denunziano, non costituisce deduzione inquadrabile nel vizio di violazione di legge; i) sono inammissibili tutte le censure proposte contro la sentenza di primo grado; j) il motivo tredicesimo è altresì inammissibile, per rivolgere una critica ad una affermazione priva di rilievo sul punto, senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale riguardava l’incompetenza a provvedere al riguardo; k) i motivi, laddove denunziano il mancato rilievo della incapacità a deporre della teste, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., per il principio consolidato che non è incapace il socio o l’associato, solo per questa sua posizione, nelle controversie in cui sia coinvolta la società o l’associazione (cfr. Cass., sez. II, 16.4.2013, n. 9188. Il socio di società di capitali non è incapace a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel giudizio promosso dalla medesima società nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l’annullamento di un contratto che si assume stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all’attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio, ed essendo diversa l’intrapresa azione di annullamento dall’azione risarcitoria individuale, a norma dell’art.2395 c.c., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell’amministratore), essendosi addirittura negata tale incapacità nel caso del collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso, il quale invero non è titolare di interesse, neppure ad adiuvandum , che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio (Cass., sez. lav., 3.10.2007, n. 2073), restando dunque attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l’attendibilità della deposizione testimoniale; ciò, per il principio costante, secondo cui l’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso; l) quanto ai denunciati vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le S.U. hanno ormai chiarito come « nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quan do tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053); in sostanza, dunque, il cattivo esercizio del potere di apprezzamentodelle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4 (Cass. 10 agosto 2016, n. 11892, fra le altre) e risolvendosi così la censura in esame in una riproposizione del giudizio di fatto; m) con riguardo al quindicesimo motivo, si osserva ancora che esso neppure propone ammissibilmente un vizio di errata applicazione di uno specifico canone d’interpretazione del negozio, ma pretende una rivalutazione di fatti storici, non ammessa in sede di legittimità ed avendo il giudice del merito correttamente reputato che, dedotta la dazione di un importo a titolo di mutuo, la sussistenza deltitolo e dell’obbligo restitutorio è carico dell’attore. 3. – Non occorre provvedere sulle spese di lite, non s
Sentenza Cassazione n. 18225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris