CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12253/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 26 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la .quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, con la recidiva nel biennio, fatto commesso il 23 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia. 2.11 ricorrente si affida a tre motivi con i quali lamenta violazione di legge, sotto tre profili: omissione di pronunzia assolutoria dell'imputato e falsa applicazione dell'art. 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; omessa applicazione del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della pena responsabilità, rispetto alla quale il ricorso prospetta una deduzione estremamente vaga e non specifica, che non assolve alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Quanto alla lamentata mancanza di verifica circa la recidiva, il ricorso non si confronta in alcun modo con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, ove si legge (p. 1) che dalla documentazione acquista agli atti emerge che l'imputato non ha impugnato la precedente contravvenzione. Le censure in tema di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono non meno vaghe di quelle in tema di affermazione della penale responsabilità, di cui si è detto, ed inoltre risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (alle pp. 4-6 della sentenza di appello) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in