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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 ottobre 2019

Cassazione n. 32175/2023

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iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16440/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1663/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Torino la società Sviluppo s.r.l., il suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], nonché la Var s.r.l., al fine di ottenere – previa dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso tra lei e la Sviluppo per inadempimento di quest’ultimo – in via principale, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 15.100, oltre accessori a titolo di restituzione della somma versata per l’acquisto di un’autovettura; e, in via subordinata, la condanna della società VAR al pagamento della suddetta somma, sempre oltre accessori, a titolo di arricchimento senza causa.

A fondamento della domanda deduceva: - di aver, in data 6.10.2014, sottoscritto con la Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], un contratto di acquisto dell’autovettura marca DR modello “new DR 5, 1.6 GPL” n° ZJXD007543, al prezzo di €15.100,00, conferito per mezzo di assegno circolare intestato alla proprietaria VAR s.r.l. (pertanto, è indubbio che, nelle intenzioni dello Sciarrotta, il denaro, versato dalla Galileo per l’acquisto dell’autovettura, fosse destinato alla VAR); - di aver ricevuto in consegna il veicolo con la targa prova (dunque, non ancora immatricolata e, quindi, non ancora iscritta ai pubblici registri); - di aver riconsegnato il veicolo alla proprietaria, nel marzo 2005, su richiesta dello Sciarrotta, al fine dell’espletamento delle pratiche d’immatricolazione; - che, nonostante i solleciti, il mezzo non era stato ad essa riconsegnato; - che, a seguito di accordi per la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, in quello stesso mese di marzo 2015, lo Sciarrotta le aveva consegnato un assegno bancario a copertura del prezzo di acquisto dell’autovettura; -che, tuttavia, al momento dell’incasso, detto assegno bancario risultava privo di fondi; - in definitiva, lo Sciarrotta, pur sottoscrivendo un impegno a rifonderla, si era reso inadempiente.

Si costituiva la VAR s.r.l., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante l’escussione di prova testimoniale.

Il Tribunale di Torino sentenza n.453/2018 dichiarava tenuti e, quindi, condannava tutti i convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento a favore dell’attrice, della somma di €15.100,00 oltre interessi legali dalla datio al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la VAR s.r.l., denunciando: a) violazione dell’art. 82 del R.D. 21.12.1933 n.1736: sul suo ritenuto difetto di diligenza nell’incassare l’assegno circolare; b) violazione dell’art. 1193 c.c.: sull’affermata erroneità dell’imputazione del pagamento alla Sviluppo S.r.l.; c) ancora sulla violazione dell’art. 1193 c.c.: sulla dichiarazione di Sciarrotta nell’imputazione del pagamento; d) violazione dell’art.1188 Codice Civile: sulla ritenuta (omessa) sua qualifica come indicataria del pagamento ricevuto da Sviluppo; e) violazione degli artt. 1271 e 2041 c.c.: sull’erroneo inquadramento del rapporto Var e Galileo; f) violazione dell’art.112 c.p.c.: omesso esame della domanda esperita dalla VAR in via subordinata nei confronti di Sviluppo con cui la società appellante aveva chiesto di essere manlevata da Sviluppo S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea.

Si costituiva nel giudizio di appello la Galileo, contestando l’impugnazione avversaria, rilevando che: a) in ordine alla violazione dell’art. 82 R.D. 21.12.1933 n.1736 il Giudice di prime cure, nel momento in cui aveva ritenuto che la VAR s.r.l. aveva incassato da lei l’assegno, aveva inteso riferirsi al titolo emesso (non da lei, ma) dalla banca emittente; b) risultava provato che la Var s.r.l. intratteneva da tempo consolidati rapporti commerciali con il Sciarrotta e con la società Sviluppo s.r.l.; c) la Var s.r.l. era a conoscenza dell’istituto di credito (Banca d’Alba) dello Sciarrotta; d) la Var s.r.l. non aveva prodotto i documenti che avrebbero inquadrato correttamente la successione delle fatture e dei pagamenti; e) risultava inverosimile che un’azienda lasci in conto esposizione un veicolo di valore rilevante senza riscontro contabile rigoroso; f) la Var s.r.l. aveva omesso di fornire prova documentale delle imputazioni dei pagamenti attraverso la produzione dell’intera contabilità e non solo di poche fatture; g) la fattispecie risultava inquadrabile come ipotesi di acquisto a non domino, con conseguente operatività dell’art. 1153 c.c.; h) l’art. 1189 c.c. stabilisce che il debitore che esegua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede, mentre chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole della ripetizione dell’indebito; i) la VAR s.r.l. si era evidentemente arricchita, senza causa, vendendo per due volte lo stesso bene mobile ed incassandone il profitto; l) la VAR aveva trattenuto indebitamente la somma incassata nonostante le richieste di restituzione rendendosi accipiens di un indebito che poteva essere definito oggettivo; m) era stato omesso l’esame della domanda, da essa svolta da Galileo nei confronti di Sviluppo, in ordine alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta come contrattualmente previsto.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1663/2019, rigettava l’impugnazione confermando integralmente la impugnata sentenza e condannando la società appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Galileo.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società VAR s.r.l.

Ha resistito con controricorso la Galileo.

Per l’odierna udienza il Difensore della Var ha presentato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società VAR articola in ricorso otto motivi.

1.1. Con il primo motivo (pp. 12-15) denuncia falsa applicazione degli artt. 1388, 1398 e 1705 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, richiesta da Galileo di condannare VAR per arricchimento senza causa, ha invece affermato di dover tutelare il principio dell’affidamento ingenerato nella Galileo ed ha quindi inquadrato la vicenda sulla base di un fatto diverso (mandato senza rappresentanza) rispetto a quello dedotto.

Osserva che la consegna dell’assegno era stata ad essa fatta (non dalla Galileo, ma) da Sciarrotta/Sviluppo, per cui non vi è alcun affidamento da tutelare: il contratto si era regolarmente concluso tra Galileo e Sviluppo, tanto che poi è stato dichiarato risolto – in accoglimento della domanda spiegata dalla stessa Galileo – per l’inadempimento di Sviluppo alle obbligazioni ad essa spettanti.Sottolinea di non aver mai dedotto che la Galileo fosse in mala fede quando ha consegnato l’assegno a Sviluppo/Sciarrotta, come parimenti non vi è traccia, in atti, di mala fede da parte di essa società nell’averlo posto all’incasso, trattandosi di un assegno circolare ad essa consegnato dallo Sciarrotta a definizione dei rapporti precedenti (la vendita di due DR e le spese di insoluto di precedente titolo) e da essa posto all’incasso – e regolarmente incassato – ignorando l’esistenza medesima della Galileo.

Osserva in memoria la società ricorrente che: a) la Galileo – dopo aver promosso il processo in primo grado nei confronti di Sviluppo chiedendo la declaratoria di risoluzione per inadempimento del dedotto contratto, e dopo che la domanda è stata accolta e da nessuno impugnata - ha affermato per la prima volta in questa sede che il contratto concluso tra la Sviluppo/Sciarrotta e Galileo non poteva, invero, essere valido ; b) il contratto di vendita di bene altrui è perfettamente valido, ex art. 1478 c.c., purché poi l’alienante procuri l’acquisto del diritto in capo all’acquirente; altrimenti si risolve il contratto tra alienante e acquirente – come per l’appunto avvenuto nel caso di specie; c) al contrario, nessuna norma (men che meno l’art. 1478 c.c.) prevede che - nel caso in cui taluno vende un bene altrui, di cui poi non procura l’acquisto in capo all’acquirente - il contratto debba ritenersi concluso direttamente tra l’acquirente ed il titolare del diritto di proprietà (come illegittimamente ritenuto dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, nel prisma di una ritenuta tutela del principio dell’affidamento) Osserva che la tutela di detto principio non ha ragion d’essere: se Sviluppo è rimasta inadempiente, le ragioni della Galileo hanno avuto tutela mediante la risoluzione del contratto.

Ragion per cui la VAR era stata illegittimamente condannata.1.2.

Con il secondo motivo (pp. 15-17) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 del R.D. 21.12.1933 n. 1736 e 1993 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo i primi due motivi di appello, ha affermato sussistere interesse giuridico di VAR – beneficiaria dell’assegno circolare ad essa consegnato dalla Sviluppo, sua debitrice in forza di rapporti pregressi, a saldo del debito pendente – ad indagare la provenienza della provvista depositata dal richiedente l’emissione dell’assegno circolare (Galileo) presso l’istituto emittente (Unicredit S.p.A.), onde verificare chi avesse concretamente depositato in banca le somme sottese al rilascio dell’assegno circolare, e che ha quindi affermato che detta ricerca avrebbe dovuto e potuto diligentemente e comodamente eseguirsi tramite lo strumento interbancario della bene-emissione.

Sottolinea: a) di aver ricevuto da Sciarrotta, per conto di Sviluppo, un assegno circolare ad essa intestato, emesso da Unicredit, a definizione di rapporti pregressi; b) che l’assegno era valido ed era stato regolarmente incassato, per cui VAR non aveva alcun interesse, né pratico né giuridico, ad indagare la fonte della provvista, proprio perché ignorava, in radice, l’esistenza della Galileo, con cui non aveva mai concluso contratti, né direttamente né per interposta persona; c) di aver prodotto in causa tutti i documenti relativi alle due automobili pagate da Sciarrotta e di dolersi del fatto che la corte territoriale, nella sentenza impugnata, non ne aveva tenuto alcun conto, tanto che aveva affermato un’inesistente tutela dell’affidamento in capo a Galileo.

1.3. Con il terzo motivo (pp. 18-20) denuncia falsa applicazione dell’art. 1193 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il terzo motivo di appello, ha affermato che la disciplina dell’imputazione del pagamento prevista dall’art. 1193 c.c. può essere utilizzata anche in presenza di due distinti rapporti negoziali tra soggetti diversi, e che quindi la Galileo – debitrice della società Sviluppo –aveva bene potuto scegliere a quale debito imputare il pagamento effettuato da Sviluppo a VAR nell’ambito del loro distinto rapporto.

Osserva che la società Sviluppo non aveva nei suoi confronti debiti diversi rispetto a quello che aveva estinto con la dazione dell’assegno circolare, poiché la DR telaio 7543 era stata ad essa consegnata solo in conto esposizione, tanto che poi l’aveva resa il 26.03.2015 a definizione di ogni rapporto con VAR.

Sotto altro profilo osserva che essa società era rimasta del tutto estranea al rapporto di Sciarrotta/Sviluppo con la Galileo e che essa non avrebbe potuto imputare la dazione di quell’assegno a rapporti diversi, dei quali non aveva neppure contezza; e sottolinea che non esistevano più debiti che la società Sviluppo avesse nei suoi confronti.

1.4. Con il quarto motivo (pp.18-20) e con il quinto motivo (pp.23-30), in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. denuncia rispettivamente: - falsa applicazione dell’art. 1188 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il quarto motivo di appello, ha confuso la figura dell’indicatario con quello del rappresentante, e da tale confusione ha tratto la conclusione che l’indicatario deve qualificarsi quale parte del rapporto contrattuale (nella specie, mandante senza rappresentanza), in assenza di alcun titolo mai dedotto in atti; - nonché violazione degli artt. 1269 e 1271 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo censura contenuta nel quinto motivo di appello, ha ignorato le norme in tema di delegazione di pagamento pura (non titolata) e, segnatamente, i limiti alle eccezioni opponibili dal delegato nei confronti del delegatario, ed ha quindi consentito alla Galileo (delegato) di agire nei confronti di essa società (delegataria) invocando l’azione di arricchimento senza causa una volta dichiarato risolto –con statuizione non oggetto di impugnazione – il rapporto tra delegante (Sviluppo) e delegato (Galileo) per inadempimento del delegante medesimo, rapporto estraneo al delegatario e al quale le parti non avevano fatto alcun riferimento.

Sottolinea che la Galileo aveva consegnato l’assegno circolare a Sciarrotta/Sviluppo e che, nel loro rapporto, aveva pagato bene, perché aveva pagato il corrispettivo pattuito per l’acquisto dell’auto DR telaio 7543.

Aggiunge che anche Sciarrotta aveva pagato bene quando aveva ad essa società consegnato l’assegno circolare, perché, tanto facendo, aveva estinto il debito pregresso che Sviluppo aveva nei confronti di essa società per la vendita delle diverse due DR.

Si duole che la corte territoriale, confondendo i piani, abbia ipotizzato la conclusione di un contratto di vendita diretto tra VAR e Galileo che nessuno aveva mai chiesto.

Osserva in memoria che la Galileo, che aveva chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto di vendita intercorso con la società Sviluppo, ha sorprendentemente sostenuto in controricorso (p. 12) di “essere diventata creditrice della VAR S.r.l. dell’importo pagato per la vettura”, a titolo contrattuale, non avendo precedentemente mai dedotto, in alcun atto, di aver concluso un contratto con VAR.

Aggiunge che la Corte distrettuale, sbagliando, ha giustificato la sua condanna sulla base di un inesistente contratto, quando perfino il Giudice di I grado aveva ritenuto che VAR dovesse essere condannata per un non meglio specificato titolo diverso (sul quale la Corte d’Appello non ha preso posizione se non per dire che avrebbe dovuto tutelare l’affidamento incolpevole della Galileo).

Sottolinea che il pagamento della DR telaio 7543 era stato ricevuto da Sviluppo (e non da VAR, che non sapeva neppure di quella vendita).

Denuncia che la corte territoriale ha erroneamente agganciato la responsabilità di VAR al fatto che Sciarrotta aveva chiesto alla Galileo di emettere l’assegno circolare all’ordine di VAR.

Osserva che in questo modo Sviluppo/Sciarrotta aveva semplicemente delegato Galileo a pagare VAR, come è previsto dall’art. 1269 c.c., la cui applicazione VAR aveva fino ad ora inutilmente invocato.

Afferma che la Galileo non avrebbe potuto opporre ad essa società alcuna eccezione, ai sensi dell’art. 1271 c.c. (men che meno quelle fondate sul rapporto contrattuale concluso con Sviluppo, rapporto al quale VAR era rimasta estranea) per poi pretendere anche da VAR la restituzione della somma che aveva consegnato a Sviluppo.

Sottolinea che la Galileo, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva sempre e solo dedotto di aver concluso il contratto di vendita (non con la VAR, ma) con la società Sviluppo, tanto che aveva chiesto (ed ottenuto) la risoluzione di detto contratto per inadempimento di Sviluppo.

1.5. Con il sesto motivo (pp. 31-33) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo la censura contenuta nel quinto motivo di appello, nella acclarata duplicità dei fatti costitutivi (rapporto concluso tra Galileo e Sviluppo, di cui Galileo ha chiesto ed ottenuto la risoluzione per inadempimento della Sviluppo; e rapporto antecedente tra Sviluppo e VAR, avente ad oggetto compravendite di veicoli diversi), ha comunque accolto l’azione di arricchimento senza causa nei confronti di VAR, soggetto diverso rispetto a quello che ha ricevuto la prestazione (Sviluppo) ed ha così accolto l’azione di arricchimento c.d. indiretto.

Osserva che, se fosse vero che Galileo aveva concluso il contratto con VAR, in ciò rappresentata dallo Sciarrotta, l’azione di ingiustificato arricchimento non avrebbe mai potuto essere accolta nei confronti di VAR, poiché Galileo avrebbe dovuto agire nei suoi confronti ex contractu: il fatto che entrambi i giudici di merito abbiano avvertito la necessità di individuare un titolo diverso dimostrerebbe che mai alcun rapporto è direttamente intercorso tra VAR e Galileo; altrimenti Galileo avrebbe potuto chiedere di risolvere il contratto soltanto nei confronti di VAR.

Si duole che la corte territoriale ha erroneamente identificato la dazione dell’assegno circolare da Sviluppo a VAR nel pagamento del prezzo da Galileo a Sviluppo, in ciò confondendo, erroneamente, i piani del negozio concluso tra Galileo e Sviluppo, da un lato, e da Sviluppo e VAR, dall’altro lato; e sempre erroneamente ha ritenuto esistere una correlazione tra bene venduto e prezzo incassato, senza spiegare a quale titolo VAR debba rendere dei soldi a Galileo.

Questa Corte potrà, in accoglimento del motivo, spiegare che Galileo non aveva alcuna azione nei confronti di VAR, neppure quella ex art.2041 c.c., che non si estende al c.d. arricchimento indiretto.

1.6. Con il settimo motivo (pp. 34-36) denuncia violazione degli artt. 1292, 1293 e 1299 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. (pp. 34 –36) nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il sesto ed ultimo motivo di appello, pur a fronte della statuizione – non impugnata – di responsabilità solidale dei convenuti Sviluppo, Sciarrotta e VAR nei confronti della Galileo, ha rigettato l’esperimento dell’azione di regresso svolta da VAR nei confronti di Sviluppo e Sciarrotta ritenendone mancante l’elemento costitutivo.Osserva che la corte territoriale nella sentenza impugnata (p. 9): -ha rilevato che Var non ha esplicitato le ragioni legittimanti l’evocata manleva nei confronti delle altre parti convenute in giudizio: in merito occorre rammentare che, per le ragioni ravvisate, le pendenze creditorie della Sviluppo non assurgono alcun rilievo nel procedimento attivato dalla Galileo e niente conta che la Var s.r.l. ha ritenuto di dover assolvere il debito a carico della Sviluppo con il titolo conferito dalla Galileo ; - e, quindi, ha spiegato che il Tribunale (che non si era punto pronunciato sulla domanda) nel momento in cui ha delineato i presupposti dell’obbligazione di pagamento in via solidale a carico di coloro che hanno concorso a causare l’evento perpetrato ai danni della Galileo, ha implicitamente assorbito e disatteso la richiesta di manleva .

Sostiene che, con detta motivazione, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato: se la condanna dei convenuti è stata dichiarata in via solidale, seppur per motivi diversi, la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti con modalità diverse, e il debitore che ha pagato può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.

In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte di merito non avrebbe potuto confondere i piani, e statuire che il credito di VAR nei confronti di Sviluppo – poiché non era valido a paralizzare la pretesa di Galileo – allora non esisteva neppure nei confronti di Sviluppo, onde respingere la rivalsa.

1.7. Con l’ottavo motivo (pp. 36-39) denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ricostruito la fattispecie in modo difforme da come l’aveva ricostruita il Tribunale (ciò in quanto, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento di Sviluppo, ha attribuito la responsabilità per inadempimento a VAR), sebbene il relativo capo della sentenza di I grado non era stato oggetto di impugnazione Al riguardo, osserva in memoria che la Galileo, nel resistere al motivo, ha erroneamente affermato (p. 15) che il contratto tra Sviluppo/Sciarrotta e Galileo, che il Tribunale aveva dichiarato risolto accogliendo la sua domanda (e che sul punto la Corte di Appello non ha modificato, in assenza di alcuna impugnazione), “in realtà avrebbe dovuto essere dichiarato inesistente per la mancanza dell’oggetto della vendita”: sia perché il contratto di vendita di cosa altrui è valido, ex art. 1478 c.c.; sia perché, se il venditore di cosa altrui si rende inadempiente all’obbligazione prevista dall’art. 1476 n. 2 c.c., la conseguenza sarà la risoluzione del contratto (e non la conclusione “giudiziale” di un nuovo contratto tra l’acquirente ed il titolare del diritto); sia perché il contratto tra Sviluppo e Galileo aveva ad oggetto la DR telaio 7543, che Sviluppo aveva consegnato a Galileo, per cui era perfettamente valido.

Sottolinea che il giudicato sull’intervenuta risoluzione del contratto tra Galileo e Sviluppo denota la manifesta illegittimità della pronuncia di condanna pronunciata nei suoi confronti.

2. Occorre premettere che, come si ricava dalla sentenza impugnata (p. 3), il Tribunale aveva statuito che tra la signora Galileo e la Sviluppo S.r.l. era intercorso un contratto, a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto la compravendita dell’autovettura DR telaio 7543 ... che il contratto doveva dichiararsi risolto per grave inadempimento della Sviluppo ;Tale statuizione non ha formato oggetto di impugnazione, neppure incidentale, con la conseguenza che si è formato il giudicato sul fatto che il contratto concluso tra Sviluppo/Sciarrotta e la Galileo è stato risolto per inadempimento di Sviluppo/Sciarrotta.

Occorre aggiungere che dalla sentenza del giudice di primo grado risulta che la VAR, ottenuta la restituzione dell’autovettura per cui è processo, l’ha ceduta ad un terzo in data 18 giugno 2016. 3.Il ricorso non è fondato.

3.1. Preliminare è la disamina del motivo sesto, che attinge direttamente la ratio decidendi della condanna della VAR, affermata con motivazioni convergenti da entrambi i giudici di merito.

La VAR contesta che per effetto dell’acquisto dell’autovettura da parte della Galileo si sia ingiustificatamente arricchita e, a sostegno di detto assunto, adduce sostanzialmente due rilievi: il fatto che si sarebbe trattato di un arricchimento indiretto (non tutelabile) e il fatto che difetterebbe nella specie il requisito della sussidiarietà, che costituisce caratteristica specifica dell’azione di arricchimento senza causa.

Infondato è il primo rilievo, in quanto: a) l’autovettura acquistata dalla Galileo era di proprietà della VAR ; b) su richiesta del titolare della società Sviluppo, alla VAR era destinata la somma pagata dalla Galileo al momento dell’acquisto; c) la VAR ha incassato l’assegno circolare con cui la Galileo ha pagato il prezzo per l’acquisto dell’autovettura.

Orbene, l’incasso del l’assegno circolare da parte della VAR è avvenuto nell’ambito di un’unica - ancorché complessa - vicenda relativamente ad una autovettura, di proprietàdella VAR, che era stata acquistata dalla Galileo (con conseguente suo impoverimento), ma che poi è stata ceduta dalla VAR ad un terzo (con conseguente suo arricchimento).

Contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, i due rapporti (quello intercorso fra la Galileo e la società Sviluppo e quello intercorso tra quest’ultima e la società VAR) sono sì distinti, ma tra loro intrinsecamente connessi, quantomeno, per effetto dell’incontrovertibile dato di fatto che, per il pagamento della vettura, era stato emesso dalla Galileo, su richiesta dello Sciarrotta, legale rappresentante della società Sviluppo, un assegno in favore della VAR.

Infondato è anche il secondo rilievo, in quanto la sussidiarietà non va valutata in relazione alla posizione Galileo/Sviluppo (rispetto alla quale la Galileo poteva svolgere, come ha svolto, l’azione di risoluzione per inadempimento), ma in relazione al rapporto fra Galileo e VAR, per il quale mancava una diversa azione.

3.2. Il rigetto del sesto motivo , nel consolida re la ratio decidendi in punto di arricchimento senza causa, con sente l’assorbimento dei motivi dalprimo al quinto.

Esaminate nel complesso, le censure, svolte dalla VAR nei suddetti motivi, non riescono a superare il dato oggettivo e pacifico che vi sia stato, in suo favore, un afflusso di denaro proveniente dalla Galileo (e ciò, si ribadisce, tramite l’assegno circolare fatto emettere dalla stessa) e che detto afflusso è risultato privo di causa a seguito di eventi che hanno posto nel nulla la originaria causa giustificativa (condictio indebiti ob causam finitam).

A fronte di tale dato inconfutabile, le doglianze della ricorrente non evidenziano errori di diritto, ma li postulano sulla base di una lettura di merito alternativa della vicenda, inammissibilmente tesa a frazionare completamente i rapporti.

3.3. Inammissibile è il settimo motivo, che attiene alla manleva chiesta dalla VAR nei confronti della Sviluppo.

Invero, la sentenza impugnata ha rigettato, sul punto, la doglianza di omessa pronuncia (ritenendo che il Tribunale avesse compiuto una pronuncia implicita) e la VAR, anziché attaccare la sentenza su tale statuizione in rito, come era sua facoltà ed onere fare, ha inammissibilmente affrontato il merito della questione della manleva, evidenziando violazioni di legge che non trovano aggancio in una corrispondente statuizione di merito.

3.4. Infondato è infine l’ottavo motivo.

Al riguardo si ribadisce che, la VAR è stata condannata al pagamento della somma azionata (non a titolo di inadempimento del contratto di compravendita, ma) a titolo di arricchimento senza causa.

E tanto in piena corrispondenza con la domanda proposta dalla Galileo fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16440/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1663/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Torino la società Sviluppo s.r.l., il suo rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], nonché la Var s.r.l., al fine di ottenere – previa dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso tra lei e la Sviluppo per inadempimento di quest’ultimo – in via principale, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 15.100, oltre accessori a titolo di restituzione della somma versata per l’acquisto di un’autovettura; e, in via subordinata, la condanna della società VAR al pagamento della suddetta somma, sempre oltre accessori, a titolo di arricchimento senza causa. A fondamento della domanda deduceva: - di aver, in data 6.10.2014, sottoscritto con la Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], un contratto di acquisto dell’autovettura marca DR modello “new DR 5, 1.6 GPL” n° ZJXD007543, al prezzo di €15.100,00, conferito per mezzo di assegno circolare intestato alla proprietaria VAR s.r.l. (pertanto, è indubbio che, nelle intenzioni dello Sciarrotta, il denaro, versato dalla Galileo per l’acquisto dell’autovettura, fosse destinato alla VAR); - di aver ricevuto in consegna il veicolo con la targa prova (dunque, non ancora immatricolata e, quindi, non ancora iscritta ai pubblici registri); - di aver riconsegnato il veicolo alla proprietaria, nel marzo 2005, su richiesta dello Sciarrotta, al fine dell’espletamento delle pratiche d’immatricolazione; - che, nonostante i solleciti, il mezzo non era stato ad essa riconsegnato; - che, a seguito di accordi per la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, in quello stesso mese di marzo 2015, lo Sciarrotta le aveva consegnato un assegno bancario a copertura del prezzo di acquisto dell’autovettura; -che, tuttavia, al momento dell’incasso, detto assegno bancario risultava privo di fondi; - in definitiva, lo Sciarrotta, pur sottoscrivendo un impegno a rifonderla, si era reso inadempiente. Si costituiva la VAR s.r.l., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché mediante l’escussione di prova testimoniale. Il Tribunale di Torino sentenza n.453/2018 dichiarava tenuti e, quindi, condannava tutti i convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento a favore dell’attrice, della somma di €15.100,00 oltre interessi legali dalla datio al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la VAR s.r.l., denunciando: a) violazione dell’art. 82 del R.D. 21.12.1933 n.1736: sul suo ritenuto difetto di diligenza nell’incassare l’assegno circolare; b) violazione dell’art. 1193 c.c.: sull’affermata erroneità dell’imputazione del pagamento alla Sviluppo S.r.l.; c) ancora sulla violazione dell’art. 1193 c.c.: sulla dichiarazione di Sciarrotta nell’imputazione del pagamento; d) violazione dell’art.1188 Codice Civile: sulla ritenuta (omessa) sua qualifica come indicataria del pagamento ricevuto da Sviluppo; e) violazione degli artt. 1271 e 2041 c.c.: sull’erroneo inquadramento del rapporto Var e Galileo; f) violazione dell’art.112 c.p.c.: omesso esame della domanda esperita dalla VAR in via subordinata nei confronti di Sviluppo con cui la società appellante aveva chiesto di essere manlevata da Sviluppo S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] da ogni somma che fosse eventualmente tenuta a corrispondere in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea. Si costituiva nel giudizio di appello la Galileo, contestando l’impugnazione avversaria, rilevando che: a) in ordine alla violazione dell’art. 82 R.D. 21.12.1933 n.1736 il Giudice di prime cure, nel momento in cui aveva ritenuto che la VAR s.r.l. aveva incassato da lei l’assegno, aveva inteso riferirsi al titolo emesso (non da lei, ma) dalla banca emittente; b) risultava provato che la Var s.r.l. intratteneva da tempo consolidati rapporti commerciali con il Sciarrotta e con la società Sviluppo s.r.l.; c) la Var s.r.l. era a conoscenza dell’istituto di credito (Banca d’Alba) dello Sciarrotta; d) la Var s.r.l. non aveva prodotto i documenti che avrebbero inquadrato correttamente la successione delle fatture e dei pagamenti; e) risultava inverosimile che un’azienda lasci in conto esposizione un veicolo di valore rilevante senza riscontro contabile rigoroso; f) la Var s.r.l. aveva omesso di fornire prova documentale delle imputazioni dei pagamenti attraverso la produzione dell’intera contabilità e non solo di poche fatture; g) la fattispecie risultava inquadrabile come ipotesi di acquisto a non domino, con conseguente operatività dell’art. 1153 c.c.; h) l’art. 1189 c.c. stabilisce che il debitore che esegua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede, mentre chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole della ripetizione dell’indebito; i) la VAR s.r.l. si era evidentemente arricchita, senza causa, vendendo per due volte lo stesso bene mobile ed incassandone il profitto; l) la VAR aveva trattenuto indebitamente la somma incassata nonostante le richieste di restituzione rendendosi accipiens di un indebito che poteva essere definito oggettivo; m) era stato omesso l’esame della domanda, da essa svolta da Galileo nei confronti di Sviluppo, in ordine alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta come contrattualmente previsto. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1663/2019, rigettava l’impugnazione confermando integralmente la impugnata sentenza e condannando la società appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Galileo. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società VAR s.r.l. Ha resistito con controricorso la Galileo. Per l’odierna udienza il Difensore della Var ha presentato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società VAR articola in ricorso otto motivi. 1.1. Con il primo motivo (pp. 12-15) denuncia falsa applicazione degli artt. 1388, 1398 e 1705 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, richiesta da Galileo di condannare VAR per arricchimento senza causa, ha invece affermato di dover tutelare il principio dell’affidamento ingenerato nella Galileo ed ha quindi inquadrato la vicenda sulla base di un fatto diverso (mandato senza rappresentanza) rispetto a quello dedotto. Osserva che la consegna dell’assegno era stata ad essa fatta (non dalla Galileo, ma) da Sciarrotta/Sviluppo, per cui non vi è alcun affidamento da tutelare: il contratto si era regolarmente concluso tra Galileo e Sviluppo, tanto che poi è stato dichiarato risolto – in accoglimento della domanda spiegata dalla stessa Galileo – per l’inadempimento di Sviluppo alle obbligazioni ad essa spettanti.Sottolinea di non aver mai dedotto che la Galileo fosse in mala fede quando ha consegnato l’assegno a Sviluppo/Sciarrotta, come parimenti non vi è traccia, in atti, di mala fede da parte di essa società nell’averlo posto all’incasso, trattandosi di un assegno circolare ad essa consegnato dallo Sciarrotta a definizione dei rapporti precedenti (la vendita di due DR e le spese di insoluto di precedente titolo) e da essa posto all’incasso – e regolarmente incassato – ignorando l’esistenza medesima della Galileo. Osserva in memoria la società ricorrente che: a) la Galileo – dopo aver promosso il processo in primo grado nei confronti di Sviluppo chiedendo la declaratoria di risoluzione per inadempimento del dedotto contratto, e dopo che la domanda è stata accolta e da nessuno impugnata - ha affermato per la prima volta in questa sede che il contratto concluso tra la Sviluppo/Sciarrotta e Galileo non poteva, invero, essere valido ; b) il contratto di vendita di bene altrui è perfettamente valido, ex art. 1478 c.c., purché poi l’alienante procuri l’acquisto del diritto in capo all’acquirente; altrimenti si risolve il contratto tra alienante e acquirente – come per l’appunto avvenuto nel caso di specie; c) al contrario, nessuna norma (men che meno l’art. 1478 c.c.) prevede che - nel caso in cui taluno vende un bene altrui, di cui poi non procura l’acquisto in capo all’acquirente - il contratto debba ritenersi concluso direttamente tra l’acquirente ed il titolare del diritto di proprietà (come illegittimamente ritenuto dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, nel prisma di una ritenuta tutela del principio dell’affidamento) Osserva che la tutela di detto principio non ha ragion d’essere: se Sviluppo è rimasta inadempiente, le ragioni della Galileo hanno avuto tutela mediante la risoluzione del contratto. Ragion per cui la VAR era stata illegittimamente condannata.1.2. Con il secondo motivo (pp. 15-17) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 82 del R.D. 21.12.1933 n. 1736 e 1993 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo i primi due motivi di appello, ha affermato sussistere interesse giuridico di VAR – beneficiaria dell’assegno circolare ad essa consegnato dalla Sviluppo, sua debitrice in forza di rapporti pregressi, a saldo del debito pendente – ad indagare la provenienza della provvista depositata dal richiedente l’emissione dell’assegno circolare (Galileo) presso l’istituto emittente (Unicredit S.p.A.), onde verificare chi avesse concretamente depositato in banca le somme sottese al rilascio dell’assegno circolare, e che ha quindi affermato che detta ricerca avrebbe dovuto e potuto diligentemente e comodamente eseguirsi tramite lo strumento interbancario della bene-emissione. Sottolinea: a) di aver ricevuto da Sciarrotta, per conto di Sviluppo, un assegno circolare ad essa intestato, emesso da Unicredit, a definizione di rapporti pregressi; b) che l’assegno era valido ed era stato regolarmente incassato, per cui VAR non aveva alcun interesse, né pratico né giuridico, ad indagare la fonte della provvista, proprio perché ignorava, in radice, l’esistenza della Galileo, con cui non aveva mai concluso contratti, né direttamente né per interposta persona; c) di aver prodotto in causa tutti i documenti relativi alle due automobili pagate da Sciarrotta e di dolersi del fatto che la corte territoriale, nella sentenza impugnata, non ne aveva tenuto alcun conto, tanto che aveva affermato un’inesistente tutela dell’affidamento in capo a Galileo. 1.3. Con il terzo motivo (pp. 18-20) denuncia falsa applicazione dell’art. 1193 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il terzo motivo di appello, ha affermato che la disciplina dell’imputazione del pagamento prevista dall’art. 1193 c.c. può essere utilizzata anche in presenza di due distinti rapporti negoziali tra soggetti diversi, e che quindi la Galileo – debitrice della società Sviluppo –aveva bene potuto scegliere a quale debito imputare il pagamento effettuato da Sviluppo a VAR nell’ambito del loro distinto rapporto. Osserva che la società Sviluppo non aveva nei suoi confronti debiti diversi rispetto a quello che aveva estinto con la dazione dell’assegno circolare, poiché la DR telaio 7543 era stata ad essa consegnata solo in conto esposizione, tanto che poi l’aveva resa il 26.03.2015 a definizione di ogni rapporto con VAR. Sotto altro profilo osserva che essa società era rimasta del tutto estranea al rapporto di Sciarrotta/Sviluppo con la Galileo e che essa non avrebbe potuto imputare la dazione di quell’assegno a rapporti diversi, dei quali non aveva neppure contezza; e sottolinea che non esistevano più debiti che la società Sviluppo avesse nei suoi confronti. 1.4. Con il quarto motivo (pp.18-20) e con il quinto motivo (pp.23-30), in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. denuncia rispettivamente: - falsa applicazione dell’art. 1188 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il quarto motivo di appello, ha confuso la figura dell’indicatario con quello del rappresentante, e da tale confusione ha tratto la conclusione che l’indicatario deve qualificarsi quale parte del rapporto contrattuale (nella specie, mandante senza rappresentanza), in assenza di alcun titolo mai dedotto in atti; - nonché violazione degli artt. 1269 e 1271 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo censura contenuta nel quinto motivo di appello, ha ignorato le norme in tema di delegazione di pagamento pura (non titolata) e, segnatamente, i limiti alle eccezioni opponibili dal delegato nei confronti del delegatario, ed ha quindi consentito alla Galileo (delegato) di agire nei confronti di essa società (delegataria) invocando l’azione di arricchimento senza causa una volta dichiarato risolto –con statuizione non oggetto di impugnazione – il rapporto tra delegante (Sviluppo) e delegato (Galileo) per inadempimento del delegante medesimo, rapporto estraneo al delegatario e al quale le parti non avevano fatto alcun riferimento. Sottolinea che la Galileo aveva consegnato l’assegno circolare a Sciarrotta/Sviluppo e che, nel loro rapporto, aveva pagato bene, perché aveva pagato il corrispettivo pattuito per l’acquisto dell’auto DR telaio 7543. Aggiunge che anche Sciarrotta aveva pagato bene quando aveva ad essa società consegnato l’assegno circolare, perché, tanto facendo, aveva estinto il debito pregresso che Sviluppo aveva nei confronti di essa società per la vendita delle diverse due DR. Si duole che la corte territoriale, confondendo i piani, abbia ipotizzato la conclusione di un contratto di vendita diretto tra VAR e Galileo che nessuno aveva mai chiesto. Osserva in memoria che la Galileo, che aveva chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto di vendita intercorso con la società Sviluppo, ha sorprendentemente sostenuto in controricorso (p. 12) di “essere diventata creditrice della VAR S.r.l. dell’importo pagato per la vettura”, a titolo contrattuale, non avendo precedentemente mai dedotto, in alcun atto, di aver concluso un contratto con VAR. Aggiunge che la Corte distrettuale, sbagliando, ha giustificato la sua condanna sulla base di un inesistente contratto, quando perfino il Giudice di I grado aveva ritenuto che VAR dovesse essere condannata per un non meglio specificato titolo diverso (sul quale la Corte d’Appello non ha preso posizione se non per dire che avrebbe dovuto tutelare l’affidamento incolpevole della Galileo). Sottolinea che il pagamento della DR telaio 7543 era stato ricevuto da Sviluppo (e non da VAR, che non sapeva neppure di quella vendita). Denuncia che la corte territoriale ha erroneamente agganciato la responsabilità di VAR al fatto che Sciarrotta aveva chiesto alla Galileo di emettere l’assegno circolare all’ordine di VAR. Osserva che in questo modo Sviluppo/Sciarrotta aveva semplicemente delegato Galileo a pagare VAR, come è previsto dall’art. 1269 c.c., la cui applicazione VAR aveva fino ad ora inutilmente invocato. Afferma che la Galileo non avrebbe potuto opporre ad essa società alcuna eccezione, ai sensi dell’art. 1271 c.c. (men che meno quelle fondate sul rapporto contrattuale concluso con Sviluppo, rapporto al quale VAR era rimasta estranea) per poi pretendere anche da VAR la restituzione della somma che aveva consegnato a Sviluppo. Sottolinea che la Galileo, sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva sempre e solo dedotto di aver concluso il contratto di vendita (non con la VAR, ma) con la società Sviluppo, tanto che aveva chiesto (ed ottenuto) la risoluzione di detto contratto per inadempimento di Sviluppo. 1.5. Con il sesto motivo (pp. 31-33) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, respingendo la censura contenuta nel quinto motivo di appello, nella acclarata duplicità dei fatti costitutivi (rapporto concluso tra Galileo e Sviluppo, di cui Galileo ha chiesto ed ottenuto la risoluzione per inadempimento della Sviluppo; e rapporto antecedente tra Sviluppo e VAR, avente ad oggetto compravendite di veicoli diversi), ha comunque accolto l’azione di arricchimento senza causa nei confronti di VAR, soggetto diverso rispetto a quello che ha ricevuto la prestazione (Sviluppo) ed ha così accolto l’azione di arricchimento c.d. indiretto. Osserva che, se fosse vero che Galileo aveva concluso il contratto con VAR, in ciò rappresentata dallo Sciarrotta, l’azione di ingiustificato arricchimento non avrebbe mai potuto essere accolta nei confronti di VAR, poiché Galileo avrebbe dovuto agire nei suoi confronti ex contractu: il fatto che entrambi i giudici di merito abbiano avvertito la necessità di individuare un titolo diverso dimostrerebbe che mai alcun rapporto è direttamente intercorso tra VAR e Galileo; altrimenti Galileo avrebbe potuto chiedere di risolvere il contratto soltanto nei confronti di VAR. Si duole che la corte territoriale ha erroneamente identificato la dazione dell’assegno circolare da Sviluppo a VAR nel pagamento del prezzo da Galileo a Sviluppo, in ciò confondendo, erroneamente, i piani del negozio concluso tra Galileo e Sviluppo, da un lato, e da Sviluppo e VAR, dall’altro lato; e sempre erroneamente ha ritenuto esistere una correlazione tra bene venduto e prezzo incassato, senza spiegare a quale titolo VAR debba rendere dei soldi a Galileo. Questa Corte potrà, in accoglimento del motivo, spiegare che Galileo non aveva alcuna azione nei confronti di VAR, neppure quella ex art.2041 c.c., che non si estende al c.d. arricchimento indiretto. 1.6. Con il settimo motivo (pp. 34-36) denuncia violazione degli artt. 1292, 1293 e 1299 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. (pp. 34 –36) nella parte in cui la corte territoriale, respingendo il sesto ed ultimo motivo di appello, pur a fronte della statuizione – non impugnata – di responsabilità solidale dei convenuti Sviluppo, Sciarrotta e VAR nei confronti della Galileo, ha rigettato l’esperimento dell’azione di regresso svolta da VAR nei confronti di Sviluppo e Sciarrotta ritenendone mancante l’elemento costitutivo.Osserva che la corte territoriale nella sentenza impugnata (p. 9): -ha rilevato che Var non ha esplicitato le ragioni legittimanti l’evocata manleva nei confronti delle altre parti convenute in giudizio: in merito occorre rammentare che, per le ragioni ravvisate, le pendenze creditorie della Sviluppo non assurgono alcun rilievo nel procedimento attivato dalla Galileo e niente conta che la Var s.r.l. ha ritenuto di dover assolvere il debito a carico della Sviluppo con il titolo conferito dalla Galileo ; - e, quindi, ha spiegato che il Tribunale (che non si era punto pronunciato sulla domanda) nel momento in cui ha delineato i presupposti dell’obbligazione di pagamento in via solidale a carico di coloro che hanno concorso a causare l’evento perpetrato ai danni della Galileo, ha implicitamente assorbito e disatteso la richiesta di manleva . Sostiene che, con detta motivazione, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato: se la condanna dei convenuti è stata dichiarata in via solidale, seppur per motivi diversi, la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti con modalità diverse, e il debitore che ha pagato può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi. In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte di merito non avrebbe potuto confondere i piani, e statuire che il credito di VAR nei confronti di Sviluppo – poiché non era valido a paralizzare la pretesa di Galileo – allora non esisteva neppure nei confronti di Sviluppo, onde respingere la rivalsa. 1.7. Con l’ottavo motivo (pp. 36-39) denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha ricostruito la fattispecie in modo difforme da come l’aveva ricostruita il Tribunale (ciò in quanto, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento di Sviluppo, ha attribuito la responsabilità per inadempimento a VAR), sebbene il relativo capo della sentenza di I grado non era stato oggetto di impugnazione Al riguardo, osserva in memoria che la Galileo, nel resistere al motivo, ha erroneamente affermato (p. 15) che il contratto tra Sviluppo/Sciarrotta e Galileo, che il Tribunale aveva dichiarato risolto accogliendo la sua domanda (e che sul punto la Corte di Appello non ha modificato, in assenza di alcuna impugnazione), “in realtà avrebbe dovuto essere dichiarato inesistente per la mancanza dell’oggetto della vendita”: sia perché il contratto di vendita di cosa altrui è valido, ex art. 1478 c.c.; sia perché, se il venditore di cosa altrui si rende inadempiente all’obbligazione prevista dall’art. 1476 n. 2 c.c., la conseguenza sarà la risoluzione del contratto (e non la conclusione “giudiziale” di un nuovo contratto tra l’acquirente ed il titolare del diritto); sia perché il contratto tra Sviluppo e Galileo aveva ad oggetto la DR telaio 7543, che Sviluppo aveva consegnato a Galileo, per cui era perfettamente valido. Sottolinea che il giudicato sull’intervenuta risoluzione del contratto tra Galileo e Sviluppo denota la manifesta illegittimità della pronuncia di condanna pronunciata nei suoi confronti. 2. Occorre premettere che, come si ricava dalla sentenza impugnata (p. 3), il Tribunale aveva statuito che tra la signora Galileo e la Sviluppo S.r.l. era intercorso un contratto, a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto la compravendita dell’autovettura DR telaio 7543 ... che il contratto doveva dichiararsi risolto per grave inadempimento della Sviluppo ;Tale statuizione non ha formato oggetto di impugnazione, neppure incidentale, con la conseguenza che si è formato il giudicato sul fatto che il contratto concluso tra Sviluppo/Sciarrotta e la Galileo è stato risolto per inadempimento di Sviluppo/Sciarrotta. Occorre aggiungere che dalla sentenza del giudice di primo grado risulta che la VAR, ottenuta la restituzione dell’autovettura per cui è processo, l’ha ceduta ad un terzo in data 18 giugno 2016. 3.Il ricorso non è fondato. 3.1. Preliminare è la disamina del motivo sesto, che attinge direttamente la ratio decidendi della condanna della VAR, affermata con motivazioni convergenti da entrambi i giudici di merito. La VAR contesta che per effetto dell’acquisto dell’autovettura da parte della Galileo si sia ingiustificatamente arricchita e, a sostegno di detto assunto, adduce sostanzialmente due rilievi: il fatto che si sarebbe trattato di un arricchimento indiretto (non tutelabile) e il fatto che difetterebbe nella specie il requisito della sussidiarietà, che costituisce caratteristica specifica dell’azione di arricchimento senza causa. Infondato è il primo rilievo, in quanto: a) l’autovettura acquistata dalla Galileo era di proprietà della VAR ; b) su richiesta del titolare della società Sviluppo, alla VAR era destinata la somma pagata dalla Galileo al momento dell’acquisto; c) la VAR ha incassato l’assegno circolare con cui la Galileo ha pagato il prezzo per l’acquisto dell’autovettura. Orbene, l’incasso del l’assegno circolare da parte della VAR è avvenuto nell’ambito di un’unica - ancorché complessa - vicenda relativamente ad una autovettura, di proprietàdella VAR, che era stata acquistata dalla Galileo (con conseguente suo impoverimento), ma che poi è stata ceduta dalla VAR ad un terzo (con conseguente suo arricchimento). Contrariamente a quanto sostiene la società ricorrente, i due rapporti (quello intercorso fra la Galileo e la società Sviluppo e quello intercorso tra quest’ultima e la società VAR) sono sì distinti, ma tra loro intrinsecamente connessi, quantomeno, per effetto dell’incontrovertibile dato di fatto che, per il pagamento della vettura, era stato emesso dalla Galileo, su richiesta dello Sciarrotta, legale rappresentante della società Sviluppo, un assegno in favore della VAR. Infondato è anche il secondo rilievo, in quanto la sussidiarietà non va valutata in relazione alla posizione Galileo/Sviluppo (rispetto alla quale la Galileo poteva svolgere, come ha svolto, l’azione di risoluzione per inadempimento), ma in relazione al rapporto fra Galileo e VAR, per il quale mancava una diversa azione. 3.2. Il rigetto del sesto motivo , nel consolida re la ratio decidendi in punto di arricchimento senza causa, con sente l’assorbimento dei motivi dalprimo al quinto. Esaminate nel complesso, le censure, svolte dalla VAR nei suddetti motivi, non riescono a superare il dato oggettivo e pacifico che vi sia stato, in suo favore, un afflusso di denaro proveniente dalla Galileo (e ciò, si ribadisce, tramite l’assegno circolare fatto emettere dalla stessa) e che detto afflusso è risultato privo di causa a seguito di eventi che hanno posto nel nulla la originaria causa giustificativa (condictio indebiti ob causam finitam). A fronte di tale dato inconfutabile, le doglianze della ricorrente non evidenziano errori di diritto, ma li postulano sulla base di una lettura di merito alternativa della vicenda, inammissibilmente tesa a frazionare completamente i rapporti. 3.3. Inammissibile è il settimo motivo, che attiene alla manleva chiesta dalla VAR nei confronti della Sviluppo. Invero, la sentenza impugnata ha rigettato, sul punto, la doglianza di omessa pronuncia (ritenendo che il Tribunale avesse compiuto una pronuncia implicita) e la VAR, anziché attaccare la sentenza su tale statuizione in rito, come era sua facoltà ed onere fare, ha inammissibilmente affrontato il merito della questione della manleva, evidenziando violazioni di legge che non trovano aggancio in una corrispondente statuizione di merito. 3.4. Infondato è infine l’ottavo motivo. Al riguardo si ribadisce che, la VAR è stata condannata al pagamento della somma azionata (non a titolo di inadempimento del contratto di compravendita, ma) a titolo di arricchimento senza causa. E tanto in piena corrispondenza con la domanda proposta dalla Galileo fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna d i parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
Sentenza Cassazione n. 32175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris