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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19783/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026;Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. dello StatoAngelo Testini per la controricorrente.1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di produzione cinematografica, video e programmi TV, avvisodi accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, recuperava atassazione un maggiore imponibile ai fini Ires, Irap e Iva.L'ufficio muoveva tre rilievi:- con il primo, contestava l'indebita deduzione di costi in violazionedell'articolo 109 t.u.i.r., in quanto non di competenza;- con il secondo, contestava l'indebita deduzione, in violazionedell'articolo 103 t.u.i.r., della quota di ammortamento dell’intero costodi acquisto di diritti cinematografici, anziché del solo 50 per cento;- con il terzo, contestava l’indebita detrazione dell'Iva relativa a trefatture, emesse da fornitori, a fronte delle quali la società avevaeffettuato un pagamento solo parziale, in violazione degli artt. 18 e 25d.P.R. n. 633 del 1972.2.

La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla C.t.p. diRoma che rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.Avverso la sentenza della C.t.r., indicata in epigrafe, lacontribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenziadelle entrate che si difende a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La società contribuente, con il terzo motivo di ricorso – il cuiesame è preliminare rispetto agli ulteriori, prospettando error inprocedendo, in tesi idoneo da inficiare l'intero giudizio di secondo gradocon conseguente nullità della sentenza – denuncia omessa pronuncia eNumero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026conseguente violazione e falsa applicazione dell'art 31 d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 112 c.p.c.Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulmotivo di appello con il quale aveva lamentato che in primo grado erastata omessa la comunicazione della data dell’udienza di discussionedel ricorso, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

In primo luogo, il vizio di omessa pronuncia è configurabilesoltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito(Cass. n. 26913/2024, Cass. n. 25154/2018).

L’omesso scrutinio daparte del giudice di una questione puramente processuale, invece, puòconfigurare un vizio della decisione per violazione di norme diversedall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice a quantoprospettato dalla parte (Cass. n. 321/2016).2.2.

Quanto alla violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992lamentata dalla ricorrente, per giurisprudenza consolidata – al di làdelle ipotesi tassative ed eccezionali dell'art. 59, comma 1, d.lgs. cit.,nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramenterescissoria – il giudizio di appello ha carattere sostitutivo, sicché lasentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto delladevoluzione occasionata dal gravame, della sentenza di primo grado eil giudice è chiamato a decidere nel merito le questioni sottoposte(Cass. n. 33222/2025, Cass. n. 32593/2021).La disposizione di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 59 cit. – allacui stregua la rimessione della causa al giudice di primo grado deveessere disposta dalla Commissione tributaria regionale «quandoriconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è statoregolarmente costituito o integrato» – deve essere riferita soloall’ipotesi in cui il processo non si sia efficacemente svolto, per nonNumero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado diparteciparvi, tutti i legittimi contraddittori.

Viceversa, ogni altra ipotesidi nullità, riconducibile all’esercizio del diritto di difesa, ovvero allosvolgimento del contraddittorio tra le parti, impone al giudice delgravame di decidere nel merito (Cass. n. 33222/2025).

Pertanto, laviolazione in primo grado dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 non èpreclusiva della decisione della causa in secondo grado, non rientrandotale fattispecie in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 59 d.lgs. cit. erestando esclusa la retrocessione del giudizio (Cass. n. 32593/2021).2.3.

La conseguenza è che il ricorso per cassazione può essereproposto per contestare la mancata adozione di provvedimenti dirimessione in termini, se espressamente richiesti, necessari a sanareeventuali lesioni al diritto di difesa in primo grado (cfr. Cass. n.15866/2025).

Nello stesso senso si è precisato che qualora il giudice disecondo grado abbia consentito al contribuente di esplicitare tutte leproprie difese, resta precluso l’annullamento della sentenza di appellocon riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado,posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell'art. 383, primo comma,c.p.c., è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito(Cass. n. 1311/2012 in fattispecie in cui si era riscontrata la nullitàdella notifica dell’avviso di udienza).2.4.

Nel caso in esame, nulla è stato dedotto al riguardo dallaricorrente, il cui motivo di ricorso è diretto soltanto a censurarel’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata prospettatala violazione dei diritti di difesa in primo grado, senza alcunaindicazione del pregiudizio concretamente arrecato.

Il motivo,pertanto, è inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento nonpotrebbe comportare la riforma dell’impugnata sentenza né, comedetto, la retrocessione del giudizio al primo grado.Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/20263.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2426, num. 5, c.c. e dell’art. 103, commi 1 e 2, t.u.i.r.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, occupandosi delsecondo rilievo, relativo alla deducibilità dei costi di ammortamento deibeni immateriali, ha ritenuto condivisibile la sentenza di primo grado,la quale aveva affermato che, non avendo la contribuente fornito laprova della durata del contratto di licenza, doveva ritenersi che, nellafattispecie, si trattava «del costo una tantum sopportato al fine diacquisire detti diritti».Assume che la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile ilprimo comma dell'art 103 t.u.i.r., anziché il secondo comma.

Osservache la disposizione distingue, ai fini dell'ammortamento dei costidell'opera cinematografica, tra quelli di produzione interna (chesussistono quando i diritti di sfruttamento sono conseguenza dellaproduzione dell’opera), e quelli di acquisizione esterna (che sussistonoquando i diritti di sfruttamento dell’opera prodotta da altri sonoacquistati con contratto di licenza); aggiunge che, dal punto di vistafiscale, mentre il primo caso è disciplinato dal primo comma dell’art.103 cit. che prevede l’ammortamento del costo in misura pari al 50 percento, il secondo caso è disciplinato dal secondo comma, ai sensi delquale i costi sono deducibili in misura corrispondente alla durata diutilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

Evidenzia, in fatto,che non era mai stato contestato l’acquisto a titolo derivativo dei dirittidi sfruttamento.4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il diritto disfruttamento di opere cinematografiche rientra tra le immobilizzazioniimmateriali, il cui costo è suscettibile di ammortamento ai sensi dell'art.ora 103 t.u.i.r.Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026In ordine al rapporto tra la previsione di cui al primo comma equella di cui al secondo comma, questa Corte (pronunciandosi conriferimento al software) ha precisato che ove, in base alla specificaprevisione contrattuale o legislativa, non vi siano limitazioniall'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente allo statutoproprietario, si applica il primo regime, mentre sono soggette alsecondo regime tutte le fattispecie residuali caratterizzate della duratalimitata nel tempo dei diritti di utilizzazione attribuiti (Cass. n.16673/2016).

Si è chiarito che la lettura combinata dei due commidell’art. 68 t.u.i.r. (ora art. 103 t.u.i.r.) rende evidente che le duefattispecie sono entrambe applicabili ai diritti di utilizzazione delleopere dell'ingegno, e che i differenti ambiti operativi vanno distinti inragione dell'ampiezza e del contenuto del diritto acquisito, sicché ledue differenti modalità di ammortamento fissate dal primo e dalsecondo comma, operano a seconda che il bene sia stato acquisito invia indefinita o temporalmente limitata.

La disposizione, pertanto,supera il criterio lato sensu naturalistico della possibilità di utilizzazionedel bene, per ancorarsi ad un dato oggettivo costituito dalla previsionelegislativa, nel caso delle concessioni, ovvero dalla volontà negozialetrasfusa nel contratto, nel caso del trasferimento di diritti tra privati.(Cass. n. 16953/2016).In conclusione, nell’individuare la regola dell’ammortamento, deveaversi riguardo alla volontà negoziale, sicché occorre accertare conindagine in fatto, il diritto acquisito sul bene e le sue specifichecaratteristiche (ampiezza, contenuto e durata).

Pertanto, va affermatoil seguente principio di diritto: «in tema di determinazione del redditodi impresa, l’ammortamento dei beni immateriali di cui all’art. 103t.u.i.r. deve avvenire, in base alla specifica previsione contrattuale olegislativa, secondo la regola fissata dal primo comma ove non vi sianolimitazioni all'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente alloNumero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026statuto proprietario; secondo la regola fissata dal secondo comma intutte le fattispecie residuali, caratterizzate della durata limitata neltempo dei diritti di utilizzazione attribuiti».4.2.

La C.t.r. si è attenuta a questo principio in quanto, conaccertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, haaffermato espressamente che la società non aveva fornito alcuna provache il costo fosse riferito a contratti di licenza che avessero duratalimitata all’anno 2009 ed ha aggiunto – riportandosi alla sentenza diprimo grado, ritenuta condivisibile – che, nel caso di specie, si era inpresenza «del costo una tantum sopportato al fine di acquisire dettidiritti».

In altri termini, la C.t.r. ha ricostruito la fattispecie concreta intermini di acquisto del diritto senza limitazioni temporali e, per l’effetto,l’ha correttamente ricondotta alla fattispecie astratta di cui al primocomma.4.3.

La ricorrente, pur deducendo apparentemente la violazione dinorme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. n. 8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandarea questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice dimerito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2019).5.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, 17, 18, e 19 d.P.R. n. 633 del 1972.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, occupandosi delterzo rilievo, ha ritenuto che, in caso di parziale pagamento di unafattura, l’Iva non ancora corrisposta al fornitore non possa essereportata in detrazione.6.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/20266.1.

Questa Corte ha affermato il principio per il quale il diritto alladetrazione dell’Iva non può essere negato quando il soggetto passivoche lo fa valere in giudizio dimostra il presupposto sostanzialedell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi e dàprova del requisito formale, attraverso la pertinente valida fatturad’acquisto annotata nei registri Iva, mentre non è necessaria la provadel pagamento (Cass. n. 27238/2025).Si è evidenziato che il meccanismo della detrazione dell’Ivaassicura il principio di neutralità dell’imposta armonizzata che, comeprevisto dall’articolo 1, paragrafo 2, direttiva n. 2006/112/CE (direttivarifusione) deve essere applicata fino al consumo finale del bene o delservizio acquistato.

I principi fissati dal diritto unionale in tema didetrazione, stabiliti agli articoli 167 e seguenti e 178 della direttiva dirifusione, sono recepiti nell’ordinamento nazionale dagli articoli 19 eseguenti del d.P.R. n. 633 del 1972.L’articolo 167 della direttiva prevede che il diritto alla detrazionenasce «quando l’imposta detraibile diventa esigibile», e analogaformulazione adotta, sul versante interno, l’art.19 del decreto laddoveprevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni eservizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta divieneesigibile.

Perciò, un primo fondamentale requisito per l’esercizio deldiritto alla detrazione è di tipo sostanziale, e consiste nell’intervenutaesigibilità dell’imposta armonizzata, che scatta nel momento in cui sirealizza il «fatto generatore dell’imposta», ossia intervengono lecondizioni affinché l’erario possa esigere, nei confronti del debitore, ildiritto al pagamento dell’imposta.

A questo requisito sostanziale siaccompagna un ulteriore requisito, di tipo formale, in quanto dalcombinato disposto degli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, delladirettiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (“sesta direttiva”),si evince che l'esercizio del diritto alla deduzione previsto dall'art. 17,Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026n. 2 è, di regola, connesso al possesso dell'originale della fattura o deldocumento che può essere considerato equivalente.

Sul versanteinterno, l’articolo 6 d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che l’impostadiviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione, adeccezione dei casi specificamente previsti dall’articolo 6 del d.P.R. n.633 del 1972 o da altre disposizioni di legge.Ne consegue che – salva la contestazione di un’operazione abusivao fraudolenta – non è affatto prevista la dimostrazione anche delpagamento della fattura, circostanza che assurgerebbe a un terzorequisito per accedere alla detrazione, non previsto dalla normativa eidonea ad incidere sulla neutralità dell’imposta armonizzata.7.

In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso,Inammissibili il primo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata,limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice del secondogrado, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame e sipronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibili il primoed il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026;Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’Avv. dello StatoAngelo Testini per la controricorrente.1. L’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., esercentel’attività di produzione cinematografica, video e programmi TV, avvisodi accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, recuperava atassazione un maggiore imponibile ai fini Ires, Irap e Iva.L'ufficio muoveva tre rilievi:- con il primo, contestava l'indebita deduzione di costi in violazionedell'articolo 109 t.u.i.r., in quanto non di competenza;- con il secondo, contestava l'indebita deduzione, in violazionedell'articolo 103 t.u.i.r., della quota di ammortamento dell’intero costodi acquisto di diritti cinematografici, anziché del solo 50 per cento;- con il terzo, contestava l’indebita detrazione dell'Iva relativa a trefatture, emesse da fornitori, a fronte delle quali la società avevaeffettuato un pagamento solo parziale, in violazione degli artt. 18 e 25d.P.R. n. 633 del 1972.2. La contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla C.t.p. diRoma che rigettava il ricorso con sentenza confermata in appello.Avverso la sentenza della C.t.r., indicata in epigrafe, lacontribuente propone ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenziadelle entrate che si difende a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società contribuente, con il terzo motivo di ricorso – il cuiesame è preliminare rispetto agli ulteriori, prospettando error inprocedendo, in tesi idoneo da inficiare l'intero giudizio di secondo gradocon conseguente nullità della sentenza – denuncia omessa pronuncia eNumero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026conseguente violazione e falsa applicazione dell'art 31 d.lgs. n. 546 del1992 e dell’art. 112 c.p.c.Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulmotivo di appello con il quale aveva lamentato che in primo grado erastata omessa la comunicazione della data dell’udienza di discussionedel ricorso, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, il vizio di omessa pronuncia è configurabilesoltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito(Cass. n. 26913/2024, Cass. n. 25154/2018). L’omesso scrutinio daparte del giudice di una questione puramente processuale, invece, puòconfigurare un vizio della decisione per violazione di norme diversedall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data dal giudice a quantoprospettato dalla parte (Cass. n. 321/2016).2.2. Quanto alla violazione dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992lamentata dalla ricorrente, per giurisprudenza consolidata – al di làdelle ipotesi tassative ed eccezionali dell'art. 59, comma 1, d.lgs. cit.,nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramenterescissoria – il giudizio di appello ha carattere sostitutivo, sicché lasentenza di secondo grado prende il posto, nel rispetto delladevoluzione occasionata dal gravame, della sentenza di primo grado eil giudice è chiamato a decidere nel merito le questioni sottoposte(Cass. n. 33222/2025, Cass. n. 32593/2021).La disposizione di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 59 cit. – allacui stregua la rimessione della causa al giudice di primo grado deveessere disposta dalla Commissione tributaria regionale «quandoriconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è statoregolarmente costituito o integrato» – deve essere riferita soloall’ipotesi in cui il processo non si sia efficacemente svolto, per nonNumero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado diparteciparvi, tutti i legittimi contraddittori. Viceversa, ogni altra ipotesidi nullità, riconducibile all’esercizio del diritto di difesa, ovvero allosvolgimento del contraddittorio tra le parti, impone al giudice delgravame di decidere nel merito (Cass. n. 33222/2025). Pertanto, laviolazione in primo grado dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 non èpreclusiva della decisione della causa in secondo grado, non rientrandotale fattispecie in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 59 d.lgs. cit. erestando esclusa la retrocessione del giudizio (Cass. n. 32593/2021).2.3. La conseguenza è che il ricorso per cassazione può essereproposto per contestare la mancata adozione di provvedimenti dirimessione in termini, se espressamente richiesti, necessari a sanareeventuali lesioni al diritto di difesa in primo grado (cfr. Cass. n.15866/2025). Nello stesso senso si è precisato che qualora il giudice disecondo grado abbia consentito al contribuente di esplicitare tutte leproprie difese, resta precluso l’annullamento della sentenza di appellocon riferimento all’iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado,posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell'art. 383, primo comma,c.p.c., è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito(Cass. n. 1311/2012 in fattispecie in cui si era riscontrata la nullitàdella notifica dell’avviso di udienza).2.4. Nel caso in esame, nulla è stato dedotto al riguardo dallaricorrente, il cui motivo di ricorso è diretto soltanto a censurarel’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata prospettatala violazione dei diritti di difesa in primo grado, senza alcunaindicazione del pregiudizio concretamente arrecato. Il motivo,pertanto, è inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento nonpotrebbe comportare la riforma dell’impugnata sentenza né, comedetto, la retrocessione del giudizio al primo grado.Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/20263. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2426, num. 5, c.c. e dell’art. 103, commi 1 e 2, t.u.i.r.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, occupandosi delsecondo rilievo, relativo alla deducibilità dei costi di ammortamento deibeni immateriali, ha ritenuto condivisibile la sentenza di primo grado,la quale aveva affermato che, non avendo la contribuente fornito laprova della durata del contratto di licenza, doveva ritenersi che, nellafattispecie, si trattava «del costo una tantum sopportato al fine diacquisire detti diritti».Assume che la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile ilprimo comma dell'art 103 t.u.i.r., anziché il secondo comma. Osservache la disposizione distingue, ai fini dell'ammortamento dei costidell'opera cinematografica, tra quelli di produzione interna (chesussistono quando i diritti di sfruttamento sono conseguenza dellaproduzione dell’opera), e quelli di acquisizione esterna (che sussistonoquando i diritti di sfruttamento dell’opera prodotta da altri sonoacquistati con contratto di licenza); aggiunge che, dal punto di vistafiscale, mentre il primo caso è disciplinato dal primo comma dell’art.103 cit. che prevede l’ammortamento del costo in misura pari al 50 percento, il secondo caso è disciplinato dal secondo comma, ai sensi delquale i costi sono deducibili in misura corrispondente alla durata diutilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. Evidenzia, in fatto,che non era mai stato contestato l’acquisto a titolo derivativo dei dirittidi sfruttamento.4. Il motivo è inammissibile.4.1. In tema di determinazione del reddito d'impresa, il diritto disfruttamento di opere cinematografiche rientra tra le immobilizzazioniimmateriali, il cui costo è suscettibile di ammortamento ai sensi dell'art.ora 103 t.u.i.r.Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026In ordine al rapporto tra la previsione di cui al primo comma equella di cui al secondo comma, questa Corte (pronunciandosi conriferimento al software) ha precisato che ove, in base alla specificaprevisione contrattuale o legislativa, non vi siano limitazioniall'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente allo statutoproprietario, si applica il primo regime, mentre sono soggette alsecondo regime tutte le fattispecie residuali caratterizzate della duratalimitata nel tempo dei diritti di utilizzazione attribuiti (Cass. n.16673/2016). Si è chiarito che la lettura combinata dei due commidell’art. 68 t.u.i.r. (ora art. 103 t.u.i.r.) rende evidente che le duefattispecie sono entrambe applicabili ai diritti di utilizzazione delleopere dell'ingegno, e che i differenti ambiti operativi vanno distinti inragione dell'ampiezza e del contenuto del diritto acquisito, sicché ledue differenti modalità di ammortamento fissate dal primo e dalsecondo comma, operano a seconda che il bene sia stato acquisito invia indefinita o temporalmente limitata. La disposizione, pertanto,supera il criterio lato sensu naturalistico della possibilità di utilizzazionedel bene, per ancorarsi ad un dato oggettivo costituito dalla previsionelegislativa, nel caso delle concessioni, ovvero dalla volontà negozialetrasfusa nel contratto, nel caso del trasferimento di diritti tra privati.(Cass. n. 16953/2016).In conclusione, nell’individuare la regola dell’ammortamento, deveaversi riguardo alla volontà negoziale, sicché occorre accertare conindagine in fatto, il diritto acquisito sul bene e le sue specifichecaratteristiche (ampiezza, contenuto e durata). Pertanto, va affermatoil seguente principio di diritto: «in tema di determinazione del redditodi impresa, l’ammortamento dei beni immateriali di cui all’art. 103t.u.i.r. deve avvenire, in base alla specifica previsione contrattuale olegislativa, secondo la regola fissata dal primo comma ove non vi sianolimitazioni all'esercizio del diritto, riconducibile sostanzialmente alloNumero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026statuto proprietario; secondo la regola fissata dal secondo comma intutte le fattispecie residuali, caratterizzate della durata limitata neltempo dei diritti di utilizzazione attribuiti».4.2. La C.t.r. si è attenuta a questo principio in quanto, conaccertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, haaffermato espressamente che la società non aveva fornito alcuna provache il costo fosse riferito a contratti di licenza che avessero duratalimitata all’anno 2009 ed ha aggiunto – riportandosi alla sentenza diprimo grado, ritenuta condivisibile – che, nel caso di specie, si era inpresenza «del costo una tantum sopportato al fine di acquisire dettidiritti». In altri termini, la C.t.r. ha ricostruito la fattispecie concreta intermini di acquisto del diritto senza limitazioni temporali e, per l’effetto,l’ha correttamente ricondotta alla fattispecie astratta di cui al primocomma.4.3. La ricorrente, pur deducendo apparentemente la violazione dinorme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass. n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandarea questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice dimerito (Cass. n. 17744/2022, Cass. n. 3340/2019).5. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, 17, 18, e 19 d.P.R. n. 633 del 1972.Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, occupandosi delterzo rilievo, ha ritenuto che, in caso di parziale pagamento di unafattura, l’Iva non ancora corrisposta al fornitore non possa essereportata in detrazione.6. Il motivo è fondato.Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/20266.1. Questa Corte ha affermato il principio per il quale il diritto alladetrazione dell’Iva non può essere negato quando il soggetto passivoche lo fa valere in giudizio dimostra il presupposto sostanzialedell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi e dàprova del requisito formale, attraverso la pertinente valida fatturad’acquisto annotata nei registri Iva, mentre non è necessaria la provadel pagamento (Cass. n. 27238/2025).Si è evidenziato che il meccanismo della detrazione dell’Ivaassicura il principio di neutralità dell’imposta armonizzata che, comeprevisto dall’articolo 1, paragrafo 2, direttiva n. 2006/112/CE (direttivarifusione) deve essere applicata fino al consumo finale del bene o delservizio acquistato. I principi fissati dal diritto unionale in tema didetrazione, stabiliti agli articoli 167 e seguenti e 178 della direttiva dirifusione, sono recepiti nell’ordinamento nazionale dagli articoli 19 eseguenti del d.P.R. n. 633 del 1972.L’articolo 167 della direttiva prevede che il diritto alla detrazionenasce «quando l’imposta detraibile diventa esigibile», e analogaformulazione adotta, sul versante interno, l’art.19 del decreto laddoveprevede che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni eservizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta divieneesigibile. Perciò, un primo fondamentale requisito per l’esercizio deldiritto alla detrazione è di tipo sostanziale, e consiste nell’intervenutaesigibilità dell’imposta armonizzata, che scatta nel momento in cui sirealizza il «fatto generatore dell’imposta», ossia intervengono lecondizioni affinché l’erario possa esigere, nei confronti del debitore, ildiritto al pagamento dell’imposta. A questo requisito sostanziale siaccompagna un ulteriore requisito, di tipo formale, in quanto dalcombinato disposto degli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, delladirettiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (“sesta direttiva”),si evince che l'esercizio del diritto alla deduzione previsto dall'art. 17,Numero registro generale 5749/2019Numero sezionale 270/2026Numero di raccolta generale 19783/2026Data pubblicazione 14/06/2026n. 2 è, di regola, connesso al possesso dell'originale della fattura o deldocumento che può essere considerato equivalente. Sul versanteinterno, l’articolo 6 d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che l’impostadiviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione, adeccezione dei casi specificamente previsti dall’articolo 6 del d.P.R. n.633 del 1972 o da altre disposizioni di legge.Ne consegue che – salva la contestazione di un’operazione abusivao fraudolenta – non è affatto prevista la dimostrazione anche delpagamento della fattura, circostanza che assurgerebbe a un terzorequisito per accedere alla detrazione, non previsto dalla normativa eidonea ad incidere sulla neutralità dell’imposta armonizzata.7. In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso,Inammissibili il primo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata,limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice del secondogrado, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame e sipronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibili il primoed il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accoltoe rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteRosanna [OSCURATO:PERSONA]