CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08558/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con esso vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con riferimento al dolo della falsa testimonianza per il dedotto errore di fatto, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l'appello evidenziando l'assoluta inconciliabilità tra la testimonianza resa dall'imputata con la versione dei fatti descritta dagli agenti operanti, tenuto conto della difforme versione del fatto in sede di spontanee dichiarazioni rese dalla stessa imputata; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così seciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] -0.2